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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 30/06/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 393/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Mascitto, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Alcide De Gasperi n. 59, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.05.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (8 anni); che il nucleo familiare, Parte_2 Per_1 tra alti e bassi, ha coabitato nell'appartamento di proprietà della ricorrente in Termoli per sei anni, fino al novembre 2023; che la relazione tra le parti si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo
Tribunale di affidare la minore esclusivamente alla madre, con collocazione presso la stessa;
di Per_1 attivare la supervisione del nucleo con i servizi sociali del Comune di Termoli, affinchè siano programmati incontri protetti padre/figlia; di determinare il pagamento di un contributo di mantenimento per la minore da parte del padre, nella somma non minore di € 300,00 mensili con rivalutazione Istat, come per legge.
Regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, all'udienza del 13.11.2024, Parte_2 il Giudice relatore ne ha dichiarato la contumacia. Quindi, questi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 11.02.2025. In quella data il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , giova in primo luogo Per_1 evidenziare quanto segue.
Volendo garantire alla minore, nel suo superiore e preminente interesse, il rispetto del principio della bigenitorialità - da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione - la stessa deve essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, con collocazione principale presso la madre, che, in relazione all'età della minore (8 anni), rappresenta in questo momento il riferimento più idoneo per aiutarla ad affrontare il vissuto quotidiano e le problematiche correlative.
In merito al diritto di visita e frequentazione padre/figlia deve osservarsi che l'avviso, in atti, della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) nei confronti di , Controparte_2 indagato del reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 572 co 2, 582, 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 e 577 c.p.) - invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta sia di affidamento esclusivo della minore alla stessa, sia di modalità protetta delle visite padre/figlia – non giustifica l'adozione, da parte di questo Giudice, di provvedimenti tesi alla limitazione delle modalità di svolgimento degli incontri padre/figlia e, dunque, di incontri protetti, tenuto conto altresì del fatto che non è dato sapere, allo stato, quale sia stato l'esito delle suddette indagini, nulla avendo la ricorrente documentato al riguardo, né avendo pagina 2 di 7 prodotto atti del fascicolo del Pubblico Ministero che consentano al collegio di ricavarne eventuali elementi di convincimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Peraltro, la stessa , nel ricorso introduttivo, ha affermato che “…dall'ultimo episodio di Parte_1 violenza ed un primo periodo turbolento per l'allontanamento, oggi i rapporti tra la coppia genitoriale sembrano civili anche se il rapporto padre/figlia è vissuto in modo altalenante”.
Pertanto, il programma di frequentazione fra il padre e la figlia deve prevedere, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali dei genitori e la giovane età della minore, almeno due pomeriggi alla settimana, due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali.
Per quanto attiene poi al mantenimento della minore, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost). Essi devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c.c.). Il figlio ha dunque diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art.315 bis c.c.). Detto diritto, peraltro, permane anche in caso di separazione personale tra i genitori, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, e di procedimenti relativi a figli nati da genitori non coniugati (artt. 337 bis e ter
c.c.).
Quello dei genitori è un obbligo che trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non nel legame sentimentale o giuridico sussistente tra gli stessi. La giurisprudenza infatti precisa che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale (Cass. civ., 23.06.2023, n. 18089). pagina 3 di 7 Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delineata dall'unica parte costituita (la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata;
il resistente non si
è costituito in giudizio e, dunque, nulla è dato sapere in merito alla propria situazione economica), nonchè delle esigenze della minore ragguagliate all'età, si stima equo fissare un assegno mensile di €
200,00 a carico di e a favore di , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 minore , rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie Per_1 di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della domanda.
Alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore devono partecipare entrambi i genitori, Per_1 ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
-Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
-Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
pagina 4 di 7 -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la
RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
-Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
-Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
In merito alle spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 24.05.2024 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_3
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con facoltà, Per_1 relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale la minore si trova nel momento in cui devono pagina 5 di 7 essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
2) stabilisce che la minore resti collocata in via prevalente presso la madre;
3) dispone che il rapporto tra il padre e la figlia minore si svolga secondo un programma Per_1 di massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali delle parti, la facoltà/dovere per il padre di vederla e tenerla con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi infrasettimanali, da individuare tra le parti, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a settimane alterne, dalle ore 10.30 del sabato alle 20:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo il minore resterà con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto. Data la giovane età della minore (8 anni), nelle ipotesi in cui, per motivi lavorativi o personali, il non possa assicurare la propria CP_1 presenza accanto alla figlia nei periodi di pernotto di questi presso la propria abitazione, il padre, previo accordo con la ricorrente, recupererà il/i pernottamento/i perduto/i nella settimana successiva;
4) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile della minore presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme alla figlia minore di durata eguale a quelli concessi al padre, individuati, in caso di disaccordo, in modo specularmente opposto a quelli spettanti al padre;
5) pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_3
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 200,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%) l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
7) dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da Parte_1
pagina 6 di 7 genitore collocatario;
8) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 26.06.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N.R.G. 393/2024 avente ad oggetto: Affidamento e mantenimento figlia nata fuori da matrimonio tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Mascitto, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Alcide De Gasperi n. 59, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 11.02.2025, il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. per la formulazione del proprio parere e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 24.05.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con , dalla quale è nata la figlia (8 anni); che il nucleo familiare, Parte_2 Per_1 tra alti e bassi, ha coabitato nell'appartamento di proprietà della ricorrente in Termoli per sei anni, fino al novembre 2023; che la relazione tra le parti si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo
Tribunale di affidare la minore esclusivamente alla madre, con collocazione presso la stessa;
di Per_1 attivare la supervisione del nucleo con i servizi sociali del Comune di Termoli, affinchè siano programmati incontri protetti padre/figlia; di determinare il pagamento di un contributo di mantenimento per la minore da parte del padre, nella somma non minore di € 300,00 mensili con rivalutazione Istat, come per legge.
Regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito e, all'udienza del 13.11.2024, Parte_2 il Giudice relatore ne ha dichiarato la contumacia. Quindi, questi, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 11.02.2025. In quella data il Giudice relatore ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. e ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Relativamente all'affidamento e al mantenimento della figlia minore , giova in primo luogo Per_1 evidenziare quanto segue.
Volendo garantire alla minore, nel suo superiore e preminente interesse, il rispetto del principio della bigenitorialità - da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione - la stessa deve essere affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, non ravvisandosi specifiche ragioni che suggeriscano una deroga alla regola generale dell'affidamento condiviso, con collocazione principale presso la madre, che, in relazione all'età della minore (8 anni), rappresenta in questo momento il riferimento più idoneo per aiutarla ad affrontare il vissuto quotidiano e le problematiche correlative.
In merito al diritto di visita e frequentazione padre/figlia deve osservarsi che l'avviso, in atti, della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.) nei confronti di , Controparte_2 indagato del reato p. e p. dall'art. 81 cpv, 572 co 2, 582, 585 c.p. (in relazione agli artt. 576 e 577 c.p.) - invocato dalla ricorrente a sostegno della richiesta sia di affidamento esclusivo della minore alla stessa, sia di modalità protetta delle visite padre/figlia – non giustifica l'adozione, da parte di questo Giudice, di provvedimenti tesi alla limitazione delle modalità di svolgimento degli incontri padre/figlia e, dunque, di incontri protetti, tenuto conto altresì del fatto che non è dato sapere, allo stato, quale sia stato l'esito delle suddette indagini, nulla avendo la ricorrente documentato al riguardo, né avendo pagina 2 di 7 prodotto atti del fascicolo del Pubblico Ministero che consentano al collegio di ricavarne eventuali elementi di convincimento ai fini dell'adozione dei provvedimenti riguardanti l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Peraltro, la stessa , nel ricorso introduttivo, ha affermato che “…dall'ultimo episodio di Parte_1 violenza ed un primo periodo turbolento per l'allontanamento, oggi i rapporti tra la coppia genitoriale sembrano civili anche se il rapporto padre/figlia è vissuto in modo altalenante”.
Pertanto, il programma di frequentazione fra il padre e la figlia deve prevedere, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali dei genitori e la giovane età della minore, almeno due pomeriggi alla settimana, due o più fine settimana alterni ogni mese, dal sabato pomeriggio alla domenica sera, sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie, una volta dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio ovvero, in caso di disaccordo, individuati un anno nella prima quindicina del mese di agosto e l'anno successivo nella seconda quindicina dello stesso mese;
analogo periodo di quindici giorni, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanale e mensile stabiliti a favore del padre, deve essere previsto a favore della madre durante le ferie estive e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali.
Per quanto attiene poi al mantenimento della minore, è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30 Cost). Essi devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 316 bis c.c.). Il figlio ha dunque diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni (art.315 bis c.c.). Detto diritto, peraltro, permane anche in caso di separazione personale tra i genitori, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, e di procedimenti relativi a figli nati da genitori non coniugati (artt. 337 bis e ter
c.c.).
Quello dei genitori è un obbligo che trova il proprio fondamento nel fatto stesso della procreazione e non nel legame sentimentale o giuridico sussistente tra gli stessi. La giurisprudenza infatti precisa che la decisione del giudice, relativa al contributo per il mantenimento del figlio a carico del genitore non affidatario o collocatario, non ha effetti costituitivi, bensì meramente dichiarativi di un diritto che, nell'an, è direttamente connesso allo status genitoriale (Cass. civ., 23.06.2023, n. 18089). pagina 3 di 7 Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni e tenuto conto della situazione economico-patrimoniale delineata dall'unica parte costituita (la ricorrente ha dichiarato di essere disoccupata;
il resistente non si
è costituito in giudizio e, dunque, nulla è dato sapere in merito alla propria situazione economica), nonchè delle esigenze della minore ragguagliate all'età, si stima equo fissare un assegno mensile di €
200,00 a carico di e a favore di , per il mantenimento della figlia Parte_2 Parte_1 minore , rivalutabile annualmente secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie Per_1 di operai e impiegati, con decorrenza dalla data della domanda.
Alle spese straordinarie necessarie per la figlia minore devono partecipare entrambi i genitori, Per_1 ciascuno in misura della metà (50%). Giova evidenziare che per spese straordinarie si intendono gli esborsi, necessari o utili per i figli, caratterizzati dall'imprevedibilità dell'evento che li determina ovvero che, sebbene scaturiscano da eventi prevedibili, non sono quantificabili ex ante o sono diretti a soddisfare esigenze episodiche e saltuarie. Nell'ambito delle spese straordinarie così individuate, alcune devono ritenersi obbligatorie perché derivanti da scelte già concordate dai genitori ovvero da decisioni talmente urgenti da non consentire la preventiva concertazione, mentre tutte le altre richiedono sempre il previo consenso di entrambi i genitori.
-Al fine di prevenire o ridurre i possibili contrasti fra i genitori, il Collegio ritiene opportuno dettagliare come di seguito indicato, in modo vincolante per le parti, la disciplina delle spese straordinarie, specificando, altresì, le spese ordinarie già comprese nell'assegno mensile di mantenimento.
-Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
prescuola, doposcuola e baby-sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione;
trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.).
-Spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie:
-spese scolastiche e di assistenza: iscrizioni e rette di scuole private (dall'asilo nido, alla scuola per l'infanzia, alla scuola primaria e secondaria), iscrizioni e rette di università pubbliche o private, eventuali spese alloggiative presso la sede universitaria, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby-sitter se l'esigenza nasce con la separazione e deve coprire l'orario di lavoro del genitore che li utilizza;
pagina 4 di 7 -spese di natura ludica o parascolastica: corsi di lingua o attività artistica (musica, compreso l'acquisto o il nolo eventuale dello strumento, disegno, pittura), corsi di informatica;
acquisto di PC o tablet;
centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze studio;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
master e corsi di specializzazione;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto
(mini-car, automobile, motorino, moto); spese per il conseguimento della patente di guida;
spese per la
RC e bollo auto;
regali per feste di compleanno;
ricorrenze e cerimonie religiose dei figli;
-spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
-spese medico-sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite il SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici e strumentali, analisi cliniche, visite specialistiche;
cicli di fisioterapia, di psicoterapia e logopedia;
cure termali;
-Spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici e universitari, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e assicurazione del mezzo di trasporto in loro esclusivo uso.
-Anche riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero in un termine all'uopo fissato (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
In merito alle spese del presente giudizio, stante le ragioni della decisione e la mancata costituzione del convenuto, le spese processuali vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda presentata il 24.05.2024 da , nata a [...] il [...], contro Parte_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Controparte_3
Ministero, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con facoltà, Per_1 relativamente alle sole questioni di ordinaria amministrazione, di esercizio separato della potestà genitoriale da parte del genitore presso il quale la minore si trova nel momento in cui devono pagina 5 di 7 essere adottate le singole decisioni sulle questioni stesse;
2) stabilisce che la minore resti collocata in via prevalente presso la madre;
3) dispone che il rapporto tra il padre e la figlia minore si svolga secondo un programma Per_1 di massima che preveda, compatibilmente con le esigenze lavorative e personali delle parti, la facoltà/dovere per il padre di vederla e tenerla con sé nei seguenti periodi: due pomeriggi infrasettimanali, da individuare tra le parti, dalle ore 16:00 alle ore 20:00; a settimane alterne, dalle ore 10.30 del sabato alle 20:00 della domenica;
sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, una volta dal Venerdì Santo alla
Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì al Mercoledì in Albis, e quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio;
in caso di disaccordo il minore resterà con il padre un anno dall'1 agosto al 15 agosto e l'anno successivo dal 16 agosto al 30 agosto. Data la giovane età della minore (8 anni), nelle ipotesi in cui, per motivi lavorativi o personali, il non possa assicurare la propria CP_1 presenza accanto alla figlia nei periodi di pernotto di questi presso la propria abitazione, il padre, previo accordo con la ricorrente, recupererà il/i pernottamento/i perduto/i nella settimana successiva;
4) dispone, altresì, che i periodi di collocazione mensile della minore presso il padre siano sospesi durante le festività natalizie e pasquali nonché per quindici giorni durante le ferie estive, in modo tale da assicurare anche alla madre, durante le predette festività e ferie, periodi di vacanza da trascorrere insieme alla figlia minore di durata eguale a quelli concessi al padre, individuati, in caso di disaccordo, in modo specularmente opposto a quelli spettanti al padre;
5) pone a carico di , con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, Controparte_3
l'obbligo di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari Parte_1 ad € 200,00 mediante bonifico bancario o a mezzo vaglia postale, quale contributo per il mantenimento della figlia minore, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;
6) pone a carico di entrambi i genitori, ciascuno per la metà (50%) l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore, disciplinate come analiticamente indicato in motivazione;
7) dispone che l'assegno unico universale sia interamente percepito da Parte_1
pagina 6 di 7 genitore collocatario;
8) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di consiglio, il 26.06.2025
Il Presidente estensore
dott. Rinaldo D'Alonzo
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