Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1513
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Pagamento parziale della cartella

    Il giudice ha riconosciuto che parte della somma dovuta era stata pagata, dichiarando la cessazione della materia del contendere per la quota oggetto di sgravio. Tuttavia, per la restante parte, il ricorrente non ha fornito argomentazioni valide per contestare la debenza delle somme.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1513
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1513
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo