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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 02/02/2026, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1513/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15194/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240175688742000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso
contro
L'Agenzia delle Entrate, DP Roma III, per l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 18.6.2024 per l'importo complessivo di euro 37.555,15, relativa ad IRES 2018. Deduceva di avere già pagato l'importo di euro 22.607,18, mentre l'Agenzia aveva scomputato solo il minor importo di euro 15.316,47, per cui non era stata presa in considerazione l'ulteriore somma di euro 7.290,71. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la DP convenuta, rappresentando di avere effettuato ulteriori verifiche, all'esito delle quali era risultata pagata anche l'ulteriore somma di euro 7.885,20, oggetto di sgravio, per cui riteneva sussistente il solo minor debito di euro 28.889,49.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con riferimento a quanto oggetto di sgravio, e respingersi, per il resto, il ricorso;
con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate sono documentate e provate. E' stato riconosciuto l'ulteriore pagamento, come indicato nelle controdeduzioni, per cui in parte qua è venuta a cessare la materia del contendere. Per la restante quota dell'importo dovuto nulla è stato dedotto in ricorso per argomentare la non debenza delle somme. Il ricorso va perciò respinto per la quota ulteriormente pretesa rispetto a quanto ha formato oggetto di sgravio.
L'esito della lite induce a ravvisare giusti motivi per compensarne le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti di cui alla motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PE de AL AL CL
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale: CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente
DE FALCO GIUSEPPE, Relatore
DEDOLA ENRICO SIGFRIDO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15194/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore _1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 25 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240175688742000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 srl proponeva ricorso
contro
L'Agenzia delle Entrate, DP Roma III, per l'annullamento della cartella di pagamento notificata il 18.6.2024 per l'importo complessivo di euro 37.555,15, relativa ad IRES 2018. Deduceva di avere già pagato l'importo di euro 22.607,18, mentre l'Agenzia aveva scomputato solo il minor importo di euro 15.316,47, per cui non era stata presa in considerazione l'ulteriore somma di euro 7.290,71. Chiedeva pertanto l'annullamento della cartella con vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio la DP convenuta, rappresentando di avere effettuato ulteriori verifiche, all'esito delle quali era risultata pagata anche l'ulteriore somma di euro 7.885,20, oggetto di sgravio, per cui riteneva sussistente il solo minor debito di euro 28.889,49.
Chiedeva pertanto dichiararsi cessata la materia del contendere, con riferimento a quanto oggetto di sgravio, e respingersi, per il resto, il ricorso;
con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le argomentazioni dell'Agenzia delle Entrate sono documentate e provate. E' stato riconosciuto l'ulteriore pagamento, come indicato nelle controdeduzioni, per cui in parte qua è venuta a cessare la materia del contendere. Per la restante quota dell'importo dovuto nulla è stato dedotto in ricorso per argomentare la non debenza delle somme. Il ricorso va perciò respinto per la quota ulteriormente pretesa rispetto a quanto ha formato oggetto di sgravio.
L'esito della lite induce a ravvisare giusti motivi per compensarne le spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere nei limiti di cui alla motivazione;
rigetta nel resto il ricorso;
spese compensate.
Roma, 27 gennaio 2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
PE de AL AL CL