Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3689 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03689/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15335/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15335 del 2025, proposto da
NC Met-Hasani, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso ai sensi dell'art 117 cpa avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Roma sulla richiesta di conversione di permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata in data 18.01.2023,
nonché per l'accertamento dell'obbligo della Questura di Roma concludere il procedimento con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro previo accertamento della sussistenza dei relativi presupposti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. NC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che l’Amministrazione con atto del 09.02.2026 ha definito l’istanza presentata dal ricorrente con la consegna del titolo di soggiorno richiesto;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto avverso il silenzio è divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di poter compensare le spese di giudizio attesa la definizione in rito della controversia, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate, salva la rifusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 cpc.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE VA, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
NC ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NC ER | IE VA |
IL SEGRETARIO