Ordinanza cautelare 30 settembre 2024
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00013/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01410/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1410 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Calderaro, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Spezzano Albanese, via Nazionale n. 298, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro, in persona del Comandante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
Comune di Corigliano Rossano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio fisico eletto in Corigliano Rossano, P.zza Santi Anargiri, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento, previa sospensione,
- dell’ordinanza di ingiunzione di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi di area demaniale marittima art.lo 54 cod. nav., n. -OMISSIS-, del Comune di Corigliano Rossano;
- della nota di rigetto della richiesta di annullamento dell’ordinanza, prot.llo nr. -OMISSIS-;
- della diffida di demolizione e rimessa in pristino dello stato dei luoghi per opere abusive ex art.lo 35 DPR NR. 380\2001 del -OMISSIS-.04.2024, già impugnata con atto di richiesta di annullamento in autotutela;
- del richiamato verbale di sopralluogo del -OMISSIS-, non meglio conosciuto dal ricorrente, eseguito dall’Agenzia del Demanio;
- della nota e verbale di sopralluogo dell’Agenzia del Demanio prot. -OMISSIS-\-OMISSIS-\-OMISSIS-\ -OMISSIS- con la quale è stata data comunicazione alla Capitaneria di Porto di Alfa l’esito di detto sopralluogo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Agenzia del Demanio, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro e Comune Corigliano Rossano;
Vista l’ordinanza cautelare n.-OMISSIS-;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 20-OMISSIS- il dott. FE FF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza prot. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, il Comune di Corigliano Rossano ha ingiunto a -OMISSIS-, in qualità di amministratore del Camping “-OMISSIS-, di provvedere entro trenta giorni alla demolizione delle opere abusive presenti sull’area censita in catasto terreni al foglio di mappa n. -OMISSIS-.
In particolare l’ordinanza è motivata con richiamo a due accertamenti.
Il primo è la comunicazione della Legione Carabinieri Forestale “Calabria”, Nucleo di Corigliano, prot. n. -OMISSIS-, ove si legge che: “ A conclusione di una verifica presso il -OMISSIS-, si è accertato che il villaggio ricade su due particelle contigue, non divise tra loro, costituienti un unico corpo recintato sul perimetro, la n. -OMISSIS-, appartenente al Camping, e la n. -OMISSIS-, di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Marina, entrambe del foglio di mappa n. -OMISSIS-. Le strutture costituenti l'insediamento turistico ricadono nella particella privata, ad eccezione di un manufatto prefabbricato dell'ampiezza di circa -OMISSIS- mq., (mt. 5 circa di lunghezza per mt. 5 circa di larghezza), dimorante nella particella demaniale anzidetta, adoperato verosimilmente per abitazione stagionale. Dalla visione delle ortofoto della zona. l'epoca di realizzazione del manufatto dovrebbe ricadere nel 2019; infatti tra la folta vegetazione arborea compare una struttura non presente sulle ortofoto del 2016. Per la costruzione non risultano rilasciati titoli abilitativi ”.
Il secondo è la nota della Polizia Locale prot. n. -OMISSIS-, ove si legge che: “ l'immobile risulta essere realizzato con struttura portante in legno di forma pressochè rettangolare, avente dimensioni misurate dall'interno di mt. 7,00 circa di lunghezza x mt. 4,20 circa di larghezza, raggiungendo una superficie complessiva pari a mq. 30,00 circa, con sovrastante struttura portante in legno ad una falda inclinata e sovrastante manto completivo in lamiera coibentata, avente altezza minima mt. 2,70 circa e altezza massima mt. 3,10 circa. L'ingresso risulta sul lato est e intorno all'immobile vi sono n. 3 roulotte, di cui una adibita a wc con dimensione di mt. 2,90 circa x mt. 3,60 circa; una a deposito con dimensioni di mt. 2,90 circa x mt. 3,60 circa ed una a camera da letto con dimensioni di mt. 7,50 circa x mt. 2,90 circa, accorpate e saldate sui tre lati della struttura in legno, formandone un unico corpo di fabbrica. L'opera in legno risulta essere ancorata al suolo su platea in cemento. All'esterno, sul lato ovest, a copertura di una delle 3 roulotte sopraindicate, è presente una tettoia in legno con struttura portante composta da n. 3 pilastri del medesimo materiale ancorati al suolo, con sezione rettangolare (cm. 13 x cm. 11). Detta tettoia misura in lunghezza mt. 8,00 circa e mt. 3,00 circa di larghezza, raggiungendo una superficie complessiva pari a mq. 24. con altezza minima pari a mt. 2,50 circa e altezza massima pari a mt. 3,10 circa. La struttura risulta essere allacciata alla rete idrica comunale ed è fornita di corrente elettrica mediante collegamento ad una cabina a servizio del -OMISSIS- presente nelle vicinanze ”.
L’ordinanza di demolizione è dunque fondata, in sintesi sul fatto che: a) le strutture in discorso sarebbero prive di titolo abilitativo; b) uno dei manufatti ricade sulla particella n. -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-, di proprietà demaniale; c) “ l'area in oggetto è disciplinata dal P.R.G. come Z.T.O. “E" (Agricola), e dall'adottato P.S.A. come Z.T.O. parte "V1", (Verde Pubblico), parte "VRI", (Verde Rispetto Idraulico), ed è sottoposta ai seguenti vincoli: Vincolo Aree Pai Rischio Coste 1, 2 e 3 ai sensi delle Misure di Salvaguardia adottate con D.S.G. n. 540 del 13/10/2020 della Regione Calabria ”.
Successivamente, con ordinanza n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 54 Cod. Nav., il Comune di Corigliano Rossano ha ingiunto lo sgombero, con rimessione in pristino, della area demaniale marittima asseritamente occupata da parte ricorrente, e cioè quella individuata “ al foglio di mappa -OMISSIS- p.lle -OMISSIS-, -OMISSIS- ”.
In data 18 giugno 2024 parte ricorrente ha notificato al Comune istanza di annullamento in autotutela della ordinanza prot. n. -OMISSIS-.
Con nota prot. n. -OMISSIS-, il Comune ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela.
2. I suddetti provvedimenti, oltre gli altri in epigrafe indicati, sono stati impugnati con ricorso notificato l’8 agosto 2024 ed iscritto a ruolo l’1 settembre 2024, chiedendone l’annullamento previa sospensione.
Il ricorso è affidato i seguenti motivi.
Con il primo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 54 cod. nav. e la mancata applicazione dell’art. 32 cod. nav. e dell’art. 58 cod. nav.
Parte ricorrente deduce in sintesi che in presenza di una situazione di incertezza circa l’esatto confinamento del demanio marittimo, la Capitaneria di Porto avrebbe dovuto avviare il procedimento di delimitazione previsto dall’art. 32 cod. nav. L’ordinanza n. -OMISSIS- deve dunque essere annullata poiché ci sarebbe oggettiva incertezza in ordine al confine tra la proprietà privata di parte ricorrente ed il demanio marittimo. Sempre nel primo motivo asserisce inoltre che la struttura prefabbricata esistente sulla particella -OMISSIS- è temporanea e in ogni momento smontabile e dunque non necessita di titolo abilitativo atteso che: “ Il Decreto casa introduce un’importante novità in tema di case mobili, eliminando il titolo abilitativo edilizio SOLO QUANDO COLLOCATI ALL’INTERNO TURISTICHE E RECETTIVE ALL’APERTO ( ad esempio campeggi e resort) ”.
Con il secondo motivo si censura l’eccesso di potere per carenza di istruttoria.
Parte ricorrente deduce che l’affermazione per cui la particella -OMISSIS- sarebbe di natura demaniale è priva di documenti a riprova e chiede sul punto una verificazione.
Con il terzo motivo censura l’eccesso di potere per contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione.
In particolare parte ricorrente richiama un verbale di riconsegna di terreni “Rimboschiti” (ai sensi dell’art. 53 e 54 della Legge 30/12/19-OMISSIS- n. 3267) di cui alle particelle -OMISSIS- e -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS-, emesso in data -OMISSIS- dall’Ispettorato Distrettuale Foreste di Castrovillari in favore del Sir. -OMISSIS- (alla cui morte sarebbe succeduto nella proprietà del bene -OMISSIS-; mentre alla morte di quest’ultimo sarebbe succeduta l’odierna parte ricorrente). Asserisce che: a) a seguito di detto provvedimento -OMISSIS- avrebbe delimitato il terreno con rete metallica; b) il terreno sarebbe stato poi oggetto nel tempo di numerosi controlli della Capitaneria di Porto, senza che fossero mai segnalati problemi sulla delimitazione; c) solo nel 2012, con richiesta di sequestro penale e apertura del relativo procedimento penale, la Capitaneria di Porto avrebbe effettuato nuove misurazioni, tuttavia errate; d) i luoghi sarebbero stati oggetto di trasformazioni nel corso del tempo, dovute a fenomeni naturali, il che a maggior ragione avrebbe imposto la individuazione della dividenda demaniale, ex art. 32 cod. nav.; e) di tali modifiche, di cui dà conto il consulente di parte ricorrente, non terrebbe invece conto il SID.
Per quanto riguarda il prefabbricato asserisce infine che: “ trattasi di una struttura in legno, case prefabbricate in legno su ruote, a cui va aggiunto che le casette in legno dai 6 ai 20 metri quadri circa che rientrano nell’edilizia libera, e per questo motivo necessitano solo di una comunicazione di installazione che nel caso di specie è stata effettuata al vostro ufficio già da tempo. Bisogna considerare che possono essere installate anche su terreni non edificabili, purché rispettino alcuni criteri fondamentali, non devono avere fondamenta o ancoraggi, non possono avere allacciamenti che la renderebbero fissa e abitabile e devono quindi essere facilmente rimovibili. Nel nostro caso la struttura non è ancorata al suolo, e posizionata su ruote, ed è facilmente rimovibile, viene spostata nell’area del camping durante la pulizia della pineta, per evitare incendi ”.
In data 2 settembre 2024 si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l’Agenzia del Demanio e la Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro con memoria di forma.
In data 3 settembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di Corigliano Rossano, con memoria di forma.
In data 11 settembre 2024 parte ricorrente ha depositato in giudizio un verbale di dissequestro della Capitaneria di Porto, datato al -OMISSIS-. Dal verbale si legge esso è fondato sul decreto di penale di condanna del G.I.P. di Castrovillari del -OMISSIS- “ con il quale viene disposto, tra le altre cose, il dissequestro e la restituzione ai rispettivi aventi diritto di Quanto in sequestro con contestuale ordine di ripristino dello stato dei luoghi ”. La Capitaneria ivi assegnava 15 giorni per procedere allo sgombero e alla rimozione in pristino.
In data 19 settembre 2024 l’Avvocatura dello Stato ha depositato documentazione ad essa pervenuta dalla Agenzia del Demanio, ivi compreso il rapporto informativo col quale l’Agenzia ha rappresentato la propria estraneità ai fatti, chiedendo accertarsi il suo difetto di legittimazione passiva.
In data 20 settembre 2024 ha depositato memoria difensiva il Comune di Corigliano Rossano, nella quale in sintesi ha eccepito: a) l’infondatezza della domanda cautelare per assenza di presupposti; b) l’irricevibilità del ricorso, notificato l’8 agosto 2024 e dunque fuori dai termini per impugnare alcuni dei provvedimenti adottati prima del 2 giugno 2024; rispetto all’unico atto adottato dopo questa data, cioè la nota di rigetto della richiesta di annullamento in autotutela della ordinanza prot. n. -OMISSIS-, l’impugnazione sarebbe inammissibile, essendo mera nota endoprocedimentale; c) l’infondatezza del ricorso, perché parte ricorrente non avrebbe mai provato la titolarità della particella n. -OMISSIS-, che invece risulta demaniale in forza: delle risultanze catastali; delle risultanze del SID; di verbale di sopralluogo della Agenzia del Territorio prot. n. --OMISSIS-; di accertamento della Capitaneria di Porto di cui al verbale prot. n. -OMISSIS-.
In data 24 settembre 2024 ha depositato memoria difensiva parte ricorrente con la quale, difendendosi dall’eccezione di irricevibilità e inammissibilità, rappresenta: a) che l’atto principale impugnato è l’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-, dunque impugnato nei termini; b) che comunque il termine di decadenza sarebbe stato interrotto dai successivi inviti all’annullamento in autotutela. Ha poi affermato, in punto di fondatezza, che la contestazione della demanialità dell’area è un principio di prova sufficiente ad attivare il potere acquisitivo del giudice amministrativo, nelle forme di una verificazione o di una consulenza tecnica d’ufficio.
Ad esito della camera di consiglio del --OMISSIS-, con ordinanza n.-OMISSIS-, l’istanza cautelare è stata respinta per la seguente motivazione: “ Considerato che il ricorso non si presenta assistito da un adeguato livello di fumus, sussistendo profili di irricevibilità posto che i termini perentori normativamente prefigurati per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi risultano insuscettibili di interruzione mediante presentazione di istanza di autotutela;
Considerato inoltre che detta irricevibilità appare predicabile quanto meno con riferimento alla diffida alla demolizione e rimessione in pristino prot. n. -OMISSIS-, atto che si presenta lesivo particolarmente sotto il profilo della qualificazione in termini di abuso delle opere e che deve essere impugnato tempestivamente (T.A.R. Marche, sez. I, sent. 1 agosto 2016, n. 460/2016);
Rilevato, sempre con riferimento al requisito del fumus, che i motivi di censura esposti in ricorso, ad un sommario esame proprio della presente fase cautelare, non presentano profili di verosimile non infondatezza, apparendo non convincenti le affermazioni di non demanialità dell’area occupata, corrispondente alla particella -OMISSIS- del foglio di mappa n. -OMISSIS- ”.
L’ordinanza è stata oggetto di appello cautelare, deciso con ordinanza di accoglimento del Consiglio di Stato n. -OMISSIS-, ove si legge che: “ Considerato che:
- la questione controversa presenta profili di notevole complessità che non appaiono – al primo esame tipico della presente delibazione cautelare - manifestamente infondati, riferiti in particolare alla presenza di una pregressa autorizzazione provvisoria dei manufatti ritenuti abusivi e alla controversa proprietà dell’area, che necessitano di un adeguato approfondimento in sede di merito;
- l’intervenuto sequestro penale dell’area sembra peraltro precludere la configurabilità di un danno grave ed irreparabile in relazione al suo possibile utilizzo turistico-ricreativo;
-la domanda cautelare sembra pertanto dover essere accolta ai soli fini della sollecita fissazione del merito, limitando la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati alla sola demolizione delle oper e”.
In data 11 maggio 20-OMISSIS- il Comune ha depositato memoria con la quale ha perorato le difese già svolte.
In data 15 maggio 20-OMISSIS- parte ricorrente ha depositato una relazione di consulenza di parte nonché ricevuta attestante la presentazione al Comune di Corigliano Rossano di un “ Progetto di variazione concessione demaniale marittima n. 14546 del 22 giugno 2010 ”, nonché ancora richiesta di autorizzazione paesaggistica presentata il primo maggio 20-OMISSIS-.
In data 26 maggio 20-OMISSIS- parte ricorrente ha depositato memoria con la quale ha perorato le proprie censure, richiamandosi alla consulenza di parte prodotta in atti.
In data 9 giugno 20-OMISSIS- parte ricorrente ha depositato una ulteriore consulenza di parte.
Con istanze del 12 e del 24 giugno 20-OMISSIS- il legale di parte ricorrente ha chiesto il rinvio dell’udienza di discussione per motivi personali.
All’udienza pubblica del -OMISSIS- giugno 20-OMISSIS- la causa è stata rinviata alla successiva udienza pubblica del 12 novembre 20-OMISSIS-.
All’udienza pubblica del 12 novembre 20-OMISSIS-, su richiesta del Collegio, il legale di parte ricorrente ha chiarito che è stata proposta opposizione al decreto di penale di condanna del G.I.P. di Castrovillari del -OMISSIS- e che il relativo giudizio è tuttora pendente. Dopodiché, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
3. Deve essere esaminata per prima l’eccezione di irricevibilità proposta dal Comune.
Al più approfondito esame proprio di questa fase di merito, il Collegio ritiene l’eccezione infondata.
Va anzitutto rilevato che il ricorso è stato notificato l’8 agosto 2024.
3.1. Il ricorso pertanto è pacificamente tempestivo rispetto al provvedimento di rigetto della richiesta di annullamento dell’ordinanza del 27 aprile 2024, notificato il 10 luglio 2024.
3.2. Per quanto riguarda il provvedimento indicato da parte ricorrente nell’epigrafe del ricorso come “ ordinanza di ingiunzione di sgombero e di ripristino dello stato dei luoghi di area demaniale marittima art.lo 54 cod. nav., n. -OMISSIS-, del Comune di Corigliano Rossano ”, l’indicazione della data del 5 maggio 2024 è un evidente refuso, in quanto nel provvedimento (depositato in giudizio dal ricorrente il 3 settembre 2024), si legge che è stato adottato il 5 giugno 2024; il ricorso è dunque tempestivo perché non devono essere computati nel termine di decadenza i giorni di agosto, soggetti a sospensione feriale dei termini.
3.3. Per quanto riguarda l’ordinanza di demolizione ex art. 35 D.P.R. n. 380/2001 del -OMISSIS- aprile 2024, il Collegio ritiene che il ricorso sia tempestivo in quanto il Comune, a fronte dell’istanza di annullamento in autotutela del privato, ha adottato un provvedimento di conferma propria.
Costituisce principio generale quello per cui l’amministrazione non è tenuta a riscontrare l’istanza di annullamento in autotutela poiché, diversamente ragionando, il privato potrebbe aggirare il termine decadenziale di impugnazione semplicemente proponendo una istanza di annullamento dell’atto impugnato, impugnando poi l’eventuale rifiuto.
Poiché dunque il termine decadenziale è posto a presidio della stabilità dei provvedimenti amministrativi e, più in generale, del principio di certezza dei valori giuridici, il mero rifiuto dell’amministrazione di esaminare una istanza di autotutela non costituisce l’esercizio di una nuova attività valutativa e dunque non dà luogo ad un provvedimento autonomamente impugnabile. Si è parlato in questo caso di conferma impropria o di atto meramente confermativo, la cui impugnazione non è ammissibile.
Assume dunque valore eccezionale l’ipotesi opposta, cioè quella in cui l’amministrazione riscontri l’istanza di autotutela in modo motivato, dando conto di aver svolto una nuova istruttoria e, dunque, di avere aperto e concluso un vero e proprio nuovo procedimento amministrativo. Si parla in questo caso di conferma propria, che è un atto autonomamente impugnabile.
Sulla distinzione tra le due figure è stato quindi affermato che: “ Si configura un atto meramente confermativo (c.d. conferma impropria), allorché l'Amministrazione, di fronte ad un'istanza di riesame, si limiti a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna ulteriore istruttoria e senza introdurre una nuova motivazione (per cui non si riaprono i termini per l'impugnazione). Con la conferma c.d. propria, viceversa, l'Amministrazione entra nel merito di una nuova istanza e, dopo aver riconsiderato i fatti e motivi prospettati dal richiedente, si esprime in senso negativo con una nuova decisione, che costituisce un provvedimento autonomamente impugnabile ” (T.A.R. Brescia, (Lombardia) sez. I, 02/02/2017, n.148).
Nel caso di specie il provvedimento di rigetto dell’istanza in autotutela contiene una ampia motivazione, con la quale il Comune risponde alle censure proposte da parte ricorrente con le istanze di annullamento. Ciò sottintende necessariamente una nuova istruttoria e dunque un nuovo provvedimento lesivo, che assorbe il precedente.
Ne segue che, sotto questo profilo, anche la domanda di annullamento dell’ordinanza del 27 aprile 2024, attraverso l’impugnazione del provvedimento che la conferma, notificato il 10 luglio 2024, è ricevibile.
4. Deve essere successivamente esaminata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio.
L’eccezione è fondata.
Nel processo amministrativo, in cui tuttora prevale il carattere impugnatorio, l’amministrazione resistente è l’amministrazione che ha emesso il provvedimento impugnato.
Nel caso di specie tutti i provvedimenti amministrativi impugnati sono stati emessi dal Comune di Corigliano – Rossano.
I verbali di sopralluogo impugnati costituiscono invece meri atti endoprocedimentali, privi di carattere decisorio o provvedimentale, inidonei a fondare la legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio.
Deve pertanto essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio.
5. Procedendo nell’esame delle questioni di merito, i primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, in quanto strettamente collegati.
5.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente censura, in sintesi, l’assunto per cui la particella -OMISSIS- del foglio di mappa nr. -OMISSIS- sarebbe demaniale, e dunque si duole: a) di non essere stata coinvolta nei sopralluoghi sui luoghi e di non aver “ mai ricevuto ulteriori comunicazioni sul punto ”; b) della violazione dell’art. 10 l.n. 241/1990; c) l’omesso esame, da parte della Capitaneria, del “ documento che dimostrava la proprietà della particella -OMISSIS- del foglio di mappa nr.-OMISSIS- ”, cioè un verbale di riconsegna terreni rimboschiti redatto il 16 luglio 1982 dall’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste – Ispettorato Distrettuale Foreste di Castrovillari; d) che in ogni caso “ in presenza della rilevata situazione di incertezza circa l’esatto confinamento del demanio marittimo e delle contestazioni del ricorrente, l’autorità marittima ben avrebbe dovuto, prima di procedere ad ingiungere lo sgombero, compiere ogni più opportuna indagine e, comunque, attivare la procedura di delimitazione prevista dall’art. 32 Cod. Nav. ”; e) che infine, quanto alla struttura presente nella particella n. -OMISSIS-, trattasi di struttura prefabbricata in legno, smontabile, su ruote e removibile, posta temporaneamente sulla particella -OMISSIS- di proprietà del Camping e che dunque non necessita di titolo abilitativo atteso che: “ Il Decreto casa introduce un’importante novità in tema di case mobili, eliminando il titolo abilitativo edilizio SOLO QUANDO COLLOCATI ALL’INTERNO TURISTICHE E RECETTIVE ALL’APERTO ( ad esempio campeggi e resort) ”.
Con il secondo motivo di ricorso si eccepisce l’eccesso di potere e la carenza di istruttoria nella misura in cui l’autorità procedente non avrebbe motivato in ordine alla demanialità dell’area e non avrebbe tenuto conto del verbale di riconsegna dei terreni sopra citato; viene dunque domandato ex artt. 63, 64 e 65 c.p.a. che sia ordinato all’amministrazione di depositare il titolo che prova la demanialità dell’area, e viene altresì domandato che questo Tribunale disponga una verificazione al fine di accertare che la particella -OMISSIS- non ricade nel demanio pubblico.
5.2. I motivi sono infondati.
5.3. Dalla visura catastale prodotta in data 19 settembre 2024 dall’Agenzia del Demanio emerge che la particella n. -OMISSIS- del foglio n. -OMISSIS- del Comune di Corigliano Rossano, appartiene al Demanio Pubblico dello Stato (Ramo Marina).
A ciò si aggiunga che nel sistema informatizzato del demanio (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la particella in discorso si trova all’interno della perimetrazione demaniale.
5.4. Di contro, la documentazione prodotta dal ricorrente è inidonea a generare uno stato di incertezza circa la demanialità del bene.
Il ricorrente insiste nella circostanza che il suo titolo di proprietà sia costituito da un verbale di riconsegna terreni rimboschiti redatto il 16 luglio 1982 dall’Assessorato dell’Agricoltura e delle Foreste – Ispettorato Distrettuale Foreste di Castrovillari.
Nel verbale è in effetti dato leggere che per l’esecuzione di lavori inerenti una fascia frangivento, “ sono stati occupati i terreni di proprietà, attualmente in Ditta -OMISSIS- nato il [...] Foglio N -OMISSIS- part. -OMISSIS---OMISSIS- ”, terreni che col verbale in discorso, al termine dei lavori, sono stati restituiti al Sig. -OMISSIS-.
Tuttavia a fronte della risultanza della visura catastale, il documento in oggetto è inidoneo a dar luogo a un serio dubbio circa la non demanialità dell’area e la sussistenza di una proprietà privata.
Il Collegio non ignora infatti che le risultanze dei registri catastali immobiliari non costituiscono piena prova del diritto di proprietà (in questo caso della demanialità dell’area), e dunque può essere provata l’effettiva proprietà di quell’immobile da parte di altri soggetti.
Tale prova contraria, tuttavia, deve essere data secondo le ordinarie regole civilistiche e cioè, in ossequio al rigore della probatio diabolica in sede di rivendica, è necessario risalire a un acquisto a titolo originario, non essendo sufficiente il mero titolo derivativo. Vero è che tale onere è assolto mediante il cumulo del proprio possesso con quello dei danti causa (ex art. 1146 c.c.), sino a coprire l'arco temporale necessario per l'usucapione, garantendo così la certezza della continuità del diritto. Ma nel caso di specie un atto di acquisto a titolo originario è comunque necessario posto che altrimenti, non essendo smentita la demanialità dell’area, essa non può essere oggetto di usucapione (cfr. artt. 8-OMISSIS-, comma 1 e 1145, comma 1 c.c.).
Nel caso di specie il ricorrente non ha prodotto alcun titolo di questo tipo in quanto tale non è, con tutta evidenza, il verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti. Trattasi infatti di un atto meramente ricognitivo di una operazione materiale, inidoneo a far fede circa la proprietà dei terreni oggetto di riconsegna da parte del destinatario. E inidoneo altresì a dar luogo ad una concessione demaniale o ad una sdemanializzazione.
Il documento peraltro non solo è inidoneo a provare che di quella particella fosse proprietario il sig. -OMISSIS-, ma è anche inidoneo a provare che oggi ne sia titolare il rappresentante legale della società. Sul punto nel ricorso si legge che: a) -OMISSIS- era padre di -OMISSIS-; b) “ L'odierno ricorrente diventava proprietario per quota, a seguito della successione legittima alla morte del cognato -OMISSIS-, avvenuta nel 2017, ed assume la carica di legale rappresentante pro tempore, nonché direttore della struttura ”.
Le suddette argomentazioni di parte ricorrente non sono sufficienti perché, come già detto, non è presente in atti alcun titolo che dimostri l’acquisto a titolo originario.
Inoltre, e in ogni caso, non vi è prova della successione di -OMISSIS- nella titolarità del bene alla morte di -OMISSIS-, non essendo chiarito neanche se si trattasse di successione testamentaria o legittima.
Peraltro la stessa parte ricorrente deposita domanda Modello D5 rivolta da -OMISSIS- al Comune di Corigliano Calabro in data 4 maggio 2013 nel quale costui, premettendo che la titolarità della particella n. -OMISSIS- è controversa in giudizi pendenti innanzi al Tribunale di Rossano, al Tribunale del riesame di Cosenza e alla Corte di Cassazione in Roma, senza recedere dalle ragioni esposte in quei giudizi chiede l’utilizzo dell’area di cui alla particella n. -OMISSIS- in concessione. Tuttavia parte ricorrente non rende noto né l’esito di quella domanda né l’esito dei giudizi ivi citati.
Infine non è giuridicamente possibile che “l’odierno ricorrente” sia succeduto nella titolarità del bene per successione legittima alla morte del cognato (-OMISSIS-) in quanto se si intendesse come odierno ricorrente la società in nome collettivo, come indicato nell’intestazione del ricorso, le società di persone non sono indicate tra i successibili in caso di successione legittima, ex art. 565 c.c.
Se invece per “ odierno ricorrente ” si intendesse il Sig. -OMISSIS-, come può dedursi dall’utilizzo della parola “ cognato ” nell’argomentazione in esame, anche in tal caso la sua successione nel bene alla morte del cognato è da escludersi perché: a) in caso di successione legittima l’art. 565 c.c. non fa riferimento ai cognati ma solo ai collaterali, e peraltro i fratelli succedono solo “ a colui che muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti ”, ex art. 570 c.c.; b) anche in caso di comunione dei beni tra coniugi, il coniuge della sorella del de cuius non ha la qualità di erede in quanto l’art. 179, comma 1,c.c. considera beni personali, non ricadenti nella comunione, quelli acquisiti per successione o donazione; c) infine il coniuge del fratello/sorella del de cuius è altresì escluso dalla rappresentazione, ex art. 468 c.c.
Tutto ciò senza considerare che non sono state prodotte dichiarazioni di successione né versamenti dell’imposta di successione, né trascrizioni dei trasferimenti della titolarità del bene nei registri catastali. Tutti elementi comunque inidonei di per sé a provare il titolo di proprietà ma quanto meno idonei a far sorgere un dubbio circa l’astratta possibilità di un conflitto fra titoli.
Va ulteriormente rilevato che la sussistenza di una incertezza in ordine alla demanialità della particella n. -OMISSIS- proverebbe troppo poco, considerato che oggetto dell’ordinanza di sgombero è la “area individuata al foglio di mappa -OMISSIS-, p.lle -OMISSIS-, -OMISSIS-”.
Tutte queste circostanze, unitamente alla mancata indicazione del titolo di acquisto originario delle particelle in questione, escludono l’attuale titolarità del bene da parte della società ricorrente (o del suo rappresentante legale) e dunque sono inidonee a scalfire l’affermazione sulla demanialità dell’area.
5.5. Mancando dunque anche un principio di prova circa uno stato di incertezza sulla demanialità dell’area, l’istanza di verificazione o consulenza tecnica non può essere accolta perché superflua o comunque meramente esplorativa. Al fine di attivare il c.d. principio dispositivo con metodo acquisitivo, come invocato dal ricorrente con la memoria del 24 settembre 2024, è richiesto un principio di prova che in questo caso manca, alla luce di quanto detto sopra. E che non può consistere, come affermato dal ricorrente, nella istanza di verificazione, proprio perché essa richiede a sua volta un principio di prova in ordine a quanto dovrebbe essere accertato.
5.6. Circa le restanti censure dedotte col motivo di ricorso in esame, il Collegio ritiene non viziante la mancata partecipazione ai sopralluoghi, confermando sul punto l’orientamento per cui: “ L'effettuazione di un sopralluogo è finalizzata ad acquisire cognizione dello stato dei luoghi e consiste in attività materiali di osservazione, descrizione e misurazione dei luoghi. Tale attività ha carattere meramente ricognitivo e non presuppone l'instaurazione di un contraddittorio. Essa non influisce in alcun modo sulla partecipazione procedimentale del soggetto interessato, data la possibilità di accedere agli atti e di contestare eventuali discordanze tra lo stato dei luoghi quale rappresentato e quello definitivo ” (T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 24/09/20-OMISSIS-, n. 1-OMISSIS-0; nello stesso senso anche T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 08/01/2016, n.17; T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. I, 13/11/2013, n.997).
5.7. Altresì non si ritiene sussistente la dedotta violazione dell’art. 10 l.n. 241/1990 da parte della Capitaneria perché in ogni caso il Comune ha preso posizione sulle difese del ricorrente con il provvedimento di conferma del 10 luglio 2024, mentre per quanto riguarda l’ordinanza del 5 giugno 2024 ha sufficientemente motivato laddove ha affermato che “ il sig. MO SQ non ha fornito alcun documento probatorio a sostegno della tesi secondo cui il bene demaniale contestato sia di sua esclusiva proprietà ”.
5.8. Quanto alle censure circa la necessità o meno di titolo per costruire con riferimento alla struttura in legno rilevata nella particella n. -OMISSIS-, esse sono assorbite dal fatto che l’area è demaniale e che dunque, in mancanza di un provvedimento di concessione, non è possibile per nessun soggetto privato costruire alcunché.
6. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente censura l’eccesso di potere per contraddittorietà fra atti della medesima amministrazione.
Premesso il richiamo al verbale di riconsegna del 1982, il ricorrente osserva che a partire da quel momento si sono succeduti controlli da parte della Capitaneria di Porto e dell’Agenzia del Demanio senza che fossero sollevate censure. Solo a partire dal 2012 la Capitaneria avrebbe cominciato a ritenere l’area demaniale e avrebbe così avuto inizio il parallelo procedimento penale. Nel corso di quel procedimento, il consulente di parte ricorrente avrebbe evidenziato che l’individuazione della dividente demaniale non avrebbe tenuto conto delle modificazioni dello stato dei luoghi. In particolare “ La dividenda demaniale (…) riproponendo una situazione pressoché identica a quella dell'impianto, non ha tenuto conto né delle intervenute e successive modificazioni stato attuale e reale dei luoghi); e questo, nonostante che la definizione di spiaggia e la realtà delle acque impongano una valutazione dinamica ed aggiornata della situazione del territorio, suffragata dalla corrispondente e corrispettiva verifica fisica e funzionale dell'attitudine dei luoghi stessi a soddisfare gli usi di interesse pubblico generale che sono propri del demanio marittimo (…). Nella fattispecie in esame, l'analisi dell'allegata foto aerea del tratto di fascia costiera del Comune di Corigliano Calabro che ci interessa elaborata con la sovrapposizione dello stralcio del foglio di mappa n° -OMISSIS-, evidenzia che il SID stesso non ha tenuto conto delle modifiche dello stato dei luoghi (il SID le definisce variazioni accertate); infatti, in essa è riportata la linea di battigia attuale e la linea di battigia all'impianto catastale, e la distanza tra le due linee di battigia è in alcuni punti circa ml. 65,00, in altri circa ml. 80,00, significando che c'è stato un processo di arretramento del mare rispetto all'entroterra, con l'aumento della costa, a fronte di una dividenda demaniale rimasta inalterata nella sua posizione dall'impianto (anni '50); situazione non irrilevante visto che la demanialità di un'area dipende dall'attitudine che l'area stessa può acquistare per soddisfare gli usi pubblici del mare ”.
6.1. Il motivo è infondato.
6.2. Va anzitutto osservato che non sussiste contraddittorietà tra il comportamento delle amministrazioni coinvolte prima del 2012 e successivamente. È infatti la stessa parte ricorrente a produrre la già citata domanda Modello D5 rivolta da -OMISSIS- al Comune di Corigliano Calabro in data 4 maggio 2013 nella quale si dà conto dell’esistenza di molteplici giudizi pendenti circa la titolarità dell’area. Giudizi che evidentemente sono volti ad accertare la non demanialità dell’area considerando che in quella domanda il Sig. -OMISSIS-, senza recedere dalle difese proposte nei giudizi pendenti, richiede il rilascio di una concessione. Da ciò si desume che la questione è evidentemente risalente a prima del 2012, considerato che uno dei giudizi citati risulta pendente presso la Corte di Cassazione.
In ogni caso, anche ove tale contraddittorietà vi fosse, il fatto che la Capitaneria di Porto, o comunque le altre amministrazioni procedenti, abbiano rilevato la demanialità dell’area a partire da una certa data, non è idonea a far concludere che invece l’area fosse di proprietà del ricorrente. Tale prova, come si diceva, può essere data dal ricorrente solo provando il titolo di acquisto originario. Si rinvia sul punto al paragrafo 5.4.
6.3. In mancanza di una prova di questo tipo le consulenze di parte circa l’individuazione della dividente demaniale non appaiono idonee a fondare un dubbio circa la demanialità dell’area e dunque la necessità di ulteriori accertamenti.
Il Collegio ritiene di richiamare le seguenti argomentazioni, siccome applicabili al caso di specie: “ Per quanto riguarda la mancata verifica della modifica della linea demaniale, secondo i pacifici principi giurisprudenziali, il procedimento di delimitazione del demanio marittimo costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l'amministrazione, la quale può essere esercitata sul presupposto che esista un ragionevole dubbio in ordine all'esatto confine del bene demaniale; ne consegue l'illegittimità di un ordine di sgombero non preceduto dall'effettuazione dello speciale procedimento in questione nel caso in cui ricorra un'oggettiva incertezza, da superare mediante un formale contraddittorio sull'esatta posizione dei confini (così Cons. giust. amm. 9 aprile 2018, n. 215 e giurisprudenza ivi richiamata; v. anche Cons. giust. amm. 10 febbraio 2014, n. 68).
Tale esigenza non ricorre nel caso di specie.
La stessa giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato che il procedimento di delimitazione di un'area demaniale marittima ex art. 32 Cod. nav. postula l'esistenza di una obiettiva incertezza in ordine ai confini del demanio marittimo - non essendo quindi a tal fine sufficiente una semplice non documentata asserzione della natura privata dell'area oggetto del provvedimento di autotutela - incertezza che il procedimento suddetto si propone di superare con una certazione sull'esatta posizione dei confini stessi.
La disposizione sopra citata delinea, infatti, un procedimento, avente carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità.
La delimitazione ha solo natura dichiarativa ed è funzionale laddove "sussista contraddittorietà nella documentazione di riferimento, alla verifica delle effettive e reali pertinenze demaniali, con contestuale partecipazione dei frontisti", ipotesi che esula dal caso in esame ” (T.A.R. , Roma , sez. V , 03/04/20-OMISSIS- , n. 6689).
Anche nel caso di specie non sussiste contraddittorietà nella documentazione di riferimento e non possono essere condivise le osservazioni dei consulenti di parte.
6.4. Va anzitutto ricordato in linea generale che: “ La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto ” (Cassazione civile , sez. II , 19/05/1997 , n. 4437; conformi anche Cassazione civile , sez. trib. , 27/12/2018 , n. 33503; Cassazione civile, sez. III , 22/04/2009 , n. 9-OMISSIS-1). Il che vale a fortiori per le perizie che non siano giurate.
Per quanto riguarda il caso di specie, nella relazione richiamata nel terzo motivo di ricorso non è spiegato in che modo il presunto scostamento delle linee di battigia avrebbe fatto in modo da ricondurre al ricorrente l’intera titolarità di una particella dell’estensione di 26.305 metri quadrati (senza contare l’area delle particelle -OMISSIS-, che non è conosciuta).
Va infatti ricordato che la tesi svolta dal ricorrente nel primo motivo di ricorso è che l’intera particella n. -OMISSIS- sia non demaniale nonché di sua proprietà, come dimostrerebbe il verbale di riconsegna dei terreni rimboschiti, e non semplicemente che vi siano minimi scostamenti della dividente demaniale.
Per quanto riguarda la relazione dell’-OMISSIS-, va invece osservato che la ricostruzione storica e tecnica relativa alla non demanialità dell’area non è stata tuttavia idonea a provare un opposto titolo di proprietà da parte del ricorrente.
6.5. Anche il motivo in esame, pertanto, deve essere respinto.
7. Il ricorso deve dunque essere respinto e deve perciò essere confermata l’ordinanza di sgombero previa rimessione in pristino, resa ex art. 54 cod. nav., n. 93 prot. n. -OMISSIS-, interamente motivata sulla demanialità dell’area, nonché l’ordinanza di demolizione prot. n. -OMISSIS-, resa ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 380/2001, in quanto in parte motivata sulla demanialità dell’area, con assorbimento delle censure svolte in relazione alla assenza di titolo per costruire; analogamente deve essere confermato il provvedimento che ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela avverso l’ordinanza di demolizione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio;
b) respinge il ricorso, siccome infondato;
c) condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in € 8.000,00, di cui € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge, a favore delle amministrazioni patrocinate dalla Avvocatura dello Stato, ed € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge, in favore del Comune di Corigliano Rossano.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 20-OMISSIS- con l'intervento dei magistrati:
IV RE, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE FF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE FF | IV RE |
IL SEGRETARIO