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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9668 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1044 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Russo, , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.
Porzio n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vitale Picone, , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di Napoli alla via Cupa San Pietro n. 39
APPELLATO
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio n. 1 al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Giulia Di Fiore,
C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI All''udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 21435/2024 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data
29.10.2024 e pubblicata in data 30.10.2024, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il sollecito di pagamento n. 07120239015406575000 e la cartella esattoriale n. 07120200036770154000, condannando l'
[...] alla refusione delle spese in favore Parte_2 dell'opponente e compensandole nei confronti del Controparte_2
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta;
b) omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso sollecito di pagamento;
c) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare la validità della cartella esattoriale n.
07120200036770154000, nonché del sollecito di pagamento n.
07120239015406575000, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato che contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da attribuirsi all'avv. Vitale Picone dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellato che chiedeva l'accoglimento Controparte_2 dell'appello con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
---
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Procedendo con ordine, con il primo motivo di doglianza l'appellante lamentava l'erroneità della valutazione del Giudice di Pace riguardo la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta.
Ebbene, il motivo è fondato in quanto la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 30.09.2021 ai sensi dell'art. 138 II co.
c.p.c. con il rifiuto del destinatario a ricevere la notificazione, come si evince chiaramente dalla relata di notifica prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
Ed ancora, a norma dell'art. 138, comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie nel caso in cui il rifiuto sia pervenuto direttamente dal destinatario. Dunque, è richiesta l'identificazione del destinatario quale autore del rifiuto.
Al riguardo si rileva che l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione (Cass. n.
16237/2018).
Ebbene, proprio questo è quello che si è verificato nel caso che ci occupa. Infatti, dalla relata di notifica della cartella di pagamento emerge con chiarezza il rifiuto del destinatario (odierno appellato) non solo di ricevere l'atto ma anche di sottoscrivere la relata di notificazione.
Sempre in relazione alla sentenza impugnata, si rileva come la decisione assunta dal Giudice di primo grado sia errata anche con riferimento
(specifico capo della sentenza impugnato) “ … l'opposta
[...]
avrebbe dovuto porre in essere i successivi Parte_2 adempimenti (”.
Ebbene, l'adito Giudice di prime cure forma il proprio convincimento su di un errato presupposto, ovvero quello che l'agente della riscossione avrebbe dovuto dare seguito al rifiuto del destinatario di ricevere la notifica della cartella di pagamento con alcuni adempimenti successivi.
Sul punto si osserva che gli adempimenti successivi – cui probabilmente fa riferimento il Giudice di primo grado nella impugnata sentenza - sono previsti solo nei casi in cui la notifica dell'atto (ovvero della cartella, nel caso di specie) non può essere eseguita personalmente nei confronti del destinatario e ciò per diverse ragioni quali ad esempio: assenza temporanea, irreperibilità assoluta, oppure quando i familiari conviventi e/o l'addetto alla casa od anche il portiere rifiutano di ricevere l'atto.
Le argomentazioni fornite dal Giudice di Pace a sostegno della sua statuizione, in altri termini, non sembrano cogliere nel segno, in quanto la citata giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021,
n.10012) e gli ulteriori adempimenti menzionati riguarda la diversa ipotesi di notifica in caso di irreperibilità del destinatario disciplinata dall'art. 140 c.p.c.; nel caso di specie, invece, la cartella veniva notificata nelle mani proprie del destinatario e si perfezionava al momento del rifiuto dello stesso di ricevere l'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 II co. c.p.c..
Con il secondo motivo di appello l' Parte_2 lamentava la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare il sollecito di pagamento.
Anche tale motivo risulta fondato: ed infatti in conseguenza della regolare notifica della cartella esattoriale, non è consentita l'impugnazione del sollecito di pagamento per carenza di interesse ex art. 100 cpc, se non per vizi propri dell'atto stesso.
Ed infatti, come noto, il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati;
non è dunque possibile contestare la pretesa impositiva attraverso l'impugnazione di un sollecito di pagamento quando la stessa pretesa si sia resa irrimediabilmente definitiva per mancata impugnazione della prodromica cartella di pagamento;
il sollecito di pagamento, quando fa seguito ad una cartella precedentemente conosciuta, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.
Dalla regolare notifica della cartella esattoriale discende altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione solleva dal contribuente in primo grado.
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale. Sul punto, è il caso di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_4
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass., S. U., sent. 17 novembre 2016, n. 23397, conf., da ultimo, Cass., sez.
6-lav., ord. 27 gennaio 2020).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di violazione del codice della strada. Anche in tale caso, infatti, non è dato ravvisare alcuna conversione del termine di prescrizione breve (art. 28, l. n.
689/81) in termine decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso la cartella di pagamento, poiché una simile mancata opposizione non comporta la formazione di un titolo giudiziale passato in giudicato (al quale, solo, si applica l'art. 2953 c.c.).
Proseguendo, va rilevato che a causa della pandemia COVID con il D.L.
n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, è stata introdotta la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Segnatamente, l'art. 67 del predetto decreto dispone che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; successivamente, il D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106/2021, ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, Pt_2 ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15.01.2025 - Rv.
673835 - 01) La Corte di Cassazione, quindi, si è mostrata orientata in favore della tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Orbene, tanto premesso, va rilevato che i verbali di accertamento venivano elevati nell'anno 2015 come si evince dall'estratto di ruolo e che la cartella impugnata veniva notificata in data 30.09.2021; tenendo conto della predetta sospensione (dall'08.03.2020 al 01.09.2021) la cartella oggetto di giudizio risulta tempestivamente notificata ai fini interruttivi della prescrizione.
Per quanto concerne le spese processuali, la regolamentazione delle stesse segue il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo;
vanno compensate, invece, nei rapporti tra il e l' Controparte_2 Parte_2
, in ragione della posizione sostanzialmente adesiva, in
[...] termini di difese svolte, dell'Ente Impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 1044/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da CP_1 avverso il sollecito di pagamento n.
[...]
07120239015406575000 e la cartella esattoriale n.
07120200036770154000;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore di Parte_2 che liquida in complessivi 278,00 euro per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in complessivi euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore di Parte_2
che liquida in euro 91,50 per spese vive ed euro
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA.
5. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in complessivi euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
6. Compensa le spese tra l' ed il Parte_2
Controparte_2
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa AU AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°1044 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, , rapp.ta e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Francesco Russo, , ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Napoli alla Via G.
Porzio n. 4
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Vitale Picone, , ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso lo studio di Napoli alla via Cupa San Pietro n. 39
APPELLATO
E
, in persona del Sindaco p.t., Controparte_2 P.IVA_2 dom.to per la carica in Napoli, presso la casa comunale sita in Piazza
Municipio n. 1 al Palazzo S. Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'avv. Giulia Di Fiore,
C.F._4
APPELLATO
CONCLUSIONI All''udienza del 08.10.2025 i procuratori delle parti si riportavano alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello, regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 21435/2024 del Giudice di Pace di Napoli, emessa in data
29.10.2024 e pubblicata in data 30.10.2024, non notificata, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da Controparte_1 avverso il sollecito di pagamento n. 07120239015406575000 e la cartella esattoriale n. 07120200036770154000, condannando l'
[...] alla refusione delle spese in favore Parte_2 dell'opponente e compensandole nei confronti del Controparte_2
L'appellante impugnava la predetta sentenza per i seguenti motivi: a) erronea valutazione del Giudice riguardo la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta;
b) omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta avverso sollecito di pagamento;
c) erronea valutazione riguardo il decorso del termine di prescrizione.
Per questi motivi
, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accertare e dichiarare la validità della cartella esattoriale n.
07120200036770154000, nonché del sollecito di pagamento n.
07120239015406575000, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
Si costituiva l'appellato che contestava la domanda Controparte_1 dell'appellante chiedendone il rigetto, con vittoria di spese da attribuirsi all'avv. Vitale Picone dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellato che chiedeva l'accoglimento Controparte_2 dell'appello con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio.
---
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte. Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Procedendo con ordine, con il primo motivo di doglianza l'appellante lamentava l'erroneità della valutazione del Giudice di Pace riguardo la regolarità della notifica della cartella esattoriale opposta.
Ebbene, il motivo è fondato in quanto la cartella esattoriale risulta regolarmente notificata in data 30.09.2021 ai sensi dell'art. 138 II co.
c.p.c. con il rifiuto del destinatario a ricevere la notificazione, come si evince chiaramente dalla relata di notifica prodotta in primo grado dall'odierna appellante.
Ed ancora, a norma dell'art. 138, comma 2, il rifiuto di ricevere la copia dell'atto è legalmente equiparabile alla notificazione effettuata in mani proprie nel caso in cui il rifiuto sia pervenuto direttamente dal destinatario. Dunque, è richiesta l'identificazione del destinatario quale autore del rifiuto.
Al riguardo si rileva che l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione (Cass. n.
16237/2018).
Ebbene, proprio questo è quello che si è verificato nel caso che ci occupa. Infatti, dalla relata di notifica della cartella di pagamento emerge con chiarezza il rifiuto del destinatario (odierno appellato) non solo di ricevere l'atto ma anche di sottoscrivere la relata di notificazione.
Sempre in relazione alla sentenza impugnata, si rileva come la decisione assunta dal Giudice di primo grado sia errata anche con riferimento
(specifico capo della sentenza impugnato) “ … l'opposta
[...]
avrebbe dovuto porre in essere i successivi Parte_2 adempimenti (”.
Ebbene, l'adito Giudice di prime cure forma il proprio convincimento su di un errato presupposto, ovvero quello che l'agente della riscossione avrebbe dovuto dare seguito al rifiuto del destinatario di ricevere la notifica della cartella di pagamento con alcuni adempimenti successivi.
Sul punto si osserva che gli adempimenti successivi – cui probabilmente fa riferimento il Giudice di primo grado nella impugnata sentenza - sono previsti solo nei casi in cui la notifica dell'atto (ovvero della cartella, nel caso di specie) non può essere eseguita personalmente nei confronti del destinatario e ciò per diverse ragioni quali ad esempio: assenza temporanea, irreperibilità assoluta, oppure quando i familiari conviventi e/o l'addetto alla casa od anche il portiere rifiutano di ricevere l'atto.
Le argomentazioni fornite dal Giudice di Pace a sostegno della sua statuizione, in altri termini, non sembrano cogliere nel segno, in quanto la citata giurisprudenza (Cassazione civile sez. un., 15/04/2021,
n.10012) e gli ulteriori adempimenti menzionati riguarda la diversa ipotesi di notifica in caso di irreperibilità del destinatario disciplinata dall'art. 140 c.p.c.; nel caso di specie, invece, la cartella veniva notificata nelle mani proprie del destinatario e si perfezionava al momento del rifiuto dello stesso di ricevere l'atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 138 II co. c.p.c..
Con il secondo motivo di appello l' Parte_2 lamentava la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare il sollecito di pagamento.
Anche tale motivo risulta fondato: ed infatti in conseguenza della regolare notifica della cartella esattoriale, non è consentita l'impugnazione del sollecito di pagamento per carenza di interesse ex art. 100 cpc, se non per vizi propri dell'atto stesso.
Ed infatti, come noto, il sollecito di pagamento è impugnabile solo nella misura in cui la notifica di tale atto sia l'occasione con cui il contribuente viene a conoscenza della pretesa tributaria già manifestata dall'Ufficio con un avviso o con una cartella che non siano stati notificati;
non è dunque possibile contestare la pretesa impositiva attraverso l'impugnazione di un sollecito di pagamento quando la stessa pretesa si sia resa irrimediabilmente definitiva per mancata impugnazione della prodromica cartella di pagamento;
il sollecito di pagamento, quando fa seguito ad una cartella precedentemente conosciuta, resta sindacabile innanzi al giudice solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento.
Dalla regolare notifica della cartella esattoriale discende altresì il rigetto dell'eccezione di prescrizione solleva dal contribuente in primo grado.
Al riguardo, giova in primo luogo rilevare che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale. Sul punto, è il caso di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione
a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e
10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art.
2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di CP_3 pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del CP_4
d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010)” (Cass., S. U., sent. 17 novembre 2016, n. 23397, conf., da ultimo, Cass., sez.
6-lav., ord. 27 gennaio 2020).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di violazione del codice della strada. Anche in tale caso, infatti, non è dato ravvisare alcuna conversione del termine di prescrizione breve (art. 28, l. n.
689/81) in termine decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso la cartella di pagamento, poiché una simile mancata opposizione non comporta la formazione di un titolo giudiziale passato in giudicato (al quale, solo, si applica l'art. 2953 c.c.).
Proseguendo, va rilevato che a causa della pandemia COVID con il D.L.
n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, è stata introdotta la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Segnatamente, l'art. 67 del predetto decreto dispone che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; successivamente, il D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106/2021, ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, Pt_2 ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_5
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15.01.2025 - Rv.
673835 - 01) La Corte di Cassazione, quindi, si è mostrata orientata in favore della tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Orbene, tanto premesso, va rilevato che i verbali di accertamento venivano elevati nell'anno 2015 come si evince dall'estratto di ruolo e che la cartella impugnata veniva notificata in data 30.09.2021; tenendo conto della predetta sospensione (dall'08.03.2020 al 01.09.2021) la cartella oggetto di giudizio risulta tempestivamente notificata ai fini interruttivi della prescrizione.
Per quanto concerne le spese processuali, la regolamentazione delle stesse segue il principio di soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, con esclusione della fase istruttoria, in quanto non ha avuto luogo;
vanno compensate, invece, nei rapporti tra il e l' Controparte_2 Parte_2
, in ragione della posizione sostanzialmente adesiva, in
[...] termini di difese svolte, dell'Ente Impositore.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
AU AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 1044/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello ed, in riforma della sentenza di primo grado, dichiara l'inammissibilità dell'opposizione proposta da CP_1 avverso il sollecito di pagamento n.
[...]
07120239015406575000 e la cartella esattoriale n.
07120200036770154000;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore di Parte_2 che liquida in complessivi 278,00 euro per compensi
[...] professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
3. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del primo grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in complessivi euro 278,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
4. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore di Parte_2
che liquida in euro 91,50 per spese vive ed euro
[...]
462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e
CPA.
5. Condanna alla refusione delle spese processuali Controparte_1 del secondo grado di giudizio in favore del che Controparte_2 liquida in complessivi euro 462,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA.
6. Compensa le spese tra l' ed il Parte_2
Controparte_2
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa AU AN