Sentenza 7 giugno 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/06/2019, n. 25341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25341 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR CO PA GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
PIETRO MOLINO
Il Proc. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio udito il difensore il difensore presente avv. Raffaella Scutieri si associa alle richiesta del PG e si riporta ai motivi
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Ancona, con la sentenza del 9 luglio 2015, ha confermato la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pesaro con la quale, all'esito del giudizio abbreviato condizionato all'acquisizione di documenti, MA LO OR LL, imputato del reato ex art. 186, comma 2, lett. e, e comma 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, è stato condannato alla pena convertita in lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, d.lgs. n. 285 del 1992. La sentenza di primo grado, confermata in appello, ha applica all'imputato la sospensione della patente di guida per due anni, sul rilievo dell'appartenenza del veicolo guidato a persona estranea al reato.
1.1. A seguito del ricorso proposto da MA LO OR LL, con la sentenza del 2 dicembre 2016 la Corte di Cassazione, sez. 4, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Ancona del 9 luglio 2015, limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria, con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia. La Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il vizio di violazione di legge, quanto alla nozione di appartenenza rilevante ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285 del 1992 e quello della motivazione quanto alla mancata risposta al motivo di appello incentrato sulla appartenenza del veicolo. La rilevanza della questione concerneva infatti la durata della sospensione della patente di guida, in relazione all'art. 186, comma 2, lett. c), secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 285 del 1992 («All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata») 1.2. La Corte di appello di Perugia, valutati i documenti prodotti dalla difesa, ha ridotto la pena accessoria della sospensione della patente di guida in anni 1 ma ha al contempo disposto la sanzione amministrativa della confisca del veicolo Nissan ai sensi dell'art. 186, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 285 del 1992. 2. Il difensore di MA LO OR LL ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia per l'inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 186 comma 9-bis del d.lgs. 285/1992. In estrema sintesi, si ritiene che la Corte di appello di Perugia avrebbe dovuto disporre la sospensione della efficacia ed esecutività delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca, quanto meno fino all'emissione del provvedimento finale di valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca del veicolo. Il ricorrente conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata o ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen. chiede l'applicazione della sospensione delle sanzioni amministrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
1.1. Va ribadito il principio di diritto espresso da Cass. Sez. 4, n. 12262 del 08/02/2018, Ferrarini, Rv. 272531 - 01 , per il quale in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 186, comma 9-bis, cod. strada, il giudice è tenuto a quantificare la sospensione della patente di guida nei limiti edittali e a disporre - ove prevista - la confisca del veicolo e contestualmente deve ordinare la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, all'esito positivo del quale potrà essere dichiarata l'estinzione del reato, ridotta della metà la sanzione della sospensione e revocata la confisca.
1.2. In motivazione si è ha affermato che ove il giudice di merito non abbia disposto la sospensione dell'efficacia di tali statuizioni fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., la Corte di Cassazione dispone la sospensione dell'esecuzione delle predette sanzioni amministrative accessorie fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, procedendo all'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ciò in quanto l'applicazione della sospensione rende strutturalmente superfluo un nuovo giudizio, poiché la sentenza di annullamento risolve ed esaurisce il thema decidendum;
tale provvedimento consequenziale può essere adottato dalla Corte di cassazione in quanto compatibili con la sua cognizione di mera legittimità, non essendo necessario un giudizio di merito che involga accertamenti e valutazioni di circostanze controverse.
2. Pertanto, preso atto che non è stata disposta la sospensione delle sanzioni amministrative, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e, ai sensi dell'art. 620, lett. I) cod. proc. pen., va disposta la sospensione, fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida e della confisca del veicolo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omessa sospensione dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie della patente di guida e della confisca fino alla valutazione dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, sospensione che dispone.