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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 107/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Societa' Società_1 San Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0100045 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste peril rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa dal dott.Difensore_1
contro
Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Caserta, impugna Atto di Recupero in epigrafe.
Eccepisce:
- violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2000;
- violazione dell'art. 26, comma 3 bis, del D.M. 164/1999;
- violazione dell'art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. 472/1997;
- violazione dell'art. 10, comma 3, della Legge 212/2000.
Chiede:
- nullità dell'Atto di Recupero;
- spese ed onorario così come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Con Ordinanza n.1051/2025 depositata 16/07/2025 la Corte accoglie l'istanza di sospensione. Spese al definitivo.
Con Ordinanza n. 1434/2025 depositata il 22/10/2025. Il difensore di parte ricorrente, dott. Difensore_1 fa presente che all'atto di apposizione del visto di conformità la società non aveva contezza che la polizza fideiussoria del professionista incaricato non fosse valida. La propria assistita è venuta a conoscenza del mancato riconoscimento del credito solo a seguito dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate dello schema d'atto e solo successivamente, dopo aver ricostruito la vicenda del suddetto professionista, ha presentato apposita dichiarazione integrativa ritenuta conforme nonostante la differenza del numero di protocollo. Tanto in considerazione del fatto che la stessa è stata resa in relazione ad una precedente dichiarazione, presentata da una società incorporata.
L'ufficio fa presente che sarebbe stato onere della parte ricorrente appurare la legittimazione del professionista incaricato dell'apposizione del visto di conformità e altresì fa presente che allo stato non può confermare se la dichiarazione integrativa, peraltro asseritamente legittima, possa essere considerata valida ai fini del riconoscimento del credito. Conseguentemente chiede breve rinvio al fine di poter verificare gli atti in possesso dell'amministrazione finanziaria.
La Corte, preso atto della richiesta formula dall'ufficio assegna all'ufficio Ag. Entrate Direzione Provinciale
Caserta il termine di giorni 15 per produrre la documentazione inerente la dichiarazione integrativa resa e per specificare la sua eventaule validità ai fini del riconoscimento del credito e rinvia la causa alla prima data utile.
In data 31/10/2025 viene depositata in atti la RISPOSTA A ORDINANZA N 1434/10/2025 DEP IN DATA 22/10/2025: AGEDP- CE_254355_2025_1784.pdf.p7m
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2019: dichiarazione iva 2019.pdf VERSAMENTO DELEGA F 24: versamento della sanzione per violazione formale.pdf
Risposta a ordinanza n 1434/10/2025 depositata in data 22/10/2025 "la presentata dichiarazione integrativa innanzi richiamata non produce alcun effetto idoneo a consentire una diversa valutazione dell'atto per il quale si insiste nel ritenerlo pienamente valido ed efficace".
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2000. L'atto impugnato si sostanzia nel recupero di un credito d'imposta indebitamente utilizzato poiché privo del visto di conformità. La Società ha presentato la dichiarazione IVA sulla quale è apposto il visto di conformità da parte della professionista Nominativo_1 la quale è risultata priva delle polizze assicurative o altra documentazione per la permanenza in Elenco dal 24/04/2017 al 19/03/2023. La professionista è stata reinserita in Elenco con effetto dal 20/03/2023 pertanto, i visti apposti in data anteriore non risultano validamente rilasciati, sono da considerarsi privi di efficacia, non poteva compensare importi superiori ad
€ 5.000,00.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre spese generali del 15% in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ONORATO MARIA TERESA, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
SESSA SABATO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2880/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Societa' Società_1 San Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. TF7CR0100045 2025 REC.CREDITO.IMP 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: insiste per l'accoglimento del ricorso
Resistente: insiste peril rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Srl rappresentata e difesa dal dott.Difensore_1
contro
Agenzia delle
Entrate Direzione Provinciale di Caserta, impugna Atto di Recupero in epigrafe.
Eccepisce:
- violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2000;
- violazione dell'art. 26, comma 3 bis, del D.M. 164/1999;
- violazione dell'art. 6, comma 5 bis, del D.Lgs. 472/1997;
- violazione dell'art. 10, comma 3, della Legge 212/2000.
Chiede:
- nullità dell'Atto di Recupero;
- spese ed onorario così come previsto dall'art. 15 D. Lgs. 546/92.
Si costituisce in giudizio Direzione Provinciale di Caserta.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
Con Ordinanza n.1051/2025 depositata 16/07/2025 la Corte accoglie l'istanza di sospensione. Spese al definitivo.
Con Ordinanza n. 1434/2025 depositata il 22/10/2025. Il difensore di parte ricorrente, dott. Difensore_1 fa presente che all'atto di apposizione del visto di conformità la società non aveva contezza che la polizza fideiussoria del professionista incaricato non fosse valida. La propria assistita è venuta a conoscenza del mancato riconoscimento del credito solo a seguito dell'invio da parte dell'Agenzia delle Entrate dello schema d'atto e solo successivamente, dopo aver ricostruito la vicenda del suddetto professionista, ha presentato apposita dichiarazione integrativa ritenuta conforme nonostante la differenza del numero di protocollo. Tanto in considerazione del fatto che la stessa è stata resa in relazione ad una precedente dichiarazione, presentata da una società incorporata.
L'ufficio fa presente che sarebbe stato onere della parte ricorrente appurare la legittimazione del professionista incaricato dell'apposizione del visto di conformità e altresì fa presente che allo stato non può confermare se la dichiarazione integrativa, peraltro asseritamente legittima, possa essere considerata valida ai fini del riconoscimento del credito. Conseguentemente chiede breve rinvio al fine di poter verificare gli atti in possesso dell'amministrazione finanziaria.
La Corte, preso atto della richiesta formula dall'ufficio assegna all'ufficio Ag. Entrate Direzione Provinciale
Caserta il termine di giorni 15 per produrre la documentazione inerente la dichiarazione integrativa resa e per specificare la sua eventaule validità ai fini del riconoscimento del credito e rinvia la causa alla prima data utile.
In data 31/10/2025 viene depositata in atti la RISPOSTA A ORDINANZA N 1434/10/2025 DEP IN DATA 22/10/2025: AGEDP- CE_254355_2025_1784.pdf.p7m
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA IVA 2019: dichiarazione iva 2019.pdf VERSAMENTO DELEGA F 24: versamento della sanzione per violazione formale.pdf
Risposta a ordinanza n 1434/10/2025 depositata in data 22/10/2025 "la presentata dichiarazione integrativa innanzi richiamata non produce alcun effetto idoneo a consentire una diversa valutazione dell'atto per il quale si insiste nel ritenerlo pienamente valido ed efficace".
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondata l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 6, comma 5, della Legge 212/2000. L'atto impugnato si sostanzia nel recupero di un credito d'imposta indebitamente utilizzato poiché privo del visto di conformità. La Società ha presentato la dichiarazione IVA sulla quale è apposto il visto di conformità da parte della professionista Nominativo_1 la quale è risultata priva delle polizze assicurative o altra documentazione per la permanenza in Elenco dal 24/04/2017 al 19/03/2023. La professionista è stata reinserita in Elenco con effetto dal 20/03/2023 pertanto, i visti apposti in data anteriore non risultano validamente rilasciati, sono da considerarsi privi di efficacia, non poteva compensare importi superiori ad
€ 5.000,00.
Assorbiti gli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e conferma l'atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 500,00 oltre spese generali del 15% in favore di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta.