CASS
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 4215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4215 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta da - Presidente - RI LA NO PP AR HE VI - Relatore - SENTENZA sul ricorso proposto da: AN LV nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/10/2025 del Tribunale di Genova;
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di TO NO in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-ter, 648- ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. nonché ai reati di cui agli artt. 2, 4, 5, 8, 10-ter e 10-quater d.l.gs. 74/2000. 2. In data 8 agosto 2024 il NO ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari, istanza rigettata dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 9 agosto 2024. 3. TO NO ha chiesto nuovamente la sostituzione della misura cautelare in itinere in considerazione del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza genetica.
4. Con provvedimento del 26 settembre 2025, il Tribunale di Genova, ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare, sottolineando l’insussistenza di elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari.
5. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando la carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive nonché riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell’istanza di sostituzione della misura cautelare.
6. TO NO, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 20 ottobre 2025 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di reiezione dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
7.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 125, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
7.1. La difesa assume che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche Penale Sent. Sez. 2 Num. 4215 Anno 2026 Presidente: NA IG Relatore: SI MA Data Udienza: 14/01/2026 deduzioni circa l’affievolimento delle esigenze cautelari alla luce dell’escussione della generalità dei testimoni dell’accusa da cui sarebbe emersa l’assenza di collegamenti ambientali tra il NO e il sodalizio di matrice mafiosa di cui al capo d’imputazione. Da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, un significativo ridimensionamento del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Il ricorrente censura, inoltre, l’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’obbligo motivazionale di cui all’art. 292 cod. proc. pen. non opererebbe in caso di provvedimenti emessi a seguito di istanza di sostituzione della misura cautelare, ritenendo tale assunto in insanabile contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone al giudice adito di dare conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto mediante motivazione effettiva e non meramente apparente. Il ricorrente deduce, ancora, l’erroneità della valorizzazione, quale indice attualizzante del pericolo di fuga e della reiterazione di delitti, della scelta dell’imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere, osservando che tale condotta costituisce esercizio di un diritto difensiva espressione del principio nemo tenetur se detegere, e non può, pertanto, essere utilizzata come elemento di segno sfavorevole. Sotto ulteriore profilo, la difesa lamenta motivazione apparente in ordine alla doglianzacon cui era stata denunciata l’erroneità della valutazione negativa del messaggio WhatsApp registrato nel carcere spagnolo ed intercorso tra il NO e la dott.ssa Olga Russo, senza considerare che l’invio sarebbe avvenuto in esecuzione di una specifica autorizzazione funzionale alla tutela delle risorse societarie, circostanza che escluderebbe la portata indiziaria attribuita dal giudice a tale dato logico-fattuale.
7.2. Si rappresenta, altresì, che il Tribunale non avrebbe sviluppato alcuna argomentazione rispetto alla deduzione difensiva secondo cui l’istruttoria dibattimentale avrebbe evidenziato l’assenza della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis-1 cod. pen., travisando, peraltro, il senso delle osservazioni difensive con cui era stato evidenziato lo stato avanzato dell’istruttoria dibattimentale e la conseguente significativa attenuazione delle esigenze cautelari in conseguenza della sostenuta insussistenza dell’agevolazione mafiosa.
7.3. Viene, infine, lamentato l’omesso esame delle argomentazioni volte a sostenere che il carattere innovativo dei contributi probatori acquisiti in dibattimento avrebbe imposto una rinnovata e più rigorosa verifica della adeguatezza della misura, con conseguente non giustificabilità di una soluzione afflittiva ritenuta eccessiva rispetto alle esigenze concretamente residuanti. In tale prospettiva, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità per carenza di motivazione avendo i giudici aditi fatto ricorso a formule generiche e assertive, prive di effettivo riscontro in elementi fattuali specifici, senza un reale scrutinio della persistenza delle esigenze cautelari e della congruità degli arresti domiciliari rispetto al principio di minore restrizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
8. Con atto depositato in data 13 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 2 Deve essere rimarcato, in proposito, che il ricorrente, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rinunciato all’impugnazione senza indicarne la ragioni con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all'impugnazione. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA SI IG NA 3
udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele Cersosimo;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 3 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova ha disposto la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere nei confronti di TO NO in relazione ai reati di cui agli artt. 416, 512-bis, 648-ter, 648- ter.1 e 416-bis.1 cod. pen. nonché ai reati di cui agli artt. 2, 4, 5, 8, 10-ter e 10-quater d.l.gs. 74/2000. 2. In data 8 agosto 2024 il NO ha chiesto la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari, istanza rigettata dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 9 agosto 2024. 3. TO NO ha chiesto nuovamente la sostituzione della misura cautelare in itinere in considerazione del ritenuto affievolimento delle esigenze cautelari poste a fondamento dell’ordinanza genetica.
4. Con provvedimento del 26 settembre 2025, il Tribunale di Genova, ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura cautelare, sottolineando l’insussistenza di elementi sintomatici di un mutamento delle esigenze cautelari.
5. Il ricorrente ha, quindi, proposto appello avverso tale ordinanza di rigetto, lamentando la carenza di motivazione in ordine alle doglianze difensive nonché riproponendo le medesime argomentazioni già formulate nell’istanza di sostituzione della misura cautelare.
6. TO NO, a mezzo dei suoi difensori, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza pronunciata in data 20 ottobre 2025 con la quale il Tribunale di Genova ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza di reiezione dell’istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere.
7.Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo di impugnazione, inosservanza degli artt. 125, 274, 275 e 292 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in ordine all’attualità e concretezza delle esigenze cautelari ed all’adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
7.1. La difesa assume che il Tribunale avrebbe omesso di confrontarsi con le specifiche Penale Sent. Sez. 2 Num. 4215 Anno 2026 Presidente: NA IG Relatore: SI MA Data Udienza: 14/01/2026 deduzioni circa l’affievolimento delle esigenze cautelari alla luce dell’escussione della generalità dei testimoni dell’accusa da cui sarebbe emersa l’assenza di collegamenti ambientali tra il NO e il sodalizio di matrice mafiosa di cui al capo d’imputazione. Da ciò deriverebbe, secondo la prospettazione difensiva, un significativo ridimensionamento del pericolo di reiterazione di reati della medesima specie. Il ricorrente censura, inoltre, l’affermazione dei giudici di appello secondo cui l’obbligo motivazionale di cui all’art. 292 cod. proc. pen. non opererebbe in caso di provvedimenti emessi a seguito di istanza di sostituzione della misura cautelare, ritenendo tale assunto in insanabile contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone al giudice adito di dare conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto mediante motivazione effettiva e non meramente apparente. Il ricorrente deduce, ancora, l’erroneità della valorizzazione, quale indice attualizzante del pericolo di fuga e della reiterazione di delitti, della scelta dell’imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere, osservando che tale condotta costituisce esercizio di un diritto difensiva espressione del principio nemo tenetur se detegere, e non può, pertanto, essere utilizzata come elemento di segno sfavorevole. Sotto ulteriore profilo, la difesa lamenta motivazione apparente in ordine alla doglianzacon cui era stata denunciata l’erroneità della valutazione negativa del messaggio WhatsApp registrato nel carcere spagnolo ed intercorso tra il NO e la dott.ssa Olga Russo, senza considerare che l’invio sarebbe avvenuto in esecuzione di una specifica autorizzazione funzionale alla tutela delle risorse societarie, circostanza che escluderebbe la portata indiziaria attribuita dal giudice a tale dato logico-fattuale.
7.2. Si rappresenta, altresì, che il Tribunale non avrebbe sviluppato alcuna argomentazione rispetto alla deduzione difensiva secondo cui l’istruttoria dibattimentale avrebbe evidenziato l’assenza della contestata aggravante di cui all’art. 416-bis-1 cod. pen., travisando, peraltro, il senso delle osservazioni difensive con cui era stato evidenziato lo stato avanzato dell’istruttoria dibattimentale e la conseguente significativa attenuazione delle esigenze cautelari in conseguenza della sostenuta insussistenza dell’agevolazione mafiosa.
7.3. Viene, infine, lamentato l’omesso esame delle argomentazioni volte a sostenere che il carattere innovativo dei contributi probatori acquisiti in dibattimento avrebbe imposto una rinnovata e più rigorosa verifica della adeguatezza della misura, con conseguente non giustificabilità di una soluzione afflittiva ritenuta eccessiva rispetto alle esigenze concretamente residuanti. In tale prospettiva, il provvedimento impugnato sarebbe affetto da nullità per carenza di motivazione avendo i giudici aditi fatto ricorso a formule generiche e assertive, prive di effettivo riscontro in elementi fattuali specifici, senza un reale scrutinio della persistenza delle esigenze cautelari e della congruità degli arresti domiciliari rispetto al principio di minore restrizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen.
8. Con atto depositato in data 13 gennaio 2026, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen., in quanto il ricorrente ha ritualmente rinunciato all’impugnazione. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 2 Deve essere rimarcato, in proposito, che il ricorrente, dopo aver contestato in sede di ricorso la sussistenza delle esigenze cautelari, ha rinunciato all’impugnazione senza indicarne la ragioni con conseguente configurabilità di un profilo di colpa rilevante ai fini della condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende. L'art. 616 cod. proc. pen. non distingue, infatti, tra le varie cause di inammissibilità, con la conseguenza che la condanna al pagamento della sanzione pecuniaria in esso prevista deve essere inflitta, non solo nel caso di inammissibilità dichiarata ex art. 606, comma terzo, cod. proc. pen., ma anche nelle ipotesi di inammissibilità pronunciate ex art. 591, cod. proc. pen., tra cui è ricompreso il caso della rinuncia non incolpevole all'impugnazione. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 14/01/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA SI IG NA 3