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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3871 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, iscritto al n. 508/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente:
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Martino (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), pendente in- Controparte_1 P.IVA_1
nanzi al Tribunale di Napoli col n. 86/2015, costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, avv. Stefano Maria Russo, in forza dell'autorizzazione rilasciatagli dal Giudice delegato alla pro- cedura concorsuale con decreto del 2 maggio 2023, e rappresentato e difeso dall'avv. Livio Per- sico (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
NONCHÉ
(codice fiscale ), nato a [...] il 28 gennaio Controparte_2 C.F._4
1938 ed ivi residente a[...] - appellato, contumace -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con la sua sen- tenza n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022 e non notificata, accogliendo la domanda
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
giudiziale proposta dal Curatore del fallimento, dichiarato il 1° aprile 2015, della Parte_3
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo con una citazione notifi-
[...]
cata ad il 1° febbraio 2018 ed a il 9 febbraio 2018, ha Parte_1 Parte_4
condannato il (indicando erroneamente, nel dispositivo della medesima sentenza, il Parte_1
suo prenome in quello di Emiliano) e l' a pagare, in solido tra loro, alla parte attrice la CP_2
somma di 1.053.743,75 €, «oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo», a titolo di risarci- mento dei danni che ha ritenuto che il quale amministratore di diritto fino al 24 aprile Parte_1
2013 e di fatto dal 25 aprile 2013 alla data del fallimento della suddetta società, che operava nel settore della distribuzione di bevande, e l' quale amministratore di diritto dal 25 CP_2
aprile 2013 alla data del fallimento della medesima società, avessero arrecato a quest'ultima e ai suoi creditori mediante la distrazione del valore di avviamento dell'azienda sociale e di una cospicua parte del patrimonio sociale in favore di due altre società che ha ritenuto «riconduci- bili» al primo, la la e alcuni ingiustificati Controparte_3 Controparte_3
prelievi di denaro contante dalla cassa sociale.
I.2.1. Con una citazione notificata alle altre parti del processo di primo grado il 26 gen- naio 2023, il quindi tempestivamente appellato a questa Corte, chiedendo che, in CP_4
riforma, quanto meno parziale, di detta sentenza, la domanda contro di lui avanzata dalla Cura- tela del suddetto fallimento sia rigettata o, in subordine, accolta in misura non eccedente la somma di 128.400,00 € o comunque ridotta «secondo giustizia» sulla base di tre motivi, intito- lati, rispettivamente: «
1. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CA-
RENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA CIRCA LA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE DI
FATTO DEL SIG. ; «
2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTI- Parte_1
VAZIONE CARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA RELATIVAMENTE ALLE SINGOLE CON-
DOTTE DI SOTTRAZIONE»; «
3. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE
ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA CIRCA I DANNI CAGIONATI AL FALLIMENTO».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 22 maggio 2023, il Curatore del fallimento della a contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del Controparte_1 [...]
ed ha pertanto chiesto che ne sia dichiarata l'inammissibilità o che sia rigettato. Pt_5
I.2.3. L' invece non s'è costituito innanzi a questa Corte, che pertanto lo ha CP_2
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
dichiarato contumace.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite innanzi a questa Corte hanno, nel prosieguo del pro- cesso di secondo grado, modificato le richieste conclusive da loro formulate.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Come evidenziato dalla Curatela appellata, secondo quanto ripetutamente affer- mato dalla Corte di Cassazione, il primo comma dell'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie ap- plicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, va interpretato «nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammis- sibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomenta- tiva che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (così, ad es., Cass., SS.UU.,
36481/2022), come evidenziato dalla Curatela appellata.
Tuttavia, l'appello del alla stregua di un'interpretazione non esasperatamente Parte_1
formalistica ed andando al di là dell'intitolazione, solo in parte congruente con l'effettivo tenore, dei suoi motivi – consente, tutto sommato, di individuare le questioni risolte dal Giudice di primo grado contro le quali si appuntano le critiche dall'appellante rivolte alla decisione impugnata, di comprendere le argomentazioni svolte a loro sostegno e di correlarle alla motivazione di detta decisione e alle modifiche che a questa l'appellante vorrebbe che siano apportate. Sicché – al contrario di quanto sostenuto dalla Curatela appellata – va giudicato sostanzialmente rispet- toso della predetta disposizione normativa e dunque, sotto questo profilo, ammissibile, la sua, più o meno palese, inidoneità a persuadere dell'erroneità, anche solo parziale, della decisione appellata incidendo negativamente sulla sua fondatezza ed importando quindi il suo integrale rigetto per le ragioni appresso esposte, piuttosto che la dichiarazione della sua inammissibilità.
II.2.1. Con il primo motivo del suo appello, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGIT-
TIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
CIRCA LA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE DI FATTO DEL SIG. , il Parte_1 Parte_1
in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere provato che egli avesse conti- nuato di fatto, dopo il 24 aprile 2013, ad amministrare la Controparte_1
Infatti, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 3 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
in proposito trascurando del tutto quanto affermato e documentato in senso contrario dall'
[...]
e dalla stessa Curatela attrice e, in definitiva, sulla sola base dell'attribuzione in capo a lui di «un account mail della ». Controparte_3
La doglianza è però del tutto infondata.
Invero, va in proposito innanzitutto rilevato che il primo Giudice non ha tratto il suddetto convincimento solo dal fatto che il utilizzava l'indirizzo di posta elettronica emilio. Parte_1 [...]
ma anche e soprattutto da una complessiva valutazione dei fatti che ha Email_1
ritenuto idonei a provare, sia pur presuntivamente, che il medesimo con la complicità Parte_1
dell' di fatto distrasse dolosamente l'azienda della LCE in favore della CP_2 [...]
che l'aveva poi ceduta, nel maggio del 2016, alla neocostituita Controparte_3 CP_3
della quale era, formalmente, socio, con una quota del 98% del capitale sociale, ed am-
[...]
ministratore unico il suo giovane TE , figlio di sua sorella e, Persona_2 Pt_6
all'epoca, poco più che ventisettenne, in modo da continuare ad assicurarsene il controllo la- sciando alla una cospicua parte dei debiti da cui era gravata, e rappresentati, in particolare:
a) dalla diretta conduzione da parte del medesimo elle trattative con la Coca- Parte_1
Cola HBC Italia S.R.L. volte ad acquisire il consenso di quest'ultima a fornire merci alla
[...]
a fronte dell'estinzione dei debiti che verso la prima aveva accumu- Controparte_3
lato la b) dalla cessione dalla LCE alla senza alcun corrispet- Controparte_3
tivo, nonostante gli ingenti importi dei maxicanoni iniziali versati dalla prima alla società conce- dente e la mancata liberazione della prima dai residui obblighi nei confronti della medesima so- cietà concedente, dei contratti di leasing «che avevano ad oggetto sia i beni mobili che accor- savano la sede della società, sia l'immobile in cui la sede era ubicata in Napoli, alla via Brin n.
3», la detenzione del quale era stata peraltro trasferita dalla prima alla seconda ancor prima che il subentro fosse formalizzato;
c) dalla cessione dalla LCE alla e, poi, da quest'ultima Controparte_3
alla di due degli autocarri dei quali la prima era la proprietaria (degli altri Controparte_3
sette essendosene perse le tracce);
d) dall'assunzione da parte della i tre dei lavoratori che Controparte_3
erano alle dipendenze dalla uno dei quali poi passato alle dipendenze della CP_3
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 4 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
S.R.L.;
e) dal fatto che la prima di trasferire la propria sede Controparte_3
legale a Milano, l'aveva fissata in Napoli, alla Via Santa Brigida n. 39, ov'era ubicato anche lo studio del dr. , che era il consulente fiscale della Persona_3
f) dagli incarichi conferiti dalla o personalmente Controparte_3
dall' ad altri liberi professionisti che avevano assistito la LCE. CP_2
Fatti, tutti questi, che l'appellante non ha singolarmente e puntualmente contestato, eccezion fatta soltanto per quello relativo alla sostanziale gratuità della cessione dalla LCE alla dei contratti di leasing, che egli sostiene in realtà avvenuta «a Controparte_3
titolo oneroso», come, a suo avviso, dimostrato da alcuni bonifici prodotti in giudizio dalla
[...]
appellata, e quello relativo al passaggio di lavoratori dipendenti dalla Pt_7 Controparte_5
alla che ha semplicemente negato.
[...] Controparte_3
Senonché, i bonifici invocati dall'appellante come prova che la cessione dei contratto di leasing dalla alla vvenne «a titolo oneroso» non risultano Controparte_3
effettuati in favore della bensì della una società costituita l'11 gen- Controparte_6
naio 2013 del quale era socio unico e amministratore unico e che di- Controparte_2
venne poi, nel luglio del 2013, titolare del 50% e, nel settembre del 2014, anche del restante
50% del capitale sociale della e dai documenti prodotti nel corso di processo di primo grado risulta che almeno uno dei lavoratori alle dipendenze della tal , Persona_4
passò alle dipendenze, prima, della , poi, della Controparte_3 CP_3
[...]
Peraltro, ai fatti presi in considerazione dal primo Giudice ed a conferma del convinci- mento di quest'ultimo in ordine al ruolo di amministratore di fatto della svolto dal Parte_1
dopo l'assunzione da parte dell' della carica di amministratore unico di tale società, va, CP_2
a tacer d'altro, aggiunto che l' CP_2
1) quando nell'aprile del 2013 venne nominato amministratore unico della aveva più di 75 anni di età;
2) allorché il 19 giugno 2015 venne interrogato dal Curatore del fallimento di detta so- cietà, dichiarò di non aver né redatto né approvato né depositato il bilancio dell'esercizio sociale relativo all'anno 2012 che invece risulta approvato il 29 novembre 2013, e dunque quando egli
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. Fall. + 1 Pag. 5 di 9 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITAL Pt_8 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
era da più di sei mesi l'amministratore unico della da un'assemblea dei soci di questa so- cietà da lui stesso presieduta e mediante una deliberazione adottata all'unanimità e quindi con il necessario concorso del voto favorevole della della quale egli era, come Controparte_6
s'è detto, l'unico amministratore e socio;
3) non ha mai fornito alcuna prova del pagamento da parte della Controparte_6
degli 80.000,00 € che in occasione di quello stesso interrogatorio asserì da lui, mediante questa società, pagati per l'acquisto delle quote di partecipazione nella LCE di cui erano titolari
[...]
e il padre, Parte_1 Persona_5
I dati di fatto dal cui complessivo esame si desume che l' era un mero presta- CP_2
nome di risultano dunque addirittura più di quelli presi in considerazione dal Parte_1
primo Giudice.
Né tale conclusione può ritenersi smentita dalle difese spiegate dall' nel corso CP_2
del processo di primo grado, evidentemente pienamente coerenti con il ruolo di complice del nelle operazioni di svuotamento della LCE risalenti al tempo in cui egli ne fu, formal- Parte_1
mente, l'amministratore unico.
II.2.2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo dell'appello in esame, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CARENTE, IL-
LOGICA E CONTRADDITTORIA RELATIVAMENTE ALLE SINGOLE CONDOTTE DI DISTRA-
ZIONE», ma, in sostanza, essenzialmente argomentato sulla base dell'assunto che la cessione dei contratti di leasing stipulati dalla LCE consentì a quest'ultima di introitare 120.000,00 € e di evitare l'esborso dei quasi 1,7 milioni di euro occorrenti per il pagamento delle rate residue e del riscatto e dunque comportò un vantaggio, piuttosto che un danno, per detta società e che quest'ultima continuò ad esercitare la propria attività anche dopo tale cessione in un immobile concessole in locazione dalla Controparte_7
infatti già detto che non v'è alcuna prova del pagamento alla LCE dei suddetti
120.000,00 € e che la medesima società non venne dalla società concedente liberata dall'ob- bligo di pagare le residue rate contrattuali.
Non v'è traccia poi tra le risultanze processuali del contratto di locazione che, secondo l'appellante, sarebbe stato stipulato tra la e la ed avrebbe Controparte_3
consentito alla prima di proseguire, dopo la suddetta cessione dei contratti di leasing, la propria
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 6 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
attività commerciale sotto la guida dell' CP_2
L'unico contratto di locazione stipulato tra le suddette due società presente tra i docu- menti prodotti in giudizio dalle parti è infatti quello con cui, nel settembre del 2012, e dunque più di un anno prima della data della cessione dalla alla Controparte_3
del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, alla Via Brin n. 3/D, 3/E e
3/F, la porzione di questo stesso immobile ubicata ai nn. 3/D e 3/E era stata concessa in loca- zione dalla prima alla seconda, non già dalla seconda alla prima, di dette società e che peraltro s'inquadra perfettamente nel complesso delle fraudolente operazioni di depauperamento della prima addebitate al Parte_1
II.2.3. Infondato è infine anche il terzo motivo dell'appello in esame, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA E
CONTRADDITTORIA CIRCA I DANNI CAGIONATI AL FALLIMENTO», con il quale il in Parte_1
sostanza, sostiene che i danni causalmente ascrivibili alle condotte di mala gestio addebitategli quale amministratore di diritto, prima, e di fatto, poi, della avrebbero dovuto comunque essere liquidati in non più di 128.400,00 €, sommando al valore, equitativamente determinato nell'importo di 50.000,00 €, dei «n. 2 veicoli trovati presso le sede delle due società , CP_3
l'importo di 78.400,00 € dei prelievi di denaro contante dalla cassa sociale che risultavano ef- fettuati senza un'adeguata giustificazione nel periodo in cui egli era l'amministratore unico della società.
Invero, posto che, per quanto s'è detto in precedenza, il continuò ad ammini- Parte_1
strare di fatto la anche dopo che amministratore unico di tale società era stato nominato l' e non ha voluto o saputo dar conto della sorte dei beni che ne costituivano l'attivo pa- CP_2
trimoniale secondo le risultanze dell'ultimo bilancio sociale approvato, quello relativo all'eser- cizio coincidente con l'anno 2012, il Giudice di prime cure gli ha giustamente addebitato, in con- formità con quanto in proposito sostenuto della Curatela attrice, di essere responsabile nei confronti della società e dei creditori sociali di un danno corrispondente all'intero valore di tale attivo, pari a 2.878.954,00 €, anche se ha poi contenuto, sempre in conformità della domanda della Curatela attrice, in 1.053.743,754 €, oltre alla rivalutazione e agli interessi, l'importo che ha condannato il pagare, tale essendo l'importo dello sbilancio tra l'attivo e il passivo Parte_1
fallimentari detratto quello di 132.000,00 € ottenuto dalla medesima Curatela mediante la
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transazione della controversia dalla stessa promossa contro la Controparte_3
la la per la revocatoria delle suindicate
[...] Controparte_8 Controparte_9
cessioni dei contratti di leasing.
Sicché pare evidente che l'importo che il è stato dal Giudice di prime cure a Parte_1
pagare alla attrice è notevolmente inferiore a quello corrispondente ai danni dal primo Pt_9
arrecati al patrimonio della
II.3. L'appello del va insomma integralmente rigettato, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla
contro
- Parte_1
parte le spese del processo d'appello, che questo Collegio – tenendo conto della relativa notula e rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della giusti- zia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, rientrante nello sca- glione da 1 a 2 milioni di euro – ritiene che debbano essere liquidate nel complessivo importo di
22.770,00 €, di cui 19.800,00 € per il totale dei compensi, escluso quello relativo alla fase della trattazione e/o istruzione, correttamente non richiesto dalla parte vittoriosa, posto che, nel corso di detto processo, nessuna attività istruttoria è stata chiesta od espletata e, in occasione della due udienze in cui s'è articolato, le parti costituite si sono limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi senza svolgere alcuna attività di effettiva trattazione della causa (cfr. Cass.
10206/2021), e 2.970,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e difesa, cui andranno eventualmente aggiunti gli ulteriori accessori che non è possibile (né pe- raltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti.
II.5. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 13-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (recante il cd. testo unico delle spese di giustizia), occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 8 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
Specializzata in materia d'Impresa, n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, proposto da con citazione notificata al Curatore del fallimento della Parte_1 Controparte_1
ed a il 26 gennaio 2023:
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla Curatela appellata le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 22.770,00 €, di cui 19.800,00 € per il totale dei compensi e 2.970,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 9 di 9 Parte_1 Parte_2
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in ma- teria d'Impresa, n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, iscritto al n. 508/2023 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente:
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Martino (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E il (codice fiscale ), pendente in- Controparte_1 P.IVA_1
nanzi al Tribunale di Napoli col n. 86/2015, costituitosi in persona del suo Curatore pro tempore, avv. Stefano Maria Russo, in forza dell'autorizzazione rilasciatagli dal Giudice delegato alla pro- cedura concorsuale con decreto del 2 maggio 2023, e rappresentato e difeso dall'avv. Livio Per- sico (codice fiscale ) - appellato - C.F._3
NONCHÉ
(codice fiscale ), nato a [...] il 28 gennaio Controparte_2 C.F._4
1938 ed ivi residente a[...] - appellato, contumace -
I. PREMESSE DELLA DECISIONE
I.1. Il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia d'Impresa, con la sua sen- tenza n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022 e non notificata, accogliendo la domanda
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 1 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
giudiziale proposta dal Curatore del fallimento, dichiarato il 1° aprile 2015, della Parte_3
(nel prosieguo, per maggior comodità, anche solo con una citazione notifi-
[...]
cata ad il 1° febbraio 2018 ed a il 9 febbraio 2018, ha Parte_1 Parte_4
condannato il (indicando erroneamente, nel dispositivo della medesima sentenza, il Parte_1
suo prenome in quello di Emiliano) e l' a pagare, in solido tra loro, alla parte attrice la CP_2
somma di 1.053.743,75 €, «oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo», a titolo di risarci- mento dei danni che ha ritenuto che il quale amministratore di diritto fino al 24 aprile Parte_1
2013 e di fatto dal 25 aprile 2013 alla data del fallimento della suddetta società, che operava nel settore della distribuzione di bevande, e l' quale amministratore di diritto dal 25 CP_2
aprile 2013 alla data del fallimento della medesima società, avessero arrecato a quest'ultima e ai suoi creditori mediante la distrazione del valore di avviamento dell'azienda sociale e di una cospicua parte del patrimonio sociale in favore di due altre società che ha ritenuto «riconduci- bili» al primo, la la e alcuni ingiustificati Controparte_3 Controparte_3
prelievi di denaro contante dalla cassa sociale.
I.2.1. Con una citazione notificata alle altre parti del processo di primo grado il 26 gen- naio 2023, il quindi tempestivamente appellato a questa Corte, chiedendo che, in CP_4
riforma, quanto meno parziale, di detta sentenza, la domanda contro di lui avanzata dalla Cura- tela del suddetto fallimento sia rigettata o, in subordine, accolta in misura non eccedente la somma di 128.400,00 € o comunque ridotta «secondo giustizia» sulla base di tre motivi, intito- lati, rispettivamente: «
1. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CA-
RENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA CIRCA LA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE DI
FATTO DEL SIG. ; «
2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTI- Parte_1
VAZIONE CARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA RELATIVAMENTE ALLE SINGOLE CON-
DOTTE DI SOTTRAZIONE»; «
3. SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE
ERRATA, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA CIRCA I DANNI CAGIONATI AL FALLIMENTO».
I.2.2. Costituendosi innanzi a questa Corte il 22 maggio 2023, il Curatore del fallimento della a contestato l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello del Controparte_1 [...]
ed ha pertanto chiesto che ne sia dichiarata l'inammissibilità o che sia rigettato. Pt_5
I.2.3. L' invece non s'è costituito innanzi a questa Corte, che pertanto lo ha CP_2
N. 508/2023 r.g.aa.cc. c. + 1 Pag. 2 di 9 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Sezione Specializzata in materia d'Impresa
dichiarato contumace.
I.2.4. Nessuna delle parti costituite innanzi a questa Corte hanno, nel prosieguo del pro- cesso di secondo grado, modificato le richieste conclusive da loro formulate.
II. RAGIONI DELLA DECISIONE
II.1. Come evidenziato dalla Curatela appellata, secondo quanto ripetutamente affer- mato dalla Corte di Cassazione, il primo comma dell'art. 342 c.p.c., nel testo nella specie ap- plicabile ratione temporis, cioè quello anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre
2022, n. 149, va interpretato «nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammis- sibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impu- gnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomenta- tiva che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (così, ad es., Cass., SS.UU.,
36481/2022), come evidenziato dalla Curatela appellata.
Tuttavia, l'appello del alla stregua di un'interpretazione non esasperatamente Parte_1
formalistica ed andando al di là dell'intitolazione, solo in parte congruente con l'effettivo tenore, dei suoi motivi – consente, tutto sommato, di individuare le questioni risolte dal Giudice di primo grado contro le quali si appuntano le critiche dall'appellante rivolte alla decisione impugnata, di comprendere le argomentazioni svolte a loro sostegno e di correlarle alla motivazione di detta decisione e alle modifiche che a questa l'appellante vorrebbe che siano apportate. Sicché – al contrario di quanto sostenuto dalla Curatela appellata – va giudicato sostanzialmente rispet- toso della predetta disposizione normativa e dunque, sotto questo profilo, ammissibile, la sua, più o meno palese, inidoneità a persuadere dell'erroneità, anche solo parziale, della decisione appellata incidendo negativamente sulla sua fondatezza ed importando quindi il suo integrale rigetto per le ragioni appresso esposte, piuttosto che la dichiarazione della sua inammissibilità.
II.2.1. Con il primo motivo del suo appello, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGIT-
TIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CARENTE, ILLOGICA E CONTRADDITTORIA
CIRCA LA PROVA DELL'AMMINISTRAZIONE DI FATTO DEL SIG. , il Parte_1 Parte_1
in sostanza sostiene che il primo Giudice ha errato nel ritenere provato che egli avesse conti- nuato di fatto, dopo il 24 aprile 2013, ad amministrare la Controparte_1
Infatti, secondo l'appellante, il Giudice di prime cure ha fondato il proprio convincimento
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in proposito trascurando del tutto quanto affermato e documentato in senso contrario dall'
[...]
e dalla stessa Curatela attrice e, in definitiva, sulla sola base dell'attribuzione in capo a lui di «un account mail della ». Controparte_3
La doglianza è però del tutto infondata.
Invero, va in proposito innanzitutto rilevato che il primo Giudice non ha tratto il suddetto convincimento solo dal fatto che il utilizzava l'indirizzo di posta elettronica emilio. Parte_1 [...]
ma anche e soprattutto da una complessiva valutazione dei fatti che ha Email_1
ritenuto idonei a provare, sia pur presuntivamente, che il medesimo con la complicità Parte_1
dell' di fatto distrasse dolosamente l'azienda della LCE in favore della CP_2 [...]
che l'aveva poi ceduta, nel maggio del 2016, alla neocostituita Controparte_3 CP_3
della quale era, formalmente, socio, con una quota del 98% del capitale sociale, ed am-
[...]
ministratore unico il suo giovane TE , figlio di sua sorella e, Persona_2 Pt_6
all'epoca, poco più che ventisettenne, in modo da continuare ad assicurarsene il controllo la- sciando alla una cospicua parte dei debiti da cui era gravata, e rappresentati, in particolare:
a) dalla diretta conduzione da parte del medesimo elle trattative con la Coca- Parte_1
Cola HBC Italia S.R.L. volte ad acquisire il consenso di quest'ultima a fornire merci alla
[...]
a fronte dell'estinzione dei debiti che verso la prima aveva accumu- Controparte_3
lato la b) dalla cessione dalla LCE alla senza alcun corrispet- Controparte_3
tivo, nonostante gli ingenti importi dei maxicanoni iniziali versati dalla prima alla società conce- dente e la mancata liberazione della prima dai residui obblighi nei confronti della medesima so- cietà concedente, dei contratti di leasing «che avevano ad oggetto sia i beni mobili che accor- savano la sede della società, sia l'immobile in cui la sede era ubicata in Napoli, alla via Brin n.
3», la detenzione del quale era stata peraltro trasferita dalla prima alla seconda ancor prima che il subentro fosse formalizzato;
c) dalla cessione dalla LCE alla e, poi, da quest'ultima Controparte_3
alla di due degli autocarri dei quali la prima era la proprietaria (degli altri Controparte_3
sette essendosene perse le tracce);
d) dall'assunzione da parte della i tre dei lavoratori che Controparte_3
erano alle dipendenze dalla uno dei quali poi passato alle dipendenze della CP_3
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S.R.L.;
e) dal fatto che la prima di trasferire la propria sede Controparte_3
legale a Milano, l'aveva fissata in Napoli, alla Via Santa Brigida n. 39, ov'era ubicato anche lo studio del dr. , che era il consulente fiscale della Persona_3
f) dagli incarichi conferiti dalla o personalmente Controparte_3
dall' ad altri liberi professionisti che avevano assistito la LCE. CP_2
Fatti, tutti questi, che l'appellante non ha singolarmente e puntualmente contestato, eccezion fatta soltanto per quello relativo alla sostanziale gratuità della cessione dalla LCE alla dei contratti di leasing, che egli sostiene in realtà avvenuta «a Controparte_3
titolo oneroso», come, a suo avviso, dimostrato da alcuni bonifici prodotti in giudizio dalla
[...]
appellata, e quello relativo al passaggio di lavoratori dipendenti dalla Pt_7 Controparte_5
alla che ha semplicemente negato.
[...] Controparte_3
Senonché, i bonifici invocati dall'appellante come prova che la cessione dei contratto di leasing dalla alla vvenne «a titolo oneroso» non risultano Controparte_3
effettuati in favore della bensì della una società costituita l'11 gen- Controparte_6
naio 2013 del quale era socio unico e amministratore unico e che di- Controparte_2
venne poi, nel luglio del 2013, titolare del 50% e, nel settembre del 2014, anche del restante
50% del capitale sociale della e dai documenti prodotti nel corso di processo di primo grado risulta che almeno uno dei lavoratori alle dipendenze della tal , Persona_4
passò alle dipendenze, prima, della , poi, della Controparte_3 CP_3
[...]
Peraltro, ai fatti presi in considerazione dal primo Giudice ed a conferma del convinci- mento di quest'ultimo in ordine al ruolo di amministratore di fatto della svolto dal Parte_1
dopo l'assunzione da parte dell' della carica di amministratore unico di tale società, va, CP_2
a tacer d'altro, aggiunto che l' CP_2
1) quando nell'aprile del 2013 venne nominato amministratore unico della aveva più di 75 anni di età;
2) allorché il 19 giugno 2015 venne interrogato dal Curatore del fallimento di detta so- cietà, dichiarò di non aver né redatto né approvato né depositato il bilancio dell'esercizio sociale relativo all'anno 2012 che invece risulta approvato il 29 novembre 2013, e dunque quando egli
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era da più di sei mesi l'amministratore unico della da un'assemblea dei soci di questa so- cietà da lui stesso presieduta e mediante una deliberazione adottata all'unanimità e quindi con il necessario concorso del voto favorevole della della quale egli era, come Controparte_6
s'è detto, l'unico amministratore e socio;
3) non ha mai fornito alcuna prova del pagamento da parte della Controparte_6
degli 80.000,00 € che in occasione di quello stesso interrogatorio asserì da lui, mediante questa società, pagati per l'acquisto delle quote di partecipazione nella LCE di cui erano titolari
[...]
e il padre, Parte_1 Persona_5
I dati di fatto dal cui complessivo esame si desume che l' era un mero presta- CP_2
nome di risultano dunque addirittura più di quelli presi in considerazione dal Parte_1
primo Giudice.
Né tale conclusione può ritenersi smentita dalle difese spiegate dall' nel corso CP_2
del processo di primo grado, evidentemente pienamente coerenti con il ruolo di complice del nelle operazioni di svuotamento della LCE risalenti al tempo in cui egli ne fu, formal- Parte_1
mente, l'amministratore unico.
II.2.2. Del tutto infondato è anche il secondo motivo dell'appello in esame, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE CARENTE, IL-
LOGICA E CONTRADDITTORIA RELATIVAMENTE ALLE SINGOLE CONDOTTE DI DISTRA-
ZIONE», ma, in sostanza, essenzialmente argomentato sulla base dell'assunto che la cessione dei contratti di leasing stipulati dalla LCE consentì a quest'ultima di introitare 120.000,00 € e di evitare l'esborso dei quasi 1,7 milioni di euro occorrenti per il pagamento delle rate residue e del riscatto e dunque comportò un vantaggio, piuttosto che un danno, per detta società e che quest'ultima continuò ad esercitare la propria attività anche dopo tale cessione in un immobile concessole in locazione dalla Controparte_7
infatti già detto che non v'è alcuna prova del pagamento alla LCE dei suddetti
120.000,00 € e che la medesima società non venne dalla società concedente liberata dall'ob- bligo di pagare le residue rate contrattuali.
Non v'è traccia poi tra le risultanze processuali del contratto di locazione che, secondo l'appellante, sarebbe stato stipulato tra la e la ed avrebbe Controparte_3
consentito alla prima di proseguire, dopo la suddetta cessione dei contratti di leasing, la propria
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attività commerciale sotto la guida dell' CP_2
L'unico contratto di locazione stipulato tra le suddette due società presente tra i docu- menti prodotti in giudizio dalle parti è infatti quello con cui, nel settembre del 2012, e dunque più di un anno prima della data della cessione dalla alla Controparte_3
del contratto di leasing avente ad oggetto l'immobile sito in Napoli, alla Via Brin n. 3/D, 3/E e
3/F, la porzione di questo stesso immobile ubicata ai nn. 3/D e 3/E era stata concessa in loca- zione dalla prima alla seconda, non già dalla seconda alla prima, di dette società e che peraltro s'inquadra perfettamente nel complesso delle fraudolente operazioni di depauperamento della prima addebitate al Parte_1
II.2.3. Infondato è infine anche il terzo motivo dell'appello in esame, intitolato, come s'è detto, «SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA SENTENZA PER MOTIVAZIONE ERRATA, ILLOGICA E
CONTRADDITTORIA CIRCA I DANNI CAGIONATI AL FALLIMENTO», con il quale il in Parte_1
sostanza, sostiene che i danni causalmente ascrivibili alle condotte di mala gestio addebitategli quale amministratore di diritto, prima, e di fatto, poi, della avrebbero dovuto comunque essere liquidati in non più di 128.400,00 €, sommando al valore, equitativamente determinato nell'importo di 50.000,00 €, dei «n. 2 veicoli trovati presso le sede delle due società , CP_3
l'importo di 78.400,00 € dei prelievi di denaro contante dalla cassa sociale che risultavano ef- fettuati senza un'adeguata giustificazione nel periodo in cui egli era l'amministratore unico della società.
Invero, posto che, per quanto s'è detto in precedenza, il continuò ad ammini- Parte_1
strare di fatto la anche dopo che amministratore unico di tale società era stato nominato l' e non ha voluto o saputo dar conto della sorte dei beni che ne costituivano l'attivo pa- CP_2
trimoniale secondo le risultanze dell'ultimo bilancio sociale approvato, quello relativo all'eser- cizio coincidente con l'anno 2012, il Giudice di prime cure gli ha giustamente addebitato, in con- formità con quanto in proposito sostenuto della Curatela attrice, di essere responsabile nei confronti della società e dei creditori sociali di un danno corrispondente all'intero valore di tale attivo, pari a 2.878.954,00 €, anche se ha poi contenuto, sempre in conformità della domanda della Curatela attrice, in 1.053.743,754 €, oltre alla rivalutazione e agli interessi, l'importo che ha condannato il pagare, tale essendo l'importo dello sbilancio tra l'attivo e il passivo Parte_1
fallimentari detratto quello di 132.000,00 € ottenuto dalla medesima Curatela mediante la
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transazione della controversia dalla stessa promossa contro la Controparte_3
la la per la revocatoria delle suindicate
[...] Controparte_8 Controparte_9
cessioni dei contratti di leasing.
Sicché pare evidente che l'importo che il è stato dal Giudice di prime cure a Parte_1
pagare alla attrice è notevolmente inferiore a quello corrispondente ai danni dal primo Pt_9
arrecati al patrimonio della
II.3. L'appello del va insomma integralmente rigettato, con la conseguente Parte_1
conferma della sentenza appellata.
II.4. Segue, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la condanna del a rifondere alla
contro
- Parte_1
parte le spese del processo d'appello, che questo Collegio – tenendo conto della relativa notula e rapportando alle risultanze processuali i parametri fissati dal decreto del Ministro della giusti- zia 10 marzo 2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborsi di spese spettanti agli avvocati, a partire da quello del valore della controversia, rientrante nello sca- glione da 1 a 2 milioni di euro – ritiene che debbano essere liquidate nel complessivo importo di
22.770,00 €, di cui 19.800,00 € per il totale dei compensi, escluso quello relativo alla fase della trattazione e/o istruzione, correttamente non richiesto dalla parte vittoriosa, posto che, nel corso di detto processo, nessuna attività istruttoria è stata chiesta od espletata e, in occasione della due udienze in cui s'è articolato, le parti costituite si sono limitate a riportarsi ai propri scritti difensivi senza svolgere alcuna attività di effettiva trattazione della causa (cfr. Cass.
10206/2021), e 2.970,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e difesa, cui andranno eventualmente aggiunti gli ulteriori accessori che non è possibile (né pe- raltro necessario) liquidare in questa sede, dipendendo da fattori futuri e incerti.
II.5. Inoltre, ai sensi dell'art. 1, co. 13-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (recante il cd. testo unico delle spese di giustizia), occorre dar atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione
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Specializzata in materia d'Impresa, n. 6448/2022, pubblicata il 28 giugno 2022, proposto da con citazione notificata al Curatore del fallimento della Parte_1 Controparte_1
ed a il 26 gennaio 2023:
[...] Controparte_2
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante a rifondere alla Curatela appellata le spese del processo d'ap- pello, che liquida nel complessivo importo di 22.770,00 €, di cui 19.800,00 € per il totale dei compensi e 2.970,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanze e di- fesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui pro- posto.
Così deciso in Napoli, l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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