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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/11/2025, n. 906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 906 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. 899/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 765/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO ), elettivamente domiciliata all'indirizzo C.F._1 telematico , presso il Difensore Email_1
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 avv. MARIA MATILDE BIDETTI e dell'avv. C.F._2
IA NT ), elettivamente domiciliata agli indirizzi C.F._3 telematici e Email_2
, presso i Difensori Email_3
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 il dell'avv. MARIA MATILDE BETTI
, dell'avv. CARLO DE MARCHIS GOMEZ C.F._2
, dell'avv. ANDREA CIRCI ), C.F._4 C.F._5 dell'avv. GIACOMO SUMMA e dell'avv. FILIPPO AILLO C.F._6
, elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici C.F._7
1 , Email_2
Email_4
, Email_5 Email_6
, presso i Difensori Email_7
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“nel merito, in riforma della sentenza appellata, voglia rigettare integralmente le domande proposte in primo grado dalla Controparte_1
ricorrente, e dalla , interveniente;
con
[...] Controparte_2 vittoria di spese di ambo i gradi del giudizio e della fase cautelare espletata in primo grado”.
PER LA PARTE APPELLATA ANLOD Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in appello e comunque rigettare il gravame per i motivi di cui alla presente memoria e comunque si ribadiscono le conclusioni già formulate non intendendosi rinunciare ad alcuna domanda e pertanto. Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C. e Controparte_3 al risarcimento Controparte_4 del danno in favore dell'associazione ricorrente nella misura adeguata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. Ordinare a di adottare un piano di Parte_1 rimozione delle discriminazioni per opinioni personali imponendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero. Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
2 PER LA PARTE APPELLATA Controparte_2
Dichiarare inammissibile corso in appello e comunque rigettare il gravame per i motivi di cui alla presente memoria e comunque si ribadiscono le conclusioni già formulate non intendendosi rinunciare ad alcuna domanda e pertanto Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C. e Controparte_3 per l'effetto, condannare al risarcimento del Controparte_4 danno in favore dell'asso uata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. Ordinare a di adottare un piano di Parte_1 rimozione delle discri onendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero. Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.8.2025, la (di Controparte_4 Contr seguito, “ ) proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nte la quale il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO – sostanzialmente confermando le statuizioni dell'ordinanza resa in fase cautelare ed accogliendo nel merito il ricorso presentato dall' Controparte_1
(di seguito “ ”) ex art. 28 d.lgs 150/2011 – aveva
[...] CP_1
discriminato lettiva della circolare emessa da detta società il 5 maggio 2025 ed indirizzata a tutte le strutture aziendali, contenente “disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” con riferimento alla
“indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025”.
3 In particolare, il primo Giudice, ravvisato l'interesse di Controparte_2 all'intervento ad adiuvandum, aveva ritenuto che la to lavoro, imposta con tale atto alla generalità dei dipendenti o collaboratori – per quanto privi di visibilità nelle trasmissioni – in ragione della candidatura o anche solo dell'appartenenza ad un “(..) ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali” con espressa riserva “di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia”, avesse determinato un'illecita discriminazione diretta di tipo collettivo, correlata all'espressione e all'attuazione delle loro convinzioni personali e politiche;
all'esercizio del diritto di elettorato passivo, nonché all'attuazione delle libertà fondamentali di pensiero e associazione.
Ad avviso del TRIBUNALE, la denunciata circolare – travalicando i vincoli di fonte normativa (ex LL. nn. 515/1993 e 26/2000) e le esigenze di tutela della neutralità del servizio pubblico – aveva imposto a dipendenti e collaboratori la sospensione dalle attività lavorative in ragione delle loro opinioni personali, producendo un effetto discriminatorio e lesivo dei diritti basilari dell'individuo e sviando istituti – quali ferie e permessi – dalle loro tipiche finalità di natura personale e familiare.
Pertanto, con la sentenza era stata ordinata alla RAI l'adozione di un piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie, così accertate, volto a prevenirne la reiterazione, di concerto con le parti ricorrente ed intervenuta;
erano state altresì disposte la pubblicazione del provvedimento, entro quindici giorni, su Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e la diffusione dello stesso all'intero organico tramite pubblicazione sul sito aziendale.
La società resistente era stata altresì condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., della somma complessiva di € 50.000 (di cui € 25.000 in favore di ANLoD ed € 25.000 in favore di ). Controparte_2
Il primo Giudice aveva, invece, respinto la domanda attorea di condanna della medesima convenuta al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., norma ritenuta inapplicabile nelle controversie di lavoro, comprensive delle azioni contro la discriminazione.
Contr In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione – in favore delle parti ricorrente ed intervenuta – delle spese processuali, rispettivamente quantificate in complessivi € 4.000,00 ed € 2.000,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame la sentenza veniva criticata per avere attribuito alla predetta circolare, in contrasto con il suo tenore testuale, natura vincolante anche con riguardo all'astensione dal lavoro dei dipendenti
4 candidati non tenuti a prestazioni audio e video, oggetto invece di un mero invito.
Né il primo Giudice aveva adeguatamente considerato, secondo l'appellante, la possibile funzionalità di ferie, permessi o aspettative non retribuite anche al soddisfacimento di esigenze attinenti a scelte attinenti alla dimensione socio– politica del lavoratore.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava che la condotta, prescritta nel testo come doverosa, era stata limitata – quanto ai predetti lavoratori – alla sola comunicazione delle candidature all' , mentre le altre indicazioni erano Pt_2 state formulate come meri “inviti”.
Contr Ad avviso di la locuzione “mancata adesione”, riferita a tali esortazioni, era stata indicativa di una libera scelta, anziché di un'obbligatoria ottemperanza al volere datoriale.
L'appellante contestava, al riguardo, la rilevanza – in senso contrario – dell'oggetto della circolare, rivolto alla generalità di dipendenti e collaboratori, sul quale a suo avviso prevaleva il testo dell'atto.
La società criticava la sentenza anche per avere valorizzato la riserva formulata nella circolare, limitata alla prospettazione di generali misure idonee a garantire “l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia”, in assenza di alcuna prospettazione di iniziative disciplinari o comunque incidenti sul singolo rapporto di lavoro.
Solo per i dipendenti tenuti a prestazioni audio e video – proseguiva l'atto di impugnazione – le prescritte condotte erano state qualificate da doverosità, a riprova della diversa valenza dell'invito rivolto al resto dell'organico, che anche in passato, correttamente interpretandolo, si era ad esso adeguato solo in minima parte, senza alcuna reazione sanzionatoria da parte dell'azienda.
Mediante il secondo motivo, si censurava l'omologazione delle disposizioni rivolte alle diverse categorie di destinatari della circolare, operata dal TRIBUNALE, senza considerare come ai dipendenti tenuti a prestazioni audio e video, “esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali”, fosse stato inibito unicamente lo svolgimento di tali specifiche prestazioni, ma non dall'attività lavorativa nella sua integralità.
In terzo luogo, si lamentava l'errata valutazione del necessario bilanciamento Contr di interessi, operato da quale emittente del servizio pubblico, nel c.d. periodo di par condicio cedente le consultazioni elettorali, oggetto di specifica disciplina normativa e regolamentare con la medesima finalità
5 preventiva di possibili conflitti di interesse, sottesa alla circolare oggetto di causa.
Si trattava, secondo l'appellante, di una “frontiera avanzata”, posta a tutela dei valori coinvolti – con prevalenza di quelli collettivi rispetto a quelli individuali – in una prospettiva di moral suasion rispetto ai canoni di correttezza indicati dall'ordinamento.
Nell'ottica del gravame, il contemperamento degli interessi in gioco era stato operato dalla circolare in modo proporzionato, senza alcuna indebita imposizione né concreto disincentivo all'esercizio dei diritti politici, secondo l'appellante non riconducibile ad un mero invito alla fruizione di ferie o aspettative.
Tramite la quarta censura, si denunciava la carenza di motivazione circa la necessità e la congruità rimediale del provvedimento di condanna all'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, concordato con le organizzazioni convenuta e intervenuta, in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 28, co. 5°, d. lgs. n. 150/2011, che ne imponeva la mera consultazione.
Contr La quinta critica riguardava la condanna risarcitoria, ad avviso di priva del necessario supporto presuntivo e della dovuta distinzione fra le posizioni delle organizzazioni ricorrente ed interveniente in primo grado, quest'ultima portatrice di interesse circoscritto alla sola consultazione referendaria e non esteso a quella elettorale.
Il disposto risarcimento era, inoltre, secondo l'appellante, eccessivo nel quantum.
Da ultimo, la società si doleva dell'immotivato ordine di pubblicazione dell'intera sentenza su quattro quotidiani di tiratura nazionale, anziché sull'unica testata prevista – in via speciale e pertanto prevalente sul più ampio disposto dell'art. 120, c.p.c. – dall'art. 28, co. VII, d. lgs. n. 150/11.
Ad avviso dell'appellante mancava, poi, nella pronuncia impugnata, alcuna idonea spiegazione in ordine alla necessità di diffusione dell'intero provvedimento – anziché del solo dispositivo o di un mero estratto – in un ambito generalizzato inconciliabile con la portata meramente endo-aziendale della circolare oggetto di causa e con la limitata incidenza numerica della sua concreta applicazione, circoscritta a 3 soli candidati.
Contr Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecutorietà o esecuzione della gravata sentenza, la riformasse nel merito, respingendo integralmente le domande proposte dalla ricorrente e dall'intervenuta in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, inclusa quella cautelare espletata avanti al TRIBUNALE.
6 All'udienza del 24.9.2025, la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria, in ragione della concorde decisione delle parti appellate di soprassedere all'esecuzione degli obblighi pecuniari e di pubblicazione sino all'udienza fissata per la discussione della causa nel merito.
e si costituivano con separate memorie CP_1 Controparte_2 ate do preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, del quale in ogni caso contestavano la fondatezza nel merito sotto ogni aspetto, con conseguente reiterazione delle domande tutte avanzate in primo grado, vinte le spese da distrarsi in favore dei Difensori antistatari.
All'udienza del 29.10.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
___________
Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, svolte dalle parti appellate nella memoria difensiva, per quanto alla luce delle motivazioni, illustrate dal loro Difensore all'udienza fissata per la discussione della controversia nel merito.
Giova rammentare come, nella memoria difensiva depositata nella presente fase processuale, la contestazione della fondatezza del gravame sia stata preceduta dai seguenti rilievi: “in via pregiudiziale si rileva che il ricorso in appello promosso dalla avverso la sentenza in epigrafe deve CP_3 ritenersi inammissibile e improcedibile in quanto manifestamente infondato e comunque redatto in forma irrituale in violazione dei parametri di validità ed efficacia di un atto di appello. Senza accettazione del contraddittorio e per mero scrupolo difensivo si evidenzia l'infondatezza dei motivi di appello”.
Sotto i profili concernenti l'affermata manifesta infondatezza e la lamentata violazione dei canoni di redazione dell'atto di appello, stabiliti dalla disciplina processuale, si osserva quanto segue.
E' noto come, ai sensi del novellato art. 434, comma 1 c.p.c., ciascun motivo di appello debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
7 Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Contr Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che l'appello proposto dalla contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
L'eccezione di inammissibilità va, del pari, disattesa sotto l'ulteriore aspetto dell'affermata manifesta infondatezza, sollevato nella memoria difensiva, perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c..
Ciò detto, osserva il Collegio come, tenutasi l'udienza del 24.9.2025 relativamente all'istanza inibitoria, solo alla successiva udienza del 29.10.2025, destinata alla discussione del merito, la Difesa delle parti appellate abbia argomentato l'eccezione di improcedibilità, genericamente avanzata nella memoria difensiva, con specifico riferimento al mancato rispetto del termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, ex art. 347, c.p.c..
8 L'eccezione, in tal modo precisata, è priva di fondamento, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi con riguardo al previgente rito sommario, certamente applicabile anche nel rinnovato quadro normativo, che ha lasciato immutata – ed anzi ha espressamente confermato all'ultimo comma dell'art. 281 terdecies, c.p.c. – la disciplina del giudizio di impugnazione secondo il rito ordinario.
È, infatti, noto come il Supremo Collegio, con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter, c.p.c. (abrogato dal d. lgs. n. 149/2022 – c.d. "Riforma Cartabia" – come modificato dalla L. n. 197/2022), conclusiva del giudizio sommario, abbia affermato che “opera - … - analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2907/2014 in relazione ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, …, la generale sanatoria per cui, ove l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte” (Cass. 30.9.2019, n. 24379).
Con la medesima pronuncia, la Cassazione ha ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 11657/1998; 23412/2008; 4498/2009; da ultimo, Cass. S.U. n. 21675 e n. 22848/2013)”, concludendo che – nel caso sottoposto al Supremo Collegio – “la corte d'appello ha fatto applicazione di un radicato orientamento già affermato dalle Sezioni Unite che la parte ricorrente doveva conoscere”.
Tali invalsi principi, ai quali il Collegio intende uniformarsi considerandoli pienamente condivisibili, trovano certamente applicazione al presente procedimento, regolato dal rito ordinario ai sensi della citata disposizione applicabile ratione temporis.
Infatti, nel caso di specie, l'atto di appello è stato depositato in Cancelleria e notificato alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado.
Nello specifico, questa è stata emessa l'8.8.2025 e comunicata l'11.8.2025.
Il ricorso in appello è stato depositato il 25.8.2025 e notificato via pec il 3.9.2025.
Opera, quindi, a pieno titolo la sanatoria richiamata dalla consolidata giurisprudenza, senza che possa rilevare in contrario l'avvenuta iscrizione a ruolo, compiuta nella fase antecedente la notificazione del ricorso, anziché
9 entro il termine dei successivi dieci giorni stabilito per i procedimenti introdotti tramite atto di citazione.
Né a diverse valutazioni può indurre la pronuncia n. 30843/2023, invocata dalle parti appellate a sostegno dell'eccezione, limitatasi ad affermare che “ai fini del computo del termine di trenta giorni per il gravame ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ.” – da proporsi con citazione – “rileva la data della notifica dell'atto di citazione, e non del suo deposito”, termine pienamente rispettato nel caso di specie.
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti ed in virtù delle ragioni di seguito esposti.
I primi due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, in quanto accomunati dal tema esegetico della controversa circolare, trattato onde contestarne e, soprattutto, distinguerne la portata vincolante, a seconda delle diverse categorie di destinatari.
Tali doglianze non sono, ad avviso della Corte, condivisibili, alla luce di una lettura del testo nel suo complessivo contenuto e della riserva di eventuali ulteriori provvedimenti, che lo connota di una portata dissuasiva, amplificata dall'indeterminatezza.
La prospettazione, così formulata, supera e priva di rilevanza le distinzioni semantiche fra precetti e meri “inviti”, su cui si basano le doglianze in esame.
E', infatti, proprio la “mancata adesione a tali inviti” ad essere espressamente indicata nella circolare come passibile “di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia”: la “moral suasion”, che parte appellante ammette di avere inteso esercitare, appare in tal modo accentuata proprio con riferimento alle mere esortazioni, la cui inosservanza risulta foriera di conseguenze imprecisate e, come tali, tanto più temibili per la platea dei destinatari.
Questa è, peraltro, estesa alla generalità dei dipendenti e collaboratori, con visibilità audio/video e non, candidati alle elezioni.
Tutti costoro sono esortati (senza la minima distinzione relativa alle mansioni), a fruire di “ferie (ovvero di recuperi, "PR", "PF" o 'PX"), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi” oppure – nel caso dei collaboratori autonomi
- “a chiedere la sospensione temporanea del rapporto, sempre per l'intero arco temporale sopra evidenziato”.
A tali “inviti” segue la riserva sopra citata.
Al paragrafo successivo è, poi, contenuta la disposizione di astenersi da prestazioni audio e video, rivolta ai candidati alle elezioni con visibilità esterna,
10 nonché agli “esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali”.
In tale quadro, evidente appare lo sviamento di ferie, permessi e aspettative – tanto più in quanto non retribuite – dalle rispettive finalità.
L'astratta rispondenza di tali istituti anche ad esigenze attinenti alla dimensione socio–politica del lavoratore, certamente apprezzabile a fronte di una libera scelta dell'avente diritto, risulta, tuttavia, incompatibile con una fruizione indotta dalla parte datoriale tramite un “invito”, la cui formale portata meramente esortativa mal si concilia con l'imprecisata “riserva” sopra riportata.
Altrettanto chiaro si presenta l'eccesso del mezzo adottato rispetto allo scopo di tutela dell'imparzialità del servizio pubblico, sia pure garantita dall'ordinamento, soprattutto in ragione dell'indistinta generalità dei soggetti coinvolti, senza considerazione alcuna delle diversità di ruoli nell'ambito della compagine aziendale.
Dai vertici dell'organizzazione, ai prestatori esposti alla pubblica visibilità, fino agli addetti alle mansioni più semplici, tutti i dipendenti e collaboratori sono
“invitati” – se candidati alle elezioni – all'astensione dal lavoro, in ipotesi anche
“non retribuita”, con possibile pregiudizio dei propri personali interessi, sia (in quest'ultimo caso) economici, che familiari e personali, evidentemente sacrificati dalla fruizione di ferie e permessi per scopi elettorali, auspicata dalla parte datoriale.
Né rilevano in senso contrario i dati, addotti dalla Società con riferimento alle limitate conseguenze pratiche di pregresse analoghe iniziative, bastando l'evidente potenzialità dissuasiva di quella oggetto di causa a connotarla come discriminatoria.
Si giunge, così, all'aspetto concernente il bilanciamento degli interessi coinvolti, trattato nel terzo motivo di appello.
Le valutazioni sottese alla decisione impugnata resistono, anche su questo Contr punto, alle censure svolte dalla che ritiene la propria azione, preventiva di possibili conflitti di interesse, rzionata alla rilevanza dei valori collettivi tutelati, prevalenti sugli interessi individuali coinvolti.
Tesi, questa, giustamente disattesa dal TRIBUNALE, alla luce della natura generalizzata ed indistinta degli inviti e delle disposizioni rivolti dalla datrice di lavoro al proprio intero organico, dipendente ed autonomo: fatta salva l'osservanza degli obblighi di Legge, che avrebbe richiesto al più una mera informativa, ogni ulteriore ed esorbitante iniziativa datoriale ha inciso, con
11 modalità non ragionevoli, su posizioni soggettive dotate di rilevanza anche costituzionale, con evidenti possibili ripercussioni sulla sfera personale, familiare e sociale dei destinatari.
La decisione impugnata appare, in definitiva, pienamente condivisibile con riguardo alla portata discriminatoria dell'atto oggetto di causa.
Passando alle critiche riguardanti le conseguenti misure riparatorie, svolte negli ultimi tre motivi di gravame, occorre svolgere le seguenti puntualizzazioni.
Infondate appaiono, anzitutto, le doglianze relative alla condanna risarcitoria di Contr natura pecuniaria, a torto considerata da eccessiva ed infondata, anche per carenza di distinzione fra le due organiz ni avversarie.
E' nota, infatti, la “funzione dissuasiva” del risarcimento del danno non patrimoniale previsto dall' art. 28, co. V, d. lgs. n. 150 del 2011 (v., ad es., Cass. SS. UU. 21.7.2021, n. 20819): conformemente alla finalità tipica dell'istituto, volto a “garantire l'effettività dei diritti eurounitari”, la giurisprudenza ammette “che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato” e considera “sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana” (Cass. 11.2.2025, n. 3488).
Tali principi, condivisi dal Collegio, trovano piena applicazione all'ipotesi di
“discriminazione collettiva”, correttamente accertata nel caso di specie, laddove “in assenza di un soggetto immediatamente identificabile” come vittima dell'abuso, l'azione sia stata promossa da “un sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale” (così Cass. 20819/21, cit.).
Essi si inseriscono in una prospettiva sovranazionale, dovendosi la tutela risarcitoria in esame attuare “alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE”, secondo cui le sanzioni conseguenti alla violazione della disciplina antidiscriminatoria “possono prevedere un risarcimento dei danni” e
“devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Nel contesto così tracciato, l'importo posto a carico dell'odierna appellante – valutato in rapporto alle condizioni delle parti e alla rilevanza degli interessi coinvolti – non appare eccessivo, anche nella prospettiva dissuasiva indicata dalla citata giurisprudenza.
Perde, inoltre, di rilevanza l'estensione dello specifico interesse rivestito da ciascuna delle due organizzazioni appellate nell'ambito delle consultazioni elettorali e referendarie, a fronte della valenza collettiva delle istanze, di cui entrambe si sono fatte portatrici, accomunate dalla portata fondamentale dei diritti coinvolti.
12 In tale quadro, risultano certamente superate logiche di proporzionalità meramente “matematica” nella quantificazione degli importi.
Ciò detto, le ulteriori misure stabilite dal TRIBUNALE vanno, invece, parzialmente ridefinite e circoscritte.
Quanto all'adozione di un piano di rimozione degli effetti, sia pure in sé correttamente disposta e congrua rispetto alla condotta discriminatoria in un'ottica preventiva, resa tanto più opportuna dalla pregressa reiterazione di analoghe iniziative, occorre, infatti, precisare come la stessa richieda, per Legge, la sola consultazione degli enti collettivi e non già l'accordo con gli stessi, previsto dalla sentenza.
Dispone, infatti, il co. V del citato art. 28 che “al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”.
Se, poi, è vero che la norma consente al Giudice l'adozione di “ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti”, su tale generale disposizione prevale certamente la specifica disciplina concernente la fattispecie di discriminazione collettiva.
Analoghe considerazioni vanno riferite all'estensione dell'ordine di pubblicazione a plurime testate nazionali.
Infatti, a fronte della norma generale dettata dall'art. 120, c.p.c., che la ammette con riferimento ad “una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet”, trova prevalente applicazione la specifica previsione secondo cui, nell'accogliere il ricorso prestato ai sensi dell'art. 28 d. lgs. cit., “il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale”, indicato nella forma singolare.
L'ordine di pubblicazione emesso dal TRIBUNALE va, quindi, limitato ad una sola testata.
In osservanza di tale disposizione, invocata sul punto dalla stessa parte appellante, la pubblicazione della sentenza va, tuttavia, disposta in forma integrale, essendo la “inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione” contemplata dal solo art. 120, c.p.c..
Tale modalità di pubblicazione appare, peraltro, coerente con la natura collettiva degli interessi in gioco, che certamente travalica, anche alla luce della funzione pubblica esercitata dall'azienda, l'invocata portata endo- aziendale della circolare.
13 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va ordinata all'appellante l'adozione di un piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, a seguito di mera audizione delle organizzazioni sindacali ricorrente ed intervenuta in primo grado e non già di accordo con le stesse;
l'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado va, poi, limitata all'unica testata costituita dal . Controparte_5
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, pienamente confermate.
Considerato il parziale accoglimento del gravame e valutato il rigetto delle eccezioni svolte dalle parti appellate in via preliminare nella presente fase processuale, il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione della quota di un quarto delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna dell'appellante – in ragione della prevalente soccombenza – alla rifusione del residuo, liquidato come in dispositivo in base al valore della controversia ed al suo grado di complessità, considerata anche l'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si liquidano – conformemente alla sentenza non censurata sul punto – gli importi complessivi di € 4.000,00 in favore di e di € CP_1
2.000,00 in favore di per la prima fase processuale e di Controparte_2
€ 4.000,00 per cias ocedimento di appello, nel quale analoga è stata la loro posizione processuale.
Ne risultano importi totali di € 8.000,00 in favore della prima e di € 6.000,00 in Contr favore della seconda, le cui quote di ¾, poste a carico di ammontano rispettivamente ad € 6.000,00 e ad € 4.500,00.
Le spese, così, quantificate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 765/2025 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, ordina all'appellante l'adozione di piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, sentite le organizzazioni sindacali ricorrente ed intervenuta in primo grado;
limita l'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado al solo Corriere della Sera;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata la quota di tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 6.000,00 in favore di e € 4.500,00 in favore di , con CP_1 Controparte_2 compensaz l residuo e con distrazione in fa tari. Così deciso in Milano, 29/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Presidente Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere rel. Dott.ssa Giulia Dossi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza del Tribunale di BUSTO ARSIZIO n. 765/2025, estensore giudice DOTT.SSA FRANCA MOLINARI, discussa all'udienza del 29.10.2025 e promossa da:
), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CLAUDIO SCOGNAMIGLIO ), elettivamente domiciliata all'indirizzo C.F._1 telematico , presso il Difensore Email_1
APPELLANTE CONTRO
Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il P.IVA_2 avv. MARIA MATILDE BIDETTI e dell'avv. C.F._2
IA NT ), elettivamente domiciliata agli indirizzi C.F._3 telematici e Email_2
, presso i Difensori Email_3
E CONTRO
, in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_3 il dell'avv. MARIA MATILDE BETTI
, dell'avv. CARLO DE MARCHIS GOMEZ C.F._2
, dell'avv. ANDREA CIRCI ), C.F._4 C.F._5 dell'avv. GIACOMO SUMMA e dell'avv. FILIPPO AILLO C.F._6
, elettivamente domiciliata agli indirizzi telematici C.F._7
1 , Email_2
Email_4
, Email_5 Email_6
, presso i Difensori Email_7
APPELLATI
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER LA PARTE APPELLANTE
“nel merito, in riforma della sentenza appellata, voglia rigettare integralmente le domande proposte in primo grado dalla Controparte_1
ricorrente, e dalla , interveniente;
con
[...] Controparte_2 vittoria di spese di ambo i gradi del giudizio e della fase cautelare espletata in primo grado”.
PER LA PARTE APPELLATA ANLOD Dichiarare inammissibile e/o improcedibile il ricorso in appello e comunque rigettare il gravame per i motivi di cui alla presente memoria e comunque si ribadiscono le conclusioni già formulate non intendendosi rinunciare ad alcuna domanda e pertanto. Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C. e Controparte_3 al risarcimento Controparte_4 del danno in favore dell'associazione ricorrente nella misura adeguata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. Ordinare a di adottare un piano di Parte_1 rimozione delle discriminazioni per opinioni personali imponendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero. Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
2 PER LA PARTE APPELLATA Controparte_2
Dichiarare inammissibile corso in appello e comunque rigettare il gravame per i motivi di cui alla presente memoria e comunque si ribadiscono le conclusioni già formulate non intendendosi rinunciare ad alcuna domanda e pertanto Accertare e dichiarare il carattere oggettivamente discriminatorio per i motivi di cui al ricorso della comunicazione interna della del 5 maggio 2025 AD/2025/0002400/P/C. e Controparte_3 per l'effetto, condannare al risarcimento del Controparte_4 danno in favore dell'asso uata, sufficiente e dissuasiva ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Ordinare alla società convenuta la pubblicazione a proprie spese dell'emanando provvedimento su almeno cinque quotidiani nazionali che si indicano sin d'ora in “Il Fatto Quotidiano”, “La Repubblica”, “Il Corriere della Sera”, “La Stampa” e “Il Sole 24 ore” con il formato piena pagina o altro di giustizia e, in ogni caso, la sua pubblicazione per un periodo ritenuto congruo sulla pagina del sito della società https://www.rai.it con dimensione del 33% nella parte alta o altra di giustizia e con diffusione individuale a tutto il personale e ai collaboratori destinatari della comunicazione interna del 5 maggio 2025 con le medesime modalità. Ordinare a di adottare un piano di Parte_1 rimozione delle discri onendo in ogni caso di predisporre ed organizzare a sue spese, sentita l'associazione ricorrente, un adeguato progetto formativo con la presenza di esperti della materia, esteso al personale e agli organi direttivi della società teso a promuovere una conoscenza dei valori di uguaglianza e contrasto alle politiche discriminatorie e comunque promuovere un consapevole abbandono di politiche discriminatorie e di penalizzazione del pensiero. Disporre in ogni caso ogni opportuno provvedimento al fine di rimuovere gli effetti della dichiarata condotta discriminatoria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre iva, cpa e spese generali da distrarsi”.
______________
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 25.8.2025, la (di Controparte_4 Contr seguito, “ ) proponeva impugnazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, nte la quale il TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO – sostanzialmente confermando le statuizioni dell'ordinanza resa in fase cautelare ed accogliendo nel merito il ricorso presentato dall' Controparte_1
(di seguito “ ”) ex art. 28 d.lgs 150/2011 – aveva
[...] CP_1
discriminato lettiva della circolare emessa da detta società il 5 maggio 2025 ed indirizzata a tutte le strutture aziendali, contenente “disposizioni per i dipendenti e i collaboratori” con riferimento alla
“indizione dei referendum abrogativi nelle giornate dell'8 e del 9 giugno 2025 in concomitanza con il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative già indette al primo turno, per le giornate del 25 e del 26 maggio 2025”.
3 In particolare, il primo Giudice, ravvisato l'interesse di Controparte_2 all'intervento ad adiuvandum, aveva ritenuto che la to lavoro, imposta con tale atto alla generalità dei dipendenti o collaboratori – per quanto privi di visibilità nelle trasmissioni – in ragione della candidatura o anche solo dell'appartenenza ad un “(..) ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali” con espressa riserva “di valutare l'adozione di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia”, avesse determinato un'illecita discriminazione diretta di tipo collettivo, correlata all'espressione e all'attuazione delle loro convinzioni personali e politiche;
all'esercizio del diritto di elettorato passivo, nonché all'attuazione delle libertà fondamentali di pensiero e associazione.
Ad avviso del TRIBUNALE, la denunciata circolare – travalicando i vincoli di fonte normativa (ex LL. nn. 515/1993 e 26/2000) e le esigenze di tutela della neutralità del servizio pubblico – aveva imposto a dipendenti e collaboratori la sospensione dalle attività lavorative in ragione delle loro opinioni personali, producendo un effetto discriminatorio e lesivo dei diritti basilari dell'individuo e sviando istituti – quali ferie e permessi – dalle loro tipiche finalità di natura personale e familiare.
Pertanto, con la sentenza era stata ordinata alla RAI l'adozione di un piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie, così accertate, volto a prevenirne la reiterazione, di concerto con le parti ricorrente ed intervenuta;
erano state altresì disposte la pubblicazione del provvedimento, entro quindici giorni, su Corriere della Sera, Il Fatto Quotidiano, La Repubblica e La Stampa e la diffusione dello stesso all'intero organico tramite pubblicazione sul sito aziendale.
La società resistente era stata altresì condannata al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale liquidato in via equitativa, ex art. 1226 c.c., della somma complessiva di € 50.000 (di cui € 25.000 in favore di ANLoD ed € 25.000 in favore di ). Controparte_2
Il primo Giudice aveva, invece, respinto la domanda attorea di condanna della medesima convenuta al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., norma ritenuta inapplicabile nelle controversie di lavoro, comprensive delle azioni contro la discriminazione.
Contr In ragione della soccombenza, era stata condannata alla rifusione – in favore delle parti ricorrente ed intervenuta – delle spese processuali, rispettivamente quantificate in complessivi € 4.000,00 ed € 2.000,00, oltre oneri e accessori di Legge, con distrazione in favore dei Difensori antistatari.
Con un primo, articolato motivo di gravame la sentenza veniva criticata per avere attribuito alla predetta circolare, in contrasto con il suo tenore testuale, natura vincolante anche con riguardo all'astensione dal lavoro dei dipendenti
4 candidati non tenuti a prestazioni audio e video, oggetto invece di un mero invito.
Né il primo Giudice aveva adeguatamente considerato, secondo l'appellante, la possibile funzionalità di ferie, permessi o aspettative non retribuite anche al soddisfacimento di esigenze attinenti a scelte attinenti alla dimensione socio– politica del lavoratore.
A sostegno di tale doglianza, si evidenziava che la condotta, prescritta nel testo come doverosa, era stata limitata – quanto ai predetti lavoratori – alla sola comunicazione delle candidature all' , mentre le altre indicazioni erano Pt_2 state formulate come meri “inviti”.
Contr Ad avviso di la locuzione “mancata adesione”, riferita a tali esortazioni, era stata indicativa di una libera scelta, anziché di un'obbligatoria ottemperanza al volere datoriale.
L'appellante contestava, al riguardo, la rilevanza – in senso contrario – dell'oggetto della circolare, rivolto alla generalità di dipendenti e collaboratori, sul quale a suo avviso prevaleva il testo dell'atto.
La società criticava la sentenza anche per avere valorizzato la riserva formulata nella circolare, limitata alla prospettazione di generali misure idonee a garantire “l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia”, in assenza di alcuna prospettazione di iniziative disciplinari o comunque incidenti sul singolo rapporto di lavoro.
Solo per i dipendenti tenuti a prestazioni audio e video – proseguiva l'atto di impugnazione – le prescritte condotte erano state qualificate da doverosità, a riprova della diversa valenza dell'invito rivolto al resto dell'organico, che anche in passato, correttamente interpretandolo, si era ad esso adeguato solo in minima parte, senza alcuna reazione sanzionatoria da parte dell'azienda.
Mediante il secondo motivo, si censurava l'omologazione delle disposizioni rivolte alle diverse categorie di destinatari della circolare, operata dal TRIBUNALE, senza considerare come ai dipendenti tenuti a prestazioni audio e video, “esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali”, fosse stato inibito unicamente lo svolgimento di tali specifiche prestazioni, ma non dall'attività lavorativa nella sua integralità.
In terzo luogo, si lamentava l'errata valutazione del necessario bilanciamento Contr di interessi, operato da quale emittente del servizio pubblico, nel c.d. periodo di par condicio cedente le consultazioni elettorali, oggetto di specifica disciplina normativa e regolamentare con la medesima finalità
5 preventiva di possibili conflitti di interesse, sottesa alla circolare oggetto di causa.
Si trattava, secondo l'appellante, di una “frontiera avanzata”, posta a tutela dei valori coinvolti – con prevalenza di quelli collettivi rispetto a quelli individuali – in una prospettiva di moral suasion rispetto ai canoni di correttezza indicati dall'ordinamento.
Nell'ottica del gravame, il contemperamento degli interessi in gioco era stato operato dalla circolare in modo proporzionato, senza alcuna indebita imposizione né concreto disincentivo all'esercizio dei diritti politici, secondo l'appellante non riconducibile ad un mero invito alla fruizione di ferie o aspettative.
Tramite la quarta censura, si denunciava la carenza di motivazione circa la necessità e la congruità rimediale del provvedimento di condanna all'adozione di un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, concordato con le organizzazioni convenuta e intervenuta, in contrasto con il dettato normativo di cui all'art. 28, co. 5°, d. lgs. n. 150/2011, che ne imponeva la mera consultazione.
Contr La quinta critica riguardava la condanna risarcitoria, ad avviso di priva del necessario supporto presuntivo e della dovuta distinzione fra le posizioni delle organizzazioni ricorrente ed interveniente in primo grado, quest'ultima portatrice di interesse circoscritto alla sola consultazione referendaria e non esteso a quella elettorale.
Il disposto risarcimento era, inoltre, secondo l'appellante, eccessivo nel quantum.
Da ultimo, la società si doleva dell'immotivato ordine di pubblicazione dell'intera sentenza su quattro quotidiani di tiratura nazionale, anziché sull'unica testata prevista – in via speciale e pertanto prevalente sul più ampio disposto dell'art. 120, c.p.c. – dall'art. 28, co. VII, d. lgs. n. 150/11.
Ad avviso dell'appellante mancava, poi, nella pronuncia impugnata, alcuna idonea spiegazione in ordine alla necessità di diffusione dell'intero provvedimento – anziché del solo dispositivo o di un mero estratto – in un ambito generalizzato inconciliabile con la portata meramente endo-aziendale della circolare oggetto di causa e con la limitata incidenza numerica della sua concreta applicazione, circoscritta a 3 soli candidati.
Contr Pertanto, chiedeva che la Corte d'Appello, previa sospensione dell'esecutorietà o esecuzione della gravata sentenza, la riformasse nel merito, respingendo integralmente le domande proposte dalla ricorrente e dall'intervenuta in primo grado, con vittoria di spese di entrambe le fasi processuali, inclusa quella cautelare espletata avanti al TRIBUNALE.
6 All'udienza del 24.9.2025, la Corte dichiarava non luogo a provvedere sull'istanza inibitoria, in ragione della concorde decisione delle parti appellate di soprassedere all'esecuzione degli obblighi pecuniari e di pubblicazione sino all'udienza fissata per la discussione della causa nel merito.
e si costituivano con separate memorie CP_1 Controparte_2 ate do preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità dell'appello, del quale in ogni caso contestavano la fondatezza nel merito sotto ogni aspetto, con conseguente reiterazione delle domande tutte avanzate in primo grado, vinte le spese da distrarsi in favore dei Difensori antistatari.
All'udienza del 29.10.2025, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c..
___________
Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità, svolte dalle parti appellate nella memoria difensiva, per quanto alla luce delle motivazioni, illustrate dal loro Difensore all'udienza fissata per la discussione della controversia nel merito.
Giova rammentare come, nella memoria difensiva depositata nella presente fase processuale, la contestazione della fondatezza del gravame sia stata preceduta dai seguenti rilievi: “in via pregiudiziale si rileva che il ricorso in appello promosso dalla avverso la sentenza in epigrafe deve CP_3 ritenersi inammissibile e improcedibile in quanto manifestamente infondato e comunque redatto in forma irrituale in violazione dei parametri di validità ed efficacia di un atto di appello. Senza accettazione del contraddittorio e per mero scrupolo difensivo si evidenzia l'infondatezza dei motivi di appello”.
Sotto i profili concernenti l'affermata manifesta infondatezza e la lamentata violazione dei canoni di redazione dell'atto di appello, stabiliti dalla disciplina processuale, si osserva quanto segue.
E' noto come, ai sensi del novellato art. 434, comma 1 c.p.c., ciascun motivo di appello debba indicare, a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico il capo della decisione che viene impugnato, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado, le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Ogni censura, quindi, deve essere espressamente orientata verso un determinato capo della decisione impugnata, non essendo più necessario, quindi, riprodurre integralmente “le parti del provvedimento” censurate (così com'era richiesto dalla previgente formulazione del requisito n. 1 dell'art. 342 c.p.c.).
7 Le denunciate violazioni di legge devono però, in ogni caso, essere oggetto di argomentazioni che ne spieghino la “rilevanza”, in vista della riforma della decisione appellata.
Tutte le deduzioni in ciascun motivo vanno, inoltre, formulate “in modo chiaro, sintetico e specifico”.
La nuova formulazione della citata norma ha, pertanto, valorizzato i principi di chiarezza e sinteticità già ampiamente acquisiti dalla giurisprudenza, la quale – rigettando interpretazioni eccessivamente formalistiche – ha sempre interpretato gli oneri imposti alla parte appellante nel senso che l'atto deve consentire di individuare agevolmente le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.
Ne discende, quindi, che gli articoli 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/2017; Cass., 30-5-2018, n. 13535; vedi anche le più recenti Cass., 3/11/2020, n.24262 e Cass., 14/07/2021, n. 20066).
Contr Tenuto conto di tali principi, ritiene il Collegio che l'appello proposto dalla contenga tutti gli elementi essenziali previsti dal novellato art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate;
i rilievi critici sono stati esposti per ciascuna censura in modo sufficientemente chiaro e preciso, consentendo di circoscrivere in modo non ambiguo l'ambito del giudizio di gravame.
L'eccezione di inammissibilità va, del pari, disattesa sotto l'ulteriore aspetto dell'affermata manifesta infondatezza, sollevato nella memoria difensiva, perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, prima facie, privo della ragionevole probabilità di essere accolto ex art. 348 bis c.p.c..
Ciò detto, osserva il Collegio come, tenutasi l'udienza del 24.9.2025 relativamente all'istanza inibitoria, solo alla successiva udienza del 29.10.2025, destinata alla discussione del merito, la Difesa delle parti appellate abbia argomentato l'eccezione di improcedibilità, genericamente avanzata nella memoria difensiva, con specifico riferimento al mancato rispetto del termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo del giudizio di appello, ex art. 347, c.p.c..
8 L'eccezione, in tal modo precisata, è priva di fondamento, alla luce della consolidata giurisprudenza formatasi con riguardo al previgente rito sommario, certamente applicabile anche nel rinnovato quadro normativo, che ha lasciato immutata – ed anzi ha espressamente confermato all'ultimo comma dell'art. 281 terdecies, c.p.c. – la disciplina del giudizio di impugnazione secondo il rito ordinario.
È, infatti, noto come il Supremo Collegio, con riguardo all'impugnazione dell'ordinanza ex art. 702 ter, c.p.c. (abrogato dal d. lgs. n. 149/2022 – c.d. "Riforma Cartabia" – come modificato dalla L. n. 197/2022), conclusiva del giudizio sommario, abbia affermato che “opera - … - analogamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza n. 2907/2014 in relazione ai giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, …, la generale sanatoria per cui, ove l'appello sia stato erroneamente introdotto con ricorso anziché con citazione, è suscettibile di sanatoria, a condizione che nel termine previsto dalla legge l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte” (Cass. 30.9.2019, n. 24379).
Con la medesima pronuncia, la Cassazione ha ricordato che “la giurisprudenza di questa Corte è saldamente orientata nel senso che, dovendosi nel rito ordinario proporre l'appello con citazione, nel caso in cui l'impugnazione sia stata, invece, proposta mediante ricorso, la sanatoria è ammissibile solo se l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice competente, ma anche notificato alla controparte nel termine perentorio di cui all'art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. 11657/1998; 23412/2008; 4498/2009; da ultimo, Cass. S.U. n. 21675 e n. 22848/2013)”, concludendo che – nel caso sottoposto al Supremo Collegio – “la corte d'appello ha fatto applicazione di un radicato orientamento già affermato dalle Sezioni Unite che la parte ricorrente doveva conoscere”.
Tali invalsi principi, ai quali il Collegio intende uniformarsi considerandoli pienamente condivisibili, trovano certamente applicazione al presente procedimento, regolato dal rito ordinario ai sensi della citata disposizione applicabile ratione temporis.
Infatti, nel caso di specie, l'atto di appello è stato depositato in Cancelleria e notificato alla controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia di primo grado.
Nello specifico, questa è stata emessa l'8.8.2025 e comunicata l'11.8.2025.
Il ricorso in appello è stato depositato il 25.8.2025 e notificato via pec il 3.9.2025.
Opera, quindi, a pieno titolo la sanatoria richiamata dalla consolidata giurisprudenza, senza che possa rilevare in contrario l'avvenuta iscrizione a ruolo, compiuta nella fase antecedente la notificazione del ricorso, anziché
9 entro il termine dei successivi dieci giorni stabilito per i procedimenti introdotti tramite atto di citazione.
Né a diverse valutazioni può indurre la pronuncia n. 30843/2023, invocata dalle parti appellate a sostegno dell'eccezione, limitatasi ad affermare che “ai fini del computo del termine di trenta giorni per il gravame ai sensi dell'art. 702-quater cod. proc. civ.” – da proporsi con citazione – “rileva la data della notifica dell'atto di citazione, e non del suo deposito”, termine pienamente rispettato nel caso di specie.
Nel merito, l'appello è solo in parte fondato e merita, pertanto, accoglimento entro i limiti ed in virtù delle ragioni di seguito esposti.
I primi due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, in quanto accomunati dal tema esegetico della controversa circolare, trattato onde contestarne e, soprattutto, distinguerne la portata vincolante, a seconda delle diverse categorie di destinatari.
Tali doglianze non sono, ad avviso della Corte, condivisibili, alla luce di una lettura del testo nel suo complessivo contenuto e della riserva di eventuali ulteriori provvedimenti, che lo connota di una portata dissuasiva, amplificata dall'indeterminatezza.
La prospettazione, così formulata, supera e priva di rilevanza le distinzioni semantiche fra precetti e meri “inviti”, su cui si basano le doglianze in esame.
E', infatti, proprio la “mancata adesione a tali inviti” ad essere espressamente indicata nella circolare come passibile “di ogni opportuna misura idonea a garantire comunque la corretta osservanza delle disposizioni vigenti in materia”: la “moral suasion”, che parte appellante ammette di avere inteso esercitare, appare in tal modo accentuata proprio con riferimento alle mere esortazioni, la cui inosservanza risulta foriera di conseguenze imprecisate e, come tali, tanto più temibili per la platea dei destinatari.
Questa è, peraltro, estesa alla generalità dei dipendenti e collaboratori, con visibilità audio/video e non, candidati alle elezioni.
Tutti costoro sono esortati (senza la minima distinzione relativa alle mansioni), a fruire di “ferie (ovvero di recuperi, "PR", "PF" o 'PX"), ovvero a chiedere di essere collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza immediata e fino al giorno della chiusura dei seggi” oppure – nel caso dei collaboratori autonomi
- “a chiedere la sospensione temporanea del rapporto, sempre per l'intero arco temporale sopra evidenziato”.
A tali “inviti” segue la riserva sopra citata.
Al paragrafo successivo è, poi, contenuta la disposizione di astenersi da prestazioni audio e video, rivolta ai candidati alle elezioni con visibilità esterna,
10 nonché agli “esponenti dei comitati referendari, dei partiti e dei movimenti politici, siano membri del Parlamento nazionale e europeo, membri dei Governo, delle giunte, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché membri del Parlamento Europeo e di ogni altro ente od organismo che esprima una posizione in merito ai quesiti referendari o alle consultazioni elettorali”.
In tale quadro, evidente appare lo sviamento di ferie, permessi e aspettative – tanto più in quanto non retribuite – dalle rispettive finalità.
L'astratta rispondenza di tali istituti anche ad esigenze attinenti alla dimensione socio–politica del lavoratore, certamente apprezzabile a fronte di una libera scelta dell'avente diritto, risulta, tuttavia, incompatibile con una fruizione indotta dalla parte datoriale tramite un “invito”, la cui formale portata meramente esortativa mal si concilia con l'imprecisata “riserva” sopra riportata.
Altrettanto chiaro si presenta l'eccesso del mezzo adottato rispetto allo scopo di tutela dell'imparzialità del servizio pubblico, sia pure garantita dall'ordinamento, soprattutto in ragione dell'indistinta generalità dei soggetti coinvolti, senza considerazione alcuna delle diversità di ruoli nell'ambito della compagine aziendale.
Dai vertici dell'organizzazione, ai prestatori esposti alla pubblica visibilità, fino agli addetti alle mansioni più semplici, tutti i dipendenti e collaboratori sono
“invitati” – se candidati alle elezioni – all'astensione dal lavoro, in ipotesi anche
“non retribuita”, con possibile pregiudizio dei propri personali interessi, sia (in quest'ultimo caso) economici, che familiari e personali, evidentemente sacrificati dalla fruizione di ferie e permessi per scopi elettorali, auspicata dalla parte datoriale.
Né rilevano in senso contrario i dati, addotti dalla Società con riferimento alle limitate conseguenze pratiche di pregresse analoghe iniziative, bastando l'evidente potenzialità dissuasiva di quella oggetto di causa a connotarla come discriminatoria.
Si giunge, così, all'aspetto concernente il bilanciamento degli interessi coinvolti, trattato nel terzo motivo di appello.
Le valutazioni sottese alla decisione impugnata resistono, anche su questo Contr punto, alle censure svolte dalla che ritiene la propria azione, preventiva di possibili conflitti di interesse, rzionata alla rilevanza dei valori collettivi tutelati, prevalenti sugli interessi individuali coinvolti.
Tesi, questa, giustamente disattesa dal TRIBUNALE, alla luce della natura generalizzata ed indistinta degli inviti e delle disposizioni rivolti dalla datrice di lavoro al proprio intero organico, dipendente ed autonomo: fatta salva l'osservanza degli obblighi di Legge, che avrebbe richiesto al più una mera informativa, ogni ulteriore ed esorbitante iniziativa datoriale ha inciso, con
11 modalità non ragionevoli, su posizioni soggettive dotate di rilevanza anche costituzionale, con evidenti possibili ripercussioni sulla sfera personale, familiare e sociale dei destinatari.
La decisione impugnata appare, in definitiva, pienamente condivisibile con riguardo alla portata discriminatoria dell'atto oggetto di causa.
Passando alle critiche riguardanti le conseguenti misure riparatorie, svolte negli ultimi tre motivi di gravame, occorre svolgere le seguenti puntualizzazioni.
Infondate appaiono, anzitutto, le doglianze relative alla condanna risarcitoria di Contr natura pecuniaria, a torto considerata da eccessiva ed infondata, anche per carenza di distinzione fra le due organiz ni avversarie.
E' nota, infatti, la “funzione dissuasiva” del risarcimento del danno non patrimoniale previsto dall' art. 28, co. V, d. lgs. n. 150 del 2011 (v., ad es., Cass. SS. UU. 21.7.2021, n. 20819): conformemente alla finalità tipica dell'istituto, volto a “garantire l'effettività dei diritti eurounitari”, la giurisprudenza ammette “che il danno venga provato attraverso presunzioni, valorizzando la maggiore o minore gravità dell'atto discriminatorio e le condizioni che l'hanno determinato” e considera “sufficiente la prova di una condotta discriminatoria lesiva della dignità umana” (Cass. 11.2.2025, n. 3488).
Tali principi, condivisi dal Collegio, trovano piena applicazione all'ipotesi di
“discriminazione collettiva”, correttamente accertata nel caso di specie, laddove “in assenza di un soggetto immediatamente identificabile” come vittima dell'abuso, l'azione sia stata promossa da “un sindacato che abbia agito "iure proprio" a tutela di interessi omogenei individuali di rilevanza generale” (così Cass. 20819/21, cit.).
Essi si inseriscono in una prospettiva sovranazionale, dovendosi la tutela risarcitoria in esame attuare “alla luce della clausola 17 della direttiva 2000/78/CE”, secondo cui le sanzioni conseguenti alla violazione della disciplina antidiscriminatoria “possono prevedere un risarcimento dei danni” e
“devono essere effettive, proporzionate e dissuasive”.
Nel contesto così tracciato, l'importo posto a carico dell'odierna appellante – valutato in rapporto alle condizioni delle parti e alla rilevanza degli interessi coinvolti – non appare eccessivo, anche nella prospettiva dissuasiva indicata dalla citata giurisprudenza.
Perde, inoltre, di rilevanza l'estensione dello specifico interesse rivestito da ciascuna delle due organizzazioni appellate nell'ambito delle consultazioni elettorali e referendarie, a fronte della valenza collettiva delle istanze, di cui entrambe si sono fatte portatrici, accomunate dalla portata fondamentale dei diritti coinvolti.
12 In tale quadro, risultano certamente superate logiche di proporzionalità meramente “matematica” nella quantificazione degli importi.
Ciò detto, le ulteriori misure stabilite dal TRIBUNALE vanno, invece, parzialmente ridefinite e circoscritte.
Quanto all'adozione di un piano di rimozione degli effetti, sia pure in sé correttamente disposta e congrua rispetto alla condotta discriminatoria in un'ottica preventiva, resa tanto più opportuna dalla pregressa reiterazione di analoghe iniziative, occorre, infatti, precisare come la stessa richieda, per Legge, la sola consultazione degli enti collettivi e non già l'accordo con gli stessi, previsto dalla sentenza.
Dispone, infatti, il co. V del citato art. 28 che “al fine di impedire la ripetizione della discriminazione, il giudice può ordinare di adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento discriminatorio di carattere collettivo, il piano è adottato sentito l'ente collettivo ricorrente”.
Se, poi, è vero che la norma consente al Giudice l'adozione di “ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti”, su tale generale disposizione prevale certamente la specifica disciplina concernente la fattispecie di discriminazione collettiva.
Analoghe considerazioni vanno riferite all'estensione dell'ordine di pubblicazione a plurime testate nazionali.
Infatti, a fronte della norma generale dettata dall'art. 120, c.p.c., che la ammette con riferimento ad “una o più testate giornalistiche, radiofoniche o televisive e in siti internet”, trova prevalente applicazione la specifica previsione secondo cui, nell'accogliere il ricorso prestato ai sensi dell'art. 28 d. lgs. cit., “il giudice può ordinare la pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale”, indicato nella forma singolare.
L'ordine di pubblicazione emesso dal TRIBUNALE va, quindi, limitato ad una sola testata.
In osservanza di tale disposizione, invocata sul punto dalla stessa parte appellante, la pubblicazione della sentenza va, tuttavia, disposta in forma integrale, essendo la “inserzione per estratto, ovvero mediante comunicazione” contemplata dal solo art. 120, c.p.c..
Tale modalità di pubblicazione appare, peraltro, coerente con la natura collettiva degli interessi in gioco, che certamente travalica, anche alla luce della funzione pubblica esercitata dall'azienda, l'invocata portata endo- aziendale della circolare.
13 In virtù delle considerazioni tutte che precedono, in parziale riforma della gravata sentenza, va ordinata all'appellante l'adozione di un piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, a seguito di mera audizione delle organizzazioni sindacali ricorrente ed intervenuta in primo grado e non già di accordo con le stesse;
l'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado va, poi, limitata all'unica testata costituita dal . Controparte_5
Le restanti statuizioni di merito vanno, invece, pienamente confermate.
Considerato il parziale accoglimento del gravame e valutato il rigetto delle eccezioni svolte dalle parti appellate in via preliminare nella presente fase processuale, il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione della quota di un quarto delle spese del doppio grado di giudizio, con condanna dell'appellante – in ragione della prevalente soccombenza – alla rifusione del residuo, liquidato come in dispositivo in base al valore della controversia ed al suo grado di complessità, considerata anche l'assenza di attività istruttoria.
Nello specifico, si liquidano – conformemente alla sentenza non censurata sul punto – gli importi complessivi di € 4.000,00 in favore di e di € CP_1
2.000,00 in favore di per la prima fase processuale e di Controparte_2
€ 4.000,00 per cias ocedimento di appello, nel quale analoga è stata la loro posizione processuale.
Ne risultano importi totali di € 8.000,00 in favore della prima e di € 6.000,00 in Contr favore della seconda, le cui quote di ¾, poste a carico di ammontano rispettivamente ad € 6.000,00 e ad € 4.500,00.
Le spese, così, quantificate, vanno distratte in favore dei Difensori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 765/2025 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, ordina all'appellante l'adozione di piano di rimozione degli effetti delle condotte discriminatorie accertate, al fine di evitare il ripetersi della discriminazione, sentite le organizzazioni sindacali ricorrente ed intervenuta in primo grado;
limita l'ordine di pubblicazione della sentenza di primo grado al solo Corriere della Sera;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna l'appellante a rifondere all'appellata la quota di tre quarti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate nella quota in complessivi € 6.000,00 in favore di e € 4.500,00 in favore di , con CP_1 Controparte_2 compensaz l residuo e con distrazione in fa tari. Così deciso in Milano, 29/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente (Benedetta Pattumelli) (Maria Rosaria Cuomo)
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