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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/10/2025, n. 3603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3603 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19.09.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3165/23 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona di Parte_1 Parte_2
Responsabile Contenzioso Toscana, in virtù di procura speciale per atto del notaio in Roma – Rep. 180134 Racc. 12348 del 22.06.2023, rappresentato Persona_1
e difeso dall'avv. Annalisa D'Amora, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Santa AR La Carità (NA) alla via Petraro n. 40
appellante e
Controparte_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...]
Toscana, giusta delega concessa con delibera n. 154 del 25.02.1998 del Consiglio di
Amministrazione, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29.05.2019, per atto del notaio di Firenze, Rep. n. 51.178 Persona_2
Raccolta n. 25.509, dall'avv. Cinzia Corti appellato e
, in persona Controparte_2 del Presidente pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569) dagli avv.ti Per_3
RM SO, LA de BE e CA ZU, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto appellato e
CP_3 appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2023, l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1928 del 2023, che aveva così statuito: “Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle DTL
Prato nn. 1) 041 2011 010 906 7074 000 2) 041 2012 000 112 0038 000 3) 041 2012
001 132 0219 000 4) 041 2012 004 041 0518 000 5) 041 2013 000 350 3750 000
Dichiara non dovute per maturata prescrizione le somme portate dalla cartella
e dagli avvisi di addebito nn. 6) n. 041 2013 003 355 7916 000; 7) n. 341 2012 CP_1
000 350 9220 000; 8) n. 341 2012 000 430 4669 000; 9) n. 341 2013 000 074 9527
000; 10) n. 341 2013 000 312 4360 000
Rigetta nel resto;
Nulla per le spese con la DTL e l' – sede di Prato;
CP_2
Compensa le spese di lite con l' CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
(previa compensazione per ½) che sono liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.”
In particolare, evidenziava:
-l'interruzione del decorso della prescrizione quinquennale, attesa la notifica in data
4.05.2015 della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176 2015
000002 40000, di cui al n. 12 dell'indice foliario della produzione di parte di primo grado;
-che, per le ragioni sopra dette, dalla riforma della sentenza impugnata sarebbe derivata anche la riforma del capo sulla regolamentazione delle spese di lite, con condanna di al pagamento delle stesse per il doppio grado di CP_3 giudizio;
-che, in ogni caso, la liquidazione contenuta in sentenza – anche previa compensazione per metà – pari ad € 1.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge era comunque errata ed eccessiva, in quanto non conforme ai vigenti parametri di legge;
pertanto, in subordine alla richiesta di condanna di
[...] alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, chiedeva CP_3
l'applicazione dei minimi tabellari, la liquidazione delle sole attività espletate, con le annesse riduzioni, oltre rimborso delle sole spese vive sostenute e documentate.
Si costituiva in giudizio l' che si rimetteva alle decisioni della Corte, CP_1 riportandosi alle eccezioni e difese già dispiegate in atti.
Si costituiva in giudizio l' , contumace in primo grado, che produceva la CP_2 documentazione comprovante la notifica degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, precisandone l'ammissibilità in quanto circostanze afferenti alla tempestività dell'opposizione. Eccepiva, poi, l'inammissibilità: dell'impugnativa dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis dl 146/2021 convertito nella legge 215/2021; dell'opposizione per omessa presentazione della preventiva domanda di sgravio all' ; CP_2 dell'opposizione per omessa carenza di interesse in assenza di atti esecutivi da parte del concessionario esattoriale e stante la regolare notifica da parte dell' CP_2 dell'avviso di addebito in questione;
nel merito, la ritualità della notifica degli avvisi di addebito tramite raccomandata, l'applicazione della presunzione ex art. 1335 cc, la sospensione dei termini di versamento ex art. 67 d. l. 18/2020 e del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale covid (artt. 37, comma 2 d. l.
18/2020 e art. 11 comma 9 dl 183/2020 gg 129+182). Quanto alla prescrizione successiva alla notifica, poi, evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell' in favore del concessionario. Chiedeva, pertanto: il rigetto della domanda, CP_2 con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute all' , indicate CP_2 nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito o della diversa somma ritenuta di giustizia, e delle spese di giudizio;
in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del concessionario per la maturazione della prescrizione successiva, anche al fine del regime delle spese di lite.
Non si costituiva e all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità CP_3 sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
L'appello non può essere accolto.
Preliminarmente, va evidenziato che le argomentazioni prospettate dall' , CP_2 contumace in primo grado, afferenti ad aspetti espressamente affrontati nella sentenza impugnata (legittimazione e prescrizione del credito per maturazione del relativo termine dalla notifica all'intimazione in esame), potevano veicolare nel presente giudizio solo attraverso un atto di appello mentre la richiesta nei confronti dell'Agenzia era senz'altro tardiva. In relazione al primo motivo di doglianza, poi, si rileva, innanzitutto, che con la memoria di costituzione di primo grado l'appellante, a fondamento dell'eccezione di interruzione della prescrizione, rinviava genericamente agli atti prodotti, senza menzionarne specificamente la rilevanza di ciascuno nel corpo della memoria, senza indicarli analiticamente nel foliario, senza produrre l'invocata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (per verificare l'inserimento nella stessa dei titoli di cui all'intimazione impugnata), ma soltanto la presunta relata di notifica.
E sul punto è stato precisato, seppure in diversa materia ma con identità di ratio, che:
“Compito del giudice è … quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione” (Cfr. Cass. n. 19006 del 2022).
In ogni caso, la notifica prodotta a corredo della comunicazione (documento quest'ultimo che era prodotto solo in questo grado) non era comunque rituale.
Invero, sono in atti:
-una cartolina in cui l'agente notificatore in data 4.05.2015 dichiarava, vista la temporanea assenza del destinatario e delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., di aver depositato l'atto presso il Comune (di Calenzano), di aver affisso alla porta del destinatario l'avviso di deposito e di averlo informato (del deposito e dell'affissione) mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
-una ricevuta di ritorno, dattiloscritta, recante la data di spedizione (4.05.2015), il destinatario ( ) ed il mittente (Equitalia Centro s.p.a.), con un timbro CP_3 di compiuta giacenza.
L'agente notificatore, avendo depositato l'atto presso il Comune, attuava, quindi, la procedura di cui all'art. 140 c.p.c..
Sul punto, è stato precisato che: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (Cfr. Cass. n. 25351 del 2020).
Ancora, “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso
l'ufficio postale.” (Cfr. Cass. n. 2683 del 2019).
Su tale tipo di notifica, poi, è stato anche precisato che “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma
4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa,
l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali
a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.” (Cfr. Cass. n. 6089 del 2020).
Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento esibito è privo di elementi per ritenere sia provata la spedizione sia, alla luce dei principi sopra detti, correttamente eseguito l'iter che conduceva alla compiuta giacenza, neanche attestata con data e firma.
Dunque, poiché dallo stesso non è possibile evincere se il destinatario abbia avuto la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale, la doglianza dell' di avere prodotto un idoneo atto interruttivo della prescrizione, che non Pt_1 sarebbe stato vagliato dal primo giudice, non è senz'altro fondata, avendo, peraltro, quest'ultimo evidenziato che gli atti interruttivi non erano stati documentati.
Residua la questione delle spese di lite, contestate nella loro quantificazione, anche a prescindere dall'accoglimento del primo motivo di appello. Il Tribunale così motivava la liquidazione delle stesse: “Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. … per compensarle nella misura di ½ anche con il Concessionario – a cui è imputabile, invece, il decorso del quinquennio prescrizionale -, sussistendo contrasto sulla questione esaminata dell'interesse ad agire nell'opporsi all'intimazione di pagamento.
Per la restante parte, le spese seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM.
55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura seriale e del valore contenuto della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata, avendo in particolare riguardo alla mancata produzione in giudizio della notifica dell'intimazione opposta (della quale non è stato indicato nemmeno il numero), e all'errata indicazione dei numeri dei titoli presupposti in ricorso;
circostanza che ha costretto la scrivente ad un controllo defatigante tra quanto dedotto in ricorso e quanto evincibile dalla copiosa documentazione in atti.”
A prescindere dalla carenza di censura nell'atto di appello delle specifiche argomentazioni esposte dal primo giudice e soffermandosi dunque esclusivamente sulle tabelle del D.M. 147/22, si osserva quanto segue.
Il valore della controversia, determinato dai crediti di cui alle cartelle indicate ai numeri da 6 a 10 dell'atto di impugnazione e indicato anche nell'atto di appello, era di € 30.585,70.
Pertanto, considerati i parametri medi del valore fino a € 52.000,00 con espunzione della fase istruttoria (€ 1.701,00 + € 1.204,00 + € 3.675,00), disposta una riduzione in considerazione della particolare semplicità della lite (nella misura del 50%), applicata la compensazione per metà, l'importo finale liquidato, di € 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, non era senz'altro erroneo.
Nulla per le spese nei confronti di , non costituita, mentre vanno CP_3 compensate nei confronti delle altre parti costituite, in considerazione delle difese espletate e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite nei confronti di
; compensa le spese nei confronti di e . CP_3 CP_1 CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, di cui all'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 19.09.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza, composta dai magistrati:
1. dr. Antonietta Savino Presidente
2. dr. Daniele Colucci Consigliere
3. dr. Gabriella Gentile Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato all'esito dell'udienza del 19.09.2025, tenuta in trattazione scritta, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3165/23 r. g. sez. lav., vertente tra
, in persona di Parte_1 Parte_2
Responsabile Contenzioso Toscana, in virtù di procura speciale per atto del notaio in Roma – Rep. 180134 Racc. 12348 del 22.06.2023, rappresentato Persona_1
e difeso dall'avv. Annalisa D'Amora, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Santa AR La Carità (NA) alla via Petraro n. 40
appellante e
Controparte_1 in persona del Direttore Regionale pro tempore della
[...]
Toscana, giusta delega concessa con delibera n. 154 del 25.02.1998 del Consiglio di
Amministrazione, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti rilasciata in data 29.05.2019, per atto del notaio di Firenze, Rep. n. 51.178 Persona_2
Raccolta n. 25.509, dall'avv. Cinzia Corti appellato e
, in persona Controparte_2 del Presidente pro – tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti per notar di Roma del 21.07.2015 (rep. 80974 rogito 21569) dagli avv.ti Per_3
RM SO, LA de BE e CA ZU, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena, località San Benedetto appellato e
CP_3 appellata
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.12.2023, l' Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 1928 del 2023, che aveva così statuito: “Dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle DTL
Prato nn. 1) 041 2011 010 906 7074 000 2) 041 2012 000 112 0038 000 3) 041 2012
001 132 0219 000 4) 041 2012 004 041 0518 000 5) 041 2013 000 350 3750 000
Dichiara non dovute per maturata prescrizione le somme portate dalla cartella
e dagli avvisi di addebito nn. 6) n. 041 2013 003 355 7916 000; 7) n. 341 2012 CP_1
000 350 9220 000; 8) n. 341 2012 000 430 4669 000; 9) n. 341 2013 000 074 9527
000; 10) n. 341 2013 000 312 4360 000
Rigetta nel resto;
Nulla per le spese con la DTL e l' – sede di Prato;
CP_2
Compensa le spese di lite con l' CP_1
Condanna al pagamento delle spese di lite, Parte_1
(previa compensazione per ½) che sono liquidate in complessivi € 1.600,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge, con attribuzione.”
In particolare, evidenziava:
-l'interruzione del decorso della prescrizione quinquennale, attesa la notifica in data
4.05.2015 della Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 04176 2015
000002 40000, di cui al n. 12 dell'indice foliario della produzione di parte di primo grado;
-che, per le ragioni sopra dette, dalla riforma della sentenza impugnata sarebbe derivata anche la riforma del capo sulla regolamentazione delle spese di lite, con condanna di al pagamento delle stesse per il doppio grado di CP_3 giudizio;
-che, in ogni caso, la liquidazione contenuta in sentenza – anche previa compensazione per metà – pari ad € 1.600,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge era comunque errata ed eccessiva, in quanto non conforme ai vigenti parametri di legge;
pertanto, in subordine alla richiesta di condanna di
[...] alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, chiedeva CP_3
l'applicazione dei minimi tabellari, la liquidazione delle sole attività espletate, con le annesse riduzioni, oltre rimborso delle sole spese vive sostenute e documentate.
Si costituiva in giudizio l' che si rimetteva alle decisioni della Corte, CP_1 riportandosi alle eccezioni e difese già dispiegate in atti.
Si costituiva in giudizio l' , contumace in primo grado, che produceva la CP_2 documentazione comprovante la notifica degli avvisi di addebito oggetto di giudizio, precisandone l'ammissibilità in quanto circostanze afferenti alla tempestività dell'opposizione. Eccepiva, poi, l'inammissibilità: dell'impugnativa dell'estratto di ruolo ex art. 3 bis dl 146/2021 convertito nella legge 215/2021; dell'opposizione per omessa presentazione della preventiva domanda di sgravio all' ; CP_2 dell'opposizione per omessa carenza di interesse in assenza di atti esecutivi da parte del concessionario esattoriale e stante la regolare notifica da parte dell' CP_2 dell'avviso di addebito in questione;
nel merito, la ritualità della notifica degli avvisi di addebito tramite raccomandata, l'applicazione della presunzione ex art. 1335 cc, la sospensione dei termini di versamento ex art. 67 d. l. 18/2020 e del termine di prescrizione per effetto della normativa emergenziale covid (artt. 37, comma 2 d. l.
18/2020 e art. 11 comma 9 dl 183/2020 gg 129+182). Quanto alla prescrizione successiva alla notifica, poi, evidenziava la carenza di legittimazione passiva dell' in favore del concessionario. Chiedeva, pertanto: il rigetto della domanda, CP_2 con condanna dell'opponente al pagamento delle somme dovute all' , indicate CP_2 nelle cartelle esattoriali e negli avvisi di addebito o della diversa somma ritenuta di giustizia, e delle spese di giudizio;
in subordine, l'accertamento dell'esclusiva responsabilità del concessionario per la maturazione della prescrizione successiva, anche al fine del regime delle spese di lite.
Non si costituiva e all'esito dell'udienza, tenuta con la modalità CP_3 sopra detta, la Corte ha deciso la causa.
L'appello non può essere accolto.
Preliminarmente, va evidenziato che le argomentazioni prospettate dall' , CP_2 contumace in primo grado, afferenti ad aspetti espressamente affrontati nella sentenza impugnata (legittimazione e prescrizione del credito per maturazione del relativo termine dalla notifica all'intimazione in esame), potevano veicolare nel presente giudizio solo attraverso un atto di appello mentre la richiesta nei confronti dell'Agenzia era senz'altro tardiva. In relazione al primo motivo di doglianza, poi, si rileva, innanzitutto, che con la memoria di costituzione di primo grado l'appellante, a fondamento dell'eccezione di interruzione della prescrizione, rinviava genericamente agli atti prodotti, senza menzionarne specificamente la rilevanza di ciascuno nel corpo della memoria, senza indicarli analiticamente nel foliario, senza produrre l'invocata comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (per verificare l'inserimento nella stessa dei titoli di cui all'intimazione impugnata), ma soltanto la presunta relata di notifica.
E sul punto è stato precisato, seppure in diversa materia ma con identità di ratio, che:
“Compito del giudice è … quello di decidere sulla base della documentazione prodotta, menzionata dalla parte negli atti difensivi a sostegno dei propri assunti ed ordinatamente contenuta nel fascicolo di parte dalla stessa formato, e non anche quello di “trovare” la documentazione” (Cfr. Cass. n. 19006 del 2022).
In ogni caso, la notifica prodotta a corredo della comunicazione (documento quest'ultimo che era prodotto solo in questo grado) non era comunque rituale.
Invero, sono in atti:
-una cartolina in cui l'agente notificatore in data 4.05.2015 dichiarava, vista la temporanea assenza del destinatario e delle persone di cui all'art. 139 c.p.c., di aver depositato l'atto presso il Comune (di Calenzano), di aver affisso alla porta del destinatario l'avviso di deposito e di averlo informato (del deposito e dell'affissione) mediante raccomandata con avviso di ricevimento;
-una ricevuta di ritorno, dattiloscritta, recante la data di spedizione (4.05.2015), il destinatario ( ) ed il mittente (Equitalia Centro s.p.a.), con un timbro CP_3 di compiuta giacenza.
L'agente notificatore, avendo depositato l'atto presso il Comune, attuava, quindi, la procedura di cui all'art. 140 c.p.c..
Sul punto, è stato precisato che: “Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.” (Cfr. Cass. n. 25351 del 2020).
Ancora, “In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso
l'ufficio postale.” (Cfr. Cass. n. 2683 del 2019).
Su tale tipo di notifica, poi, è stato anche precisato che “Le notifiche "ex" art. 140 c.p.c. presentano un regime che si discosta da quello di cui all'art. 8, comma
4, l. n. 890 del 1982, atteso che, mentre le notificazioni a mezzo del servizio postale si perfezionano decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata o al momento del ritiro del piego contenente l'atto da notificare, ove anteriore, viceversa,
l'art. 140 c.p.c., all'esito della sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, fa esplicitamente coincidere tale momento con il ricevimento della raccomandata informativa, reputato idoneo a realizzare, non l'effettiva conoscenza, ma la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale e a porre il destinatario in condizione di ottenere la consegna e di predisporre le proprie difese nel rispetto dei termini eventualmente pendenti per la reazione giudiziale. Tale difformità non si espone a dubbi di legittimità costituzionale, posto che non è predicabile un dovere del legislatore ordinario di uniformare il trattamento processuale di situazioni assimilabili, essendo consentita una diversa conformazione degli istituti processuali
a condizione che non siano lesi i diritti di difesa.” (Cfr. Cass. n. 6089 del 2020).
Nel caso in esame, l'avviso di ricevimento esibito è privo di elementi per ritenere sia provata la spedizione sia, alla luce dei principi sopra detti, correttamente eseguito l'iter che conduceva alla compiuta giacenza, neanche attestata con data e firma.
Dunque, poiché dallo stesso non è possibile evincere se il destinatario abbia avuto la conoscibilità del deposito dell'atto presso la casa comunale, la doglianza dell' di avere prodotto un idoneo atto interruttivo della prescrizione, che non Pt_1 sarebbe stato vagliato dal primo giudice, non è senz'altro fondata, avendo, peraltro, quest'ultimo evidenziato che gli atti interruttivi non erano stati documentati.
Residua la questione delle spese di lite, contestate nella loro quantificazione, anche a prescindere dall'accoglimento del primo motivo di appello. Il Tribunale così motivava la liquidazione delle stesse: “Sussistono giusti motivi ex art. 92 c.p.c. … per compensarle nella misura di ½ anche con il Concessionario – a cui è imputabile, invece, il decorso del quinquennio prescrizionale -, sussistendo contrasto sulla questione esaminata dell'interesse ad agire nell'opporsi all'intimazione di pagamento.
Per la restante parte, le spese seguono il principio della causalità nella genesi della lite ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, secondo i valori minimi del DM.
55/2014, come modificato dal decreto 8 marzo 2018 n. 37, e aggiornato sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022), tenuto conto della natura seriale e del valore contenuto della controversia (nei limiti dell'accoglimento) - comportante la valutazione di questioni di limitata complessità - delle fasi del giudizio, trattandosi di causa esclusivamente documentale (art.4 co V: “…Il compenso è liquidato per fasi…. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia… b) per fase introduttiva del giudizio… c) per fase istruttoria… d) per fase decisionale…”), del pregio dell'opera professionale prestata, avendo in particolare riguardo alla mancata produzione in giudizio della notifica dell'intimazione opposta (della quale non è stato indicato nemmeno il numero), e all'errata indicazione dei numeri dei titoli presupposti in ricorso;
circostanza che ha costretto la scrivente ad un controllo defatigante tra quanto dedotto in ricorso e quanto evincibile dalla copiosa documentazione in atti.”
A prescindere dalla carenza di censura nell'atto di appello delle specifiche argomentazioni esposte dal primo giudice e soffermandosi dunque esclusivamente sulle tabelle del D.M. 147/22, si osserva quanto segue.
Il valore della controversia, determinato dai crediti di cui alle cartelle indicate ai numeri da 6 a 10 dell'atto di impugnazione e indicato anche nell'atto di appello, era di € 30.585,70.
Pertanto, considerati i parametri medi del valore fino a € 52.000,00 con espunzione della fase istruttoria (€ 1.701,00 + € 1.204,00 + € 3.675,00), disposta una riduzione in considerazione della particolare semplicità della lite (nella misura del 50%), applicata la compensazione per metà, l'importo finale liquidato, di € 1.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, non era senz'altro erroneo.
Nulla per le spese nei confronti di , non costituita, mentre vanno CP_3 compensate nei confronti delle altre parti costituite, in considerazione delle difese espletate e delle questioni esaminate.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello; nulla per le spese di lite nei confronti di
; compensa le spese nei confronti di e . CP_3 CP_1 CP_2
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali, di cui all'art. 1 comma 17 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 che ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 D.P.R.
115/2002, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto il contributo unificato.
Napoli, 19.09.2025
Il Consigliere rel. est. Il Presidente