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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 16/07/2025, n. 445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 445 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 203/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 203/2024
tra
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Strada Cascinagrossa n. 2, rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Alessandria, Via Manzoni n. 12 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Caterina Brezzi (C.F: - pec: C.F._2
- fax 0131-039912) del Foro di Alessandria, unitamente all'Avv. Serena Picardi Email_1
(C.F. pec: C.F._3 Email_2 ATTORE
e
(P.IVA/C.F.: ), corrente in Milano, Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore sig. in forza di procura notarile del 10.02.2022, elettivamente Parte_2 domiciliata in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso la persona e lo studio degli Avv. Silvio Boccalatte (C.F.:
fax: 0185.1671066; pec: e Lucia TO (C.F. C.F._4 Email_3
; fax: 0185.1671066; pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: mediante videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MWVkNzFjODgtOWQ5Ny00YjQ1LThhZTEtMGI0OGFkYjhhOWEx%40thread.v2/0
?
[...]
Email_5
Per l'attore l'avv. Brezzi. Per il convenuto l'avv. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,30 a causa di altra udienza, riaperto ore 12,01 e chiuso ore 16,27.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 203/2024 promossa da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Strada Cascinagrossa n. 2, rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Alessandria, Via Manzoni n. 12 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Caterina Brezzi (C.F: - pec: C.F._2
- fax 0131-039912) del Foro di Alessandria, unitamente all'Avv. Serena Picardi Email_1
(C.F. pec: C.F._3 Email_2
ATTORE contro
(P.IVA/C.F.: ), corrente in Milano, Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore sig. in forza di procura notarile del 10.02.2022, elettivamente Parte_2 domiciliata in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso la persona e lo studio degli Avv. Silvio Boccalatte (C.F.:
fax: 0185.1671066; pec: e Lucia TO (C.F. C.F._4 Email_3
; fax: 0185.1671066; pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. ha prestato il proprio consenso alla sottoscrizione Parte_1 del contratto n. 15188/H del 03/06/2019 sulla falsa convinzione, ingenerata da oggi Parte_3 società con unico socio soggetta alla direzione e Controparte_1 coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere una detrazione fiscale per gli P.IVA_1 impianti termici che il medesimo stava istallando nella propria abitazione, ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, l'ecobonus 65% per risparmio energetico illo tempore vigente;
nonché
- accertare e dichiarare che la oggi Parte_3 Controparte_1 società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in
Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 ha tenuto un comportamento non ispirato al principio di buona fede contrattuale, sia durante la fase delle pagina 2 di 14 trattative precontrattuali che durante l'esecuzione del contrattato medesimo, e che – nella specie - abbia con le proprie comunicazioni e il proprio contegno ingenerato nel sig. la falsa Parte_1 convinzione di potere ottenere una detrazione fiscale degli impianti termici che stava istallando presso la propria abitazione;
e
- per l'effetto condannare la già società Controparte_1 Parte_3 con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in
Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al risarcimento del danno a favore del sig. per € 16.250,00, oltre interessi fino alla Parte_1 data dell'effettivo soddisfo, ossia pari al 65% dell'importo di Euro 25.000,00 pattuito per le opere di efficientamento energetico realizzate presso la propria abitazione, o altra maggiore o minore somma che emergerà all'esito dell'istruttoria;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
”.
Per il convenuto:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce del caso:
- in via principale, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte di cui in atti;
- in via subordinata, limitare la condanna alla somma scaturente dalla devalutazione su base scalare decennale di 14.625,00 euro, come illustrato in atti;
- in via riconvenzionale: condannare il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
già della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, corrispondenti alla Controparte_1 Parte_3 fattura n. 1821000740 del 18 maggio 2021;
- in ogni caso, dichiarare ex art. 246 c.p.c. l'incapacità del teste a testimoniare e Testimone_1 conseguentemente revocare l'ordinanza di ammissione a testimoniare del predetto teste e in ogni caso dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig. all'udienza del 6.03.2025, come da Tes_1 eccezione già verbalizzata alla predetta udienza successivamente all'assunzione della testimonianza. Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024 il sig. così esponeva in Parte_1 particolare nel merito: “2. In data 03/06/2019, il sig. sottoscriveva con (allora Parte_1 CP_1 [...]
il contratto n. 15188 avente ad oggetto la fornitura e installazione di una pompa di calore, Parte_3 nonché la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento e un impianto idrico e sanitario, inclusa la possa di sanitari forniti dal cliente, per il corrispettivo di Euro 25.000,00 (doc. 2); contestualmente – come richiestogli – provvedeva a consegnare all'incaricato di (ora Parte_3
, sig. , l'assegno n. 8356284731-02 di Euro 15.000,00 a garanzia delle CP_1 Testimone_1 obbligazioni contratte;
3. Il contratto di cui al punto 2) supra veniva sottoscritto dal sig. in Parte_1 qualità di consumatore presso la propria abitazione, ove era presente il sig. in qualità di Testimone_1 consulente di (ora . Al caso di specie è, pertanto, applicabile la normativa Parte_3 CP_1
a tutela del consumatore;
4. Il sig. riferisce che, in occasione della stipula del contratto, Parte_1 l'operatore di (ora sig. , aveva indicato - presentandola Parte_3 CP_1 Testimone_1 come certa - la possibilità di usufruite di agevolazioni fiscali connesse agli interventi di efficientamento energetico, assicurando una detrazione pari al 65% della spesa sostenuta per tali interventi (e dunque, per quel che concerne il contratto di cui al punto 2) supra, di € 16.250,00). Sulla base di tale elemento il sig.
ha deciso di procedere con gli interventi in parola;
5. In data 30/09/2019 Parte_1 Parte_3
(ora emetteva la propria fattura n. 1.522/00/2019, costituente il primo acconto sulle somme CP_1 contrattualmente pattuite, dell'importo di € 7.000,00 (doc. 3);
6. In data 18/03/2020 Parte_3
(ora emetteva a carico del sig. la propria fattura n. 10015357 (doc. 4) per il CP_1 Parte_1 servizio di posa nuovo contatore e fornitura di energia elettrica (consumi stimati) per € 1.502,00, che il sig.
provvedeva a saldare;
7. In data 12/11/2020 la (ora emetteva Parte_1 Parte_3 CP_1 la propria fattura n. 1820000213 (doc. 5), dell'importo di € 15.500,00; 8. In data 15/12/2020 il sig.
provvedeva a saldare la fattura sub doc. 3 a mezzo bonifico bancario (doc. 3, pag. 2). Sebbene Parte_1
pagina 3 di 14 il pagamento avvenisse a mezzo bonifico ordinario privo dell'apposita causale “RISPARIO Parte ENERGETICO (L. 296/2006 e s.m. ed integrazioni D.L. 63 del 04/06/2013”, la tratteneva il pagamento senza segnalare nulla al sig. ;
9. In data 18/05/2021 la (ora Parte_1 Parte_3
emetteva la propria fattura a saldo n. 1821000740 (doc. 6), dell'importo di € 2.500,00; tale CP_1 ultima fattura era oggetto di contestazione da parte del sig. il quale rilevava una discrepanza Parte_1 tra gli importi contrattualmente pattuiti (€ 25.000,00 omnia) e quelli effettivamente richiesti e fatturati dalla controparte (€ 26.502,00). 10. Con e-mail del 25/05/2021 la (ora , in Parte_3 CP_1 persona della sig.ra “ricordava” al di procedere al pagamento della fattura Persona_1 Parte_1 n. 1820000213 effettuando “un bonifico relativo alla detrazione fiscale, con l'apposita causale di RISPARIO ENERGETICO (L. 296/2006 e s.m. ed integrazioni D.L. 63 del 04/06/2013) indicando anche al partita Iva della la data e il numero della presente fattura” (doc. 7). Il sig. Parte_3
provvedeva al pagamento con le modalità indicategli in data 04/06/2021 (doc. 5, pag. 2);
Parte_1 Relativamente al pagamento di € 7.000,00 effettuato a dicembre 2020, per il quale il sig.
Parte_1 chiedeva chiarimenti, essendo stato accettato e trattenuto dalla (ora Parte_3 CP_1 Parte seppure la causale non contenesse le diciture ora indicate specificamente dalla , la società convenuta faceva credere al di poter ovviare al problema attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto
Parte_1 di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società. Dichiarazione che il riceveva a
Parte_1 fine maggio 2021; 12. Nel maggio 2021, invero, il sig. iniziava a chiedere rassicurazioni sul
Parte_1 corretto proseguimento della pratica per detrazione fiscale sincerandosi che (ora Parte_3
provvedesse al corretto invio della comunicazione relativa all'impianto realizzato e CP_1 CP_3 ricevendo sempre risposte affermative e rassicuranti. Infatti: - con e-mail del 28/05/2021 ore 16:16 il sig.
chiedeva conferma che (ora avrebbe inviato la comunicazione Parte_1 Parte_3 CP_1 all' “ci date conferma che verrà fatta da voi la comunicazione all' ” (doc. 8, pag. 2) - con e- CP_3 CP_3 mail del 28/05/2021 ore 17:18 l'Amministrazione (ora rispondeva: “per la Parte_3 CP_1 dichiarazione le confermo che viene fatta da noi” (doc. 8, pag. 2); - con e-mail del 31/05/2021 ore CP_3
8:41 il sig. chiedeva se la dichiarazione sarebbe stata inviata nei tempi previsti e sollecitava Parte_1 l'invio della lettera per detrazioni debitamente firmata per procedere al pagamento del saldo (doc. 8, pag. 3); - con e-mail del 08/06/2021 ore 14:44 l'Amministrazione (ora Parte_3 CP_1 rispondeva: “Buongiorno, le confermo che effettueremo le dichiarazioni nei tempi previsti, appena ho il documento controfirmato provvederò all'invio” (doc. 8, pag. 3); 13. Infine, con e-mail del 9.6.2021 ore Parte 9:21 l'amministrazione (ora inviava al sig. un documento Parte_3 CP_1 Parte_1 denominato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 46 D.P.R. 445/200 apparentemente firmato dal legale rappresentante (doc. 8, pag. 4 e ss.) 14. Non solo, dunque, il sig. consulente di Testimone_1
(ora in occasione della sottoscrizione del contratto ingenerava nel sig. Parte_3 CP_1
la convinzione di poter accedere al bonus 65%, ma anche le comunicazioni della GEU erano
Parte_1 inequivocabili e del medesimo tenore;
15. Il sig. rimaneva dunque in attesa di conferma del
Parte_1 corretto espletamento delle pratiche Nelle more, le parti si accordavano per stornare la fattura sub CP_3 doc. 6) detraendo dalla medesima l'importo di € 1.502,00 corrisposto dal a saldo della fattura
Parte_1 sub doc. 4); 16. Il contegno di GEU, tuttavia, non rispettava gli impegni pattuiti: in vero, la società convenuta non provvedeva a stornare la propria fattura n. 1821000740 del 18/05/2021 e si rifiutava di restituire al sig. l'assegno n. 8356284731-02 di Euro 15.000,00 preteso contestualmente alla
Parte_1 sottoscrizione del contratto a garanzia delle obbligazioni lì contratte;
17. Inoltre, la società convenuta non forniva aggiornamenti in merito alla pratica riguardante il sig. . L'attore si rassegnava, CP_3 Parte_1 Parte infine, a rivolgersi ad un legale;
18. Nel frattempo, la si trasformava in Controparte_1
(cfr. doc. 1, pag. 49 e ss.); 19. In data 01/03/2022 il sig. , per il tramite del
[...] Parte_1 proprio legale, diffidava la (ora a provvedere alla pronta alla restituzione Parte_3 CP_1 Parte dell'assegno n. 8356284731-02 dell'importo di Euro 15.000,00 richiesto dalla a garanzia del contratto n. 15188 sottoscritto in data 03.06.2019 e richiedeva nuovamente la documentazione attestante il corretto invio telematico all' della comunicazione inerente alle detrazioni fiscali connesse agli CP_3 interventi di efficientamento energetico, in merito al quale era stata indicata per certa la possibilità di ottenere una detrazione del 65% della spese sostenuta (doc. 9); 20. In data 09/03/2022 CP_1
pagina 4 di 14 riscontrava la diffida del 01/03/2022 con comunicazione a mezzo PEC (doc. 10) in cui: (i) chiedeva all'attore il pagamento di Euro 2.500,00 a saldo delle opere nel frattempo eseguite;
(ii) indicava la propria disponibilità a restituire l'assegno emesso a garanzia inviandolo allo studio del legale;
ed infine (iii) significava che “ la scrivente non è gravata da alcun obbligo di invio telematico all' della CP_3 documentazione attestante gli interventi realizzati a favore del Suo Assistito poiché, come chiaramente stabilito dalla normativa in materia, condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali connesse ad interventi di efficientamento energetico, è che questi vengano eseguiti su unità immobiliari e su edifici o parti di edifici già esistenti e in sostituzione di generatori già preesistenti”; 21. In data 23/03/2022 il sig. , per il tramite del proprio legale, riscontrava la comunicazione del 09/03/2022 della Parte_1 contestando: (i) di non esser debitore della somma di Euro 2.500,00, dato che a fronte dei CP_1 versamenti eseguiti, residuava solamente la somma di Euro 998,00 a titolo di saldo;
(ii) che gli interventi - di cui alcuni non necessari per il proprio immobile - erano stati effettuati solo ed unicamente sulla base del presupposto che sarebbe stata ottenuta una detrazione del 65% dell'importo pagato;
(iii) che l'aspettativa di una detrazione fiscale era stata per anni coltivata (con comunicazioni e dichiarazioni formali) e poi miseramente smentita, (iv) infine significava la mancata restituzione dell'assegno di 15.000 euro dato a garanzia delle obbligazioni contrattuali nonché di esser creditore per i danni conseguenti alla vicenda
(doc. 11); 22. In data 12/04/2023 riscontrava la missiva sopra richiamata (doc. 12) ribadendo CP_1 che: (i) secondo i propri controlli contabili il debito residuo in capo al sig. era di Euro Parte_1 2.500,00, dato che il versamento dell'importo di Euro 1.502,00 effettuato dal medesimo nel mese di dicembre 2021 era riferito alla fattura n. 2020/10015357 del 18.03.2020 emessa dalla GEU Energia S.r.l., ossia da un altro soggetto giuridico rispetto alla ed era riferita all'istallazione di un Parte_3 contatore di energia elettrica, extra contratto n. 15188 del 3.06.2019, poiché l'unità immobiliare ne era sprovvista;
(ii) che non sarebbero state inviate note di credito per asseriti ritardi avuti sul cantiere e arbitrariamente attribuiti agli artigiani scelti dal sig. confermando, quindi, le intese intercorse Parte_1 in merito all'emissione di una nota di credito di € 1.500,00 da parte di (iii) che non Parte_3 erano previste agevolazioni fiscali nel caso in esame;
23. Con messaggio a mezzo PEC del 22/04/2023 l'avv. Claudia Caterina Brezzi per conto del sig. invitava a stipulare una Parte_1 CP_1 convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto le questioni insorte a seguito della stipula del contratto n. 15188 sottoscritto in data 03/06/2019 (doc. 13); 24. Con lettera raccomandata pervenuta in data 28/04/2022, restituiva l'assegno n. 8356284731-02 di euro 15.000,00 (doc. 14); 25. Con CP_1 comunicazione a mezzo PEC in data 11/05/2022, a mezzo del proprio legale, aderiva all'invito, CP_1 contestando le allegazioni del sig. ; 26. In data 12/09/2022 le parti sottoscrivevano la Parte_1
Convenzione di negoziazione assistita. La procedura si concludeva con verbale negativo del 22/12/2022
(doc. 15).” (pagg. 1-6). Per tali motivi l'attore ha chiesto di dichiarare che egli ha prestato il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto n. 15188/H del 03/06/2019 sulla falsa convinzione, ingenerata dalla convenuta di ottenere una detrazione fiscale degli impianti termici che il medesimo stava istallando nella propria abitazione, ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, l'ecobonus 65% per risparmio energetico illo tempore vigente;
nonché di dichiarare che la convenuta ha tenuto un comportamento non ispirato al principio di buona fede contrattuale, sia durante la fase delle trattative pre-contrattuali che durante l'esecuzione del contrattato medesimo, e che abbia con le proprie comunicazioni ingenerato nel la falsa convinzione di potere ottenere una detrazione Parte_1 fiscale degli impianti termici che stava istallando presso la propria abitazione;
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.250,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ossia pari al 65% dell'importo di Euro 25.000,00 pattuito per le opere di efficientamento energetico realizzate presso la propria abitazione o altra maggiore o minore somma che emergerà all'esito dell'istruttoria;
2. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 18.3.2024 si costituiva in Contr giudizio (poi contestando la ricostruzione e le domande proposte, Controparte_1 chiedendo di respingerle in quanto infondate in fatto ed in diritto e in via subordinata di limitare la condanna alla somma scaturente dalla devalutazione su base scalare decennale di 14.625,00 euro, ed in via riconvenzionale di condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, Parte_1
pagina 5 di 14 corrispondenti alla fattura n. 1821000740 del 18.5.2021.
3. Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 30.04.2025 insistevano Contr nelle rispettive istanze istruttorie: in particolare insisteva nell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sig. . Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava. Testimone_1
4. Con provvedimento del 23.06.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice rinviava la causa per l'escussione di tre testi per parte all'udienza del 11.07.2024.
5. A fronte della tardiva comunicazione del provvedimento e della conseguente impossibilità a rispettare i termini per la citazione dei testi, la causa veniva rinviata – su istanza di parte attrice – all'udienza del
15.11.2024.
6. L'escussione dei testi avveniva alle udienze del 6.3.2025 e 15.3.2025 e, all'esito delle stesse, il Giudice rinviava la causa all'udienza da remoto del 16.07.2025 per discussione 281sexies c.p.c. concedendo termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree e del convenuto sono infondate per i seguenti motivi.
L'attore afferma che il convenuto durante la trattativa negoziale gli ha indicato come certa la possibilità di detrazione fiscale del 65% così da indurlo a concludere il contratto, salvo poi aver perso tale detrazione per effetto della negligente condotta del convenuto, così infine chiedendo la condanna al pagamento della somma corrispondente al beneficio fiscale. Sostiene infatti che da giugno 2019 a marzo 2022 il convenuto
“ha posto in essere molteplici condotte volte a indurre il a fare affidamento sul fatto che la Parte_1 società si sarebbe occupata della pratica relativa all'intervento di efficientamento energetico
CP_3 effettuato presso l'abitazione del e lo ha fatto perché aveva un preciso interesse economico” (da Parte_1 ultimo note conclusive pag. 8). Nelle note conclusive la difesa dell'attore precisa che la “società convenuta la quale non solo al momento della conclusione del contratto ma anche nei tre anni successivi ha sempre confermato e ribadito che si sarebbe occupata dell'espletamento della pratica elemento essenziale
CP_3 per consentire al di accedere alla detrazione fiscale del 65%. Il punto non è se il Parte_1 Parte_1 avesse o meno la capienza fiscale per poter effettivamente usufruire del suddetto sgravio fiscale. Il punto è che la convenuta dal 2019 al 2021 ha sempre affermato, ribadito e confermato che si sarebbe adoperata per il corretto proseguimento della pratica salvo poi cambiare radicalmente versione nel marzo
CP_3 2022 quando, per la prima volta, scrive di non essere “gravata da alcun obbligo di invio telematico all' …” (pag. 8).
CP_3
L'interesse del committente è stato dunque, a suo dire, intuibilmente quello di poter ricevere l'opera essenzialmente (per il 65%) in via gratuita, lamentando che ciò poi non avverrà per esclusiva colpa dell'appaltatore.
Talchè l'attore chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla “perdita di chance”, ovvero l'impossibilità di accedere alla detrazione fiscale nella misura del 65% del prezzo pattuito di euro 25.000,00 per la fornitura e installazione di una pompa di calore, nonché la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento e di un impianto idrico e sanitario, inclusa la posa di sanitari forniti da lui.
Il convenuto ha replicato ed evidenziato che è onere dell'attore provare, oltre alla colpa del convenuto, l'esistenza del nesso di causalità, ossia che il mancato godimento della detrazione sia conseguenza Contr dell'asserito comportamento colposo di E comunque evidenziando che l'attore non ha allegato e provato di essere in possesso dei requisiti che, in base alla legge, darebbero diritto alla detrazione. Inoltre, a Contr suo dire, ad oggi, l'attore risulta essere debitore nei confronti di di € 2.500,00, IVA inclusa, in quanto non ha mai provveduto al pagamento della fattura n. 1821000740 del 18.5.2021.
Nella specie non vi è dubbio che ricorre il contratto di appalto di cui all'art 1655 c.c. con riguardo all'ipotesi dell'utilizzo diretto dell'agevolazione fiscale da parte del committente, senza che si realizzi un contratto misto. Invero in tal caso ricorre certamente la fattispecie dell'appalto, dal momento che il pagina 6 di 14 corrispettivo viene pagato in denaro, ergo l'appalto con bonus fiscale avviene con utilizzo diretto del credito d'imposta da parte del committente. Le parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono infatti prevedere che il pagamento del corrispettivo avvenga in denaro o con sconto in fattura.
Pare essere invece vietata la clausola che stabilisca, in caso di mancata maturazione del credito d'imposta, il mancato pagamento del corrispettivo ostandovi il generale divieto di donazione futura (cfr. art. 771 c.c.)
[sul generale divieto di donazione futura, che costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico, il cui fondamento riposa nello sfavore per le attribuzioni a titolo gratuito, anche al fine di arginare le liberalità compiute con avventatezza, cfr. La donazione, (a cura di), in Tratt. Cicu, CP_5 CP_6
Messineo, II ed., Milano, 2006, 407); in giurisprudenza Trib. Palermo, Sez. II, 27 marzo 2012, n. 1343, in Leggi d'Italia, 2012].
Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di appalto esteriorizzando l'interesse a conseguire il bonus fiscale, pare indubbio che, pur a prescindere dalla pattuizione di un termine per l'adempimento ed anche in assenza di clausole di risoluzione di diritto del contratto, la mancata esecuzione entro il termine previsto per fruire del credito d'imposta costituisce inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del committente con la possibilità di invocare i rimedi anzi detti.
La dottrina ha ricordato come “Giova in ultimo rilevare che se le parti, senza esteriorizzare la volontà di avvalersi del bonus fiscale, si sono tuttavia determinate a concludere il contratto di appalto sulla base del presupposto, anche tacito, della possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta e poi tale possibilità sfuma per lo sforamento dei termini di esecuzione dei lavori rispetto ai termini imposti per fruire delle agevolazioni fiscali, ove la causa dell'inadempimento sia imputabile all'appaltatore, è possibile invocare l'adempimento o la risoluzione del contratto, oltre che la richiesta di risarcimento del danno coincidente con la perdita di chance. A proposito del danno per perdita di chance, la giurisprudenza di merito affacciatasi in argomento ha identificato il pregiudizio patito dal committente nella differenza tra il vantaggio ottenibile mediante accesso al superbonus e il vantaggio solo parziale ottenibile mediante altri bonus minori (scelti in sostituzione del primo per mancata esecuzione tempestiva delle opere con riferimento alle finestre temporali previste dalla normativa sugli incentivi fiscali).” (G.
VERTUCCI, APPALTO CON BONUS FISCALI TRA E RIMEDI in Parte_4 Parte_5 www.ILCASO.it, 14 agosto 2024, pagg. 13-14).
La giurisprudenza ha precisato che in tema di risarcimento del danno, la chance consiste nella seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguirlo (Trib. Pordenone, 26 ottobre 2023, n. 655). Tuttavia, è stato affermato che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno, essendo onerato il committente della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'incarico dei lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese in grado di ultimare i lavori (Trib. Padova,
15 novembre 2023, n. 2266, in www.condominioweb.com).
Sempre in tema di onere della prova in un'altra occasione la giurisprudenza ha ritenuto che, in assenza di elementi sulla particolare situazione reddituale del ricorrente, che consentano di escludere la possibilità di accesso ad una agevolazione minore, non è possibile accogliere la richiesta di risarcimento con riguardo alla perdita di chance dell'intera agevolazione maggiore (Trib. Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080, in www.biblus.it).
Se nonché nella fattispecie l'attore-committente lamenta che la mancata maturazione del credito d'imposta sia imputabile esclusivamente alla condotta dell'appaltatore. Tale responsabilità non sarebbe tuttavia imputabile al convenuto per la mancata esecuzione dei lavori in regime di bonus fiscali o per la loro esecuzione tardiva, che come noto genera la responsabilità contrattuale dell'appaltatore nel caso in cui pagina 7 di 14 l'inadempimento non sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, secondo il principio di cui all'art. 1218 c.c.. Tale responsabilità, secondo l'attore, sarebbe invece imputabile al convenuto-appaltatore per la “non conformità della condotta della convenuta ai canoni di correttezza e buona fede nella fase della trattative precontrattuali e durante l'esecuzione del contratto” (pag. 6 note conclusive), e ciò per almeno due motivi: 1) il primo perché il bonifico iniziale di € 7.000,00 conseguente alla fattura n. 11522/00/2019 del 30/09/2019 non sarebbe stato “parlante”, non avendo il committente inserito la causale corretta, ma senza che l'appaltatore si sia poi adoperato positivamente per indurlo alla rettifica;
2) il secondo perché l'appaltatore non avrebbe eseguito la pratica nonostante se CP_3 ne fosse assunto l'onere.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, quanto al riparto dell'onere probatorio valgono i principi espressi dalla Corte di Cassazione. La Cassazione ricorda infatti come “La consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha infatti statuito il principio secondo cui – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
4.2.2 Ciò posto e precisato, rileva la Corte come in realtà l'odierna parte ricorrente – a fronte della legittima (e tempestiva) eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento, in relazione alla prestazione professionale sopra ricordata – non abbia affatto adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente per dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento della prestazione stessa;
” (Cass., sez. I, Ord. 16/02/2022 n. 5128).
S'impone tuttavia dapprima un chiarimento generale, di tipo tecnico, inerente al bonus fiscale.
Nel sito dell'Agenzia delle Entrate si legge al riguardo che “L'agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge 63/2013. Il beneficio consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:
• l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
• l'acquisto e posa in opera di schermature solari
• l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti). … Alternative
pagina 8 di 14 alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all'agevolazione possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione:
• per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta
• per la cessione di un credito d'imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.
• Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:
• banche e intermediari finanziari iscritti all'albo
• società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo
• imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo;
al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un'ulteriore cessione.
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura”
o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).”
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-
55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016).
Nel sito dell' si legge che “Ecobonus e Bonus Facciate Per la riqualificazione energetica degli CP_3 edifici, occorre trasmettere per via telematica all' le informazioni sugli interventi terminati, che CP_3 accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Ecobonus aliquote del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. L'invio della Scheda Descrittiva è richiesto anche per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio di cui al Bonus Facciate (aliquota di detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021)” e che
“Beneficiario Entro 90 giorni dalla data di fine lavori in alcuni semplici casi il beneficiario della detrazione può fare la dichiarazione senza l'ausilio di un tecnico.…” (https://detrazionifiscali.enea.it/ecobonus.asp).
Occorre poi entrare nel merito dell'Ecobonus 2019, come spiegato nel dettaglio dall'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ri strutturazioni_edilizie_Maggio2019. ). Tale bonus è CodiceFiscale_6 un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa e sugli edifici condominiali. Tale agevolazione consiste in una detrazione CP Irpef se la spesa è sostenuta dal contribuente privato o se impresa o società e viene riconosciuta dallo Stato a seguito di lavori eseguiti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti. Lo sconto fiscale previsto dall'Ecobonus si estende dal 50 al 65 per cento per i lavori su edifici singoli, ed arriva fino al 75 per cento per gli interventi effettuati sui condomini. Per beneficiare dello sconto Irpef è necessario rispettare specifiche regole ed adempimenti, tra cui l'obbligo di comunicazione . CP_3
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato i principali bonus per i lavori in casa, tra i quali l'Ecobonus.
Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di: miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
pagina 9 di 14 installazione di pannelli solari;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
La Legge di Bilancio precedente ha modificato notevolmente le regole per poter usufruire della detrazione, stabilendo tre aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa sostenuta. Tra cui la Detrazione
Ecobonus 65%: o interventi di coibentazione dell'involucro opaco;
o pompe di calore;
o sistemi di building automation;
o collettori solari per produzione di acqua calda;
o scaldacqua a pompa di calore;
o generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Il limite massimo detraibile era pari a: 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
60.000 euro per gli interventi sull'involucro dell'edificio; 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
60.000 euro per l'installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all'Ecobonus come sconto diretto in fattura.
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto dall'Ecobonus 2019 era rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi.
Nella guida dell'Agenzia delle Entrate “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI” è così riportato quanto ai requisiti soggettivi: “Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato pagina 10 di 14 indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.” (pagg. 3-4).
Nella suddetta guida dell'Agenzia delle Entrate è poi così riportato quanto ai requisiti oggettivi: “Per quali interventi I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti. A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Esempi di manutenzione straordinaria: • installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso • rifacimento di scale e rampe • interventi finalizzati al risparmio energetico • recinzione dell'area privata • costruzione di scale interne. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: • interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi di ristrutturazione edilizia: • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente • modifica della facciata • realizzazione di una mansarda o di un balcone • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda • apertura di nuove porte e finestre • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali –
LUGLIO 2019 Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l'altro, che: per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
… F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso pagina 11 di 14 sia posto direttamente al servizio dell'abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Dal 30 giugno
2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.” (pagg. 4-8).
Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario poi essere in possesso dei seguenti documenti: la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi;
la scheda informativa relativa agli interventi
Particolare attenzione bisognerà prestare alle modalità di pagamento delle spese idonee per richiedere l'Ecobonus 2019. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano: nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva
o il C.F. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
i contribuenti titolari di reddito d'impresa non sono soggetti all'obbligo di pagare tramite bonifico ma l'importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese. Al momento del pagamento (bonifico) da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, e gli altri istituti di pagamento devono operare Controparte_8 una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico
(assegno, vaglia, carta di credito).
Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell'Ecobonus vi è l'obbligo di comunicazione delle CP_3 spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori. Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus 2019 bisognerà inviare all' i seguenti dati: dati anagrafici del CP_3 beneficiario;
informazioni relative all'immobile oggetto di intervento;
tipologia di intervento. Il portale per la comunicazione è stato pubblicato l'11 marzo 2019, data a partire dalla quale decorrono i 90 CP_9 giorni di tempo per la trasmissione per i lavori già conclusi.
Per le agevolazioni è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
la ricevuta di invio della documentazione all' ; la ricevuta CP_3 del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Fatte queste doverose premesse, - ricavabili agevolmente direttamente anche dallo stesso committente -, occorre osservare come dall'istruttoria documentale e per testi sia emerso che certamente l'attore si è determinato a sottoscrivere il contratto n. 15188/H del 03/06/2019 (doc. 2 attoreo) sul convincimento
(direttamente o commercialmente, e dunque legittimamente, così indotto dal consulente/procacciatore dell'appaltatore) di poter usufruire della detrazione fiscale per gli impianti termici (di cui al contratto, indi decidendo di istallarlo nella propria presunta abitazione), ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, dell'ecobonus 65% per risparmio energetico. Lo si può agevolmente dedurre, infatti, sia da quanto riportato nel contratto stesso sub “Ricevuta di acconto” ove è esplicitamente indicata la frase prescrittiva “La dicitura da inserire per il bonifico relativo alla detrazione fiscale degli impianti TERMICI …”. Sia inoltre perché lo ha confermato appieno il teste , allora Testimone_1
pagina 12 di 14 consulente/procacciatore del convenuto, con il quale il committente ha stipulato il suddetto contratto. Il cui teste ha solo meramente confermato (ed anche per questo non può esservi alcuna incapacità del teste, non avendo alcun personale interesse nella causa) quanto risulta palesemente riscontrabile nell'ampia documentazione allegata dall'attore, pure attinente al carteggio tra committente ed appaltatore, in cui risulta chiaro che tale appalto dovesse ricadere appieno nell'ambito della detrazione fiscale del 65% in favore del committente.
Può ritenersi altrettanto pacifico e documentato che l'attore non abbia fatto il primo bonifico “parlante”, certamente per sua esclusiva colpa ma la cui negligenza l'appaltatore avrebbe ben potuto far notare e forse così aiutarlo a porvi tempestivo rimedio.
Può ritenersi infine altrettanto pacifico e documentato che il convenuto-appaltatore, pur avendo assunto su di sé l'onere della pratica non l'abbia adempiuta. CP_3
Tuttavia, ciò che appare dirimente è quello di verificare se l'attore abbia assolto all'onere probatorio, dimostrando di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere alla suddetta detrazione fiscale.
Diversamente, non avendo assolto a tale onere, la domanda risarcitoria rimarrebbe priva del presupposto probatorio inerente la legittimazione attiva.
L'attore nella sua difesa sostiene, quanto alla pretesa del convenuto che lo stesso attore provi di avere i requisiti soggettivi a godere del bonus fiscale, che “Il punto non è se il avesse o meno le Parte_1 capienza fiscale per poter effettivamente usufruire del suddetto sgravio fiscale.” (pag. 8).
Ciò però è ampiamente contraddetto dalla normativa vigente, come richiamata nel dettaglio informativo, nella guida dell'Agenzia delle Entrate “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI
FISCALI”, prima ampiamente riportata nei suoi passaggi pertinenti.
L'attore infatti non prova affatto di possedere i requisiti soggettivi (“Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese”), né tanto meno prova di possedere i requisiti oggettivi, dando per scontato di possederli.
L'attore invece era onerato di provare lo status della propria situazione reddituale, nonché di avere titolo sull'immobile e per quale tipologia di “ristrutturazione” avrebbe richiesto il bonus, come ha ben osservato un altro tribunale di recente: “Ora, il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un'eventuale nuova pratica di intervento (generica, in proposito, si appalesa la sola dichiarazione resa dal teste … secondo cui “l'… non può più usufruire dei benefici del superbonus, essendo scaduti i termini previsti dalla legge”). In rigoroso ossequio ai principi riguardanti l'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno, si ritiene dunque di dover liquidare il danno nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati …, quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempienza.” (Trib. Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080, in www.biblus.it).
Il bonus fiscale non è infatti un titolo di credito che si acquisisce tout court e spendibile da chiunque ma è un “titolo” godibile ove ricorrenti determinati requisiti. La cui dimostrazione dei requisiti è il presupposto certamente per la domanda risarcitoria, nonché nella specie anche della domanda dichiarativa anteposta in una sequenza logica.
Pertanto, le domande attoree, anche dichiarative e non solo quella di condanna, andranno rigettate poiché risulta assorbente il mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attore di possedere i requisiti per poter ottenere la detrazione fiscale.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, essa andrà altrettanto rigettata per non avere il convenuto dimostrato di avere negoziato autonomamente, rispetto al contratto di cui è causa, con l'attore la prestazione di cui al pagamento della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, corrispondente alla fattura n.
1821000740 del 18 maggio 2021. pagina 13 di 14 In ragione sia della equivalenza delle domande rigettate che della novità della questione trattata, le spese del giudizio andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta ogni domanda delle parti.
Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 14 di 14
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 203/2024
tra
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Strada Cascinagrossa n. 2, rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Alessandria, Via Manzoni n. 12 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Caterina Brezzi (C.F: - pec: C.F._2
- fax 0131-039912) del Foro di Alessandria, unitamente all'Avv. Serena Picardi Email_1
(C.F. pec: C.F._3 Email_2 ATTORE
e
(P.IVA/C.F.: ), corrente in Milano, Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore sig. in forza di procura notarile del 10.02.2022, elettivamente Parte_2 domiciliata in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso la persona e lo studio degli Avv. Silvio Boccalatte (C.F.:
fax: 0185.1671066; pec: e Lucia TO (C.F. C.F._4 Email_3
; fax: 0185.1671066; pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO
Oggi 16 luglio 2025 ad ore 11,15 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi: mediante videocollegamento al seguente link https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19%3ameeting_MWVkNzFjODgtOWQ5Ny00YjQ1LThhZTEtMGI0OGFkYjhhOWEx%40thread.v2/0
?
[...]
Email_5
Per l'attore l'avv. Brezzi. Per il convenuto l'avv. CP_2
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 11,30 a causa di altra udienza, riaperto ore 12,01 e chiuso ore 16,27.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 14 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 203/2024 promossa da:
, C.F. , residente in [...], Parte_1 C.F._1
Strada Cascinagrossa n. 2, rappresentato e difeso, elettivamente domiciliato in Alessandria, Via Manzoni n. 12 presso lo Studio dell'Avv. Claudia Caterina Brezzi (C.F: - pec: C.F._2
- fax 0131-039912) del Foro di Alessandria, unitamente all'Avv. Serena Picardi Email_1
(C.F. pec: C.F._3 Email_2
ATTORE contro
(P.IVA/C.F.: ), corrente in Milano, Via Caldera n. 21, in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore sig. in forza di procura notarile del 10.02.2022, elettivamente Parte_2 domiciliata in Chiavari, Piazza Cavour 13/6 presso la persona e lo studio degli Avv. Silvio Boccalatte (C.F.:
fax: 0185.1671066; pec: e Lucia TO (C.F. C.F._4 Email_3
; fax: 0185.1671066; pec: C.F._5 Email_4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note conclusive. Per l'attore:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
Nel merito:
- accertare e dichiarare che il sig. ha prestato il proprio consenso alla sottoscrizione Parte_1 del contratto n. 15188/H del 03/06/2019 sulla falsa convinzione, ingenerata da oggi Parte_3 società con unico socio soggetta alla direzione e Controparte_1 coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, di ottenere una detrazione fiscale per gli P.IVA_1 impianti termici che il medesimo stava istallando nella propria abitazione, ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, l'ecobonus 65% per risparmio energetico illo tempore vigente;
nonché
- accertare e dichiarare che la oggi Parte_3 Controparte_1 società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in
Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 ha tenuto un comportamento non ispirato al principio di buona fede contrattuale, sia durante la fase delle pagina 2 di 14 trattative precontrattuali che durante l'esecuzione del contrattato medesimo, e che – nella specie - abbia con le proprie comunicazioni e il proprio contegno ingenerato nel sig. la falsa Parte_1 convinzione di potere ottenere una detrazione fiscale degli impianti termici che stava istallando presso la propria abitazione;
e
- per l'effetto condannare la già società Controparte_1 Parte_3 con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento della Uno Holding S.r.l. con sede legale in
Milano, Via Caldera n. 21, C.F. e P. IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 al risarcimento del danno a favore del sig. per € 16.250,00, oltre interessi fino alla Parte_1 data dell'effettivo soddisfo, ossia pari al 65% dell'importo di Euro 25.000,00 pattuito per le opere di efficientamento energetico realizzate presso la propria abitazione, o altra maggiore o minore somma che emergerà all'esito dell'istruttoria;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge;
”.
Per il convenuto:
“Voglia la S.V. Ill.ma, contrariis reiectis, e previe tutte le pronunce del caso:
- in via principale, respingere tutte le domande formulate da parte attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto, per le motivazioni tutte di cui in atti;
- in via subordinata, limitare la condanna alla somma scaturente dalla devalutazione su base scalare decennale di 14.625,00 euro, come illustrato in atti;
- in via riconvenzionale: condannare il Sig. al pagamento in favore della Parte_1 [...]
già della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, corrispondenti alla Controparte_1 Parte_3 fattura n. 1821000740 del 18 maggio 2021;
- in ogni caso, dichiarare ex art. 246 c.p.c. l'incapacità del teste a testimoniare e Testimone_1 conseguentemente revocare l'ordinanza di ammissione a testimoniare del predetto teste e in ogni caso dichiarare la nullità della testimonianza resa dal sig. all'udienza del 6.03.2025, come da Tes_1 eccezione già verbalizzata alla predetta udienza successivamente all'assunzione della testimonianza. Con vittoria di compenso professionale e spese, oltre rimborso forfettario, iva e cpa, come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 22.01.2024 il sig. così esponeva in Parte_1 particolare nel merito: “2. In data 03/06/2019, il sig. sottoscriveva con (allora Parte_1 CP_1 [...]
il contratto n. 15188 avente ad oggetto la fornitura e installazione di una pompa di calore, Parte_3 nonché la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento e un impianto idrico e sanitario, inclusa la possa di sanitari forniti dal cliente, per il corrispettivo di Euro 25.000,00 (doc. 2); contestualmente – come richiestogli – provvedeva a consegnare all'incaricato di (ora Parte_3
, sig. , l'assegno n. 8356284731-02 di Euro 15.000,00 a garanzia delle CP_1 Testimone_1 obbligazioni contratte;
3. Il contratto di cui al punto 2) supra veniva sottoscritto dal sig. in Parte_1 qualità di consumatore presso la propria abitazione, ove era presente il sig. in qualità di Testimone_1 consulente di (ora . Al caso di specie è, pertanto, applicabile la normativa Parte_3 CP_1
a tutela del consumatore;
4. Il sig. riferisce che, in occasione della stipula del contratto, Parte_1 l'operatore di (ora sig. , aveva indicato - presentandola Parte_3 CP_1 Testimone_1 come certa - la possibilità di usufruite di agevolazioni fiscali connesse agli interventi di efficientamento energetico, assicurando una detrazione pari al 65% della spesa sostenuta per tali interventi (e dunque, per quel che concerne il contratto di cui al punto 2) supra, di € 16.250,00). Sulla base di tale elemento il sig.
ha deciso di procedere con gli interventi in parola;
5. In data 30/09/2019 Parte_1 Parte_3
(ora emetteva la propria fattura n. 1.522/00/2019, costituente il primo acconto sulle somme CP_1 contrattualmente pattuite, dell'importo di € 7.000,00 (doc. 3);
6. In data 18/03/2020 Parte_3
(ora emetteva a carico del sig. la propria fattura n. 10015357 (doc. 4) per il CP_1 Parte_1 servizio di posa nuovo contatore e fornitura di energia elettrica (consumi stimati) per € 1.502,00, che il sig.
provvedeva a saldare;
7. In data 12/11/2020 la (ora emetteva Parte_1 Parte_3 CP_1 la propria fattura n. 1820000213 (doc. 5), dell'importo di € 15.500,00; 8. In data 15/12/2020 il sig.
provvedeva a saldare la fattura sub doc. 3 a mezzo bonifico bancario (doc. 3, pag. 2). Sebbene Parte_1
pagina 3 di 14 il pagamento avvenisse a mezzo bonifico ordinario privo dell'apposita causale “RISPARIO Parte ENERGETICO (L. 296/2006 e s.m. ed integrazioni D.L. 63 del 04/06/2013”, la tratteneva il pagamento senza segnalare nulla al sig. ;
9. In data 18/05/2021 la (ora Parte_1 Parte_3
emetteva la propria fattura a saldo n. 1821000740 (doc. 6), dell'importo di € 2.500,00; tale CP_1 ultima fattura era oggetto di contestazione da parte del sig. il quale rilevava una discrepanza Parte_1 tra gli importi contrattualmente pattuiti (€ 25.000,00 omnia) e quelli effettivamente richiesti e fatturati dalla controparte (€ 26.502,00). 10. Con e-mail del 25/05/2021 la (ora , in Parte_3 CP_1 persona della sig.ra “ricordava” al di procedere al pagamento della fattura Persona_1 Parte_1 n. 1820000213 effettuando “un bonifico relativo alla detrazione fiscale, con l'apposita causale di RISPARIO ENERGETICO (L. 296/2006 e s.m. ed integrazioni D.L. 63 del 04/06/2013) indicando anche al partita Iva della la data e il numero della presente fattura” (doc. 7). Il sig. Parte_3
provvedeva al pagamento con le modalità indicategli in data 04/06/2021 (doc. 5, pag. 2);
Parte_1 Relativamente al pagamento di € 7.000,00 effettuato a dicembre 2020, per il quale il sig.
Parte_1 chiedeva chiarimenti, essendo stato accettato e trattenuto dalla (ora Parte_3 CP_1 Parte seppure la causale non contenesse le diciture ora indicate specificamente dalla , la società convenuta faceva credere al di poter ovviare al problema attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto
Parte_1 di notorietà sottoscritta dal legale rappresentante della società. Dichiarazione che il riceveva a
Parte_1 fine maggio 2021; 12. Nel maggio 2021, invero, il sig. iniziava a chiedere rassicurazioni sul
Parte_1 corretto proseguimento della pratica per detrazione fiscale sincerandosi che (ora Parte_3
provvedesse al corretto invio della comunicazione relativa all'impianto realizzato e CP_1 CP_3 ricevendo sempre risposte affermative e rassicuranti. Infatti: - con e-mail del 28/05/2021 ore 16:16 il sig.
chiedeva conferma che (ora avrebbe inviato la comunicazione Parte_1 Parte_3 CP_1 all' “ci date conferma che verrà fatta da voi la comunicazione all' ” (doc. 8, pag. 2) - con e- CP_3 CP_3 mail del 28/05/2021 ore 17:18 l'Amministrazione (ora rispondeva: “per la Parte_3 CP_1 dichiarazione le confermo che viene fatta da noi” (doc. 8, pag. 2); - con e-mail del 31/05/2021 ore CP_3
8:41 il sig. chiedeva se la dichiarazione sarebbe stata inviata nei tempi previsti e sollecitava Parte_1 l'invio della lettera per detrazioni debitamente firmata per procedere al pagamento del saldo (doc. 8, pag. 3); - con e-mail del 08/06/2021 ore 14:44 l'Amministrazione (ora Parte_3 CP_1 rispondeva: “Buongiorno, le confermo che effettueremo le dichiarazioni nei tempi previsti, appena ho il documento controfirmato provvederò all'invio” (doc. 8, pag. 3); 13. Infine, con e-mail del 9.6.2021 ore Parte 9:21 l'amministrazione (ora inviava al sig. un documento Parte_3 CP_1 Parte_1 denominato dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà art. 46 D.P.R. 445/200 apparentemente firmato dal legale rappresentante (doc. 8, pag. 4 e ss.) 14. Non solo, dunque, il sig. consulente di Testimone_1
(ora in occasione della sottoscrizione del contratto ingenerava nel sig. Parte_3 CP_1
la convinzione di poter accedere al bonus 65%, ma anche le comunicazioni della GEU erano
Parte_1 inequivocabili e del medesimo tenore;
15. Il sig. rimaneva dunque in attesa di conferma del
Parte_1 corretto espletamento delle pratiche Nelle more, le parti si accordavano per stornare la fattura sub CP_3 doc. 6) detraendo dalla medesima l'importo di € 1.502,00 corrisposto dal a saldo della fattura
Parte_1 sub doc. 4); 16. Il contegno di GEU, tuttavia, non rispettava gli impegni pattuiti: in vero, la società convenuta non provvedeva a stornare la propria fattura n. 1821000740 del 18/05/2021 e si rifiutava di restituire al sig. l'assegno n. 8356284731-02 di Euro 15.000,00 preteso contestualmente alla
Parte_1 sottoscrizione del contratto a garanzia delle obbligazioni lì contratte;
17. Inoltre, la società convenuta non forniva aggiornamenti in merito alla pratica riguardante il sig. . L'attore si rassegnava, CP_3 Parte_1 Parte infine, a rivolgersi ad un legale;
18. Nel frattempo, la si trasformava in Controparte_1
(cfr. doc. 1, pag. 49 e ss.); 19. In data 01/03/2022 il sig. , per il tramite del
[...] Parte_1 proprio legale, diffidava la (ora a provvedere alla pronta alla restituzione Parte_3 CP_1 Parte dell'assegno n. 8356284731-02 dell'importo di Euro 15.000,00 richiesto dalla a garanzia del contratto n. 15188 sottoscritto in data 03.06.2019 e richiedeva nuovamente la documentazione attestante il corretto invio telematico all' della comunicazione inerente alle detrazioni fiscali connesse agli CP_3 interventi di efficientamento energetico, in merito al quale era stata indicata per certa la possibilità di ottenere una detrazione del 65% della spese sostenuta (doc. 9); 20. In data 09/03/2022 CP_1
pagina 4 di 14 riscontrava la diffida del 01/03/2022 con comunicazione a mezzo PEC (doc. 10) in cui: (i) chiedeva all'attore il pagamento di Euro 2.500,00 a saldo delle opere nel frattempo eseguite;
(ii) indicava la propria disponibilità a restituire l'assegno emesso a garanzia inviandolo allo studio del legale;
ed infine (iii) significava che “ la scrivente non è gravata da alcun obbligo di invio telematico all' della CP_3 documentazione attestante gli interventi realizzati a favore del Suo Assistito poiché, come chiaramente stabilito dalla normativa in materia, condizione indispensabile per fruire delle agevolazioni fiscali connesse ad interventi di efficientamento energetico, è che questi vengano eseguiti su unità immobiliari e su edifici o parti di edifici già esistenti e in sostituzione di generatori già preesistenti”; 21. In data 23/03/2022 il sig. , per il tramite del proprio legale, riscontrava la comunicazione del 09/03/2022 della Parte_1 contestando: (i) di non esser debitore della somma di Euro 2.500,00, dato che a fronte dei CP_1 versamenti eseguiti, residuava solamente la somma di Euro 998,00 a titolo di saldo;
(ii) che gli interventi - di cui alcuni non necessari per il proprio immobile - erano stati effettuati solo ed unicamente sulla base del presupposto che sarebbe stata ottenuta una detrazione del 65% dell'importo pagato;
(iii) che l'aspettativa di una detrazione fiscale era stata per anni coltivata (con comunicazioni e dichiarazioni formali) e poi miseramente smentita, (iv) infine significava la mancata restituzione dell'assegno di 15.000 euro dato a garanzia delle obbligazioni contrattuali nonché di esser creditore per i danni conseguenti alla vicenda
(doc. 11); 22. In data 12/04/2023 riscontrava la missiva sopra richiamata (doc. 12) ribadendo CP_1 che: (i) secondo i propri controlli contabili il debito residuo in capo al sig. era di Euro Parte_1 2.500,00, dato che il versamento dell'importo di Euro 1.502,00 effettuato dal medesimo nel mese di dicembre 2021 era riferito alla fattura n. 2020/10015357 del 18.03.2020 emessa dalla GEU Energia S.r.l., ossia da un altro soggetto giuridico rispetto alla ed era riferita all'istallazione di un Parte_3 contatore di energia elettrica, extra contratto n. 15188 del 3.06.2019, poiché l'unità immobiliare ne era sprovvista;
(ii) che non sarebbero state inviate note di credito per asseriti ritardi avuti sul cantiere e arbitrariamente attribuiti agli artigiani scelti dal sig. confermando, quindi, le intese intercorse Parte_1 in merito all'emissione di una nota di credito di € 1.500,00 da parte di (iii) che non Parte_3 erano previste agevolazioni fiscali nel caso in esame;
23. Con messaggio a mezzo PEC del 22/04/2023 l'avv. Claudia Caterina Brezzi per conto del sig. invitava a stipulare una Parte_1 CP_1 convenzione di negoziazione assistita avente ad oggetto le questioni insorte a seguito della stipula del contratto n. 15188 sottoscritto in data 03/06/2019 (doc. 13); 24. Con lettera raccomandata pervenuta in data 28/04/2022, restituiva l'assegno n. 8356284731-02 di euro 15.000,00 (doc. 14); 25. Con CP_1 comunicazione a mezzo PEC in data 11/05/2022, a mezzo del proprio legale, aderiva all'invito, CP_1 contestando le allegazioni del sig. ; 26. In data 12/09/2022 le parti sottoscrivevano la Parte_1
Convenzione di negoziazione assistita. La procedura si concludeva con verbale negativo del 22/12/2022
(doc. 15).” (pagg. 1-6). Per tali motivi l'attore ha chiesto di dichiarare che egli ha prestato il proprio consenso alla sottoscrizione del contratto n. 15188/H del 03/06/2019 sulla falsa convinzione, ingenerata dalla convenuta di ottenere una detrazione fiscale degli impianti termici che il medesimo stava istallando nella propria abitazione, ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, l'ecobonus 65% per risparmio energetico illo tempore vigente;
nonché di dichiarare che la convenuta ha tenuto un comportamento non ispirato al principio di buona fede contrattuale, sia durante la fase delle trattative pre-contrattuali che durante l'esecuzione del contrattato medesimo, e che abbia con le proprie comunicazioni ingenerato nel la falsa convinzione di potere ottenere una detrazione Parte_1 fiscale degli impianti termici che stava istallando presso la propria abitazione;
e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento del danno pari alla somma di € 16.250,00, oltre interessi fino alla data dell'effettivo soddisfo, ossia pari al 65% dell'importo di Euro 25.000,00 pattuito per le opere di efficientamento energetico realizzate presso la propria abitazione o altra maggiore o minore somma che emergerà all'esito dell'istruttoria;
2. Con comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale datata 18.3.2024 si costituiva in Contr giudizio (poi contestando la ricostruzione e le domande proposte, Controparte_1 chiedendo di respingerle in quanto infondate in fatto ed in diritto e in via subordinata di limitare la condanna alla somma scaturente dalla devalutazione su base scalare decennale di 14.625,00 euro, ed in via riconvenzionale di condannare il al pagamento della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, Parte_1
pagina 5 di 14 corrispondenti alla fattura n. 1821000740 del 18.5.2021.
3. Le parti depositavano le rispettive memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza del 30.04.2025 insistevano Contr nelle rispettive istanze istruttorie: in particolare insisteva nell'eccezione di incapacità a testimoniare del teste sig. . Il Giudice all'esito dell'udienza si riservava. Testimone_1
4. Con provvedimento del 23.06.2024, a scioglimento della riserva precedentemente assunta, il Giudice rinviava la causa per l'escussione di tre testi per parte all'udienza del 11.07.2024.
5. A fronte della tardiva comunicazione del provvedimento e della conseguente impossibilità a rispettare i termini per la citazione dei testi, la causa veniva rinviata – su istanza di parte attrice – all'udienza del
15.11.2024.
6. L'escussione dei testi avveniva alle udienze del 6.3.2025 e 15.3.2025 e, all'esito delle stesse, il Giudice rinviava la causa all'udienza da remoto del 16.07.2025 per discussione 281sexies c.p.c. concedendo termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive.
§
Le domande attoree e del convenuto sono infondate per i seguenti motivi.
L'attore afferma che il convenuto durante la trattativa negoziale gli ha indicato come certa la possibilità di detrazione fiscale del 65% così da indurlo a concludere il contratto, salvo poi aver perso tale detrazione per effetto della negligente condotta del convenuto, così infine chiedendo la condanna al pagamento della somma corrispondente al beneficio fiscale. Sostiene infatti che da giugno 2019 a marzo 2022 il convenuto
“ha posto in essere molteplici condotte volte a indurre il a fare affidamento sul fatto che la Parte_1 società si sarebbe occupata della pratica relativa all'intervento di efficientamento energetico
CP_3 effettuato presso l'abitazione del e lo ha fatto perché aveva un preciso interesse economico” (da Parte_1 ultimo note conclusive pag. 8). Nelle note conclusive la difesa dell'attore precisa che la “società convenuta la quale non solo al momento della conclusione del contratto ma anche nei tre anni successivi ha sempre confermato e ribadito che si sarebbe occupata dell'espletamento della pratica elemento essenziale
CP_3 per consentire al di accedere alla detrazione fiscale del 65%. Il punto non è se il Parte_1 Parte_1 avesse o meno la capienza fiscale per poter effettivamente usufruire del suddetto sgravio fiscale. Il punto è che la convenuta dal 2019 al 2021 ha sempre affermato, ribadito e confermato che si sarebbe adoperata per il corretto proseguimento della pratica salvo poi cambiare radicalmente versione nel marzo
CP_3 2022 quando, per la prima volta, scrive di non essere “gravata da alcun obbligo di invio telematico all' …” (pag. 8).
CP_3
L'interesse del committente è stato dunque, a suo dire, intuibilmente quello di poter ricevere l'opera essenzialmente (per il 65%) in via gratuita, lamentando che ciò poi non avverrà per esclusiva colpa dell'appaltatore.
Talchè l'attore chiede il risarcimento dei danni derivanti dalla “perdita di chance”, ovvero l'impossibilità di accedere alla detrazione fiscale nella misura del 65% del prezzo pattuito di euro 25.000,00 per la fornitura e installazione di una pompa di calore, nonché la realizzazione di un impianto di riscaldamento a pavimento e di un impianto idrico e sanitario, inclusa la posa di sanitari forniti da lui.
Il convenuto ha replicato ed evidenziato che è onere dell'attore provare, oltre alla colpa del convenuto, l'esistenza del nesso di causalità, ossia che il mancato godimento della detrazione sia conseguenza Contr dell'asserito comportamento colposo di E comunque evidenziando che l'attore non ha allegato e provato di essere in possesso dei requisiti che, in base alla legge, darebbero diritto alla detrazione. Inoltre, a Contr suo dire, ad oggi, l'attore risulta essere debitore nei confronti di di € 2.500,00, IVA inclusa, in quanto non ha mai provveduto al pagamento della fattura n. 1821000740 del 18.5.2021.
Nella specie non vi è dubbio che ricorre il contratto di appalto di cui all'art 1655 c.c. con riguardo all'ipotesi dell'utilizzo diretto dell'agevolazione fiscale da parte del committente, senza che si realizzi un contratto misto. Invero in tal caso ricorre certamente la fattispecie dell'appalto, dal momento che il pagina 6 di 14 corrispettivo viene pagato in denaro, ergo l'appalto con bonus fiscale avviene con utilizzo diretto del credito d'imposta da parte del committente. Le parti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono infatti prevedere che il pagamento del corrispettivo avvenga in denaro o con sconto in fattura.
Pare essere invece vietata la clausola che stabilisca, in caso di mancata maturazione del credito d'imposta, il mancato pagamento del corrispettivo ostandovi il generale divieto di donazione futura (cfr. art. 771 c.c.)
[sul generale divieto di donazione futura, che costituisce principio generale dell'ordinamento giuridico, il cui fondamento riposa nello sfavore per le attribuzioni a titolo gratuito, anche al fine di arginare le liberalità compiute con avventatezza, cfr. La donazione, (a cura di), in Tratt. Cicu, CP_5 CP_6
Messineo, II ed., Milano, 2006, 407); in giurisprudenza Trib. Palermo, Sez. II, 27 marzo 2012, n. 1343, in Leggi d'Italia, 2012].
Nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di appalto esteriorizzando l'interesse a conseguire il bonus fiscale, pare indubbio che, pur a prescindere dalla pattuizione di un termine per l'adempimento ed anche in assenza di clausole di risoluzione di diritto del contratto, la mancata esecuzione entro il termine previsto per fruire del credito d'imposta costituisce inadempimento di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del committente con la possibilità di invocare i rimedi anzi detti.
La dottrina ha ricordato come “Giova in ultimo rilevare che se le parti, senza esteriorizzare la volontà di avvalersi del bonus fiscale, si sono tuttavia determinate a concludere il contratto di appalto sulla base del presupposto, anche tacito, della possibilità di fruire dello sconto in fattura o della cessione del credito d'imposta e poi tale possibilità sfuma per lo sforamento dei termini di esecuzione dei lavori rispetto ai termini imposti per fruire delle agevolazioni fiscali, ove la causa dell'inadempimento sia imputabile all'appaltatore, è possibile invocare l'adempimento o la risoluzione del contratto, oltre che la richiesta di risarcimento del danno coincidente con la perdita di chance. A proposito del danno per perdita di chance, la giurisprudenza di merito affacciatasi in argomento ha identificato il pregiudizio patito dal committente nella differenza tra il vantaggio ottenibile mediante accesso al superbonus e il vantaggio solo parziale ottenibile mediante altri bonus minori (scelti in sostituzione del primo per mancata esecuzione tempestiva delle opere con riferimento alle finestre temporali previste dalla normativa sugli incentivi fiscali).” (G.
VERTUCCI, APPALTO CON BONUS FISCALI TRA E RIMEDI in Parte_4 Parte_5 www.ILCASO.it, 14 agosto 2024, pagg. 13-14).
La giurisprudenza ha precisato che in tema di risarcimento del danno, la chance consiste nella seria e consistente possibilità di ottenere il risultato sperato, la cui perdita, distinta dal risultato perduto, è risarcibile, trattandosi di una situazione giuridica a sé stante e suscettibile di autonoma valutazione patrimoniale, a condizione che di essa sia provata la sussistenza, tenendo conto che l'accertamento del nesso di causa avente ad oggetto la perdita di chance di conseguire un risultato utile non richiede anche l'accertamento della concreta probabilità di conseguirlo (Trib. Pordenone, 26 ottobre 2023, n. 655). Tuttavia, è stato affermato che la mera scadenza del termine utile ad accedere al beneficio fiscale non determina in automatico il danno, essendo onerato il committente della prova circa l'impossibilità di reperire altre imprese cui conferire l'incarico dei lavori al fine di fruire delle agevolazioni fiscali nel rispetto dei termini via via prorogati, nonché il nesso di causalità tra l'inadempimento dell'impresa appaltatrice e la definitiva impossibilità di reperire in tempo utile altre imprese in grado di ultimare i lavori (Trib. Padova,
15 novembre 2023, n. 2266, in www.condominioweb.com).
Sempre in tema di onere della prova in un'altra occasione la giurisprudenza ha ritenuto che, in assenza di elementi sulla particolare situazione reddituale del ricorrente, che consentano di escludere la possibilità di accesso ad una agevolazione minore, non è possibile accogliere la richiesta di risarcimento con riguardo alla perdita di chance dell'intera agevolazione maggiore (Trib. Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080, in www.biblus.it).
Se nonché nella fattispecie l'attore-committente lamenta che la mancata maturazione del credito d'imposta sia imputabile esclusivamente alla condotta dell'appaltatore. Tale responsabilità non sarebbe tuttavia imputabile al convenuto per la mancata esecuzione dei lavori in regime di bonus fiscali o per la loro esecuzione tardiva, che come noto genera la responsabilità contrattuale dell'appaltatore nel caso in cui pagina 7 di 14 l'inadempimento non sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, secondo il principio di cui all'art. 1218 c.c.. Tale responsabilità, secondo l'attore, sarebbe invece imputabile al convenuto-appaltatore per la “non conformità della condotta della convenuta ai canoni di correttezza e buona fede nella fase della trattative precontrattuali e durante l'esecuzione del contratto” (pag. 6 note conclusive), e ciò per almeno due motivi: 1) il primo perché il bonifico iniziale di € 7.000,00 conseguente alla fattura n. 11522/00/2019 del 30/09/2019 non sarebbe stato “parlante”, non avendo il committente inserito la causale corretta, ma senza che l'appaltatore si sia poi adoperato positivamente per indurlo alla rettifica;
2) il secondo perché l'appaltatore non avrebbe eseguito la pratica nonostante se CP_3 ne fosse assunto l'onere.
Vertendosi in materia di inadempimento contrattuale, quanto al riparto dell'onere probatorio valgono i principi espressi dalla Corte di Cassazione. La Cassazione ricorda infatti come “La consolidata giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto reso a sezioni unite (v. n. 13533 del 30/10/2001), ha infatti statuito il principio secondo cui – in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione – il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione).
4.2.2 Ciò posto e precisato, rileva la Corte come in realtà l'odierna parte ricorrente – a fronte della legittima (e tempestiva) eccezione di inadempimento sollevata dal fallimento, in relazione alla prestazione professionale sopra ricordata – non abbia affatto adempiuto all'onere della prova sulla stessa incombente per dimostrare, al contrario, l'esatto adempimento della prestazione stessa;
” (Cass., sez. I, Ord. 16/02/2022 n. 5128).
S'impone tuttavia dapprima un chiarimento generale, di tipo tecnico, inerente al bonus fiscale.
Nel sito dell'Agenzia delle Entrate si legge al riguardo che “L'agevolazione fiscale per gli interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici (“ecobonus”), introdotta dalla legge finanziaria 2007 (articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), è attualmente disciplinata dall'articolo 14 del decreto legge 63/2013. Il beneficio consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, la cui entità varia a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui lo stesso è stato effettuato. Condizione indispensabile per fruirne è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l'accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale, merce o patrimoniali. L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%. Rientrano nella seconda categoria:
• l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
• l'acquisto e posa in opera di schermature solari
• l'acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (spetta, invece, la maggiore detrazione del 65% se le caldaie, oltre a essere almeno in classe A, sono anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti). … Alternative
pagina 8 di 14 alla detrazione: sconto in fattura o cessione del credito Se la normativa in vigore ancora lo consente (articolo 121, Dl 34/2020; Dl 11/2023), gli aventi diritto all'agevolazione possono optare, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione:
• per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto “sconto in fattura”) e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta
• per la cessione di un credito d'imposta ad altri soggetti corrispondente alla detrazione spettante.
• Sono possibili tre ulteriori cessioni del credito, esclusivamente però se effettuate a favore di:
• banche e intermediari finanziari iscritti all'albo
• società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo
• imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.
Banche e società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo possono sempre effettuare la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (cioè, diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta), che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa o con la capogruppo;
al cessionario correntista non è consentito effettuare, a sua volta, un'ulteriore cessione.
Dal 17 febbraio 2023, data di entrata in vigore del “decreto Cessioni”, per gli interventi di efficienza energetica previsti dall'articolo 14 del Dl 63/2013, non è più possibile optare per lo “sconto in fattura”
o per la cessione del credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante.
Il divieto non si applica in determinati casi particolari (articolo 2, Dl 11/2023).”
(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-
55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016).
Nel sito dell' si legge che “Ecobonus e Bonus Facciate Per la riqualificazione energetica degli CP_3 edifici, occorre trasmettere per via telematica all' le informazioni sugli interventi terminati, che CP_3 accedono alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (Ecobonus aliquote del 50%, 65%, 70%, 75%, 80% e 85%) che comportano risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. L'invio della Scheda Descrittiva è richiesto anche per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino il rifacimento dell'intonaco per oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell'edificio di cui al Bonus Facciate (aliquota di detrazione pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 e nel 2021)” e che
“Beneficiario Entro 90 giorni dalla data di fine lavori in alcuni semplici casi il beneficiario della detrazione può fare la dichiarazione senza l'ausilio di un tecnico.…” (https://detrazionifiscali.enea.it/ecobonus.asp).
Occorre poi entrare nel merito dell'Ecobonus 2019, come spiegato nel dettaglio dall'Agenzia delle Entrate (https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ristrutturazioni+edilizie+it_Guida_Ri strutturazioni_edilizie_Maggio2019. ). Tale bonus è CodiceFiscale_6 un'agevolazione fiscale prevista per i contribuenti che sostengono spese per interventi di riqualificazione energetica nella propria casa e sugli edifici condominiali. Tale agevolazione consiste in una detrazione CP Irpef se la spesa è sostenuta dal contribuente privato o se impresa o società e viene riconosciuta dallo Stato a seguito di lavori eseguiti per aumentare l'efficienza energetica degli edifici già esistenti. Lo sconto fiscale previsto dall'Ecobonus si estende dal 50 al 65 per cento per i lavori su edifici singoli, ed arriva fino al 75 per cento per gli interventi effettuati sui condomini. Per beneficiare dello sconto Irpef è necessario rispettare specifiche regole ed adempimenti, tra cui l'obbligo di comunicazione . CP_3
La Legge di Bilancio 2019 ha prorogato i principali bonus per i lavori in casa, tra i quali l'Ecobonus.
Nello specifico, la detrazione per interventi sulle abitazioni riguarda tutti gli interventi e le spese sostenute ai fini di: miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni, pavimenti, finestre e infissi);
pagina 9 di 14 installazione di pannelli solari;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
interventi di domotica, cioè installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento.
La Legge di Bilancio precedente ha modificato notevolmente le regole per poter usufruire della detrazione, stabilendo tre aliquote differenziate in base alla tipologia di spesa sostenuta. Tra cui la Detrazione
Ecobonus 65%: o interventi di coibentazione dell'involucro opaco;
o pompe di calore;
o sistemi di building automation;
o collettori solari per produzione di acqua calda;
o scaldacqua a pompa di calore;
o generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Il limite massimo detraibile era pari a: 100.000 euro per gli interventi di riqualificazione energetica;
60.000 euro per gli interventi sull'involucro dell'edificio; 30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia;
60.000 euro per l'installazione di pannelli solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università.
Il Decreto Crescita ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare la detrazione fiscale spettante per i lavori ammessi all'Ecobonus come sconto diretto in fattura.
La detrazione fiscale per interventi volti al risparmio energetico e alla riqualificazione della propria abitazione e del condominio, ovvero quanto previsto dall'Ecobonus 2019 era rivolta a tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere interventi.
Nella guida dell'Agenzia delle Entrate “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI” è così riportato quanto ai requisiti soggettivi: “Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese: proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) locatari o comodatari soci di cooperative divise e indivise imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali. Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture: il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili) il convivente more uxorio, non proprietario dell'immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016. In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell'immobile. Nel caso di due comproprietari di un immobile, se la fattura e il bonifico sono intestati a uno solo di essi, ma le spese di ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al soggetto che non è stato pagina 10 di 14 indicato nei predetti documenti, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest'ultimo sostenuta. Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l'acquirente dell'immobile ha diritto all'agevolazione se: è stato immesso nel possesso dell'immobile esegue gli interventi a proprio carico è stato registrato il compromesso entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui si fa valere la detrazione. Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull'immobile, limitatamente alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.” (pagg. 3-4).
Nella suddetta guida dell'Agenzia delle Entrate è poi così riportato quanto ai requisiti oggettivi: “Per quali interventi I lavori sulle singole unità immobiliari per i quali spetta l'agevolazione fiscale sono i seguenti. A. Interventi elencati alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia): - manutenzione straordinaria - restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia Gli interventi devono essere effettuati su immobili residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze. Non sono ammessi al beneficio fiscale delle detrazioni gli interventi di manutenzione ordinaria (spettanti solo per i lavori condominiali), a meno che non facciano parte di un intervento più vasto di ristrutturazione. MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti delle destinazioni d'uso. Rientrano tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportano la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico, a condizione che non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Esempi di manutenzione straordinaria: • installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici • sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di infisso • rifacimento di scale e rampe • interventi finalizzati al risparmio energetico • recinzione dell'area privata • costruzione di scale interne. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l'immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo: • interventi mirati all'eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado • adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti • apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali. RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato mediante un insieme di opere che possono portare a un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente. Esempi di ristrutturazione edilizia: • demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'immobile preesistente • modifica della facciata • realizzazione di una mansarda o di un balcone • trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda • apertura di nuove porte e finestre • costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti. Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali –
LUGLIO 2019 Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l'Agenzia delle entrate ha chiarito, tra l'altro, che: per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l'intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione” se la ristrutturazione avviene senza demolire l'edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l'ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”. Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione del cosiddetto Piano Casa (Ris. Agenzia delle entrate n. 4/E del 2011).
… F. Gli interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Rientra tra i lavori agevolabili, per esempio, l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull'impiego della fonte solare e, quindi, sull'impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 22/E del 2 aprile 2013). Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell'abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso pagina 11 di 14 sia posto direttamente al servizio dell'abitazione. Questi interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Dal 30 giugno
2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 34/2019), i contribuenti beneficiari della detrazione spettante per questi interventi possono scegliere di cedere il corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla loro realizzazione. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. È ogni caso esclusa la cessione a istituti di credito e a intermediari finanziari.” (pagg. 4-8).
Per beneficiare dell'agevolazione fiscale è necessario poi essere in possesso dei seguenti documenti: la fattura dell'impresa che esegue i lavori;
l'asseverazione da parte di un tecnico abilitato, per dimostrare che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
l'attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l'esecuzione degli interventi;
la scheda informativa relativa agli interventi
Particolare attenzione bisognerà prestare alle modalità di pagamento delle spese idonee per richiedere l'Ecobonus 2019. L'Agenzia delle Entrate ha specificato che le regole del pagamento variano: nel caso di contribuenti non titolari di reddito d'impresa, il pagamento delle spese deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva
o il C.F. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
i contribuenti titolari di reddito d'impresa non sono soggetti all'obbligo di pagare tramite bonifico ma l'importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese. Al momento del pagamento (bonifico) da parte del contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche, e gli altri istituti di pagamento devono operare Controparte_8 una ritenuta dell'8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori. La base di calcolo su cui operare la ritenuta è l'importo del bonifico diminuito dell'Iva. La ritenuta non deve essere operata quando il pagamento può essere effettuato con modalità diverse dal bonifico
(assegno, vaglia, carta di credito).
Tra gli adempimenti previsti per beneficiare dell'Ecobonus vi è l'obbligo di comunicazione delle CP_3 spese effettuate entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori. Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali dell'Ecobonus 2019 bisognerà inviare all' i seguenti dati: dati anagrafici del CP_3 beneficiario;
informazioni relative all'immobile oggetto di intervento;
tipologia di intervento. Il portale per la comunicazione è stato pubblicato l'11 marzo 2019, data a partire dalla quale decorrono i 90 CP_9 giorni di tempo per la trasmissione per i lavori già conclusi.
Per le agevolazioni è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione Finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato: il certificato di asseverazione redatto dal tecnico abilitato;
la ricevuta di invio della documentazione all' ; la ricevuta CP_3 del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. Se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Fatte queste doverose premesse, - ricavabili agevolmente direttamente anche dallo stesso committente -, occorre osservare come dall'istruttoria documentale e per testi sia emerso che certamente l'attore si è determinato a sottoscrivere il contratto n. 15188/H del 03/06/2019 (doc. 2 attoreo) sul convincimento
(direttamente o commercialmente, e dunque legittimamente, così indotto dal consulente/procacciatore dell'appaltatore) di poter usufruire della detrazione fiscale per gli impianti termici (di cui al contratto, indi decidendo di istallarlo nella propria presunta abitazione), ex art. 1 comma 344-347 L. 296/2006 e s.m.i. art. 14 D.L. 63/2013 e, precisamente, dell'ecobonus 65% per risparmio energetico. Lo si può agevolmente dedurre, infatti, sia da quanto riportato nel contratto stesso sub “Ricevuta di acconto” ove è esplicitamente indicata la frase prescrittiva “La dicitura da inserire per il bonifico relativo alla detrazione fiscale degli impianti TERMICI …”. Sia inoltre perché lo ha confermato appieno il teste , allora Testimone_1
pagina 12 di 14 consulente/procacciatore del convenuto, con il quale il committente ha stipulato il suddetto contratto. Il cui teste ha solo meramente confermato (ed anche per questo non può esservi alcuna incapacità del teste, non avendo alcun personale interesse nella causa) quanto risulta palesemente riscontrabile nell'ampia documentazione allegata dall'attore, pure attinente al carteggio tra committente ed appaltatore, in cui risulta chiaro che tale appalto dovesse ricadere appieno nell'ambito della detrazione fiscale del 65% in favore del committente.
Può ritenersi altrettanto pacifico e documentato che l'attore non abbia fatto il primo bonifico “parlante”, certamente per sua esclusiva colpa ma la cui negligenza l'appaltatore avrebbe ben potuto far notare e forse così aiutarlo a porvi tempestivo rimedio.
Può ritenersi infine altrettanto pacifico e documentato che il convenuto-appaltatore, pur avendo assunto su di sé l'onere della pratica non l'abbia adempiuta. CP_3
Tuttavia, ciò che appare dirimente è quello di verificare se l'attore abbia assolto all'onere probatorio, dimostrando di avere i requisiti soggettivi ed oggettivi per poter accedere alla suddetta detrazione fiscale.
Diversamente, non avendo assolto a tale onere, la domanda risarcitoria rimarrebbe priva del presupposto probatorio inerente la legittimazione attiva.
L'attore nella sua difesa sostiene, quanto alla pretesa del convenuto che lo stesso attore provi di avere i requisiti soggettivi a godere del bonus fiscale, che “Il punto non è se il avesse o meno le Parte_1 capienza fiscale per poter effettivamente usufruire del suddetto sgravio fiscale.” (pag. 8).
Ciò però è ampiamente contraddetto dalla normativa vigente, come richiamata nel dettaglio informativo, nella guida dell'Agenzia delle Entrate “RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI
FISCALI”, prima ampiamente riportata nei suoi passaggi pertinenti.
L'attore infatti non prova affatto di possedere i requisiti soggettivi (“Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato. L'agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese”), né tanto meno prova di possedere i requisiti oggettivi, dando per scontato di possederli.
L'attore invece era onerato di provare lo status della propria situazione reddituale, nonché di avere titolo sull'immobile e per quale tipologia di “ristrutturazione” avrebbe richiesto il bonus, come ha ben osservato un altro tribunale di recente: “Ora, il ricorrente non ha fornito elementi, in particolare sulla propria situazione reddituale, che consentano di escludere la possibilità di accesso a siffatta ridotta agevolazione per un'eventuale nuova pratica di intervento (generica, in proposito, si appalesa la sola dichiarazione resa dal teste … secondo cui “l'… non può più usufruire dei benefici del superbonus, essendo scaduti i termini previsti dalla legge”). In rigoroso ossequio ai principi riguardanti l'onere della prova nei giudizi di risarcimento del danno, si ritiene dunque di dover liquidare il danno nella misura del 10% dell'importo dei lavori appaltati …, quale percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell'inadempienza.” (Trib. Frosinone, 2 novembre 2023, n. 1080, in www.biblus.it).
Il bonus fiscale non è infatti un titolo di credito che si acquisisce tout court e spendibile da chiunque ma è un “titolo” godibile ove ricorrenti determinati requisiti. La cui dimostrazione dei requisiti è il presupposto certamente per la domanda risarcitoria, nonché nella specie anche della domanda dichiarativa anteposta in una sequenza logica.
Pertanto, le domande attoree, anche dichiarative e non solo quella di condanna, andranno rigettate poiché risulta assorbente il mancato assolvimento dell'onus probandi da parte dell'attore di possedere i requisiti per poter ottenere la detrazione fiscale.
Quanto alla domanda riconvenzionale del convenuto, essa andrà altrettanto rigettata per non avere il convenuto dimostrato di avere negoziato autonomamente, rispetto al contratto di cui è causa, con l'attore la prestazione di cui al pagamento della somma di € 2.500,00, IVA inclusa, corrispondente alla fattura n.
1821000740 del 18 maggio 2021. pagina 13 di 14 In ragione sia della equivalenza delle domande rigettate che della novità della questione trattata, le spese del giudizio andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta ogni domanda delle parti.
Compensa le spese del giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Alessandria, 16 luglio 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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