CASS
Sentenza 30 gennaio 2024
Sentenza 30 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2024, n. 3754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3754 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO parte civile BU EF, nata a [...] il [...] nel procedimento a carico di: ER LI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano sia rigettato;
letta la memoria dell'Avv. ILVO TOLU, difensore di ON SI, con la quale si chiede che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del 20/06/2022 del Tribunale di Como - che aveva condannato SI ON alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di appropriazione indebita di un'autovettura e di due motocicli di proprietà della ex convivente NI NO, alla quale tali mezzi erano stati Penale Sent. Sez. 2 Num. 3754 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 21/12/2023 fiduciariamente intestati dal ON, oltre che alla restituzione dei medesimi mezzi alla NO e al risarcimento del danno da essa subito - assolveva il ON per non avere commesso il fatto, revocando le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e, per il tramite del proprio difensore, la parte civile NI NO. 3. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'esclusione del concorso dell'imputato nel contestato reato di appropriazione indebita. Secondo il ricorrente, tali vizi di inosservanza della legge penale e motivazionali risulterebbero dalle seguenti considerazioni: a) la Corte d'appello di Milano ha affermato il diritto della parte civile NI NO a ottenere la restituzione dell'autovettura e dei due motocicli che le erano stati fiduciariamente intestati dall'imputato; b) il fatto, evidenziato dalla stessa Corte d'appello, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como avesse elevato un'imputazione nei confronti della madre dell'imputato OL NI e del compagno di lei LO SC sarebbe «irrilevante ai fini della condotta illecita del ON»; c) questi non aveva mai affermato che sua madre OL NI gli avesse sottratto l'autovettura e i due motocicli, con la conseguenza che si dovrebbe ritenere che tali mezzi, che risultavano essere stati sempre utilizzati dal ON sin dall'adolescenza, fossero stati «appresi con il suo consenso»; d) la pretesa della madre dell'imputato OL NI che NI NO le pagasse il deposito nel proprio garage dei tre mezzi sarebbe illegittima, sia perché il privato IE NI non poteva vantare alcun diritto di ritenzione sia, soprattutto, perché sarebbe stato pacifico in causa che NI NO non aveva mai consegnato gli stessi mezzi alla NI, sicché questa «non poteva compere alcuna "interversio possessionis" nei confronti della stessa NO»; e) sarebbe manifestamente illogico ritenere che OL NI «dovesse inoltrare la diffida al proprio figlio, ON SI, atteso che costui non ne era più proprietario ma solo il possessore che aveva pacificamente prestato il consenso volontario a farglieli detenere nel garage ma non aveva alcun titolo per poterglieli cedere, avendoli alienati in precedenza con "reale trasferimento della proprietà" alla parte civile»; f) sarebbe «aberrante ritenere che l'appropriazione indebita della NI, mai denunciata da ON, sia stata commessa in odio a ON stesso e non già, in concorso col figlio 2 ON, in odio alla NO»; g) sarebbe illogico ritenere che il ON non avesse il potere di indurre la propria madre IE NI a consegnare i tre beni mobili registrati, atteso che egli non l'aveva mai denunciata per qualsiasi «reato delittuoso appropriativo», ma aveva prestato il proprio consenso a che essa li detenesse, con la conseguenza che «non contro la volontà di ON, bensì mediante la sua volontà, lui consenziente, NO non ha mai posseduto i mezzi di cui trattasi e quindi mai avrebbe potuto affidarli alla NI;
essi erano rimasti nella esclusiva disponibilità del ON e depositati nel garage». 4. Il ricorso della parte civile NI NO è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 646 cod. pen., con riguardo all'assoluzione dell'imputato dal contestato reato di appropriazione indebita per non avere commesso il fatto. Secondo la ricorrente, tali vizi di inosservanza della legge penale e motivazionali risulterebbero dalle seguenti considerazioni: a) le sentenze di merito hanno conformemente affermato che NI NO era la proprietaria dell'automobile e dei due motocicli;
b) nel capo d'imputazione, il concorso del ON con sua madre IE NI «non era neppure ipotizzabile dalla Pubblica Accusa», atteso che i suddetti tre mezzi, che erano stati utilizzati solo dal ON sin dall'adolescenza, nonostante il trasferimento fiduciario della proprietà di essi a NI NO, erano rimasti nella disponibilità del ON, essendo pacifico in causa che egli li aveva volontariamente depositati nel garage della residenza, in comune con la madre IE NI, sita in Como, via del Carso, n. 9, e che dagli atti di causa non era emerso alcun elemento che potesse avvalorare un'abusiva appropriazione degli stessi mezzi da parte della NI ai danni del figlio SI ON, con la conseguenza che la NI si doveva ritenere la mera detentrice dei tre mezzi «mediante il consenso volontario e comune di suo figlio SI ON» e che la stessa NI «non poteva non riconoscere che delle sorti dei beni poteva decidere colui che glieli aveva dati volontariamente»; c) «il silenzio serbato dal ON circa la restituzione dei beni all'avente diritto/proprietaria, rende pienamente ragione del suo concorso con la propria madre nel negare la restituzione alla parte civile NO»; d) la sentenza impugnata avrebbe errato con l'affermare che una diffida sarebbe stata fatta «alla sola NI, non anche al ON» (pag. 4 della sentenza impugnata), atteso che nessuna diffida fu mai fatta alla NI e che dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe esclusivamente che, il 06/05/2019, la NI inviò alla NO una raccomandata (alla stessa mai pervenuta) nella quale menzionava un diritto di ritenzione dei tre mezzi assolutamente non spettante al privato;
e) il ON fu avvisato da un collega di lavoro dell'intervento dei Carabinieri, il 03/05/2019, presso il 3 menzionato indirizzo in Como, via del Carso (o, secondo la sentenza di primo grado, San Michele del Carso) e, ciò nonostante, «si guardò bene dal conferire con la madre e perfino quantomeno chiederle se volesse effettuare la suddetta restituzione», come pure di offrire la restituzione dei tre beni, con la NI che «si è assunta l'onere del "lavoro sporco" rifiutando la consegna»; f) il concorso di madre e figlio nell'appropriazione indebita sarebbe perciò «lampante» e il concorso del ON sarebbe stato escluso «con palese erroneità, illogicità e violazione di legge»; g) il già ricordato fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como avesse elevato un'imputazione nei confronti della madre dell'imputato IE NI e del compagno di lei LO SC si doveva evidentemente spiegare con il fatto che il ON era già stato condannato dal Tribunale di Como;
h) la conferma dell'assoluzione del ON renderebbe «improbabile se non impossibile» la condanna di OL NI e di LO SC, atteso che la NO querelò il solo ON, con la conseguenza che, «recitando "due parti in commedia" [...] ON NO "perché il giorno dell'accesso era assente", NI IE "perché non è stata querelata dalla parte offesa", la pretesa punitiva dello Stato resterebbe delusa con grave ingiustizia»; i) anche nel corso del dibattimento, il ON aveva rifiutato di restituire i tre mezzi, ciò che aveva impedito la conciliazione tra le parti;
I) la violazione dell'art. 110 cod. pen. sarebbe resa palese, come correttamente sostenuto anche dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, dai fatti che l'imputato, sia in occasione del ricordato intervento dei Carabinieri, sia successivamente, anche nel corso del processo, aveva rifiutato di restituire i tre mezzi «con la puerile scusa che erano nel garage della propria madre, peraltro situato nella stessa abitazione di via del Carso 9 dove risiede il ON» e che OL NI «con il tacito assenso del figlio SI ON, si è rifiutata il 06/05/2019 di consegnare i mezzi ai Carabinieri ed anche successivamente al pari del figlio». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi - i quali, sollevando censure sostanzialmente analoghe, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, la quale è richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo grado sia assolutoria sia di condanna, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 4 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Il Collegio reputa che tale obbligo di motivazione rafforzata non sia stato adeguatamente adempiuto dalla Corte d'appello di Milano. Tale Corte ha assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita dell'autovettura e dei due motocicli che egli aveva fiduciariamente intestato all'allora convivente NI NO - così trasferendole la proprietà dei medesimi beni - per non avere commesso il fatto perché ha conclusivamente ritenuto «carente la prova in ordine ad una effettiva disponibilità dei mezzi in capo al ON che, non restituendoli, se ne sarebbe appropriato». A tale proposito, quanto all'«effettiva disponibilità dei mezzi in capo al ON», si deve osservare come il Tribunale di Como avesse argomentato come gli stessi, in precedenza appartenuti al ON, fossero solo «materialmente custoditi nel garage [della] madre» dell'imputato - garage che, peraltro, era ubicato nello stesso stabile di via San Michele del Carso dove risiedeva anche il ON - il quale ne aveva conservato, perciò, il possesso (avendo quindi lo stesso Tribunale ritenuto la madre dell'imputato IE NI mera detentrice dell'autovettura e dei due motocicli). Ad avviso del Collegio, il fatto, che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Milano, che la NO inviò una raccomandata, con la richiesta di restituzione dei mezzi, alla NI (e non al ON) non appare dotato di una valenza dimostrativa adeguata a comprovare che la NI fosse il possessore e non la mera detentrice dei mezzi e a escludere il persistente possesso degli stessi in capo al ON, che di essi era stato il proprietario e l'utilizzatore, ciò che rendeva verosimile che egli si fosse limitato a custodirli nel garage della madre, senza trasferirgliene il possesso. Quanto al fatto che non sarebbe stato il ON a non restituire i mezzi alla NO («non restituendoli»), si deve osservare come il Tribunale di Como avesse argomentato sia come, al termine della relazione tra il ON e la NO, questa avesse chiesto al primo la restituzione dei mezzi, che era stata rifiutata dall'imputato, sia come, quando la NO, il 03/05/2019, facendosi accompagnare dai Carabinieri e con un carro attrezzi, si recò presso il menzionato stabile in Como, via San Michele del Carso, chiedendo la restituzione dei mezzi, il ON, avvertito di ciò, avesse sostanzialmente avallato il rifiuto della madre, alla quale non aveva indicato di restituire i mezzi. Ad avviso del Collegio, il fatto, che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Milano, che la NI affermò di avere deciso lei di non restituire i mezzi, in ragione del mancato pagamento del deposito degli stessi nel 5 proprio garage, non appare dotato di una valenza dimostrativa adeguata a escludere un concorso del ON, in termini, quanto meno, di un rafforzamento del proposito della madre di non restituire l'autovettura e i due motocicli garage. Per le ragioni che si sono esposte, il Collegio ritiene perciò che la Corte d'appello di Milano non abbia adeguatamente assolto al proprio obbligo di motivazione rafforzata, la quale è richiesta, come si è detto, anche nel caso di riforma della sentenza di condanna di primo grado. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 21/12/2023.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ASSUNTA COCOMELLO, la quale ha concluso chiedendo che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano sia rigettato;
letta la memoria dell'Avv. ILVO TOLU, difensore di ON SI, con la quale si chiede che il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Milano sia dichiarato inammissibile o, in subordine, infondato;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12/07/2023, la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza del 20/06/2022 del Tribunale di Como - che aveva condannato SI ON alla pena di due anni e sei mesi di reclusione ed C 1.500,00 di multa per il reato di appropriazione indebita di un'autovettura e di due motocicli di proprietà della ex convivente NI NO, alla quale tali mezzi erano stati Penale Sent. Sez. 2 Num. 3754 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 21/12/2023 fiduciariamente intestati dal ON, oltre che alla restituzione dei medesimi mezzi alla NO e al risarcimento del danno da essa subito - assolveva il ON per non avere commesso il fatto, revocando le statuizioni civili. 2. Avverso l'indicata sentenza del 12/07/2023 della Corte d'appello di Milano, hanno proposto ricorsi per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano e, per il tramite del proprio difensore, la parte civile NI NO. 3. Il ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano è affidato a un unico motivo, con il quale il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza dell'art. 110 cod. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riguardo all'esclusione del concorso dell'imputato nel contestato reato di appropriazione indebita. Secondo il ricorrente, tali vizi di inosservanza della legge penale e motivazionali risulterebbero dalle seguenti considerazioni: a) la Corte d'appello di Milano ha affermato il diritto della parte civile NI NO a ottenere la restituzione dell'autovettura e dei due motocicli che le erano stati fiduciariamente intestati dall'imputato; b) il fatto, evidenziato dalla stessa Corte d'appello, che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como avesse elevato un'imputazione nei confronti della madre dell'imputato OL NI e del compagno di lei LO SC sarebbe «irrilevante ai fini della condotta illecita del ON»; c) questi non aveva mai affermato che sua madre OL NI gli avesse sottratto l'autovettura e i due motocicli, con la conseguenza che si dovrebbe ritenere che tali mezzi, che risultavano essere stati sempre utilizzati dal ON sin dall'adolescenza, fossero stati «appresi con il suo consenso»; d) la pretesa della madre dell'imputato OL NI che NI NO le pagasse il deposito nel proprio garage dei tre mezzi sarebbe illegittima, sia perché il privato IE NI non poteva vantare alcun diritto di ritenzione sia, soprattutto, perché sarebbe stato pacifico in causa che NI NO non aveva mai consegnato gli stessi mezzi alla NI, sicché questa «non poteva compere alcuna "interversio possessionis" nei confronti della stessa NO»; e) sarebbe manifestamente illogico ritenere che OL NI «dovesse inoltrare la diffida al proprio figlio, ON SI, atteso che costui non ne era più proprietario ma solo il possessore che aveva pacificamente prestato il consenso volontario a farglieli detenere nel garage ma non aveva alcun titolo per poterglieli cedere, avendoli alienati in precedenza con "reale trasferimento della proprietà" alla parte civile»; f) sarebbe «aberrante ritenere che l'appropriazione indebita della NI, mai denunciata da ON, sia stata commessa in odio a ON stesso e non già, in concorso col figlio 2 ON, in odio alla NO»; g) sarebbe illogico ritenere che il ON non avesse il potere di indurre la propria madre IE NI a consegnare i tre beni mobili registrati, atteso che egli non l'aveva mai denunciata per qualsiasi «reato delittuoso appropriativo», ma aveva prestato il proprio consenso a che essa li detenesse, con la conseguenza che «non contro la volontà di ON, bensì mediante la sua volontà, lui consenziente, NO non ha mai posseduto i mezzi di cui trattasi e quindi mai avrebbe potuto affidarli alla NI;
essi erano rimasti nella esclusiva disponibilità del ON e depositati nel garage». 4. Il ricorso della parte civile NI NO è affidato a un unico motivo, con il quale la ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la violazione degli artt. 110 e 646 cod. pen., con riguardo all'assoluzione dell'imputato dal contestato reato di appropriazione indebita per non avere commesso il fatto. Secondo la ricorrente, tali vizi di inosservanza della legge penale e motivazionali risulterebbero dalle seguenti considerazioni: a) le sentenze di merito hanno conformemente affermato che NI NO era la proprietaria dell'automobile e dei due motocicli;
b) nel capo d'imputazione, il concorso del ON con sua madre IE NI «non era neppure ipotizzabile dalla Pubblica Accusa», atteso che i suddetti tre mezzi, che erano stati utilizzati solo dal ON sin dall'adolescenza, nonostante il trasferimento fiduciario della proprietà di essi a NI NO, erano rimasti nella disponibilità del ON, essendo pacifico in causa che egli li aveva volontariamente depositati nel garage della residenza, in comune con la madre IE NI, sita in Como, via del Carso, n. 9, e che dagli atti di causa non era emerso alcun elemento che potesse avvalorare un'abusiva appropriazione degli stessi mezzi da parte della NI ai danni del figlio SI ON, con la conseguenza che la NI si doveva ritenere la mera detentrice dei tre mezzi «mediante il consenso volontario e comune di suo figlio SI ON» e che la stessa NI «non poteva non riconoscere che delle sorti dei beni poteva decidere colui che glieli aveva dati volontariamente»; c) «il silenzio serbato dal ON circa la restituzione dei beni all'avente diritto/proprietaria, rende pienamente ragione del suo concorso con la propria madre nel negare la restituzione alla parte civile NO»; d) la sentenza impugnata avrebbe errato con l'affermare che una diffida sarebbe stata fatta «alla sola NI, non anche al ON» (pag. 4 della sentenza impugnata), atteso che nessuna diffida fu mai fatta alla NI e che dall'istruttoria dibattimentale risulterebbe esclusivamente che, il 06/05/2019, la NI inviò alla NO una raccomandata (alla stessa mai pervenuta) nella quale menzionava un diritto di ritenzione dei tre mezzi assolutamente non spettante al privato;
e) il ON fu avvisato da un collega di lavoro dell'intervento dei Carabinieri, il 03/05/2019, presso il 3 menzionato indirizzo in Como, via del Carso (o, secondo la sentenza di primo grado, San Michele del Carso) e, ciò nonostante, «si guardò bene dal conferire con la madre e perfino quantomeno chiederle se volesse effettuare la suddetta restituzione», come pure di offrire la restituzione dei tre beni, con la NI che «si è assunta l'onere del "lavoro sporco" rifiutando la consegna»; f) il concorso di madre e figlio nell'appropriazione indebita sarebbe perciò «lampante» e il concorso del ON sarebbe stato escluso «con palese erroneità, illogicità e violazione di legge»; g) il già ricordato fatto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como avesse elevato un'imputazione nei confronti della madre dell'imputato IE NI e del compagno di lei LO SC si doveva evidentemente spiegare con il fatto che il ON era già stato condannato dal Tribunale di Como;
h) la conferma dell'assoluzione del ON renderebbe «improbabile se non impossibile» la condanna di OL NI e di LO SC, atteso che la NO querelò il solo ON, con la conseguenza che, «recitando "due parti in commedia" [...] ON NO "perché il giorno dell'accesso era assente", NI IE "perché non è stata querelata dalla parte offesa", la pretesa punitiva dello Stato resterebbe delusa con grave ingiustizia»; i) anche nel corso del dibattimento, il ON aveva rifiutato di restituire i tre mezzi, ciò che aveva impedito la conciliazione tra le parti;
I) la violazione dell'art. 110 cod. pen. sarebbe resa palese, come correttamente sostenuto anche dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, dai fatti che l'imputato, sia in occasione del ricordato intervento dei Carabinieri, sia successivamente, anche nel corso del processo, aveva rifiutato di restituire i tre mezzi «con la puerile scusa che erano nel garage della propria madre, peraltro situato nella stessa abitazione di via del Carso 9 dove risiede il ON» e che OL NI «con il tacito assenso del figlio SI ON, si è rifiutata il 06/05/2019 di consegnare i mezzi ai Carabinieri ed anche successivamente al pari del figlio». CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi - i quali, sollevando censure sostanzialmente analoghe, possono essere esaminati congiuntamente - sono fondati. La Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di giudizio di appello, la motivazione rafforzata, la quale è richiesta nel caso di riforma della sentenza di primo grado sia assolutoria sia di condanna, consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore (Sez. 6, n. 51898 del 4 11/07/2019, P., Rv. 278056-01; in motivazione, la Corte ha precisato che l'obbligo di motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione dell'istruttoria, prevista dall'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto trova fondamento nella mera necessità di dare una spiegazione diversa rispetto a quella cui era pervenuta la sentenza di primo grado). Il Collegio reputa che tale obbligo di motivazione rafforzata non sia stato adeguatamente adempiuto dalla Corte d'appello di Milano. Tale Corte ha assolto l'imputato dal reato di appropriazione indebita dell'autovettura e dei due motocicli che egli aveva fiduciariamente intestato all'allora convivente NI NO - così trasferendole la proprietà dei medesimi beni - per non avere commesso il fatto perché ha conclusivamente ritenuto «carente la prova in ordine ad una effettiva disponibilità dei mezzi in capo al ON che, non restituendoli, se ne sarebbe appropriato». A tale proposito, quanto all'«effettiva disponibilità dei mezzi in capo al ON», si deve osservare come il Tribunale di Como avesse argomentato come gli stessi, in precedenza appartenuti al ON, fossero solo «materialmente custoditi nel garage [della] madre» dell'imputato - garage che, peraltro, era ubicato nello stesso stabile di via San Michele del Carso dove risiedeva anche il ON - il quale ne aveva conservato, perciò, il possesso (avendo quindi lo stesso Tribunale ritenuto la madre dell'imputato IE NI mera detentrice dell'autovettura e dei due motocicli). Ad avviso del Collegio, il fatto, che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Milano, che la NO inviò una raccomandata, con la richiesta di restituzione dei mezzi, alla NI (e non al ON) non appare dotato di una valenza dimostrativa adeguata a comprovare che la NI fosse il possessore e non la mera detentrice dei mezzi e a escludere il persistente possesso degli stessi in capo al ON, che di essi era stato il proprietario e l'utilizzatore, ciò che rendeva verosimile che egli si fosse limitato a custodirli nel garage della madre, senza trasferirgliene il possesso. Quanto al fatto che non sarebbe stato il ON a non restituire i mezzi alla NO («non restituendoli»), si deve osservare come il Tribunale di Como avesse argomentato sia come, al termine della relazione tra il ON e la NO, questa avesse chiesto al primo la restituzione dei mezzi, che era stata rifiutata dall'imputato, sia come, quando la NO, il 03/05/2019, facendosi accompagnare dai Carabinieri e con un carro attrezzi, si recò presso il menzionato stabile in Como, via San Michele del Carso, chiedendo la restituzione dei mezzi, il ON, avvertito di ciò, avesse sostanzialmente avallato il rifiuto della madre, alla quale non aveva indicato di restituire i mezzi. Ad avviso del Collegio, il fatto, che è stato valorizzato dalla Corte d'appello di Milano, che la NI affermò di avere deciso lei di non restituire i mezzi, in ragione del mancato pagamento del deposito degli stessi nel 5 proprio garage, non appare dotato di una valenza dimostrativa adeguata a escludere un concorso del ON, in termini, quanto meno, di un rafforzamento del proposito della madre di non restituire l'autovettura e i due motocicli garage. Per le ragioni che si sono esposte, il Collegio ritiene perciò che la Corte d'appello di Milano non abbia adeguatamente assolto al proprio obbligo di motivazione rafforzata, la quale è richiesta, come si è detto, anche nel caso di riforma della sentenza di condanna di primo grado. 2. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio a un'altra sezione della Corte d'appello di Milano.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 21/12/2023.