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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/12/2025, n. 1164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1164 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 3929/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio, 9 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Capasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano Controparte_1 C.F._2 alla Via Orazio, 9 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Capasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 3929/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 14.10.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 4.4.2005 e che da tale unione nasceva prima del matrimonio una figlia -L (nata a [...] il [...]), attualmente maggiorenne ed indipendente- chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il periodo di legge ossia 12 mesi (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (avvenuta il 16.1.2018) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 3108/2018 del Tribunale di Napoli Nord (pubblicata il 6.12.2018), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e non essendo stata avanzata domanda di assegno divorzile) devono intendersi limitate allo status.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 4 aprile 2005 (atto n.
7, parte I, Uff. 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nata a [...] Parte_1 il 3.4.1974) e (nato ad [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
2 V.G. n. 3929/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Presidente-
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3929 del Ruolo Generale degli Affari Civili Non Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione con ordinanza del 27 novembre 2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Grumo Nevano alla Parte_1 C.F._1
Via Orazio, 9 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Capasso che la rappresenta e difende giusta procura in atti
E
C.F. elettivamente domiciliato in Grumo Nevano Controparte_1 C.F._2 alla Via Orazio, 9 presso lo studio dell'avv. Vincenzo Capasso che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 27 novembre 2025, tenutasi in modalità cartolare, il difensore costituito ha chiesto la decisione della causa alle condizioni indicate dalle parti che hanno rinunciato a presenziare all'udienza in conformità all'art. 473bis-51 c.p.c.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
FATTO E DIRITTO
1 V.G. n. 3929/2025
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 14.10.2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Sant'Antimo il 4.4.2005 e che da tale unione nasceva prima del matrimonio una figlia -L (nata a [...] il [...]), attualmente maggiorenne ed indipendente- chiedevano pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 27 novembre 2025 i ricorrenti comparivano dinanzi al Collegio in modalità
“figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. depositando la dichiarazione sottoscritta della volontà di divorziare alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, nonché dalla legge 55/2015 essendo decorso il periodo di legge ossia 12 mesi (cfr. art. 3, comma 2, lettera b della legge n. 898/1970 come modificata dalla legge 55/2015 in vigore dal 26 maggio 2015) dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente (avvenuta il 16.1.2018) nel giudizio di separazione conclusosi con sentenza n. 3108/2018 del Tribunale di Napoli Nord (pubblicata il 6.12.2018), passata in giudicato;
inoltre dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I rapporti tra le parti saranno regolamentati sulla base delle condizioni stabilite in ricorso le quali, in assenza di pattuizioni accessorie (essendo la figlia maggiorenne ed Per_1 economicamente autosufficiente e non essendo stata avanzata domanda di assegno divorzile) devono intendersi limitate allo status.
In considerazione della natura della controversia sussistono giusti motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Sant'Antimo il 4 aprile 2005 (atto n.
7, parte I, Uff. 1, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2005) tra (nata a [...] Parte_1 il 3.4.1974) e (nato ad [...] il [...]); Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANT'ANTIMO per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze;
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27 novembre 2025
2 V.G. n. 3929/2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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