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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 26/11/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N.V.G. 20111/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 20111/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AIROLA LUDOVICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...] non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/10/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio , non ostando altre Per_1 circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e residenza abituale di , anche ai fini anagrafici, presso la madre;
Per_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione concordata Parte_2 tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- un fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 21:00 con riaccompagnamento di presso la dimora materna. Qualora i turni di lavoro del padre lo Per_1 consentano, starà con il papà dal venerdì all'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività Per_1 extrascolastica eventualmente frequentata dal minore al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo. Sempre qualora i turni di lavoro del padre lo consentano, il minore trascorrerà con il sig.
due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore Parte_2
21:00 con riaccompagnamento di presso la dimora materna, ovvero, a seconda dei turni di Per_1 lavoro, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo o al termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata dal minore al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo.
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata dal minore seguito da pernottamento e riaccompagnamento di a Per_1 scuola/asilo, in giorno da concordare con la madre al momento in cui verranno presentati i turni di servizio al sig. da parte del datore di lavoro. Qualora detti turni lo consentano, , Parte_2 Per_1 nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, starà con il papà due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata seguiti da pernottamento e riaccompagnamento di a scuola/asilo scuola il giorno Per_1 successivo. I giorni saranno da concordare con la madre al momento in cui verranno presentati i turni di servizio al sig. da parte del datore di lavoro. Parte_2
- due settimane anche non consecutive in occasione delle vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze di Natale il padre trascorrerà con , ad anni alterni, il periodo dal 23 Per_1 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che il figlio trascorra, sempre ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
- metà delle vacanze scolastiche pasquali.
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti.
- i compleanni dei genitori saranno trascorsi dagli stessi con il figlio;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra (alle Parte_1 coordinate bancarie che saranno rese note), entro il giorno 25 di ogni mese, il 20% del proprio stipendio netto mensile (con presentazione alla ex compagna del relativo cedolino) con la previsione di un importo minimo garantito e fisso pari ad € 230,00, indipendentemente dall'entità della retribuzione, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Torino, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico per il figlio verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che tutti gli altri eventuali Bonus e/o contributi statali per il figlio saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le Parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità anche validi per l'espatrio relativi al minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 20111/2025 promossa da:
e Parte_1 Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AIROLA LUDOVICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: , nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Per_1 Parte_1 [...] non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di Parte_2 carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 16/10/2025 e Parte_1 [...] anno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. Parte_2
316 - 337 bis segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio , non ostando altre Per_1 circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione, con collocazione e residenza abituale di , anche ai fini anagrafici, presso la madre;
Per_1
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio in ogni occasione concordata Parte_2 tra le parti e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità:
- un fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore 21:00 con riaccompagnamento di presso la dimora materna. Qualora i turni di lavoro del padre lo Per_1 consentano, starà con il papà dal venerdì all'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività Per_1 extrascolastica eventualmente frequentata dal minore al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo. Sempre qualora i turni di lavoro del padre lo consentano, il minore trascorrerà con il sig.
due fine settimana al mese dal sabato mattina alle ore 9:00 alla domenica sera alle ore Parte_2
21:00 con riaccompagnamento di presso la dimora materna, ovvero, a seconda dei turni di Per_1 lavoro, dal venerdì all'uscita da scuola/asilo o al termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata dal minore al lunedì mattina con riaccompagnamento a scuola/asilo.
- un pomeriggio alla settimana dall'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata dal minore seguito da pernottamento e riaccompagnamento di a Per_1 scuola/asilo, in giorno da concordare con la madre al momento in cui verranno presentati i turni di servizio al sig. da parte del datore di lavoro. Qualora detti turni lo consentano, , Parte_2 Per_1 nelle settimane che terminano con il week end di spettanza materna, starà con il papà due pomeriggi alla settimana dall'uscita da scuola/asilo o dal termine dell'attività extrascolastica eventualmente frequentata seguiti da pernottamento e riaccompagnamento di a scuola/asilo scuola il giorno Per_1 successivo. I giorni saranno da concordare con la madre al momento in cui verranno presentati i turni di servizio al sig. da parte del datore di lavoro. Parte_2
- due settimane anche non consecutive in occasione delle vacanze estive, in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
- durante le vacanze di Natale il padre trascorrerà con , ad anni alterni, il periodo dal 23 Per_1 dicembre al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, prevedendo che il figlio trascorra, sempre ad anni alterni, la Vigilia di Natale con un genitore e il giorno di Natale con l'altro.
- metà delle vacanze scolastiche pasquali.
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti.
- i compleanni dei genitori saranno trascorsi dagli stessi con il figlio;
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla sig.ra (alle Parte_1 coordinate bancarie che saranno rese note), entro il giorno 25 di ogni mese, il 20% del proprio stipendio netto mensile (con presentazione alla ex compagna del relativo cedolino) con la previsione di un importo minimo garantito e fisso pari ad € 230,00, indipendentemente dall'entità della retribuzione, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT.
DISPONE che le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa in uso presso il Tribunale di Torino, da intendersi qui interamente richiamato e trascritto.
DÀ ATTO che l'Assegno Unico per il figlio verrà percepito interamente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che tutti gli altri eventuali Bonus e/o contributi statali per il figlio saranno suddivisi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
DÀ ATTO che le Parti si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo di documenti d'identità anche validi per l'espatrio relativi al minore.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
25/11/2025.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.