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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 07/01/2026, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 162/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14174/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2002/3T/001098/000/001/2021004 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11972/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2002/3T/001098/000/001/2021/004, notificato in data 15 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro
102,55, a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, in relazione all'anno 2021 e al contratto di locazione registrato nell'anno 2002, serie 3T n. 001098.
La ricorrente ha esposto di operare quale società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare e, in tale veste, di aver gestito il Fondo Enasarco Uno Comparto C, proprietario dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione in questione.
Ha poi rappresentato che il contratto di locazione era stato regolarmente prorogato in data 27 dicembre
2021 e che, contestualmente alla proroga, l'imposta di registro dovuta per l'annualità decorrente dal 1° dicembre 2021 era stata integralmente versata, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, come comprovato dalla quietanza di pagamento prodotta in atti.
Nonostante ciò, l'Ufficio aveva emesso l'avviso di liquidazione impugnato, contestando un asserito omesso versamento dell'imposta di registro per la medesima annualità 2021, con conseguente richiesta di imposta, sanzioni e interessi.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta, atteso che il tributo risultava già assolto, nonché la carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, chiedendone l'annullamento e la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo chiaro e non contestato che l'imposta di registro relativa all'annualità 2021 è stata regolarmente versata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2021, in sede di proroga del contratto di locazione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 17 del D.P.R.
n. 131/1986.
La quietanza di pagamento allegata al ricorso riporta il corretto riferimento al contratto, l'Ufficio competente, la data del versamento e un importo addirittura superiore a quello dell'imposta successivamente richiesta con l'avviso impugnato.
Ne consegue che la pretesa dell'Ufficio si risolve in una ingiustificata duplicazione di imposta, non consentita dall'ordinamento, ponendosi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di tutela dell'integrità patrimoniale della contribuente, nonché con il divieto di arricchimento senza causa.
A ciò si aggiunge che l'avviso di liquidazione impugnato risulta gravemente carente sotto il profilo motivazionale, limitandosi a richiedere il pagamento del tributo senza indicare le ragioni per le quali l'Ufficio abbia ritenuto non valido o inesistente il versamento già effettuato dalla ricorrente. Tale carenza viola l'art. 7 della legge n. 212/2000 e determina una lesione del diritto di difesa, poiché non consente di comprendere l'an e il quantum della pretesa tributaria né di verificare il corretto esercizio del potere impositivo.
Va inoltre rilevato che l'Amministrazione finanziaria, pur potendo agevolmente verificare nei propri archivi l'avvenuto pagamento dell'imposta, ha comunque proceduto all'emissione dell'atto, senza fornire in giudizio alcuna prova concreta della fondatezza della pretesa, in violazione dell'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce di quanto sopra, l'avviso di liquidazione impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL TE
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14174/2024 depositato il 05/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2002/3T/001098/000/001/2021004 REGISTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 11972/2025 depositato il
01/12/2025 Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso, la ricorrente Ricorrente_1 S.p.A. ha impugnato l'avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni n. 2002/3T/001098/000/001/2021/004, notificato in data 15 maggio 2024, con cui l'Agenzia delle Entrate richiedeva il pagamento della somma complessiva di euro
102,55, a titolo di imposta di registro, interessi e sanzioni, in relazione all'anno 2021 e al contratto di locazione registrato nell'anno 2002, serie 3T n. 001098.
La ricorrente ha esposto di operare quale società di gestione di fondi comuni di investimento immobiliare e, in tale veste, di aver gestito il Fondo Enasarco Uno Comparto C, proprietario dell'unità immobiliare oggetto del contratto di locazione in questione.
Ha poi rappresentato che il contratto di locazione era stato regolarmente prorogato in data 27 dicembre
2021 e che, contestualmente alla proroga, l'imposta di registro dovuta per l'annualità decorrente dal 1° dicembre 2021 era stata integralmente versata, nel pieno rispetto del termine di trenta giorni previsto dall'art. 17 del D.P.R. n. 131/1986, come comprovato dalla quietanza di pagamento prodotta in atti.
Nonostante ciò, l'Ufficio aveva emesso l'avviso di liquidazione impugnato, contestando un asserito omesso versamento dell'imposta di registro per la medesima annualità 2021, con conseguente richiesta di imposta, sanzioni e interessi.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto per duplicazione di imposta, atteso che il tributo risultava già assolto, nonché la carenza assoluta di motivazione, in violazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000, chiedendone l'annullamento e la condanna dell'Ufficio alle spese di lite.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita in giudizio.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio emerge in modo chiaro e non contestato che l'imposta di registro relativa all'annualità 2021 è stata regolarmente versata dalla ricorrente in data 27 dicembre 2021, in sede di proroga del contratto di locazione, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 17 del D.P.R.
n. 131/1986.
La quietanza di pagamento allegata al ricorso riporta il corretto riferimento al contratto, l'Ufficio competente, la data del versamento e un importo addirittura superiore a quello dell'imposta successivamente richiesta con l'avviso impugnato.
Ne consegue che la pretesa dell'Ufficio si risolve in una ingiustificata duplicazione di imposta, non consentita dall'ordinamento, ponendosi in contrasto con i principi di capacità contributiva e di tutela dell'integrità patrimoniale della contribuente, nonché con il divieto di arricchimento senza causa.
A ciò si aggiunge che l'avviso di liquidazione impugnato risulta gravemente carente sotto il profilo motivazionale, limitandosi a richiedere il pagamento del tributo senza indicare le ragioni per le quali l'Ufficio abbia ritenuto non valido o inesistente il versamento già effettuato dalla ricorrente. Tale carenza viola l'art. 7 della legge n. 212/2000 e determina una lesione del diritto di difesa, poiché non consente di comprendere l'an e il quantum della pretesa tributaria né di verificare il corretto esercizio del potere impositivo.
Va inoltre rilevato che l'Amministrazione finanziaria, pur potendo agevolmente verificare nei propri archivi l'avvenuto pagamento dell'imposta, ha comunque proceduto all'emissione dell'atto, senza fornire in giudizio alcuna prova concreta della fondatezza della pretesa, in violazione dell'onere probatorio posto a suo carico dall'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992.
Alla luce di quanto sopra, l'avviso di liquidazione impugnato risulta illegittimo e deve essere annullato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, 26.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
AL TE