CASS
Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/11/2024, n. 41499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41499 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA IR che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, avvocato Michele Giovinco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OM IN per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., ha applicato a OM Penale Sent. Sez. 6 Num. 41499 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 30/10/2024 IN le misure dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, OM IN denuncia: 2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato e qualificazione dell'unico episodio ascritto al ricorrente quale delitto di favoreggiamento. Si tratta, osservano i difensori, di un unico episodio che ha avuto una composita dinamica perché, in luogo pubblico, il ricorrente aveva incontrato dapprima NT RI, e solo questi, e, nel prosieguo, dopo una conversazione telefonica con BE OV, aveva incontrato questi e il RI presso un bar a NC SI. Si tratta di condotta inidonea a ostacolare le indagini in corso trattandosi di incontri avvenuti in luogo pubblico e senza particolari accortezze e, comunque, la finalità agevolativa, attese tali conclamate modalità dei fatti, appare affatto espressiva della consapevolezza della natura mafiosa degli incontri, ancorata alla riproduzione di massime giurisprudenziali che non sono sostenute dalla individuazione di fatti idonei a comprovare la consapevolezza e finalità agevolatrice della condotta. Non vi è prova che si trattasse di "riunioni", men che mai, per le modalità pubbliche, di riunioni riservate. La motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente e non si confronta con le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto insussistente la gravità indiziaria. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023 n. 75. In vista dell'odierna udienza, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali ha rilevato che questa Corte aveva disposto l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di altro coindagato, sempre con riferimento al reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., IE Mirabella, segnalandone la comune posizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, per nuovo esame. 2 2. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. che contempla un reato a dolo generico (e non già specifico, come sostiene nel ricorso, la difesa del ricorrente), integrato dalla "coscienza e volontà del fatto", è punita la condotta di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni, condotta che costituisce l'elemento oggettivo del reato in questione. Come già questa Corte ha spiegato (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316), per il reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cd. presupposto e fuori dai casi di concorso in esso. Come per ogni reato a dolo generico, il dolo di favoreggiamento personale è dato, infatti, dalla previsione e volontà dell'evento come conseguenza della propria condotta;
e, come in ogni reato a dolo generico, la volontà dell'evento può essere indiretta, con la conseguenza che sussiste anche allorché "l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv 261105). Il Tribunale di Palermo, in linea con le valutazioni compiute dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato sulla ripresa dell'attività mafiosa, dopo avere scontato condanne per il medesimo reato ovvero misure di prevenzione, di alcuni soggetti fra i quali GI EL e BE OV, membri della famiglia di Burgio. Era emerso, attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali e i servizi di osservazione, che i predetti avevano riallacciato illeciti contatti tra loro e con componenti delle famiglie mafiose di CC SI, in particolare AT BO, contatti volti alla ripresa di attività di controllo del territorio sia attraverso il controllo degli affidamenti dei lavori connessi ad appalti pubblici sia per l'interessamento dispiegato nella elezione a sindaco di Burgio del farmacista del paese, Gaetano Buccolieri. Con riferimento al IN, rispetto al quale, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di favoreggiamento, il Tribunale del riesame ha ritenuto di particolare rilievo un incontro da questi avuto a Burgio il g. 15 maggio 2022 con EL e NT RI e, a seguire, presso la farmacia di Gaetano Bruccolieri, candidato sindaco al comune di NC SI, con questi, OV e Sala NO dopo avere promosso la visita del RI, membro della famiglia di NC SI, che aveva contattato telefonicamente e con il quale, fungendo 3 da autista, si era recato all'incontro. Era risultato, inoltre, che il ricorrente era stato invitato dal OV, che li aveva accolti, a non sostare davanti alla farmacia e che il OV aveva raccomandato al RI a disfarsi del telefono: cautele che, secondo l'ordinanza impugnata, rendevano manifesta la natura riservata dell'incontro. A suo carico è stata valorizzata, altresì, la conversazione del 1'8 giugno 2022 con la quale aveva commentato il successo elettorale del Bruccolieri auspicando di riuscire a cambiare le cose anche in Burgio, suo comune di residenza. 3.Secondo l'ordinanza impugnata la piena consapevolezza della caratura mafiosa dei suoi contradditori e l'attività dispiegata dall'indagato per assicurare incontri e comunicazioni e la natura elusiva delle indagini dell'apporto prestato, rendono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di favoreggiamento. Le conclusioni del Tribunale, tuttavia, non sono condivisibili poiché, di là dei contatti che indubbiamente egli ha avuto con il EL e il RI e poi con OV, personaggi di indiscussa caratura criminale, a lui ben nota, le concrete modalità degli incontri non risultano univocamente dimostrative, per l'unicità dell'episodio, sia pure articolato, che gli è ascritto, e per l' oggetto immediato e diretto - un incontro con il candidato sindaco, presso la farmacia di questi -, della consapevolezza dell'indagato della ripresa dell' attività mafiosa delle persone con le quali si incontrava e, quindi, del ruolo dell'indagato di favorire, eludendo le investigazioni e le ricerche dell'autorità, l'attività dell'associazione. Il Tribunale, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare la condotta ascritta al IN e, uniformandosi alle coordinate innanzi descritte, dovrà verificare se tali elementi corrispondano a indizi gravi, precisi e concordanti, sulla condotta agevolativa, sul dolo e sulle finalità agevolatrici, anche tenuto conto delle contestate aggravanti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p. Così deciso il 30 ottobre 2024 o , < z!3 La Consigliera relatrice
udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale FA IR che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria del difensore, avvocato Michele Giovinco che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto dal Pubblico Ministero avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo che aveva respinto la richiesta di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di OM IN per il reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., ha applicato a OM Penale Sent. Sez. 6 Num. 41499 Anno 2024 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: GIORDANO EMILIA ANNA Data Udienza: 30/10/2024 IN le misure dell'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 2.Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, OM IN denuncia: 2.1. violazione di legge e cumulativi vizi di motivazione ai fini della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di reato e qualificazione dell'unico episodio ascritto al ricorrente quale delitto di favoreggiamento. Si tratta, osservano i difensori, di un unico episodio che ha avuto una composita dinamica perché, in luogo pubblico, il ricorrente aveva incontrato dapprima NT RI, e solo questi, e, nel prosieguo, dopo una conversazione telefonica con BE OV, aveva incontrato questi e il RI presso un bar a NC SI. Si tratta di condotta inidonea a ostacolare le indagini in corso trattandosi di incontri avvenuti in luogo pubblico e senza particolari accortezze e, comunque, la finalità agevolativa, attese tali conclamate modalità dei fatti, appare affatto espressiva della consapevolezza della natura mafiosa degli incontri, ancorata alla riproduzione di massime giurisprudenziali che non sono sostenute dalla individuazione di fatti idonei a comprovare la consapevolezza e finalità agevolatrice della condotta. Non vi è prova che si trattasse di "riunioni", men che mai, per le modalità pubbliche, di riunioni riservate. La motivazione dell'ordinanza impugnata è apparente e non si confronta con le argomentazioni con le quali il giudice per le indagini preliminari, aveva ritenuto insussistente la gravità indiziaria. 3.11 ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 18 dicembre 2020, la cui disciplina continua ad applicarsi per effetto della proroga da ultimo disposta dall'art. 17 del dl. 22 giugno 2023 n. 75. In vista dell'odierna udienza, il difensore ha fatto pervenire motivi nuovi con i quali ha rilevato che questa Corte aveva disposto l'annullamento senza rinvio in relazione alla posizione di altro coindagato, sempre con riferimento al reato di cui agli artt. 378, commi 1 e 2, 384-ter e 416-bis.1 cod. pen., IE Mirabella, segnalandone la comune posizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Palermo, per nuovo esame. 2 2. Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 378 cod. pen. che contempla un reato a dolo generico (e non già specifico, come sostiene nel ricorso, la difesa del ricorrente), integrato dalla "coscienza e volontà del fatto", è punita la condotta di chi aiuta taluno a eludere le investigazioni, condotta che costituisce l'elemento oggettivo del reato in questione. Come già questa Corte ha spiegato (Sez. 5, n. 50206 del 11/10/2019, Vaccarino, Rv. 278316), per il reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell'agente di fuorviare, con la propria condotta, le investigazioni dirette all'acquisizione della prova di un delitto o le ricerche poste in essere dalla competente autorità nei confronti del soggetto latitante, nella ragionevole consapevolezza dell'apprezzabilità del suo contributo di aiuto al detto soggetto, conoscendone il reato cd. presupposto e fuori dai casi di concorso in esso. Come per ogni reato a dolo generico, il dolo di favoreggiamento personale è dato, infatti, dalla previsione e volontà dell'evento come conseguenza della propria condotta;
e, come in ogni reato a dolo generico, la volontà dell'evento può essere indiretta, con la conseguenza che sussiste anche allorché "l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa" (Sez. U, n. 38343 del 24/4/2014, Espenhahn, Rv 261105). Il Tribunale di Palermo, in linea con le valutazioni compiute dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di reato sulla ripresa dell'attività mafiosa, dopo avere scontato condanne per il medesimo reato ovvero misure di prevenzione, di alcuni soggetti fra i quali GI EL e BE OV, membri della famiglia di Burgio. Era emerso, attraverso le intercettazioni telefoniche e ambientali e i servizi di osservazione, che i predetti avevano riallacciato illeciti contatti tra loro e con componenti delle famiglie mafiose di CC SI, in particolare AT BO, contatti volti alla ripresa di attività di controllo del territorio sia attraverso il controllo degli affidamenti dei lavori connessi ad appalti pubblici sia per l'interessamento dispiegato nella elezione a sindaco di Burgio del farmacista del paese, Gaetano Buccolieri. Con riferimento al IN, rispetto al quale, tuttavia, il giudice per le indagini preliminari aveva escluso la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al delitto di favoreggiamento, il Tribunale del riesame ha ritenuto di particolare rilievo un incontro da questi avuto a Burgio il g. 15 maggio 2022 con EL e NT RI e, a seguire, presso la farmacia di Gaetano Bruccolieri, candidato sindaco al comune di NC SI, con questi, OV e Sala NO dopo avere promosso la visita del RI, membro della famiglia di NC SI, che aveva contattato telefonicamente e con il quale, fungendo 3 da autista, si era recato all'incontro. Era risultato, inoltre, che il ricorrente era stato invitato dal OV, che li aveva accolti, a non sostare davanti alla farmacia e che il OV aveva raccomandato al RI a disfarsi del telefono: cautele che, secondo l'ordinanza impugnata, rendevano manifesta la natura riservata dell'incontro. A suo carico è stata valorizzata, altresì, la conversazione del 1'8 giugno 2022 con la quale aveva commentato il successo elettorale del Bruccolieri auspicando di riuscire a cambiare le cose anche in Burgio, suo comune di residenza. 3.Secondo l'ordinanza impugnata la piena consapevolezza della caratura mafiosa dei suoi contradditori e l'attività dispiegata dall'indagato per assicurare incontri e comunicazioni e la natura elusiva delle indagini dell'apporto prestato, rendono sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di favoreggiamento. Le conclusioni del Tribunale, tuttavia, non sono condivisibili poiché, di là dei contatti che indubbiamente egli ha avuto con il EL e il RI e poi con OV, personaggi di indiscussa caratura criminale, a lui ben nota, le concrete modalità degli incontri non risultano univocamente dimostrative, per l'unicità dell'episodio, sia pure articolato, che gli è ascritto, e per l' oggetto immediato e diretto - un incontro con il candidato sindaco, presso la farmacia di questi -, della consapevolezza dell'indagato della ripresa dell' attività mafiosa delle persone con le quali si incontrava e, quindi, del ruolo dell'indagato di favorire, eludendo le investigazioni e le ricerche dell'autorità, l'attività dell'associazione. Il Tribunale, facendo uso dei suoi poteri al riguardo, dovrà riesaminare la condotta ascritta al IN e, uniformandosi alle coordinate innanzi descritte, dovrà verificare se tali elementi corrispondano a indizi gravi, precisi e concordanti, sulla condotta agevolativa, sul dolo e sulle finalità agevolatrici, anche tenuto conto delle contestate aggravanti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 310, comma 2, c.p.p. Così deciso il 30 ottobre 2024 o , < z!3 La Consigliera relatrice