CGT2
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 23/02/2026, n. 1529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1529 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1529/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore STORACI GIUSEPPINA, Giudice GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1149/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 6892/4/2024 emessa in data 8.7.2024 e depositata il 19.9.2024 – con la quale è stato rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2012/6/2018 del 16.4.2018, depositata il 27.4.2018, a sua volta reiettiva del ricorso proposto dal Ric._1 avverso l'avviso di accertamento col quale in relazione all'anno di imposta 2011 era stato accertato un maggiore reddito, da parte del predetto Ric._1, titolare di ditta artigiana esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, per 236.317,00 € ed erano state determinate, quindi, le maggiori imposte dovute con le correlate – la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso si lamentava il mancato riconoscimento dei costi esposti in dichiarazione dal Ric._1 nonostante in sede di accertamento con adesione l'Agenzia delle Entrate si fosse espressa per la deducibilità degli stessi. Si lamentava, poi, il disconoscimento dalla nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di 130.752,00 € emessa in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 - quest'ultima emessa nei confronti della società Società_1 per l'attività oggetto del contratto di subappalto stipulato dalla ditta del Ric._1 il 5.6.2009 - giacché la somma esposta in detta fattura non era stata mai incassata, posto che la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo n. 3/2011 dichiarata aperta dal Tribunale di Foggia con provvedimento del 13.4.2011.
Costituitasi con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate contestava di avere riconosciuto i costi in sede di accertamento con adesione, essendosi invece limitata ad ammettere, a scopo meramente deflattivo del contenzioso, il 30% di quelli dedotti, e continuava a disconoscere la nota di credito n. 1 del 31.12.2011, in quanto questa si riferiva ad una fattura del 2010, sicché, per il criterio della
“annualità di competenza”, lo storno della somma era possibile solo nell'ambito temporale in cui si verificano i presupposti per il calcolo dei ricavi o degli oneri, indipendentemente da quello in cui avviene poi l'incasso o il pagamento, precisando che “l'evento fondante dei ricavi e degli oneri si era verificato nel 2010 e di conseguenza al contribuente Ricorrente_1 era interdetta la possibilità di procedere allo storno del credito, ancorché divenuto irrecuperabile nell'anno 2011”. Con sentenza n. 2012/6/2018, il primo giudice, aderendo alla prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, rigettava in toto in ricorso, neppure riconoscendo il 30% dei costi esposti, percentuale sulla quale si era attestata la proposta transattiva dell'Ufficio.
Il Ric._1 interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, continuando ad insistere sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette nella misura risultante dalle scritture contabili prodotte dal contribuente e sulla regolarità della nota di credito n. 1 del 31.12.2011 emessa per l'accertata non recuperabilità del credito portato dalla fattura n. 3 del 30.1.2010.
Con sentenza n. 6892/4/2024 l'appello è stato rigettato ed il Ric._1 chiede ora la revocazione di tale pronuncia assumendo che la motivazione adottata dal giudice del gravame si fonda su un errore di fatto, considerato che questi, pur dando atto che “la nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di
€. 130.752,00 in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 emessa in deroga al principio di competenza a causa della concomitanza dell'apertura del concordato preventivo riguardante la società”, afferma che “agli atti manca la prova di partecipazione al concordato preventivo”. Assume il ricorrente in revocazione, pertanto, che il giudice del gravame non avrebbe riscontrato la produzione documentale, invero effettuata dal Ric._1 fin dal primo grado di giudizio, consistente:
nella raccomandata inviata dal dott. Nominativo_1 , commissario giudiziale del concordato preventivo n. 3/2011, con la quale comunicava l'apertura della procedura di concordato preventivo proposto da Società_1 soc. coop. per azioni, la data dell'udienza del 7.7.2011 di adunanza dei creditori per la votazione della proposta di concordato e l'invito ai creditori - tra i quali figurava anche il Ric._1 - a comunicare “l'importo esatto del rispettivo credito”;
nella lettera del 16.6.2011 dell'Avv. Nominativo_2 , legale del Ric._1, con la quale, facendo seguito alla raccomandata del commissario giudiziale anzidetta, il Ric._1 si dichiara creditore della somma di € 130.752,00 portata dalla fattura n. 3 del 30.1.2010.
Ebbene, nella sentenza di cui si chiede la revocazione è invero riportato: “Quanto poi alla nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di €. 130.752,00 in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 emessa in deroga al principio di competenza a causa della concomitanza dell'apertura del concordato preventivo riguardante la società, agli atti manca la prova di partecipazione al concordato preventivo. Agli atti del processo vi è solo la prova dell'invio di una lettera raccomandata inviata per conto del ricorrente appellante al Commissario Giudiziale del concordato preventivo. Null'altro è stato prodotto a prova del concordato (decreto di omologa, verbale di adunanza dei crediti, riconoscimento del credito e altro)”.
E' evidente, pertanto, come il giudice di appello non sia affatto incorso in “una mera svista materiale”, avendo piuttosto valutato la documentazione prodotta dal Ric._1 sin dal primo grado di giudizio, ritenendola, però non sufficiente per dimostrare “la partecipazione” dello stesso al concordato preventivo e, quindi, non idonea a dimostrare quella irrecuperabilità di un credito tale da legittimare l'emissione della nota di credito n. 1/2011, al più incorrendo, quindi, in un errore di valutazione ma non affatto in un errore di fatto, l'unico che può legittimare la revocazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La particolarità della questione affrontata legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 16.2.2026
Il Presidente relatore ed estensore David SALVUCCI
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SALVUCCI DAVID, Presidente e Relatore STORACI GIUSEPPINA, Giudice GENNARO IGNAZIO, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per revoca iscritto nel R.G.A. n. 1149/2025 depositato il 20/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6892/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado SICILIA sez. 4 e pubblicata il 19/09/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRPEF-ALTRO 2011 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7012P00869/2016 IRAP 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: come da atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nel giudizio promosso da Ricorrente_1 per la revocazione della sentenza di questa Corte n. 6892/4/2024 emessa in data 8.7.2024 e depositata il 19.9.2024 – con la quale è stato rigettato l'appello avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa n. 2012/6/2018 del 16.4.2018, depositata il 27.4.2018, a sua volta reiettiva del ricorso proposto dal Ric._1 avverso l'avviso di accertamento col quale in relazione all'anno di imposta 2011 era stato accertato un maggiore reddito, da parte del predetto Ric._1, titolare di ditta artigiana esercente l'attività di installazione di impianti elettrici, per 236.317,00 € ed erano state determinate, quindi, le maggiori imposte dovute con le correlate – la causa veniva trattata e decisa, nel contraddittorio con l'Agenzia delle Entrate, all'udienza del 16.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso si lamentava il mancato riconoscimento dei costi esposti in dichiarazione dal Ric._1 nonostante in sede di accertamento con adesione l'Agenzia delle Entrate si fosse espressa per la deducibilità degli stessi. Si lamentava, poi, il disconoscimento dalla nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di 130.752,00 € emessa in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 - quest'ultima emessa nei confronti della società Società_1 per l'attività oggetto del contratto di subappalto stipulato dalla ditta del Ric._1 il 5.6.2009 - giacché la somma esposta in detta fattura non era stata mai incassata, posto che la società debitrice era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo n. 3/2011 dichiarata aperta dal Tribunale di Foggia con provvedimento del 13.4.2011.
Costituitasi con atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate contestava di avere riconosciuto i costi in sede di accertamento con adesione, essendosi invece limitata ad ammettere, a scopo meramente deflattivo del contenzioso, il 30% di quelli dedotti, e continuava a disconoscere la nota di credito n. 1 del 31.12.2011, in quanto questa si riferiva ad una fattura del 2010, sicché, per il criterio della
“annualità di competenza”, lo storno della somma era possibile solo nell'ambito temporale in cui si verificano i presupposti per il calcolo dei ricavi o degli oneri, indipendentemente da quello in cui avviene poi l'incasso o il pagamento, precisando che “l'evento fondante dei ricavi e degli oneri si era verificato nel 2010 e di conseguenza al contribuente Ricorrente_1 era interdetta la possibilità di procedere allo storno del credito, ancorché divenuto irrecuperabile nell'anno 2011”. Con sentenza n. 2012/6/2018, il primo giudice, aderendo alla prospettazione dell'Agenzia delle Entrate, rigettava in toto in ricorso, neppure riconoscendo il 30% dei costi esposti, percentuale sulla quale si era attestata la proposta transattiva dell'Ufficio.
Il Ric._1 interponeva appello avverso la sentenza di primo grado, continuando ad insistere sulla deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette nella misura risultante dalle scritture contabili prodotte dal contribuente e sulla regolarità della nota di credito n. 1 del 31.12.2011 emessa per l'accertata non recuperabilità del credito portato dalla fattura n. 3 del 30.1.2010.
Con sentenza n. 6892/4/2024 l'appello è stato rigettato ed il Ric._1 chiede ora la revocazione di tale pronuncia assumendo che la motivazione adottata dal giudice del gravame si fonda su un errore di fatto, considerato che questi, pur dando atto che “la nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di
€. 130.752,00 in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 emessa in deroga al principio di competenza a causa della concomitanza dell'apertura del concordato preventivo riguardante la società”, afferma che “agli atti manca la prova di partecipazione al concordato preventivo”. Assume il ricorrente in revocazione, pertanto, che il giudice del gravame non avrebbe riscontrato la produzione documentale, invero effettuata dal Ric._1 fin dal primo grado di giudizio, consistente:
nella raccomandata inviata dal dott. Nominativo_1 , commissario giudiziale del concordato preventivo n. 3/2011, con la quale comunicava l'apertura della procedura di concordato preventivo proposto da Società_1 soc. coop. per azioni, la data dell'udienza del 7.7.2011 di adunanza dei creditori per la votazione della proposta di concordato e l'invito ai creditori - tra i quali figurava anche il Ric._1 - a comunicare “l'importo esatto del rispettivo credito”;
nella lettera del 16.6.2011 dell'Avv. Nominativo_2 , legale del Ric._1, con la quale, facendo seguito alla raccomandata del commissario giudiziale anzidetta, il Ric._1 si dichiara creditore della somma di € 130.752,00 portata dalla fattura n. 3 del 30.1.2010.
Ebbene, nella sentenza di cui si chiede la revocazione è invero riportato: “Quanto poi alla nota di credito n. 1 del 31.12.2011 dell'importo di €. 130.752,00 in rettifica della fattura n. 3 del 30.1.2010 emessa in deroga al principio di competenza a causa della concomitanza dell'apertura del concordato preventivo riguardante la società, agli atti manca la prova di partecipazione al concordato preventivo. Agli atti del processo vi è solo la prova dell'invio di una lettera raccomandata inviata per conto del ricorrente appellante al Commissario Giudiziale del concordato preventivo. Null'altro è stato prodotto a prova del concordato (decreto di omologa, verbale di adunanza dei crediti, riconoscimento del credito e altro)”.
E' evidente, pertanto, come il giudice di appello non sia affatto incorso in “una mera svista materiale”, avendo piuttosto valutato la documentazione prodotta dal Ric._1 sin dal primo grado di giudizio, ritenendola, però non sufficiente per dimostrare “la partecipazione” dello stesso al concordato preventivo e, quindi, non idonea a dimostrare quella irrecuperabilità di un credito tale da legittimare l'emissione della nota di credito n. 1/2011, al più incorrendo, quindi, in un errore di valutazione ma non affatto in un errore di fatto, l'unico che può legittimare la revocazione. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.
La particolarità della questione affrontata legittima la compensazione, tra le parti, delle spese del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II° grado per la Sicilia - Sezione IV^ staccata di Siracusa rigetta il ricorso e compensa, tra le parti, le relative spese.
Siracusa, 16.2.2026
Il Presidente relatore ed estensore David SALVUCCI