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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 25/11/2025, n. 3423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3423 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 637/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
IO AM,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di Controparte_1 R.G. 637/2025
omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 03/12/2014, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli e Per_1
, entrambi economicamente autosufficienti e non più conviventi Per_2 con la madre.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato di essere titolare di pensione di vecchiaia e di percepire un reddito annuo pari ad € 13.000,00. Ha riferito di essere assegnatario di un'abitazione di proprietà dello , assegnata alla controparte in sede di Pt_2 separazione nella sua qualità di genitrice convivente con la prole. Ha, infine, precisato di essere comproprietario con la parte convenuta di un terreno sul quale insiste un rudere, presso il quale si sarebbe trasferito a far data dalla separazione.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 16/09/2025, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Invitata in tal senso, la parte ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già formulate.
Udita la discussione orale della parte, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2 R.G. 637/2025
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale tra i coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 03/12/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente delegata, avvenuta all'udienza del 28/11/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
3.1.- Quanto alla casa familiare, risulta che i figli della coppia, Per_1
(11/06/1978) e (04/08/1979), conviventi con la madre all'epoca Per_2 della separazione, abbiano lasciato l'immobile e, secondo quanto dichiarato dalla parte attrice in udienza, l'una ha dato vita ad un proprio nucleo familiare mentre l'altro ha preso servizio quale militare, sicché si può ritenere che entrambi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, anche in relazione alla loro età. Pertanto, non sussistono più i presupposti, previsti dall'art. 337 sexies c.c., per confermare la assegnazione della casa familiare alla parte convenuta.
4.-. La natura necessitata del giudizio di divorzio, in uno all'atteggiamento processuale della parte convenuta, rappresentano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 637/2025 introdotto con ricorso del
3 R.G. 637/2025
29/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 29/10/1977 tra (San Pietro In Lama Parte_1
(LE), 08/02/1949) e (Lecce (LE), 28/09/1954) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
514, parte II, serie A, anno 1977;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND NZ AT
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- NZ AT Presidente
- Francesca Caputo Componente
- CH ND Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 637/2025 R.G. avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio e pendente tra
, rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
IO AM,
-parte attrice-
e
, Controparte_1
-parte convenuta contumace- nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce,
-interveniente ex lege-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale riferendo di essere Parte_1 coniuge separato della parte convenuta giusta decreto di Controparte_1 R.G. 637/2025
omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 03/12/2014, non reclamato. Ha precisato che dalla loro unione sono nati i figli e Per_1
, entrambi economicamente autosufficienti e non più conviventi Per_2 con la madre.
Ha dedotto il venir meno della comunione materiale e spirituale con la parte convenuta e la sussistenza dei presupposti per la pronuncia di divorzio.
Ha allegato di essere titolare di pensione di vecchiaia e di percepire un reddito annuo pari ad € 13.000,00. Ha riferito di essere assegnatario di un'abitazione di proprietà dello , assegnata alla controparte in sede di Pt_2 separazione nella sua qualità di genitrice convivente con la prole. Ha, infine, precisato di essere comproprietario con la parte convenuta di un terreno sul quale insiste un rudere, presso il quale si sarebbe trasferito a far data dalla separazione.
Ha domandato: a) la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
b) la revoca dell'assegnazione della casa coniugale. Con vittoria di spese di lite (ricorso depositato il 29/01/2025).
1.2.- Il giudice delegato, con decreto di fissazione dell'udienza di comparizione ha disposto la comunicazione degli atti al pubblico ministero per l'intervento in giudizio.
1.3.- La parte non si è costituita in giudizio. Controparte_1
1.4.- In occasione dell'udienza di comparizione del 16/09/2025, non comparendo alcuno per la parte convenuta, il giudice delegato ha pronunciato i provvedimenti provvisori ed urgenti, disponendo la revoca dell'assegnazione della casa familiare, essendo venuti meno i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c.
Invitata in tal senso, la parte ha precisato le conclusioni insistendo per l'accoglimento di quelle già formulate.
Udita la discussione orale della parte, il giudice delegato si è riservato di riferire al collegio per la decisione.
1.5.- Il pubblico ministero nulla ha opposto (parere del 04/03/2025).
2 R.G. 637/2025
2.- Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte convenuta che non si è costituita in giudizio nonostante la regolarità della notifica degli atti introduttivi.
3.- La domanda di divorzio è meritevole di accoglimento.
Ricorrono tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio e, precisamente, quelli di cui all'art. 3, n. 2), lett. b) della legge 898/1970, ossia:
o separazione consensuale tra i coniugi, giusta decreto di omologazione del Tribunale di Lecce pubblicato in data 03/12/2014, non reclamato;
o prosecuzione ininterrotta della separazione per almeno sei mesi dalla comparizione personale dei coniugi innanzi alla Presidente delegata, avvenuta all'udienza del 28/11/2014;
o mancanza di eccezioni di interruzione.
Tale situazione e l'inutile esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostruita, sicché la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta.
3.1.- Quanto alla casa familiare, risulta che i figli della coppia, Per_1
(11/06/1978) e (04/08/1979), conviventi con la madre all'epoca Per_2 della separazione, abbiano lasciato l'immobile e, secondo quanto dichiarato dalla parte attrice in udienza, l'una ha dato vita ad un proprio nucleo familiare mentre l'altro ha preso servizio quale militare, sicché si può ritenere che entrambi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, anche in relazione alla loro età. Pertanto, non sussistono più i presupposti, previsti dall'art. 337 sexies c.c., per confermare la assegnazione della casa familiare alla parte convenuta.
4.-. La natura necessitata del giudizio di divorzio, in uno all'atteggiamento processuale della parte convenuta, rappresentano giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. 637/2025 introdotto con ricorso del
3 R.G. 637/2025
29/01/2025 da nei confronti di , con Parte_1 Controparte_1
l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la contumacia di;
Controparte_1
2) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a
Lecce in data 29/10/1977 tra (San Pietro In Lama Parte_1
(LE), 08/02/1949) e (Lecce (LE), 28/09/1954) e Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune al n.
514, parte II, serie A, anno 1977;
3) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Lecce per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
4) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 20/11/2025.
Il giudice estensore La Presidente
CH ND NZ AT
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