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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4567 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
SEZIONE QUINTA CIVILE
Il Tribunale di Palermo, in persona del Giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7127 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Alessio Tucciarelli, attore contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore, quale incorporante del Controparte_2
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Mocci e Paolo Francesco
[...]
Bruno, convenuta
Conclusioni: come da note depositate entro il termine perentorio dell'8 luglio
2025, assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha agito nei confronti di Parte_1 Controparte_1
(incorporante il chiedendo la condanna della Controparte_2 convenuta, a titolo restitutorio o risarcitorio, al pagamento di € 102.880,26, pari all'ammontare del capitale perduto in conseguenza di determinate operazioni di acquisto di strumenti finanziari (precisamente: titoli azionari, warrant e diritti di opzione) emessi da Queste, nel dettaglio, le domande rassegnate in CP_3 citazione: «[…] In via principale: accertare e dichiarare la nullità delle singole operazioni contestate, come indicate in premessa, eseguite dalla convenuta sul deposito titoli n. 3603813, per mancanza di valido contratto cd. quadro e dunque per violazione dell'art.23 T.U.F; in ogni caso, accertare e dichiarare la nullità delle operazioni in mancanza di prova degli ordini di compravendita impartiti dall'attore; e, per l'effetto di quanto accertato e dichiarato ai punti precedenti, condannare parte convenuta a restituire in favore di parte Attrice la somma di €
102.880,26, a titolo di restituzione dell'indebito, ovvero la maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via concorrente: accertare
e dichiarare la responsabilità della convenuta per grave violazione degli obblighi informativi come in premessa e per violazione degli obblighi previsti dal Regolamento Consob n. 16190/07 (artt. 27,
28, 31, 32, 34, 37, 39, 40, 41, 42, 53 e 55) dell'art. 21 del T.U.F. e/o degli obblighi di diligenza e correttezza previsti dagli artt. 1176, 1175 c.c., e, per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento del danno quantificato in € 102.880,26, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare l'annullabilità degli ordini d'acquisto per conflitto di interesse ex art. 1395 c.c. e per l'effetto condannare a restituire le Controparte_4 somme indebitamente trattenute pari ad € 102.880,26, e/o in ogni caso al risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi condanna al pagamento della somma di € 102.880,26 ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
In ogni caso: condannare al Controparte_4 pagamento di spese, diritti e onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
I.V.A. e c.p.a. come per legge, nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per violazione del D. lgs. 28/2010 […]».
2. Costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare Controparte_1
l'improcedibilità dell'azione risarcitoria proposta dall' , sostenendo che il Pt_1 danno da lui lamentato avrebbe natura meramente potenziale, poiché i titoli oggetto di controversia risultano tuttora presenti nel suo portafoglio, come tali soggetti sia a possibili variazioni di valore, sia ad eventuale alienazione. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di risarcimento in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 2947 c.c. Nel merito, ha chiesto di
<[…] respingere in ogni caso le domande tutte ex adverso formulate in quanto infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA SUBORDINATA - nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di nullità e annullamento degli ordini ex adverso formulate
e di conseguente condanna della alla restituzione delle somme versate dal Sig. per gli CP_4 Pt_1 acquisti di Azioni contestati, dichiarare l'obbligo dell'attore, e, per cui, condannare il medesimo alla restituzione a favore della dei titoli per cui è causa, nonché dei dividendi e plusvalenze CP_4 incassati in relazione ai medesimi titoli e di quanto dovesse essere ancora essere incassato ex adverso per la detenzione dei titoli, quale effetto naturale della pronuncia di nullità richiesta e/o annullamento, e conseguentemente compensare quanto dovuto dalla con quanto dovuto al CP_4 cliente;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie escludere o limitare il danno per i motivi esposti in narrativa, anche ai sensi dell'art. 1227 […]>>.
3. Concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale addotta dalla convenuta;
indi, subentrato lo scrivente nella titolarità del procedimento (a far data dal 18.5.2023), è giunta all'udienza dell'8 luglio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., al cui esito è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per memorie conclusionali e per repliche.
MERITO DELLA LITE
1. Con riferimento all'eccezione di improcedibilità della domanda risarcitoria sollevata dall'appellata, si ricorda che la violazione degli obblighi informativi, per come prospettata dall'attore, integra in tesi un inadempimento contrattuale dell'intermediario suscettivo di fondare la pretesa risarcitoria. In tale prospettiva, non è dirimente la circostanza che i titoli oggetto di causa risultino ancora nel portafoglio del cliente, posto che la risarcibilità del danno non dipende dalla preventiva alienazione degli strumenti finanziari, ma dall'accertamento del nesso causale tra l'inadempimento addotto e il pregiudizio correlato. L'appellata, a sostegno della propria eccezione, si limita ad affermare che la mancata vendita dei titoli non avrebbe cristallizzato la perdita patrimoniale e che il danno sarebbe, in definitiva, meramente potenziale;
trascura, tuttavia, di considerare che l'impostazione attorea, laddove assume la violazione dei doveri di condotta gravanti sull'intermediario finanziario, delinea il danno nel fatto stesso di aver investito denaro nell'acquisto del prodotto finanziario, quando invece il cliente, ove correttamente informato, si sarebbe astenuto dal farlo.
Del resto, a fronte di tale assunto, la banca ha omesso di allegare e provare elementi concreti da cui desumere che i titoli abbiano nel frattempo recuperato valore o che, al momento, presentino un'apprezzabile potenzialità di vendita tale da neutralizzare il pregiudizio dedotto dall'investitore. In assenza di siffatta dimostrazione, la mera permanenza dei titoli nel portafoglio del cliente non è sufficiente ad escludere la configurabilità di un danno risarcibile, che naturalmente deve essere oggetto di accertamento concreto in relazione all'effettivo pregiudizio subito dall'attore. 2. Va altresì osservato che né l'azione d'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario per mancanza di adeguata informazione, né le conseguenti azioni di condanna a carattere restitutorio e/o risarcitorio risultano prescritte alla data di proposizione della domanda giudiziale, dovendosi applicare alla fattispecie, in assenza di difformi previsioni di legge, il termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. In tema di intermediazione finanziaria, si afferma infatti:
- che la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario dà luogo a responsabilità precontrattuale ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto "contratto quadro"), mentre è fonte di responsabilità contrattuale, conducendo eventualmente alla risoluzione del contratto, ove le violazioni riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro" (v. Cass. n.
15099.2021);
- che la responsabilità precontrattuale, sulla scia di quanto osservato (altrove) dalla Suprema Corte, è assimilabile alla responsabilità di tipo contrattuale da
“contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ai sensi dell'art. 1173 c.c., con connessa applicazione del termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (v. ex multis Cass. n. 14188.2016); la responsabilità dell'intermediario per il danno cagionato nel corso delle trattative, avendo la sua derivazione nella violazione di obblighi specifici (come la buona fede e il dovere di protezione e di informazione) precedenti a quelli che deriveranno dal contratto – se e solo nel momento in cui verrà concluso – e non dal generico dovere del neminem laedere, non può che essere qualificata quale responsabilità contrattuale, con ogni conseguenza in termini di prescrizione e di onere della prova;
- che <ai fini dell'esercizio dell'azione risarcitoria per inadempimento degli obblighi informativi, la prescrizione non decorre dal momento in cui viene impartito l'ordine d'acquisto dei titoli, bensì da quello in cui si manifesta in concreto il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa rappresentata dalla perdita patrimoniale sofferta>> (v. Cass. n.
2066.2023; Cass. n. 1823.2022).
In aggiunta, si rende necessario richiamare la disciplina generale prevista dal codice in relazione all'istituto dell'interruzione della prescrizione di cui agli artt. 2943 e ss. c.c., parimenti applicabile al caso di specie, in base alla quale <la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale di inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo […]. La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore>>, col risultato che è idoneo ad interrompere la prescrizione qualsiasi atto stragiudiziale contenente una specifica richiesta scritta di adempiere, individuando la persona del debitore.
Ciò chiarito in diritto, nel caso in esame, alla data di introduzione del giudizio, il termine decennale di prescrizione, decorrente (quale dies a quo) dalla sostanziale perdita di valore delle azioni o, quantomeno, dalla sua conoscibilità in capo all'investitore/danneggiato – dunque, in base alla documentazione in atti, dall'estratto conto titoli al 31.07.2017 predisposto dalla banca emittente e recante l'indicazione di un controvalore pari a zero dei titoli in esame (v. doc. 9, pag. 41, accluso alla comparsa – non era di per sé ancora scaduto. CP_3
Per completezza, si osserva come lo stesso termine decennale di prescrizione applicabile all'azione di accertamento dell'inadempimento contrattuale e di condanna al risarcimento del danno patito fosse stato, in ogni caso, ritualmente interrotto con la trasmissione ad opera dell'investitore del reclamo diretto nei confronti dell'intermediario finanziario con pec datata 14.11.2019, da questi riscontrata con comunicazione del 09.01.2020 (doc.
2-3 fasc. attore).
3. Ciò evidenziato, la domanda di nullità del contratto quadro e degli ordini di acquisto dei titoli per cui è causa va rigettata.
L'attore deduce di avere acquistato nel periodo compreso tra giugno 2011 e giugno 2017 dei titoli azionari, warrant e diritti d'opzione emessi da per un CP_3 valore complessivo di € 102.880,26, senza avere previamente stipulato per iscritto il contratto quadro con l'intermediario, in violazione dell'art. 23 D.lgs. 1998 n. 58
(d'ora in avanti TUF); tale circostanza, tuttavia, non è suffragata dagli atti: la convenuta ha, invero, depositato copia di due contratti quadro sottoscritti rispettivamente in data 29.07.2010 ed in data 01.10.2015 (cfr. all.ti nn. 2 e 5 comparsa di costituzione), contenenti le condizioni economiche e giuridiche relative alla prestazione di servizi di investimento.
Con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., l'attore ha obiettato che il contratto sottoscritto nel 2010 sarebbe riferibile ad un conto deposito titoli cointestato con tale e non al deposito titoli oggetto di causa identificato con il n. Persona_1
22/0000528/00, intestato esclusivamente all' ; nondimeno, la convenuta ha Pt_1 dimostrato che al primo ordine di acquisto azioni del 20.06.2011 è seguito in data 28.12.2011 l'ordine di giro delle giacenze titoli dal dossier cointestato con la
[...]
(n. 22/17117) al dossier summenzionato ed intestato esclusivamente Per_1 all' (cfr. all. n. 11-12 comparsa di costituzione). Pt_1
Priva di pregio è altresì la nullità invocata dall'attore con riferimento ai singoli ordini di acquisto, sul presupposto del difetto di forma scritta: la giurisprudenza è del tutto pacifica nel ritenere che l'art. 23 del D.lgs. n. 58 del 1998, laddove impone la forma scritta a pena di nullità per i contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli ordini di investimento
(o disinvestimento) che vengono poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti formali, salvo diversa previsione dello stesso contratto quadro. Tali ordini rappresentano, infatti, un elemento di attuazione delle obbligazioni previste dal contratto di investimento del quale condividono la natura negoziale come negozi esecutivi, concretandosi attraverso di essi i negozi di acquisizione - per il tramite dell'intermediario - dei titoli da destinare ed essere custoditi, secondo le clausole contenute nel contratto quadro (v. Cass. n.
18122/2020; 23489/2021). In ogni caso, la convenuta ha prodotto copia dei singoli ordini di acquisto impartiti nel tempo dall'attore (cfr. all.ti nn. 10 e 11).
4. Va accolta, di contro, la domanda risarcitoria.
In tema di intermediazione finanziaria, le regole fondamentali di riparto dell'onere probatorio si saldano con la specifica disciplina di settore, al fine di tutelare il soggetto debole del rapporto, in attuazione dei valori costituzionali di solidarietà e tutela del risparmio (artt. 2 e 47 Cost.), cosicché la quantità e la qualità degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario finanziario vanno intesi in funzione di protezione del cliente consumatore, con una progressione correlata alle caratteristiche precipue della vicenda concreta, col risultato che l'onere di informazione varia a seconda del grado di rischio concreto dell'operazione e del profilo del cliente in quello specifico affare.
È, dunque, l'interesse del cliente la chiave di lettura dell'intera disciplina dei servizi di investimento offerti dai soggetti abilitati, come chiaramente sottende l'art. 21 TUF, che pone sull'intermediario un obbligo di diligenza, correttezza e trasparenza al fine di «servire al meglio l'interesse del cliente e l'integrità dei mercati», sì che, qualora sussista un rischio in contrasto con l'interesse dell'investitore,
l'intermediario deve dissuaderlo dall'affare, essendo egli tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto dell'art. 1176, 2 comma, c.c. e dell'art. 2236 c.c., dovendo espletare la sua attività professionale in modo funzionale non solo al raggiungimento dello scopo tipico cui essa è preordinata, ma anche al rispetto degli obblighi imposti – e al conseguimento degli effetti vantaggiosi previsti – dalla normativa in concreto applicabile, dovendo altresì adottare tutte le misure e le cautele necessarie ed idonee per l'esecuzione della prestazione, secondo il modello di precisione e di abilità tecnica nel caso concreto richiesto, da valutare in ragione della diligenza media necessitata dalla specifica natura e dalle peculiarità dell'attività esercitata (v. Cass. n. 8496.2020; Cass. n. 15732.2018; Cass. n.
21775.2019). Al professionista, e a fortiori allo specialista, è richiesta una diligenza particolarmente qualificata dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di attività da espletarsi, potendosi perciò distinguere tra una diligenza professionale generica ed una diligenza professionale variamente qualificata, giacché chi assume un'obbligazione nella qualità di specialista, o un'obbligazione che presuppone una tale qualità, è tenuto alla perizia che è normale della categoria (cfr. Cass. n. 8826.2007; Cass. n. 8035.2016; Cass. n.
8496.2020). A tale stregua, lo spostamento verso l'alto della soglia di normalità del comportamento diligente dovuto è l'effetto della specifica abilità tecnica di cui è dotato il professionista, e che motiva l'investitore ad affidarsi a lui al fine del raggiungimento del risultato perseguito o sperato, un affidamento che sarà tanto più accentuato, in vista dell'esito positivo nel caso concreto conseguibile, quanto maggiore è la specializzazione del professionista, nonché la qualità organizzativa, materiale e tecnica della struttura operativa di cui si avvale (v. ancora Cass. n.
8496.2020). Coerentemente, nel settore dell'intermediazione finanziaria, la ripartizione degli oneri di prova assume una connotazione corrispondente al carattere asimmetrico del rapporto negoziale ed alla più generale nozione di diligenza qualificata di cui all'art. 1176, 2 comma, c.c., che delinea il modello astratto di condotta (sia del professionista che dell'imprenditore), estrinsecantesi nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, uno sforzo volto all'adempimento della prestazione dovuta ed altresì rafforzato dal disposto dell'art. 23, comma 6, del D.Lgs. 1998 n. 58, che espressamente prevede:
«nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento di servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta».
Di talché, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1218 c.c. e 23, ult. co., TUF, l'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, deve allegare l'inadempimento di tali obblighi mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare;
per converso, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che, invece, quelle informazioni siano state fornite, ovvero che non erano dovute (v. Cass. n. 23570.2020). Con la determinante precisazione
(come a breve si spiegherà) che la sottoscrizione da parte del cliente di moduli informativi et similia, come pure della clausola in calce al modulo d'ordine contenente la segnalazione d'inadeguatezza dell'operazione sulla quale egli è stato avvisato, sono idonee a far presumere assolto l'obbligo previsto in capo all'intermediario dall'art. 29, comma 3, del reg. Consob n. 11522 del 1998 solo in caso di non contestazione da parte del cliente, giacché, a fronte della contestata (da costui) omissione di specifiche informazioni, incombe sulla banca l'onere di provare, con qualsiasi mezzo, di averle specificamente rese (ex plurimis, v. Cass. n.
2020.23131), non potendo giovarsi l'operatore professionale neppure della dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta magari da pregresse scelte intrinsecamente rischiose: si è detto invero che «Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati» (Cass. n. 16126.2020).
Nel caso di specie, la convenuta ha eccepito la piena consapevolezza del cliente del rischio dell'affare, tenuto conto della sua esperienza e dei suoi obiettivi finanziari, quali risultanti dai questionari MIFID di cui agli all.ti nn. 3, 7 e 8 fasc. convenuta;
in particolare, nei questionari datati 01.10.2015 e 25.05.2016, risulta dichiarato il possesso di una profonda conoscenza di tutte le azioni e obbligazioni, anche strutturate, dei certificates, anche quelli non garantiti o parzialmente protetti, dei fondi comuni di investimenti, quali, precisamente OICR, EFT e investment certificate, dei derivati quotati, dei warrant e delle polizze assicurative. Dal questionario emerge, sotto il profilo dell'appropriatezza, una “buona esperienza” in materia di strumenti finanziari, derivante anche dall'esecuzione di operazioni in diversi prodotti negli anni precedenti, mentre sotto l'aspetto dell'adeguatezza, una propensione al rischio “molto alta”, con un orizzonte temporale di investimento di oltre 5 anni. Inoltre, annota la convenuta, l'ordine di acquisto risalente al 2011 recava l'indicazione di non appropriatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore nonché l'esplicitazione della posizione di conflitto di interesse della banca emittente. Quanto alle ulteriori operazioni effettuate mediante home banking, nel periodo compreso tra giugno 2011 e giugno 2017, la convenuta ha evidenziato di avere messo a disposizione del cliente le informazioni sui titoli in modalità online.
Eppure, trattasi di rilievi inadatti ad escludere la responsabilità dell'intermediario convenuto, il quale non ha adeguatamente assolto agli obblighi di condotta su di esso gravanti a norma dell'art. 21 TUF.
La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire, in numerose occasioni, che il solo dato formale delle mere sottoscrizioni acquisite dal cliente sulla documentazione relativa al rapporto non è sufficiente a far ritenere che l'intermediario abbia adempiuto agli obblighi informativi posti a suo carico (declinazione del suo primario dovere di salvaguardia e cura dell'interesse del cliente) ed ai correlati oneri probatori, dovendosi per contro dimostrare di avere curato in modo effettivo e non formalistico l'adeguatezza obiettiva e soggettiva dei prodotti e servizi somministrati alla clientela e la comprensione effettiva delle relative caratteristiche.
È stato invero statuito che «la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza, conseguente alle informazioni ricevute, della rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore non può di certo costituire dichiarazione confessoria, in quanto è rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo» (v. Cass. n. 6142.2012); e ancora,
«Non vale ad esonerare l'intermediario da responsabilità la dichiarazione resa dal cliente sul modulo predisposto dalla Banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa la natura di operazione inadeguata rispetto al suo profilo di investitore dell'investimento effettuato dalla Banca, non costituendo essa dichiarazione confessoria, né essendo sufficiente a fare ritenere dimostrato, da parte dell'intermediario, l'adempimento degli obblighi informativi imposti dall'art. 29 del regolamento intermediari» ( Cass. n. 20178.2014; Cass. n.
22147.2010; App. Torino n. 462.2015); inoltre, «La dichiarazione dell'investitore con cui si dà atto della presa visione del prospetto informativo e del documento integrativo dello specifico investimento sottoscritto non ha valore di confessione stragiudiziale e non libera l'intermediario dall'onere di provare di aver adeguatamente informato il cliente circa le caratteristiche ed i rischi del prodotto finanziario» (App. Torino n. 12351.2015). Ne discende che le schede e le dichiarazioni sottoscritte dall'attore non valgono, di per sé sole considerate, quale valida esimente per l'intermediario dall'onere di dare prova di aver adempiuto, con effettività, agli obblighi informativi sul medesimo incombenti a norma delle disposizioni di legge e di regolamento applicabili (art. 21 TUF e artt. 27, 28 e 31 del
Regolamento Intermediari).
Peraltro, nell'ipotesi in cui un investimento finanziario sia stato qualificato come operazione a rischio elevato o inadeguato, l'assolvimento degli obblighi informativi cui l'intermediario è tenuto, in mancanza di prova dell'osservanza delle cogenti prescrizioni contenute negli artt. 28 e 29 del regolamento degli
Intermediari Finanziari, n. 11522 del 1998, attuative dell'art. 21 del T.U.F., non può essere desunto in via esclusiva dal profilo soggettivo del cliente, e nemmeno dalla sottoscrizione del set informativo da cui risulta l'inserimento del prodotto in una classe di rischio elevata o dell'avvenuto avvertimento dell'inadeguatezza delle operazioni in forma scritta, richiedendosi piuttosto che l'intermediario, a fronte della sola allegazione contraria dell'investitore sull'assolvimento degli obblighi informativi, fornisca la prova positiva, con ogni mezzo, del comportamento diligente della banca. Tale prova può essere integrata dal profilo soggettivo del cliente o da altri convergenti elementi probatori, ma non può essere desunta soltanto da essi (cfr. Cass. n. 19417.2017), in piena coerenza con la natura funzionale degli obblighi di forma nei contratti caratterizzati da asimmetria informativa, nei quali il rispetto della forma scritta è sì garanzia dell'osservanza dell'obbligo di trasparenza del contenuto del contratto, ma ove si estenda al riscontro dell'assolvimento di obblighi endo-contrattuali posti a carico di una parte, a contenuto complesso e con una articolazione procedimentale predeterminata, non può esaurire l'onere della prova gravante sull'obbligato. Né le dichiarazioni del teste chiamato dalla banca, escusso all'udienza del 21.11.2023, hanno offerto elementi di rilievo a sostegno della difesa della stessa, posto che il teste Tes_1 responsabile nel 2023 della filiale di Palermo-Sede, in via Libertà n. 32 del
[...]
non ha ricordato praticamente nulla dei colloqui con Controparte_1
l' né delle operazioni finanziarie da lui compiute, né è stato in grado di Pt_1 riferire se le informazioni e le avvertenze che per statuto l'intermediario deve dare al cliente siano state effettivamente rese, anche perché il questionario FI non fu fatto alla sua presenza («e quello esibito è una ristampa, come ho già detto»). Difficile, dunque, ritenere che l'investimento prescelto era al tempo compatibile con il profilo e l'obiettivo di investimento dell'investitore, tenuto conto dell'intrinseca rischiosità del prodotto negoziato, rischiosità di cui non v'è prova che l'attore sia mai stato messo a conoscenza. Del resto, si è efficacemente detto che «In materia di contratti di intermediazione finanziaria, l'inottemperanza dell'intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall'investitore, la cui prova contraria, a carico del primo, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio da parte dell'investitore, desunta anche da scelte rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli siano stati segnalati» (così Cass. n. 12990.2023).
Alla luce dell'esame complessivo della documentazione in atti e delle deduzioni delle parti, pertanto, si rileva la fondatezza della domanda di accertamento del grave inadempimento informativo della banca in relazione alla vendita e all'intermediazione finanziaria delle proprie azioni, in ragione della ripetuta carenza di adeguata e chiara informazione in ordine ai prodotti finanziari intermediati, in violazione delle disposizioni specificamente previste dalla legge e dalla normativa di settore, restando ivi assorbita la ulteriore domanda subordinata proposta dal cliente.
Accertata, quindi, la responsabilità da inadempimento dell'intermediario finanziario in relazione agli obblighi informativi, sulla domanda risarcitoria proposta dall'attore giova rammentare che ai fini dell'affermazione della responsabilità risarcitoria, sia in materia contrattuale che extracontrattuale, l'onere della dimostrazione di aver subito un danno è a carico di colui che agisce per il risarcimento. Il risarcimento del danno patrimoniale richiede infatti la prova, da fornire eventualmente in via presuntiva, circa la certezza della reale esistenza di un vero e proprio danno, nonché della relativa quantificazione, in quanto la sola declaratoria di responsabilità del debitore per inadempimento dell'obbligazione non esaurisce il sistema della risarcibilità del danno di cui agli artt. 1223 e ss. c.c., sicché la dimostrazione di una concreta diminuzione di patrimonio quale conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento è elemento in difetto del quale non vi è radicalmente spazio per alcuna forma di attribuzione risarcitoria a livello patrimoniale. Inoltre, con specifico riferimento alla materia oggetto di causa, è d'uopo richiamare quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità: intermediazione finanziaria, il riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall'investitore - in cui deve accertarsi se l'intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione, dal d.lgs. n. 58 del 1998 e dalla normativa secondaria - impone innanzitutto all'investitore stesso di allegare
l'inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell'intermediario, nonché di fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta>> (cfr. Cass. n. 810 del 19.01.2016, ancora in tal senso Cass. n. 14335 del 24.05.2019 e Cass. n. 4727 del 2.02.2018); con l'importante precisazione che la carenza di prova di avere dato adeguate informazioni determina una presunzione in ordine alla esistenza di un danno risarcibile a carico del cliente/investitore, in quanto fattore di disorientamento, che condiziona le libere scelte di investimento (cfr., da ultimo, Cass. n. 7288 del 07.07.2023).
Nel caso di specie, la sussistenza del danno patrimoniale e la relativa quantificazione in linea capitale è circostanza provata in modo idoneo alla luce del sostanziale azzeramento del valore delle relative azioni, col risultato che la domanda di risarcimento del danno patrimoniale subito in conseguenza dell'inadempimento contrattuale dell'intermediario finanziario è fondata e va quantificata in € 100.767,26, corrispondente all'importo richiesto dall'attore (€
102.880,26) decurtato dai dividendi maturati e non contestati pari ad € 2.113,00 netti, oltre rivalutazione ed interessi dalla domanda.
5. Il governo delle spese segue la soccombenza ex art. 91 c.p.c.; i compensi vanno liquidati in ossequio alle tabelle accluse al D.M. 55/14 (parametri medi per tutte le fasi processuali;
scaglione di valore sino ad € 260.000,00).
La mancata e non giustificata (apparendo del tutto generiche le ragioni esplicitate nella comunicazione di mancata adesione del 28.04.2021: doc. 14-b fasc. attoreo) partecipazione della Banca alla mediazione comporta la sua condanna, ex art. 8, comma 4-bis, D.lgs 28/2010 (ratione temporis vigente), al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio (v. oggi art. 12-bis D.lgs. cit.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa, così provvede: accoglie per quanto di ragione le domande proposte da e per Parte_1
l'effetto:
- accerta e dichiara la violazione degli obblighi informativi da parte dell'intermediario finanziario Controparte_1
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 della somma di € 100.767,26, oltre rivalutazione e interessi dalla domanda;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese come per legge;
- condanna al versamento, in favore dell'Erario, di una Controparte_1 somma pari all'importo del contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà di non prendere parte alla fase del procedimento di mediazione.
Così deciso, il 14 novembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi