Art. 51.
Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45.
L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".
Sotto la piu' stretta responsabilita' personale del Tesoriere centrale e di tutti i Tesorieri provinciali, Cassieri e Percettori, non sara' in nessun caso mai pagata alcuna somma, i cui mandati, ruoli di spese fisse e buoni di pagamento sopra mandati a disposizione non siano rivestiti delle formalita' richieste dagli articoli 40, 42, 48 e 49 della presente Legge, salvo il disposto degli articoli 41 e 45.
L'emissione ed il pagamento dei cosi' detti mandati provvisori, da parte dei Ministri, o di qualsiasi altro Impiegato da essi dipendente, sono assolutamente vietati.
La disposizione di questo articolo non concerne il movimento dei fondi, che a norma dell'articolo 22 sara' fatto con ordinazione del Direttore generale del Tesoro.
((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il Regio Decreto 25 gennaio 1870, n. 5451 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "A cominciare dal 16 febbraio 1870 andranno in vigore le parti della Legge 22 aprile 1869, n. 5026 , sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, che riguardano i contratti (articoli 3-16), la gestione dei Cassieri (articoli 60-61), ed i mandati provvisori (articolo 51)".