Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/03/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 5299 del 2022 R.G..L. promossa
DA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
,
[...] Parte_4 Parte_5 [...]
, Pt_6
Con l'avv. VIZZINI PIETRO ricorrenti
CONTRO
Controparte_1
Con l'avv. DUCA ALESSANDRO resistente
Avente ad oggetto: categoria e qualifica all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 03/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al ricorrente
[...]
, Parte_1
rigetta per il resto il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di lite, che liquida in €
3.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovute.
1
- premesso che con ricorso depositato il 27/05/2022 i ricorrenti in epigrafe deducevano di essere stati assunti con contratto a tempo indeterminato e inquadrati al 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione. In particolare , e e deducevano di Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_1 essere stati assunti per svolgere le mansioni di “addetto movimentazione magazzino”, mentre per eseguire le mansioni di “magazziniere”; che a far data dal Pt_6
novembre 2015 tutti avevano svolto mansioni superiori rispetto al loro inquadramento contrattuale ascrivibili al superiore livello 4° del citato CCNL e nello specifico: , e come Parte_2 Pt_3 Parte_4 Pt_5 Pt_6
"preparatori di commissioni"; con le mansioni di "carrellista". Pt_1
Concludevano, pertanto, con la domanda di condanna di parte resistente ad attribuire ai ricorrenti, a far data dal 1° novembre 2015, il 4° livello del CCNL
Logistica, Trasporto Merci e Spedizione ed a corrispondere a quest'ultimi le differenze retributive tra quanto effettivamente percepito e quanto avrebbero dovuto percepire secondo il richiesto parametro retributivo;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, espletata l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi, all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025, esaminate le conclusioni, la causa veniva decisa;
- rilevato che occorre in via preliminare evidenziare che è cessata la materia del contendere per quanto concerne , che ha sottoscritto verbale di Parte_1 conciliazione in sede sindacale;
- rilevato, nel merito, che in materia di accertamento di svolgimento di mansioni superiori, “il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nella individuazione delle qualifiche e gradi previste dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda. L'osservanza del suddetto criterio trifasico non richiede che il giudizio si attenga pedissequamente alla rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, essendo sufficiente che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione trovi ingresso nel ragionamento decisorio.”
(così Cass. n. 12039/2020);
- rilevato che, alla stregua di tale impostazione, nei casi in cui il ricorrente non
2 provi le mansioni effettivamente svolte, al giudice è precluso il giudizio a cui è chiamato, non potendo operare il raffronto tra le mansioni in concreto svolte con quelle descritte nel contratto collettivo di categoria in relazione all'inquadramento professionale;
- rilevato che, secondo quanto disciplinato dal CCNL Logistica, Trasporto Merci e
Spedizione pacificamente applicabile al rapporto in oggetto appartengono al 5°
Livello: “i lavoratori che svolgono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitatamente alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Rientrano in questo livello anche le attività di movimentazione merci e di magazzini che comportano l'utilizzo di mezzi meccanici e/o elettrici di limitata complessità che richiedono normale capacità esecutiva"; appartengono, invece, al 4° Livello: "i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono periodi di tirocinio o corsi di addestramento per compiere lavori ed operazioni delicate e complesse, la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche. I lavoratori che con mansioni d'ordine e con specifica collaborazione svolgono attività amministrative e/o tecnico-operative che richiedono una preparazione acquisibile attraverso l'esperienza di lavoro e/o la formazione professionale. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano limitate responsabilità e autonomia”;
- rilevato che dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che i ricorrenti svolgono attività di preparazione degli ordini secondo procedure predefinite, senza autonomia decisionale e senza dover gestire macchinari complessi (dichiarazioni rese dal teste : “Lavoro per la società resistente del 2014 con Testimone_1 mansioni di preparatore degli ordini. Lavoro insieme ai ricorrenti che svolgono la mia stessa attività. Il nostro compito è quello di ricevere gli ordini delle merci dai supermercati, prepararla, fare in modo che sia carica sui mezzi per il trasporto posizionandola presso le bocche di uscita. Poi verrà caricata da altri;
dichiarazioni rese dal teste : Testimone_2
“i ricorrenti svolgono tutti la medesima mansione di preparatori degli ordini , così come il teste che è appena uscito. Lo dal 2014 aveva le mansioni di navettatore, mansione Pt_2 che svolge anche ora. Ha fatto il preparatore per un periodo di circa 2 o 3 anni. Gli altri ricorrenti hanno invece fatto sempre i preparatori”; dichiarazioni del teste Tes_3
“gli ordini ci arrivano al terminale in ordine di collocazione nel magazzino. Il
[...] sistema consente di non seguire l'ordine in caso di necessità, ma questo provoca dei ritardi.
Quindi per evitarli, e comunque per consentirci di caricare le pedane in modo razionale con la merce più pesante sotto e quella più leggera sopra, utilizziamo 2 pedane. Nella seconda
3 posizioniamo momentaneamente la merce più leggera in attesa di poterla collocare in via definitiva sulla pedana. Il sistema al quale noi indichiamo che la merce è stata caricata ci manda poi al punto successivo. Finito di caricare imballiamo la merce, stampiamo l'etichetta che si chiama flap e che ci dice anche dove la merce deve essere collocata, perché poi altri si occupano di spedirla”; dichiarazioni rese dal teste : Testimone_4
“lavoro per la società resistente dal 2014 con mansioni di preparatore… Mi sono occupato di fare l'inventario 1 volta l'anno, così come i ricorrenti. L'inventario viene fatto contando tutti i colli. C'è il sistema che ci indica con una voce registrata la merce che dobbiamo preparare, indicando esattamente dove è collocata. Dobbiamo necessariamente l'ordine che ci viene indicato dal sistema. Noi possiamo sospendere l'ordine che ci viene indicato, nei casi in cui la merce non è presente dove dovrebbe essere. In questo caso proseguiamo e poi torniamo a prenderla nel momento in cui ci avvisano che è stata allocata. In ogni caso è il sistema che ci obbliga a tornare indietro a prendere la merce saltata. Nello stesso modo se l'ordine mi indica prima una cosa leggera e poi una cosa pesante, sospendo la riga relativa alla cosa leggera, prendo quella pesante e poi riprendo la riga della cosa leggera. Questa cosa qualche volta capita. Dipende dal tipo di ordine. Nell'arco della giornata almeno 1 volta. È il preparatore che dice al sistema di sospendere la riga e poi dice al sistema di riprenderla.”
- rilevato, pertanto, che non può ritenersi provato che i ricorrenti abbiano svolto mansioni superiori rispetto a quelle rientranti nel 5° livello del CCNL Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione;
- rilevato inoltre che eventuali accordi sindacali non possono vincolare il giudice in materia di inquadramento professionale, restando onere della parte fornire la prova in punto di fatto delle concrete mansioni svolte (“L'inquadramento professionale del lavoratore deve essere determinato in base alle mansioni effettivamente svolte e non può essere vincolato da accordi sindacali o conciliazioni individuali, se tali atti non corrispondono alla realtà lavorativa.". Così Cassazione Civile, Sez. Lavoro,
Sentenza n. 16135 del 15 giugno 2018; nello stesso senso Cassazione Civile, Sez.
Lavoro, Sentenza n. 12437 del 14 maggio 2019);
- rilevato, dunque, che il ricorso non può trovare accoglimento, con le statuizioni di cui al dispositivo anche relativamente alle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 03/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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