CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. VIII, sentenza 24/02/2026, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1178/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS GI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1446/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - Via Francesco Crispi N.16 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 351 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 762 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 contro il comune di San Filippo del Mela per l'annullamento degli avvisi di accertamento: n. AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352 TASI 2019 e AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 763
IMU 2019, notificati il 9/12/2024.
La ricorrente contesta in particolare la valutazione in rettifica del valore venale ai fini imu e tasi in
€140.208,00 del terreno di cui alla particella n.204 foglio2 ricadente nella zona dell'area di sviluppo industriale del Consorzio_1. Il ricorrente evidenzia che tale valutazione sia priva di motivazione iin relazione ai criteri che l'hanno determinata ponendosi in contrasto sia con la rendita castale già rettificata dall'Agenzia delle entrate nel 2009 per €50.750,00, che con la destinazione urbanistica nell'ambito del piano regolatore del Consorzio_1
della provincia di Messina, che si pone come vincolo superiore.
Si è costituito il comune di San Filippo del Mela chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che l'atto di accertamento è sufficientemente motivato facendo riferimento ad atti regolamenteri e generali soggetti apubblicita legale disciplinata dalla legge e che il valore venale è stato confermato da una CTU avvenuta nell'ambito di un altro processo avente lo stesso oggetto davanti a questa Corte tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei seguenti termini .
Deve evidenziarsi che in effetti gli avvisi di accertamento relativi alla particella n.204 del foglio 2 del terreno sito nel comune di Sanfilippo del Mela di proprietà del ricorrente sono privi di una motivazione sostanziale che è richiesta espressamente per il caso in questione, nei termini previsti dall'art. 5 del d. lgs.504/1992 per fissare il valore venale delle aree edificabili, ove si prevede che tale valore venale viene stabilito dall'esame dei prezzi medi per terreni aventi analoghe caratteristiche rispetto all'area presa in esame .
L'applicazione di tale criterio procedurale era ed è vincolante sia per l'amministrazione comunale che per il CTU, che ha fissato tale valore attraverso un procedimento che appare discutibile e superficiale, in quanto i valori OMI appaiono in contrasto con la specifica disposizione dell'art.5 del d.lgs.504/1992 che è tuttora in vigore,(delle due l'una), nonchè con l'esame dei prezzi offerti negli avvisi delle agenzie immobiliari (senza indicazioni specifiche su quali e quante fossero tali agenzie) soggetti comunque a variazione nella libera contrattazione tra le parti, non comprendendosi il motivo per il quale il CTU non ha contattato tali agenzie per ottenere i relativi contratti di compravendita per attuare così il confronto medio sui valori venali in essi indicati.
Dunque, sia l'amministrazione che il CTU nella motivazione dell'atto impositivo e nella relazione tecnica anno fornito una motivazione apparente poichè dovevano attenersi ai suddetti criteri di valutazione che non sono stati indicati.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto per gli accertamenti relativi alla particella n.204 del foglio 2 del
PRG del comune di San Filippo del Mela.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla gli atti impugnati. Condanna il comune di San Filippo del Mela al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in €500,00 oltre iva e cp con distrazione al difensore.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 8, riunita in udienza il 20/11/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
AS GI, Giudice monocratico in data 20/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1446/2025 depositato il 05/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Filippo Del Mela - Via Francesco Crispi N.16 98044 San Filippo Del Mela ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 351 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 762 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 533/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora Ricorrente_1 contro il comune di San Filippo del Mela per l'annullamento degli avvisi di accertamento: n. AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 352 TASI 2019 e AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 763
IMU 2019, notificati il 9/12/2024.
La ricorrente contesta in particolare la valutazione in rettifica del valore venale ai fini imu e tasi in
€140.208,00 del terreno di cui alla particella n.204 foglio2 ricadente nella zona dell'area di sviluppo industriale del Consorzio_1. Il ricorrente evidenzia che tale valutazione sia priva di motivazione iin relazione ai criteri che l'hanno determinata ponendosi in contrasto sia con la rendita castale già rettificata dall'Agenzia delle entrate nel 2009 per €50.750,00, che con la destinazione urbanistica nell'ambito del piano regolatore del Consorzio_1
della provincia di Messina, che si pone come vincolo superiore.
Si è costituito il comune di San Filippo del Mela chiedendo il rigetto del ricorso evidenziando che l'atto di accertamento è sufficientemente motivato facendo riferimento ad atti regolamenteri e generali soggetti apubblicita legale disciplinata dalla legge e che il valore venale è stato confermato da una CTU avvenuta nell'ambito di un altro processo avente lo stesso oggetto davanti a questa Corte tributaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato nei seguenti termini .
Deve evidenziarsi che in effetti gli avvisi di accertamento relativi alla particella n.204 del foglio 2 del terreno sito nel comune di Sanfilippo del Mela di proprietà del ricorrente sono privi di una motivazione sostanziale che è richiesta espressamente per il caso in questione, nei termini previsti dall'art. 5 del d. lgs.504/1992 per fissare il valore venale delle aree edificabili, ove si prevede che tale valore venale viene stabilito dall'esame dei prezzi medi per terreni aventi analoghe caratteristiche rispetto all'area presa in esame .
L'applicazione di tale criterio procedurale era ed è vincolante sia per l'amministrazione comunale che per il CTU, che ha fissato tale valore attraverso un procedimento che appare discutibile e superficiale, in quanto i valori OMI appaiono in contrasto con la specifica disposizione dell'art.5 del d.lgs.504/1992 che è tuttora in vigore,(delle due l'una), nonchè con l'esame dei prezzi offerti negli avvisi delle agenzie immobiliari (senza indicazioni specifiche su quali e quante fossero tali agenzie) soggetti comunque a variazione nella libera contrattazione tra le parti, non comprendendosi il motivo per il quale il CTU non ha contattato tali agenzie per ottenere i relativi contratti di compravendita per attuare così il confronto medio sui valori venali in essi indicati.
Dunque, sia l'amministrazione che il CTU nella motivazione dell'atto impositivo e nella relazione tecnica anno fornito una motivazione apparente poichè dovevano attenersi ai suddetti criteri di valutazione che non sono stati indicati.
Pertanto, il ricorso deve essere accolto per gli accertamenti relativi alla particella n.204 del foglio 2 del
PRG del comune di San Filippo del Mela.
Spese come da dispositivo.
P.Q.M.
La Ct1 di Messina sez.VIII accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per gli effetti annulla gli atti impugnati. Condanna il comune di San Filippo del Mela al rimborso delle spese processuali in favore della ricorrente che liquida in €500,00 oltre iva e cp con distrazione al difensore.
Il giudice unico monocratico
Dott. Giuseppe Grasso