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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 28/01/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1002/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giuseppe Antonuccio, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., il quale agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano
[...]
Marcedone e Maria Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 509/2022 del 10.05.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettava nel merito l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
59820150001608835, allo stesso notificato il 4.11.2015, dall' per il CP_1
pagamento della somma di euro 17.747,47, oltre somme aggiuntive, interessi e accessori, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011, a seguito di accertamento fiscale n.
effettuato dall di Siracusa e impugnato C.F._2 Controparte_3
dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
3 novembre 2022, per i motivi da intendere qui integralmente trascritti.
Resisteva al gravame l' . CP_1
All'udienza del 21.1.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ex art. 309 c.p.c.
Anche all'odierna udienza, le parti non sono comparse.
L'art. 309 c.p.c., dispone che, “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo
181”, il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008,
n. 133, prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede altresì che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza dal Collegio. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Spese irripetibili.
Catania, 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere relatore
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1002/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall' avv. Giuseppe Antonuccio, giusta procura in atti;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., il quale agisce P.IVA_1
anche quale mandatario di Controparte_2
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Manlio Galeano, Ivano
[...]
Marcedone e Maria Rosaria Battiato, per procura generale alle liti;
Appellato
OGGETTO: appello -opposizione ad avviso di addebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 509/2022 del 10.05.2022, il giudice del lavoro del Tribunale di
Siracusa dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi e rigettava nel merito l'opposizione proposta da avverso l'avviso di addebito n. Parte_1
59820150001608835, allo stesso notificato il 4.11.2015, dall' per il CP_1
pagamento della somma di euro 17.747,47, oltre somme aggiuntive, interessi e accessori, a titolo di contributi IVS a percentuale sul reddito eccedente il minimale dovuti alla gestione artigiani per l'anno 2011, a seguito di accertamento fiscale n.
effettuato dall di Siracusa e impugnato C.F._2 Controparte_3
dinanzi alla competente commissione tributaria provinciale.
Avverso la sentenza proponeva appello con ricorso depositato il Parte_1
3 novembre 2022, per i motivi da intendere qui integralmente trascritti.
Resisteva al gravame l' . CP_1
All'udienza del 21.1.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata all'odierna udienza, ex art. 309 c.p.c.
Anche all'odierna udienza, le parti non sono comparse.
L'art. 309 c.p.c., dispone che, “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'articolo
181”, il quale, a sua volta, nel testo vigente a seguito delle modifiche introdotte dal
D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella l. 6 agosto 2008,
n. 133, prevede che, “se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa una udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo”.
L'art. 307, ultimo comma c.p.c., prevede altresì che l'estinzione del giudizio è dichiarata con sentenza dal Collegio. Va pertanto ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato estinto il giudizio.
Le spese processuali rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio.
Spese irripetibili.
Catania, 28 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Marcella Celesti Dott.ssa Graziella Parisi