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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4257 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Seconda Civile
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 14798/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Rodriguez e
[...]
GI LI
-Appellante- E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
IA NI
-Appellata-
Controparte_2
-Appellato contumace- pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Empoli, l'
[...]
cessionaria di un credito risarcitorio vantato Parte_1
da convenne in giudizio con azione diretta ex art. 144 Codice Parte_2
delle assicurazioni private la e Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro, la prima in qualità di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, il secondo quale proprietario del veicolo e responsabile del danno, al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali patiti a seguito di un sinistro in cui il era stato Pt_2
coinvolto in data 9 luglio 2018.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il 9 luglio 2018 il veicolo Volkswagen Passat targato FA419VH di proprietà del mentre Pt_2
stava transitando regolarmente lungo la via Maremmana con direzione
Montelupo Fiorentino, era stato violentemente urtato, all'altezza della portiera anteriore sinistra, dalla Jaguar F Type targata FG 81010 ZG di proprietà e condotto da il quale, percorrendo la medesima via in Controparte_2
direzione Empoli, era ripartito da un semaforo e a causa dell'elevata velocità di accelerazione aveva perso il controllo della vettura in tal modo sbando, invadendo la sede stradale riservata al e causando lo scontro tra veicoli. Pt_2
A seguito del sinistro, il aveva riportato danni per complessivi € Pt_2
10.016,20 per il ripristino del mezzo, oltre € 713,70 per il noleggio di un'auto sostitutiva ed € 205,69 per spese di assistenza stragiudiziale.
Dette atto che la aveva corrisposto, ante causam, la somma Controparte_3
di € 3.150 per la riparazione del mezzo, non ritenuta congrua dal e Pt_2
trattenuta pertanto in acconto sul maggior avere.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale del danno. pagina 2 di 11 Si costituì la la quale contestò la domanda attorea Controparte_4
mentre rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace di Empoli, con sentenza n. 104/2023, accertata la responsabilità concorsuale in base all'articolo 2054 co II cc, accolse la domanda e condannò i convenuti in solido loro al pagamento, in favore di parte attrice, della somma residua di € 955, detratto l'acconto già versato, pose le spese della espletata CTU a carico dei convenuti e liquidò le spese processuali, in favore di parte attrice, nella somma di € 200, oltre accessori.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum che «L'istruttoria attraverso l'escussione testimoniale non è riuscita a superare la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c.. I testi escussi hanno fornito versioni discordanti della dinamica del sinistro, ovvero per parte attrice e il Sig. Testimone_1 Tes_2
per parte convenuta, hanno riferito l'evento in maniera diversa. Il primo ha detto che
[...]
la Jaguar avrebbe sbandato andando ad invadere la corsia riservata all'opposto senso di marcia dove il transitava regolarmente, mentre il secondo ha confermato che la strada Pt_2
era interessata da lavori in corso che restringevano la carreggiata e che il transito era regolamentato da un semaforo a senso unico alternato che al momento del sinistro era spento.
In tali circostanze sarebbe stato il e non già il ad invadere la corsia di marcia Pt_2 CP_2
riservata al transito dei veicoli provenienti in senso opposto, dando così luogo all'urto concretizzatosi fra la parte anteriore laterale sinistra della Jaguar e la parte anteriore e la parte anteriore laterale sinistra della VW Passat. Non può essere risolutiva la testimonianza del padre del conducente della VW Passat, il quale non ha Testimone_3
assistito al sinistro in quanto è stato chiamato dal figlio ad incidente avvenuto ed ha confermato di aver visto l'autovettura Jaguar nella stessa posizione riprodotta in foto. Le versioni contrastanti fornite dai testi non permettono di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro al Sig. Non può pertanto dirsi superata la presunzione di cui all'art. CP_2
2054 c.c., non essendo stata fornita la prova rigorosa della colpa del conducente antagonista e del positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a carico del
. Pt_2
pagina 3 di 11 Evidenziò inoltre, sulla scorta della consulenza tecnico-estimativa espletata, la quale aveva accertato che ai fini della riparazione del mezzo la somma necessaria fosse pari a € 8.210 al netto dell'Iva, ed € 10.016,20 Iva inclusa, che l'imposta non potesse essere riconosciuta poiché non era stata prodotta la relativa fattura.
Rigettò, infine, la domanda avente ad oggetto il danno da 'fermo tecnico' in quanto non provata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'
[...]
affidando le proprie Parte_1
doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cc-travisamento dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda.
Il primo giudice aveva errato nell'attribuire al un concorso di colpa Pt_2
nella causazione del danno in quanto non aveva valorizzato la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. CP_2
2) Erronea valutazione delle prove testimoniali.
Il Giudice di pace aveva errato nel conferire attendibilità al teste di parte convenuta poiché le dichiarazioni rese dal teste erano Testimone_2
smentite dalle fotografie in atti dalle quali emergeva chiaramente come la
Jaguar avesse invaso la corsia di marcia opposta, ovverosia quella su cui circolava il ove erano anche presenti i segni della frenata della Jaguar. Pt_2
Inoltre, il teste risultava poco credibile, in quanto non ricordava particolari importanti quali il colore della Passat o se l'asfalto fosse asciutto o bagnato.
A rendere ancora meno credibile il test era la circostanza che il dopo Tes_2
aver assistito al sinistro, avesse proseguito la sua marcia senza prestare soccorso all'amico CP_2
3) Errata quantificazione del danno- mancato riconoscimento dell'Iva e del costo per il noleggio di auto sostitutiva, delle spese legali stragiudiziali e pagina 4 di 11 mancata pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali.
Il primo giudice aveva errato nel non riconosce l'Iva relativa al costo di riparazione del mezzo, e tanto in contrasto con la produzione documentale di parte attrice dalla quale risultava il deposti del documento fiscale.
Inoltre, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di pace, erano dovuti sia il risarcimento del danno da 'fermo tecnico', essendo state prodotte le fatture relative al noleggio dell'auto sostitutiva, sia le spese legali stragiudiziali, come da progetto di notula prodotto, sia gli interessi legali, sui quali il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.
4) Erronea statuizione in ordine alle spese di lite.
Il Giudice di pace non aveva riconosciuto il costo sostenuto per il proprio
CTP, non aveva riconosciuto gli esborsi quantificati e documentati in euro
396,63 per spese di notifica, spese di iscrizione a ruolo, spese di copie, spese di intimazione testi, e aveva liquidato il compenso in misura irrisoria pari a € 200 oltre accessori, senza fornire alcuna motivazione in ordine a tale quantificazione.
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento integrale del danno subito a seguito della responsabilità esclusiva della ivi comprese le poste risarcitorie e le CP_2
spese processuali non riconosciute in primo grado.
Si costituiva in giudizio la ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Sosteneva la correttezza della sentenza impugnata quanto al riconoscimento della responsabilità concorsuale in considerazione delle opposte versioni fornite dai testi.
Evidenziava, quanto all'Iva, che questa non era dovuta poiché il documento fiscale era stato prodotto tardivamente, e quanto all'attività stragiudiziale che pagina 5 di 11 questa non dovesse essere riconosciuta quale posta risarcitoria trattandosi di attività propedeutica al giudizio di merito che, come tale, avrebbe dovuto essere liquidata quale attività giudiziale.
Precisava infine che non vi era prova di quanto richiesto a titolo di 'fermo tecnico' e che il mancato riconoscimento degli interessi legali avrebbe potuto essere oggetto di procedimento di correzione di errore materiale di sentenza.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc, all'udienza del 23.9.2025 veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro questa si ritiene debba ricadere in via esclusiva sul convenuto contumace,
per le seguenti ragioni. Controparte_2
Il teste ha esposto la dinamica del sinistro in modo Testimone_1
puntuale, avendo affermato di aver visto la Jaguar sbandare e andare ad invadere la corsia di marcia percorso in senso opposto dal Pt_2
La deposizione resa dal teste trova conferma visiva nella rappresentazione fotografica prodotta da parte attrice ove si notano 1) i segni sull'asfalto lasciati dalla Jaguar, a seguito della frenata, che terminano proprio sulla corsia di marcia del 2) il posizionamento, in fase di quiete della Jaguar, sulla Per_1
corsia di transito opposta, 3) l'ubicazione delle ruote posteriori della Jaguar proprio ove terminano i segni della frenata sull'asfalto.
pagina 6 di 11 Oltre alla testimonianza resa e alla documentazione fotografica depositata, corrobora il convincimento che sia stato il conducente della Jaguar ad invadere la corsia di marcia percorsa dal in tal modo determinando la collisione Pt_2
tra i veicoli, l'omessa presentazione del conducente della Jaguar) CP_2
all'interrogatorio formale deferitogli che, come risaputo, nelle cause ove vi sia litisconsorzio necessario tra le parti rappresenta un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, al riguardo, che
«nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato,
l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice»(Cass. n. 11940/2006; Cass. n.
19963/2005; Cass. n. 3544/2004; si veda, inoltre, quanto all'efficacia di elemento di prova della confessione resa, Cass. n. 2482/2019).
In definitiva, dalle prove assunte(testimonianza e rappresentazione fotografica) nonché dall'elemento di prova rappresentato dalla mancata presentazione del convenuto per rispondere all'interpello, si può concludere che la collisione tra veicoli sia avvenuto per colpa esclusiva del il quale, dopo essere CP_2
ripartito da un semaforo a forte velocità, aveva perso il controllo del mezzo ed era andato ad invadere la sede stradale riservata al transito delle vetture provenienti in senso opposto, in tal modo urtando il veicolo del circostanze tutte capitolate nell'interrogatorio formale). Pt_2
Il siffatto contesto, allora, appare poco attendibile quanto riferito dal teste indotto da parte convenuta in quanto le sue dichiarazioni, Testimone_2
totalmente difformi da quelle rese dal teste confliggono con la Tes_1
pagina 7 di 11 rappresentazione fotografica di cui s'è già fatto cenno nonché con le prove e gli elementi di prova sopra evidenziati.
Conseguentemente, spetta a parte attrice l'integrale risarcimento per il danno subito al proprio mezzo.
Al riguardo il CTU nominato, nel corpo della sua consulenza depositata in data 8 Febbraio 2022, ha quantificato tale danno in € 8.210 senza Iva, ed €
10.016,20 con Iva.
Ora, come correttamente eccepito da parte appellata, in questo contenzioso l'Iva non può essere riconosciuta in quanto la relativa fattura è stata tardivamente depositata solo con la memoria conclusionale e senza un'esplicita richiesta di rimessioni in termini avanzata dall'attore in primo grado: il che comporta il rigetto del relativo motivo di impugnazione
Tanto precisato, e cioè che l'importo va calcolato al netto dell'Iva, dalla somma di € 8.210 quantificata dal tecnico d'ufficio per la riparazione del mezzo devono essere detratti € 3.150 corrisposti al in data 4 Settembre 2018. Pt_2
Tuttavia, per procedere a una corretta detrazione, le poste dare/avere devono essere ricondotte ad importi omogenei, nel senso che quanto pagato dall'Assicurazione al nel Settembre 2018 deve essere rivalutato alla Pt_2
data(8 Febbraio 2022) del deposito dell'elaborato peritale(ove il CTU ha quantificato il danno in valori allora attuali): si ottiene così un importo di €
3.348,45 che, sottratto agli € 8.210 riconosciuti dal CTU, determina un danno risarcibile, da parte dell'Assicurazione e del in solido tra loro, pari ad € CP_2
4.861,55.
Trattandosi di debito di valore, quale conseguenza di un fatto illecito, il predetto importo di € 4.861,55 andrà rivalutato dalla data del deposito dell'elaborato peritale sino alla data della presente decisione.
Sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, decorreranno interessi nella misura legale(Cass. SS.UU. n. 1712/1995; successivamente, Cass. n.
23232/2013; Cass. n. 18028/2010). pagina 8 di 11 Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Non può invece essere riconosciuto il fermo tecnico in quanto non provato.
Quanto al danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, si osserva che tale danno non è riscontrabile in re ipsa «ma dev'essere provato, essendo sufficiente,
a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo»(Cass. n. 27389/2022; Cass. n. 5447/2020; Cass.
n. 20620/2015).
Al riguardo, parte attrice in primo grado ha depositato esclusivamente le fatture relative al noleggio senza tuttavia provare di aver sostenuto il relativo esborso: il motivo pertanto non può essere accolto.
Neppure meritevole di accoglimento risulta la doglianza relativa al riconoscimento delle spese legali stragiudiziali poiché parte attrice si è limitata a produrre un mero progetto di notula senza dimostrare l'effettiva attività svolta in favore del proprio assistito.
Inoltre, l'attività giudiziale non ha consistenza, natura e oggettività distinte dalla difesa in giudizio e come tale autonomamente apprezzabile, sì che sarà liquidata con il provvedimento relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Su parte appellata graveranno anche i costi sostenuti da parte attrice per remunerare il proprio CTP nonché gli esborsi sostenuti per il giudizio di primo grado per spese di notifica, iscrizione a ruolo della causa, contributo unificato, intimazione a testi.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200.
pagina 9 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 104 resa dal
Giudice di pace di Empoli in data 15.5.2023, condanna la
[...]
e in solido tra loro al pagamento, Controparte_4 Controparte_2
in favore della Parte_1
dell'importo di € 4.861,55, in luogo di quanto riconosciuto
[...]
nella impugnata sentenza, oltre rivalutazione monetaria dall'8.2.2022 e sino alla data della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 396,63 per esborsi, € 913 per compenso quanto al giudizio di primo grado, € 382,50 per esborsi, € 1.265 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, quanto corrisposto da parte attrice in favore del proprio CTP;
conferma nel resto la sentenza oggetto di impugnazione.
Firenze, 28.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo- pagina 10 di 11 pagina 11 di 11
Il Giudice, dott. Massimo Maione Mannamo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 14798/2023 R.G. Affari Contenziosi, avente ad oggetto: “Circolazione stradale-risarcimento danni”
VERTENTE
TRA
Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Riccardo Rodriguez e
[...]
GI LI
-Appellante- E
rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
IA NI
-Appellata-
Controparte_2
-Appellato contumace- pagina 1 di 11
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Giudice di pace di Empoli, l'
[...]
cessionaria di un credito risarcitorio vantato Parte_1
da convenne in giudizio con azione diretta ex art. 144 Codice Parte_2
delle assicurazioni private la e Controparte_1 Controparte_2
chiedendone la condanna in solido tra loro, la prima in qualità di compagnia assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, il secondo quale proprietario del veicolo e responsabile del danno, al risarcimento dei pregiudizi patrimoniali patiti a seguito di un sinistro in cui il era stato Pt_2
coinvolto in data 9 luglio 2018.
Espose parte attrice, a fondamento della propria pretesa, che il 9 luglio 2018 il veicolo Volkswagen Passat targato FA419VH di proprietà del mentre Pt_2
stava transitando regolarmente lungo la via Maremmana con direzione
Montelupo Fiorentino, era stato violentemente urtato, all'altezza della portiera anteriore sinistra, dalla Jaguar F Type targata FG 81010 ZG di proprietà e condotto da il quale, percorrendo la medesima via in Controparte_2
direzione Empoli, era ripartito da un semaforo e a causa dell'elevata velocità di accelerazione aveva perso il controllo della vettura in tal modo sbando, invadendo la sede stradale riservata al e causando lo scontro tra veicoli. Pt_2
A seguito del sinistro, il aveva riportato danni per complessivi € Pt_2
10.016,20 per il ripristino del mezzo, oltre € 713,70 per il noleggio di un'auto sostitutiva ed € 205,69 per spese di assistenza stragiudiziale.
Dette atto che la aveva corrisposto, ante causam, la somma Controparte_3
di € 3.150 per la riparazione del mezzo, non ritenuta congrua dal e Pt_2
trattenuta pertanto in acconto sul maggior avere.
Chiese pertanto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento integrale del danno. pagina 2 di 11 Si costituì la la quale contestò la domanda attorea Controparte_4
mentre rimase contumace. Controparte_2
Il Giudice di pace di Empoli, con sentenza n. 104/2023, accertata la responsabilità concorsuale in base all'articolo 2054 co II cc, accolse la domanda e condannò i convenuti in solido loro al pagamento, in favore di parte attrice, della somma residua di € 955, detratto l'acconto già versato, pose le spese della espletata CTU a carico dei convenuti e liquidò le spese processuali, in favore di parte attrice, nella somma di € 200, oltre accessori.
Osservò il primo giudice, a fondamento del proprio decisum che «L'istruttoria attraverso l'escussione testimoniale non è riuscita a superare la presunzione di pari responsabilità dell'art. 2054 comma 2 c.c.. I testi escussi hanno fornito versioni discordanti della dinamica del sinistro, ovvero per parte attrice e il Sig. Testimone_1 Tes_2
per parte convenuta, hanno riferito l'evento in maniera diversa. Il primo ha detto che
[...]
la Jaguar avrebbe sbandato andando ad invadere la corsia riservata all'opposto senso di marcia dove il transitava regolarmente, mentre il secondo ha confermato che la strada Pt_2
era interessata da lavori in corso che restringevano la carreggiata e che il transito era regolamentato da un semaforo a senso unico alternato che al momento del sinistro era spento.
In tali circostanze sarebbe stato il e non già il ad invadere la corsia di marcia Pt_2 CP_2
riservata al transito dei veicoli provenienti in senso opposto, dando così luogo all'urto concretizzatosi fra la parte anteriore laterale sinistra della Jaguar e la parte anteriore e la parte anteriore laterale sinistra della VW Passat. Non può essere risolutiva la testimonianza del padre del conducente della VW Passat, il quale non ha Testimone_3
assistito al sinistro in quanto è stato chiamato dal figlio ad incidente avvenuto ed ha confermato di aver visto l'autovettura Jaguar nella stessa posizione riprodotta in foto. Le versioni contrastanti fornite dai testi non permettono di attribuire l'esclusiva responsabilità del sinistro al Sig. Non può pertanto dirsi superata la presunzione di cui all'art. CP_2
2054 c.c., non essendo stata fornita la prova rigorosa della colpa del conducente antagonista e del positivo accertamento in concreto dell'assenza di ogni possibile addebito a carico del
. Pt_2
pagina 3 di 11 Evidenziò inoltre, sulla scorta della consulenza tecnico-estimativa espletata, la quale aveva accertato che ai fini della riparazione del mezzo la somma necessaria fosse pari a € 8.210 al netto dell'Iva, ed € 10.016,20 Iva inclusa, che l'imposta non potesse essere riconosciuta poiché non era stata prodotta la relativa fattura.
Rigettò, infine, la domanda avente ad oggetto il danno da 'fermo tecnico' in quanto non provata.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l'
[...]
affidando le proprie Parte_1
doglianze ai seguenti motivi di censura:
1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 2054 cc-travisamento dei fatti e degli elementi di prova posti a fondamento della domanda.
Il primo giudice aveva errato nell'attribuire al un concorso di colpa Pt_2
nella causazione del danno in quanto non aveva valorizzato la mancata comparizione del convenuto all'interrogatorio formale deferitogli. CP_2
2) Erronea valutazione delle prove testimoniali.
Il Giudice di pace aveva errato nel conferire attendibilità al teste di parte convenuta poiché le dichiarazioni rese dal teste erano Testimone_2
smentite dalle fotografie in atti dalle quali emergeva chiaramente come la
Jaguar avesse invaso la corsia di marcia opposta, ovverosia quella su cui circolava il ove erano anche presenti i segni della frenata della Jaguar. Pt_2
Inoltre, il teste risultava poco credibile, in quanto non ricordava particolari importanti quali il colore della Passat o se l'asfalto fosse asciutto o bagnato.
A rendere ancora meno credibile il test era la circostanza che il dopo Tes_2
aver assistito al sinistro, avesse proseguito la sua marcia senza prestare soccorso all'amico CP_2
3) Errata quantificazione del danno- mancato riconoscimento dell'Iva e del costo per il noleggio di auto sostitutiva, delle spese legali stragiudiziali e pagina 4 di 11 mancata pronuncia sulla domanda di condanna al pagamento degli interessi legali.
Il primo giudice aveva errato nel non riconosce l'Iva relativa al costo di riparazione del mezzo, e tanto in contrasto con la produzione documentale di parte attrice dalla quale risultava il deposti del documento fiscale.
Inoltre, contrariamente a quanto deciso dal Giudice di pace, erano dovuti sia il risarcimento del danno da 'fermo tecnico', essendo state prodotte le fatture relative al noleggio dell'auto sostitutiva, sia le spese legali stragiudiziali, come da progetto di notula prodotto, sia gli interessi legali, sui quali il primo giudice aveva omesso di pronunciarsi.
4) Erronea statuizione in ordine alle spese di lite.
Il Giudice di pace non aveva riconosciuto il costo sostenuto per il proprio
CTP, non aveva riconosciuto gli esborsi quantificati e documentati in euro
396,63 per spese di notifica, spese di iscrizione a ruolo, spese di copie, spese di intimazione testi, e aveva liquidato il compenso in misura irrisoria pari a € 200 oltre accessori, senza fornire alcuna motivazione in ordine a tale quantificazione.
Chiedeva, pertanto, in parziale riforma della impugnata sentenza, la condanna in solido dei convenuti al risarcimento integrale del danno subito a seguito della responsabilità esclusiva della ivi comprese le poste risarcitorie e le CP_2
spese processuali non riconosciute in primo grado.
Si costituiva in giudizio la ex adverso Controparte_1
dedotto, chiedeva il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Sosteneva la correttezza della sentenza impugnata quanto al riconoscimento della responsabilità concorsuale in considerazione delle opposte versioni fornite dai testi.
Evidenziava, quanto all'Iva, che questa non era dovuta poiché il documento fiscale era stato prodotto tardivamente, e quanto all'attività stragiudiziale che pagina 5 di 11 questa non dovesse essere riconosciuta quale posta risarcitoria trattandosi di attività propedeutica al giudizio di merito che, come tale, avrebbe dovuto essere liquidata quale attività giudiziale.
Precisava infine che non vi era prova di quanto richiesto a titolo di 'fermo tecnico' e che il mancato riconoscimento degli interessi legali avrebbe potuto essere oggetto di procedimento di correzione di errore materiale di sentenza.
Non si costituiva del quale, pertanto, veniva dichiarata la Controparte_2
contumacia.
La causa, assegnati i termini di cui all'art. 189 cpc, all'udienza del 23.9.2025 veniva rimessa in decisione sulle conclusioni delle parti così come rassegnate nelle rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto, per i motivi che saranno di seguito illustrati, merita parziale accoglimento.
Per quanto attiene il profilo della responsabilità nella causazione del sinistro questa si ritiene debba ricadere in via esclusiva sul convenuto contumace,
per le seguenti ragioni. Controparte_2
Il teste ha esposto la dinamica del sinistro in modo Testimone_1
puntuale, avendo affermato di aver visto la Jaguar sbandare e andare ad invadere la corsia di marcia percorso in senso opposto dal Pt_2
La deposizione resa dal teste trova conferma visiva nella rappresentazione fotografica prodotta da parte attrice ove si notano 1) i segni sull'asfalto lasciati dalla Jaguar, a seguito della frenata, che terminano proprio sulla corsia di marcia del 2) il posizionamento, in fase di quiete della Jaguar, sulla Per_1
corsia di transito opposta, 3) l'ubicazione delle ruote posteriori della Jaguar proprio ove terminano i segni della frenata sull'asfalto.
pagina 6 di 11 Oltre alla testimonianza resa e alla documentazione fotografica depositata, corrobora il convincimento che sia stato il conducente della Jaguar ad invadere la corsia di marcia percorsa dal in tal modo determinando la collisione Pt_2
tra i veicoli, l'omessa presentazione del conducente della Jaguar) CP_2
all'interrogatorio formale deferitogli che, come risaputo, nelle cause ove vi sia litisconsorzio necessario tra le parti rappresenta un elemento di prova liberamente valutabile dal giudice.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare, al riguardo, che
«nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità civile da circolazione dei veicoli a motore soggetti ad assicurazione obbligatoria, all'interno dei quali sussiste litisconsorzio necessario tra il danneggiato,
l'assicuratore nei cui confronti questi propone la domanda, e il proprietario del veicolo danneggiante, la confessione resa dal danneggiante al danneggiato fa piena prova nei rapporti tra tali parti, ma non anche nei confronti dell'assicuratore, rispetto al quale la confessione è elemento di prova liberamente apprezzabile dal giudice»(Cass. n. 11940/2006; Cass. n.
19963/2005; Cass. n. 3544/2004; si veda, inoltre, quanto all'efficacia di elemento di prova della confessione resa, Cass. n. 2482/2019).
In definitiva, dalle prove assunte(testimonianza e rappresentazione fotografica) nonché dall'elemento di prova rappresentato dalla mancata presentazione del convenuto per rispondere all'interpello, si può concludere che la collisione tra veicoli sia avvenuto per colpa esclusiva del il quale, dopo essere CP_2
ripartito da un semaforo a forte velocità, aveva perso il controllo del mezzo ed era andato ad invadere la sede stradale riservata al transito delle vetture provenienti in senso opposto, in tal modo urtando il veicolo del circostanze tutte capitolate nell'interrogatorio formale). Pt_2
Il siffatto contesto, allora, appare poco attendibile quanto riferito dal teste indotto da parte convenuta in quanto le sue dichiarazioni, Testimone_2
totalmente difformi da quelle rese dal teste confliggono con la Tes_1
pagina 7 di 11 rappresentazione fotografica di cui s'è già fatto cenno nonché con le prove e gli elementi di prova sopra evidenziati.
Conseguentemente, spetta a parte attrice l'integrale risarcimento per il danno subito al proprio mezzo.
Al riguardo il CTU nominato, nel corpo della sua consulenza depositata in data 8 Febbraio 2022, ha quantificato tale danno in € 8.210 senza Iva, ed €
10.016,20 con Iva.
Ora, come correttamente eccepito da parte appellata, in questo contenzioso l'Iva non può essere riconosciuta in quanto la relativa fattura è stata tardivamente depositata solo con la memoria conclusionale e senza un'esplicita richiesta di rimessioni in termini avanzata dall'attore in primo grado: il che comporta il rigetto del relativo motivo di impugnazione
Tanto precisato, e cioè che l'importo va calcolato al netto dell'Iva, dalla somma di € 8.210 quantificata dal tecnico d'ufficio per la riparazione del mezzo devono essere detratti € 3.150 corrisposti al in data 4 Settembre 2018. Pt_2
Tuttavia, per procedere a una corretta detrazione, le poste dare/avere devono essere ricondotte ad importi omogenei, nel senso che quanto pagato dall'Assicurazione al nel Settembre 2018 deve essere rivalutato alla Pt_2
data(8 Febbraio 2022) del deposito dell'elaborato peritale(ove il CTU ha quantificato il danno in valori allora attuali): si ottiene così un importo di €
3.348,45 che, sottratto agli € 8.210 riconosciuti dal CTU, determina un danno risarcibile, da parte dell'Assicurazione e del in solido tra loro, pari ad € CP_2
4.861,55.
Trattandosi di debito di valore, quale conseguenza di un fatto illecito, il predetto importo di € 4.861,55 andrà rivalutato dalla data del deposito dell'elaborato peritale sino alla data della presente decisione.
Sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, decorreranno interessi nella misura legale(Cass. SS.UU. n. 1712/1995; successivamente, Cass. n.
23232/2013; Cass. n. 18028/2010). pagina 8 di 11 Sul complessivo importo come sopra ottenuto, comprensivo di rivalutazione ed interessi, decorreranno ulteriori interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo.
Non può invece essere riconosciuto il fermo tecnico in quanto non provato.
Quanto al danno da fermo tecnico del veicolo incidentato, si osserva che tale danno non è riscontrabile in re ipsa «ma dev'essere provato, essendo sufficiente,
a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo»(Cass. n. 27389/2022; Cass. n. 5447/2020; Cass.
n. 20620/2015).
Al riguardo, parte attrice in primo grado ha depositato esclusivamente le fatture relative al noleggio senza tuttavia provare di aver sostenuto il relativo esborso: il motivo pertanto non può essere accolto.
Neppure meritevole di accoglimento risulta la doglianza relativa al riconoscimento delle spese legali stragiudiziali poiché parte attrice si è limitata a produrre un mero progetto di notula senza dimostrare l'effettiva attività svolta in favore del proprio assistito.
Inoltre, l'attività giudiziale non ha consistenza, natura e oggettività distinte dalla difesa in giudizio e come tale autonomamente apprezzabile, sì che sarà liquidata con il provvedimento relativo alla regolamentazione delle spese processuali.
Su parte appellata graveranno anche i costi sostenuti da parte attrice per remunerare il proprio CTP nonché gli esborsi sostenuti per il giudizio di primo grado per spese di notifica, iscrizione a ruolo della causa, contributo unificato, intimazione a testi.
Le spese del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del DM n. 147/2022, assunto quale scaglione di riferimento nei suoi valori medi quello compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza n. 104 resa dal
Giudice di pace di Empoli in data 15.5.2023, condanna la
[...]
e in solido tra loro al pagamento, Controparte_4 Controparte_2
in favore della Parte_1
dell'importo di € 4.861,55, in luogo di quanto riconosciuto
[...]
nella impugnata sentenza, oltre rivalutazione monetaria dall'8.2.2022 e sino alla data della presente decisione, nonché interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata anno per anno, oltre, sull'importo come sopra ottenuto, interessi nella misura legale dalla data della presente decisione e sino al dì dell'avvenuto saldo;
condanna i convenuti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore di parte attrice, delle spese processuali del doppio grado del giudizio che si liquidano, complessivamente, in € 396,63 per esborsi, € 913 per compenso quanto al giudizio di primo grado, € 382,50 per esborsi, € 1.265 per compenso quanto al presente gravame oltre, su entrambi gli importi, spese generali nella misura del
15%, IVA e CAP come per legge;
pone a carico dei convenuti, in solido tra loro, quanto corrisposto da parte attrice in favore del proprio CTP;
conferma nel resto la sentenza oggetto di impugnazione.
Firenze, 28.XII.2025
Il Giudice
-dr. Massimo Maione Mannamo- pagina 10 di 11 pagina 11 di 11