Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 73/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati:
1. Dott. Giovanni D'Onofrio - Presidente -
2. Dott.ssa Luigia Franzese - Giudice -
3. Dott.ssa Rossella Di Palo - Giudice relatore - nel procedimento r.g. n. 73/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 09/05/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/01/2025 da e , entrambi Parte_1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'avv.to MARIO GALLO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in Sant'Agata dei Goti (BN) in data Per_ 10/06/2006 e che dalla loro unione è nata , il [...]; lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero:
“1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, fermo restando i rispettivi Per_ obblighi di legge, soprattutto nel primario interesse della figlia minore .
2) La casa coniugale in Caserta alla Via Marchesiello 16/18 – P.co Habitat – posta al IV della scala A, resta assegnata al marito, condotta in locazione, che provvederà al pagamento dell'intero canone e degli oneri accessori, comprese le utenze. La moglie abiterà con la figlia minore nella casa di sua proprietà posta al II piano del medesimo fabbricato.
4) I coniugi congiuntamente dichiarano espressamente di non essere percettori di altri redditi di lavoro, al di fuori di quelli sopra indicati, né mobiliari e/o immobiliari.
5) Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, prestano il reciproco consenso al Per_ rilascio dei rispettivi passaporti e di quello della figlia minore , ai fini della validità per l'espatrio, in conformità delle leggi in materia vigenti al momento della richiesta.
PIANO GENITORIALE
A) La figlia minore resta affidata con la formula della condivisione ad entrambi genitori, i Per_2
quali eserciteranno, quindi, congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà affidata al momento della assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le legittime e naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con l'altro genitore e dei rispettivi familiari (es: nonni, fratelli, cugini).
B) Tenuto conto che entrambi i genitori vivono nel medesimo fabbricato, la figlia minore resta collocata prevalentemente presso l'abitazione materna, con espressa facoltà di poter stare col padre ogni qualvolta ella lo desideri, per il tempo che vorrà, durante la settimana, compatibilmente con gli orari lavorativi dello stesso, nonché nei fine settimana, estivo, natalizio e pasquale, anche con il pernottamento per due o più giorni continuativi.
C) In caso di contrasti o di disaccordo tra le parti, viene concordato il seguente calendario di affidamento della minore presso il padre, per l'esercizio del suo diritto genitoriale:
C/1) Durante la settimana, tenuto conto degli attuali turni lavorativi del genitore, la minore potrà stare col padre il lunedì dalle 18 alle 22, l'ultimo mercoledì del mese dall'uscita di scuola alle 22, nonchè il venerdì dopo le 20 fino alla domenica sera alle 22, allorquando è previsto il week end di sua competenza in via alternata. Allorquando il fine settimana è di competenza della madre, potrà comunque pernottare presso il padre, sino alle 10 del sabato. Sempre secondo i rispettivi turni lavorativi, le parti provvederanno a concordare tra loro le modalità di accompagnamento e prelievo della figlia presso la scuola, che in quel periodo frequenterà.
C/2) Durante il periodo estivo, la figlia sarà affidata continuativamente al padre per un periodo continuativo di 21 giorni nel mese di agosto, in coincidenza con le sue ferie, il cui periodo dovrà essere comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ciascun anno anticipatamente, o comunque non appena egli ne avrà conoscenza da parte dei suoi datori lavori.
C/3)Durante il periodo natalizio di vacanze scolastiche, la minore starà col padre ad anni alterni:
l'intera giornata del 24 o del 25 dalle 10 alle 10 del giorno successive, il 31 dicembre ed il primo gennaio continuativamente, pernottando presso di lui, nonché il 6 gennaio per l'intera giornata dalle
10 alle 22. Compatibilmente con i turni lavorativi, il padre durante il periodo di vacanze scolastiche potrà stare con la figlia per 3 giorni continuativi, comunicandolo alla madre anticipatamente entro il 20 dicembre.
C/4) Durante le vacanze scolastiche pasquali, ad anni alterni, il padre potrà stare con la figlia l'intera giornata della Pasqua o del Lunedì in Albis.
C/5) La minore trascorrerà con i rispettivi genitori, indipendentemente dai turni di affidamento esclusivo, le festività del loro compleanno e dell'onomastico, nonché la festa del papà e della mamma. Ad anni alterni, la figlia trascorrerà con un genitore il proprio compleanno ed onomastico, salvo diverso accordo o, su sua espressa richiesta, la stessa potrà trascorrere le sue ricorrenze con entrambi i genitori.
D) , tenuto conto del suo complessivo stipendio e delle spese necessarie che mensilmente Parte_1
deve sostenere per sé (fitto, condominio, 2 rate di finanziamento per complessivi € 450,00 mensili in precedenza sottoscritte per necessità familiari, assicurazione auto e necessità primarie di vita quotidiana), corrisponderà a un assegno mensile di € 250,00 quale contributo al Parte_2
mantenimento della figlia minore. Tale importo, congiuntamente concordato, verrà corrisposto alla madre il giorno 15 di ciascun mese, mediante accredito esclusivamente con bonifico sul suo c/c bancario e verrà automaticamente aggiornato annualmente nella misura del 100% secondo gli indici
ISTAT-FOI decorso un anno dalla omologazione della separazione.
E) Le spese straordinarie per la figlia saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%, secondo il seguente criterio: E/1) Le spese scolastiche presso istituti statali, quali: iscrizione, acquisto libri e corredo scolastico;
le spese per prestazioni mediche non coperte dal S.S.N., quelle dentistiche e specialistiche, da comunicarsi e concordarsi anticipatamente, se non necessarie ed urgenti. Analogamente richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le spese relative alle attività sportive, ludiche, ricreative, comprese le attività extra-curriculari,campus estivi, gite scolastiche in Italia e/o all'estero, e per vacanze in generale,(queste ultime escluse quelle che vengono trascorse con il genitore affidatario, nel qual caso restano a suo esclusivo carico), sempre da comunicarsi anticipatamente all'altra parte.
E/2) Per quanto non previsto o, comunque, in caso di contrasto tra le parti per quanto riguarda anche la regolamentazione delle spese di mantenimento ordinario e straordinario della figlia minore, definizione della natura delle stesse, (comprese le modalità di anticipazione e/o rimborso delle spese al genitore anticipatario), le parti si obbligano a far riferimento al Protocollo di Intesa in materia, vigente presso il Tribunale di S. Maria C.V., del quale le parti hanno espressamente preso visione ed accettato”.
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge;
ritenuto che le pattuizioni siano conformi agli interessi della figlia minore;
letto il parere favorevole del P.M.;
rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis.49 c.p.c.; rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_2 Parte_1
dei Goti (BN) il 08/11/1971; 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Sant'Agata dei Goti (BN) di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) - atto n. 20, parte II, serie A, anno 2006;
3) Rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
4) Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Santa Maria C.V. nella camera di consiglio del 12.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Rossella Di Palo Dott. Giovanni D'Onofrio