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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/01/2024, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6143/2022 promosso da
(C.F./P. IVA ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 P.IVA_1
DEL POPOLO, 35, TREVISO, presso lo studio dell'avv. TORRESAN ENRICO, rappresentata e difesa dagli avv. prof. TOFFOLETTO ALBERTO, PESENTI
MARCO, prof. ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA, FLORA
LETTENMAYER e DAMINELLI SIMONA, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione;
parte attrice-opponente
contro
:
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliate in VIA GIOVANNI POZZOBON, C.F._2
3, TREVISO, presso lo studio dell'avv. ZANELLA LORENZO, dal quale sono rappresentate e difese, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parti convenute-opposte
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice:
In via principale:
- dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
2030/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data 3 agosto 2022, per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso:
- 1 - - e condannare la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA.
Per le convenute:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e qui di seguito riportate: “si chiede che l'Ecc.mo Tribunale, rigettando le difese di controparte, confermi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi professionali e spese, da porsi a carico di controparte, anche in conseguenza dell'ostruzionismo mostrato nella fase di interlocuzione stragiudiziale, nel corso della quale non sono state compiutamente esposte le ragioni per cui si rifiutava il pagamento, dando luogo al conseguente presente giudizio.”
Si insiste per le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n.
2, che qui di seguito sono riprodotte in calce.
1 “Si formulano i seguenti capitoli di prova, inerenti le circostanze utili all'interpretazione della personalità del testatore, preceduti tutti dalla locuzione
“Vero che”:
1. la IG.ra aveva come titolo di studio la terza media;
Persona_1
2. la IG.ra in gioventù aveva trascorso un periodo in Inghilterra lavorando Per_1
come baby-sitter;
3. la IG.ra negli anni 80 aveva aperto un negozio di articoli sportivi a Milano, Per_1 ove risiedeva all'epoca sin dalla nascita;
4. la famiglia della IG.ra manteneva un tenore di vita moderato, senza eccessi;
Per_1
5. la IG.ra nel 1991 si è trasferita a Roma con il marito;
Per_1
6. quando viveva a Milano, sia quando era a Roma, la IG.ra frequentava la Per_1
IG.ra CP_3
7. la IG.ra ha presentato alla IG.ra il IG. il Persona_1 CP_3 Persona_2
fratello di suo marito che poi è diventato suo marito;
Per_3
8. nessuna delle due aveva avuto figli;
9. la IG.ra e la IG.ra hanno continuato a frequentarsi anche dopo la Per_1 CP_3
morte dei rispettivi mariti, sia a Roma, sia andando in vacanza insieme, a LA, dove c'era la casa della famiglia d'origine dei mariti, e a Corvara, dove entrambe avevano acquistato una multiproprietà;
10. la IG.ra era molto benestante;
CP_3
- 2 - 11. a Roma, la IG.ra frequentava le amiche che ha nominato nel Persona_1 testamento che si rammostra (doc. 3, ultima pagina denominata “Elenco amiche care”)
12. la IG.ra , insieme alla madre , faceva visita periodicamente alla Per_1 Per_4
famiglia di , padre delle IG.re e (come da Persona_5 P_ CP_2
documenti che si rammostrano, doc. 13 e 17);
13. Per far visita al cugino e alla sua famiglia, la IG.ra utilizzava Persona_5 Per_1
una vespa con la quale percorreva la strada tra Milano e Treviso, con la madre come passeggera;
14. la IG.ra , anche dopo la morte della madre, avvenuta nel corso del Persona_1
1977, faceva frequente visita alla famiglia (come da foto che si rammostrano, P_
doc. 13);
15. la IG.ra faceva frequente visita anche alla famiglia sorta Persona_1 CP_4 dall'unione tra il IG. e la IG.ra (come da foto che Controparte_5 Parte_2
si rammostrano, doc. 13);
16. negli altri periodi dell'anno, quando erano distanti, la IG.ra e le IG.re Per_1
e si sentivano spesso al telefono e si mantenevano in contatto CP_2 P_
anche a mezzo lettere e cartoline;
17. la IG.ra quando era a Treviso soggiornava a casa della IG.ra Per_1 Pt_2
o a casa della IG.ra , case tra loro vicine (come da foto che si
[...] P_
rammostrano, doc. 13);
18. la IG.ra ha continuato a far visita alle nipoti e anche dopo il Per_1 P_ CP_2
suo trasferimento a Roma;
19. quando la IG.ra era a Treviso non faceva visita ad altri parenti diversi dal Per_1
nucleo familiare Parte_3
20. quando la IG.ra era a Treviso non faceva telefonate ad altri parenti diversi Per_1
dal nucleo familiare Parte_3
21. la IG.ra ha sempre dimostrato molta generosità nei confronti di e Per_1 P_
e della famiglia di quest'ultima, ad esempio, portando loro regali, Parte_2
quando si vedevano, o spedendoli quando si trovava distante, oppure offrendo pranzi o cene durante i loro incontri;
22. la IG.ra nel 1999 ha offerto un viaggio ai Caraibi alla IG.ra e alla Per_1 CP_2
sua famiglia (come da documentazione che viene rammostrata, doc. 18);
- 3 - 23. nel 2004 la IG.ra aveva offerto alle IG.re e , alla loro Per_1 P_ CP_2
mamma e una vacanza a Corvara, dove lei stessa alloggiava Organizzazione_1
(come da documentazione che viene rammostrata, docc. 13 e 19);
24. nel 2015 la IG.ra ha cambiato il mobile del bagno di casa sua e la IG.ra P_
ha contribuito alla spesa;
Per_1
25. nell'estate del 2017, a causa di un forte temporale si era squarciata la tenda esterna della casa della IG.ra , e la IG.ra ha contribuito alla sua CP_2 Per_1
sostituzione;
26. le IG.re e si sono sempre prese cura della IG.ra , CP_2 P_ Per_1
dandole conIGli, ad esempio, sull'alimentazione oppure su quali controlli medici effettuare;
27. quando la IG.ra era a Treviso esprimeva sempre il suo affetto e la sua Per_1
riconoscenza nei confronti delle sorelle e anche alla presenza P_ Parte_2
di altri famigliari;
28. da quando la IG.ra era rimasta vedova, festeggiava il suo compleanno a Per_1
Treviso con la famiglia Parte_3
29. la IG.ra ogni estate passava a Treviso due o tre settimane a casa della Per_1
IG.ra o della IG.ra ; 30. spesso anche la IG.ra era P_ CP_2 CP_3
ospitata dalle sorelle per qualche giorno, nello stesso periodo (come da P_
documentazione che viene rammostrata doc. 13);
31. in epoca antecedente ma prossima al 2009, la IG.ra aveva contattato il IG. Per_1
chiedendogli i codici fiscali della moglie, IG.ra , della Controparte_5 CP_2
sorella e delle di lui figlie e , manifestando la volontà di P_ Per_6 Org_1
destinare il proprio patrimonio a tale gruppo famigliare;
32. da quando la IG.ra era rimasta vedova (dall'anno 1998), aveva più volte Per_1
espresso il desiderio di trasferirsi a Treviso, vicino alle IG.re e CP_2 P_
;
[...]
33. nel luglio 2016, la IG.ra durante la sua permanenza a Treviso, si era Per_1
interessata presso un'agenzia immobiliare a Treviso per trovare un appartamento vicino a via Botteniga, ove risiedono le sorelle;
P_
34. la IG.ra si è trasferita a Treviso stabilmente nel dicembre 2019 a casa della Per_1
IG.ra , necessitando di assistenza e compagnia nella sua vita quotidiana;
CP_2
35. durante la convivenza con la IG.ra , dal dicembre 2019 fino alla morte, la CP_2
- 4 - IG.ra passava tutto il tempo con le IG.re , la maggior parte del tempo a Per_1 P_
casa dell'una o dell'altra, e qualche volta anche fuori per fare la spesa o commissioni;
36. in quel periodo, e si sono prese cura della IG.ra , CP_2 P_ Per_1
occupandosi della preparazione dei pasti, delle incombenze domestiche e della sua salute, assicurandosi che prendesse le medicine, che facesse fisioterapia per la sua spalla, garantendo costante compagnia e conforto;
37. nella primavera del 2020, quando lo stato di salute della IG.ra si è Per_1
aggravato, la IG.ra e la IG.ra l'hanno accudita giorno e notte;
CP_2 P_
38. le IG.re hanno assunto una infermiera per assicurare le migliori cure alla P_
IG.ra nel periodo indicato;
Per_1
39. dal dicembre 2019, e sino alla morte, la IG.ra ha dimorato Persona_1
stabilmente presso la casa della IG.ra ; Parte_2
40. la IG.ra prima di partire per Treviso, nel dicembre 2019, aveva fatto Per_1
cambiare le serrature alla casa di Roma;
41. la IG.ra quando si è stabilita a Treviso, ha affidato alla IG.ra le Per_1 CP_2
uniche chiavi del suo appartamento di Roma;
42. la IG.ra aveva consegnato sempre alla IG.ra le chiavi della Per_1 CP_2
cassaforte, spiegando il luogo dove fosse riposta e le modalità per aprirla;
43. la IG.ra aveva consegnato il suo bancomat, con il relativo pin, alla IG.ra Per_1
per effettuare prelievi allo sportello utili alle proprie incombenze, come pagare CP_2
le fisioterapie oppure per i prodotti farmaceutici di cui necessitava;
44. la IG.ra contribuiva alle spese di casa della IG.ra chiedendole Per_1 CP_2
espressamente di utilizzare il suo bancomat;
45. durante le festività natalizie del 2019, in occasione di un ritrovo familiare, la IG.ra aveva espresso la volontà di lasciare, dopo la sua morte, tutto il suo Per_1
patrimonio a e;
CP_2 P_
46. la IG.ra aveva chiarito che la casa di LA non era di sua proprietà; Per_1
47. dopo la morte della IG.ra , nel giugno 2021, la IG.ra e sua figlia Per_1 CP_2
, si sono recate a Roma per aprire l'appartamento; Per_6
48. la IG.ra , seguendo le indicazioni della IG.ra sull'ubicazione e le CP_2 Per_1
modalità per aprire la cassaforte, ha aperto la cassaforte e ha trovato il testamento che viene rammostrato al testimone (sub. doc. 3) insieme ai suoi documenti bancari e delle indicazioni per accedere al suo conto;
- 5 - Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli indicati, le IG.re e Per_6 Org_1
il IG. , la IG.ra e la IG.ra
[...] Testimone_1 Testimone_2 [...]
.” Tes_3
*
49. “Vero che ho contattato il Comune di Bogogno, Comune di nascita del IG. R_
, padre della IG.ra , chiedendo di poter ricevere un certificato
[...] Persona_1
storico della famiglia;
Per_1
50. Vero che il in parola ha risposto ritenendo impossibile ricostruire CP_6
l'albero genealogico a fronte della diffusione del nominativo in parola (doc. 20);
51. Vero che ho contattato il di Milano, comune di nascita della IG.ra , CP_6 Per_1
il quale non ha ancora evaso la richiesta (doc. 21);
52. Vero che ho contattato il , che dalle informazioni a disposizione Org_2
delle IG.re , era il Comune di nascita della IG.ra , madre P_ Persona_8
della IG.ra , ricevendo però risposta negativa (doc. 22). Persona_1
Si indica a testimone sui capitoli di prova indicati la IG.ra Si Testimone_4
insiste, inoltre, per la richiesta ex art. 213 c.p.c, formulata in seconda memoria 183
c.p.c., VI co., al fine di richiedere informazioni anagrafiche alle competenti
Amministrazioni.
Si insiste, infine, per l'accogliento dell'istanza di disporre CTU estimativa sul bene immobile sito in Roma, via Benedetto Croce 27, nonché per determinare il valore della multiproprietà presso l' di Corvara in Badia, come formulate in Org_3
seconda memoria ex art. 183 c.p.c., VI co.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso dalle IG.re e nei confronti di per il pagamento di Parte_4 CP_2 Parte_1
€ 26.689,74, quale saldo attivo del conto corrente n. 0000400329061 intrattenuto dalla IG.ra di cui le odierne convenute si affermano eredi universali in forza Persona_1 delle disposizioni contenute nel testamento olografo di quest'ultima.
Emessa l'ingiunzione, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 642 c.p.c., la banca ha proposto rituale opposizione, eccependo che la testatrice avrebbe disposto solo parzialmente delle proprie sostanze, senza mai istituire in modo espresso e inequivoco le IG.re quali sue eredi universali, circostanza questa che avrebbe implicato CP_2 il concorso, sull'attivo ereditario residuo, di tutti i potenziali chiamati in base alle
- 6 - norme sulla successione legittima.
Rappresentando quindi la necessità, quantomeno, di una integrazione documentale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente un espresso riferimento al concorso tra successione testamentaria e successione legittima e l'indicazione, oltre agli eredi testamentari, anche di quelli legittimi, la banca ha concluso invocando la revoca (previa sospensione della sua efficacia esecutiva) dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Con comparsa di risposta del 11.1.2023 si sono costituite in giudizio le ingiungenti, evidenziando come l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e, in particolare, della denuncia di successione, sarebbe dipesa proprio dall'ostruzionismo dell'istituto di credito, che avrebbe omesso di fornire, nonostante le sollecitazioni del notaio incaricato dell'incombente, idonee dichiarazioni c.d. di consistenza dei rapporti bancari intrattenuti dalla IG.ra . Per_1
Quanto all'interpretazione delle ultime volontà di quest'ultima, le convenute hanno invocato la possibilità di desumere dall'assegnazione di beni determinati la volontà della testatrice di istituirle quali eredi e non legatarie, irrilevante restante l'omessa indicazione nella scheda testamentaria di tale qualità.
Con ordinanza del 30.1.2023, ravvisatane l'opportunità, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 16.11.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà su richiesta delle parti.
Motivi della decisione
Inquadrato nei termini sopra sintetizzati l'oggetto del contendere, si osserva quanto segue.
L'art. 588, co. 1 c.c. disciplina l'essenziale distinzione tra la delazione ereditaria ed il legato riferendola ad un criterio obbiettivo, ossia la presenza o meno di una attribuzione al beneficiario dell'universalità dei beni o di una quota dei beni del testatore.
Il sistema è integrato dal criterio suppletivo previsto dall'art. 588, co. 2 c.c. per cui:
“l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare
- 7 - quei beni come quota del patrimonio”.
Talune autorevoli voci in dottrina, a fronte degli evidenti dubbi ermeneutici posti dalla disposizione in esame, hanno ipotizzato l'utilizzabilità, quale criterio discretivo, di un parametro “quantitativo”, tale per cui dovrebbe essere considerato erede il soggetto cui è attribuita la maggior parte dei beni.
Altri ancora hanno ipotizzato la possibilità di desumere dal sistema della successione testamentaria nel suo complesso una implicita (ma generale) presunzione di attribuzione a titolo universale, alla stregua della quale, essendo prevalente la necessità che vi sia comunque una successione nell'insieme dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, la disposizione equivoca dovrebbe essere interpretata nel senso dell'istituzione di erede.
Nel caso di specie, come ben rappresentato dal patrocinio delle convenute nei propri scritti difensivi, le ultime volontà della IG.ra , ancorché esternate con Persona_1
parole informali e affettuosamente epistolari, appaiono comunque rivolte ad attribuire alle cugine e la quota assolutamente preponderante CP_2 Parte_4
del patrimonio della testatrice, ossia l'appartamento sito nel prestigioso quartiere EUR di Roma, alla via Benedetto Croce n. 27 e gli arredi di pertinenza, salva l'attribuzione della facoltà alla cognata IG.ra di “scegliere per sé quanto le aggrada CP_3 per mio ricordo”.
È senza dubbio sussistente, dunque, il surriferito criterio “quantitativo”.
Che la testatrice intendesse disporre di tutte le proprie sostanze, lo si evince poi dall'incipit della dichiarazione negoziale (“Mie volontà….. nel caso si verificasse una mia morte improvvisa”), dalle espressioni di gratitudine e affetto verso le cugine “… che mi hanno voluto tanto tanto bene… e spero continueranno a volermene e a pregare per me …”, nonché dal post scriptum “DIMENTICAVO”, enfatizzato con il testo in maiuscolo, quasi a rimarcare l'integralità e l'esaustività del testamento.
Inoltre, la differenziazione tra la posizione delle odierne convenute e le altre persone beneficiate dalla testatrice emerge, in negativo, dalla loro mancata inclusione nell'
“elenco amiche care”, cui l'esecutrice testamentaria avrebbe dovuto destinare un regalo per ciascuna, e cioè, per l'appunto, un legato.
Non rileva, poi, che la IG.ra non abbia menzionato nella scheda testamentaria i Per_1
propri rapporti bancari, in quanto, come puntualmente evidenziato da parte convenuta, la più rilevante e consistente entrata di somme di denaro, costituita dalla liquidazione
- 8 - a favore della IG.ra di € 142.698,59 (cfr. doc. 11 fasc. convenuta), è Per_1
ampiamente posteriore alla data di redazione del testamento.
Le disposizioni testamentarie del 5.8.2016 non possono quindi ritenersi parziali.
Da tale rilievo può dunque trarsi che la IG.ra , pur disponendo di specifici e Per_1
determinati cespiti del proprio patrimonio, abbia comunque inteso attribuire alle cugine e (e ad esse soltanto) la qualità di eredi testamentarie e CP_2 Parte_4 non di mere legatarie, come al contrario fatto per le suddette “amiche care”.
L'attivo ereditario mobiliare sopravvenuto, in quanto non contemplato dalle disposizioni testamentarie nelle certae res, dovrebbe quindi essere attribuito, in concorso con eventuali ulteriori eredi legittimi (tra le quali, peraltro, le convenute devono ritenersi senz'altro ricomprese ai sensi dell'art. 572 c.c., essendo pacificamente la testatrice morta senza lasciare prole, ascendenti o fratelli), in proporzione al valore delle quote attribuite agli eredi testamentari rispetto all'intero asse ereditario (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent.
5.8.2022 n. 24310).
Ad ogni buon conto, nel presente giudizio rileva unicamente la nota regola di giudizio per cui ciascun coerede ha diritto di agire singolarmente per l'escussione del credito dell'eredità, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24657/2007), dovendosi rimettere ad altra sede l'eventuale risoluzione delle potenziali controversie tra quest'ultimi circa le reciproche pretese di dare e avere.
È quindi del tutto irrilevante nell'economia del presente giudizio sia la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia , sia, soprattutto, la stima del valore, alla Per_1
data di apertura della successione, dei diritti immobiliari di cui la testatrice ha disposto.
In ragione dei rilievi suesposti e riconsiderata la valutazione sommaria sottesa all'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. svolta dalla banca opponente,
l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
La singolarità della fattispecie in esame, caratterizzata da una tutt'altro che agevole interpretazione della scheda testamentaria della IG.ra e dal conseguente più che Per_1
legittimo dubbio sulla possibilità delle odierne convenute di concorrere, anche quali eredi legittime, su beni relitti di cui la testatrice non aveva minimamente disposto, costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
- 9 -
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea
Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2030/2022, emesso dal Tribunale di Treviso in data 3 agosto 2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Treviso, 08/01/2024.
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
- 10 -
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Treviso
SEZIONE TERZA in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 6143/2022 promosso da
(C.F./P. IVA ) elettivamente domiciliata in CORSO Parte_1 P.IVA_1
DEL POPOLO, 35, TREVISO, presso lo studio dell'avv. TORRESAN ENRICO, rappresentata e difesa dagli avv. prof. TOFFOLETTO ALBERTO, PESENTI
MARCO, prof. ROMEO CHRISTIAN, CIPOLLA LUCIANA, FLORA
LETTENMAYER e DAMINELLI SIMONA, come da procura generale alle liti allegata all'atto di citazione;
parte attrice-opponente
contro
:
(C.F. ) e (C.F. P_ C.F._1 CP_2
), elettivamente domiciliate in VIA GIOVANNI POZZOBON, C.F._2
3, TREVISO, presso lo studio dell'avv. ZANELLA LORENZO, dal quale sono rappresentate e difese, come da procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
parti convenute-opposte
Oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice:
In via principale:
- dichiarare nullo, annullare e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n.
2030/2022 emesso dal Tribunale di Treviso in data 3 agosto 2022, per tutti i motivi sopra esposti;
In ogni caso:
- 1 - - e condannare la controparte al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio, oltre a IVA e CPA.
Per le convenute:
Si insiste per l'accoglimento delle conclusioni formulate nella comparsa di costituzione e risposta, e qui di seguito riportate: “si chiede che l'Ecc.mo Tribunale, rigettando le difese di controparte, confermi integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di compensi professionali e spese, da porsi a carico di controparte, anche in conseguenza dell'ostruzionismo mostrato nella fase di interlocuzione stragiudiziale, nel corso della quale non sono state compiutamente esposte le ragioni per cui si rifiutava il pagamento, dando luogo al conseguente presente giudizio.”
Si insiste per le istanze istruttorie di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, c.p.c., n.
2, che qui di seguito sono riprodotte in calce.
1 “Si formulano i seguenti capitoli di prova, inerenti le circostanze utili all'interpretazione della personalità del testatore, preceduti tutti dalla locuzione
“Vero che”:
1. la IG.ra aveva come titolo di studio la terza media;
Persona_1
2. la IG.ra in gioventù aveva trascorso un periodo in Inghilterra lavorando Per_1
come baby-sitter;
3. la IG.ra negli anni 80 aveva aperto un negozio di articoli sportivi a Milano, Per_1 ove risiedeva all'epoca sin dalla nascita;
4. la famiglia della IG.ra manteneva un tenore di vita moderato, senza eccessi;
Per_1
5. la IG.ra nel 1991 si è trasferita a Roma con il marito;
Per_1
6. quando viveva a Milano, sia quando era a Roma, la IG.ra frequentava la Per_1
IG.ra CP_3
7. la IG.ra ha presentato alla IG.ra il IG. il Persona_1 CP_3 Persona_2
fratello di suo marito che poi è diventato suo marito;
Per_3
8. nessuna delle due aveva avuto figli;
9. la IG.ra e la IG.ra hanno continuato a frequentarsi anche dopo la Per_1 CP_3
morte dei rispettivi mariti, sia a Roma, sia andando in vacanza insieme, a LA, dove c'era la casa della famiglia d'origine dei mariti, e a Corvara, dove entrambe avevano acquistato una multiproprietà;
10. la IG.ra era molto benestante;
CP_3
- 2 - 11. a Roma, la IG.ra frequentava le amiche che ha nominato nel Persona_1 testamento che si rammostra (doc. 3, ultima pagina denominata “Elenco amiche care”)
12. la IG.ra , insieme alla madre , faceva visita periodicamente alla Per_1 Per_4
famiglia di , padre delle IG.re e (come da Persona_5 P_ CP_2
documenti che si rammostrano, doc. 13 e 17);
13. Per far visita al cugino e alla sua famiglia, la IG.ra utilizzava Persona_5 Per_1
una vespa con la quale percorreva la strada tra Milano e Treviso, con la madre come passeggera;
14. la IG.ra , anche dopo la morte della madre, avvenuta nel corso del Persona_1
1977, faceva frequente visita alla famiglia (come da foto che si rammostrano, P_
doc. 13);
15. la IG.ra faceva frequente visita anche alla famiglia sorta Persona_1 CP_4 dall'unione tra il IG. e la IG.ra (come da foto che Controparte_5 Parte_2
si rammostrano, doc. 13);
16. negli altri periodi dell'anno, quando erano distanti, la IG.ra e le IG.re Per_1
e si sentivano spesso al telefono e si mantenevano in contatto CP_2 P_
anche a mezzo lettere e cartoline;
17. la IG.ra quando era a Treviso soggiornava a casa della IG.ra Per_1 Pt_2
o a casa della IG.ra , case tra loro vicine (come da foto che si
[...] P_
rammostrano, doc. 13);
18. la IG.ra ha continuato a far visita alle nipoti e anche dopo il Per_1 P_ CP_2
suo trasferimento a Roma;
19. quando la IG.ra era a Treviso non faceva visita ad altri parenti diversi dal Per_1
nucleo familiare Parte_3
20. quando la IG.ra era a Treviso non faceva telefonate ad altri parenti diversi Per_1
dal nucleo familiare Parte_3
21. la IG.ra ha sempre dimostrato molta generosità nei confronti di e Per_1 P_
e della famiglia di quest'ultima, ad esempio, portando loro regali, Parte_2
quando si vedevano, o spedendoli quando si trovava distante, oppure offrendo pranzi o cene durante i loro incontri;
22. la IG.ra nel 1999 ha offerto un viaggio ai Caraibi alla IG.ra e alla Per_1 CP_2
sua famiglia (come da documentazione che viene rammostrata, doc. 18);
- 3 - 23. nel 2004 la IG.ra aveva offerto alle IG.re e , alla loro Per_1 P_ CP_2
mamma e una vacanza a Corvara, dove lei stessa alloggiava Organizzazione_1
(come da documentazione che viene rammostrata, docc. 13 e 19);
24. nel 2015 la IG.ra ha cambiato il mobile del bagno di casa sua e la IG.ra P_
ha contribuito alla spesa;
Per_1
25. nell'estate del 2017, a causa di un forte temporale si era squarciata la tenda esterna della casa della IG.ra , e la IG.ra ha contribuito alla sua CP_2 Per_1
sostituzione;
26. le IG.re e si sono sempre prese cura della IG.ra , CP_2 P_ Per_1
dandole conIGli, ad esempio, sull'alimentazione oppure su quali controlli medici effettuare;
27. quando la IG.ra era a Treviso esprimeva sempre il suo affetto e la sua Per_1
riconoscenza nei confronti delle sorelle e anche alla presenza P_ Parte_2
di altri famigliari;
28. da quando la IG.ra era rimasta vedova, festeggiava il suo compleanno a Per_1
Treviso con la famiglia Parte_3
29. la IG.ra ogni estate passava a Treviso due o tre settimane a casa della Per_1
IG.ra o della IG.ra ; 30. spesso anche la IG.ra era P_ CP_2 CP_3
ospitata dalle sorelle per qualche giorno, nello stesso periodo (come da P_
documentazione che viene rammostrata doc. 13);
31. in epoca antecedente ma prossima al 2009, la IG.ra aveva contattato il IG. Per_1
chiedendogli i codici fiscali della moglie, IG.ra , della Controparte_5 CP_2
sorella e delle di lui figlie e , manifestando la volontà di P_ Per_6 Org_1
destinare il proprio patrimonio a tale gruppo famigliare;
32. da quando la IG.ra era rimasta vedova (dall'anno 1998), aveva più volte Per_1
espresso il desiderio di trasferirsi a Treviso, vicino alle IG.re e CP_2 P_
;
[...]
33. nel luglio 2016, la IG.ra durante la sua permanenza a Treviso, si era Per_1
interessata presso un'agenzia immobiliare a Treviso per trovare un appartamento vicino a via Botteniga, ove risiedono le sorelle;
P_
34. la IG.ra si è trasferita a Treviso stabilmente nel dicembre 2019 a casa della Per_1
IG.ra , necessitando di assistenza e compagnia nella sua vita quotidiana;
CP_2
35. durante la convivenza con la IG.ra , dal dicembre 2019 fino alla morte, la CP_2
- 4 - IG.ra passava tutto il tempo con le IG.re , la maggior parte del tempo a Per_1 P_
casa dell'una o dell'altra, e qualche volta anche fuori per fare la spesa o commissioni;
36. in quel periodo, e si sono prese cura della IG.ra , CP_2 P_ Per_1
occupandosi della preparazione dei pasti, delle incombenze domestiche e della sua salute, assicurandosi che prendesse le medicine, che facesse fisioterapia per la sua spalla, garantendo costante compagnia e conforto;
37. nella primavera del 2020, quando lo stato di salute della IG.ra si è Per_1
aggravato, la IG.ra e la IG.ra l'hanno accudita giorno e notte;
CP_2 P_
38. le IG.re hanno assunto una infermiera per assicurare le migliori cure alla P_
IG.ra nel periodo indicato;
Per_1
39. dal dicembre 2019, e sino alla morte, la IG.ra ha dimorato Persona_1
stabilmente presso la casa della IG.ra ; Parte_2
40. la IG.ra prima di partire per Treviso, nel dicembre 2019, aveva fatto Per_1
cambiare le serrature alla casa di Roma;
41. la IG.ra quando si è stabilita a Treviso, ha affidato alla IG.ra le Per_1 CP_2
uniche chiavi del suo appartamento di Roma;
42. la IG.ra aveva consegnato sempre alla IG.ra le chiavi della Per_1 CP_2
cassaforte, spiegando il luogo dove fosse riposta e le modalità per aprirla;
43. la IG.ra aveva consegnato il suo bancomat, con il relativo pin, alla IG.ra Per_1
per effettuare prelievi allo sportello utili alle proprie incombenze, come pagare CP_2
le fisioterapie oppure per i prodotti farmaceutici di cui necessitava;
44. la IG.ra contribuiva alle spese di casa della IG.ra chiedendole Per_1 CP_2
espressamente di utilizzare il suo bancomat;
45. durante le festività natalizie del 2019, in occasione di un ritrovo familiare, la IG.ra aveva espresso la volontà di lasciare, dopo la sua morte, tutto il suo Per_1
patrimonio a e;
CP_2 P_
46. la IG.ra aveva chiarito che la casa di LA non era di sua proprietà; Per_1
47. dopo la morte della IG.ra , nel giugno 2021, la IG.ra e sua figlia Per_1 CP_2
, si sono recate a Roma per aprire l'appartamento; Per_6
48. la IG.ra , seguendo le indicazioni della IG.ra sull'ubicazione e le CP_2 Per_1
modalità per aprire la cassaforte, ha aperto la cassaforte e ha trovato il testamento che viene rammostrato al testimone (sub. doc. 3) insieme ai suoi documenti bancari e delle indicazioni per accedere al suo conto;
- 5 - Si indicano a testimoni, su tutti i capitoli indicati, le IG.re e Per_6 Org_1
il IG. , la IG.ra e la IG.ra
[...] Testimone_1 Testimone_2 [...]
.” Tes_3
*
49. “Vero che ho contattato il Comune di Bogogno, Comune di nascita del IG. R_
, padre della IG.ra , chiedendo di poter ricevere un certificato
[...] Persona_1
storico della famiglia;
Per_1
50. Vero che il in parola ha risposto ritenendo impossibile ricostruire CP_6
l'albero genealogico a fronte della diffusione del nominativo in parola (doc. 20);
51. Vero che ho contattato il di Milano, comune di nascita della IG.ra , CP_6 Per_1
il quale non ha ancora evaso la richiesta (doc. 21);
52. Vero che ho contattato il , che dalle informazioni a disposizione Org_2
delle IG.re , era il Comune di nascita della IG.ra , madre P_ Persona_8
della IG.ra , ricevendo però risposta negativa (doc. 22). Persona_1
Si indica a testimone sui capitoli di prova indicati la IG.ra Si Testimone_4
insiste, inoltre, per la richiesta ex art. 213 c.p.c, formulata in seconda memoria 183
c.p.c., VI co., al fine di richiedere informazioni anagrafiche alle competenti
Amministrazioni.
Si insiste, infine, per l'accogliento dell'istanza di disporre CTU estimativa sul bene immobile sito in Roma, via Benedetto Croce 27, nonché per determinare il valore della multiproprietà presso l' di Corvara in Badia, come formulate in Org_3
seconda memoria ex art. 183 c.p.c., VI co.
Svolgimento del processo
Il presente giudizio trae origine dal ricorso per ingiunzione promosso dalle IG.re e nei confronti di per il pagamento di Parte_4 CP_2 Parte_1
€ 26.689,74, quale saldo attivo del conto corrente n. 0000400329061 intrattenuto dalla IG.ra di cui le odierne convenute si affermano eredi universali in forza Persona_1 delle disposizioni contenute nel testamento olografo di quest'ultima.
Emessa l'ingiunzione, provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 642 c.p.c., la banca ha proposto rituale opposizione, eccependo che la testatrice avrebbe disposto solo parzialmente delle proprie sostanze, senza mai istituire in modo espresso e inequivoco le IG.re quali sue eredi universali, circostanza questa che avrebbe implicato CP_2 il concorso, sull'attivo ereditario residuo, di tutti i potenziali chiamati in base alle
- 6 - norme sulla successione legittima.
Rappresentando quindi la necessità, quantomeno, di una integrazione documentale della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, contenente un espresso riferimento al concorso tra successione testamentaria e successione legittima e l'indicazione, oltre agli eredi testamentari, anche di quelli legittimi, la banca ha concluso invocando la revoca (previa sospensione della sua efficacia esecutiva) dell'ingiunzione emessa nei suoi confronti.
Con comparsa di risposta del 11.1.2023 si sono costituite in giudizio le ingiungenti, evidenziando come l'incompletezza delle dichiarazioni sostitutive e, in particolare, della denuncia di successione, sarebbe dipesa proprio dall'ostruzionismo dell'istituto di credito, che avrebbe omesso di fornire, nonostante le sollecitazioni del notaio incaricato dell'incombente, idonee dichiarazioni c.d. di consistenza dei rapporti bancari intrattenuti dalla IG.ra . Per_1
Quanto all'interpretazione delle ultime volontà di quest'ultima, le convenute hanno invocato la possibilità di desumere dall'assegnazione di beni determinati la volontà della testatrice di istituirle quali eredi e non legatarie, irrilevante restante l'omessa indicazione nella scheda testamentaria di tale qualità.
Con ordinanza del 30.1.2023, ravvisatane l'opportunità, veniva disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto e assegnati i termini ex art. 183, co. 6
c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte all'udienza del 16.11.2023, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti della metà su richiesta delle parti.
Motivi della decisione
Inquadrato nei termini sopra sintetizzati l'oggetto del contendere, si osserva quanto segue.
L'art. 588, co. 1 c.c. disciplina l'essenziale distinzione tra la delazione ereditaria ed il legato riferendola ad un criterio obbiettivo, ossia la presenza o meno di una attribuzione al beneficiario dell'universalità dei beni o di una quota dei beni del testatore.
Il sistema è integrato dal criterio suppletivo previsto dall'art. 588, co. 2 c.c. per cui:
“l'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare
- 7 - quei beni come quota del patrimonio”.
Talune autorevoli voci in dottrina, a fronte degli evidenti dubbi ermeneutici posti dalla disposizione in esame, hanno ipotizzato l'utilizzabilità, quale criterio discretivo, di un parametro “quantitativo”, tale per cui dovrebbe essere considerato erede il soggetto cui è attribuita la maggior parte dei beni.
Altri ancora hanno ipotizzato la possibilità di desumere dal sistema della successione testamentaria nel suo complesso una implicita (ma generale) presunzione di attribuzione a titolo universale, alla stregua della quale, essendo prevalente la necessità che vi sia comunque una successione nell'insieme dei rapporti giuridici facenti capo al de cuius, la disposizione equivoca dovrebbe essere interpretata nel senso dell'istituzione di erede.
Nel caso di specie, come ben rappresentato dal patrocinio delle convenute nei propri scritti difensivi, le ultime volontà della IG.ra , ancorché esternate con Persona_1
parole informali e affettuosamente epistolari, appaiono comunque rivolte ad attribuire alle cugine e la quota assolutamente preponderante CP_2 Parte_4
del patrimonio della testatrice, ossia l'appartamento sito nel prestigioso quartiere EUR di Roma, alla via Benedetto Croce n. 27 e gli arredi di pertinenza, salva l'attribuzione della facoltà alla cognata IG.ra di “scegliere per sé quanto le aggrada CP_3 per mio ricordo”.
È senza dubbio sussistente, dunque, il surriferito criterio “quantitativo”.
Che la testatrice intendesse disporre di tutte le proprie sostanze, lo si evince poi dall'incipit della dichiarazione negoziale (“Mie volontà….. nel caso si verificasse una mia morte improvvisa”), dalle espressioni di gratitudine e affetto verso le cugine “… che mi hanno voluto tanto tanto bene… e spero continueranno a volermene e a pregare per me …”, nonché dal post scriptum “DIMENTICAVO”, enfatizzato con il testo in maiuscolo, quasi a rimarcare l'integralità e l'esaustività del testamento.
Inoltre, la differenziazione tra la posizione delle odierne convenute e le altre persone beneficiate dalla testatrice emerge, in negativo, dalla loro mancata inclusione nell'
“elenco amiche care”, cui l'esecutrice testamentaria avrebbe dovuto destinare un regalo per ciascuna, e cioè, per l'appunto, un legato.
Non rileva, poi, che la IG.ra non abbia menzionato nella scheda testamentaria i Per_1
propri rapporti bancari, in quanto, come puntualmente evidenziato da parte convenuta, la più rilevante e consistente entrata di somme di denaro, costituita dalla liquidazione
- 8 - a favore della IG.ra di € 142.698,59 (cfr. doc. 11 fasc. convenuta), è Per_1
ampiamente posteriore alla data di redazione del testamento.
Le disposizioni testamentarie del 5.8.2016 non possono quindi ritenersi parziali.
Da tale rilievo può dunque trarsi che la IG.ra , pur disponendo di specifici e Per_1
determinati cespiti del proprio patrimonio, abbia comunque inteso attribuire alle cugine e (e ad esse soltanto) la qualità di eredi testamentarie e CP_2 Parte_4 non di mere legatarie, come al contrario fatto per le suddette “amiche care”.
L'attivo ereditario mobiliare sopravvenuto, in quanto non contemplato dalle disposizioni testamentarie nelle certae res, dovrebbe quindi essere attribuito, in concorso con eventuali ulteriori eredi legittimi (tra le quali, peraltro, le convenute devono ritenersi senz'altro ricomprese ai sensi dell'art. 572 c.c., essendo pacificamente la testatrice morta senza lasciare prole, ascendenti o fratelli), in proporzione al valore delle quote attribuite agli eredi testamentari rispetto all'intero asse ereditario (cfr. Cass. Civ. Sez. II, sent.
5.8.2022 n. 24310).
Ad ogni buon conto, nel presente giudizio rileva unicamente la nota regola di giudizio per cui ciascun coerede ha diritto di agire singolarmente per l'escussione del credito dell'eredità, senza che il debitore possa opporsi adducendo il mancato consenso degli altri coeredi (cfr. Cass. Civ. SS.UU. n. 24657/2007), dovendosi rimettere ad altra sede l'eventuale risoluzione delle potenziali controversie tra quest'ultimi circa le reciproche pretese di dare e avere.
È quindi del tutto irrilevante nell'economia del presente giudizio sia la ricostruzione dell'albero genealogico della famiglia , sia, soprattutto, la stima del valore, alla Per_1
data di apertura della successione, dei diritti immobiliari di cui la testatrice ha disposto.
In ragione dei rilievi suesposti e riconsiderata la valutazione sommaria sottesa all'accoglimento dell'istanza ex art. 649 c.p.c. svolta dalla banca opponente,
l'opposizione non può pertanto trovare accoglimento.
La singolarità della fattispecie in esame, caratterizzata da una tutt'altro che agevole interpretazione della scheda testamentaria della IG.ra e dal conseguente più che Per_1
legittimo dubbio sulla possibilità delle odierne convenute di concorrere, anche quali eredi legittime, su beni relitti di cui la testatrice non aveva minimamente disposto, costituiscono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione.
- 9 -
p.q.m.
il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea
Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo n. 2030/2022, emesso dal Tribunale di Treviso in data 3 agosto 2022;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di opposizione.
Così deciso in Treviso, 08/01/2024.
Il Giudice
dott. Andrea Valerio Cambi
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