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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/09/2025, n. 4309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4309 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1528/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.
2354/2020 pubblicata il 12.10.2020 vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Tramontano Laura (c.f. Parte_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), C.F._1 alla via Sant'Eustachio n. 11
Pec e fax: 0823/432397. Email_1
APPELLANTE
CONTRO (p.iva Controparte_1
in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro-tempore Avv. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Uccello Cristina (c.f. Controparte_2
) e dall'avv. Cimino Sara (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla via Vicinale S. Maria del Pianto Centro
Polifunzionale Torre 1;
Pex e fax:081/2326209, Email_2
Email_3
APPELLATA-appellante incidentale
OSSERVATO
IN FATTO
1.1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la società ( di seguito: Parte_1
Società) aveva dedotto: di avere acquistato dalla Business Fincenter S.p.a, in data
26.2.20203, il quinto piano dell'immobile sito in Caserta al Corso Giannone n. 50, e di essere conseguentemente subentrata nel contratto di locazione, limitatamente a tale porzione immobiliare, stipulato il 14.2.2003, tra la precedente proprietaria e la conduttrice CP_1 con decorrenza dal 23.1.2003, di durata sessennale, rinnovatosi tacitamente alla scadenza;
che la conduttrice aveva corrisposto in ritardo i canoni locativi dal mese di gennaio ad ottobre 2017 e non aveva pagato gli oneri condominiali dovuti, che essa locatrice aveva anticipato per € 50.338,29, come risultante dalla certificazione dell'amministratore condominiale;
per tali ragioni aveva intimato sfratto per morosità all' con atto CP_1
notificato il 17.8.2017, cui era seguita l'offerta formale della conduttrice, a mezzo notifica dell'8.11.2017, di riconsegna dell'immobile locato, che veniva effettuata in data 4.1.2018; che la conduttrice prima dell'udienza di convalida aveva provveduto a versare i canoni di locazione impagati;
che in sede di riconsegna, era stato redatto un verbale in contraddittorio che, come da perizia in atti, quantificava un danno all'immobile, direttamente ascrivibile al conduttore, pari a complessivi € 19.650,00; che l'immobile, seppure offerto in locazione alle medesime condizioni del contratto cessato, risultava ancora sfitto e tanto aveva cagionato un danno ad essa locatrice, consistente nella mancata percezione dei canoni trimestrali previsti in contratto, dalla data di riconsegna e sino alla naturale scadenza dello stesso nonché all'esborso relativo agli oneri condominiali gravanti sul conduttore, pari in media ad
€12.589,57 annui (media operata sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore) per il medesimo periodo.
Sulla base di tali premesse, la società ricorrente aveva invocato la condanna della conduttrice al pagamento del canone di locazione, pro quota, dal novembre 2017 al mese di gennaio 2018, pari ad € 12.110,34 oltre iva;
al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'anticipata cessazione della locazione per inadempimento della conduttrice, consistenti nella mancata percezione dei canoni trimestrali dalla data della riconsegna dell'immobile alla data di naturale scadenza del contratto (prevista per il 22.1.2021) o, in subordine al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso di disdetta o altra somma ritenuta di giustizia;
al risarcimento dei danni arrecati all'immobile condotto in locazione , quantificati in € 19.650,00 o in altra somma ritenuta di giustizia;
alla refusione dell'importo di € 50.338,29 a titolo di oneri condominiali corrisposti da essa locatrice al condominio nonché al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'azione ingiuntiva ed esecutiva promossa in suo danno dal Condominio;
il tutto maggiorato degli interessi moratori e con vittoria di spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
1.2. Si era costituita l' eccependo che, con comunicazione del 22.7.2016, aveva CP_1
espresso formale recesso dal contratto di locazione per cui è causa, per motivi gravi e sopravvenuti, reiterato con la comunicazione del 18/04/17; di aver integralmente pagato i canoni richiesti;
che gli oneri condominiali non erano dovuti dalla conduttrice, non essendovi alcuna pattuizione in tal senso nel contratto di locazione di causa e che, comunque, rispetto alla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, era maturata la prescrizione. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale volta alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 42.153,84.
2. Con ordinanza del 17/06/2019, in considerazione della mancata contestazione da parte della convenuta della somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato, il tribunale di S. Maria C.V. adito condannava la resistente, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
19.650,00.
3. La causa veniva istruita unicamente con il deposito di documenti ed indi decisa con sentenza n. 2354/2020 del 12/10/2020 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvedeva : 1) dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa per fatto e colpa del conduttore;
2) condanna parte convenuta ad eseguire il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 12.110,34, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.650,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come già stabilito nell'ordinanza del 17/06/2019;
4) rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta alla refusione dei restanti 2/3 delle stesse in favore della parte attrice che liquida, già ridotte, in 9 complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
3.1. A fondamento della prefata decisione il primo giudice: dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall' di restituzione del deposito cauzionale, in CP_1 ragione della mancata richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 cpc;
riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, consistente nell'aver pagato in ritardo i canoni dal mese di gennaio del 2017 al mese di settembre 2017 e non aver versato quelli da ottobre 2017 fino al 4.1.2018 data del rilascio dell'immobile, per complessivi € 12.110.34, trattandosi di circostanze non contestate;
di contro, reputava inidoneo a causare la cessazione del rapporto il recesso esercitato dall' , in quanto non supportato da gravi motivi sopravvenuti e di natura CP_1 oggettiva, escludendo che tali fossero il risparmio di spesa o la dedotta inadeguatezza dei locali per lo svolgimento dell'attività della conduttrice;
rigettava, poi, la domanda di risarcimento danni per anticipata risoluzione imputabile alla parte conduttrice osservando come la locatrice, gravata del relativo onere, non aveva dimostrato di aver inutilmente tentato di locare l'immobile ovvero la sussistenza di altre analoghe situazioni pregiudizievoli, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dell'immobile, non essendo, a tal fine sufficiente la sola deduzione della mancata locazione dell'immobile; rigettava anche la domanda di pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni 2012- 2015 che, in adesione all' eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, reputava estinti per prescrizione biennale ex art. 6 l. 841/73; accoglieva la domanda di risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato, in ragione della non contestazione dell'”an” e del
“quantum” del ristoro richiesto, richiamando sul punto l'ordinanza adottata ex art. 423 comma 1 cpc il 17.6.2019; in applicazione del criterio della soccombenza parziale, compensava per un terzo le spese di lite facendole gravare, per i restanti due terzi, a carico della parte resistente.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società chiedendo, in parziale riforma della stessa, la condanna dell al ristoro dei danni per l'anticipata risoluzione del CP_1 contratto di locazione, pari ai canoni non percepiti, alla data della risoluzione del contratto, pari a trimestrali € 48.441,39 e, pertanto, annuali € 193.765, nonché degli oneri condominiali per € 12.589,57 annui, entrambe voci da calcolarsi dalla data di riconsegna dell'immobile ( 4.1.2018) sino alla naturale scadenza contrattuale (22.1.2021); inoltre, la condanna dell' alla refusione degli oneri condominiali relativi agli anni 2012-2015, CP_1
per € 50.338,29, con gli interessi dalla data dell'introduzione del giudizio al saldo;
con vittoria di spese del doppio grado, da attribuirsi all'avvocato antistatario.
5. Con comparsa depositata il 3.6.2021 e notificata all'appellante, si è costituita l' CP_1
instando per il rigetto del gravame avverso e avanzando, a sua volta, appello incidentale volto alla declaratoria di legittimità del recesso da essa esercitato con conseguente rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore nonché alla condanna della
Società alla restituzione del deposito cauzionale o, in subordine alla sua compensazione con quanto accertato a favore di controparte.
6.E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
7. Indi la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza in presenza del
17.9.2025
OSSERVATO
IN DIRITTO Preliminarmente, in esito alla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 2354/2020 è stata pubblicata il
12/10/2020 e non notificata e il ricorso in appello è stato depositato il 06/04/2021.
Ne deriva che il termine di cui al 327 c.p.c. è stato osservato.
Venendo al merito, va esaminato in via prioritaria l'appello incidentale perché dal suo eventuale accoglimento deriverebbero conseguenze determinanti anche per l'appello principale in punto di causa della risoluzione contrattuale e di quantum debeatur.
Il primo motivo di impugnazione incidentale è focalizzato sulla richiesta di modifica della decisione che ha ritenuto illegittimo il recesso dell' per assenza di gravi motivi ex CP_1
art. 27 l. 392/78. Sul punto l' sostiene, di contro, che i gravi motivi sarebbero CP_1 ravvisabili nella necessità di risparmio di spesa (c.d. spending review) imposta dalla legislazione sopravvenuta alla conclusione del contratto (del 14.2.2003 con decorrenza dal
22.1.2003) segnatamente l'art. 3 comma 4, 4 bis, 5, 6, 7 DL 95/2012 e succ. modifiche.
La tesi non è fondata.
Al riguardo, a conferma della correttezza del ragionamento del primo giudice, che ha escluso che il mero risparmio di spesa sia valida ragione di recesso anticipato, giova richiamare il più recente arresto di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 30862 del
06/11/2023) secondo cui “Il contratto di locazione immobiliare concluso "iure privatorum" dalla P.A. quale conduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del
1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione;
esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di una sopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso dell , comunicato in base a tali obiettivi, senza alcun riferimento all'impossibilità di CP_3 continuare a corrispondere il canone locativo)”. Occorre osservare, altresì, che, a prescindere dalla verifica del se – come dubitato dalla locatrice in risposta alla comunicazione di recesso dell la normativa invocata da CP_1 quest'ultima anche in appello sia o meno applicabile a tale ente, ciò che rileva è che trattasi di disposizione entrate in vigore anteriormente alla scadenza contrattuale del 2015 (avendo il contratto durata sessennale dal 2003 rinnovatosi tacitamente, in mancanza di disdetta) e, pertanto, l' ben avrebbe potuto evitare il secondo rinnovo automatico. Una volta che CP_1 ha fatto rinnovare tacitamente il contratto nel 2015, non può invocare la disciplina speciale del 2012 quale sopravvenienza legittimante il recesso anticipato rispetto alla successiva scadenza del 2021.
Per le plurime ragioni appena svolte, pertanto, il motivo va disatteso.
Con il secondo mezzo di impugnazione incidentale lamenta che la domanda CP_1 riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, seppure inammissibile per le ragioni spiegate in sentenza, andava considerata quale eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la domanda attorea mediante estinzione/modifica della pretesa di pagamento avversa, trattandosi di credito non contestato di € 42.153,84.
Il mezzo è fondato.
La Suprema Corte, a più riprese, ha affermato il principio secondo cui la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto che sia, per qualsiasi motivo, inammissibile, va nondimeno esaminata dal giudice "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura ( cfr. Cass. Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020; Cass. Sent. 21472/2016).
Nel caso di specie, il credito dell' di restituzione del deposito cauzionale per CP_1
l'importo di € 42.153,84- non contestato nell'an e nel quantum da controparte- sebbene non esaminabile quale domanda riconvenzionale, può essere valutato come mera eccezione difensiva di compensazione impropria, in quanto nascente dallo stesso rapporto locativo nel cui ambito sono maturati i controcrediti della locatrice oggetto di causa
Del prefato importo, quindi, se ne terrà conto di seguito, nell'accertamento del dare/avere tra le parti all'esito della disamina dei motivi del gravame principale. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Passando all'appello principale, se ne rileva la fondatezza per quanto di ragione.
Il primo motivo investe la questione del risarcimento dei danni riconoscibili al locatore da anticipata cessazione della locazione per inadempimento del conduttore.
Sostiene l'impugnante che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere il locatore gravato dell'onere di provare il danno conseguente alla anticipata risoluzione contrattuale, quando invece, a ben interpretare la sentenza della Suprema Corte n. 8482/2020- dal tribunale richiamata nella grava pronuncia- il pregiudizio subito dal locatore sarebbe rappresentato proprio dalla perdita dei canoni dovuti per la durata della locazione ormai sciolta prematuramente per colpa del conduttore, non compensato dalla ripresa disponibilità dell'immobile, essendo, di contro, onerato il conduttore della prova contraria per vedere ridotto il risarcimento, alle condizioni desumibili dall'art. 1127 comma 2 c.c.
Assume di aver, in ogni caso, fornito la dimostrazione di aver conferito mandato ad una agenzia immobiliare per locare l'immobile alle medesime condizioni del contratto risoluto, depositando in allegato al ricorso in primo grado copia del relativo documento, e di non esservi riuscita a ricollocarlo, essendo il locale ancora sfitto, circostanza dichiarata nel corso del primo grado e non contestata dall' che neanche aveva sollevato eccezione ex CP_1 art. 1127 comma 2 c.c..
Il mezzo è parzialmente fondato.
Quanto alla regola probatoria, la correttezza del ragionamento del primo giudice, secondo cui è il locatore a dover dimostrare il danno da mancata locazione, ha trovato conferma nella pronuncia recentissima della Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 4892 del 25/02/2025 che ha sposato l'orientamento maggioritario- pure richiamato nella gravata decisione- favorevole al riconoscimento del diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, non escluso dalla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, chiarendo che è onere del locatore dimostrare di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi. In tale arresto è stato, altresì, precisato che resta fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e che è, in ogni caso esclusa, l'applicabilità dell'art. 1591 c.c., negandosi, quindi, che il danno risarcibile in favore del locatore debba ricomprendere, con carattere di automaticità, tutti i canoni non percepiti fino alla scadenza del contratto originariamente stabilita dalle parti o, in alternativa, al reperimento di un nuovo conduttore.
Sulla base di tale pronuncia, nell'esaminare il caso qui controverso, deve ritenersi gravata la
Società appellante della prova di aver assunto idonee iniziative per ricollocare sul mercato degli affitti l'immobile de quo, senza sottovalutare che essa stessa svolge attività di locazione di immobili propri e in leasing.
Ciò posto, in parziale dissenso con la valutazione operata dal primo giudice, deve ritenersi che prova della iniziativa della locatrice può trarsi dalla copia del mandato ad una agenzia immobiliare riguardante il locale di causa (circostanza non contestata dall - CP_1 prodotto nel fascicolo telematico del primo grado della Parte_3
temporalmente dall'1.2.2018 (epoca di poco successiva alla riconsegna avvenuta Parte_4 il 4.1.2018) all'1.8.2018.
Dopo tale momento, non vi è dimostrazione di altre azioni intraprese dalla Società proprietaria volte a rendere conoscibile, con i mezzi ordinari, la disponibilità dell'immobile per una nuova locazione né emergono le ragioni della protratta mancata locazione del bene.
Dunque, deve ritenersi che solo per i sei mesi decorrenti dal febbraio all'agosto 2018 vi sia dimostrazione della condotta del locatore mirante a riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità, mentre per, il resto, si palesa un atteggiamento di persistente ingiustificata sua inerzia.
Come detto, infatti, il documento al quale l'appellante principale assegna rilievo dirimente sotto il profilo probatorio ai fini della dimostrazione del pregiudizio subito, ha tale valenza solo per un breve periodo, in cui effettivamente la società risulta essersi attivata concretamente per locare il bene dopo la sua restituzione, mentre medesima prova non risulta per il periodo successivo, in cui non è dato sapere perché 'immobile sia rimasto sfitto, considerato, peraltro, che la società appellante risulta avere come oggetto della propria attività la locazione immobiliare di beni propri e in leasing, vale a dire è un operatore economico con attività nel settore immobiliare, che fa presumere in capo alla stessa una maggiore capacità di ricollocare il bene. Alla luce di tali considerazioni può dirsi dimostrato il pregiudizio per il periodo di sei mesi del mandato conferito all'agenzia immobiliare, e il risarcimento, dovendo ristorare non il danno evento (perdita dei canoni locativi fino alla naturale scadenza) bensì il danno conseguenza, va solo parametrato al canone di locazione previsto all'epoca della risoluzione, che, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del primo grado, ascendeva ad € 48.441,36+ iva annuali, da pagarsi in rate trimestrali di € 12.110,34, che è anche la misura accertata in sentenza con efficacia di giudicato sul punto.
Ne consegue che a titolo risarcitorio, va liquidato in favore della appellante Pt_3
l'importo complessivo di € 24.220,68 (12.110,34 x 2 trimestri), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi calcolati sulle somme di anno in anno rivalutate, dalla data dell'evento (4.1.2028) (cfr Cass. Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022) alla presente decisione, e gli ulteriori interessi sulla somma così determinata dalla presente decisione al saldo.
E', altresì, fondato anche il motivo di gravame principale riguardante gli oneri condominiali.
Si conviene con l'appellante che il primo giudice ha erroneamente applicato il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 6 l. 841/1973 abrogato dal d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in l. n. 13372008 con effetto dal 22.12.2008. Ciò comporta che da tale momento, agli oneri condominiali si applica il termine quinquennale di prescrizione delle spese condominiali, decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo e del riparto delle spese tra condomini.
Nel caso di specie, la richiesta di oneri condominiali 2012-2015 avanzata con la notifica dello sfratto per morosità il 17.8.2017 ha impedito la prescrizione, sicchè alla Società locatrice è dovuto il rimborso delle somme a tale titolo corrisposte al Condominio e di spettanza del conduttore , nella misura, documentata, di € 50.338,29, con gli CP_1 interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Tale ultimo importo può essere parzialmente compensato con il credito per restituzione del deposito cauzionale di spettanza dell' sopra acclarato, trattandosi di contrapposte CP_1 poste di dare/avere derivanti dal medesimo contratto di locazione e condannata CP_1
alla corresponsione della differenza in favore della Parte_1
La riforma parziale della sentenza gravata comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
A tal fine, stante l'accoglimento quasi integrale delle domande dell'originaria ricorrente, ridotte solo nel quantum anche per effetto della eccezione di compensazione impropria, appare giustificato compensarle per 1/3 e condannare l' al pagamento dei CP_1
restanti 2/3 in favore dell'appellante principale, liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in relazione al decisum) e considerato un importo ridotto per la fase decisionale in assenza dell'appendice scritta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
avanzato da Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1 dell'importo di € 50.338,29 a titolo di oneri condominiali per gli anni 2012-2017 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché della somma di € 24.220,68 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi calcolati sulla somma annualmente rivalutata, dal 4.1.2018 alla presente decisione e gli ulteriori interessi legali sulla somma così determinata da tale momento al soddisfo;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara compensato parzialmente il credito della di cui al capo 1) che precede, fino a concorrenza, Parte_1 con il credito dell' Controparte_1 dell'importo di € 42.153,84 a titolo di restituzione del deposito cauzionale,
[...] quest'ultimo maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, e , per l'effetto, condanna alla corresponsione della differenza in favore della CP_1 [...]
Parte_1
3) Rigetta, nel resto, l'appello principale e l'appello incidentale;
4) Compensa per1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'appellante principale che liquida: per il primo grado in € 4204,67 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 4962,67 per compensi ed € 518,00 per spese;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Laura Tramontano per dichiarato anticipo;
5) Ferma, nel resto, la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, li 17.9.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona dei magistrati:
dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente/rel.
dott.ssa Onorato Maria Teresa Consigliere
dott.ssa Paola Martorana Consigliere
ha pronunciato all'udienza del 17.9.2025, mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1528/2021 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2021 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria C.V. n.
2354/2020 pubblicata il 12.10.2020 vertente
TRA
(p.iva , in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t. , rappresentata e difesa dall'avv. Tramontano Laura (c.f. Parte_2
), presso il cui studio elettivamente domicilia in Maddaloni (CE), C.F._1 alla via Sant'Eustachio n. 11
Pec e fax: 0823/432397. Email_1
APPELLANTE
CONTRO (p.iva Controparte_1
in persona del Direttore Generale e Legale rappresentante pro-tempore Avv. P.IVA_2
, rappresentata e difesa dall'avv. Uccello Cristina (c.f. Controparte_2
) e dall'avv. Cimino Sara (c.f. ), elettivamente C.F._2 C.F._3 domiciliata presso il loro studio in Napoli, alla via Vicinale S. Maria del Pianto Centro
Polifunzionale Torre 1;
Pex e fax:081/2326209, Email_2
Email_3
APPELLATA-appellante incidentale
OSSERVATO
IN FATTO
1.1.Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. la società ( di seguito: Parte_1
Società) aveva dedotto: di avere acquistato dalla Business Fincenter S.p.a, in data
26.2.20203, il quinto piano dell'immobile sito in Caserta al Corso Giannone n. 50, e di essere conseguentemente subentrata nel contratto di locazione, limitatamente a tale porzione immobiliare, stipulato il 14.2.2003, tra la precedente proprietaria e la conduttrice CP_1 con decorrenza dal 23.1.2003, di durata sessennale, rinnovatosi tacitamente alla scadenza;
che la conduttrice aveva corrisposto in ritardo i canoni locativi dal mese di gennaio ad ottobre 2017 e non aveva pagato gli oneri condominiali dovuti, che essa locatrice aveva anticipato per € 50.338,29, come risultante dalla certificazione dell'amministratore condominiale;
per tali ragioni aveva intimato sfratto per morosità all' con atto CP_1
notificato il 17.8.2017, cui era seguita l'offerta formale della conduttrice, a mezzo notifica dell'8.11.2017, di riconsegna dell'immobile locato, che veniva effettuata in data 4.1.2018; che la conduttrice prima dell'udienza di convalida aveva provveduto a versare i canoni di locazione impagati;
che in sede di riconsegna, era stato redatto un verbale in contraddittorio che, come da perizia in atti, quantificava un danno all'immobile, direttamente ascrivibile al conduttore, pari a complessivi € 19.650,00; che l'immobile, seppure offerto in locazione alle medesime condizioni del contratto cessato, risultava ancora sfitto e tanto aveva cagionato un danno ad essa locatrice, consistente nella mancata percezione dei canoni trimestrali previsti in contratto, dalla data di riconsegna e sino alla naturale scadenza dello stesso nonché all'esborso relativo agli oneri condominiali gravanti sul conduttore, pari in media ad
€12.589,57 annui (media operata sulla base delle dichiarazioni dell'amministratore) per il medesimo periodo.
Sulla base di tali premesse, la società ricorrente aveva invocato la condanna della conduttrice al pagamento del canone di locazione, pro quota, dal novembre 2017 al mese di gennaio 2018, pari ad € 12.110,34 oltre iva;
al risarcimento dei danni dalla stessa subiti in conseguenza dell'anticipata cessazione della locazione per inadempimento della conduttrice, consistenti nella mancata percezione dei canoni trimestrali dalla data della riconsegna dell'immobile alla data di naturale scadenza del contratto (prevista per il 22.1.2021) o, in subordine al pagamento dei canoni per il periodo di preavviso di disdetta o altra somma ritenuta di giustizia;
al risarcimento dei danni arrecati all'immobile condotto in locazione , quantificati in € 19.650,00 o in altra somma ritenuta di giustizia;
alla refusione dell'importo di € 50.338,29 a titolo di oneri condominiali corrisposti da essa locatrice al condominio nonché al rimborso delle spese sostenute in conseguenza dell'azione ingiuntiva ed esecutiva promossa in suo danno dal Condominio;
il tutto maggiorato degli interessi moratori e con vittoria di spese del giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
1.2. Si era costituita l' eccependo che, con comunicazione del 22.7.2016, aveva CP_1
espresso formale recesso dal contratto di locazione per cui è causa, per motivi gravi e sopravvenuti, reiterato con la comunicazione del 18/04/17; di aver integralmente pagato i canoni richiesti;
che gli oneri condominiali non erano dovuti dalla conduttrice, non essendovi alcuna pattuizione in tal senso nel contratto di locazione di causa e che, comunque, rispetto alla richiesta di pagamento degli oneri condominiali, era maturata la prescrizione. Proponeva, altresì, domanda riconvenzionale volta alla restituzione del deposito cauzionale pari ad € 42.153,84.
2. Con ordinanza del 17/06/2019, in considerazione della mancata contestazione da parte della convenuta della somma richiesta a titolo di risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato, il tribunale di S. Maria C.V. adito condannava la resistente, ai sensi dell'art. 423, comma 1, c.p.c. al pagamento in favore della ricorrente della somma di €
19.650,00.
3. La causa veniva istruita unicamente con il deposito di documenti ed indi decisa con sentenza n. 2354/2020 del 12/10/2020 con cui il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvedeva : 1) dichiara risolto il contratto di locazione per cui è causa per fatto e colpa del conduttore;
2) condanna parte convenuta ad eseguire il pagamento in favore di parte attrice della somma di € 12.110,34, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo;
3) condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 19.650,00, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, come già stabilito nell'ordinanza del 17/06/2019;
4) rigetta le altre domande proposte dalla parte attrice;
5) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
6) compensa per 1/3 le spese di lite e condanna parte convenuta alla refusione dei restanti 2/3 delle stesse in favore della parte attrice che liquida, già ridotte, in 9 complessivi € 4.000,00, oltre spese generali al 15%, IVA
e CPA.
3.1. A fondamento della prefata decisione il primo giudice: dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale avanzata dall' di restituzione del deposito cauzionale, in CP_1 ragione della mancata richiesta di differimento dell'udienza ex art. 418 cpc;
riteneva fondata la domanda di risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice, consistente nell'aver pagato in ritardo i canoni dal mese di gennaio del 2017 al mese di settembre 2017 e non aver versato quelli da ottobre 2017 fino al 4.1.2018 data del rilascio dell'immobile, per complessivi € 12.110.34, trattandosi di circostanze non contestate;
di contro, reputava inidoneo a causare la cessazione del rapporto il recesso esercitato dall' , in quanto non supportato da gravi motivi sopravvenuti e di natura CP_1 oggettiva, escludendo che tali fossero il risparmio di spesa o la dedotta inadeguatezza dei locali per lo svolgimento dell'attività della conduttrice;
rigettava, poi, la domanda di risarcimento danni per anticipata risoluzione imputabile alla parte conduttrice osservando come la locatrice, gravata del relativo onere, non aveva dimostrato di aver inutilmente tentato di locare l'immobile ovvero la sussistenza di altre analoghe situazioni pregiudizievoli, dando conto dei concreti propositi di utilizzazione dell'immobile, non essendo, a tal fine sufficiente la sola deduzione della mancata locazione dell'immobile; rigettava anche la domanda di pagamento degli oneri condominiali relativi agli anni 2012- 2015 che, in adesione all' eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta, reputava estinti per prescrizione biennale ex art. 6 l. 841/73; accoglieva la domanda di risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile locato, in ragione della non contestazione dell'”an” e del
“quantum” del ristoro richiesto, richiamando sul punto l'ordinanza adottata ex art. 423 comma 1 cpc il 17.6.2019; in applicazione del criterio della soccombenza parziale, compensava per un terzo le spese di lite facendole gravare, per i restanti due terzi, a carico della parte resistente.
4. Avverso tale decisione ha proposto appello la Società chiedendo, in parziale riforma della stessa, la condanna dell al ristoro dei danni per l'anticipata risoluzione del CP_1 contratto di locazione, pari ai canoni non percepiti, alla data della risoluzione del contratto, pari a trimestrali € 48.441,39 e, pertanto, annuali € 193.765, nonché degli oneri condominiali per € 12.589,57 annui, entrambe voci da calcolarsi dalla data di riconsegna dell'immobile ( 4.1.2018) sino alla naturale scadenza contrattuale (22.1.2021); inoltre, la condanna dell' alla refusione degli oneri condominiali relativi agli anni 2012-2015, CP_1
per € 50.338,29, con gli interessi dalla data dell'introduzione del giudizio al saldo;
con vittoria di spese del doppio grado, da attribuirsi all'avvocato antistatario.
5. Con comparsa depositata il 3.6.2021 e notificata all'appellante, si è costituita l' CP_1
instando per il rigetto del gravame avverso e avanzando, a sua volta, appello incidentale volto alla declaratoria di legittimità del recesso da essa esercitato con conseguente rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore nonché alla condanna della
Società alla restituzione del deposito cauzionale o, in subordine alla sua compensazione con quanto accertato a favore di controparte.
6.E' stato acquisito il fascicolo telematico d'ufficio del primo grado e non è stata svolta attività istruttoria.
7. Indi la causa è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza in presenza del
17.9.2025
OSSERVATO
IN DIRITTO Preliminarmente, in esito alla verifica d'ufficio, va dato atto della tempestività dell'impugnazione.
Al riguardo, dall'esame degli atti risulta che: la sentenza n. 2354/2020 è stata pubblicata il
12/10/2020 e non notificata e il ricorso in appello è stato depositato il 06/04/2021.
Ne deriva che il termine di cui al 327 c.p.c. è stato osservato.
Venendo al merito, va esaminato in via prioritaria l'appello incidentale perché dal suo eventuale accoglimento deriverebbero conseguenze determinanti anche per l'appello principale in punto di causa della risoluzione contrattuale e di quantum debeatur.
Il primo motivo di impugnazione incidentale è focalizzato sulla richiesta di modifica della decisione che ha ritenuto illegittimo il recesso dell' per assenza di gravi motivi ex CP_1
art. 27 l. 392/78. Sul punto l' sostiene, di contro, che i gravi motivi sarebbero CP_1 ravvisabili nella necessità di risparmio di spesa (c.d. spending review) imposta dalla legislazione sopravvenuta alla conclusione del contratto (del 14.2.2003 con decorrenza dal
22.1.2003) segnatamente l'art. 3 comma 4, 4 bis, 5, 6, 7 DL 95/2012 e succ. modifiche.
La tesi non è fondata.
Al riguardo, a conferma della correttezza del ragionamento del primo giudice, che ha escluso che il mero risparmio di spesa sia valida ragione di recesso anticipato, giova richiamare il più recente arresto di legittimità (cfr. Cass. Ordinanza n. 30862 del
06/11/2023) secondo cui “Il contratto di locazione immobiliare concluso "iure privatorum" dalla P.A. quale conduttore non si sottrae alla disciplina ex art. 27, comma 8, l. n. 392 del
1978, secondo cui le ragioni che consentono al locatario il recesso anticipato devono essere determinate da avvenimenti estranei alla sua volontà, imprevedibili, sopravvenuti alla costituzione del rapporto e tali da renderne oltremodo gravosa la prosecuzione;
esse non possono, pertanto, identificarsi con la necessità di perseguire obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di razionalizzazione degli spazi ex art. 3 del d.l. n. 95 del 2012, di per sé non indicativi di una sopravvenuta insostenibilità del pagamento del canone. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimità del recesso dell , comunicato in base a tali obiettivi, senza alcun riferimento all'impossibilità di CP_3 continuare a corrispondere il canone locativo)”. Occorre osservare, altresì, che, a prescindere dalla verifica del se – come dubitato dalla locatrice in risposta alla comunicazione di recesso dell la normativa invocata da CP_1 quest'ultima anche in appello sia o meno applicabile a tale ente, ciò che rileva è che trattasi di disposizione entrate in vigore anteriormente alla scadenza contrattuale del 2015 (avendo il contratto durata sessennale dal 2003 rinnovatosi tacitamente, in mancanza di disdetta) e, pertanto, l' ben avrebbe potuto evitare il secondo rinnovo automatico. Una volta che CP_1 ha fatto rinnovare tacitamente il contratto nel 2015, non può invocare la disciplina speciale del 2012 quale sopravvenienza legittimante il recesso anticipato rispetto alla successiva scadenza del 2021.
Per le plurime ragioni appena svolte, pertanto, il motivo va disatteso.
Con il secondo mezzo di impugnazione incidentale lamenta che la domanda CP_1 riconvenzionale di restituzione del deposito cauzionale, seppure inammissibile per le ragioni spiegate in sentenza, andava considerata quale eccezione riconvenzionale volta a paralizzare la domanda attorea mediante estinzione/modifica della pretesa di pagamento avversa, trattandosi di credito non contestato di € 42.153,84.
Il mezzo è fondato.
La Suprema Corte, a più riprese, ha affermato il principio secondo cui la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto che sia, per qualsiasi motivo, inammissibile, va nondimeno esaminata dal giudice "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura ( cfr. Cass. Ordinanza n. 6009 del 04/03/2020; Cass. Sent. 21472/2016).
Nel caso di specie, il credito dell' di restituzione del deposito cauzionale per CP_1
l'importo di € 42.153,84- non contestato nell'an e nel quantum da controparte- sebbene non esaminabile quale domanda riconvenzionale, può essere valutato come mera eccezione difensiva di compensazione impropria, in quanto nascente dallo stesso rapporto locativo nel cui ambito sono maturati i controcrediti della locatrice oggetto di causa
Del prefato importo, quindi, se ne terrà conto di seguito, nell'accertamento del dare/avere tra le parti all'esito della disamina dei motivi del gravame principale. Su detta somma vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo. Passando all'appello principale, se ne rileva la fondatezza per quanto di ragione.
Il primo motivo investe la questione del risarcimento dei danni riconoscibili al locatore da anticipata cessazione della locazione per inadempimento del conduttore.
Sostiene l'impugnante che avrebbe errato il primo giudice nel ritenere il locatore gravato dell'onere di provare il danno conseguente alla anticipata risoluzione contrattuale, quando invece, a ben interpretare la sentenza della Suprema Corte n. 8482/2020- dal tribunale richiamata nella grava pronuncia- il pregiudizio subito dal locatore sarebbe rappresentato proprio dalla perdita dei canoni dovuti per la durata della locazione ormai sciolta prematuramente per colpa del conduttore, non compensato dalla ripresa disponibilità dell'immobile, essendo, di contro, onerato il conduttore della prova contraria per vedere ridotto il risarcimento, alle condizioni desumibili dall'art. 1127 comma 2 c.c.
Assume di aver, in ogni caso, fornito la dimostrazione di aver conferito mandato ad una agenzia immobiliare per locare l'immobile alle medesime condizioni del contratto risoluto, depositando in allegato al ricorso in primo grado copia del relativo documento, e di non esservi riuscita a ricollocarlo, essendo il locale ancora sfitto, circostanza dichiarata nel corso del primo grado e non contestata dall' che neanche aveva sollevato eccezione ex CP_1 art. 1127 comma 2 c.c..
Il mezzo è parzialmente fondato.
Quanto alla regola probatoria, la correttezza del ragionamento del primo giudice, secondo cui è il locatore a dover dimostrare il danno da mancata locazione, ha trovato conferma nella pronuncia recentissima della Cassazione a Sezioni Unite sentenza n. 4892 del 25/02/2025 che ha sposato l'orientamento maggioritario- pure richiamato nella gravata decisione- favorevole al riconoscimento del diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell'art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, non escluso dalla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, chiarendo che è onere del locatore dimostrare di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell'immobile, per una nuova locazione a terzi. In tale arresto è stato, altresì, precisato che resta fermo l'apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e che è, in ogni caso esclusa, l'applicabilità dell'art. 1591 c.c., negandosi, quindi, che il danno risarcibile in favore del locatore debba ricomprendere, con carattere di automaticità, tutti i canoni non percepiti fino alla scadenza del contratto originariamente stabilita dalle parti o, in alternativa, al reperimento di un nuovo conduttore.
Sulla base di tale pronuncia, nell'esaminare il caso qui controverso, deve ritenersi gravata la
Società appellante della prova di aver assunto idonee iniziative per ricollocare sul mercato degli affitti l'immobile de quo, senza sottovalutare che essa stessa svolge attività di locazione di immobili propri e in leasing.
Ciò posto, in parziale dissenso con la valutazione operata dal primo giudice, deve ritenersi che prova della iniziativa della locatrice può trarsi dalla copia del mandato ad una agenzia immobiliare riguardante il locale di causa (circostanza non contestata dall - CP_1 prodotto nel fascicolo telematico del primo grado della Parte_3
temporalmente dall'1.2.2018 (epoca di poco successiva alla riconsegna avvenuta Parte_4 il 4.1.2018) all'1.8.2018.
Dopo tale momento, non vi è dimostrazione di altre azioni intraprese dalla Società proprietaria volte a rendere conoscibile, con i mezzi ordinari, la disponibilità dell'immobile per una nuova locazione né emergono le ragioni della protratta mancata locazione del bene.
Dunque, deve ritenersi che solo per i sei mesi decorrenti dal febbraio all'agosto 2018 vi sia dimostrazione della condotta del locatore mirante a riattivare le possibilità di recupero della redditività del proprio bene a seguito della sua riacquistata disponibilità, mentre per, il resto, si palesa un atteggiamento di persistente ingiustificata sua inerzia.
Come detto, infatti, il documento al quale l'appellante principale assegna rilievo dirimente sotto il profilo probatorio ai fini della dimostrazione del pregiudizio subito, ha tale valenza solo per un breve periodo, in cui effettivamente la società risulta essersi attivata concretamente per locare il bene dopo la sua restituzione, mentre medesima prova non risulta per il periodo successivo, in cui non è dato sapere perché 'immobile sia rimasto sfitto, considerato, peraltro, che la società appellante risulta avere come oggetto della propria attività la locazione immobiliare di beni propri e in leasing, vale a dire è un operatore economico con attività nel settore immobiliare, che fa presumere in capo alla stessa una maggiore capacità di ricollocare il bene. Alla luce di tali considerazioni può dirsi dimostrato il pregiudizio per il periodo di sei mesi del mandato conferito all'agenzia immobiliare, e il risarcimento, dovendo ristorare non il danno evento (perdita dei canoni locativi fino alla naturale scadenza) bensì il danno conseguenza, va solo parametrato al canone di locazione previsto all'epoca della risoluzione, che, come risulta dalle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo del primo grado, ascendeva ad € 48.441,36+ iva annuali, da pagarsi in rate trimestrali di € 12.110,34, che è anche la misura accertata in sentenza con efficacia di giudicato sul punto.
Ne consegue che a titolo risarcitorio, va liquidato in favore della appellante Pt_3
l'importo complessivo di € 24.220,68 (12.110,34 x 2 trimestri), oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi calcolati sulle somme di anno in anno rivalutate, dalla data dell'evento (4.1.2028) (cfr Cass. Ordinanza n. 37798 del 27/12/2022) alla presente decisione, e gli ulteriori interessi sulla somma così determinata dalla presente decisione al saldo.
E', altresì, fondato anche il motivo di gravame principale riguardante gli oneri condominiali.
Si conviene con l'appellante che il primo giudice ha erroneamente applicato il termine prescrizionale biennale previsto dall'art. 6 l. 841/1973 abrogato dal d.l. 112/2008 convertito con modificazioni in l. n. 13372008 con effetto dal 22.12.2008. Ciò comporta che da tale momento, agli oneri condominiali si applica il termine quinquennale di prescrizione delle spese condominiali, decorrente dalla data di approvazione del bilancio consuntivo e del riparto delle spese tra condomini.
Nel caso di specie, la richiesta di oneri condominiali 2012-2015 avanzata con la notifica dello sfratto per morosità il 17.8.2017 ha impedito la prescrizione, sicchè alla Società locatrice è dovuto il rimborso delle somme a tale titolo corrisposte al Condominio e di spettanza del conduttore , nella misura, documentata, di € 50.338,29, con gli CP_1 interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Tale ultimo importo può essere parzialmente compensato con il credito per restituzione del deposito cauzionale di spettanza dell' sopra acclarato, trattandosi di contrapposte CP_1 poste di dare/avere derivanti dal medesimo contratto di locazione e condannata CP_1
alla corresponsione della differenza in favore della Parte_1
La riforma parziale della sentenza gravata comporta la necessità di una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado, tenendo conto dell'esito complessivo della controversia.
A tal fine, stante l'accoglimento quasi integrale delle domande dell'originaria ricorrente, ridotte solo nel quantum anche per effetto della eccezione di compensazione impropria, appare giustificato compensarle per 1/3 e condannare l' al pagamento dei CP_1
restanti 2/3 in favore dell'appellante principale, liquidate come in dispositivo, sulla base parametrica degli importi di cui al DM 55/14, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 52.001,00 ad € 260.000,00, in relazione al decisum) e considerato un importo ridotto per la fase decisionale in assenza dell'appendice scritta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli-seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale Parte_1
avanzato da Controparte_1 ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, condanna l Controparte_1
al pagamento, in favore della
[...] Parte_1 dell'importo di € 50.338,29 a titolo di oneri condominiali per gli anni 2012-2017 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché della somma di € 24.220,68 a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, questi ultimi calcolati sulla somma annualmente rivalutata, dal 4.1.2018 alla presente decisione e gli ulteriori interessi legali sulla somma così determinata da tale momento al soddisfo;
2) In parziale accoglimento dell'appello incidentale, dichiara compensato parzialmente il credito della di cui al capo 1) che precede, fino a concorrenza, Parte_1 con il credito dell' Controparte_1 dell'importo di € 42.153,84 a titolo di restituzione del deposito cauzionale,
[...] quest'ultimo maggiorato degli interessi legali dalla domanda al saldo, e , per l'effetto, condanna alla corresponsione della differenza in favore della CP_1 [...]
Parte_1
3) Rigetta, nel resto, l'appello principale e l'appello incidentale;
4) Compensa per1/3 le spese del doppio grado di giudizio e condanna l' al CP_1
pagamento dei restanti 2/3 in favore dell'appellante principale che liquida: per il primo grado in € 4204,67 per compensi di avvocato;
per il secondo grado in € 4962,67 per compensi ed € 518,00 per spese;
il tutto oltre spese generali, IVA e CPA come per legge con attribuzione all'avv. Laura Tramontano per dichiarato anticipo;
5) Ferma, nel resto, la sentenza appellata.
Così deciso in Napoli, li 17.9.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Alessandra Piscitiello