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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 531/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa LV IN ZO Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa ER MM Consigliere est.
all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 531/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Palotti e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Donatello n. 21,
-ricorrente in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Maio e Antonio del Gatto e domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: liquidazione della pensione di vecchiaia con diversa decorrenza – pagamento ratei arretrati.
CONCLUSIONI per “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Parte_1
accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della prestazione Parte_1 pensionistica di cui è già titolare (pensione di vecchiaia) con decorrenza dal 01.03.2012, o dalla CP_ diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2014 con conseguente condanna dell'
pagina 1 di 9 al pagamento degli arretrati di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.03.2012, o dalla diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2014, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Si indica quale patronato fiduciario ai sensi dell'art. 446 c.p.c., il patronato INCA-CGIL di Como in persona del suo direttore pro tempore e/o suo delegato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado nonché del presente grado da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario e in favore dell'avv. Barbara Storace per il giudizio di Cassazione”; per l “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, decidere CP_1
secondo Diritto e Giustizia la presente causa, compensando integralmente le spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Como l , allegando quanto segue: a) di aver diritto alla pensione di vecchiaia fin dal CP_1 primo aprile 2010 e di aver avanzato la relativa domanda all'Istituto in data 27.2.2017; b) che, con provvedimento del 5.4.2017, l'Istituto gli aveva riconosciuto la prestazione pensionistica (cat. VO Aut
n.01015220) liquidando gli arretrati a decorrere dal primo marzo 2014; c) che avverso la predetta liquidazione, tramite il patronato Inca-Cgil, egli aveva avanzato ricorso amministrativo, chiedendo la corresponsione dei ratei arretrati a partire dal marzo 2012 e, cioè, nei limiti della prescrizione quinquennale come previsto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 2 e comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(c.s.m. dalla L. 111/2011), norme richiamate anche dal messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013; d) CP_1
CP_ che l' non aveva accolto la domanda come emergeva dalla successiva riliquidazione della pensione del 7.11.2019, confermando il diritto agli arretrati solo a far data dal 1.3.2014 ovvero per i soli ratei maturati nel triennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa.
contestata la sussistenza della decadenza e l'applicabilità alla fattispecie della sola Parte_1 prescrizione quinquennale, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della prestazione pensionistica con decorrenza dal primo marzo 2012 o dalla diversa data individuata, comunque antecedente al primo marzo 2014, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli arretrati di pensione di vecchiaia.
pagina 2 di 9 L' si è costituito, resistendo al ricorso perché, in assunto, totalmente infondato. In particolare, CP_1
l'Istituto ha ribadito la correttezza della prestazione erogata, in quanto – in tesi- rispettosa della decadenza intervenuta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 103/1991, in applicazione della quale l'istituto aveva liquidato il rateo di pensione a partire dall'1.3.2014, essendo stata la relativa domanda presentata in sede amministrativa in data 27.2.2017 (con conseguente decadenza dei ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda).
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 149/2020, ha rigettato il ricorso (a spese di lite compensate), dichiarando applicabile il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 6 D.L. n. 103/91, calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, osservando che il computo del termine decadenziale operato dall risultava coerente “sia che si interpreti la domanda del CP_1 ricorrente come liquidazione della pensione chiesta e ricevuta per la prima volta, sia come domanda di riliquidazione”.
Avverso la sentenza di primo grado, ritenendola ingiusta, ha proposto appello (R.G. n. Parte_1
244/2021), formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 47 dpr n.
639/1970, sostenendo, in particolare, che la decadenza prevista dalla norma predetta non potesse decorrere da un momento antecedente la presentazione della domanda amministrativa. Contrariamente
a quanto sostenuto dal Tribunale, la decadenza rispetto ai ratei pregressi, si sarebbe potuta realizzare solo ove, avverso l'errata liquidazione/riliquidazione della pensione per cui è causa, non fosse stato proposto il ricorso amministrativo.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 811/2021, richiamati gli artt. 47 del D.P.R. 639/1979 e 6 del D.L. 103/1991 e ricostruiti i rapporti tra le due norme sulla base di quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 12878/2014, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado e ciò in forza delle seguenti considerazioni:
“Osserva dunque il Collegio che, in virtù dei principi di cui alla predetta pronuncia, il dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art. 6 D.L.
103/1991, deve fissarsi nella data di maturazione dei singoli ratei di pensione in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo o in caso di proposizione tardiva del ricorso oltre i tre anni dell'insorgenza dei singoli ratei.
pagina 3 di 9 Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi: osserva infatti il Collegio che il ha diritto alla Parte_1 pensione di vecchiaia fin dal primo Aprile 2010 ed ha avanzato la relativa domanda all'Istituto il 27
Febbraio 2017: pertanto, correttamente l'Istituto, in applicazione del termine decadenziale di tre anni, ha Osserva dunque il Collegio che, in virtù dei principi di cui alla predetta pronuncia, il dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art. 6 D.L.
103/1991, deve fissarsi nella data di maturazione dei singoli ratei di pensione in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo o in caso di proposizione tardiva del ricorso oltre i tre anni dell'insorgenza dei singoli ratei. Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi: osserva infatti il
Collegio che il ha diritto alla pensione di vecchiaia fin dal primo Aprile 2010 ed ha avanzato Parte_1 la relativa domanda all'Istituto il 27 Febbraio 2017: pertanto, correttamente l'Istituto, in applicazione del termine decadenziale di tre anni, ha liquidato gli arretrati a decorrere dal primo Marzo 2014. La tesi sostenuta da parte appellante secondo cui il termine decadenziale sarebbe applicabile solo in caso di mancata proposizione del ricorso e non di presentazione tardiva è priva di pregio: la Cassazione, nella pronuncia prima richiamata, ha espressamente rilevato che la proposizione tardiva di un ricorso non può spostare in avanti o, peggio, impedire l'operatività della decadenza. Tale assunto porterebbe infatti a vanificare la ratio del meccanismo introdotto dal D.L. 103/1991. Alla luce di tali assunti,
l'appello deve essere respinto.”.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 affidandolo ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 6 D.L. 103/1991 (convertito in L. 166/1991), ritenendo che la Corte
d'Appello di Milano, pur avendo correttamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
n.12878/2014, avesse tratto dai principi in essa illustrati una errata individuazione del dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art.6 D.L. n. 103/91.
Secondo il la Corte territoriale erroneamente aveva fatto decorrere la decadenza da un Parte_1 momento anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, mentre prima di tale domanda neppure poteva sussistere il diritto a pensione. L'errore della Corte del merito era stato determinato, secondo il ricorrente, dalla confusione fra gli effetti decadenziali connessi alla tardiva domanda giudiziale per azionare il diritto alla prestazione (negato o solo parzialmente riconosciuto) e quelli prescrizionali conseguenti alla presentazione di una domanda amministrativa successiva alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.
pagina 4 di 9 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4734/2025, dopo aver richiamato quali circostanze pacifiche e risultanti dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva presentato la domanda di pensione il
27.2.2017, che l' aveva liquidato il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo marzo CP_1
2014 e che l'azione giudiziaria era volta ad ottenere la retrodatazione della pensione al primo marzo
2012, ha ritenuto fondato il ricorso del dando continuità al proprio orientamento per cui Parte_1
l'azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto (con decorrenza posticipata rispetto a quella richiesta) e che, pertanto, contrariamente a quanto deciso dai giudici del merito, applicandosi alla fattispecie esclusivamente la decadenza introdotta ex novo dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D ln. 98/2011, la stessa decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della prestazione senza accessori, non essendo la relativa azione giudiziaria subordinata alla previa proposizione della domanda amministrativa, nella specie non necessaria, in quanto la richiesta di pensione è già diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
La sentenza d'appello è stata, pertanto, cassata dai giudici di legittimità -con rinvio alla medesima
Corte in diversa composizione per la decisione del caso in conformità all'enunciato principio di diritto e per la regolamentazione delle spese- per aver erroneamente calcolato il dies a quo della decadenza triennale dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione, in luogo che dalla data del provvedimento dell di riconoscimento della prestazione pensionistica in misura parziale. CP_1
con ricorso in riassunzione depositato in data 20.5.2025, ha provveduto a riassumere la Parte_1 causa innanzi alla Corte d'appello di Milano e, richiamate le deduzioni svolte nel corso del procedimento giudiziario, ivi comprese quelle contenute nel ricorso per Cassazione, ha chiesto che la
Corte si pronunci adeguandosi al principio espresso dalla Suprema Corte nel senso che nessuna decadenza risulta maturata avendo lo stesso tempestivamente impugnato entro il triennio, con il ricorso giudiziario, depositato il 20.3.2020, il provvedimento di liquidazione della pensione emesso dall' CP_1 in data 5.4.2017. Ha insistito, quindi, per il riconoscimento dei ratei di pensione arretrati e non liquidati
(1.3.2012-28.2.2014), ribadendo l'applicabilità alla fattispecie esclusivamente del termine di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici (calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione del 27.2.2017) e chiedendo, nel contempo, la rifusione delle spese processuali di tutti i gradi e le fasi giudiziali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
pagina 5 di 9 L' si è costituito con memoria difensiva depositata in data 10.8.2025, sostenendo che il Giudice di CP_1 legittimità, nella ricostruzione della fattispecie e nell'enunciazione del principio di diritto alla stessa applicabile, avrebbe commesso un macroscopico errore d'inquadramento e d'interpretazione, travisando la propria stessa giurisprudenza. Tale erroneità sarebbe dimostrata proprio dal testo dell'art. 6, D.L. 103/1991, pure richiamato nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado: la norma, infatti, disciplina specificamente il caso di ratei di pensione, maturati e non riscossi, stabilendo che per essi il termine entro cui è necessario agire per ottenerne l'erogazione decorre dalla data di rispettiva insorgenza e non dalla data di erogazione del trattamento pensionistico o di presentazione della domanda amministrativa, ipotesi, queste ultime, riferibili alle diverse questioni attinenti alla misura dei ratei o, al più, a quelle attinenti valorizzazioni di componenti della pensione in grado di incidere sulla decorrenza della stessa.
Pertanto, l' , a fronte del denunciato macroscopico errore interpretativo e in considerazione del CP_1 contrasto giurisprudenziale da esso provocato, conclude chiedendo di decidere la causa secondo diritto, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte nel presente giudizio di rinvio è tenuta, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ad uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di cassazione con rinvio n. 4734/2025 che, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso proposto da si è così espressa: Parte_1
“
3. Il ricorso è fondato.
4. Nella fattispecie di causa, come è pacifico e risulta dalla sentenza impugnata, l'odierno ricorrente aveva presentato la domanda di pensione il 27 febbraio 2017 e l' aveva liquidato il trattamento CP_1 con decorrenza dal primo marzo 2014; la parte ha agito per la retrodatazione della pensione al primo marzo 2012.
5. Questa Corte, con pronunce cui in questa sede si intende dare continuità (Cass. sez. lav.
5.8.2016 n.
16549; Cass. 24.5.2017, n.13016), ha già chiarito che la azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto.
pagina 6 di 9
6. Da tale principio deriva che quando la parte contesta la decorrenza della pensione liquidata dall' non viene in rilievo la decadenza prevista nel testo originario dell'articolo 47 DPR n. 639 CP_1 del 1970, che— in conformità al principio affermato da Cass. S.U. sentt. 29.5.2009 nr. 12718 e
12720— non era applicabile alle prestazioni riconosciute in misura parziale. La decadenza applicabile
è, invece, quella introdotta ex novo dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), a tenore del quale:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
7. Nella fattispecie di causa detta norma è sicuramente applicabile (non venendo in rilievo una questione di diritto intertemporale) perché la vicenda si è interamente svolta nella vigenza della nuova disposizione (la domanda di pensione è dell'anno 2017).
8. Nell'interpretare il suddetto articolo 47, comma 6, questa Corte (Cass. 07 maggio 2024, n.12400 e giurisprudenza ivi citata) ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento della prestazione senza accessori), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, che non è necessaria;
per ottenere una diversa liquidazione della prestazione, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata è stata ritenuta sufficiente dal legislatore, in quanto domanda diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
9. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
la decadenza (triennale per i trattamenti pensionistici ed annuale per le prestazioni temporanee) decorre "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
10. Pertanto, in caso di riconoscimento della prestazione pensionistica in misura parziale, per decorrenza posticipata rispetto a quella richiesta, ai fini del computo della decadenza triennale applicabile ai ratei di pensione deve aversi riguardo, sotto il profilo del dies a quo, alla data del provvedimento dell' con il quale viene liquidata la pensione. CP_1 pagina 7 di 9 11. Erroneamente il giudice dell'appello ha calcolato il dies a quo della decadenza triennale dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione.
12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione affinché si adegui nella decisione al principio di diritto sopra esposto.”.
Avendo i giudici di legittimità cassato la sentenza di codesta Corte d'Appello per aver ancorato il termine a quo della decadenza triennale alla data di maturazione dei singoli ratei di pensione in luogo che alla data del provvedimento dell , recante la liquidazione della pensione con decorrenza CP_1 diversa da quella richiesta, l'adito Collegio, dovendosi adeguare all'enunciato principio di diritto nella decisone del caso, non può che accogliere la domanda proposta dal (senza alcuno spazio per Parte_1 valutare, ai fini della decisione di merito, i rilievi critici al riguardo sollevati dall' circa il CP_1 macroscopico errore in cui la stessa Suprema Corte sarebbe incorsa nell'inquadramento della fattispecie e nell'individuazione e interpretazione della disciplina legislativa in materia di decadenza alla stessa applicabile).
Per quanto qui di rilievo, avendo impugnato entro il triennio, con ricorso giudiziale Parte_1 depositato in data 20.3.2020, il provvedimento di liquidazione della pensione emesso dall' in data CP_1
5.4.2017, per chiedere il riconoscimento della prestazione pensionistica a decorrere dal 1.3.2012 in luogo che dalla data del 1.3.2014 riconosciuta dall' , alla luce di quanto statuito dalla Suprema CP_1
Corte, non si è verificata alcuna decadenza, sicché lo stesso ha diritto alla riconoscimento della prestazione pensionistica a decorrere dal 1.3.2012 e, quindi, ad ottenere il pagamento dei ratei arretrati con tale decorrenza, in quanto non prescritti all'epoca della presentazione della domanda di pensione
(27.2.2017), essendo gli stessi ricompresi nel quinquennio antecedente.
Compete, quindi, al anche il pagamento dei ratei di pensione maturati e non liquidati per il Parte_1 periodo dal 1.3.2012 al 28.2.2014, oltre alla maggior somma tra quella risultante dall'applicazione del tasso d'interesse legale e quella risultante dall'applicazione dell'indice di rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, come da domanda.
Considerata la controvertibilità della questione giuridica dibattuta, alla quale sia il Tribunale in primo grado che questa Corte in sede di gravame avevano dato soluzioni interpretative opposte a quella enunciata nell'ordinanza di rinvio e tenuto conto del contrasto evidenziato dall' nelle proprie CP_1
pagina 8 di 9 difese, si ritiene giustificata ex art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta,
PQM
- decidendo in sede di rinvio, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 della prestazione pensionistica di cui è già titolare (pensione di vecchiaia) con decorrenza dal
1.3.2012 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei di pensione arretrati per il CP_1 periodo dal 1.3.2012 al 28.2.2014, oltre alla maggior somma tra quella risultante dall'applicazione del tasso d'interesse legale e quella risultante dall'applicazione dell'indice di rivalutazione monetaria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione.
Milano, 30.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
ER MM LV IN ZO
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO composta da:
Dott.ssa LV IN ZO Presidente
Dott.ssa Susanna Mantovani Consigliere
Dott.ssa ER MM Consigliere est.
all'udienza del 30/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 531/2025 di R.G. promossa in riassunzione ex art. 392 c.p.c. da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Roberta Palotti e Parte_1 C.F._1 domicilio eletto presso il suo studio di Milano, via Donatello n. 21,
-ricorrente in riassunzione-
CONTRO
(C.F. , con il patrocinio degli avv.ti Roberto Maio e Antonio del Gatto e domicilio CP_1 P.IVA_1 eletto presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dell'Istituto in Milano, via Savarè, 1,
-resistente in riassunzione-
Oggetto: liquidazione della pensione di vecchiaia con diversa decorrenza – pagamento ratei arretrati.
CONCLUSIONI per “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, Parte_1
accertare e dichiarare il diritto del sig. al riconoscimento della prestazione Parte_1 pensionistica di cui è già titolare (pensione di vecchiaia) con decorrenza dal 01.03.2012, o dalla CP_ diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2014 con conseguente condanna dell'
pagina 1 di 9 al pagamento degli arretrati di pensione di vecchiaia con decorrenza dal 01.03.2012, o dalla diversa individuanda data comunque antecedente al 01.03.2014, maggiorati di interessi o rivalutazione come per legge.
Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecuzione, come per legge.
Si indica quale patronato fiduciario ai sensi dell'art. 446 c.p.c., il patronato INCA-CGIL di Como in persona del suo direttore pro tempore e/o suo delegato.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del primo e secondo grado nonché del presente grado da distrarsi in favore dello scrivente difensore antistatario e in favore dell'avv. Barbara Storace per il giudizio di Cassazione”; per l “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa, decidere CP_1
secondo Diritto e Giustizia la presente causa, compensando integralmente le spese di lite.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
con il ricorso introduttivo del processo di primo grado, ha convenuto innanzi al Parte_1
Tribunale di Como l , allegando quanto segue: a) di aver diritto alla pensione di vecchiaia fin dal CP_1 primo aprile 2010 e di aver avanzato la relativa domanda all'Istituto in data 27.2.2017; b) che, con provvedimento del 5.4.2017, l'Istituto gli aveva riconosciuto la prestazione pensionistica (cat. VO Aut
n.01015220) liquidando gli arretrati a decorrere dal primo marzo 2014; c) che avverso la predetta liquidazione, tramite il patronato Inca-Cgil, egli aveva avanzato ricorso amministrativo, chiedendo la corresponsione dei ratei arretrati a partire dal marzo 2012 e, cioè, nei limiti della prescrizione quinquennale come previsto dall'art. 38, comma 1, lett. d) n. 2 e comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98
(c.s.m. dalla L. 111/2011), norme richiamate anche dal messaggio n. 220 del 4 gennaio 2013; d) CP_1
CP_ che l' non aveva accolto la domanda come emergeva dalla successiva riliquidazione della pensione del 7.11.2019, confermando il diritto agli arretrati solo a far data dal 1.3.2014 ovvero per i soli ratei maturati nel triennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa.
contestata la sussistenza della decadenza e l'applicabilità alla fattispecie della sola Parte_1 prescrizione quinquennale, ha chiesto di accertare e dichiarare il proprio diritto al riconoscimento della prestazione pensionistica con decorrenza dal primo marzo 2012 o dalla diversa data individuata, comunque antecedente al primo marzo 2014, con conseguente condanna dell'ente previdenziale al pagamento degli arretrati di pensione di vecchiaia.
pagina 2 di 9 L' si è costituito, resistendo al ricorso perché, in assunto, totalmente infondato. In particolare, CP_1
l'Istituto ha ribadito la correttezza della prestazione erogata, in quanto – in tesi- rispettosa della decadenza intervenuta ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 103/1991, in applicazione della quale l'istituto aveva liquidato il rateo di pensione a partire dall'1.3.2014, essendo stata la relativa domanda presentata in sede amministrativa in data 27.2.2017 (con conseguente decadenza dei ratei maturati prima del triennio antecedente alla domanda).
Il Tribunale di Como, con la sentenza n. 149/2020, ha rigettato il ricorso (a spese di lite compensate), dichiarando applicabile il termine triennale di decadenza previsto dall'art. 6 D.L. n. 103/91, calcolato a ritroso dalla presentazione della domanda in sede amministrativa, osservando che il computo del termine decadenziale operato dall risultava coerente “sia che si interpreti la domanda del CP_1 ricorrente come liquidazione della pensione chiesta e ricevuta per la prima volta, sia come domanda di riliquidazione”.
Avverso la sentenza di primo grado, ritenendola ingiusta, ha proposto appello (R.G. n. Parte_1
244/2021), formulando un unico motivo con cui ha dedotto l'errata applicazione dell'art. 47 dpr n.
639/1970, sostenendo, in particolare, che la decadenza prevista dalla norma predetta non potesse decorrere da un momento antecedente la presentazione della domanda amministrativa. Contrariamente
a quanto sostenuto dal Tribunale, la decadenza rispetto ai ratei pregressi, si sarebbe potuta realizzare solo ove, avverso l'errata liquidazione/riliquidazione della pensione per cui è causa, non fosse stato proposto il ricorso amministrativo.
La Corte d'Appello di Milano, con sentenza n. 811/2021, richiamati gli artt. 47 del D.P.R. 639/1979 e 6 del D.L. 103/1991 e ricostruiti i rapporti tra le due norme sulla base di quanto statuito dalla Cassazione nella sentenza n. 12878/2014, ha rigettato l'appello, confermando la sentenza di primo grado e condannando l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado e ciò in forza delle seguenti considerazioni:
“Osserva dunque il Collegio che, in virtù dei principi di cui alla predetta pronuncia, il dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art. 6 D.L.
103/1991, deve fissarsi nella data di maturazione dei singoli ratei di pensione in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo o in caso di proposizione tardiva del ricorso oltre i tre anni dell'insorgenza dei singoli ratei.
pagina 3 di 9 Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi: osserva infatti il Collegio che il ha diritto alla Parte_1 pensione di vecchiaia fin dal primo Aprile 2010 ed ha avanzato la relativa domanda all'Istituto il 27
Febbraio 2017: pertanto, correttamente l'Istituto, in applicazione del termine decadenziale di tre anni, ha Osserva dunque il Collegio che, in virtù dei principi di cui alla predetta pronuncia, il dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art. 6 D.L.
103/1991, deve fissarsi nella data di maturazione dei singoli ratei di pensione in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo o in caso di proposizione tardiva del ricorso oltre i tre anni dell'insorgenza dei singoli ratei. Il caso in esame rientra nella seconda ipotesi: osserva infatti il
Collegio che il ha diritto alla pensione di vecchiaia fin dal primo Aprile 2010 ed ha avanzato Parte_1 la relativa domanda all'Istituto il 27 Febbraio 2017: pertanto, correttamente l'Istituto, in applicazione del termine decadenziale di tre anni, ha liquidato gli arretrati a decorrere dal primo Marzo 2014. La tesi sostenuta da parte appellante secondo cui il termine decadenziale sarebbe applicabile solo in caso di mancata proposizione del ricorso e non di presentazione tardiva è priva di pregio: la Cassazione, nella pronuncia prima richiamata, ha espressamente rilevato che la proposizione tardiva di un ricorso non può spostare in avanti o, peggio, impedire l'operatività della decadenza. Tale assunto porterebbe infatti a vanificare la ratio del meccanismo introdotto dal D.L. 103/1991. Alla luce di tali assunti,
l'appello deve essere respinto.”.
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, Parte_1 affidandolo ad un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 47
D.P.R. 639/1970 e dell'art. 6 D.L. 103/1991 (convertito in L. 166/1991), ritenendo che la Corte
d'Appello di Milano, pur avendo correttamente richiamato la sentenza della Corte di Cassazione
n.12878/2014, avesse tratto dai principi in essa illustrati una errata individuazione del dies a quo da cui calcolare il decorso del termine triennale di decadenza sostanziale introdotto dall'art.6 D.L. n. 103/91.
Secondo il la Corte territoriale erroneamente aveva fatto decorrere la decadenza da un Parte_1 momento anteriore alla proposizione della domanda amministrativa, mentre prima di tale domanda neppure poteva sussistere il diritto a pensione. L'errore della Corte del merito era stato determinato, secondo il ricorrente, dalla confusione fra gli effetti decadenziali connessi alla tardiva domanda giudiziale per azionare il diritto alla prestazione (negato o solo parzialmente riconosciuto) e quelli prescrizionali conseguenti alla presentazione di una domanda amministrativa successiva alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi per il diritto a pensione.
pagina 4 di 9 La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 4734/2025, dopo aver richiamato quali circostanze pacifiche e risultanti dalla sentenza impugnata che il ricorrente aveva presentato la domanda di pensione il
27.2.2017, che l' aveva liquidato il trattamento pensionistico con decorrenza dal primo marzo CP_1
2014 e che l'azione giudiziaria era volta ad ottenere la retrodatazione della pensione al primo marzo
2012, ha ritenuto fondato il ricorso del dando continuità al proprio orientamento per cui Parte_1
l'azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto (con decorrenza posticipata rispetto a quella richiesta) e che, pertanto, contrariamente a quanto deciso dai giudici del merito, applicandosi alla fattispecie esclusivamente la decadenza introdotta ex novo dall'art. 38, comma 1, lett. d) del D ln. 98/2011, la stessa decorre dal riconoscimento parziale della prestazione o dal pagamento della prestazione senza accessori, non essendo la relativa azione giudiziaria subordinata alla previa proposizione della domanda amministrativa, nella specie non necessaria, in quanto la richiesta di pensione è già diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
La sentenza d'appello è stata, pertanto, cassata dai giudici di legittimità -con rinvio alla medesima
Corte in diversa composizione per la decisione del caso in conformità all'enunciato principio di diritto e per la regolamentazione delle spese- per aver erroneamente calcolato il dies a quo della decadenza triennale dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione, in luogo che dalla data del provvedimento dell di riconoscimento della prestazione pensionistica in misura parziale. CP_1
con ricorso in riassunzione depositato in data 20.5.2025, ha provveduto a riassumere la Parte_1 causa innanzi alla Corte d'appello di Milano e, richiamate le deduzioni svolte nel corso del procedimento giudiziario, ivi comprese quelle contenute nel ricorso per Cassazione, ha chiesto che la
Corte si pronunci adeguandosi al principio espresso dalla Suprema Corte nel senso che nessuna decadenza risulta maturata avendo lo stesso tempestivamente impugnato entro il triennio, con il ricorso giudiziario, depositato il 20.3.2020, il provvedimento di liquidazione della pensione emesso dall' CP_1 in data 5.4.2017. Ha insistito, quindi, per il riconoscimento dei ratei di pensione arretrati e non liquidati
(1.3.2012-28.2.2014), ribadendo l'applicabilità alla fattispecie esclusivamente del termine di prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici (calcolato a ritroso dalla data di presentazione della domanda amministrativa di pensione del 27.2.2017) e chiedendo, nel contempo, la rifusione delle spese processuali di tutti i gradi e le fasi giudiziali, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
pagina 5 di 9 L' si è costituito con memoria difensiva depositata in data 10.8.2025, sostenendo che il Giudice di CP_1 legittimità, nella ricostruzione della fattispecie e nell'enunciazione del principio di diritto alla stessa applicabile, avrebbe commesso un macroscopico errore d'inquadramento e d'interpretazione, travisando la propria stessa giurisprudenza. Tale erroneità sarebbe dimostrata proprio dal testo dell'art. 6, D.L. 103/1991, pure richiamato nell'ordinanza che ha cassato con rinvio la sentenza di secondo grado: la norma, infatti, disciplina specificamente il caso di ratei di pensione, maturati e non riscossi, stabilendo che per essi il termine entro cui è necessario agire per ottenerne l'erogazione decorre dalla data di rispettiva insorgenza e non dalla data di erogazione del trattamento pensionistico o di presentazione della domanda amministrativa, ipotesi, queste ultime, riferibili alle diverse questioni attinenti alla misura dei ratei o, al più, a quelle attinenti valorizzazioni di componenti della pensione in grado di incidere sulla decorrenza della stessa.
Pertanto, l' , a fronte del denunciato macroscopico errore interpretativo e in considerazione del CP_1 contrasto giurisprudenziale da esso provocato, conclude chiedendo di decidere la causa secondo diritto, compensando integralmente le spese di lite di tutti i gradi.
All'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo riportato in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte nel presente giudizio di rinvio è tenuta, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ad uniformarsi al principio di diritto e a quanto statuito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza di cassazione con rinvio n. 4734/2025 che, in accoglimento dell'unico motivo di ricorso proposto da si è così espressa: Parte_1
“
3. Il ricorso è fondato.
4. Nella fattispecie di causa, come è pacifico e risulta dalla sentenza impugnata, l'odierno ricorrente aveva presentato la domanda di pensione il 27 febbraio 2017 e l' aveva liquidato il trattamento CP_1 con decorrenza dal primo marzo 2014; la parte ha agito per la retrodatazione della pensione al primo marzo 2012.
5. Questa Corte, con pronunce cui in questa sede si intende dare continuità (Cass. sez. lav.
5.8.2016 n.
16549; Cass. 24.5.2017, n.13016), ha già chiarito che la azione diretta a contestare la decorrenza della pensione attiene alla riliquidazione di un trattamento pensionistico riconosciuto.
pagina 6 di 9
6. Da tale principio deriva che quando la parte contesta la decorrenza della pensione liquidata dall' non viene in rilievo la decadenza prevista nel testo originario dell'articolo 47 DPR n. 639 CP_1 del 1970, che— in conformità al principio affermato da Cass. S.U. sentt. 29.5.2009 nr. 12718 e
12720— non era applicabile alle prestazioni riconosciute in misura parziale. La decadenza applicabile
è, invece, quella introdotta ex novo dal D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 38, comma 1, lett. d), a tenore del quale:
"Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito.
In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.
7. Nella fattispecie di causa detta norma è sicuramente applicabile (non venendo in rilievo una questione di diritto intertemporale) perché la vicenda si è interamente svolta nella vigenza della nuova disposizione (la domanda di pensione è dell'anno 2017).
8. Nell'interpretare il suddetto articolo 47, comma 6, questa Corte (Cass. 07 maggio 2024, n.12400 e giurisprudenza ivi citata) ha osservato come la decadenza dall'azione giudiziaria per ottenere l'esatto adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte sia stata costruita dal legislatore con riferimento ad un unico termine iniziale (il riconoscimento parziale ovvero il pagamento della prestazione senza accessori), prescindendo totalmente dalla domanda amministrativa, che non è necessaria;
per ottenere una diversa liquidazione della prestazione, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la richiesta a suo tempo presentata è stata ritenuta sufficiente dal legislatore, in quanto domanda diretta ad ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.
9. L'art. 47, comma 6, D.P.R. nr. 639 del 1970 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo articolo;
la decadenza (triennale per i trattamenti pensionistici ed annuale per le prestazioni temporanee) decorre "dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte".
10. Pertanto, in caso di riconoscimento della prestazione pensionistica in misura parziale, per decorrenza posticipata rispetto a quella richiesta, ai fini del computo della decadenza triennale applicabile ai ratei di pensione deve aversi riguardo, sotto il profilo del dies a quo, alla data del provvedimento dell' con il quale viene liquidata la pensione. CP_1 pagina 7 di 9 11. Erroneamente il giudice dell'appello ha calcolato il dies a quo della decadenza triennale dalla data di maturazione dei singoli ratei di pensione.
12. La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di
Milano in diversa composizione affinché si adegui nella decisione al principio di diritto sopra esposto.”.
Avendo i giudici di legittimità cassato la sentenza di codesta Corte d'Appello per aver ancorato il termine a quo della decadenza triennale alla data di maturazione dei singoli ratei di pensione in luogo che alla data del provvedimento dell , recante la liquidazione della pensione con decorrenza CP_1 diversa da quella richiesta, l'adito Collegio, dovendosi adeguare all'enunciato principio di diritto nella decisone del caso, non può che accogliere la domanda proposta dal (senza alcuno spazio per Parte_1 valutare, ai fini della decisione di merito, i rilievi critici al riguardo sollevati dall' circa il CP_1 macroscopico errore in cui la stessa Suprema Corte sarebbe incorsa nell'inquadramento della fattispecie e nell'individuazione e interpretazione della disciplina legislativa in materia di decadenza alla stessa applicabile).
Per quanto qui di rilievo, avendo impugnato entro il triennio, con ricorso giudiziale Parte_1 depositato in data 20.3.2020, il provvedimento di liquidazione della pensione emesso dall' in data CP_1
5.4.2017, per chiedere il riconoscimento della prestazione pensionistica a decorrere dal 1.3.2012 in luogo che dalla data del 1.3.2014 riconosciuta dall' , alla luce di quanto statuito dalla Suprema CP_1
Corte, non si è verificata alcuna decadenza, sicché lo stesso ha diritto alla riconoscimento della prestazione pensionistica a decorrere dal 1.3.2012 e, quindi, ad ottenere il pagamento dei ratei arretrati con tale decorrenza, in quanto non prescritti all'epoca della presentazione della domanda di pensione
(27.2.2017), essendo gli stessi ricompresi nel quinquennio antecedente.
Compete, quindi, al anche il pagamento dei ratei di pensione maturati e non liquidati per il Parte_1 periodo dal 1.3.2012 al 28.2.2014, oltre alla maggior somma tra quella risultante dall'applicazione del tasso d'interesse legale e quella risultante dall'applicazione dell'indice di rivalutazione monetaria ex art. 16, comma 6, l. 412/1991, come da domanda.
Considerata la controvertibilità della questione giuridica dibattuta, alla quale sia il Tribunale in primo grado che questa Corte in sede di gravame avevano dato soluzioni interpretative opposte a quella enunciata nell'ordinanza di rinvio e tenuto conto del contrasto evidenziato dall' nelle proprie CP_1
pagina 8 di 9 difese, si ritiene giustificata ex art. 92, comma 2, c.p.c. l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di tutti i gradi di giudizio.
La Corte d'Appello di Milano, come sopra composta,
PQM
- decidendo in sede di rinvio, accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento Parte_1 della prestazione pensionistica di cui è già titolare (pensione di vecchiaia) con decorrenza dal
1.3.2012 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei di pensione arretrati per il CP_1 periodo dal 1.3.2012 al 28.2.2014, oltre alla maggior somma tra quella risultante dall'applicazione del tasso d'interesse legale e quella risultante dall'applicazione dell'indice di rivalutazione monetaria;
- compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio e del presente giudizio di riassunzione.
Milano, 30.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
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