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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 02/12/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 6407 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. ES DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
2.12.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), nella qualità di erede del de cuius Parte_1 Per_1
(nata a [...] l'[...] ed ivi deceduta l'11.6.2025), elettivamente domiciliata in Roma
[...] via Valdinievole n. 11, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Ferrari Morandi giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via CP_1
AR EC n. 29, rappresentato e difeso dall'Avv. Ivanoe Ciocca giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445-bis cod. proc. civ, chiese l'accertamento della sussistenza Persona_1 delle condizioni sanitarie utili per ottenere il riconoscimento della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/71 nonché l'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/80 a decorrere dalla visita di revisione del 2.08.2023.
All'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo, il CTU nominato accertò la sussistenza di un'invalidità pari al 100% con decorrenza dalla visita di revisione, mentre escluse la sussistenza dell'indennità di accompagnamento.
Con ricorso tempestivamente depositato, la contestò le risultanze peritali del giudizio di Per_1 accertamento tecnico preventivo, lamentando la genericità ed erroneità dell'elaborato peritale e 1 producendo documentazione medica successiva a sostegno l'aggravamento del quadro clinico del ricorrente.
Nelle more del giudizio la è deceduta e si è costituito l'erede Per_1 Parte_1
CP_ L' nel costituirsi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza dell'opposizione.
Disposto un'integrazione della ctu medico legale sugli atti, all'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata nei termini di seguito indicati.
Il Ctu medico legale (Dott. ) ha accertato che il de cuius era affetta da un Persona_2 complesso di infermità che determinavano, il requisito medico per ottenere l'indennità di accompagnamento (invalidità di ultresassantacinquenne con impossibilità di deambulare autonomamente o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita), con decorrenza dal 17.2.2025 sino alla data del decesso.
In particolare, il Ctu ha sottolineato che : “Alla data della visita peritale del 06/08/2024, la ricorrente poteva correttamente essere qualificata come invalida totale al 100%, pur senza necessitare dell'indennità di accompagnamento, in quanto risultava ancora parzialmente autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Successivamente, a seguito della sopravvenuta diagnosi oncologica e del rapido aggravamento clinico, la situazione funzionale è radicalmente mutata. Si ritiene pertanto che il diritto all'indennità di accompagnamento debba essere riconosciuto dalla data del 17/02/2025 (o altra data clinicamente documentata di insorgenza della non autosufficienza), periodo che ha poi condotto, purtroppo, al successivo decesso della paziente. La normativa e la prassi giurisprudenziale richiedono che per
l'attribuzione dell'Indennità di accompagnamento sia accertata una condizione di non autosufficienza totale, che prescinde dalla sola invalidità lavorativa e richiede l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo.
La giurisprudenza sottolinea che «non è sufficiente la mera riduzione della capacità lavorativa, ma è necessaria un'effettiva incapacità di cura di sé e bisogno di assistenza_continuativa». Nel caso in esame, la valutazione del CTU che riconosceva invalidità al 100% e deambulazione autonoma con appoggio esprimeva un punto intermedio: pur grave, quella condizione era compatibile con autonomia parziale. Tuttavia, l'aggravamento oncologico successivo ha reso operativa la condizione di non autosufficienza, rendendo ragionevole la richiesta dell'indennità di accompagnamento.
Va rimarcato che la relazione del CTU costituisce una fotografia dello stato funzionale della persona alla data della visita peritale, e non può presumersi che essa descriva automaticamente gli eventi sopravvenuti o l'evoluzione successiva. Una pronuncia successiva della Commissione non altera retroattivamente la valutazione del CTU, salvo nuovo accertamento tecnico. Nel caso in esame,
2 la perizia del 06/08/2024 ha accertato invalidità al 100% in autonomia parziale;
eventuali aggravamenti intervenuti in data successiva integrano un nuovo profilo di non autosufficienza, che però non smentisce né annulla la valutazione peritale originaria, bensì la integra ai fini del riconoscimento del beneficio.
[…] Le risultanze delle indagini peritali espletate sulla persona della Sig.ra Persona_1 consentono di accertare che la stessa debba essere ritenuta affetta da inabilità totale, con invalidità pari al 100%, sin dalla data della domanda amministrativa, pur senza necessitare dell'indennità di accompagnamento alla data della visita peritale del 06/08/2024, in quanto ancora parzialmente autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita. Si ritiene tuttavia che la sopravvenuta grave patologia oncologica abbia determinato un marcato peggioramento del quadro funzionale, tale da integrare i presupposti di cui all'art. 1, L. 18/1980. Pertanto, si ravvede il diritto alla concessione dell'indennità di accompagnamento a far data dal 17/02/2025, come documentato clinicamente, fino al successivo exitus avvenuto in data 11/06/2025”.
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
Dunque, deve affermarsi che si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare Persona_1 dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 17.2.2025 e sino all'11.6.2025.
In ossequio alle risultanze dell'TP (come pure precisato nell'integrazione peritale disposta nel presente giudizio, va dichiarato che la si trovava nelle condizioni di cui all'art. 12 legge n. Per_1
118/71 a decorrere dalla visita di revisione del 2.8.2023 e sino all'11.6.2025.
Considerato l'accoglimento parziale della domanda, le spese del giudizio, comprese quelle di atp, vanno interamente compensate. CP_ Le spese di Ctu, liquidate con separato decreto, sono definitamente poste a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul giudizio in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa eccezione, deduzione o istanza, così provvede:
- accerta che si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell'indennità di Persona_1 accompagnamento ai sensi dell'art. 1 legge n. 18/1980, con decorrenza dal 17.2.2025 e sino all'11.6.2025;
- accerta che si trovava nelle condizioni sanitarie per beneficiare della pensione di Persona_1 inabilità ai sensi dell'art. 12 legge n. 118/1971, con decorrenza dal 2.8.2023 e sino all'11.6.2025;
- compensa per intero le spese del procedimento;
CP_
- pone a carico dell' le spese della Ctu medico- legale.
3 Tivoli, 2.12.2025
Il Giudice
ES Di IE
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