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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 22/12/2025, n. 2142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2142 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 18/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24867/2025, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. RAFFAGLIO PAOLA e c.f. CP_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. RAFFAGLIO PAOLA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c. )
Visto il ricorso depositato il 10/12/2025, con cui e Parte_1 CP_1 hanno chiesto la modifica delle condizioni di divorzio;
Letto l'art. 473-bis.51 co. 5 c.p.c., ai sensi del quale è possibile procedere senza fissazione di udienza;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 16.12.25;
Premesso che le condizioni attualmente vigenti tra le parti, come stabilito con sentenza del Tribunale di Brescia n. 1968/2014, successivamente modificata con provvedimento del 29.4.15, prevedono un assegno periodico per la figlia a carico del padre di € 150;
Considerato che le parti hanno proposto le seguenti nuove condizioni:
«Al solo fine di far emancipare in modo graduale la figlia, le parti concordano che , che sottoscrive il Parte_2 presente accordo per conferma e ratifica, continuerà a percepire, con versamento diretto da parte dell'INPS, sul proprio conto corrente entro il giorno 5 del mese, dal padre i versamenti mensili già in vigore fino al mese di Parte_1
Maggio 2026 (incluso). Il pagamento dell'assegno di mantenimento cesserà quindi automaticamente con la fine del mese di Maggio 2026, considerandosi quindi da Giugno 2026 revocato ed annullato l'onere di versamento (anche per quanto
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riguarda il contributo nelle spese straordinarie) in capo a si onera di comunicare la Parte_1 Parte_1 sentenza all'INPS, in modo da interrompere le trattenute.
Rinuncia all'impugnazione: Le parti rinunciano ai termini per l'impugnazione e si obbligano a prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Spese legali del presente procedimento: il signor dichiara di accollarsi integralmente le spese legali dovute Parte_1 per le competenze dell'Avv. Paola Raffaglio nel procedimento in oggetto. L'Avv. Paola Raffaglio conferma quindi e dichiara che nessun pagamento verrà richiesto, a nessun titolo, a o »; Parte_2 CP_1
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciare la modifica in conformità alle condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in modifica delle previgenti condizioni, dispone in conformità alle condizioni riportate in motivazione;
spese del presente procedimento a carico di come da accordo;
Parte_1 manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 18/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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