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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 31/10/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1875/2021 R.G.A.C. promossa da:
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dagli avv. Carolina Cristelli e Rosa Intrieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Carrara, Via Mazzini n. 18 (MS); attore nei confronti di p.i. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Matteo
D'AM ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Massa, via Dorsale
n. 9 (MS); convenuta
***
Oggetto: prestazione d'opera.
Conclusioni: per “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, - Parte_1
accertare e dichiarare, sulla scorta dell'Accertamento Tecnico Preventivo sfogato nel procedimento ex art.
696 bis R.G. n. 371/2018, che il difetto manifestatosi in data 30.9.2017 sull'autovettura di proprietà del sig. è da addebitarsi all'errato intervento eseguito dai meccanici dell'Officina Pt_1
convenuta in data 30.9.2016; - per l'effetto, condannare la in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con sede in Massa, Via Aurelia Ovest n. 259, C.F. P.IVA_1
pagina 1 di 13 all'eliminazione dei vizi a sue spese al fine di rendere l'autovettura perfettamente funzionante o, comunque, al pagamento di tutte le spese necessarie per il ripristino della funzionalità dell'autovettura medesima, pari a € 6.085,40 iva esclusa, come da preventivo dell'Officina Punto Auto, e, in ogni caso, nella misura indicata dal CTU Ing. nella seconda ipotesi di indicazione dei costi di cui alla Per_1
relazione peritale depositata nel procedimento per AT (costi di riparazione con sostituzione del motore, non essendoci garanzia sulla tenuta nel tempo delle filettature ripristinate), pari a € 4.587,04 oltre iva o comunque nella misura, maggiore o minore, che risulterà dall'espletanda istruttoria;
- condannare, altresì, la in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede Controparte_1
in Massa, Via Aurelia Ovest n. 259, C.F. al risarcimento dei danni subiti P.IVA_1
dall'attore come meglio specificati e quantificati al punto 28) delle premesse del presente atto, da intendersi qui integralmente ritrascritti, o in quella somma maggiore o minore che sarà accertata nel presente giudizio o ritenuta di giustizia, oltre al risarcimento del pregiudizio connaturato al mancato godimento del bene, da liquidarsi in via equitativa e fermo comunque, anche in sommatoria con gli altri titoli di danno, il limite di valore di € 26.000,00 dichiarato nella presente vertenza;
- condannare, inoltre, la convenuta Società alla rifusione delle spese per il procedimento di AT pari a € 1.009,73 oltre IVA e CNP come per legge per il compenso liquidato al nominato CTU, oltre le spese legali da liquidarsi da parte del Tribunale;
- condannare, infine, la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”; per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale, reietta ogni contraria istanza e domanda, Controparte_1
rigettare tutte le domande di parte attrice, essendo maturate le prescrizioni e le decadenze di legge, in relazione agli asseriti diritti ed alle relative azioni, e comunque rigettare le domande avanzate dall'attore in quanto infondate in fatto ed in diritto”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio al fine di accertare che il difetto manifestatosi in data Controparte_1
30.09.2017 sull'autovettura BMW 320i Coupè, tg. AL717YR, di sua proprietà era da addebitarsi all'errato intervento eseguito dai meccanici della convenuta in data pagina 2 di 13 30.09.2016 e, pertanto, chiedeva al Tribunale adito di voler condannare Controparte_1
all'eliminazione dei vizi, al pagamento delle spese necessarie per il ripristino della
[...]
funzionalità della vettura pari ad € 6.085,40, nonché al risarcimento dei danni subiti e alla rifusione delle spese di lite del giudizio di AT e a quelle del presente giudizio.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree in quanto, ai sensi dell'art. 2226 c.c., risultava intervenuta la decadenza e la prescrizione degli asseriti diritti azionati dal sig. ed evidenziando, nel merito, Pt_1
come alcun profilo di responsabilità fosse addebitabile alla convenuta poiché
l'intervento era stato eseguito correttamente su specifica richiesta dall'attore.
3. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale e acquisizione del fascicolo del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. svoltosi tra le parti in causa dinanzi al Tribunale di Massa di cui al n. 371/2018 R.G..
4. Con ordinanza del 18.06.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, è bene premettere che il rapporto di che trattasi è inscrivibile nel perimetro della disciplina del contratto d'opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. c.c.. Giova inoltre precisare che, qualora il committente dell'opera rivesta la qualità di consumatore, vale a dire di “persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta” (v. art. 3 co. 1 Cod. cons.) trova applicazione la disciplina consumeristica dettata dal d.lgs. 206/2005, volta ad assicurare più ampia tutela in favore del contraente debole.
2. In particolare, il Capo I del Titolo III della Parte IV del Codice del consumo disciplina la garanzia legale di conformità e le garanzie commerciali per i beni di consumo occupandosi del contratto di compravendita a cui è equiparato, ai fini pagina 3 di 13 dell'applicazione delle disposizioni ivi presenti, il contratto d'opera (v. art. 128, comma
1, d.lgs. 206\2005).
Occorre preliminarmente chiarire che l'intero capo dedicato alla suddetta normativa è stato sostituito dal d.lgs. 170/2021 che, tuttavia, non incide sui rapporti perfezionati anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto: “Le modifiche apportate al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dall'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data” (v. art. 2 co. 1 d.lgs. 206/2005), di guisa che – posto che la vicenda di specie, come si dirà meglio in seguito, trae origine da una prestazione d'opera eseguita nell'anno 2016
e che la nuova disciplina del codice del consumo non è applicabile retroattivamente – occorre muovere dalla normativa ratione temporis vigente.
Segnatamente, i tratti peculiari degli strumenti di tutela esperibili dal consumatore a fronte di un vizio dell'opera (vale a dire il ripristino del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero in peculiari ipotesi la riduzione del prezzo ovvero la risoluzione del contratto - v. art. 130 Cod. cons.) sono delineati dall'art. 132 Cod. cons. nei termini che seguono: i) il venditore (rectius: il prestatore d'opera) è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene o che si manifesta entro due anni da tale momento (v. comma 1); ii) sull'acquirente grava l'onere di denunciare l'esistenza del vizio al venditore nel termine di due mesi a pena di decadenza, decorrenti dalla data della scoperta, a meno che il venditore non abbia riconosciuto l'esistenza del vizio o l'abbia occultato (v. comma 2 successivamente sostituito dal d.lgs. 170/2021 che ha eliminato tale termine); iii) vi è una presunzione di sussistenza del vizio al momento della consegna del bene se questo si manifesta entro sei mesi dalla stessa (v. comma 3); iv) sull'acquirente grava l'onere di provare l'esistenza del vizio al momento della consegna del bene se questo si manifesta oltre il termine di sei mesi dalla consegna stessa ovvero l'occultamento operato dal venditore (cfr. Cass. civ. Sez. II ord. 27177/2022: “In materia di vendita di beni destinati
pagina 4 di 13 al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio”); v) l'azione per far valere i vizi deve essere esercitata entro il termine prescrizionale di 26 mesi, che decorre dal momento della consegna del bene (v. comma 4); vi) è irrilevante la colpa del venditore ai fini della soggezione alla garanzia.
3. Il Codice del consumo, ai sensi dell'art. 135, fa inoltre salvi i diritti attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico e, per quanto ivi non previsto, rinvia all'applicazione delle disposizioni del codice civile.
Sennonché, onde individuare i diritti del committente nel caso di difformità o vizi dell'opera, l'art. 2226 c.c. richiama espressamente all'art. 1668 c.c. in tema di appalto che, a sua volta, ammette l'azione di risarcimento del danno in favore del committente nel caso di colpa dell'appaltatore. A tal proposito, è stato chiarito in giurisprudenza che:
“In tema di appalto, l'art. 1668 c.c., nell'enunciare il contenuto della garanzia prevista dall'art. 1667
c.c., attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche quella di risarcimento dei danni derivanti dalle difformità o dai vizi nel caso di colpa dell'appaltatore(nella specie danni arrecati ad altri beni dell'appaltante), sicché, trattandosi di azioni comunque riferibili alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinate — seppure con carattere di autonomia e non surrogabili — ad integrarne il contenuto, i termini di prescrizione e di decadenza di cui al citato art.
1667 c.c. si applicano anche all'azione risarcitoria, atteso che il legislatore ha inteso contemperare
l'esigenza della tutela del committente a conseguire un'opera immune da difformità e vizi con l'interesse dell'appaltatore ad un accertamento sollecito delle eventuali contestazioni in ordine a un suo
pagina 5 di 13 inadempimento nell'esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. civ. n. 28417/2005. In tema di compravendita cfr. Cass. civ. n. 36052/2021).
Deve, dunque, ritenersi – mutatis mutandis – che anche l'azione di risarcimento del danno esperita dal consumatore nei confronti del prestatore d'opera sia soggetta ai termini previsti per l'azione di garanzia consumeristica.
4. Tanto evidenziato e venendo al merito della vicenda processuale che ne occupa, il sig. ha agito in giudizio domandando la condanna di Pt_1 Controparte_1
all'eliminazione dei vizi riscontrati sulla vettura di sua proprietà, al pagamento delle spese necessarie per il ripristino della sua funzionalità, oltre al risarcimento dei danni connaturati al mancato godimento del bene.
Al fine di verificare il rispetto da parte dell'attore del termine decadenziale e prescrizionale imposto dall'art. 132 Cod. cons. vigente all'epoca dei fatti, a fronte delle eccezioni tempestivamente avanzate da parte convenuta, è utile richiamare le risultanze processuale.
Entrambe le parti sembrano concordare che, in data 5.09.2016, il sig. si sia Pt_1
recato con la propria vettura BMW 320i Coupè tg. AL717YR presso la Controparte_1
di Massa ove è stata convenuto di sostituire la guarnizione della testata, per un
[...]
costo di € 1.290,00 iva inclusa (v. doc. 1 attore).
Il veicolo è stato riconsegnato al sig. in data 30.09.2016 previo pagamento Pt_1
mediante assegno della fattura n. 16VA/01351 del 30.09.2016, di € 1.540,20 iva compresa, recante la dicitura “rifilettatura blocco motore sostituzione guarnizione testata cilindro”. L'importo pagato è stato quindi superiore a quello preventivato poiché è stato necessario ripristinare i filetti del blocco motore.
In seguito, il sig. si è interfacciato nuovamente con Pt_1 Controparte_1
nell'anno 2017. Le parti, tuttavia, non concordano sulla dinamica dei fatti.
A tal riguardo, il sig. nel rendere interrogatorio formale, ha Parte_1
dichiarato che: “dopo pochi chilometri dall'intervento , l'acqua è andata in ebollizione ed io CP_1
pagina 6 di 13 ho chiamato la BMW a Verona l'Ufficio reclami dove mi hanno detto che dei lavori eseguiti erano responsabili per due anni gli esecutori;
il Capo Officina Tirrena mi ha detto di riportare la macchina in officina per verificare;
mi sono sentito al telefono con il Capo Officina il 2/10/17 e mi è stato detto di portare la macchina 8 giorni dopo. L'ho fatto e dopo qualche giorno, sempre il Capo Officina, mi ha chiamato e mi ha detto di andare a ritirare la macchina perché il suo capo aveva detto di non guardare più la mia macchina, invitandomi a ritirare il veicolo;
all'invito al ritiro è seguito l'invio al mio recapito di un telegramma e quindi mi sono andato a riprendere la mia auto. Ho preso l'auto e l'ho portata in altra officina dove è rimasta per molto tempo ferma”. Rispondendo al cap. 11) formulato dalla convenuta nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (“DCV che il sig. Parte_1
dal giorno della consegna del veicolo (30/9/2016) si è ripresentato per la prima volta presso l'officina solo in data 16/10/2017”) il sig. ha poi affermato che: “dopo Controparte_1 Pt_1
pochi mesi e pochi chilometri dall'intervento che ho pagato, la macchina ha avuto problemi e sono rientrato in officina come già illustrato”. Mentre, in risposta al seguente capitolo 12 (“DCV che il sig. quando si è presentato in data 16/10/2017 presso la Tirrena Motosi Parte_1
srl ha parlato con la segretaria della società, sig.ra e che ha rappresentato alla Persona_2
stessa che avrebbe lasciato il proprio veicolo nel piazzale per effettuare delle riparazioni”) questi ha sostenuto che: “si è vero, quando ho portato l'auto alla per la seconda volta, l'ho lasciata CP_1
nel piazzale davanti all'Officina ed ho parlato con una signora presente poiché non vi era il Capo
Officina ed a lei ho lasciato le chiavi”.
La ricostruzione del sig. non ha tuttavia trovato ulteriori significativi riscontri, Pt_1
apparendo imprecisa (e, comunque, avente ad oggetto circostanze apprese de relato) la deposizione dell'amico dell'attore, , il quale ha riferito che: “dopo circa Testimone_1
6/7 mesi l'auto singhiozzava e dopo 5000/6000 Km post intervento si ripresentò il problema della testata cioè faceva vapore dal tubo di scarico”.
Appare più credibile la ricostruzione della convenuta, considerato che emerge documentalmente dal telegramma inviato dalla convenuta in data 19.10.2017 al sig. che questi sia stato intimato di rimuovere l'autovettura lasciata, senza alcuna Pt_1
pagina 7 di 13 autorizzazione, nel piazzale adiacente all'officina nella mattina del 16 ottobre (v. doc. 4 attore). Concordemente, il sig. sig. meccanico ex dipendente di Testimone_2
all'udienza del 25.06.2024, ha dichiarato che: “ricordo che il Controparte_1 Pt_1
venne in officina circa un anno dopo e disse che la macchina aveva il solito problema;
lo incrociai in officina e mi disse di essere d'accordo con l'accettazione per lasciare la macchina e poi se ne andò; nessuno sapeva nulla né all'accettazione né in amministrazione” (…) “dopo che il se n'è Pt_1
andato, ho chiesto sia all'accettazione che all'amministrazione con chi avesse parlato il cliente ed ho saputo che non aveva parlato con nessuno”. Mentre, , anch'egli ex dipendente Testimone_3
della convenuta, ha riferito che: “ricordo che il mio titolare mi riferì che il venne in Pt_1
e lasciò la macchina nel piazzale senza parlare con nessuno e se ne andò; ne ho CP_1
conoscenza perché il mio ex titolare mandò un telegramma al per invitarlo a ritirare l'auto; il Pt_1
mio ex titolare mi disse che vi erano anche le registrazioni della videosorveglianza che io però non ho visto”. Ancora, ex dipendente della ha riferito che: “non Testimone_4 CP_1
ho parlato con il né ho fatto l'accettazione; se non ero io a fare l'accettazione del cliente era il Pt_1
mio capo officina signor , ed altresì che:“ricordo che la macchina venne ritrovata Testimone_2
nel piazzale dell''officina; lo ricordo perché fu un fatto strano cioè il Capo Officina chiese chi avesse parlato con si fece una riunione e risultò che nessuno – meccanici, magazziniere - aveva Pt_1
parlato con in officina lavoravamo in 5 operaio con funzioni differenti”. Infine, Pt_1 [...]
all'epoca dei fatti, segretaria presso ha negato di aver CP_2 Controparte_1
mai avuto contatti telefonici con il sig. dichiarando che: “preciso che lavoravo al Pt_1
primo piano primo del capannone e non avevo contatto con i clienti;
il cliente quando entra in officina trova all'accettazione un addetto”; (…) non conosco il lo ricordo perché gli venne fatto un Pt_1
telegramma – non ricordo se l'ho fatto io o il mio titolare – per invitarlo a togliere la macchina dal piazzale;
non ricordo la persona fisicamente”.
In definitiva, non può che individuarsi nel 16.10.2017 il momento della denuncia dei vizi.
pagina 8 di 13 Neppure è stato chiarito il preciso momento in cui l'attore abbia avuto contezza dei vizi rappresentati. Come detto, il teste di parte attrice, ha dichiarato di avere Tes_1
saputo che dopo circa 6/7 mesi l'auto singhiozzava e che dopo circa 5000/6000 Km post-intervento si ripresentò il problema della testata. Mente, la e-mail inviata in data
24.10.2016 dal sig. all'Ufficio BMW riguarda la sola conformità del prezzo Pt_1
richiesto dalla convenuta alla luce dell'intervento effettuato (v. doc. 14 attore). Ed infine, la missiva inviata a mezzo pec, in data 20.10.2017, dal legale dell'attore a Controparte_1
ha esclusivamente ad oggetto informazioni circa il rifiuto opposto alla richiesta di
[...]
intervento sulla vettura del sig. non contenendo alcuna menzione ad una Pt_1
pregressa denuncia dei vizi riscontrati.
In assenza di riscontri oggettivi che individuino, con certezza, la data della scoperta dei vizi, non è possibile accertare se la denuncia sia stata tempestivamente effettuata nel rispetto del termine decadenziale di due mesi previsto dalla disciplina consumeristica.
Deve, pertanto, ritenersi che il sig. non abbia assolto l'onere della prova sullo Pt_1
stesso gravante ai sensi dell'art. 132 d.lgs. 206/2005, con conseguente inammissibilità delle domande avanzate.
5. Ma anche volendo, in mera ipotesi, ritenere che l'acquirente non sia incorso nella decadenza, risulta comunque maturato il termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione fissato dall'art. 132 Cod. cons. in ventisei mesi decorrenti dalla consegna del bene.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato” (cfr. Cass. civ. Sez. II n. 3357/2016. In senso conforme Cass. civ. Sez. II ord. n. 8637/2020, Cass. civ. Sez. III ord. n. 29643/2024).
pagina 9 di 13 Orbene, il giudizio di AT, il cui fascicolo è stato acquisito nel presente procedimento mediante ordinanza del 13.10.2022, è stato iscritto al ruolo generale del Tribunale di
Massa al n. 371/2018 in data 13.02.2018 e, dunque, ha esplicato efficacia interruttiva della prescrizione che ha ricominciato a decorrere dal momento del deposito della relazione tecnica peritale da parte del dott. in data 25.06.2019. Persona_3
Sennonché, poiché il presente giudizio è stato notificato ai sensi della l. 53/1994 a in data 14.09.2021 ed iscritto al ruolo in data 20.09.2021, l'azione Controparte_1
risulta essere stata proposta in seguito allo spirare del termine di 26 mesi decorrenti dal deposito della relazione peritale nel giudizio di AT ex art. 696-bis c.p.c., il cui termine utile ultimo era il 25.08.2019.
6. Alla luce di quanto sopra rilevato, l'inammissibilità delle domande travolge anche la pretesa risarcitoria che soggiace ai medesimi termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 132 Cod. cons. trattandosi di un'azione riferibile alla responsabilità connessa alla garanzia per vizi o difformità dell'opera e destinata ad integrarne il contenuto.
Invero, il risarcimento del danno richiesto dal sig. ha ad oggetto le spese da Pt_1
questi sostenute a dispetto del mancato utilizzo dell'autovettura (v. punto 28 atto di citazione in cui è indicato, a titolo esemplificativo, il bollo auto, le spese di revisione del veicolo, la sosta presso l'Officina) e, dunque, appare direttamente riconducibile alla presunta difformità dell'opera eseguita da non ad un generale Controparte_1
inadempimento posto in essere dalla convenuta, che non è stato rappresentato dall'attore né nell'atto introduttivo né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c..
Ribadito che il pregiudizio di cui l'attore ha domandato il risarcimento appare funzionalmente connesso ai vizi dell'opera, anche l'azione risarcitoria è soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti per le azioni di garanzia, con conseguente inammissibilità della domanda.
pagina 10 di 13 7. Ad ogni modo, in via di mera ipotesi, anche a ritenere ammissibile l'azione risarcitoria, il danno richiesto dal sig. non potrebbe comunque trovare ristoro, Pt_1
considerato che manca riscontro di un inadempimento colposo da parte del prestatore d'opera. E' emersa la prova, invero, che il sig. al momento del primo Pt_1
intervento del settembre 2016 sia stato informato dei rischi connessi all'intervento poi effettuato e della natura non risolutiva dello stesso. Segnatamente, il teste
[...]
ha dichiarato che: “abbiamo fatto una prima diagnosi sul veicolo che era datato e Tes_2
chilometrato, avevamo consigliato la sostituzione del motore perché su quel motore la sostituzione della guarnizione è complessa essendo un monoblocco in alluminio, quindi poteva presentare problematiche di deformazione, per cui la sostituzione della guarnizione poteva non essere risolutiva;
poiché il preventivo per la sostituzione del motore che abbiamo fatto oralmente era onerosa cioè ammontava a circa
5.000,00 euro, il decide di fare la guarnizione della testata;
durante lo smontaggio della testa Pt_1
abbiamo trovato una prima problematica tipica di quel motore cioè le filettature sul monoblocco seguivano in fase di smontaggio il bullone, cioè si estraevano unitamente al bullone, quindi si doveva rifare la filettatura del monoblocco;
ci siamo fermati, abbiamo avvisato il visto che il Pt_1
preventivo fatto era di circa 1.250 euro, se non ricordo male, per comunicargli che ci sarebbe stata un'ulteriore spesa per la rifilettatura del monoblocco;
la spesa della rifilettatura è stata da me comunicata al telefono al e l'esecuzione è stata fatta da ditta esterna dalla F.lli Boghetti;
(…) Pt_1
abbiamo convocato il più volte in officina e gli abbiamo fatto vedere le fasi di smontaggio;
era Pt_1
presente io e il mio collega con il quale ho fatto il lavoro;
eravamo io ed il mio collega Testimone_3
Matteo a contattare il le difficoltà nella sostituzione della guarnizione della testa le abbiamo Pt_1
rappresentate al in fase di smontaggio perché fino a quando uno non smonta il motore non Pt_1
può sapere il danno effettivo;
(…) il ci disse al telefono di procedere alla rifilettatura;
parlò Tes_5
con me e poi con il mio collega relativamente alle spiegazioni della parte meccanica;
Testimone_3
(…) in sede di consegna abbiamo spiegato al che il problema poteva ripresentarsi visto che Pt_1
quel motore poteva avere deformazioni tra monoblocco e testa;
non ricordo se ciò glielo dissi io, oppure
o che consegnava le macchine;
ero presente io in fase di consegna del Testimone_3 Testimone_4
pagina 11 di 13 veicolo”. Concordemente, il teste , ha dichiarato che: “abbiamo fatto al Testimone_3
un preventivo di massima per la sostituzione del motore, ma visto il costo, il Pt_1 Pt_1
rinunciò; abbiamo quindi fatto un preventivo limitato alla sola sostituzione della guarnizione di testa per importo che non ricordo ed il accetto detto preventivo;
(…) “abbiamo illustrato – io ed il Pt_1
mio collega - al cliente le problematiche che poteva saltare fuori dopo la sostituzione Testimone_2
della guarnizione di testa ed il ha accettato di andare avanti con la lavorazione a sua Pt_1
responsabilità”. Nel prosieguo della deposizione il teste ha poi ribadito che: “dopo aver fatto il preventivo per la sostituzione della guarnizione di testa, il cliente lo ha accettato;
a motore smontato abbiamo rilevato che era necessario fare la rifilettature dei bulloni della testa, quindi abbiamo richiamato il in officina e gli abbiamo fatto vedere e spiegato la problematica;
ci siamo Pt_1
appoggiati alla ditta Boghetti – che fa le rifilettature – per procedere al necessario intervento della rifilettatura cui è seguito il nostro intervento finale”. Infine, alla domanda del Giudice “avete sconsigliato al di procedere all'intervento di rifilettatura dei bulloni della testa?” il teste ha Pt_1
infine risposto che: “Si, lo abbiamo sconsigliato perché ciò poteva comportare problemi al motore con il passare del tempo, vista l'età del mezzo”.
Considerato che si tratta di circostanze che i testi hanno percepito personalmente, che entrambi non risultano più legati da alcun vincolo lavorativo con la parte convenuta, e che quanto riferito appare intrinsecamente attendibile, non vi è ragione di dubitare della portata delle deposizioni, dovendosi concludere per l'assenza di responsabilità risarcitoria in capo a Controparte_1
8. Le spese di lite, che seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., devono quantificarsi – in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014 e tenuto conto della natura e del valore della causa, nonché della complessità della stessa – in € 7.414,00 per compensi (€
5.077,00 per il presente giudizio ed € 2.337,00 per il procedimento di accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 371/2018 R.G.) oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive del presente giudizio e di quello per accertamento pagina 12 di 13 tecnico preventivo per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, oltre spese vive di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
1. dichiara inammissibili le domande avanzate nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2. condanna a rifondere a favore di le spese Parte_1 Controparte_1
di lite del presente giudizio e di quello iscritto al n. 371/2018 R.G. del Tribunale di
Massa, in misura pari a complessivi € 7.414,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
Così deciso in Massa, il 31.10.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
Alla redazione del presente procedimento ha collaborato la dott.ssa in Parte_2
qualità di addetta all'Ufficio per il processo.
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