Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 23/12/2025, n. 23669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23669 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23669/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02232/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2232 del 2024, proposto da:
RD PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Tuorto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione
- del provvedimento, comunicato con messaggio del Ministero della Difesa - Stato Maggiore Esercito- Direzione per il Personale Militare, Prot. M_D AB62BE8 REG2023 0111955 15-12-2023, notificato con nota del 16.12.2023, con cui si comunica che il Ten. Col. sa.(farm.) t.ISSMI RD
SPAGNOLO, “può ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore ovvero di particolare rilievo negli Stati Maggiori dei Comandi e negli Enti centrali e periferici, ai sensi dell'articolo 679 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90”. Il detto provvedimento viene impugnato limitatamente nella parte in cui la idoneità al Servizio di Stato Maggiore viene riconosciuta solo a far data dal 15/12/2023;
- del provvedimento e/o provvedimenti o verbali, non conosciuti, con cui è stato definito e concluso il procedimento de quo;
- di ogni altro atto presupposto, collegato, consequenziale e comunque incompatibile con le richieste di cui al presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore dell’Esercito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 il dott. LA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato in data 10.2.2024 e depositato il giorno 2.3.2024 il sig. RD PA, Tenente Colonnello dell’Esercito, ruolo normale del Corpo Sanitario ha impugnato la nota del DIPE, prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0111955 del 15-12-2023 (doc 9 ric.) la quale comunicava all’Ufficiale (senza indicarne la decorrenza) l’acquisita idoneità a ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore (acronimo: s.SM ), ai sensi dell’art. 679 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, avendo lo stesso soddisfatto il duplice requisito indicato al punto 1 della comunicazione in quanto:
- “ha superato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze;
- “ha assolto le attribuzioni specifiche previste per l’avanzamento al grado superiore riportando la qualifica di eccellente”.
Il provvedimento è stato ritenuto illegittimo e impugnato dall’Ufficiale nella sola parte in cui gli ha attribuito l’idoneità al servizio di Stato Maggiore a far data dal 15/12/2023, non tenendo conto della circostanza che il ricorrente aveva già maturato (a suo dire) tale idoneità a decorrere dal 31/10/2020, data di chiusura delle note per l’avanzamento da Maggiore a Tenente Colonnello, dal momento che il medesimo, entro tale data, aveva già maturato il requisito della anzianità nel grado (di Maggiore) ai fini della promozione ed aveva sempre riportato, nelle valutazioni periodiche riportate in tale grado, la qualifica di “eccellente”.
Il ricorrente sottolinea, infatti, che per tutta la sua permanenza nel grado di Maggiore, fino alla promozione al grado superiore, egli ha sempre mantenuto, nei giudizi periodici di rendimento, la valutazione massima di “eccellente”.
La tesi di fondo a sostegno della domanda è che, in realtà, il ricorrente aveva già raggiunto nell’ottobre 2020 (e dunque ben prima del 15 dicembre 2023) tutti i requisiti per assumere incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore dell'Esercito italiano (c.d. “idoneità al s.SM” ) ai sensi dell’art. 679, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, atteso che:
(i) aveva ottenuto in data 18.6.2020 il titolo ISMMI (a seguito del superamento del 22° Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze);
(ii) aveva “assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore” (vedi art. 679 cit.) già alla data del 31.10.2020 (il che, come accennato, gli aveva consentito di essere ammesso al quadro di avanzamento al grado superiore chiusosi in tale data);
(iii) aveva sempre riportato la qualifica di “eccellente”.
Si rammenta al riguardo che ai sensi dell’art. 679, comma 1, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90:
“1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.
3. ….omissis….”.
Parte ricorrente espone nel ricorso la complessa vicenda processuale che lo ha condotto, a suo tempo, ad essere definitivamente ammesso al 22^ Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze e a conseguire, al termine di esso, il qualificante titolo ISSMI.
Tale vicenda, per quanto di interesse nella presente controversia, può essere così sintetizzata:
- in data 16 luglio 2019 l’Ufficiale riceveva la notifica del messaggio prot. n. M_D E24094 REG2019 0059742 datato 10.7.19 dello Stato Maggiore Esercito - Direzione per il personale militare che gli comunicava la non ammissione al 22^ Corso, in quanto, seppur idoneo, non era rientrato nel numero di posti disponibili messi a concorso;
- l’istante contestava tale esito e proponeva il ricorso n. RG. 11414/2019 dinnanzi a questo TAR che, con ordinanza n. 6581/2019 accoglieva la domanda cautelare di sospensione dell’esclusione dal corso e ammetteva “con riserva” l’interessato a frequentarlo;
- in esecuzione dell’ordinanza (peraltro confermata anche in sede di appello cautelare) lo Stato Maggiore della Difesa, 1^ Reparto Personale, con atto del 17/10/2019 ammetteva il ricorrente al 22° corso ISSMI in qualità di frequentatore “con riserva” ed “in soprannumero” (doc. 1);
- questo TAR con sentenza n. 3567/2020 del 23/3/2020 accoglieva il ricorso presentato dal ricorrente;
- nelle more il ten. Col. PA completava il corso, sostenendo tutti gli esami e la tesi finale e, il giorno 15 giugno 2020, conseguiva il “titolo IS” con la consegna del diploma e il riconoscimento del diritto di fregiarsi del relativo titolo (cfr. doc. 3 ric.).
Il ricorrente aggiunge che: in data 31 ottobre 2020 venivano chiuse le note per l’avanzamento da Maggiore a Tenente Colonnello a cui l’istante veniva ammesso per essere poi promosso al grado superiore, avendo compiuto l’anzianità richiesta per la promozione; nel periodo di permanenza nel grado di Maggiore E.I., fino all’avanzamento, come risulta dal foglio matricolare, l’istante ha riportato la qualifica di “eccellente” svolgendo gli incarichi previsti per l’avanzamento; quindi dal 4 febbraio 2021 al 23 ottobre 2023 ha ricoperto il seguente incarico relativo al servizio di Stato Maggiore: Capo Sezione Valutazione Rischio Ambientale presso l’Ufficio Medical Situation Awareness dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare (doc 6 ric.).
Con la sentenza n. 60 del 3/1/2023 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la già menzionata sentenza di questa Sezione n. 3567/2020 del 23/3/2020 che aveva accolto il ricorso del ricorrente ai fini della sua ammissione al 22^ Corso IS (cfr doc 7).
Quindi, con il provvedimento M_D AB62BE8 REG2023 0107119 del 04-12-2023, notificato il 14 dicembre 2023, il Dipartimento Impiego del Personale (DIPE) comunicava che, in esecuzione della sentenza n. 60 del Consiglio di Stato, notificata al DIPE il 21 agosto 2023, aveva “….provveduto a rivalutare i titoli del ricorrente e dei controinteressati secondo i criteri indicati dal giudice amministrativo. All’esito della rivalutazione, il ricorrente ha conseguito un punteggio superiore rispetto ai controinteressati e, conseguentemente, con la citata comunicazione, il DIPE ha sciolto la riserva con cui era stato conferito il titolo ISSMI” (cfr. doc. 8 ric.).
Seguiva, pochi giorni dopo, la notifica del provvedimento (impugnato in questa sede) prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0111955 del 15-12-2023 (doc 9 ric.) con cui è stata comunicata al ricorrente (senza indicazione della data di decorrenza), l’acquisita idoneità dell’Ufficiale a ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore (s.SM).
Per quanto allegato nel primo motivo (violazione ed erronea applicazione dell’art. 679 d.P.R. n. 90/2010), ad avviso del ricorrente il provvedimento impugnato sarebbe erroneo e palesemente ingiusto laddove postdata la maturazione della sua idoneità ad assumere i servizi di Stato Maggiore al 15.12.2023, quando la stessa idoneità, per le ragioni sopra esposte, sarebbe stata in realtà conseguita e avrebbe dovuto essere annotata nei documenti personali del ricorrente fin dal 31.10.2020.
Infatti, dalle note caratteristiche chiuse alla data del 31/10/2020, per la promozione al grado di Tenente Colonnello (vedi lo stralcio delle annotazioni matricolari dei giudizi, doc. 9 ric.), risulta, non solo che il ricorrente, per tutto il periodo in cui ha rivestito il grado di Maggiore E.I. ha avuto sempre un giudizio di eccellente, ma ha anche ricoperto incarichi “nell'area tecnico-operativa” per un periodo di 5 anni e 25 giorni (dal 1 settembre 2015 al 30 settembre 2018 e dal 5 novembre 2018 al 31 ottobre 2020).
Di fatto, sottolinea il ricorrente, da lungo tempo egli viene impiegato dal Ministero della Difesa, in servizi di Stato Maggiore.
Sotto altro profilo, nel secondo motivo si lamenta l’illegittimità del provvedimento per difetto di istruttoria e motivazione (art. 3 Legge n. 241 del 1990) in quanto il provvedimento non fornisce alcuna motivazione sulla data di decorrenza della idoneità al s.SM il che non ha consentito a parte ricorrente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dall’Amministrazione resistente per giungere alla determinazione adottata.
Si è costituito in resistenza il Ministero della Difesa che ha depositato memoria difensiva con ampio corredo documentale ove si ribadisce la legittimità dell’operato degli organi ministeriali che si sono attenuti alle norme in materia (art. 679 d.P.R. n. 90/2010) e a prassi consolidate secondo le quali, per tutti i “titolati ISSMI” si tiene conto, ai fini del riconoscimento della “ idoneità al s.SM”, degli incarichi e servizi svolti nel triennio successivo al conseguimento del titolo. Diversamente opinando, eccepisce la difesa erariale, non si comprenderebbe il senso di una verifica sulla “eccellenza” dei giudizi riportati, ove la stessa fosse riferibile (come preteso dal ricorrente) anche a periodi di servizio anteriori all’ammissione al corso ISSMI, dal momento che, in base al D.M. del 16 luglio 2014 (che disciplina i criteri e le modalità di selezione per l’accesso al Corso), la qualifica di “eccellente” deve essere necessariamente posseduta dagli aspiranti corsisti, per l’intero quinquennio anteriore al Corso (art. 5, comma 6, lett. b) D.M. cit.).
All’udienza camerale del 27 marzo 2025 parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla istanza cautelare.
Parte ricorrente ha prodotto in data 26.9.2025 una memoria illustrativa nella quale, oltre a ribadire il consolidamento del conseguimento del titolo ISSMI, per effetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 60 del 3.1.2023 (che ha confermato la sentenza di questo TAR n. 3657/2020), contesta specificamente quanto dedotto dalla difesa erariale nella prima (ed unica) memoria, evidenziando in particolare che l’idoneità al servizio di Stato Maggiore può essere conseguita anche dagli ufficiali con il grado di maggiore (in quanto “ufficiali superiori”) purché essi abbiano maturato i requisiti che ne consentano la promozione al grado superiore. In sostanza, ad avviso del ricorrente, la norma prevede che l’idoneità al servizio di Stato Maggiore possa essere conseguita (oltre che dai tenenti colonnelli) anche dai maggiori che abbiano la qualifica di eccellente, per il periodo di permanenza nel grado (di maggiore) utili alla promozione al grado superiore, ovvero al momento in cui gli ufficiali con il grado di maggiore possono essere promossi al grado superiore (Tenente Colonnello). Ciò, nel caso del Ten. Col. PA, si è verificato alla data del 31/7/2020. Se così non fosse, aggiunge il ricorrente, “il Legislatore non avrebbe previsto la possibilità di conseguire l’idoneità per gli ufficiali superiori indistintamente e, quindi, anche per chi riveste il grado di maggiore, ma avrebbe previsto l’idoneità solo per chi riveste almeno il grado di tenente colonnello.”
Una ulteriore breve memoria è stata depositata dalla stessa parte ricorrente in data 8.10.2025.
Quindi il 29 ottobre 2025 si è svolta l’udienza pubblica con la presenza degli avvocati di entrambe le parti che hanno ribadito le rispettive conclusioni.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1. La controversia per cui è causa è incentrata sulla data di decorrenza della “idoneità al s.SM” (idoneità al servizio di Strato Maggiore) che il ricorrente ha ottenuto per effetto del provvedimento prot. n. M_D AB62BE8 REG2023 0111955 del 15-12-2023 (doc 9 ric.) che è impugnato limitatamente alla decorrenza di detta idoneità che, in assenza di ulteriori precisazioni, va riferita alla stessa data del provvedimento (15.12.2023) anziché a quella del 31.10.2020, ritenuta corretta da parte ricorrente (per le ragioni ampiamente esposte nella superiore narrativa): l’idoneità al s.SM., ad avviso del ricorrente, va retrodatata al momento in cui l’Ufficiale, dopo avere conseguito nel giugno del 2020 il titolo ISSMI, possedeva ormai tutti i “titoli” necessari richiesti dall’art. 679 d.P.R. n. 90 del 2010 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare).
Quest’ultima disposizione, sulla cui esegesi si fronteggiano le opposte tesi delle parti, nei primi due commi, così recita:
“1. Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.
2. Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.”.
2. In effetti, il primo comma della disposizione, pur elencando i requisiti per assumere gli incarichi “di maggiore rilievo negli stati maggiori” (sinteticamente “idoneità al s.SM” ), non stabilisce un ordine cronologico tra gli stessi il che induce il ricorrente ad affermare che non vi sarebbe alcun vincolo normativo che imponga al Dipartimento Impiego del Personale Militare di valutare, esclusivamente, il triennio di servizio successivo al superamento del corso ISSMI, potendo l’idoneità al servizio nello Stato Maggiore essere riconosciuta direttamente all’interessato all’indomani del conseguimento del titolo ISSMI, laddove nel periodo anteriore e nel grado di maggiore, lo stesso abbia “…assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente”.
Il ricorrente valorizza, pertanto, il fatto di avere avuto sempre valutazioni “eccellenti” nel periodo di permanenza nel grado di maggiore, periodo utile, quindi, ai fini della promozione a Tenente Colonnello e sottolinea come tale elemento era già maturato alla data del 31.10.2020, quando si chiudeva la documentazione per l’avanzamento al grado superiore, poi in effetti ottenuta dal sig. PA.
Poiché, ancor prima, precisamente dal 18.6.2020, egli aveva già il possesso del titolo ISSMI (avendo concluso con successo il Corso di Stato Maggiore Interforze), non vi sarebbero ragioni per far decorrere l’idoneità soltanto dal 15 dicembre 2023, anziché dall’ottobre 2020.
Ulteriore argomento che parte ricorrente porta a supporto della propria ricostruzione giuridica va rinvenuto nella circostanza che al corso ISSMI possono essere indistintamente ammessi e conseguire il relativo titolo, al termine dell’anno accademico previsto, sia maggiori che tenenti colonnelli, il che priverebbe di fondatezza la tesi ministeriale secondo cui si dovrebbe considerare il triennio di servizio “qualificante” prescritto per i tenenti colonnelli (ma non per il grado inferiore di Maggiore), dalla tabella 1 Esercito (Ruolo del Corpo Sanitario) richiamata dall’art. 1099-bis, comma 1, D.Lgs. n. 66 del 2010 (c.o.m.).
La tabella, obbietta il ricorrente, si riferisce ai periodi e agli incarichi da considerare ai fini dell’avanzamento e non anche al diverso profilo (qui in discussione) della “idoneità al s.SM”.
Nel contempo lo stesso art. 679, comma 1, parla in generale di “ufficiali superiori” senza distinguere tra maggiori o tenenti colonnelli, il che aprirebbe la strada al riconoscimento della idoneità in oggetto anche ai maggiori che abbiano conseguito il titolo ISSMI (tenendo conto del servizio pregresso rispetto al titolo).
3. Il Collegio dà atto del fatto che manca, con riguardo alla questione in esame, una chiara disposizione che escluda in modo letterale la possibilità di valutare, ai fini di interesse nella specie, gli incarichi assolti nel periodo anteriore al corso ISSMI (anche ricoprendo il solo grado di maggiore).
La questione va quindi risolta in via interpretativa, senza che possa però invocarsi il criterio puramente letterale che, nella specie, se riferito all’art. 679 c.o.m., non soccorre, non prevedendo la norma un rapporto cronologico tra conseguimento del titolo “ISSMI” e avere “…assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente”.
4. Il Collegio ritiene quindi di dover valorizzare, ai fini della comprensione della “ratio” della norma, i seguenti ulteriori elementi normativi e logici (al di là di quelli letteralmente contenuti nella principale norma di riferimento, vale a dire l’art. 679, comma 1, cit.) i quali appaiono convergere nel senso di negare fondatezza all’assunto ricorsuale.
In primo luogo, come sostenuto dalla difesa erariale, è particolarmente significativo che tutti gli Ufficiali che hanno conseguito il titolo ISSMI devono necessariamente vantare, nei 5 anni precedenti alla frequenza del Corso, documenti (schede valutative) con valutazione “eccellente”, nell’osservanza di quanto disposto dall’art. 5, comma 6 del DM 16 luglio 2014 (doc. 8 res.) – trattasi del decreto ministeriale che disciplina criteri e modalità di selezione degli ufficiali superiori per l’ammissione al Corso ISSMI - che, precisamente, alla lettera b), prevede tra i requisiti di ammissione il “non avere riportato una qualifica finale inferiore ad eccellente negli ultimi cinque anni”.
Se si aderisse all’interpretazione del ricorrente non vi sarebbe nessuna differenza tra il titolo ISSMI e idoneità al Servizio di Stato Maggiore, nel senso che non vi sarebbe null’altro da valutare da parte della competente Direzione in punto di “eccellenza” dell’Ufficiale nello svolgimento dei compiti di servizio, trattandosi di elemento già presupposto ai fini dell’accesso al Corso e dunque già necessariamente posseduto da ciascun Ufficiale ammesso al corso ISSMI.
Seguendo la tesi del ricorrente dovrebbe attribuirsi, con carattere di automatismo, l’idoneità al servizio di Stato Maggiore all’atto del superamento del Corso ISSMI che presuppone, appunto, la qualifica finale di “eccellente” nella valutazioni riportate nel quinquennio anteriore dall’Ufficiale.
Per tale ragione va preferita l’esegesi ministeriale (peraltro applicata di prassi a tutti gli Ufficiali che superano il corso di Stato Maggiore Interforze e non certo in modo “singolare” al solo Ten. Col. PA) secondo cui la ratio dell’art. 679 TUOM è quella di subordinare il rilascio dell’idoneità al servizio di Stato Maggiore al possesso del titolo ISSMI (in primo luogo) e, quindi, al “fatto” che l’Ufficiale abbia poi svolto (da titolato ISSMI e quindi, se del caso, anche nel grado di Maggiore) le attribuzioni specifiche previste dalla Tabella di cui all’art. 1099-bis, conseguendo, in tali specifici incarichi svolti dopo il conseguimento del titolo ISSMI, la qualifica di “eccellente”.
Si ripete: se si seguisse l’interpretazione del ricorrente saremmo in presenza di un disposto normativo (quello dell’art. 679 del COM) privo di logica, nel quale è richiesta la verifica del requisito dell’eccellenza della documentazione caratteristica di Ufficiali che, in quanto titolati ISSMI, vantano necessariamente documentazione eccellente nel pregresso periodo quinquennale di servizio (non rileva se come maggiori o tenenti colonnelli).
5. Un ulteriore elemento a supporto della conclusione che precede si può rinvenire nel comma 2 dell’art. 697 d.P.R. n. 90/2010, ove si prevede “2. Per gli ufficiali dell'Esercito italiano con il titolo di «Istituto di stato maggiore interforze» [….] è redatto un terzo esemplare, custodito…. presso lo Stato maggiore dell'Esercito italiano”.
Tale ulteriore adempimento documentale è riservato alla categoria dei “titolati ISSMI” essendo prevista, per tutti gli altri ufficiali, la redazione della documentazione caratteristica in due soli esemplari la cui custodia non compete, peraltro allo Stato Maggiore (vedi art. 697, comma 1, c.o.m.). Da ciò si evince che le attribuzioni specifiche da assolvere in vista del riconoscimento della idoneità al servizio di Stato Maggiore e la relativa documentazione caratteristica si riferiscono al periodo di servizio svolto da “titolato ISSMI” (successivo al superamento del Corso).
6. Si osserva poi che la Direttiva P-001 “Procedure per l’impiego del personale militare dell’Esercito” ed. 2021 (della quale parte resistente produce uno stralcio relativo al par. 2, v. doc. 9 res.) stabilisce che compete al Dipartimento Impiego del Personale (DIPE) il riconoscimento dell’idoneità a ricoprire incarichi relativi al s.S.M., e che tale riconoscimento viene decretato (con automatismo) dal DIPE “all’atto della recezione della documentazione caratteristica comprovante la sussistenza dei suindicati requisiti” (punto 2.2. della Direttiva); si evince poi dal punto 2.1 della stessa Direttiva che la documentazione da esaminare a tal fine è data proprio dalla “terza copia”, custodita dallo Stato Maggiore (vedi “supra) e digitalizzata, della documentazione caratteristica (comprovante il periodo di comando o di attribuzioni specifiche).
Come puntualmente esposto da parte resistente, la documentazione caratteristica del Ten.Col. PA trasmessa al DIPE inizia dai rapporti informativi n. 45 e 46, attestanti la frequenza ed il superamento del corso ISSMI e prosegue con il rapporto informativo n. 47 (periodo dal 16 giugno 2020, nel grado di Maggiore) fino al rapporto informativo n. 51 (chiuso al 31 agosto 2023 col grado di Ten.Col.).
Si completano così i “tre anni di servizio” previsti dall’Art. 1099 bis del COM per l’avanzamento al grado di Colonnello del ruolo normale del Corpo sanitario.
In coerenza con quanto precede il documento n. 51 è stato trasmesso dall’Ispettorato Generale della Sanità Militare (ente di appartenenza del ricorrente) al DIPE con lettera n. M_D A0D32CC REG 2023 0269049 del 13 dicembre 2023 (cit. doc. 4).
Subito dopo vi è stata la trasmissione della nota del DIPE prot. n. 111955 del 15 dicembre 2023, (doc. 9 ric.), la quale testualmente riporta:
“1. Si comunica che il Ten.Col. sa.(farm.) t.ISSMI RD SPAGNOLO, effettivo a codesto Istituto, verificato che: − ha superato il Corso Superiore di Stato Maggiore Interforze; − ha assolto le attribuzioni specifiche previste per l’avanzamento al grado superiore riportando la qualifica di eccellente, può ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore ovvero di particolare rilievo negli Stati Maggiori dei Comandi e negli Enti centrali e periferici, ai sensi dell’articolo 679 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.
2. Sui documenti personali dell’Ufficiale dovrà essere apposta la seguente variazione matricolare: “A mente dell’articolo 679 del D.P.R.15 marzo 2010, n. 90, può ricoprire gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore ovvero di particolare rilievo” (citare gli estremi del presente foglio).
3. L’Ufficiale, qualora ricopra una posizione organica prevista per Ufficiale in s.SM e rivesta il grado previsto, potrà altresì indossare la mostreggiatura prevista per Ufficiali in s.SM.”
7. La sequenza di atti sopra precisata (formazione del rapporto informativo n. 51, chiuso al 31 agosto 2023 col grado di Ten.Col. - trasmissione del documento al DIPE in data 13.12.2023 - comunicazione della nota prot. n. 111955 del 15 dicembre 2023 attestante l’idoneità ex art. 679, comma 1, TUOM) si mostra, pertanto, del tutto indipendente e scollegata dalla comunicazione dello stesso DIPE del 4.12.2023 (doc. 8 ric.) con cui si rendeva nota all’Ufficiale la rimozione definitiva della riserva apposta dall’Amministrazione all’atto di conferimento del titolo ISSMI a seguito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato n. 60 del 2023 che, come detto, ha confermato la sentenza di primo grado determinando il definitivo conseguimento del titolo, originariamente conferito “con riserva” dal Ministero, in attuazione del “dictum” cautelare di questa Sezione di cui all’ordinanza n. 6581/2019, che aveva disposto l’ammissione con riserva dell’allora maggiore PA al 22^ Corso ISSMI.
La concomitanza temporale tra i due atti (scioglimento della riserva apposta al titolo ISSMI e riconoscimento dell’idoneità ex art. 679 TUOM) costituisce evento del tutto estrinseco e casuale: l’attesa del triennio per ottenere l’idoneità al s.SM non è certo dipesa da un ipotetico ritardo nel conseguimento del titolo (per effetto dello scioglimento della riserva apposta) ma dal periodo di osservazione e valutazione dell’Ufficiale successivo al corso ISSMI, periodo di osservazione che il DIPE applica a tutti gli Ufficiali che, avendo conseguito il titolo, aspirano ad assumere gli incarichi relativi al servizio di Stato Maggiore e, in funzione di tale obbiettivo, debbono assicurare un periodo minimo triennale con valutazioni “eccellenti” (ai sensi dell’art. 679 TUOM più volte citato).
Va anche detto che il titolo, sebbene originariamente conseguito con riserva, è in realtà rimasto nella titolarità dell’Ufficiale senza soluzione di continuità ed è sempre stato considerato nel successivo sviluppo di carriera atteso che, per quanto sopra esposto, nel contenzioso a suo tempo instaurato, il medesimo, dopo avere avuto l’ammissione al 22^ Corso in sede cautelare, ha poi visto riconosciute le sue ragioni sia in primo (sentenza TAR Lazio n. 3567 del 23.3.2020) che in secondo grado (sentenza Cons. Stato n. 60 del 3.1.2023).
Contrariamente a quanto sembra dedursi nel gravame, pertanto, l’Ufficiale non ha subito alcun ritardo nel conseguire l’idoneità ai servizi di Stato Maggiore addebitabile ad un (inesistente) ritardo nel conferimento del titolo ISSMI, conseguito tempestivamente dall’Ufficiale insieme a tutti i suoi pari corso.
Come visto la comunicazione favorevole ex art. 679 TUOM è immediatamente successiva alla trasmissione al DIPE dell’ultimo documento caratteristico, attestante l’espletamento delle attribuzioni specifiche per l’avanzamento al grado superiore.
8. Il Collegio osserva, infine, che la pretesa di retrodatazione avanzata in questa sede dal ricorrente, oltre ad apparire infondata per le ragioni già esposte, si porrebbe anche in aperto contrasto con il principio di parità di trattamento tra ufficiali nella stessa condizione.
I colleghi pari corso dello stesso Ruolo del ricorrente - Ten.Col. Andrea Dragotta e Ten.Col. Gaia Gullo - sono stati dichiarati idonei al s.SM addirittura dopo il ricorrente, essendo pervenuta tardivamente la relativa documentazione caratteristica di rispettiva pertinenza.
I predetti - al pari di tutti gli Ufficiali che ogni anno concludono con successo il corso ISSMI - debbono essere dichiarati idonei (con automatismo) al momento della ricezione della relativa documentazione da parte del DIPE, senza alcuna “retroattività” del riconoscimento, in quanto la citata idoneità decorre, secondo quanto stabilito dalla Direttiva P 001, all’atto della recezione della documentazione caratteristica (afferente ai periodi di servizio successivi al superamento del corso ISSMI).
Si annota, infine, che non è stato allegato alcun elemento da parte del ricorrente che possa dimostrare come la decorrenza (15.12.2023) dell’idoneità ai servizi di Stato Maggiore possa avere inciso negativamente sulla carriera del ricorrente o potrà incidere sul suo futuro avanzamento a Colonnello.
9. Per tutto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Le spese possono essere compensate tra le parti in considerazione della novità della questione trattata e della non piena perspicuità delle norme di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VA NI, Presidente
LA OR, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA OR | VA NI |
IL SEGRETARIO