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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 24/07/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE di APPELLO di POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, nelle persone dei sigg. magistrati:
Dott. MICHELE VIDETTA Presidente
Dott.ssa ALESSIA D'ALESSANDRO Consigliere
Dott.ssa ADELE APICELLA G.A. Estensore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 583 del Ruolo Generale dell'anno 2018, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 697/2018, pubblicata il 24.7.2018 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica,
e vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di mandato a Parte_1 C.F._1 margine dell'atto di appello, dagli avv.ti Giuseppe Gallo e Paola Gallo, elettivamente domiciliato in
Villa di Briano alla Via R. Calderisi, n. 3, presso lo studio dei difensori
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._2 mandato a margine della memoria difensiva e di costituzione in grado di appello, dall'avv. Rocca
Sisto, elettivamente domiciliato in Bernalda al Corso Umberto, n. 221, presso lo studio del difensore
APPELLATO
1 trattenuta in decisione all'udienza del 25.6.2024 sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 3.4.2017, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Parte_1
di Matera, onde sentir accogliere le seguenti conclusioni: 1) dichiarare Controparte_1
l'occupazione sine titulo, illegittima ed abusiva da parte di di una porzione Controparte_1 dell'appezzamento di terreno di sua proprietà; per l'effetto: 2) condannare il convenuto al ripristino dello stato dei luoghi, mediante l'abbattimento e la demolizione di tutto quanto realizzato abusivamente e senza le preventive, necessarie autorizzazioni amministrative;
3) condannare, altresì, il convenuto a rilasciare le predette porzioni dell'immobile e ad immetterlo nel possesso materiale delle stesse;
4) dichiarare il proprio diritto ad essere indennizzato per l'occupazione abusiva ed illegittima e per tutti i danni cagionati dalla stessa, dall'invasione arbitraria e dalla modifica dello stato dei luoghi e, quindi, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 36.252,67 o della somma maggiore o minore determinata in corso di causa, previa C.T.U.; 5) condannare il convenuto al pagamento di tutti i danni subiti e connessi alla mancata produzione e coltivazione per effetto della sottrazione dell'immobile, ivi compresi quelli morali, da vita di relazione, da stress, ecc., nonché di quelli connessi per il ripristino dello stato dei luoghi mediante la demolizione dei corpi di fabbrica realizzati arbitrariamente e senza autorizzazione del proprietario, lavori di pulizia e di sgombero di ogni materiale, compresi gli inerti, come da perizia tecnica di parte, a firma del dott. agr. Per_1
6) condannare il convenuto al pagamento delle spese e competenze di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova per testi e C.T.U., depositava la sentenza n. 9/2022 emessa dalla Sezione Agraria del Tribunale di Matera, con la quale era stata dichiarata la cessazione del rapporto di affittanza agraria ossia la detenzione qualificata e non la situazione di possesso.
In sintesi, esponeva: 1) di essere proprietario dell'appezzamento di terreno agricolo sito nel Comune di Pisticci alla Località Isca Arenale - Masseria Silletti, che, a seguito di frazionamenti d'ufficio, era identificato in catasto al foglio 99, particelle 31, 70, 71, 93 e 94, ed al foglio 103, particelle 53, 123,
124 e 125; 2) di essere stato l'intero appezzamento oggetto di rapporto di affittanza agraria, dichiarata cessata con sentenza n. 9/2002, emessa dalla Sezione Agraria del Tribunale di Matera, alla data del
10.11.2004; 3) di aver continuato ad occupare una porzione dell'immobile; 4) Controparte_1 di aver manifestato , a mezzo del suo legale, dopo aver ricevuto l'atto di precetto, Controparte_1
2 di rilasciare bonariamente l'immobile; 5) di occupare interamente le particelle Controparte_1
93 e 94 del foglio 99, mentre la particella 70 era oggetto di sconfinamento da parte dello stesso;
6) di aver realizzato manufatti, capannoni e costruzioni rurali per il ricovero di Controparte_1
animali e per il deposito di attrezzature agricole, in assenza di qualsiasi autorizzazione, modificando, in tal modo l'originaria destinazione seminativa;
7) di essere stato l'immobile, da sempre, nel pieno possesso e godimento della famiglia;
8) di aver instaurato, con , mediante Pt_1 Controparte_1
stipula nel 1989 di un contratto di anticresi, un rapporto di affittanza agraria;
9) di aver contestato a
, a seguito di ispezioni e misurazioni eseguite nella proprietà, l'occupazione Controparte_1
abusiva di particelle e lo sconfinamento, per i quali aveva ricevuto notevoli danni;
10) di aver esperito procedimento di mediazione, con esito negativo.
Con comparsa di costituzione e risposta riconvenzionale si costituiva in giudizio
[...]
, che chiedeva, in via preliminare ed in rito, di dichiarare la domanda inammissibile, CP_1
perché in violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito: 1) rigettare la domanda, perché infondata in fatto e in diritto;
2) accertare e dichiarare la realizzazione in buona fede di una vasca per la raccolta acqua uso irriguo, previa occupazione di mq. 37 di terreno di proprietà (particella Pt_1
93 del foglio 99), che non aveva mai manifestato la propria opposizione e, quindi, nessun obbligo di rimozione poteva essergli imposto;
3) in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare lo stesso proprietario dei mq. 37 della vasca e del suolo occupato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 938 c.c., e, quindi, condannarlo al pagamento di un importo da quantificare a mezzo
C.T.U.
In sintesi, evidenziava che: 1) in seguito all'intimazione del precetto di rilascio, in virtù della sentenza n. 9/2002, resa dalla Sezione Agraria del Tribunale di Matera, aveva rilasciato nella totale, unica ed esclusiva disponibilità di i terreni costituenti l'azienda agricola del medesimo: 2) l'attore, Parte_1
dopo ben tredici anni dal rilascio, reclamava la restituzione di parte delle particelle 93, 94 e 70 del foglio 99, ignorando, altresì, che la particella 94 (originariamente 27 e, quindi, 70, 71 e 72) era stata, in parte, oggetto di espropriazione giusta decreto del Prefetto di Matera del 13.4.1996 e di ben due frazionamenti, avvenuti, rispettivamente, il 13.12.1996 e il 30.4.1998, e in parte era strada interpoderale comunale asfaltata;
3) la particella n. 70 non poteva essere oggetto della richiesta di rilascio essendo una strada, che si snodava in proprietà , delimitata a confine con proprietà Pt_1
4) i ruderi e/o unità collabenti, insistenti sulla particella 93, erano stati realizzati oltre CP_1 trent'anni prima, come poteva desumersi dalle caratteristiche costruttive e dalla documentazione in atti, comunque reperibile dal sito della Regione Basilicata.
3 Con riguardo ai 37 mq della particella 93, dopo aver evidenziato che erano occupati da una vasca per la raccolta delle acque da utilizzare per l'irrigazione, realizzata dallo stesso in cemento armato, di cui, peraltro, l'attore non aveva fatto menzione nell'atto di citazione, deduceva che tale situazione poteva essere disciplinata dagli artt. 936-938 c.c.
Ciò in quanto l'attore, pur avendo effettuato, sin dall'epoca di realizzazione della stessa, usuali controlli ed ispezioni, non ne aveva mai chiesto la rimozione entro i termini di cui all'art. 936, V comma, c.c., né poteva rivendicare i 37 mq attesa l'impossibilità di separare la vasca dal terreno.
All'udienza del 19.7.2017 il Tribunale concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183, comma VI n. 3, c.p.c., eccepiva Controparte_1
l'inammissibilità della memoria dell'attore ex art. 183, comma VI n. 2, c.p.c., in quanto depositata tardivamente.
All'udienza del 28.11.2017 il Tribunale si riservava e, a scioglimento della riserva, con ordinanza del 29.11.2017, rilevava la violazione del principio del ne bis in idem, invitava le parti a raggiungere un accordo e, in mancanza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del
24.4.2018, all'esito della quale concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza n. 697/2018 il Tribunale di Matera così provvedeva: 1) dichiarava inammissibile la domanda principale;
2) accoglieva la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiarava il convenuto proprietario della superficie di mq. 37, insistente sul fondo di proprietà dell'attore, sito in agro di Pisticci alla Contrada “Isca Arenale - Masseria Silletti”, in catasto al foglio 99, particella 93, ove insisteva parte della vasca realizzata dal convenuto sulla confinante area di sua proprietà; 3) dichiarava il convenuto tenuto a versare all'attore, a titolo di indennizzo, la complessiva somma di €
300,83; 4) condannava l'attore al pagamento delle spese di giudizio.
Il Tribunale dichiarava l'inammissibilità della domanda principale, perché con la sentenza n. 9/2002 era stato ordinato al convenuto il rilascio del fondo oggetto di controversia in favore dell'attore, che, pertanto, era già munito di un titolo per ottenerne la restituzione.
Al riguardo, evidenziava l'impossibilità di assumere una diversa soluzione ritenendo che nel giudizio sottoposto alla sua cognizione fosse stata prospettata una causa petendi diversa da quella oggetto del giudizio a conclusione del quale era stata emessa la sentenza n. 9/2002, discutendosi in entrambi i giudizi di un diritto cd. autodeterminato, ossia quello del proprietario del bene ad ottenerne la
4 restituzione, interesse tutelato dalla sentenza già emessa, di cui un'ulteriore sentenza avrebbe costituito una duplicazione del titolo esecutivo, in quanto tale inammissibile.
Ritenute tali conclusioni assorbenti rispetto ad ogni altra questione sollevata dalle parti, ne ometteva l'esame.
In relazione alla domanda riconvenzionale, evidenziava che il convenuto non aveva mai contestato lo sconfinamento e, quindi, aveva dichiarato l'acquisto in suo favore per accessione ex art. 938 c.c. dell'area dell'attore occupata a seguito della realizzazione della vasca.
In ordine all'area, rappresentava che, dalla relazione di parte, risultava che era pari a mq. 37 e che il valore del terreno occupato era pari ad € 5,16/mq, per un valore totale di € 190,92, precisando che il valore di € 8.200,00 calcolato dal consulente era frutto di un evidente errore materiale, essendo stato effettuato per una superficie di mq 1.585, superiore di circa 17 volte a quella della vasca, circostanze non contestate in maniera specifica dall'attore, che, pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma 1, c.p.c. riteneva di dover porre a fondamento della decisione.
Quindi, ritenuta operante nella fattispecie la cd. accessione invertita, prevista in favore non del proprietario del suolo, ma del proprietario-costruttore del manufatto, disponeva che alla somma di €
190,92 doveva essere aggiunta la somma di € 190,91, per la fascia di rispetto che si imponeva sull'area circostante, per un totale di € 300,983, che il convenuto avrebbe dovuto versare all'attore.
***** ***** *****
Con atto di appello impugna la suindicata sentenza chiedendo di accogliere, previa Parte_1
istruttoria ed ammissione della C.T.U., le seguenti conclusioni: 1) dichiarare la domanda fondata e meritevole di tutela, come comprovato dalla sentenza n. 9/2002 emessa dalla Sezione Agraria del
Tribunale di Matera;
2) dichiarare l'occupazione sine titulo, illegittima ed abusiva da parte di
[...]
, di una porzione dell'appezzamento di terreno di sua proprietà, costituito dalle particelle CP_1
93, 94 e 70 del foglio 99, così come originate dalla soppressione della particella 27 per i successivi frazionamenti;
3) per l'effetto, condannare al ripristino dello stato dei luoghi, Controparte_1 mediante l'abbattimento e la demolizione di tutto quanto realizzato abusivamente, senza le preventive e necessarie autorizzazioni amministrative (obbligo di fare); 4) condannare a Controparte_1 rilasciare le predette porzioni dell'immobile in proprio favore, con conseguente immissione del possesso materiale delle stesse;
5) dichiarare il proprio diritto ad essere indennizzato per l'occupazione abusiva ed illegittima di tutti i danni cagionati da occupazione, invasione arbitraria e modificazione dello stato dei luoghi e, per l'effetto, condannare al pagamento Controparte_1
5 della somma di € 36.252,67 o della somma maggiore o minore da determinare in corso di causa, previa C.T.U., nonché di tutti i danni subiti e connessi alla mancata produzione e coltivazione a causa della sottrazione dell'immobile, ivi compresi quelli morali alla vita di relazione, da stress, nonché quelli per il ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione dei corpi di fabbrica realizzati senza autorizzazione, per la pulizia e lo sgombero di ogni materiale, compresi gli inerti, come da perizia di parte ed allegato computo metrico;
6) condannare al pagamento delle spese e Controparte_1
competenze del doppio grado di giudizio, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Con memoria difensiva e di costituzione depositata in data 1.2.2019, si costituisce in giudizio
, che chiede, in via principale, di rigettare l'appello, perché infondato in fatto e Controparte_1
in diritto;
nella denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata di: 1) accertare e dichiarare la realizzazione in buona fede della vasca per la raccolta delle acque ad uso irriguo, previa occupazione di mq. 37 di terreno di proprietà , che non ha mai manifestato la propria opposizione e, pertanto, Pt_1
nessun obbligo alla rimozione della stessa può essere imposto;
2) accertare e dichiarare che i fondi di proprietà e , nella parte in cui insiste la vasca, sono attigui e, non essendosi CP_1 Pt_1 Parte_1
oppostosi alla realizzazione, attribuire allo stesso la proprietà dei 37 mq di vasca e del suolo occupato, ai sensi dell'art. 938 c.c., con conseguente obbligo di corrispondere a la somma Parte_1
quantificata nella sentenza impugnata o quella da quantificarsi a mezzo C.T.U.; condannare Pt_1
al pagamento delle spese di lite.
[...]
In via istruttoria, chiede ammettersi C.T.U. al fine di accertare la reale condizione delle particelle di terreno 93, 94 e 70 del foglio 99, nonché l'indennità ex art. 938 c.c., dovuta per l'acquisizione della quota di terreno di proprietà , su cui insiste la vasca, nonché prova per testi. Pt_1
Inoltre, chiede di acquisire, ai sensi dell'art. 2313 c.p.c., informazioni scritte presso il Comando della
Polizia Locale di Pisticci relative al sopralluogo effettuato sui fondi oggetto di causa ed all'ingiunzione di pagamento del 28.7.2007, prot. 9793.
In relazione al primo motivo di gravame, dopo aver richiamato il disposto dell'art. 132 c.p.c., assume l'insussistenza del vizio di motivazione lamentato dall'appellante.
Con riguardo alla diversità del petitum e della causa petendi nei due distinti giudizi, conclusisi, rispettivamente, con la sentenza n. 9/2002 e con la sentenza n. 697/2018, sostenuta dall'appellante, afferma che, in entrambi i casi, la domanda principale è costituita dall'inammissibile richiesta di rilascio del fondo e che l'appellante non può invocare la caducazione del titolo per decorso del termine decennale dall'emissione della sentenza avendolo già azionato in precedenza.
Per completezza, ribadisce di aver spontaneamente rilasciato, a seguito della notifica del precetto, i terreni costituenti l'azienda agricola, oggetto del rapporto di affitto agrario, nell'esclusiva
6 disponibilità di , come confermato dalla comunicazione allo stesso inviata in data Parte_1
10.11.2004.
Inoltre, ribadisce che l'appezzamento di terreno attualmente identificato con la particella 94 è stato oggetto di espropriazione (decreto prefettizio del 13.4.1996) e di due frazionamenti (il 13.12.1996 e il 30.4.1998), mentre la restante particella 94 da lui non è mai stata occupata o detenuta, trattandosi di strada interpoderale comunale di penetrazione nel comprensorio, ben evidenziata, essendo delimitata da muratura in blocchetti prefabbricati, sulla quale tutti i proprietari dei fondi limitrofi hanno esercitato indisturbatamente la servitù di passaggio.
Poi, afferma che pure per la particella 70 del foglio 99 la richiesta di rilascio è infondata perché: 1) si tratta di una strada che si snoda nella proprietà , delimitata a confine con la sua proprietà da una Pt_1
recinzione di rete metallica con paletti in ferro, di circa metri lineari 50,50; 2) in parallelo a detta recinzione, ad una distanza costante e continua di mt 5 e di lunghezza mt 263, corre altra recinzione in pali di legno, rete metallica e filo spinato, che si sviluppa dalla strada comunale e corre lungo la scarpata che delimita il torrente sino a raggiungerlo;
3) lo stato e la condizione dei luoghi Pt_2
sono completamente diversi da quelli rappresentati nell'atto introduttivo, come dimostrato dalla documentazione allegata alla relazione del geom. e non vi è alcuna possibilità di detenere e/o Per_2 possedere tale parte di terreno, atteso l'uso cui è destinato.
In relazione alla particella 93, rappresenta che nella stessa esistevano dei manufatti, ossia ruderi e/o unità collabenti, la cui realizzazione risale ad oltre trent'anni, come si può facilmente desumere dalle caratteristiche costruttive e dalla documentazione fotografica alla C.T.P. del geom. e, quindi, Per_2
comparando le ortofoto del 1988 con quelle del 2013.
Fermo ciò evidenzia di aver ottemperato all'ordinanza di demolizione n. 59 resa in data 11.4.2018 dal Comune di Pisticci, come da nota n. 20932 del 30.8.2018 del Comando di Polizia Municipale.
Da ultimo, eccepisce l'inammissibilità dell'eccezione riguardante la particella 93 ed esattamente i 37 mq occupati dalla vasca per la raccolta delle acque ad uso irriguo, essendo stata sollevata per la prima volta in appello, comunque infondata.
Quindi, dopo essersi riportato agli scritti difensivi depositati nel primo grado di giudizio, avanza domanda riconvenzionale di attribuzione della proprietà, anche alla luce dell'attività dallo stesso esercitata, ossia coltivazione dei terreni, manifestando, comunque, la disponibilità a corrispondere quanto previsto dall'art. 938 c.c., da quantificare eventualmente a mezzo di C.T.U., nella cui ammissione insiste.
In relazione al secondo motivo di appello, sostiene che è intimamente connesso al primo motivo di gravame, che è infondato.
7 Quindi, assume, ancora una volta, che la domanda principale, relativa ad entrambi i giudizi, è costituita dalla richiesta di rilascio del fondo e che, nel frattempo, i presunti manufatti abusivi sono stati abbattuti, il terreno è stato pulito, i rifiuti sono stati smaltiti, come comprovato dalla documentazione allegata.
Sul punto evidenzia che, anteriormente alla notifica dell'atto di appello (ottobre 2018), con telegramma del 2.8.2018, ha comunicato a di provvedere, a propria cura e spese, alla Parte_1
demolizione dei ruderi, alla pulizia del terreno ed allo smaltimento dei rifiuti, operazioni ritualmente effettuate, come attestato dalla documentazione in atti, in particolar modo dalla nota del 30.8.2018 con la quale il Comando della Polizia Locale del Comune di Pisticci afferma l'avvenuta ottemperanza all'ordinanza n. 59/2018.
Con riguardo al terzo motivo di gravame, ribadisce la violazione del principio del ne bis in idem, correttamente motivata dal Giudice di prime cure, che, pertanto, non è incorso in alcun vizio di omessa motivazione.
Per completezza, ribadisce che l'appezzamento di terreno identificato con la particella 94 è stato oggetto di espropriazione, in virtù di decreto prefettizio del 13.4.1996, e di due frazionamenti, il
13.12.1996 e il 30.4.1998, mentre la restante parte non è mai stata dallo stesso occupata o detenuta trattandosi di strada interpoderale.
Ed altrettanto la particella 70 del foglio 99, essendo una strada che si snoda nella proprietà , Pt_1
delimitata a confine con la sua proprietà da una rete metallica, che si sviluppa dalla strada comunale fino a raggiungere il torrente . Pt_2
Quindi, ribadisce che la condizione dei luoghi è completamente diversa da quella rappresentata da e che solo una modesta parte (37 mq) della particella 93 è stata da lui occupata per Parte_1
realizzare, in perfetta buona fede, a propria cura e spese e previa autorizzazione amministrativa, la vasca di raccolta dell'acqua, mai contestata da . Parte_1
Di conseguenza, non avendo lo stesso richiesto la rimozione entro i termini di cui all'art. 936, comma
V, c.c., non può chiederne la rimozione.
Pertanto, trattandosi di occupazione disciplinata dagli artt. 936-938 c.c., chiede che gli venga attribuita la proprietà dei 37 mq della vasca e del suolo dalla stessa occupato, con corresponsione dell'indennità determinata dal Giudice di primo grado.
In ordine al quarto motivo di gravame, assume l'inammissibilità delle richieste dell'appellante, essendo state formulate per la prima volta in appello, nonché l'ininfluenza della produzione documentale ai fini della decisione.
In merito al quinto motivo di gravame, ne assume l'infondatezza avendo il Tribunale motivato in maniera esaustiva l'accoglimento della domanda riconvenzionale, nonché applicato correttamente il
8 principio di non contestazione ritenendo per ammessi i fatti sui quali l'attore/odierno appellante ha mantenuto il silenzio.
Relativamente al sesto motivo di gravame, ribadisce che, a seguito dell'ordinanza n. 59/2018, i manufatti sono stati dallo stesso demoliti ed è stato ripristinato lo stato dei luoghi, per cui è venuto meno anche l'interesse paventato da in sede di appello, successivo al 30.8.2018. Parte_1
Altrettanto infondato ritiene il settimo motivo di gravame e, comunque, spropositata la richiesta dei danni, quantificata in € 36.000,000, priva di prova.
Inoltre, assume che nessuna rilevanza può essere attribuita all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in merito all'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 938 c.c. per non essere il costruttore committente della vasca.
Con decreto la Corte dispone la trattazione della causa mediante lo scambio e il deposito, con modalità telematica, di note scritte, ai sensi degli artt. 83, comma 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020 e 221 del D.L. n. 34/2020, come modificato dalla legge di conversione n. 77/2020.
Le parti depositano le note di trattazione scritta reiterando le proprie difese.
All'udienza del 25.6.2024 la Corte assegna la causa in decisione e concede i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si evidenzia che, in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 della Costituzione, il Giudice può procedere ad esaminare un motivo di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio.
In altri termini, in ossequio al principio di economicità, la trattazione della controversia può limitarsi all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni.
Con un primo motivo di gravame l'appellante assume che il Tribunale si è limitato a dichiarare inammissibile la domanda principale senza un'adeguata motivazione.
Al riguardo evidenzia di aver depositato documentazione comprovante la fondatezza della domanda di occupazione sine titulo, sottolineando la diversità tra la causa petendi ed il petitum dei due giudizi e, quindi, l'ampiezza del contenuto del secondo giudizio rispetto a quello del giudizio definito con la
9 sentenza n. 9/2002.
Quindi, sostiene che il Tribunale ha erroneamente affermato la violazione del principio del ne bis in idem ritenendolo già in possesso di un titolo esecutivo per ottenere la restituzione delle aree.
In sintesi, evidenzia che la domanda definita con la sentenza n. 9/2002 era fondata sull'esistenza di un contratto di affittanza agraria relativo all'intero fondo individuato al foglio 99, particelle 27 e 31, nonché al fondo individuato al foglio 103, particelle 27 e 53.
Invece, la domanda oggetto del proc. n. 698/2017 non è basata su un contratto, ma sulla mancanza di un titolo di godimento, ovvero sull'inesistenza di un vincolo contrattuale, perché, a far data dall'11.11.2004, il godimento di è illegittimo, circostanza, peraltro non Controparte_1
esaminata dalla Sezione Agraria del Tribunale di Matera.
Per completezza, afferma che la sentenza è stata posta in esecuzione spontaneamente e, quindi, non
è possibile che tanto avvenga una seconda volta e che, a prescindere dagli effetti compiuti, sono trascorsi oltre dieci anni dall'emanazione della stessa.
Con un secondo motivo di gravame l'appellante assume che la controversia concerne non solo le modalità dell'occupazione sine titulo delle particelle 93 e 94 e lo sconfinamento di una porzione del fondo, costituita dalla particella 70, effettuata da dopo l'esecuzione spontanea Controparte_1
della sentenza n. 9/2002 e, quindi, il rilascio di dette aree, ma anche il ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei manufatti abusivi.
Da ciò discende una diversa causa petendi e un diverso petitum.
Al riguardo precisa che il proprio interesse non sarebbe soddisfatto con il semplice rilascio dei terreni abusivamente occupati, avendo l'ordinanza n. 59/2018 emessa dall'U.T.C. del Comune di Pisticci ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, cui sarebbe dovuto conseguire il risarcimento dei danni connessi ai relativi costi.
Quindi, assume il proprio diritto ad essere tutelato considerato che le opere abusive hanno determinato l'incommerciabilità del fondo agricolo, a prescindere dal giudizio penale, ancora nella fase delle indagini.
Inoltre, precisa che sta predisponendo la documentazione amministrativa per adempiere all'ordine di demolizione al fine di evitare l'accertamento dell'inottemperanza e la conseguente perdita delle aree di sedime con l'acquisizione al patrimonio comunale.
Pertanto, insiste affinché la Corte disponga la C.T.U. e, all'esito, accolga la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e condanni al rilascio delle porzioni di fondo occupate sine Controparte_1
titulo, immettendolo nel possesso delle aree di sedime.
Infine, ribadisce che non è stato violato il principio del ne bis in idem, in quanto: 1) la sentenza n.
9/2002 emessa dalla Sezione Agraria del Tribunale di Matera ha deciso su un rapporto istituito e sorto
10 con il contratto di anticresi nell'annata agraria 1989/1990; 2) la sentenza n. 9/2002 non ha esaminato la domanda subordinata di occupazione sine titulo e non si è pronunciata sui conseguenti danni, trattandosi di fatti solo eventuali e futuri;
3) la controversia oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza oggetto della presente impugnazione concerne il rilascio delle porzioni occupate, ma il rilascio è conseguenza di un'occupazione illegittima delle particelle 93 e 94, nonché lo sconfinamento di una porzione di fondo costituita dalla particella 70, posto in essere da dopo Controparte_1
l'esecuzione spontanea della sentenza n. 9/2002. Inoltre, la domanda era finalizzata anche ad ottenere il ripristino dello stato dei luoghi, mediante demolizione dei manufatti abusivi e, quindi,
l'eliminazione di un illecito permanente;
4) con le missive del 26.7.2018 e dell'1.8.2018
[...]
l'ha diffidato ad eseguire lavori di abbattimento dei manufatti abusivi, qualificandosi CP_1
legittimo possessore e non occupante abusivo, altrimenti avrebbe proceduto personalmente.
Con un terzo motivo di gravame l'appellante assume che il Giudice di primo grado si è limitato a dichiarare inammissibile la domanda principale tralasciando le ulteriori domande, ritenendole assorbite dalle conclusioni cui era pervenuto in merito alla prima.
In particolare, sostiene trattasi di una omissione del dovere di giudicare e, soprattutto, di esaminare, gravemente lesiva dei propri interessi, di cui ne ha invocato la tutela non solo con l'atto introduttivo del giudizio, ma anche nei verbali di udienza.
E ciò soprattutto in riferimento alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi mediante abbattimento di almeno quattro manufatti abusivi, risultanti dagli accertamenti compiuti dall'U.T.C. e dalla Polizia
Municipale del Comune di Pisticci, nonché dal proprio consulente di parte.
Con un quarto motivo di gravame l'appellante assume la violazione del principio di ripartizione dell'onere della prova e lamenta il mancato esame della documentazione depositata.
Al riguardo sostiene di aver adempiuto al proprio onere probatorio e che, per completezza difensiva, ha articolato anche capitoli di prova orale.
Invece, il convenuto non ha provato alcuna circostanza diretta a confutare la domanda, essendosi limitato a depositare documenti peraltro riguardanti altri beni e non il fondo agricolo di sua proprietà.
In particolare: 1) la sentenza n. 35/2009, emessa dal Giudice di Pace di Pisticci e copia del verbale di udienza penale, riguardanti, rispettivamente, l'occupazione abusiva e i danni arrecati da
[...]
ad un casotto rurale di proprietà , costruito legittimamente dai suoi antenati, e un CP_1 Pt_1 giudizio ancora non definito;
2) l'ingiunzione emessa dal Sindaco di Pisticci il 28.7.2007, relativa ad una denuncia dallo stesso effettuata nei confronti di per aver realizzato un muro Controparte_1
abusivamente. Sul punto assume che, in tale circostanza, la Polizia Municipale intervenuta sul posto non aveva riscontrato alcun altro abuso sulla particella 27, all'epoca oggetto di contratto di affittanza agraria, a dimostrazione dell'inverosimiglianza delle affermazioni del circa la vetustà degli CP_1
11 interventi edilizi, risalenti, invece, all'inizio degli anni 2000; 3) la richiesta dallo stesso avanzata il
18.9.2017, al fine di ottenere il rilascio della documentazione relativa al sopralluogo e all'ingiunzione di pagamento emessa dal Sindaco di Pisticci il 28.7.2007. Tale documento riguarda la costruzione abusiva del muro di cinta realizzata da nel 1997, per impedire allo stesso Controparte_1
l'accesso diretto tra la particella 93 e 94 del foglio 99, di sua proprietà; 4) le tre fotografie, a dire del raffiguranti manufatti realizzati sulla particella 93, che, invece, riguardano manufatti di altri CP_1
proprietari; 5) copia conforme del provvedimento di accoglimento della domanda di concessione per l'esecuzione di lavori edili ex L. R. n. 50/1993, che concerne altri terreni ed è stata presentata da legale rappresentante della società La Valle della Contea, soggetto estraneo al Persona_3
contratto di affittanza agraria e al giudizio;
6) copia conforme della concessione edilizia n. 17/2000 con allegato contratto di affitto di fondi rustici e costituzione della società semplice La Valle della
Contea, riguarda terreni non di proprietà e la domanda fu presentata da per Pt_1 Persona_3
la costruzione di una stalla per bovini e ovini, sala mungitura, fienile e silos;
7) copia conforme del progetto del 1999 a firma del dott. , da cui risulta una costruzione realizzata su Persona_4
proprietà o della società La Valle della Contea, mentre in realtà è stata costruita Persona_3 sull'intera strada Masseria Silletti e sulla proprietà . Pt_1
Trattasi della vasca costruita in modo difforme rispetto agli elaborati grafici, pertanto abusiva.
Quindi, dopo aver elencato l'ulteriore documentazione depositata da ed Controparte_1 evidenziato l'irrilevanza della stessa, assume che parimenti inconferente ed inammissibile era la prova orale richiesta dal convenuto.
Infine, in relazione alle affermazioni di circa la presenza, da oltre cinquant'anni, Controparte_1 di manufatti e ruderi sulla particella 93 del foglio 99, ne assume l'infondatezza, oltre che la mancanza di prova.
In particolare, afferma che: 1) cinquanta anni fa la particella 93 non esisteva, essendo derivata da un recente frazionamento, ossia dalla particella 27, oggetto del rapporto di affittanza agraria;
2)
l'abusività dei manufatti, ivi compresa la vasca, realizzati dal era stata accertata dall'Autorità CP_1
Amministrativa, che ne aveva ordinato la demolizione;
3) per i medesimi fatti è pendente il procedimento penale n. 863/2018, per il reato di cui all'art. 44 del DPR n. 380/2001; 4) la sentenza n. 9/2002 l'ha riconosciuto proprietario del fondo e, pertanto, sullo stesso non ricadeva alcun onere probatorio;
5) la sentenza n. 9/2002 ha affermato che era detentore qualificato Controparte_1
dei terreni e, quindi, per effetto della cessazione del contratto, attualmente è un occupante abusivo.
I motivi sono fondati e, pertanto, vanno accolti.
Il principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato deve ritenersi violato ogni qualvolta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, altera uno degli elementi obiettivi di
12 identificazione dell'azione (“petitum” e “causa petendi”), attribuendo o negando ad uno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente, nell'ambito della domanda o delle richieste delle parti o non pronunciandosi su un aspetto della domanda.
Nel caso in esame deve ritenersi che il principio del ne bis in idem non sia stato violato, perché i titoli posti a fondamento delle due domande sono diversi.
Infatti, la sentenza n. 9/2002 presupponeva l'esistenza di un contratto di affittanza agraria relativo al fondo individuato al foglio 99, particelle 27 e 31, nonché al fondo individuato al foglio 103, particelle
27 e 53.
Invece, la domanda oggetto del proc. n. 698/2017 è avanzata in qualità di proprietario del fondo.
Pertanto, va condannato al rilascio dei fondi illegittimamente occupati. Controparte_1
In merito alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi si evidenzia che ha dimostrato, Parte_1 mediante relazione tecnica di parte, l'illegittima occupazione della particella n. 93 del foglio 99 del
Comune di Pisticci da parte di che nel corso degli anni aveva ivi realizzato Controparte_1
“strutture per ricoverare il bestiame e gli attrezzi agricoli, una vasca di raccolta delle acque bianche, aree di sosta e di parcheggio dei mezzi agricoli, modificando radicalmente la destinazione del fondo, che era seminativo, come si evince dalle visure catastali storiche”, nonché l'illegittimo sconfinamento avente ad oggetto le particelle n. 70 e 31 del foglio 99 e le particelle n. 123 e 53 del foglio 103 del Comune di Pisticci da parte del per una superficie di circa 632 Controparte_1
mq.
Pertanto, va condannato al ripristino dello stato dei luoghi mediante Controparte_1
abbattimento delle opere illegittimamente realizzate.
Con un quinto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per aver accolto la domanda riconvenzionale e, quindi, attribuito la proprietà di mq. 37 a . Controparte_1
In sintesi, assume che: l'accoglimento della domanda è avvenuto in assenza di istruttoria e senza tener conto dell'abusività dei manufatti;
il Tribunale non ha esaminato l'ordinanza n. 59 di ripristino dello stato dei luoghi, relativa anche alla vasca;
i documenti prodotti, se esaminati, depongono per il rigetto della domanda, così come gli atti giudiziari, in particolare la sentenza n. 9/2002, che esclude il proprio assenso alla realizzazione dell'opera e la buona fede del trattandosi di soggetto estraneo al CP_1
progetto assentito, presentato dalla società La Valle della Contea, nel quale, peraltro, era stata individuata una diversa area ove costruire la vasca.
Fermo ciò, assume di non comprendere il metodo di calcolo applicato e la somma posta a carico di
, considerato che l'art. 938 c.c. stabilisce che il costruttore -e, quindi, Controparte_1 CP_1
13 è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, Per_3
oltre al risarcimento del danno.
Quindi, afferma che la sentenza è viziata da molteplici errori: 1) non vi è alcuna indicazione del valore del suolo o, comunque, non è stata effettuata alcuna istruttoria;
2) non vi è alcuna indicazione del valore doppio da corrispondere al proprietario una volta accertata la sussistenza dei presupposti, ossia abusività dell'opera e assenza di buona fede;
3) non viene menzionato il risarcimento dei danni, anche in ordine all'area destinata a via vicinale Silletti e alle distanze legali.
Inoltre, evidenzia che l'infondatezza della spiegata domanda riconvenzionale è confermata da una serie di documenti agli atti di causa e dalla stessa sentenza n. 9/2002.
Il motivo è fondato e, pertanto, va accolto.
L'art. 938 c.c., rubricato “Occupazione di porzione di fondo attiguo”, prevede che, se nella costruzione di un edificio si occupa in buona fede una porzione del fondo confinante e il proprietario di quest'ultimo non fa opposizione entro tre mesi dall'inizio dei lavori, l'Autorità Giudiziaria può, valutate le circostanze, attribuire al costruttore la proprietà dell'edificio e del terreno occupato.
In tal caso, il costruttore è tenuto a pagare al proprietario del suolo il doppio del valore della superficie occupata, nonché a risarcire i danni.
Quindi, affinché si configuri l'istituto dell'accessione invertita sono necessari i seguenti elementi:
-buona fede del costruttore: il costruttore deve ignorare di occupare una porzione di fondo altrui nel momento in cui inizia la costruzione;
- occupazione parziale: l'occupazione deve riguardare solo una parte del fondo confinante. Se l'intera costruzione insiste sul terreno altrui, l'art. 938 c.c. non è applicabile;
- mancata opposizione tempestiva: il proprietario del fondo occupato non deve presentare opposizione entro tre mesi dall'inizio della costruzione. Trascorso questo termine senza opposizione, il costruttore può richiedere l'attribuzione della proprietà del suolo occupato.
L'art. 938 c.c. indica come requisito per la sua applicazione anche uno specifico movente psicologico del costruttore: è infatti necessario che lo stesso sia in buona fede nel momento in cui costruisce sforando nel fondo altrui.
Al riguardo la Corte di Cassazione si è più volte espressa per delineare il necessario atteggiamento interiore che si deve avere per far sì che operi l'accessione invertita, consistente nel convincimento ragionevole del costruttore di edificare sul proprio suolo e di non commettere alcuna usurpazione.
Il parametro per la valutazione della sussistenza della buona fede è costituito dalla ragionevolezza dell'uomo medio e dal convincimento che questi poteva formarsi legittimamente circa l'esecuzione
14 della costruzione sul proprio suolo, in base alle cognizioni effettivamente possedute o che avrebbe potuto acquisire con un comportamento diligente.
Conseguentemente la sussistenza della buona fede va esclusa nel caso in cui il costruttore, in relazione a particolari circostanze, avrebbe dovuto sin dall'inizio anche solo dubitare della legittimità dell'occupazione del suolo vicino, ovvero qualora, seppur convinto del suo diritto di proprietà, si sia fatto ragione da sé e sia entrato in possesso della porzione di fondo nel quale ha edificato mediante uno spoglio del possesso altrui.
La buona fede ai fini dell'accessione invertita deve essere dimostrata, e non si può presumere, dal costruttore, il quale può usufruire di ogni tipologia di mezzo di prova, anche di elementi indiziari nei limiti dell'art. 2729 c.c.
Tanto trova giustificazione nella natura dell'oggetto della prova, ovvero la buona fede, che consiste in un elemento soggettivo, la cui dimostrazione non può basarsi su prove dirette, ma sulla valutazione di elementi indiretti.
Quindi, sulla base di questa tipologia di prova, il giudice dovrà accertare se il costruttore era in una situazione psicologica tale da ricondurla alla suesposta buona fede.
Ebbene, nel corso del giudizio non sono stati acquisiti elementi sufficienti a ritenere dimostrata la buona fede del costruttore, ossia la non consapevolezza di realizzare la costruzione su suolo altrui.
Pertanto, non può applicarsi l'istituto dell'accessione invertita.
Con un sesto motivo di gravame l'appellante, con riferimento all'ordinanza di demolizione, sottolinea l'orientamento del Consiglio di Stato espresso a seguito dell'Adunanza Plenaria n. 9 del
2017, secondo cui il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono la rimozione dell'abuso.
In sintesi, afferma che: 1) è stato confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui gli ordini di demolizione di costruzioni abusive, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante dell'immobile, applicandosi anche a carico di chi non ha commesso la violazione, ma si trovi, al momento dell'irrogazione, in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato;
2) la mera inerzia da parte della P.A. non ingenera un'aspettativa giuridicamente qualificata, un legittimo affidamento in capo al titolare dell'immobile abusivo;
3) l'ordine di demolizione non necessita di una particolare motivazione circa l'interesse pubblico sotteso alla determinazione, né circa un ipotetico interesse del privato alla permanenza dell'opera, essendo sufficiente l'accertata abusività del manufatto;
4) l'illecito edilizio ha carattere permanente e l'interesse pubblico alla repressione dell'abuso è in re ipsa;
5) l'interesse del privato al
15 mantenimento dell'opera abusiva è recessivo rispetto a quello pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto governo del territorio;
6) nell'ingiunzione di demolizione
è necessaria e sufficiente l'analitica descrizione delle opere abusivamente realizzate, così da consentire al destinatario della sanzione di rimuoverle spontaneamente.
Inoltre, richiama la decisione della Consulta che, in applicazione del principio fondamentale del Testo
Unico dell'Edilizia, ha dichiarato incostituzionale la Legge della Regione Campania n. 19/2017 sulla conservazione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio dei comuni, imponendone, quindi, la rimozione con il conseguente ripristino dell'ordinario assetto del territorio “in modo uniforme in tutte le regioni”.
Infine, afferma che, avendo interesse a non perdere la proprietà, è stato costretto a ricorrere all'Autorità Giudiziaria.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto motivo di appello.
Con un settimo motivo di gravame l'appellante assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 938 c.c. anche in ordine ai soli danni.
Innanzitutto, afferma che i costi per la riduzione in pristino sono stati quantificati dal proprio consulente di parte e che l'importo di € 36.225,67 comprende anche i danni derivanti dal mancato godimento dell'immobile.
Poi, ribadisce che, ferma restando l'insussistenza dei requisiti di cui all'art. 938 c.c., la norma prevede comunque il riconoscimento in favore del proprietario del suolo del pagamento del doppio del valore della superficie occupata, oltre al risarcimento del danno.
Pertanto, insiste nell'ammissione della C.T.U. al fine di quantificare le somme allo stesso spettanti.
Il motivo è assorbito dall'accoglimento del quinto motivo di gravame.
In merito alle spese processuali, occorre rilevare che il Giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. Civ., Sez. III, ord. n.
9064/2018; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 27606/2019).
Le spese del primo e del secondo grado di giudizio vanno liquidate a carico dell'appellato come indicato in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., considerati i parametri di cui al DM n. 55/2014 e n. 147/2022, tenuto conto dei valori medi, esclusa, per l'appello, la fase istruttoria, alla luce del valore della causa come dichiarato.
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PQM
La Corte di Appello di Potenza, Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 697/2018, pubblicata il 24.7.2018 dal Tribunale di Matera in composizione monocratica, proposto da nei confronti di , ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_1
domanda, richiesta o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
A) Accoglie l'appello e, per l'effetto, condanna al rilascio dei fondi occupati e Controparte_1
al ripristino dello stato dei luoghi.
B) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata in primo grado da . Controparte_1
C) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio liquidate complessivamente in € 7.254,00, oltre maggiorazioni spese generali, IVA
e CAP, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
D) Condanna al pagamento, in favore di , delle spese del presente Controparte_1 Parte_1 grado di giudizio liquidate complessivamente in € 9.991,00, oltre maggiorazioni spese generali, IVA
e CAP, come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 21.7.2025.
Avv. Adele Apicella Dott. Michele Videtta
G.A. estensore Presidente
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