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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 15/04/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1303 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Sciumè Gabriella, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
-attore-
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Danile Carmelita, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 giugno 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 giugno 2024, ha chiesto Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 1509/2017 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne e anche economicamente indi- Persona_1
pendente, nonché di revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della , la quale svolgerebbe attività lavorativa, domandando la CP_1
conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
Con comparsa, depositata il 29 novembre 2024, non ha con- Controparte_1
testato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_3
ma si è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, chiedendo
[...]
un aumento del relativo importo, nonché dell'importo dell'assegno di manteni- mento stabilito in favore della figlia.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, in assenza di istruttoria, all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla
- 2 - giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle con- dizioni di divorzio, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giusti- ficati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva, innanzitutto, che non è stato contestato il raggiungimento della indipendenza economica del figlio il quale risulta essere stato assunto con contratto di la- Persona_1
voro a tempo indeterminato (cfr. contratto allegato in atti).
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di manteni- mento di posto a carico dello . Persona_1 Parte_1
Venendo, adesso, all'ulteriore domanda di revoca dell'assegno divorzile dispo- sto in favore della , alla stregua delle circostanze allegate dal ricorrente, CP_1
non si ritengono sussistenti i giustificati motivi sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio.
Invero, non è stato dimostrato che la eserciti effettivamente attività CP_1
lavorativa, nonostante il titolo conseguito nel settore socio-sanitario e neppure
è stata dimostrata una colpevole inerzia della stessa nel non reperire una occu- pazione, considerato, peraltro, il parziale grado di invalidità riconosciuto.
Ancora, è rimasto del tutto indimostrato un peggioramento della condizione
- 3 - economica dello , il quale si è limitato a produrre le proprie buste paga Parte_1
relative all'anno 2024 e non anche quelle relative agli anni precedenti al divor- zio, al fine di comparare la situazione reddituale e appurare il dedotto peggio- ramento.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la richiesta di revoca dell'as- segno divorzile non può essere accolta.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla , stante la tardiva costituzione in giudizio. CP_1
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Agrigento n. 1509/2017 del 21 settembre - 11 ottobre 2017, revoca l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento ordina- Parte_1
rio e straordinario del figlio , rimanendo invariato Controparte_2
tutto il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
- 4 -
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE composto dai magistrati dr. Marco Salvatori Presidente dr. Vincenza Bennici Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronun- ciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1303 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato ad [...], il [...], rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Sciumè Gabriella, giusta procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore
-attore-
CONTRO
nata ad [...], il [...], rappresentata e difesa Controparte_1
dall'avv. Danile Carmelita, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione
-convenuta-
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
-interveniente necessario- OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. note di trattazione scritta in sostitu- zione dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21 marzo 2025;
DEL P.M: cfr. visto del 17 giugno 2024;
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 7 giugno 2024, ha chiesto Parte_1
la modifica delle condizioni di divorzio, stabilite con sentenza n. 1509/2017 resa da questo Tribunale, nel senso di revocare l'obbligo di mantenimento del figlio divenuto maggiorenne e anche economicamente indi- Persona_1
pendente, nonché di revocare l'obbligo di corrispondere l'assegno divorzile in favore della , la quale svolgerebbe attività lavorativa, domandando la CP_1
conferma dell'obbligo posto a suo carico di contribuire al mantenimento della figlia Per_2
Con comparsa, depositata il 29 novembre 2024, non ha con- Controparte_1
testato il raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio Per_3
ma si è opposta alla richiesta di revoca dell'assegno divorzile, chiedendo
[...]
un aumento del relativo importo, nonché dell'importo dell'assegno di manteni- mento stabilito in favore della figlia.
La causa, adottati i provvedimenti provvisori e urgenti, in assenza di istruttoria, all'udienza del 21 marzo 2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, è stata posta in decisione.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va, in via preliminare, affermata l'ammissibilità della domanda, essendo stata prodotta la sentenza di divorzio resa inter partes passata in giudicato.
Sempre in via preliminare, va ricordato che, secondo i principi elaborati dalla
- 2 - giurisprudenza con riferimento al vecchio rito camerale di modifica delle con- dizioni di divorzio, estensibili anche al nuovo rito per identità di ratio, tenuto conto della espressione normativa utilizzata dall'art. 473 bis.29 c.p.c., i "giusti- ficati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione o di divorzio dei coniugi, sono ravvisabili “nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo” (v. tra le ultime, Sez.
6 - 1, Ordinanza n. 28436 del 28/11/2017).
Applicando i summenzionati principi al caso di specie, si osserva, innanzitutto, che non è stato contestato il raggiungimento della indipendenza economica del figlio il quale risulta essere stato assunto con contratto di la- Persona_1
voro a tempo indeterminato (cfr. contratto allegato in atti).
Ne consegue, dunque, che va confermata la revoca dell'obbligo di manteni- mento di posto a carico dello . Persona_1 Parte_1
Venendo, adesso, all'ulteriore domanda di revoca dell'assegno divorzile dispo- sto in favore della , alla stregua delle circostanze allegate dal ricorrente, CP_1
non si ritengono sussistenti i giustificati motivi sopravvenuti rispetto all'epoca del divorzio.
Invero, non è stato dimostrato che la eserciti effettivamente attività CP_1
lavorativa, nonostante il titolo conseguito nel settore socio-sanitario e neppure
è stata dimostrata una colpevole inerzia della stessa nel non reperire una occu- pazione, considerato, peraltro, il parziale grado di invalidità riconosciuto.
Ancora, è rimasto del tutto indimostrato un peggioramento della condizione
- 3 - economica dello , il quale si è limitato a produrre le proprie buste paga Parte_1
relative all'anno 2024 e non anche quelle relative agli anni precedenti al divor- zio, al fine di comparare la situazione reddituale e appurare il dedotto peggio- ramento.
Pertanto, sulla scorta delle superiori motivazioni, la richiesta di revoca dell'as- segno divorzile non può essere accolta.
Va, infine, dichiarata inammissibile la domanda avanzata in via riconvenzionale dalla , stante la tardiva costituzione in giudizio. CP_1
Considerato l'esito del giudizio, le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disat- tesa ogni contraria istanza eccezione o difesa:
a parziale modifica delle statuizioni contenute nella sentenza di divorzio del
Tribunale di Agrigento n. 1509/2017 del 21 settembre - 11 ottobre 2017, revoca l'obbligo in capo al di contribuire al mantenimento ordina- Parte_1
rio e straordinario del figlio , rimanendo invariato Controparte_2
tutto il resto;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tri- bunale, l'8 aprile 2025.
Il Presidente
Il Giudice est. Marco Salvatori
G. Claudia Ragusa
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