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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 30/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 725/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. FURIO Parte_1
ALESSANDRA
Contro
MANTOVA con l'avv. SAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 30/01/2025 sono comparsi che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti L'avv. Furio contesta la pretesa irrilevanza della rateazione poi confluita nella procedura di definizione agevolata, da cui risulta per tabulas il pagamento delle somme per cui è causa.
La sentenza n. 32598 del 23.7.2014 (data udienza 16.5.2014) pronunciata dalla Corte di Cassazione
è dirimente avendo confermato la assoluzione del trasgressore per la stessa violazione, in seguito alla richiesta di rateazione all'Agente della Riscossione. Tali principi emessi in un procedimento penale devono a maggior ragione essere estesi all'illecito amministrativo per cui è causa. Si richiama il collegamento tra il comma 4 dell'art. 59 c.p. ed il secondo comma dell'art. 3 l. 689/81 e l'esclusione della punibilità in caso di errore sulle cause di giustificazione rispondendo alla medesima ratio dell'esclusione della punibilità in caso di errore sul fatto (In questo senso v. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9756, Tribunale Bari, Sez. II, Sentenza, 04/04/2023, n. 1205). Si richiama anche l'indirizzo per cui l'errore sulla scriminante ex art. 59 4° comma c.p. è errore sul fatto con diretta applicabilità della regola dettata dal secondo comma dell'art. 3 l. 689/81 (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2010, n. 10366; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2000, n. 537; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre
2010, n. 9306).
Sulla applicabilità dell'art. 14 Legge n. 689/81 alla materia che ci occupa e sulla conseguente CP_ decadenza dell' si citano ancora: Tribunale di Trento, Sentenza n. 186/2024 del 05-11-2024 causa n. 184/2024 R.G.– Giudice Dott. Giorgio Flaim;
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 619/2024 del 17-09-2024; Tribunale di Perugia, Sentenza n. 347/2024 del 04-10-2024; Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 31/2025 del 14-01-2025 causa n. 980/2024 R.G. – Giudice Dott.ssa Di
Cataldo Alessandra;
Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1253/2024 del 02-12-2024; Tribunale di
Perugia, Sentenza n. 490/2024 del 13-12-2024; Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 555/2024 del
18-12-2024.
Si richiama l'art. 23 secondo comma del Decreto legge 04/05/2023, n. 48 da cui si ricava sia l'art. 14 sia il relativo termine perentorio di 90 giorni si applichino a tutte le violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio 2023 come nel caso di specie. Il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 Legge 689/1991 è perentorio per univoca e granitica giurisprudenza (ex multis ss. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 30/10/2019, n. 27903 (rv. 655527-01).
Si contestano le argomentazioni avversarie sulla definitività dell'accertamento poiché è documentale CP_ che in data 10.6.2019 l' avesse già definitivamente accertato la violazione con obbligo di notifica entro il 10 settembre 2019, poiché scrive: “la dilazione di pagamento del debito relativo al mese di 11/2018 è stata revocata per mancato rispetto delle condizioni previste ed accettate nell'istanza
- 1 - presentata ed in particolar modo per non aver proceduto al pagamento delle rate successive a quella del 26/02/2019” (docc.8 e 7 ricorso). La dilazione richiesta riguardava lo stesso periodo 11/2018 di complessivi euro 15.245,00 di cui euro 4.059,00 quota a carico riportati negli atti di accertamento
(doc.1 ricorso).
Nessuna reale deduzione e correlativa necessaria prova documentale o di gravosità dell'accertamento
è stata data da controparte;
il modello UNIEMENS viene mensilmente inviato telematicamente all' , tanto che l'intera corrispondenza tra dovuto e versato è nella disponibilità dell'istituto CP_1 praticamente in tempo reale (al netto di tempi tecnici), ed il riscontro delle omissioni può avvenire, per così dire, per tabulas, senza indagini o altri particolari accertamenti”. Si oppone alla richiesta di istruttoria testimoniale avversaria poiché i cdp sono generici, privi di qualsiasi specificazione di modo di tempo e di luogo, ad explorandum, valutativi e soprattutto poiché documentali o poiché delle circostanze ivi dedotte doveva essere data necessariamente prova documentale. L'avv. Miconi vista la odierna verbalizzazione si oppone alla stessa in quanto si concreta in una nota autorizzata e si riporta per il resto alla memoria di costituzione
I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
RG n. 725/2024
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
appresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Paolo Cenna e Alessandra Furio
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte
CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L n. 689/1981 ovvero l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dell'art. 14 L n. 689/1981, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte e, per l'effetto,
- dichiarare la illegittimità/nullità/inefficacia/annullabilità del verbale di accertamento n.
.4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 e del verbale di accertamento n. CP_1
.4500.02/10/2019.0159373 del 02/10/2019 e della conseguente, successiva ordinanza CP_1 ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data 5.9.2024 e, CP_1 per l'effetto, disporne la revoca e dichiararne, se di legge, la annullabilità, la nullità e l'inefficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO
- 3 - - Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della violazione che ha portato alla ordinanza ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data CP_1
5.9.2024 e dichiarato quindi illegittimo il verbale di accertamento n.
.4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 ed il verbale di accertamento n. CP_1
.4500.02/10/2019.0159373 del 02/10/2019, dichiarare la illegittimità della ordinanza CP_1 ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data 5.9.2024 e, CP_1 per l'effetto, disporne la revoca e dichiararne, se di legge, la annullabilità, la nullità e l'inefficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- Qualora non venisse accolta la domanda sopra formulata, si chiede la riduzione delle somme portate dalla ordinanza ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, CP_1
notificata in data 5.9.2024 al minimo di legge in virtù della applicazione degli artt. 3, 8 e 11 della legge n. 689/81 oppure ricondotta al minimo di legge, per tutti i principi esposti in narrativa, nonché per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa in rivalsa e con ordine di distrazione delle spese a favore dei legali patrocinanti.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 Parte_1
proponeva opposizione all' ordinanza-ingiunzione di pagamento
[...]
CP_ dell'ordinanza - ingiunzione n.ro OI – 001897276 relativa a Atto di Accertamento nr. CP_ 4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 riferito all'anno 2018, con cui l' le ha intimato il pagamento della somma di € 4.072,10 a titolo di sanzione amministrativa
Il procuratore della società ricorrente esponeva :
che nell'ottobre del 2019 la società con unico socio ed Parte_1 Pt_1
il Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della medesima Parte_2
CP_ CP_ società ricevevano dall' Sede di Mantova, rispettivamente Atto di Accertamento nr.
- 4 - CP_ 4500.02/10/2019.0159374 e atto di accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019 e riferiti all'anno 2018, con cui veniva contestato il mancato pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per quote a carico non versate pari ad euro 3.390,00 in relazione al periodo 11/2018 ; che nel citato atto di accertamento veniva richiesto il pagamento delle ritenute omesse entro il termine perentorio di tre mesi, al fine di evitare la applicazione della sanzione amministrativa calcolata per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463; che nel medesimo atto veniva altresì precisato che gli importi omessi a titolo di ritenute erano stati richiesti alla società con avviso di addebito n. 364-2019-00006335-66 ; che in conseguenza di tale atti ed al fine di provvedere al pagamento, in data 11.10.2019, la società presentava istanza di rateizzazione dell'avviso di addebito sopra identificato;
istanza che in pari data veniva accolta da con allegato il piano di dilazione Controparte_2
da ultimare con ultima rata del 25.9.2025 ; che successivamente, il residuo ancora dovuto a saldo dell'avviso di addebito n. 364-2019-
00006335-66 in oggetto confluiva, unitamente ad altre posizioni in capo alla società, nella rituale richiesta di definizione agevolata presentata da nell'anno 2023 ; Parte_1 che in ogni caso, alla data della domanda di definizione agevolata, le somme portate dell'avviso di debito risultavano già saldate per euro 8.437,25 come risulta dal prospetto informativo del
13.4.2023 e, ciò, ad ampia copertura della somma portata dall'atto di accertamento notificato CP_ nel 2019 dall' ; che nonostante tutto quanto sopra esposto , in data 5.9.2024, la società quale Parte_1 obbligato in solido riceveva la notifica dell'ordinanza - ingiunzione n.ro OI – 001897276 qui opposta
In punto di diritto eccepiva in via pregiudiziale la decadenza ex art. 14 legge 689/1981 .
Nel merito rilevava che , in conseguenza della richiesta di pagamento rateale presentata in data
CP_ 11.10.2019, contestualmente alla ricezione dell'Atto di Accertamento nr. CP_ 4500.02/10/2019.0159374 e dell'atto di accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019, la società ha sostanzialmente adempiuto all'obbligo di pagamento con conseguente non “punibilità” della condotta della società, anche in forza dei principi di cui all'art. 3 della Legge n. 689/1981,
In subordine chiedeva la rideterminazione degli importi ex art. 23 comma 6 d.l. n. 48/2023 in base agli importi che effettivamente non risultavano pagati nel termine di 90 giorni dalla data
CP_ di notifica dell'atto di Accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159374 e dell'atto di
- 5 - CP_ accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019, riferiti all'anno
2018.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestava la fondatezza della opposizione CP_1
Il procuratore dell' rilevava : CP_1
che i lavoratori dipendenti per le cui posizioni assicurative sono stati omessi i versamenti contributivi delle quote trattenute nelle buste paga sono specificati nel prospetto allegato al verbale di accertamento;
che nella denuncia mensile di cui si allega copia, relativa al periodo oggetto di CP_3 contestazione, è stato espressamente dichiarato dalla Ditta “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”; che la ricorrente ha omesso il versamento delle quote contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori da corrispondere entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi ed ha, effettuato, solo parzialmente,
l'adempimento entro il successivo termine di 3 mesi dalla data di notifica della diffida di accertamento;
che parte ricorrente ha effettuato versamenti parziali entro il termine di tre mesi, e saldato la quota residua solo successivamente e che ad oggi le ritenute risultano interamente versate;
che il periodo contenuto nell'atto di accertamento, come già evidenziato da parte ricorrente, era stato oggetto di un piano di ammortamento revocato in data 10.6.2019 , a seguito accertamento del mancato pagamento di almeno due rate relative alla dilazione accordata ( la società aveva provveduto ad effettuare unicamente il pagamento della prima rata valido ai fini della concessione della dilazione ed utile per ottenere il rilascio del durc regolare ) e del mancato pagamento della contribuzione corrente ( omesso versamento dei saldi contributivi relativi ai periodi 3/2019 e 4/2019 ); che l'atto di accertamento della violazione contenente il periodo 11/2018 è stato emesso in data
2 ottobre 2019 e quindi oltre il termine dei 90 giorni previsti dalla norma, occorre tener conto della sospensione estiva per la notifica di atti contenenti la richiesta di pagamento, prevista
CP_ dall'Istituto, nonché della circostanza che per l'anno 2018 le aziende segnalate all' sede di
Mantova per la verifica e l'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali erano 1206 con un numero di mensilità da 1 a 12; che la sanzione risulta correttamente calcolata, in applicazione degli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981; dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e, da ultimo, dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
- 6 - dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
Tanto premesso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento , rilevava che l' adesione alla definizione agevolata con degli avvisi di Controparte_4 addebito menzionati nell'atto di accertamento, essa non può essere validamente presa in considerazione in quanto l'articolo 2, comma 1 -bis, decreto legge n. 463/1983 convertito con legge n. 638/1983, prevede che il datore di lavoro non sia punibile, né sia assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Contestava di seguito l'eccezione di tardività della notificazione della violazione rilevando, con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, sottolineando in particolare che il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non è applicabile alla fattispecie in esame
In via subordinata rilevava che , in ogni caso, il termine non è decorso in quanto secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, detto termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore;
nel caso di specie il completamento di queste attività si è avuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva
Evidenziava inoltre che il termine suddetto è da ritenersi ordinatorio e non perentorio come statuito da parte della giurisprudenza di merito
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
La fondatezza nel merito delle difese di parte ricorrente in relazione alla contestata decadenza ex art. 14 L. 689/81, rende superflua la trattazione delle altre questioni sollevate, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” che permette al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare, essendo consentito sostituire il 5 profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2020, n.
- 7 - 9309, che ha appunto affermato che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
A proposito dell'eccezione di decadenza, il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs.
8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14).
Seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume
(o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della
- 8 - legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, alla luce del dedotto numero ( 1206) di aziende segnalate all' di Mantova per la verifica e l'accertamento dell'omesso versamento delle CP_1
ritenute previdenziali nel corso del 2018, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_1
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81
L' ha infine ricordato che il termine decadenziale non puo' essere inteso come coincidente CP_1
con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore e che nel caso di specie il completamento di queste attività si è avuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva.
Cont La tesi non convince perché l' non ha allegato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui al sopra ricordato accertamento, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
- 9 - monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Posto che l' , con l'ordinanza opposta ha sanzionato il mancato versamento delle ritenute CP_1
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società
, - in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, Parte_1 convertito il legge con modificazioni 11 novembre 1963 n. 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 – per il periodo novembre 2018 e il verbale di accertamento è stato notificato in data 26.10.19 la sanzione applicata con la ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi estinta per violazione dell'art. 14 della legge 689/81.
L'accoglimento della eccezione di decadenza assorbe ogni altra questione agitata in causa .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale ( causa decisa in un'unica udienza), seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 vverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001897276 che , per l'effetto , annulla;
[...] condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 1000,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in Mantova , 30.1.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
- 10 -
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA tra con l'avv. FURIO Parte_1
ALESSANDRA
Contro
MANTOVA con l'avv. SAVONA EUGENIA CP_1
Oggi 30/01/2025 sono comparsi che si riportano al contenuto dei rispettivi scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle istanze , eccezioni, deduzioni e conclusioni in essi contenuti L'avv. Furio contesta la pretesa irrilevanza della rateazione poi confluita nella procedura di definizione agevolata, da cui risulta per tabulas il pagamento delle somme per cui è causa.
La sentenza n. 32598 del 23.7.2014 (data udienza 16.5.2014) pronunciata dalla Corte di Cassazione
è dirimente avendo confermato la assoluzione del trasgressore per la stessa violazione, in seguito alla richiesta di rateazione all'Agente della Riscossione. Tali principi emessi in un procedimento penale devono a maggior ragione essere estesi all'illecito amministrativo per cui è causa. Si richiama il collegamento tra il comma 4 dell'art. 59 c.p. ed il secondo comma dell'art. 3 l. 689/81 e l'esclusione della punibilità in caso di errore sulle cause di giustificazione rispondendo alla medesima ratio dell'esclusione della punibilità in caso di errore sul fatto (In questo senso v. Cass. civ., sez. I, 26 settembre 1990, n. 9756, Tribunale Bari, Sez. II, Sentenza, 04/04/2023, n. 1205). Si richiama anche l'indirizzo per cui l'errore sulla scriminante ex art. 59 4° comma c.p. è errore sul fatto con diretta applicabilità della regola dettata dal secondo comma dell'art. 3 l. 689/81 (Cass. civ., sez. II, 29 aprile 2010, n. 10366; Cass. civ., sez. II, 15 settembre 2009, n. 19879; Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2004, n. 5877; Cass. civ., sez. III, 19 gennaio 2000, n. 537; Cons. Stato, sez. VI, 20 dicembre
2010, n. 9306).
Sulla applicabilità dell'art. 14 Legge n. 689/81 alla materia che ci occupa e sulla conseguente CP_ decadenza dell' si citano ancora: Tribunale di Trento, Sentenza n. 186/2024 del 05-11-2024 causa n. 184/2024 R.G.– Giudice Dott. Giorgio Flaim;
Tribunale di Potenza, Sentenza n. 619/2024 del 17-09-2024; Tribunale di Perugia, Sentenza n. 347/2024 del 04-10-2024; Tribunale di Agrigento, Sentenza n. 31/2025 del 14-01-2025 causa n. 980/2024 R.G. – Giudice Dott.ssa Di
Cataldo Alessandra;
Tribunale di Benevento, Sentenza n. 1253/2024 del 02-12-2024; Tribunale di
Perugia, Sentenza n. 490/2024 del 13-12-2024; Tribunale di Caltanissetta, Sentenza n. 555/2024 del
18-12-2024.
Si richiama l'art. 23 secondo comma del Decreto legge 04/05/2023, n. 48 da cui si ricava sia l'art. 14 sia il relativo termine perentorio di 90 giorni si applichino a tutte le violazioni commesse antecedentemente al 1° gennaio 2023 come nel caso di specie. Il termine di 90 giorni di cui all'art. 14 Legge 689/1991 è perentorio per univoca e granitica giurisprudenza (ex multis ss. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 30/10/2019, n. 27903 (rv. 655527-01).
Si contestano le argomentazioni avversarie sulla definitività dell'accertamento poiché è documentale CP_ che in data 10.6.2019 l' avesse già definitivamente accertato la violazione con obbligo di notifica entro il 10 settembre 2019, poiché scrive: “la dilazione di pagamento del debito relativo al mese di 11/2018 è stata revocata per mancato rispetto delle condizioni previste ed accettate nell'istanza
- 1 - presentata ed in particolar modo per non aver proceduto al pagamento delle rate successive a quella del 26/02/2019” (docc.8 e 7 ricorso). La dilazione richiesta riguardava lo stesso periodo 11/2018 di complessivi euro 15.245,00 di cui euro 4.059,00 quota a carico riportati negli atti di accertamento
(doc.1 ricorso).
Nessuna reale deduzione e correlativa necessaria prova documentale o di gravosità dell'accertamento
è stata data da controparte;
il modello UNIEMENS viene mensilmente inviato telematicamente all' , tanto che l'intera corrispondenza tra dovuto e versato è nella disponibilità dell'istituto CP_1 praticamente in tempo reale (al netto di tempi tecnici), ed il riscontro delle omissioni può avvenire, per così dire, per tabulas, senza indagini o altri particolari accertamenti”. Si oppone alla richiesta di istruttoria testimoniale avversaria poiché i cdp sono generici, privi di qualsiasi specificazione di modo di tempo e di luogo, ad explorandum, valutativi e soprattutto poiché documentali o poiché delle circostanze ivi dedotte doveva essere data necessariamente prova documentale. L'avv. Miconi vista la odierna verbalizzazione si oppone alla stessa in quanto si concreta in una nota autorizzata e si riporta per il resto alla memoria di costituzione
I procuratori dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo e il giudice si ritira in camera di consiglio Terminata la camera di consiglio il giudice decide la causa dando immediata lettura del dispositivo e della contestuale motivazione
RG n. 725/2024
- 2 - REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MANTOVA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Gerola , ha pronunciato , con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. , la seguente
SENTENZA
appresentata e Parte_1 difesa dagli Avv.ti Paolo Cenna e Alessandra Furio
PARTE RICORRENTE
Contro
difeso e rappresentato dall'avv. Eugenia Savona CP_1
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente
IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
- Accertare e dichiarare la estinzione del diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte
CP_ dell' per violazione dell'art. 14 L n. 689/1981 ovvero l'intervenuta decadenza per mancato rispetto del termine perentorio di 90 giorni previsto dell'art. 14 L n. 689/1981, per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto sopra esposte e, per l'effetto,
- dichiarare la illegittimità/nullità/inefficacia/annullabilità del verbale di accertamento n.
.4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 e del verbale di accertamento n. CP_1
.4500.02/10/2019.0159373 del 02/10/2019 e della conseguente, successiva ordinanza CP_1 ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data 5.9.2024 e, CP_1 per l'effetto, disporne la revoca e dichiararne, se di legge, la annullabilità, la nullità e l'inefficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE. NEL MERITO
- 3 - - Accertata e dichiarata l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della violazione che ha portato alla ordinanza ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data CP_1
5.9.2024 e dichiarato quindi illegittimo il verbale di accertamento n.
.4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 ed il verbale di accertamento n. CP_1
.4500.02/10/2019.0159373 del 02/10/2019, dichiarare la illegittimità della ordinanza CP_1 ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, notificata in data 5.9.2024 e, CP_1 per l'effetto, disporne la revoca e dichiararne, se di legge, la annullabilità, la nullità e l'inefficacia, per tutti i motivi di cui in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA
- Qualora non venisse accolta la domanda sopra formulata, si chiede la riduzione delle somme portate dalla ordinanza ingiunzione n.ro OI – 001897276 emessa dall' di Mantova, CP_1
notificata in data 5.9.2024 al minimo di legge in virtù della applicazione degli artt. 3, 8 e 11 della legge n. 689/81 oppure ricondotta al minimo di legge, per tutti i principi esposti in narrativa, nonché per tutte le motivazioni in fatto ed in diritto esposte in narrativa.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, Iva e Cpa in rivalsa e con ordine di distrazione delle spese a favore dei legali patrocinanti.
PER LA PARTE CONVENUTA
Voglia il Tribunale Ill.mo così giudicare:
- respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'ordinanza ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 Parte_1
proponeva opposizione all' ordinanza-ingiunzione di pagamento
[...]
CP_ dell'ordinanza - ingiunzione n.ro OI – 001897276 relativa a Atto di Accertamento nr. CP_ 4500.02/10/2019.0159374 del 02/10/2019 riferito all'anno 2018, con cui l' le ha intimato il pagamento della somma di € 4.072,10 a titolo di sanzione amministrativa
Il procuratore della società ricorrente esponeva :
che nell'ottobre del 2019 la società con unico socio ed Parte_1 Pt_1
il Sig. in proprio e nella qualità di legale rappresentante della medesima Parte_2
CP_ CP_ società ricevevano dall' Sede di Mantova, rispettivamente Atto di Accertamento nr.
- 4 - CP_ 4500.02/10/2019.0159374 e atto di accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019 e riferiti all'anno 2018, con cui veniva contestato il mancato pagamento di ritenute previdenziali ed assistenziali per quote a carico non versate pari ad euro 3.390,00 in relazione al periodo 11/2018 ; che nel citato atto di accertamento veniva richiesto il pagamento delle ritenute omesse entro il termine perentorio di tre mesi, al fine di evitare la applicazione della sanzione amministrativa calcolata per la violazione dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n.
463; che nel medesimo atto veniva altresì precisato che gli importi omessi a titolo di ritenute erano stati richiesti alla società con avviso di addebito n. 364-2019-00006335-66 ; che in conseguenza di tale atti ed al fine di provvedere al pagamento, in data 11.10.2019, la società presentava istanza di rateizzazione dell'avviso di addebito sopra identificato;
istanza che in pari data veniva accolta da con allegato il piano di dilazione Controparte_2
da ultimare con ultima rata del 25.9.2025 ; che successivamente, il residuo ancora dovuto a saldo dell'avviso di addebito n. 364-2019-
00006335-66 in oggetto confluiva, unitamente ad altre posizioni in capo alla società, nella rituale richiesta di definizione agevolata presentata da nell'anno 2023 ; Parte_1 che in ogni caso, alla data della domanda di definizione agevolata, le somme portate dell'avviso di debito risultavano già saldate per euro 8.437,25 come risulta dal prospetto informativo del
13.4.2023 e, ciò, ad ampia copertura della somma portata dall'atto di accertamento notificato CP_ nel 2019 dall' ; che nonostante tutto quanto sopra esposto , in data 5.9.2024, la società quale Parte_1 obbligato in solido riceveva la notifica dell'ordinanza - ingiunzione n.ro OI – 001897276 qui opposta
In punto di diritto eccepiva in via pregiudiziale la decadenza ex art. 14 legge 689/1981 .
Nel merito rilevava che , in conseguenza della richiesta di pagamento rateale presentata in data
CP_ 11.10.2019, contestualmente alla ricezione dell'Atto di Accertamento nr. CP_ 4500.02/10/2019.0159374 e dell'atto di accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019, la società ha sostanzialmente adempiuto all'obbligo di pagamento con conseguente non “punibilità” della condotta della società, anche in forza dei principi di cui all'art. 3 della Legge n. 689/1981,
In subordine chiedeva la rideterminazione degli importi ex art. 23 comma 6 d.l. n. 48/2023 in base agli importi che effettivamente non risultavano pagati nel termine di 90 giorni dalla data
CP_ di notifica dell'atto di Accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159374 e dell'atto di
- 5 - CP_ accertamento nr. 4500.02/10/2019.0159373 entrambi del 02/10/2019, riferiti all'anno
2018.
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe
Si costituiva ritualmente l contestava la fondatezza della opposizione CP_1
Il procuratore dell' rilevava : CP_1
che i lavoratori dipendenti per le cui posizioni assicurative sono stati omessi i versamenti contributivi delle quote trattenute nelle buste paga sono specificati nel prospetto allegato al verbale di accertamento;
che nella denuncia mensile di cui si allega copia, relativa al periodo oggetto di CP_3 contestazione, è stato espressamente dichiarato dalla Ditta “Ha trattenuto la quota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti”; che la ricorrente ha omesso il versamento delle quote contributive trattenute dalle retribuzioni dei lavoratori da corrispondere entro il termine del giorno 16 del mese successivo al periodo di paga, previsto per legge per il pagamento dei contributi ed ha, effettuato, solo parzialmente,
l'adempimento entro il successivo termine di 3 mesi dalla data di notifica della diffida di accertamento;
che parte ricorrente ha effettuato versamenti parziali entro il termine di tre mesi, e saldato la quota residua solo successivamente e che ad oggi le ritenute risultano interamente versate;
che il periodo contenuto nell'atto di accertamento, come già evidenziato da parte ricorrente, era stato oggetto di un piano di ammortamento revocato in data 10.6.2019 , a seguito accertamento del mancato pagamento di almeno due rate relative alla dilazione accordata ( la società aveva provveduto ad effettuare unicamente il pagamento della prima rata valido ai fini della concessione della dilazione ed utile per ottenere il rilascio del durc regolare ) e del mancato pagamento della contribuzione corrente ( omesso versamento dei saldi contributivi relativi ai periodi 3/2019 e 4/2019 ); che l'atto di accertamento della violazione contenente il periodo 11/2018 è stato emesso in data
2 ottobre 2019 e quindi oltre il termine dei 90 giorni previsti dalla norma, occorre tener conto della sospensione estiva per la notifica di atti contenenti la richiesta di pagamento, prevista
CP_ dall'Istituto, nonché della circostanza che per l'anno 2018 le aziende segnalate all' sede di
Mantova per la verifica e l'accertamento dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali erano 1206 con un numero di mensilità da 1 a 12; che la sanzione risulta correttamente calcolata, in applicazione degli artt. 6, 8, 10, 11, 18 e 35 della legge n. 689/1981; dell'art. 3, comma 6, del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 e, da ultimo, dell'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni,
- 6 - dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha fissato la misura della sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso
Tanto premesso, dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento , rilevava che l' adesione alla definizione agevolata con degli avvisi di Controparte_4 addebito menzionati nell'atto di accertamento, essa non può essere validamente presa in considerazione in quanto l'articolo 2, comma 1 -bis, decreto legge n. 463/1983 convertito con legge n. 638/1983, prevede che il datore di lavoro non sia punibile, né sia assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Contestava di seguito l'eccezione di tardività della notificazione della violazione rilevando, con ampie e articolate argomentazioni giuridiche, sottolineando in particolare che il termine di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689 non è applicabile alla fattispecie in esame
In via subordinata rilevava che , in ogni caso, il termine non è decorso in quanto secondo giurisprudenza assolutamente monolitica, detto termine non può essere inteso come coincidente con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore;
nel caso di specie il completamento di queste attività si è avuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva
Evidenziava inoltre che il termine suddetto è da ritenersi ordinatorio e non perentorio come statuito da parte della giurisprudenza di merito
Rassegnava le conclusioni indicate in epigrafe.
La causa , istruita sulla documentazione versata in causa dalle parti , all'odierna udienza veniva discussa e decisa
Il ricorso è fondato e merita accoglimento .
La fondatezza nel merito delle difese di parte ricorrente in relazione alla contestata decadenza ex art. 14 L. 689/81, rende superflua la trattazione delle altre questioni sollevate, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” che permette al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale o preliminare, essendo consentito sostituire il 5 profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ex art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. civ. sez. lav., 20/05/2020, n.
- 7 - 9309, che ha appunto affermato che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica
A proposito dell'eccezione di decadenza, il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs.
8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I
e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14).
Seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9) è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
Che l'art.2 comma 1 bis contenga una disciplina di carattere speciale è certamente vero sul piano sostanziale: è infatti speciale la previsione di una soglia massima oltre la quale l'illecito assume
(o meglio conserva) rilevanza penale;
e lo è la previsione di una causa di non punibilità consistente nel pagamento del dovuto entro una determinata scadenza.
Ben diversa è la situazione sul piano procedurale: il d.lgs. 8/2016 non si occupa infatti, in generale, delle fasi di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (salvo regolare il rapporto fra autorità amministrativa e autorità giudiziaria penale) e neppure della fase di applicazione della sanzione: per questi aspetti è perciò inevitabile fare riferimento alla disciplina ordinaria dettata, in materia di illecito amministrativo, dalla legge 689/81.
Anche il testo dell'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, come modificato dal d. lgs. 8/2016, depone in questo senso: la norma, disponendo che non è punibile il trasgressore che esegua il pagamento entro tre mesi "dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione", utilizza infatti una terminologia che si raccorda perfettamente con l'art. 14 della
- 8 - legge 689/81 (che distingue appunto la contestazione immediata e la notifica successiva), confermando così che fra le due discipline non vi è, sul piano procedurale, alcuna incompatibilità.
Quanto alla estrema difficoltà o impossibilità di (accertare e) contestare l'illecito amministrativo nel breve termine concesso dall'art.14, alla luce del dedotto numero ( 1206) di aziende segnalate all' di Mantova per la verifica e l'accertamento dell'omesso versamento delle CP_1
ritenute previdenziali nel corso del 2018, si tratta evidentemente di un ostacolo materiale e quindi irrilevante al fine di valutare la compatibilità fra il termine fissato dalla norma e il tipo di infrazione previsto dal-l'art.2 comma 1 bis (che va misurata sul piano giuridico).
Il legislatore, del resto, si è fatto carico della gravosità dell'onere posto a carico dell' con CP_1
la (parziale) depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute contributive, stabilendo
(nell'art.23 comma 2 del d.l. 48/2023, convertito con modificazioni in legge 85/2023) che la notifica degli estremi dell'illecito può avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello cui si riferisce la violazione;
nello stesso tempo però ha escluso che il nuovo termine abbia efficacia retroattiva - avendo avuto cura di specificare che esso vale "per i periodi dal 1° gennaio 2023" - ed ha altresì precisato che la nuova disciplina deve intendersi "in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689", di cui ha così confermato, seppure a contrario, l'applicabilità per il passato.
Non esiste perciò alcuna incompatibilità logico-giuridica assoluta fra l'art.2 comma 1 bis del d.l. 463/83, il d.lgs. 8/2016 e l'art.14 della legge 689/81
L' ha infine ricordato che il termine decadenziale non puo' essere inteso come coincidente CP_1
con la generica percezione del fatto illecito, ma va individuato nel completamento di tutte le indagini necessarie al fine di raggiungere l'effettiva e concreta conoscenza dei molteplici elementi che integrano il fatto illecito stesso e, conseguentemente, di tutti i profili che consentano la congrua determinazione della sanzione da attribuire al trasgressore e che nel caso di specie il completamento di queste attività si è avuto solo a ridosso della notificazione della violazione, che pertanto è sicuramente tempestiva.
Cont La tesi non convince perché l' non ha allegato quali atti di verifica di tutti gli elementi dell'illecito avrebbe compiuto dopo la scadenza del termine di 90 giorni imposto all'attore per il pagamento delle somme di cui al sopra ricordato accertamento, sicché non è possibile valutare se il tempo intercorrente tra la scadenza del termine per i versamenti contributivi e la data degli accertamenti sopra ricordati fosse necessario per svolgere indagini, rammentandosi peraltro che i mod. DM10/UNIEMENS a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza a favore dell' di un determinato importo, sono registrati negli archivi di quest'ultimo, sicché il CP_1
- 9 - monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso, ragion per cui le omissioni contributive restano alla scadenza, con facilità, rilevabili automaticamente dall'Istituto.
Posto che l' , con l'ordinanza opposta ha sanzionato il mancato versamento delle ritenute CP_1
previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti della società
, - in violazione dell'art. 2 comma 1 bis, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, Parte_1 convertito il legge con modificazioni 11 novembre 1963 n. 638 come sostituito dall'articolo 3, comma 6 del D.lgs 15 gennaio 2016 n. 8 – per il periodo novembre 2018 e il verbale di accertamento è stato notificato in data 26.10.19 la sanzione applicata con la ordinanza ingiunzione impugnata deve ritenersi estinta per violazione dell'art. 14 della legge 689/81.
L'accoglimento della eccezione di decadenza assorbe ogni altra questione agitata in causa .
Le spese di lite , liquidate come da dispositivo tenuto conto tenuto conto del valore della causa e della limitata attività processuale ( causa decisa in un'unica udienza), seguono la soccombenza
P.Q.M
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede: accoglie l'opposizione proposta da Parte_1 vverso l'ordinanza ingiunzione n. OI – 001897276 che , per l'effetto , annulla;
[...] condanna l' alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte ricorrente che liquida in CP_1
complessivi euro 1000,00, oltre rimb. forf, iva e cpa di legge
Così deciso in Mantova , 30.1.2025
Il giudice dott. Simona Gerola
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