Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4328 del 2025, proposto da
PP NO e UR ZO, rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Cinque e UR ZO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli alla Via A. Diaz n. 11;
per l'esecuzione
- della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n.1287/2016 del 26/5/2016, di condanna del Ministero della Salute al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.443,00 (di cui € 43,00 per esborsi) oltre IVA CPA e rimborso forfettario, con attribuzione al difensore costituito;
- della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione Lavoro n. 945/2021 del 10/6/2021, che ha condannato il Ministero della Salute al pagamento in favore di NO PP della somma di € 20.650,12 oltre accessori come per legge dalla maturazione all’effettivo soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre iva e cpa e spese forfettarie come per legge, con attribuzione al difensore costituito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. PP IT e udito l'avvocato dello Stato G. Gaeta, dando atto che i difensori dei ricorrenti hanno depositato richiesta di passaggio in decisione in data 16/12/2025;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, i ricorrenti espongono che:
- con sentenza n. 1287/2016, pubblicata il 26 maggio 2016, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento del ricorso proposto da NO PP, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato UR ZO, condannava il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento in suo favore delle spese di lite, liquidate in € 1.443,00 oltre IVA e CPA e rimborso forfettario in favore dell’avvocato anticipatario;
- con sentenza n. 945/2021, pubblicata il 10 giugno 2021, il Tribunale di Torre Annunziata, in accoglimento della domanda proposta da NO PP, rappresentato e difeso in giudizio dall’avvocato UR ZO, condannava il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t., al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di € 20.650,12 oltre interessi legali, nonché al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1.350,00 oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore;
- le citate sentenze non sono state impugnate e, pertanto, sono passate in giudicato come risulta dalle attestazioni rilasciate dalla cancelleria competente;
- precisamente, la sentenza n. 1287/2016 è stata notificata in data 18 maggio 2018, mentre la sentenza n. 945/2021 è stata notificata in data 13 giugno 2023, dunque, per entrambe è decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996;
- l’Amministrazione non ha ancora proceduto al pagamento di quanto dovuto.
Di qui la proposizione del presente giudizio in ottemperanza con cui il ricorrente e il difensore, costituito anche in qualità di procuratore di sé stesso, agiscono per l’ottemperanza delle predette pronunce.
Il ricorrente chiede, inoltre, fin d’ora la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza, nonché la condanna del Ministero intimato al pagamento di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo.
Si è costituito solo formalmente il Ministero della Salute.
Il ricorso va accolto considerato che:
- la sentenza del Giudice ordinario ha un immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti dell’Amministrazione intimata, che è dunque tenuta a conformarsi al decisum, precisandosi che il contenuto dell’obbligo consiste proprio nel far conseguire concretamente l’utilità o il bene della vita già riconosciuti dal giudice civile;
- le sentenze di cui si chiede l’ottemperanza sono passate in giudicato e sono state notificate presso la sede reale dell’Amministrazione;
- è decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, D.L. 669/96;
- non risulta che l’Amministrazione intimata, che si è costituita solo formalmente nel presente giudizio, abbia dato esecuzione al dettato giudiziale che ne occupa.
Va, quindi, ordinato al Ministero della Salute di dare ottemperanza al giudicato di cui alle sentenze in epigrafe, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore.
Nel caso di eventuale inerzia dell’Amministrazione oltre il termine di cui sopra, si nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario dell’ufficio, che procederà ad adottare tutti i provvedimenti necessari ad adempiere agli obblighi derivanti dalla sentenza oggetto del ricorso di ottemperanza entro i successivi sessanta giorni.
Va accolta, altresì, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di un’ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., da determinare nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, assumendo – da un lato – quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione se anteriore della presente sentenza all’Amministrazione inadempiente, dall’altro lato – quale dies ad quem - il giorno dell’adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato da parte dell’Amministrazione intimata oppure, di quello effettuato dal Commissario ad acta, il cui insediamento non priva l’amministrazione del potere di provvedere (cfr., Cons. Stato, Ad. pl n. 8 del 2021).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina al Ministero resistente di dare esecuzione alle sentenze azionate entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente pronuncia o dalla notifica di parte se anteriore.
In caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Segretario generale del Ministero della Salute con facoltà di delega, secondo quanto indicato in motivazione.
Condanna il Ministero resistente al pagamento:
- delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 500,00, oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore dei procuratori antistatari;
- delle penalità di mora secondo quanto precisato in parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC SA, Presidente
PP IT, Consigliere, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PP IT | NC SA |
IL SEGRETARIO