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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2100/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta - Presidente
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice rel
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2100/24 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
nata a [...] il [...], (CF ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile,
Per attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima, e a prescindere Pt_1
dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 11.09.2024 ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, Parte_1
Per il mutamento del prenome in “ ” e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso femminile, ma di aver maturato - nel corso dell'adolescenza - una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschili.
Parte ricorrente, che da oltre due anni si giova dei documenti universitari “rettificati” con il nome di elezione (c.d. carriera alias), in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto maschile e riferendosi a sé al maschile, ha dichiarato: “durante l'adolescenza ho capito di essere trans, verso i 16 anni, inizialmente non è stato facile affrontare l'argomento con i miei genitori, ora va meglio;
mi sono trasferito a Venezia all'Università di Venezia in Storia dell'arte per un anno e poi mi sono iscritto alla
Scuola Internazionale di comics di Padova e contemporaneamente mi sono iscritto all'Accademia di
Belle Arti a Venezia, che attualmente sto frequentando. Ho iniziato un percorso con la psicologa dott.ssa a Mestre da settembre 2021 perché stavo cercando un aiuto per affrontare il percorso Per_2
farmacologico endocrinologo, mi ha fornito supporto psicologico anche per problemi di depressione
(…) Sto incontrando una psichiatra, che mi ha prescritto una terapia farmacologica, che ora sta scalando visto che ci sono miglioramenti, ciò mi ha consigliato per una forma depressiva che mi ha colpito. Ho iniziato la terapia ormonale nel 2022, ho depositato il piano terapeutico aggiornato del
7.03.2024; sono soddisfatto degli esiti, era ciò che speravo di ottenere. Mi presento da tempo come
Per maschio, anche con il mio nuovo nome , nel contesto familiare, amicale e scolastico”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione della psicologa dott.ssa Persona_3
del 1.10.2022 di diagnosi di disforia di genere (secondo i parametri DSM5), piano terapeutico endocrinologo del 2.07.2024 (il ricorrente ha dichiarato trattasi di aggiornamento semestrale).
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e ciò anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio
2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano pagina 2 di 6 regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione dott.ssa ), comportamentali e fisici che compongono l'identità di Per_2
genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
L'accenno del ricorrente al trattamento farmacologico intrapreso per la depressione di cui soffre da anni non pare rappresentate un dato significativo tale da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o della percezione del sé; del resto, in tale contesto di riferita sofferenza legata alla diagnosi di disforia di genere, appare chiaro che la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi, dato che la discrepanza fra il sesso (femminile) indicato sui suoi documenti di identità e il suo aspetto esteriore maschile è per lui fonte di profondo disagio.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
pagina 3 di 6 In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza
pagina 4 di 6 di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Parte_3
sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di
Per rettificazione del prenome da a ” proposte da nata a [...] il Pt_1 Parte_1
27.09.2002, (CF: ); C.F._2
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo al ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e dove è
Per scritto “ debba leggersi ”; Pt_1
pagina 5 di 6 - vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo il ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Marta Guadalupi
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Carta - Presidente
Dott.ssa Marta Guadalupi - Giudice rel
Dott.ssa Ilaria Bradamante - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2100/24 avente per oggetto “mutamento di sesso” promossa
DA
nata a [...] il [...], (CF ) rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Daniela Lella SENTO ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassari via Mario
Sironi n. 7,
RICORRENTE con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: mutamento di sesso
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per parte attrice: “a) contrariis rejectis;
b) ordinare all'ufficiale di stato civile l'immediata rettificazione dell'atto di nascita e di ogni altro atto dello stato civile da femminile a maschile,
Per attribuendo all'istante il prenome di in luogo di , e ciò ancor prima, e a prescindere Pt_1
dall'effettuazione degli interventi chirurgici;
c) autorizzare l'istante a effettuare gli interventi medico- chirurgici di adeguamento dei propri caratteri e organi sessuali da femminili a maschili”
pagina 1 di 6 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 11.09.2024 ha chiesto la rettifica dell'attribuzione del sesso anagrafico, Parte_1
Per il mutamento del prenome in “ ” e l'annotazione nel registro dello Stato civile di queste modificazioni, l'autorizzazione agli interventi chirurgici di adeguamento dei propri caratteri sessuali da femminili a maschili.
A sostegno della domanda, ha esposto di essere nata di sesso femminile, ma di aver maturato - nel corso dell'adolescenza - una natura psicologica e comportamentale tipicamente maschili.
Parte ricorrente, che da oltre due anni si giova dei documenti universitari “rettificati” con il nome di elezione (c.d. carriera alias), in sede di interrogatorio libero, presentandosi con aspetto maschile e riferendosi a sé al maschile, ha dichiarato: “durante l'adolescenza ho capito di essere trans, verso i 16 anni, inizialmente non è stato facile affrontare l'argomento con i miei genitori, ora va meglio;
mi sono trasferito a Venezia all'Università di Venezia in Storia dell'arte per un anno e poi mi sono iscritto alla
Scuola Internazionale di comics di Padova e contemporaneamente mi sono iscritto all'Accademia di
Belle Arti a Venezia, che attualmente sto frequentando. Ho iniziato un percorso con la psicologa dott.ssa a Mestre da settembre 2021 perché stavo cercando un aiuto per affrontare il percorso Per_2
farmacologico endocrinologo, mi ha fornito supporto psicologico anche per problemi di depressione
(…) Sto incontrando una psichiatra, che mi ha prescritto una terapia farmacologica, che ora sta scalando visto che ci sono miglioramenti, ciò mi ha consigliato per una forma depressiva che mi ha colpito. Ho iniziato la terapia ormonale nel 2022, ho depositato il piano terapeutico aggiornato del
7.03.2024; sono soddisfatto degli esiti, era ciò che speravo di ottenere. Mi presento da tempo come
Per maschio, anche con il mio nuovo nome , nel contesto familiare, amicale e scolastico”.
A sostegno della domanda, il ricorrente ha depositato: relazione della psicologa dott.ssa Persona_3
del 1.10.2022 di diagnosi di disforia di genere (secondo i parametri DSM5), piano terapeutico endocrinologo del 2.07.2024 (il ricorrente ha dichiarato trattasi di aggiornamento semestrale).
*
Preliminarmente si deve dare atto della corretta introduzione della causa mediante ricorso, stante l'assenza di coniuge e figli e l'avvenuta comunicazione al P.M. ai sensi dell'art. 70 c.p.c., in virtù dell'idoneità dell'atto al conseguimento dello scopo e ciò anche in considerazione dell'intervenuto d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, applicabile a tutti ai procedimenti introdotti a seguito del 28 febbraio
2023, il quale modifica l'art. 31 del d.lgs. 150/ 2011 prevedendo che le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di attribuzione di sesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile 1982, n. 164, siano pagina 2 di 6 regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie per cui il ricorso deve essere notificato al coniuge e ai figli dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
Nel merito, sulla base degli accertamenti istruttori compiuti, le domande di cui al capo b) (rettificazione dei dati anagrafici) sono fondate e devono essere accolte.
Si deve infatti ritenere che parte ricorrente abbia svolto il percorso di transizione, che ha riguardato gli aspetti psicologici (relazione dott.ssa ), comportamentali e fisici che compongono l'identità di Per_2
genere (terapia ormonale, carriera alias, risultanze interrogatorio libero).
L'accenno del ricorrente al trattamento farmacologico intrapreso per la depressione di cui soffre da anni non pare rappresentate un dato significativo tale da poter indicare un'alterazione dell'esame di realtà o della percezione del sé; del resto, in tale contesto di riferita sofferenza legata alla diagnosi di disforia di genere, appare chiaro che la rettificazione del sesso anagrafico risulta utile per consentire al ricorrente di raggiungere un maggior livello di benessere psichico, verso il definitivo superamento della disforia di identità di genere manifestatasi, dato che la discrepanza fra il sesso (femminile) indicato sui suoi documenti di identità e il suo aspetto esteriore maschile è per lui fonte di profondo disagio.
La domanda dev'essere quindi accolta, non apparendo necessarie ulteriori indagini, non potendo il
Tribunale non riconoscere che l'esigenza manifestata dal ricorrente corrisponda ad un reale e profondo bisogno di vivere in conformità e secondo i ruoli del sesso opposto che, sotto il profilo emotivo e psicologico, secondo la sua dichiarata percezione, è dominante.
Si precisa che non risulta necessario - ai fini dell'accoglimento della domanda - che parte ricorrente abbia proceduto o intenda effettuare l'intervento chirurgico di normo-conformazione, bastando appunto l'avvenuto percorso psicologico nonché quello di modificazione fisica mediante la terapia ormonale, oltre alla spendita a livello sociale della propria identità maschile;
si osserva infatti che la Corte
Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221/15, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto all'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, ha fornito un'interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata della disposizione, che non impone di procedere con il previo trattamento chirurgico rilevando che “il trattamento chirurgico non si configura come prerequisito necessario per accedere al procedimento di rettificazione, bensì come un possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico.” Tale principio di diritto è stato poi confermato e ulteriormente chiarito dalla Consulta con la successiva sentenza n.
180/17.
pagina 3 di 6 In conclusione, deve essere disposta la rettificazione degli atti dello stato civile, non condizionata alla previa sottoposizione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali in quanto questo non costituisce presupposto della pronuncia di rettificazione di sesso.
Quanto invece alla contestuale domanda di autorizzazione a sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili, si osserva che sul tema è intervenuta recentemente la Corte Costituzionale con sentenza 143 del 22 luglio 2024 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 comma 4 del d. lgs. 150/ 2011 “nella parte in cui prescrive
l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”.
In particolare, la Consulta ha dapprima richiamato l'evoluzione giurisprudenziale attuata dalle sentenze
Cass. I sez. 15138/2015 e Corte Cost. 221/2015, con le quali si è affermato che il trattamento chirurgico di adeguamento non è obbligatoriamente incluso tra quelle modificazioni dei caratteri sessuali richieste ai fini della rettificazione anagrafica, rappresentando esso invece “uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona” e dalla sentenza n. 180/17 (“Secondo l'interpretazione rispettosa dei valori costituzionali di libertà e dignità della persona umana – individuata sia dalla giurisprudenza costituzionale sia, con valore nomofilattico, da quella di legittimità - la mancanza nella disposizione censurata di un riferimento testuale alle modalità di realizzazione della modificazione dei caratteri sessuali consente, alla luce dell'evoluzione culturale e ordinamentale, di escludere la necessità dell'intervento chirurgico di normoconformazione per l'accesso al procedimento giudiziale di rettificazione anagrafica, costituendo detto trattamento solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, quale mezzo per il conseguimento di un pieno benessere psicofisico”).
Nel caso quindi di contestuale richiesta di rettifica dell'attribuzione di sesso anagrafico e del nome e di autorizzazione a trattamenti medico-chirurgici, in un caso come il presente, in cui la transizione sia già avvenuta senza il previo ricorso a trattamento medico-chirurgico, la Consulta ha argomentato sostenendo che: “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza
pagina 4 di 6 di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa” e ha quindi sancito il seguente principio di diritto: “quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla ratio legis”.
Si osserva infine che l'interpretazione della norma fornita dai Giudici costituzionali è aderente rispetto alla decisione della Corte Europea dei diritti dell'Uomo, nella quale premesso che il diritto all'identità di genere è elemento costitutivo del diritto all'identità personale, da annoverare a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 8 della CEDU), ha ritenuto violativa di tali principi una normativa nazionale che, impedendo il cambiamento di sesso, nei casi in cui sussistesse ancora la capacità di procreare, imponeva di far ricorso a un intervento chirurgico finalizzato a rimuovere la capacità riproduttiva, prima di autorizzare il cambiamento anagrafico di sesso;
queste disposizioni sono state ritenute in contrasto con l'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto al rispetto della vita privata e personale (Corte EDU sentenza 10 marzo 2015, ricorso n. 14793/08, . ). Parte_2 CP_1
Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che non vi è più oggi la necessità di formale autorizzazione del
Tribunale rispetto agli ulteriori interventi medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali.
La domanda in questione va quindi dichiarata inammissibile e questo comporta che parte ricorrente,
, di sesso maschile, giusta rettificazione dell'attribuzione di sesso operata con la presente Parte_3
sentenza potrà rivolgersi direttamente, senza bisogno di ulteriori autorizzazioni del Tribunale, ai sanitari onde procedere ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali a cui, lo si ribadisce, nulla osta.
Si decide quindi come da dispositivo, nulla disponendo sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- ACCOGLIE le domande di rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e di
Per rettificazione del prenome da a ” proposte da nata a [...] il Pt_1 Parte_1
27.09.2002, (CF: ); C.F._2
- ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile di Sassari di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo al ricorrente per cui laddove è indicato il sesso “femminile” debba leggersi “maschile” e dove è
Per scritto “ debba leggersi ”; Pt_1
pagina 5 di 6 - vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024: DICHIARA inammissibile la domanda di autorizzazione ai trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali, potendo il ricorrente richiedere direttamente ai sanitari detti trattamenti nonché procedervi.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 9 gennaio 2025.
Il Presidente Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta Dott.ssa Marta Guadalupi
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