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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 09/12/2025, n. 4351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4351 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 5647/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli
(NA) n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG 12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, promossa da: elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Kerbaker n. 55, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Capuano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Controparte_1
B. Riccio n. 5, presso lo studio dell'Avv. DO TO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellata nonché
, residente in [...]; Controparte_2 appellato contumace
e
AVV. DOMENICO BOTTONI, quale difensore antistatario di nel giudizio Controparte_1 di primo grado, domiciliato presso il proprio studio in Giugliano in Campania (NA) alla via B.
Riccio n. 5; appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG
12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli
(NA), introdotto da per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di Controparte_1 un sinistro da circolazione stradale avvenuto in data 16.4.2016, a causa della condotta di guida del conducente del veicolo tg. DK629ZY.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando in solido con Parte_1
al pagamento in favore di del risarcimento quantificato Controparte_2 Controparte_1 in corso di giudizio, oltre che delle spese legali sostenute, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. DO TO.
L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la parziale riforma.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non contestato che sia munita di Parte_1 legittimazione passiva, reiterando pertanto in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta società, proposta sin dal primo atto difensivo, in quanto il veicolo tg. DK629ZY, alla data dell'evento (16/04/2016), non era assicurato, per la RCA, con la bensì con la così come risultante dalla Parte_1 Controparte_3 certificazione CONSAP prodotta in atti.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione della disciplina di settore e, più in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 122 e 193 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 93 del CdS, del D.P.R. no. 474/2001, art. 1 e 2, in relazione alla statuizione relativa alla sussistenza dell'obbligo assicurativo in capo a CP_4 CP_5 quale assicuratore per la responsabilità civile, ritenendo che un veicolo già immatricolato non possa circolare con la targa di prova, con la conseguenza che tenuta a rispondere dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo di proprietà di è da ritenersi Controparte_2
l'assicurazione del veicolo tg. DK629ZY (nella specie Groupama Ass.ni S.p.A.) mentre alcun obbligo risarcitorio graverebbe sulla priva di titolarità passiva. CP_4 CP_5
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 co. 4 c.p.c., per omessa, non adeguata e apparente motivazione;
in particolare, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla circostanza che il veicolo danneggiante circolasse, all'atto del sinistro, con targa prova;
avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla certificazione CONSAP prodotta da attestante la CP_4 CP_5
Pag. 2 di 7 copertura assicurativa del veicolo danneggiante con altro ente assicuratore (Groupama Ass.ni
S.p.A.); avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'appellante Società relativa all'operatività della garanzia assicurativa di un veicolo già targato che circoli munito di targa di prova.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha poi chiesto la riforma della statuizione sulle spese del giudizio, conseguenziale alla ritenuta fondatezza degli altri motivi di gravame, con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio.
Infine, parte appellante ha chiesto la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia a titolo di risarcimento nei confronti di sia a Controparte_1 titolo di spese legali nei confronti dell'Avv. DO TO, antistatario.
Pertanto, l'appellante ha reso le seguenti conclusioni di merito: “in parziale riforma della impugnata sentenza ed in pieno accoglimento dei motivi esposti dall'appellante
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti
CP_4 CP_5 di per carenza di titolarità passiva;
3) condannare
CP_4 CP_5 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 8.765,73 corrisposta in suo favore da
CP_4 CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione dalla data dell'effettivo pagamento a quella della pronuncia;
4) condannare l'Avv. DO TO, quale difensore antistatario di nel giudizio di primo grado, alla restituzione Controparte_1 della somma di € 3.940,74 (lordo r.d.a.) corrisposta in suo favore da in
CP_4 CP_5 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese e compensi di giudizio e spese successive;
5) condannare al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
CP_4 CP_5
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha resistito nel merito ritenendo i motivi di impugnazione infondati, per poi così concludere: “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, sia in fatto che in diritto,
l'Appello proposto dalla , avverso la Sentenza n. 438 / 2022 del Parte_2
Giudice di Pace di Marano di Napoli. Condannare Parte appellante alla refusione delle spese
e competenze professionali difensive del presente Grado di Giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 T. F., C. P. A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario. “.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e l'Avv. Controparte_2
DO TO, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa ha subito alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per riassegnazione. È stata quindi trattenuta una prima volta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
Pag. 3 di 7 A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
14.7.2025, a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
I primi tre motivi di gravame sono strettamente legati tra loro, sicché possono essere trattati congiuntamente.
Non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento di legittimità al quale più volte questo
Tribunale ha dato seguito, secondo cui «L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con
"targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione
(officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17665 del 25/08/2020).
Nel caso oggetto d'esame, risulta pacifico tra le parti che il veicolo tg. DK629ZY, alla data dell'evento (16/04/2016), procedeva munito di targa di prova ed era già immatricolato;
inoltre, risulta pacifico che il veicolo in questione non era assicurato, per la RCA, con la Parte_1
bensì con la Tanto risulta all'evidenza anche dalla
[...] Controparte_3 certificazione CONSAP prodotta in atti dall'appellante (cfr. allegato all'atto introduttivo del presente grado di giudizio).
Pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente sull'eccezione formulata dalla sin dal proprio atto di costituzione in giudizio, Parte_1 ritenendola nel merito questione controversa, per affermare in definitiva il difetto di titolarità passiva dell'appellante.
Al riguardo, non è utile nella fattispecie il richiamo al decreto legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, nella parte in cui è stato previsto che, diversamente dal passato, la targa di prova può essere utilizzata sia per la circolazione dei veicoli non immatricolati sia di quelli già
Pag. 4 di 7 muniti della carta di circolazione, con innovativa regolamentazione anche della responsabilità per i danni da circolazione (cfr. art. 1 co. 3 e 4 del decreto citato: “
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo
97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.”).
La normativa in questione, avente forza di legge, non può essere invocata per regolare fattispecie perfezionatesi in epoca antecedete la sua entrata in vigore, stante il generale divieto di applicazione retroattiva della legge (art. 11 delle preleggi).
3. Ne consegue che risulta fondato anche il quarto motivo di gravame, atteso che l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalla deve portare Parte_1 alla riforma del capo di sentenza relativo alla statuizione sulle spese del giudizio, con condanna dell'attore soccombente in primo grado, al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado in favore della parte vittoriosa, secondo il Parte_1 principio della soccombenza.
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio deve essere effettuata tenendo conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace applicabile alla fattispecie, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
Pag. 5 di 7 4. Alla riforma della sentenza consegue il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, stante l'espressa domanda formulata sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016) e considerato che il pagamento risulta provato dalla documentazione versata in atti (cfr. la copia dell'assegno emesso in favore di e la ricevuta del bonifico effettuato in favore dell'Avv. DO TO, Controparte_1 allegate all'atto introduttivo del presente grado di giudizio). Non vi sono dubbi, infatti, sulla legittimazione passiva dell'Avv. DO TO (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022: «L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.»).
Sulle somme in questione vanno riconosciuti gli interessi richiesti, a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG 12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA), ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e dell'Avv. DO TO;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 438/2022, rigetta la domanda avanzata da CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
3) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 438/2022, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 995,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15
%, oltre Iva e Cpa come per legge;
Pag. 6 di 7 4) condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 8.765,73, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
5) condanna l'Avv. DO TO alla restituzione in favore di Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 3.455,44, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
6) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, € 382,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
Pag. 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Giuseppe
Di Leone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5647 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli
(NA) n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG 12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, promossa da: elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Kerbaker n. 55, Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Capuano, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellante contro
, elettivamente domiciliata in Giugliano in Campania (NA) alla Via Controparte_1
B. Riccio n. 5, presso lo studio dell'Avv. DO TO, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
appellata nonché
, residente in [...]; Controparte_2 appellato contumace
e
AVV. DOMENICO BOTTONI, quale difensore antistatario di nel giudizio Controparte_1 di primo grado, domiciliato presso il proprio studio in Giugliano in Campania (NA) alla via B.
Riccio n. 5; appellato contumace
Conclusioni delle parti: come da verbali e atti di causa.
Pag. 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello ritualmente notificato alla controparte, ha Parte_1 proposto gravame avverso la sentenza n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG
12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli
(NA), introdotto da per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di Controparte_1 un sinistro da circolazione stradale avvenuto in data 16.4.2016, a causa della condotta di guida del conducente del veicolo tg. DK629ZY.
Il Giudice di Pace ha accolto la domanda, condannando in solido con Parte_1
al pagamento in favore di del risarcimento quantificato Controparte_2 Controparte_1 in corso di giudizio, oltre che delle spese legali sostenute, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. DO TO.
L'appellante contesta la sentenza ritenendola erronea, chiedendone la parziale riforma.
In particolare, l'appellante, con il primo motivo di gravame, lamenta che il Giudice di prime cure abbia erroneamente ritenuto non contestato che sia munita di Parte_1 legittimazione passiva, reiterando pertanto in questa sede l'eccezione di carenza di legittimazione passiva della convenuta società, proposta sin dal primo atto difensivo, in quanto il veicolo tg. DK629ZY, alla data dell'evento (16/04/2016), non era assicurato, per la RCA, con la bensì con la così come risultante dalla Parte_1 Controparte_3 certificazione CONSAP prodotta in atti.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erronea applicazione della disciplina di settore e, più in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 122 e 193 del Codice delle Assicurazioni e dell'art. 93 del CdS, del D.P.R. no. 474/2001, art. 1 e 2, in relazione alla statuizione relativa alla sussistenza dell'obbligo assicurativo in capo a CP_4 CP_5 quale assicuratore per la responsabilità civile, ritenendo che un veicolo già immatricolato non possa circolare con la targa di prova, con la conseguenza che tenuta a rispondere dei danni causati a terzi dalla circolazione del veicolo di proprietà di è da ritenersi Controparte_2
l'assicurazione del veicolo tg. DK629ZY (nella specie Groupama Ass.ni S.p.A.) mentre alcun obbligo risarcitorio graverebbe sulla priva di titolarità passiva. CP_4 CP_5
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo 132 co. 4 c.p.c., per omessa, non adeguata e apparente motivazione;
in particolare, il Giudice di prime cure avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla circostanza che il veicolo danneggiante circolasse, all'atto del sinistro, con targa prova;
avrebbe omesso qualsiasi riferimento alla certificazione CONSAP prodotta da attestante la CP_4 CP_5
Pag. 2 di 7 copertura assicurativa del veicolo danneggiante con altro ente assicuratore (Groupama Ass.ni
S.p.A.); avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione sollevata dall'appellante Società relativa all'operatività della garanzia assicurativa di un veicolo già targato che circoli munito di targa di prova.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante ha poi chiesto la riforma della statuizione sulle spese del giudizio, conseguenziale alla ritenuta fondatezza degli altri motivi di gravame, con vittoria di spese e compensi del primo grado di giudizio.
Infine, parte appellante ha chiesto la ripetizione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, sia a titolo di risarcimento nei confronti di sia a Controparte_1 titolo di spese legali nei confronti dell'Avv. DO TO, antistatario.
Pertanto, l'appellante ha reso le seguenti conclusioni di merito: “in parziale riforma della impugnata sentenza ed in pieno accoglimento dei motivi esposti dall'appellante
2) dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta nei confronti
CP_4 CP_5 di per carenza di titolarità passiva;
3) condannare
CP_4 CP_5 Controparte_1 alla restituzione della somma di € 8.765,73 corrisposta in suo favore da
CP_4 CP_5 in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi e rivalutazione dalla data dell'effettivo pagamento a quella della pronuncia;
4) condannare l'Avv. DO TO, quale difensore antistatario di nel giudizio di primo grado, alla restituzione Controparte_1 della somma di € 3.940,74 (lordo r.d.a.) corrisposta in suo favore da in
CP_4 CP_5 esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di spese e compensi di giudizio e spese successive;
5) condannare al pagamento in favore della convenuta Controparte_1 delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.”.
CP_4 CP_5
Si è costituita in giudizio l'appellata, la quale ha resistito nel merito ritenendo i motivi di impugnazione infondati, per poi così concludere: “Dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare, poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale, sia in fatto che in diritto,
l'Appello proposto dalla , avverso la Sentenza n. 438 / 2022 del Parte_2
Giudice di Pace di Marano di Napoli. Condannare Parte appellante alla refusione delle spese
e competenze professionali difensive del presente Grado di Giudizio, oltre rimborso forfettario ex art. 15 T. F., C. P. A. ed I.V.A., con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario. “.
Benché ritualmente citati, non si sono costituiti in giudizio e l'Avv. Controparte_2
DO TO, sicché deve esserne dichiarata la contumacia.
La causa ha subito alcuni rinvii per l'acquisizione del fascicolo di primo grado e per riassegnazione. È stata quindi trattenuta una prima volta in decisione, per poi essere rimessa sul ruolo dal precedente giudicante.
Pag. 3 di 7 A seguito di avvicendamento nella gestione del ruolo di udienza, con provvedimento del
14.7.2025, a seguito di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., ridotti a 40 giorni per il deposito di comparsa conclusionale e 20 giorni per il deposito di memoria di replica.
2. L'appello è fondato e va pertanto accolto.
I primi tre motivi di gravame sono strettamente legati tra loro, sicché possono essere trattati congiuntamente.
Non vi è motivo di discostarsi dall'orientamento di legittimità al quale più volte questo
Tribunale ha dato seguito, secondo cui «L'autorizzazione ministeriale alla circolazione con
"targa prova", regolata dall'art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, è consentita ai veicoli privi della carta di circolazione e non immatricolati la cui circolazione sia necessaria per prove tecniche, sperimentali o costruttive o per dimostrazioni finalizzate alla vendita, previa stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile da parte dei titolari della specifica autorizzazione
(officine, concessionari, costruttori, ecc.), con la quale viene assicurato ogni veicolo dotato della targa prova;
nel caso in cui, come nella specie, un veicolo già immatricolato, regolarmente targato e munito di copertura assicurativa per la r.c.a. - circolante con targa di prova del titolare dell'officina di riparazione per essere controllato o a scopo dimostrativo o per collaudo - abbia cagionato danni, di questi risponde solo l'assicuratore del mezzo e non quello della targa di prova in quanto la finalità di quest'ultima non è quella di sostituirsi all'assicurazione del veicolo, bensì quella di munire di copertura assicurativa i veicoli non ancora immatricolati.» (Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 17665 del 25/08/2020).
Nel caso oggetto d'esame, risulta pacifico tra le parti che il veicolo tg. DK629ZY, alla data dell'evento (16/04/2016), procedeva munito di targa di prova ed era già immatricolato;
inoltre, risulta pacifico che il veicolo in questione non era assicurato, per la RCA, con la Parte_1
bensì con la Tanto risulta all'evidenza anche dalla
[...] Controparte_3 certificazione CONSAP prodotta in atti dall'appellante (cfr. allegato all'atto introduttivo del presente grado di giudizio).
Pertanto, il Giudice di Pace avrebbe dovuto pronunciarsi espressamente sull'eccezione formulata dalla sin dal proprio atto di costituzione in giudizio, Parte_1 ritenendola nel merito questione controversa, per affermare in definitiva il difetto di titolarità passiva dell'appellante.
Al riguardo, non è utile nella fattispecie il richiamo al decreto legge 121/2021, convertito in legge 156/2021, nella parte in cui è stato previsto che, diversamente dal passato, la targa di prova può essere utilizzata sia per la circolazione dei veicoli non immatricolati sia di quelli già
Pag. 4 di 7 muniti della carta di circolazione, con innovativa regolamentazione anche della responsabilità per i danni da circolazione (cfr. art. 1 co. 3 e 4 del decreto citato: “
3. L'autorizzazione alla circolazione di prova di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all'articolo
97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall'articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l'obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell'autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l'assicuratore dell'autorizzazione alla circolazione di prova.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, anche al fine di stabilire le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili ad ogni titolare in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.”).
La normativa in questione, avente forza di legge, non può essere invocata per regolare fattispecie perfezionatesi in epoca antecedete la sua entrata in vigore, stante il generale divieto di applicazione retroattiva della legge (art. 11 delle preleggi).
3. Ne consegue che risulta fondato anche il quarto motivo di gravame, atteso che l'accoglimento dell'eccezione di difetto di titolarità passiva sollevata dalla deve portare Parte_1 alla riforma del capo di sentenza relativo alla statuizione sulle spese del giudizio, con condanna dell'attore soccombente in primo grado, al pagamento delle spese del Controparte_1 giudizio di primo grado in favore della parte vittoriosa, secondo il Parte_1 principio della soccombenza.
La liquidazione delle spese del primo grado di giudizio deve essere effettuata tenendo conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 a € 26.000,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Giudice di Pace applicabile alla fattispecie, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
Pag. 5 di 7 4. Alla riforma della sentenza consegue il diritto della parte vittoriosa alla ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza riformata, stante l'espressa domanda formulata sul punto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 16/06/2016) e considerato che il pagamento risulta provato dalla documentazione versata in atti (cfr. la copia dell'assegno emesso in favore di e la ricevuta del bonifico effettuato in favore dell'Avv. DO TO, Controparte_1 allegate all'atto introduttivo del presente grado di giudizio). Non vi sono dubbi, infatti, sulla legittimazione passiva dell'Avv. DO TO (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6225 del 24/02/2022: «L'avvocato antistatario è legittimato passivo, nel giudizio d'appello, ai fini della ripetizione di quanto versatogli a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza impugnata, ma non può essere condannato al pagamento delle spese del suddetto giudizio, in solido con la parte da lui assistita, atteso che non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente solo in ragione del rigetto delle pretese del suo assistito.»).
Sulle somme in questione vanno riconosciuti gli interessi richiesti, a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo tenuto conto dei parametri medi applicabili secondo lo scaglione di riferimento (da
€ 5.200,01 a € 26.000,00) previsto dal D.M. 55/2014 per i giudizi innanzi al Tribunale, ridotti del 50 % per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, valutata la concreta difesa svolta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza n. 438/2022, resa a definizione del giudizio n. RG 12224/2017, pubblicata il 27/01/2022, dall'Ufficio del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA), ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara la contumacia di e dell'Avv. DO TO;
Controparte_2
2) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 438/2022, rigetta la domanda avanzata da CP_1 nei confronti di
[...] Parte_1
3) accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Marano di Napoli (NA) n. 438/2022, condanna al pagamento in Controparte_1 favore di delle spese del giudizio di primo grado, che si Parte_1 liquidano in € 995,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettario al 15
%, oltre Iva e Cpa come per legge;
Pag. 6 di 7 4) condanna alla restituzione in favore di della Controparte_1 Parte_1 somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 8.765,73, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
5) condanna l'Avv. DO TO alla restituzione in favore di Parte_1 della somma ricevuta in esecuzione della sentenza di primo grado pari a € 3.455,44, oltre interessi a decorrere dalla data del pagamento e fino al soddisfo;
6) condanna al pagamento, in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi professionali, € 382,50 per spese vive, oltre rimborso spese forfettario al 15 %, oltre Iva
e Cpa come per legge.
Così deciso in Aversa, il 9.12.2025.
Il Giudice
Dott. Giuseppe Di Leone
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