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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3211 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1104/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA RE Presidente
Dott. TI IN Consigliere rel.
Dott. NA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. , e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Sternini Lorenzo
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con gli avv.ti Bianchi Valentina e Rubiero Nicola C.F._2
Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.412/24 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 22/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito in via principale: riformare in parte qua l'impugnata sentenza, confermando il decreto ingiuntivo n.706/2021 emesso dal Tribunale di Rovigo anche nei confronti della signora
[...]
CP_2
Nel merito in via alternativa: riformare in parte qua l'impugnata sentenza, condannando la signora Controparte_2
a corrispondere a a mezzo del suo procuratore Parte_1 Pt_2
la somma di €. 174.338,29.= oltre interessi di mora dal 26.03.2021 al saldo
[...] effettivo;
Sempre nel merito: rigettare l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
Per gli appellati/appellanti incidentali
In via preliminare:
1. Disporre l'espunzione dal fascicolo del presente procedimento il documento prodotto da controparte con le note conclusive del 16.05.2024, trattandosi di deposito tardivo e non autorizzato dal giudice, il quale non aveva disposto la rimessione in istruttoria della causa di primo grado.
In via principale:
2. Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 22.05.2024, n. 412,
Giudice Dott. G. Borella, quanto alla posizione della signora Controparte_2
3. In parziale riforma dell'impugnata sentenza in virtù della domanda svolta in via incidentale, revocare, annullare e/o comunque dichiarare l'inefficacia della decisione del Tribunale di Rovigo, con riferimento al capo della gravata decisione che ha rigettato l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
706/2021, Tribunale di Rovigo, confermativa del titolo monitorio nei suoi confronti e, per l'effetto,
4. Accertarsi e dichiararsi che l'appellante in via incidentale, signor , Controparte_1 nulla deve a Parte_1
5. Rigettarsi le conclusioni formulate dall'appellante, per i motivi di cui in narrativa.
pag. 2/9 Con vittoria di spese, compenso di avvocato ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Controparte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2021 del CP_2
Tribunale di Rovigo del 30.08.2021 emesso in favore di con Parte_1 cui veniva ingiunto a e quali garanti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
di pagare la somma di euro 174.338,29 oltre interessi di mora dal Parte_3
25.03.2021.
Gli opponenti rilevavano che il contratto sottoscritto in data 15.5.2007 - con la quale garantivano entro il limite massimo di euro 416.000,00 per le Parte_4 obbligazioni contratte dalla società doveva qualificarsi quale Parte_3 contratto autonomo di garanzia e che pertanto, venuta meno l'accessorietà, lo stesso non poteva ritenersi ceduto per effetto della cessione in blocco a Parte_1
Sostenevano che se qualificato come fideiussione lo stesso conteneva clausole nulle poiché conformi allo schema ABI del 2003 e che l'importo ingiunto era indeterminato.
Si costituiva chiedendo rigetto dell'opposizione con conferma Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto rilevando che il contratto doveva qualificarsi come fideiussione specifica esente dalla censure relative allo schema ABI del 2003.
Con la sentenza n. 412/24 il Tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione di
[...]
e accoglieva l'opposizione di revocando il decreto CP_1 Controparte_2 ingiuntivo nei suoi confronti. Condannava a rifondere le spese di Controparte_1 lite in favore di e condannava altresì quest'ultima alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
Il giudice di prime cure qualificava la garanzia prestata quale fideiussione specifica e rigettava l'eccezione di nullità delle clausole rilevando che la fideiussione era stata sottoscritta due anni dopo l'emanazione della delibera n. 55/2005 e la circostanza che le clausole vietate fossero inserite nei contratti era dovuto alla prassi bancaria.
Con riferimento a il Tribunale rilevava l'applicabilità della disciplina Controparte_2 di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo poiché non risultava in alcun atto pag. 3/9 depositato che la stessa avesse agito nell'esercizio della propria attività professionale
“non potendosi tener conto della visura CCIAA depositata dall'opposta tardivamente solo con le note conclusive, con conseguente inefficacia nei confronti del consumatore della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.. Rilevava come nel caso di specie non constava che la banca creditrice avesse avviato azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Assumeva che la scadenza dell'obbligazione in capo a doveva farsi Parte_3 risalire al 07.11.2013, quando la banca revocava gli affidamenti e chiedeva l'immediato rientro da ogni esposizione, mentre la prima iniziativa processuale documentata verso la debitrice principale risulta essere la domanda di ammissione al passivo, proposta nel
2017.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.412/24 del Tribunale di Rovigo Fino 1 ha Controparte_3 interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Spiegavano inoltre Controparte_2 appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di . Controparte_1
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Con un unico motivo di appello principale è stata censurata la sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure ha qualificato, d'ufficio e senza riapertura dei termini istruttori e in violazione dell'art. 101 c.p.c., quale consumatrice, disapplicando Controparte_2 le clausole abusive ai sensi della normativa a tutela del consumatore.
L'appellante rilevava come la suddetta qualificazione era errata poiché
[...]
e avevano rivestito la carica rispettivamente di presidente CP_1 Controparte_2
pag. 4/9 del consiglio di amministrazione e di consigliere di amministrazione dal 10.01.2007 al
12.08.2011, e pertanto, risultavano entrambi gestori della società nel momento in cui era stata prestata la garanzia.
Motivi d'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato che il contratto firmato dagli opponenti risultava conforme alle indicazioni ABI e pertanto parzialmente o totalmente nullo quantomeno con riferimento alla clausola n.6 ( di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevista per gli opponenti all'art.3 della fideiussione.
Con il secondo motivo di appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 lamentano la violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'istituto di credito e la decadenza dall'obbligazione del fideiussore, assumendo che la creditrice aveva agito per la prima volta con il ricorso per decreto ingiuntivo del 16.04.2021, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 1957 c.c., non essendo sufficiente il solo l'invio della raccomandata del
07.11.2013.
Inoltre rilevava come la procedura concorsuale aperta nei confronti della debitrice principale era stata definita il 20.07.2020 mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il 30.08.2021 e notificato il 01.09.2021. Tra il 07.11.2013 e l'01.09.2021 sono intercorsi otto anni durante i quali la creditrice è rimasta del tutto inerte. Inoltre, nessuna azione è stata posta in essere tra la chiusura del fallimento e la notifica del decreto ingiuntivo. Tenuto conto che la società garantita era stata dichiarata fallita e che l'art. 55, secondo comma, l. fall. prevede che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento rilevava come tale disciplina risultava applicabile anche all'obbligazione del fideiussore e pertanto, nonostante la banca avesse risolto il contratto in data 07.11.2023, la prima azione giudiziaria era stata svolta con l'insinuazione nel fallimento, quando era già scaduto il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Ragioni della decisione.
pag. 5/9 Va in primo luogo accolto l'appello principale tenuto conto che, diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure, la documentazione dimessa dall'opposta a seguito del rilievo ufficioso della qualifica di consumatore non poteva ritenersi tardiva.
Come osservato dalla Suprema Corte “ L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità
e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.” (cfr. Cass.civ. n. 20870/2020).
Dalla visura camerale dimessa dall'opposta successivamente al rilievo da parte del giudice della questione relativa all'applicabilità della normativa consumieristica risulta che ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione della Controparte_2 società garantita dal 10.01.2007 al 12.08.2011 e pertanto risulta provato che la fideiussione dalla medesima sottoscritta in data 15.5.2007 risultava prestata nell'esercizio della propria attività professionale con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Va rigettato l'appello incidentale.
Sul punto va sottolineato come risulta non contestata la circostanza che il contratto oggetto di causa integra una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
Dal contratto dimesso in atti risulta infatti che e Controparte_1 Controparte_2 si costituivano fideiussori solidali della parte debitrice a favore della per Pt_4 Pt_4
l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento mutuo fondiario di euro 320.000,00 in favore di entro il limite massimo Parte_3 complessivo di euro 416.000,00 ( doc. 7 fascicolo primo grado).
Conseguentemente risulta infondata la questione di nullità delle clausole per violazione della disciplina antitrust posto che tale nullità rileva solo per le fideiussioni ominbus e non per quelle specifiche poiché come osservato dalla Suprema Corte:“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti pag. 6/9 derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” ( cfr. Cass.civ. n.21841/2024).
Per tale ragione e a fronte della validità della clausola di cui all'articolo 3 della fideiussione (“art.3 i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ. che si intende derogato”) di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cod. civ., i motivi oggetto dell'appello incidentale risultano destituiti di fondamento.
Va in ogni caso osservato come all'articolo 5 della fideiussione oggetto di causa veniva previsto che “ Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. E, riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta”, la giurisprudenza di legittimità rileva come detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass.civ. n. 22346/2017).
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. pag. 7/9 In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, nel caso di specie, la clausola consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Tenuto conto della validità della clausola che attribuisce al creditore la facoltà di attivarsi stragiudizialmente nei confronti del garante, va evidenziato come nel caso di specie non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto, contestualmente alla comunicazione di revoca degli affidamenti la banca ha intimato il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore ( cfr. doc.5 fascicolo primo grado raccomandate a r 7.11.2013).
Conclusioni e spese
Rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] la sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata ( Parte_1 fermo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti di
) con condanna di al pagamento della somma euro Controparte_1 Controparte_2
174.338,29 oltre interessi moratori dal 26.3.2021 al saldo effettivo. In proposito va rilevato come “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” ( così Cass.civ n. 20868/2017).
Le spese del giudizio di primo e secondo grado vanno poste giusta soccombenza a carico di e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Le stesse sono liquidate, vista nota spese, tenuto conto dei parametri medi di cui al d.m.
n.55/2014, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte e ai valori medi secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 rispettivamente: pag. 8/9 per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.625,48 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti incidentali e Controparte_2 CP_1
[...]
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n.412/24 del
Tribunale di Rovigo pubblicata in data 22/05/2024
1. condanna al pagamento in favore di a Controparte_2 Parte_1 mezzo del procuratore della somma di euro 174.338,29 oltre interessi Parte_5 moratori dal 26.3.2021 al saldo effettivo;
2. condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 [...]
a mezzo del procuratore le spese di lite così liquidate: Parte_1 Parte_5 per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.625,48 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico degli appellanti incidentali e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro.
[...]
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TI IN NA RE
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 1104/2024
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. NA RE Presidente
Dott. TI IN Consigliere rel.
Dott. NA Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
C.F. , e per essa quale mandataria Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. Sternini Lorenzo
Appellante contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
(C.F. ), con gli avv.ti Bianchi Valentina e Rubiero Nicola C.F._2
Appellati e appellanti incidentali
Oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria. Appello avverso la sentenza n.412/24 del Tribunale di Rovigo pubblicata in data 22/05/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante
Nel merito in via principale: riformare in parte qua l'impugnata sentenza, confermando il decreto ingiuntivo n.706/2021 emesso dal Tribunale di Rovigo anche nei confronti della signora
[...]
CP_2
Nel merito in via alternativa: riformare in parte qua l'impugnata sentenza, condannando la signora Controparte_2
a corrispondere a a mezzo del suo procuratore Parte_1 Pt_2
la somma di €. 174.338,29.= oltre interessi di mora dal 26.03.2021 al saldo
[...] effettivo;
Sempre nel merito: rigettare l'appello incidentale avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio
Per gli appellati/appellanti incidentali
In via preliminare:
1. Disporre l'espunzione dal fascicolo del presente procedimento il documento prodotto da controparte con le note conclusive del 16.05.2024, trattandosi di deposito tardivo e non autorizzato dal giudice, il quale non aveva disposto la rimessione in istruttoria della causa di primo grado.
In via principale:
2. Confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Rovigo in data 22.05.2024, n. 412,
Giudice Dott. G. Borella, quanto alla posizione della signora Controparte_2
3. In parziale riforma dell'impugnata sentenza in virtù della domanda svolta in via incidentale, revocare, annullare e/o comunque dichiarare l'inefficacia della decisione del Tribunale di Rovigo, con riferimento al capo della gravata decisione che ha rigettato l'opposizione proposta dal signor avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
706/2021, Tribunale di Rovigo, confermativa del titolo monitorio nei suoi confronti e, per l'effetto,
4. Accertarsi e dichiararsi che l'appellante in via incidentale, signor , Controparte_1 nulla deve a Parte_1
5. Rigettarsi le conclusioni formulate dall'appellante, per i motivi di cui in narrativa.
pag. 2/9 Con vittoria di spese, compenso di avvocato ed accessori di legge per entrambi i gradi di giudizio.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e Controparte_1 [...] proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 706/2021 del CP_2
Tribunale di Rovigo del 30.08.2021 emesso in favore di con Parte_1 cui veniva ingiunto a e quali garanti di Controparte_1 Controparte_2 [...]
di pagare la somma di euro 174.338,29 oltre interessi di mora dal Parte_3
25.03.2021.
Gli opponenti rilevavano che il contratto sottoscritto in data 15.5.2007 - con la quale garantivano entro il limite massimo di euro 416.000,00 per le Parte_4 obbligazioni contratte dalla società doveva qualificarsi quale Parte_3 contratto autonomo di garanzia e che pertanto, venuta meno l'accessorietà, lo stesso non poteva ritenersi ceduto per effetto della cessione in blocco a Parte_1
Sostenevano che se qualificato come fideiussione lo stesso conteneva clausole nulle poiché conformi allo schema ABI del 2003 e che l'importo ingiunto era indeterminato.
Si costituiva chiedendo rigetto dell'opposizione con conferma Parte_1 del decreto ingiuntivo opposto rilevando che il contratto doveva qualificarsi come fideiussione specifica esente dalla censure relative allo schema ABI del 2003.
Con la sentenza n. 412/24 il Tribunale di Rovigo rigettava l'opposizione di
[...]
e accoglieva l'opposizione di revocando il decreto CP_1 Controparte_2 ingiuntivo nei suoi confronti. Condannava a rifondere le spese di Controparte_1 lite in favore di e condannava altresì quest'ultima alla Parte_1 rifusione delle spese di lite in favore di Controparte_2
Il giudice di prime cure qualificava la garanzia prestata quale fideiussione specifica e rigettava l'eccezione di nullità delle clausole rilevando che la fideiussione era stata sottoscritta due anni dopo l'emanazione della delibera n. 55/2005 e la circostanza che le clausole vietate fossero inserite nei contratti era dovuto alla prassi bancaria.
Con riferimento a il Tribunale rilevava l'applicabilità della disciplina Controparte_2 di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo poiché non risultava in alcun atto pag. 3/9 depositato che la stessa avesse agito nell'esercizio della propria attività professionale
“non potendosi tener conto della visura CCIAA depositata dall'opposta tardivamente solo con le note conclusive, con conseguente inefficacia nei confronti del consumatore della clausola di rinuncia alla decadenza ex art. 1957 c.c.. Rilevava come nel caso di specie non constava che la banca creditrice avesse avviato azioni giudiziarie nei confronti della debitrice principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione.
Assumeva che la scadenza dell'obbligazione in capo a doveva farsi Parte_3 risalire al 07.11.2013, quando la banca revocava gli affidamenti e chiedeva l'immediato rientro da ogni esposizione, mentre la prima iniziativa processuale documentata verso la debitrice principale risulta essere la domanda di ammissione al passivo, proposta nel
2017.
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.412/24 del Tribunale di Rovigo Fino 1 ha Controparte_3 interposto tempestivo appello chiedendo la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza nonché insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della sentenza di primo grado.
Si sono costituiti e chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2 dell'istanza ex art. 351 c.p.c. e il rigetto del gravame con la conferma della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di Spiegavano inoltre Controparte_2 appello incidentale chiedendo la riforma della sentenza impugnata con riferimento alla posizione di . Controparte_1
All'udienza dell'11 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352
c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello principale
Con un unico motivo di appello principale è stata censurata la sentenza nel punto in cui il giudice di prime cure ha qualificato, d'ufficio e senza riapertura dei termini istruttori e in violazione dell'art. 101 c.p.c., quale consumatrice, disapplicando Controparte_2 le clausole abusive ai sensi della normativa a tutela del consumatore.
L'appellante rilevava come la suddetta qualificazione era errata poiché
[...]
e avevano rivestito la carica rispettivamente di presidente CP_1 Controparte_2
pag. 4/9 del consiglio di amministrazione e di consigliere di amministrazione dal 10.01.2007 al
12.08.2011, e pertanto, risultavano entrambi gestori della società nel momento in cui era stata prestata la garanzia.
Motivi d'appello incidentale
Con il primo motivo di appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 hanno impugnato la sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure non ha rilevato che il contratto firmato dagli opponenti risultava conforme alle indicazioni ABI e pertanto parzialmente o totalmente nullo quantomeno con riferimento alla clausola n.6 ( di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) prevista per gli opponenti all'art.3 della fideiussione.
Con il secondo motivo di appello incidentale e Controparte_1 Controparte_2 lamentano la violazione dell'art. 1957 c.c. da parte dell'istituto di credito e la decadenza dall'obbligazione del fideiussore, assumendo che la creditrice aveva agito per la prima volta con il ricorso per decreto ingiuntivo del 16.04.2021, dopo lo spirare dei termini di cui all'art. 1957 c.c., non essendo sufficiente il solo l'invio della raccomandata del
07.11.2013.
Inoltre rilevava come la procedura concorsuale aperta nei confronti della debitrice principale era stata definita il 20.07.2020 mentre il decreto ingiuntivo è stato emesso dal Tribunale di Rovigo il 30.08.2021 e notificato il 01.09.2021. Tra il 07.11.2013 e l'01.09.2021 sono intercorsi otto anni durante i quali la creditrice è rimasta del tutto inerte. Inoltre, nessuna azione è stata posta in essere tra la chiusura del fallimento e la notifica del decreto ingiuntivo. Tenuto conto che la società garantita era stata dichiarata fallita e che l'art. 55, secondo comma, l. fall. prevede che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di dichiarazione del fallimento rilevava come tale disciplina risultava applicabile anche all'obbligazione del fideiussore e pertanto, nonostante la banca avesse risolto il contratto in data 07.11.2023, la prima azione giudiziaria era stata svolta con l'insinuazione nel fallimento, quando era già scaduto il termine di cui all'art. 1957 c.c.
Ragioni della decisione.
pag. 5/9 Va in primo luogo accolto l'appello principale tenuto conto che, diversamente da quanto indicato dal giudice di prime cure, la documentazione dimessa dall'opposta a seguito del rilievo ufficioso della qualifica di consumatore non poteva ritenersi tardiva.
Come osservato dalla Suprema Corte “ L'art. 101, comma 2, c.p.c. impone un'interpretazione dei poteri delle parti estesa alla facoltà di proporre domande di nullità
e spiegare la conseguente attività probatoria sino alla precisazione delle conclusioni, in deroga al sistema delle preclusioni istruttorie, alla condizione che vi sia stata una previa rilevazione officiosa di tale nullità.” (cfr. Cass.civ. n. 20870/2020).
Dalla visura camerale dimessa dall'opposta successivamente al rilievo da parte del giudice della questione relativa all'applicabilità della normativa consumieristica risulta che ha rivestito la carica di consigliere di amministrazione della Controparte_2 società garantita dal 10.01.2007 al 12.08.2011 e pertanto risulta provato che la fideiussione dalla medesima sottoscritta in data 15.5.2007 risultava prestata nell'esercizio della propria attività professionale con conseguente inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo.
Va rigettato l'appello incidentale.
Sul punto va sottolineato come risulta non contestata la circostanza che il contratto oggetto di causa integra una fideiussione specifica e non una fideiussione omnibus.
Dal contratto dimesso in atti risulta infatti che e Controparte_1 Controparte_2 si costituivano fideiussori solidali della parte debitrice a favore della per Pt_4 Pt_4
l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di finanziamento mutuo fondiario di euro 320.000,00 in favore di entro il limite massimo Parte_3 complessivo di euro 416.000,00 ( doc. 7 fascicolo primo grado).
Conseguentemente risulta infondata la questione di nullità delle clausole per violazione della disciplina antitrust posto che tale nullità rileva solo per le fideiussioni ominbus e non per quelle specifiche poiché come osservato dalla Suprema Corte:“La natura anticoncorrenziale pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione "omnibus", per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti pag. 6/9 derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca;
tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente.” ( cfr. Cass.civ. n.21841/2024).
Per tale ragione e a fronte della validità della clausola di cui all'articolo 3 della fideiussione (“art.3 i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino
a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobligato o garante entro i termini previsti dall'art.1957 cod. civ. che si intende derogato”) di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 cod. civ., i motivi oggetto dell'appello incidentale risultano destituiti di fondamento.
Va in ogni caso osservato come all'articolo 5 della fideiussione oggetto di causa veniva previsto che “ Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio”. E, riguardo agli effetti della clausola “di pagamento a prima richiesta”, la giurisprudenza di legittimità rileva come detta clausola non attribuisce al negozio la qualifica di contratto autonomo di garanzia, incompatibile con lo schema della fideiussione, ma costituisce valida manifestazione di autonomia negoziale, esprimendo la volontà delle parti di rendere superflua, al fine di evitare che maturi la decadenza di cui all'art. 1957 cod.civ., l'iniziativa giudiziaria che, invece, è ordinariamente necessaria, a norma della citata disposizione, per escludere l'estinzione della garanzia (cfr. Cass.civ. n. 22346/2017).
Peraltro, l'impedimento di tale effetto estintivo, mentre, nel caso di fideiussione semplice, la quale ha carattere sussidiario, può conseguire soltanto all'azione proposta contro il debitore principale, nel caso della fideiussione solidale consegue tanto all'azione contro il debitore principale, quanto a quella proposta solo nei confronti del fideiussore, tenuto conto che il connotato di accessorietà dell'obbligazione di quest'ultimo non può tradursi anche in un carattere di sussidiarietà, incompatibile con la disciplina della solidarietà passiva, ove ciascuno dei condebitori può essere costretto per l'intero all'adempimento, secondo la scelta del creditore. pag. 7/9 In caso di fideiussione solidale, pertanto, l'istanza può essere indifferentemente rivolta,
a scelta del creditore contro l'uno o contro l'altro dei due condebitori solidali e con effetti ugualmente idonei a impedire l'estinzione della fideiussione.
Ora, nel caso di specie, la clausola consente al creditore, per evitare la liberazione del fideiussore, di rivolgere le proprie istanze nei confronti di quest'ultimo e non anche nei confronti del debitore principale e, derogando alla forma con cui l'onere di avanzare istanza entro il termine di cui all'art. 1957 cod.civ. deve essere osservato (vale a dire con la proposizione di azione giudiziaria), di farlo "a semplice richiesta scritta".
Tenuto conto della validità della clausola che attribuisce al creditore la facoltà di attivarsi stragiudizialmente nei confronti del garante, va evidenziato come nel caso di specie non vi è stata decadenza della creditrice dalla garanzia, in quanto, contestualmente alla comunicazione di revoca degli affidamenti la banca ha intimato il pagamento sia al debitore principale che al fideiussore ( cfr. doc.5 fascicolo primo grado raccomandate a r 7.11.2013).
Conclusioni e spese
Rigettato l'appello incidentale, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] la sentenza di primo grado va, dunque, parzialmente riformata ( Parte_1 fermo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo nei confronti di
) con condanna di al pagamento della somma euro Controparte_1 Controparte_2
174.338,29 oltre interessi moratori dal 26.3.2021 al saldo effettivo. In proposito va rilevato come “L'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo comporta la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sicché l'eventuale riforma della sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello – anche ove impropriamente conclusa con un dispositivo con il quale si “conferma” lo stesso - non determina la
“riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata.” ( così Cass.civ n. 20868/2017).
Le spese del giudizio di primo e secondo grado vanno poste giusta soccombenza a carico di e in solido tra loro. Controparte_2 Controparte_1
Le stesse sono liquidate, vista nota spese, tenuto conto dei parametri medi di cui al d.m.
n.55/2014, del valore della controversia e delle fasi effettivamente svolte e ai valori medi secondo lo scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00 rispettivamente: pag. 8/9 per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.625,48 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA
Segue al rigetto dell'appello incidentale l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 nei confronti degli appellanti incidentali e Controparte_2 CP_1
[...]
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis in accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata n.412/24 del
Tribunale di Rovigo pubblicata in data 22/05/2024
1. condanna al pagamento in favore di a Controparte_2 Parte_1 mezzo del procuratore della somma di euro 174.338,29 oltre interessi Parte_5 moratori dal 26.3.2021 al saldo effettivo;
2. condanna e in solido tra loro a rifondere a Controparte_2 Controparte_1 [...]
a mezzo del procuratore le spese di lite così liquidate: Parte_1 Parte_5 per il primo grado in euro 13.430,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge e per il secondo grado in euro 2.625,48 per compensi ed euro 1.165,50 per spese oltre rimborso forfettario, IVA se dovuta e CPA;
3)dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/02 a carico degli appellanti incidentali e Controparte_2 CP_1
in solido tra loro.
[...]
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 12 novembre 2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
TI IN NA RE
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