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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/12/2025, n. 17451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17451 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7322/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Giuseppe Di Salvo Presidente
MA ZI CE
GI MO CE est. all'esito della Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7322/19, trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BO) il 16.12.1950, residente in [...] e Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...] ed
[...] CodiceFiscale_2
ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi – come da procura redatta su foglio separato e congiunta all'atto di opposizione - dall'Avv.
RO TE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Donatello n. 75
ATTORI
E
(C.F. , con sede in Roma, via Antoniotto Controparte_1 P.IVA_1
Usodimare n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Colantoni ed pagina 1 di 23 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta prodotte in atti, previa rinuncia a nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, tra l'altro, al Pubblico Ministero - quale parte necessaria - e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la , Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, a)- accertare e dichiarare - per quanto possa occorrere previa declaratoria di illegittimità e/o inefficacia, annullamento e/o revoca della delibera n. 102/2018 adottata il
30.10.2018 dal Consiglio di Amministrazione della - il diritto Controparte_1 dei Dottori e a percepire, con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla data del loro insediamento (14.06.2016), l'indennità di funzione e l'indennità di presenza dovuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione della CP_1 come da Delibera n. 127/2016 e, per l'effetto, con riferimento al periodo
[...] dal giugno 2016 al novembre 2017, condannare la stessa in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento: a.1) della somma di € 104.999,94, in favore del Dott. a titolo di indennità di Parte_1 funzione;
a.2) della somma di € 14.490,00, in favore del Dott. Parte_1
pagina 2 di 23 a titolo di indennità di presenza;
a.3) della somma di € 59.611,32, in favore Pt_1 del Dott. , a titolo di indennità di funzione;
a.4) della somma di € Parte_2
12.600,00, in favore del Dott. , a titolo di indennità di presenza;
Il Parte_2 tutto per gli importi sopra indicati, ovvero per quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia - eventualmente da determinarsi anche a mezzo di CTU - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche anatocistici, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. b) condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali secondo T.F., Iva e Cap come per legge”.
Esponevano, tra l'altro, gli attori a sostegno: che la convenuta, quale persona giuridica di diritto privato, costituiva fondazione che svolgeva attività previdenziale e assistenziale in favore degli agenti e rappresentanti di commercio;
che organo della stessa era, tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 5 dello Statuto di Enasarco adottato con delibera dello stesso Consiglio in data
14.05.2015 (doc. 2) e approvato dai Ministeri Vigilanti con Decreto dell'08.07.2015
(pubblicato in G.U. n. 175 del 30.07.2015); che i Dottori e Parte_1
, in esito alla consultazione elettorale svoltasi nel 2016 in Parte_2 conformità alle disposizioni degli artt. 13 e 18 dello Statuto ed al Regolamento
Elettorale (doc. 3) della erano stati eletti dall'Assemblea dei Delegati CP_1 quali componenti del Consiglio di Amministrazione di detta che con CP_1
Delibera n. 116 del 14.06.2016 (doc. 4) il Consiglio, preso atto dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti e operata la verifica del possesso dei requisiti in capo ai medesimi, aveva accertato la propria corretta costituzione e composizione, includente tra i consiglieri eletti anche gli odierni attori;
che il
Consiglio, sempre nella seduta del 14.06.2016, aveva designato quale proprio presidente il Dott. e quali vicepresidenti i Dottori Persona_1
e (doc. 5); che con successiva Delibera n. Parte_1 Persona_2
127 del 27.07.2016 (doc. 6) il Consiglio aveva determinato le indennità di funzione e di presenza spettanti ai suoi componenti, quantificate nella seguente misura (per quanto di rilievo nel presente giudizio): - € 70.000,00 annui, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione
(per un ammontare mensile pari ad € 5.833,33); - € 39.740,88, a titolo di pagina 3 di 23 indennità di funzione, in favore di ciascuno dei consiglieri (per un ammontare mensile pari ad € 3.311,74); - € 270,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio (fino ad un massimo di 21); - € 180,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie o del Collegio dei Sindaci (fino ad un massimo di 21); che, in ragione di dichiarati dubbi interpretativi circa l'eventuale applicabilità o meno, agli organi di governo della del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. CP_1
95/2012 (quanto al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009), il Consiglio con Delibera n.
180 del 14.12.2016 (doc. 7) aveva ritenuto di sospendere il pagamento dell'indennità di funzione e di presenza in favore dei Dottori e , Pt_1 Pt_2 atteso che gli stessi, al momento della loro elezione, risultavano essere già collocati in quiescenza;
che, peraltro, tale sospensione era stata disposta a scopo meramente prudenziale in attesa di un eventuale parere dei Ministeri Vigilanti, giacché il Consiglio, nel valutare il tenore del citato art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n.
124/2015), aveva affermato "di ritenere giuridicamente corretto, per le ragioni in premessa indicate, il riconoscimento di uguale trattamento economico a tutti i rappresentanti degli agenti e delle imprese preponenti eletti nel Consiglio di
Amministrazione di nella misura determinata con la summenzionata CP_1 delibera n. 127/2016 ...", e quindi anche con riferimento ai componenti eletti tra soggetti già collocati in quiescenza, come gli odierni attori;
che, a fronte dell'inoltro delle predetta delibera ai Ministeri Vigilanti, nessuna contestazione o rilievo era stata formulato dagli stessi in ordine alla valutazione operata da circa la CP_1 inapplicabilità alla del divieto di cui al citato art. 5 e del conseguente CP_1 diritto, in capo a tutti i consiglieri eletti (anche se già quiescenza), di percepire l'indennità di funzione e di presenza ai medesimi spettante;
che con la pagina 4 di 23 sopravvenuta disposizione di cui all'art. 19-ter, 1° comma, del D.L. n. 148/2017
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) il Legislatore aveva chiarito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti"; che, sulla scorta di tale sopravvenienza normativa, con Delibera 3/2018 del 24.01.2018 (doc. 8) aveva dichiarato espressamente superato ogni eventuale dubbio CP_1 interpretativo circa la - ormai indiscutibile - inapplicabilità alla del CP_1 divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/20912, "con conseguente corresponsione a tutti i consiglieri di amministrazione degli emolumenti dovuti sulla base della delibera consiliare n. 127/2016..."; che, tuttavia, la stessa CP_1 aveva ritenuto di procedere a detto pagamento con decorrenza dal giorno
06.12.2017 (data di entrata in vigore del citato art. 19-ter), rimandando il pagamento degli arretrati a successiva decisione del Consiglio o ad eventuali indicazioni dei Ministeri Vigilanti a seguito di una più approfondita valutazione della portata del citato art. 19-ter; che che con pec in data 04.07.2018 (doc. 9) rimessa dallo scrivente difensore i e , rivendicata la spettanza dei compensi di cui sopra fin Parte_3 Pt_2 dalla data del loro insediamento quali componenti del Consiglio di
Amministrazione, avevano sollecitato quest'ultimo a deliberare ultimativamente sulla questione concernente la corresponsione degli arretrati, preannunciando - in difetto di auspicato accoglimento della richiesta di pagamento - di agire a tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale;
16) che con Delibera n. 102 del
30.10.2018 (doc. 10) il Consiglio - con l'assenza temporanea e l'astensione degli attori – aveva assunto una decisione meramente interlocutoria, deliberando di richiedere sul punto il parere dei Ministeri Vigilanti;
che, ad oggi, non risultava reso alcun parere dai detti Ministeri, né in assenza di tale riscontro, CP_1 aveva disposto alcunché per soddisfare il credito vantato da essi attori;
che, come già evidenziato, i Dottori e , componenti elettivi del Consiglio di Pt_1 Pt_2
Amministrazione di non avevano percepito l'indennità di funzione e CP_1
pagina 5 di 23 quella di presenza a far data dal loro insediamento (14.06.2016) e fino a tutto il mese di novembre 2017 (cfr. doc. 7, 8 e 10); che in forza della delibera dello stesso
Consiglio n. 127/2016 (cfr. doc. 6), il Dott. - quale consigliere Pt_1 vicepresidente - avrebbe dovuto percepire mensilmente la somma di € 5.833,33 a titolo di indennità di funzione, mentre il Dott. , allo stesso titolo, avrebbe Pt_2 dovuto ricevere l'importo mensile di € 3.311,74; che a ciascuno degli attori, inoltre, la avrebbe dovuto corrispondere anche l'indennità di presenza CP_1 giornaliera, nella misura di € 270,00 per ogni partecipazione alle riunioni del
Consiglio, e di € 180,00 per ogni partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie;
che, conseguentemente, il credito ad oggi vantato dagli attori ammontava: -- ad € 104.999,94, quanto all'indennità di funzione spettante al Dott. per il periodo dal giugno 2016 al novembre 2017 (€ 5.833,33 x 18 Pt_1 mensilità); -- ad € 14.490,00, quanto all'indennità di presenza dovuta allo stesso
Dott. avendo questi partecipato, nel periodo giugno 2016/novembre Pt_1
2017, a n. 25 riunioni delle commissioni consiliari (con "gettone di presenza" di €
180,00 ciascuna) e n. 37 riunioni del Consiglio di Amministrazione di CP_1
(con "gettone di presenza" di € 270,00 ciascuna), come da prospetto dettagliato che si deposita (doc. 15); -- ad € 59.611,32, quanto all'indennità di funzione spettante al Dott. per il periodo dal giugno 2016 al novembre 2017 (€ 3.311,74 x 18 Pt_2 mensilità); -- ad € 12.600,00, quanto all'indennità di presenza dovuta allo stesso
Dott. , avendo questi partecipato, nel periodo giugno 2016/novembre 2017, a Pt_2
n. 28 riunioni delle commissioni consiliari (con "gettone di presenza" di € 180,00 ciascuna) e n. 32 riunioni del Consiglio di Amministrazione di (con CP_1
"gettone di presenza" di € 270,00 ciascuna), come da prospetto dettagliato depositato (doc. 16); che di tali somme si reclamava in questa sede il pagamento, con conseguente condanna della di lamentare la Controparte_1
“Illegittimità della delibera del CdA n. 102 del 30.10.2018 - Violazione di legge -
Violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 2 e 3, del D.Lgs n. 509/1994, dell'art.
1 dello Statuto di nonché dell'art. 25 c.c. - Violazione dell'art. 5, comma 9, CP_1 secondo periodo, ultima parte, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 19-ter del D.L. n.
148/2017 - Eccesso e/o sviamento di potere”; di impugnare la Delibera del
Consiglio di Amministrazione di n. 102 del 30.10.2018 (cfr. doc. 10), con CP_1
pagina 6 di 23 la quale - a fronte della richiesta degli attori di una decisione ultimativa dell'Ente convenuto circa la corresponsione degli arretrati di cui sopra - la Fondazione, ritenuta la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla natura interpretativa o meno dell'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017, aveva deliberato di "trasmettere formale istanza al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017...", statuendo altresì che "Una volta acquisito il parere del Ministero ... il Consiglio di
Amministrazione si esprimerà sulla corresponsione delle indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di Amministrazione, già pensionati alla data dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, per il periodo intercorrente dalla data di assunzione della carica e fino al giorno 5 dicembre 2017"; che, nonostante la natura "interlocutoria" di tale deliberazione, che allo stato non negava la spettanza dei compensi sopra reclamati, la stessa appariva comunque illegittima sia per contrarietà alle norme di legge e dello statuto indicate in rubrica che per eccesso di potere;
che la decisione censurata, invero, non assumeva a presupposto la vincolatività dell'eventuale parere richiesto al (riservandosi CP_2 semplicemente di pronunciarsi all'esito della sua acquisizione, senza prefigurare una automatica e necessitata conformazione allo stesso), ma - ciò nonostante – subordinava indebitamente all'ottenimento di tale pronunciamento la propria decisione in ordine ai diritti di credito vantati dagli odierni attori in dipendenza dell'assunzione della carica di consiglieri di amministrazione della che CP_1 la delibera de qua pareva rimettere implicitamente al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali un potere di "interferenza" sulla decisione spettante alla con riferimento al diritto soggettivo di credito vantato dagli odierni CP_1 attori in forza del rapporto, prettamente privatistico, intercorrente tra gli stessi ed e che per il profilo oggi in contestazione - ossia la spettanza degli CP_1 arretrati del compenso previsto in favore dei consiglieri di amministrazione - in nulla coinvolgeva o interferisce con le finalità istituzionali o con gli indirizzi di governo dell'Ente convenuto;
che la decisione contestata, pertanto, si poneva in contrasto con le norme che riconoscevano all'Ente convenuto autonomia gestionale, organizzativa e contabile (art. 2, comma 1, e 3 del D.Lgs n. 509/1994, art. 1 dello Statuto, nonché art. 25 c.c.), tanto più che, nel caso di specie, la pagina 7 di 23 questione "controversa" atteneva a semplici diritti di credito correlati all'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta dagli attori;
che neppure poteva ritenersi che la contestata delibera trovasse giustificazione nell'assoggettamento della alla "vigilanza" dei Ministeri del Lavoro e CP_1 delle Politiche Sociali, del Ministero del Tesoro e degli altri ministeri
"rispettivamente competenti" (art. 3 del D.Lgs n. 509/1994), posto che tale vigilanza doveva esercitarsi nel rispetto ed entro il ristretto perimetro definito dalla norma di riferimento e non poteva certo tradursi in un indebito trasferimento di poteri in capo a soggetti esterni e diversi dall'Ente previdenziale;
che, infatti, a mente dell'art. 3, 2° e 3° comma, del D.Lgs n. 509/1994, l'esercizio della vigilanza demandata al Ministero del Lavoro (di concerto con quelli ulteriormente competenti) si traduceva esclusivamente i) nell'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ente, delle relative integrazioni o modificazioni, nonché delle delibere in materia di contributi e prestazioni (sempre che la relativa potestà fosse prevista dai singoli ordinamenti vigenti); ii) nella formulazione di motivati rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle note di variazione del bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e ripartizione del rischio di scelta degli investimenti indicati nel bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti criteri direttivi generali;
che tali circoscritti poteri - manifestamente afferenti a limitati profili dell'"assetto" ordinamentale dell'Ente e della sua attività prettamente istituzionale - non implicavano certo la possibilità di sindacare le decisioni dell'Ente stesso con riferimento a diritti soggettivi di credito vantati nell'ambito di rapporti di diritto privato da questi intrattenuti;
che nel caso di specie, rimettendo al parere del
Ministero Vigilante la facoltà di sindacare nel merito il riconoscimento o meno del diritto di credito vantato dagli attori, si era determinata una violazione delle norme richiamate in rubrica (artt. 2, comma 1, e 3, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 509/1994, art. 1 dello Statuto Enasarco e art. 25 c.c.), con sicuro sviamento o eccesso dei poteri di vigilanza, tradottisi in una indebito controllo di singoli atti gestori dell'Ente inerenti al rapporto privatistico da cui derivava il diritto soggettivo di credito oggi reclamato dagli attori;
che sotto ulteriore profilo, la stessa delibera - nella misura in cui dubitava, seppure in via meramente interlocutoria ed allo stato, della spettanza del compenso reclamato dagli attori, o quantomeno della sua pagina 8 di 23 attuale esigibilità - violava gli artt. dell'art. 5, comma 9, secondo periodo, ultima parte, del D.L. n. 95/2012 e l'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017 come sopra correttamente interpretati e dai quali si ricavava la fondatezza del diritto di credito vantato dai e;
che, pertanto, si chiedeva – occorrendo - la Parte_3 Pt_2 declaratoria di illegittimità, inefficacia e/o l'annullamento e/o la revoca della impugnata Delibera del Consiglio n. 102/2018.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva in via principale Controparte_1 respingersi tutte le domande avversarie e in subordine, in ipotesi di accoglimento delle stesse, determinarsi il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa deducendo, tra l'altro: che il primo punto (per riassumere le questioni oggetto di indagine) era la considerazione dell'intervento in materia dell'art. 19 ter, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, che aveva disposto l'inapplicabilità del divieto di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 anche agli “enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509”; che si trattava
(art. 5 comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 infra nel dettaglio) di divieto posto alle pubbliche amministrazioni (così come definite dalla disposizione) di attribuzione
“onerosa” (e non gratuita) di incarichi di studio, consulenza ovvero conferimento
(sempre oneroso e non gratuito) di incarichi dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni, a soggetti già lavoratori (privati o pubblici) collocati in quiescenza;
che secondo controparte – in ogni caso ed indipendentemente dall'intervento normativo di cui all'art. 19 ter, comma 1 del
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 – il divieto non trovava applicazione nel caso che occupa, contenendo il medesimo art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, un'espressa deroga (introdotta dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) con riguardo ai “… componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; che, sempre stando a controparte, detta ultima deroga si applicava anche agli organi della stante il rispetto CP_1 delle due condizioni per la sua operatività; che, infatti: (i) il C.d.A. era un organo elettivo;
(ii) la era ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 bis CP_1 del D.L. n. 101/2013 stante la propria “natura associativa”; che da ciò conseguiva:
(i) l'inapplicabilità del divieto de quo agli organi della (ii) il conseguente CP_1
pagina 9 di 23 diritto degli attori (anche se in quiescenza) di percepire le indennità per l'incarico prestato;
che si era poi delineata la “seconda questione”, attinente alla portata applicativa dell'intervenuta disposizione di cui all'art. 19 ter, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148; che secondo controparte detto articolo, disponendo l'inapplicabilità del divieto di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 agli
“enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509 [tra cui, quindi, anche …” non avrebbe assunto “carattere innovativo”, CP_1 ma si sarebbe limitata a “specificare l'inapplicabilità del divieto di cui al citato art. 5, comma 9, agli incarichi elettivi in organi di governo degli enti previdenziali di diritto privato, conformemente alla deroga già prevista dall'ultima parte del secondo periodo di detta norma”; che si trattava, secondo gli attori, di “norma interpretativa”
a cui conseguiva un'efficacia retroattiva della disposizione;
che sulla scorta di tali ragioni controparte aveva impugnato la delibera della del 30 ottobre CP_1
2018 n. 102; che, fermo che (i) l' era inserito nel “conto economico CP_1 consolidato della pubblica amministrazione” e che (ii) i Consiglieri odierni attori, già al momento della loro elezione, percepivano una pensione derivante da lavoro subordinato ed erano dunque già collocati in quiescenza (fatti non contestati), era da verificare se, come sostenuto da controparte, agli organi della CP_1 dovesse o meno applicarsi la deroga introdotta nello stesso comma 9 dell'art. 5 del
D.L. n. 95/2012 ad opera del D.L. n. 90/2014; che l'inciso che disponeva la deroga prevedeva che il divieto non si applicasse ai: “componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; che l'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013 recitava: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”; che la lettura integrale del comma 2 bis dell'art. 2 D.L. n. 101/2013 con apprezzamento dell'inciso finale “[…] in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” era elemento pagina 10 di 23 ermeneutico che poteva deporre, secondo taluni, per l'esclusione dell' CP_1 dall'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo;
e, come conseguenza, di ciò andava tenuto conto in termini di (in)applicabilità della deroga su menzionata all'ente avente natura associativa se, in qualche modo, vi era coinvolgimento della “finanza pubblica”; che tale era la tesi dei Ministeri competenti, di cui non poteva non tenere conto;
che la Circolare del 2 CP_1 febbraio 2015 n. 8 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (avente ad oggetto
“Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2015”) con riferimento all'ambito soggettivo dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013
(appunto richiamato dalla deroga) aveva disposto che “quanto alla condizione di ordine finanziario, è necessario chiarire che la condizione «in quanto non gravanti sulla finanza pubblica» richiede che, ai fini dell'applicabilità della norma di cui trattasi, gli enti non siano inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e non ricevano risorse qualificabili come «contributi» a carico della finanza pubblica”; che il
(Circolare del 10 Controparte_3 novembre 2015, n. 4) aveva evidenziato che il divieto, posto dall'art. 5 del D.L. n.
95/2012, si applicava anche a tutti i soggetti che rientravano “nell'elenco … o in quello del conto economico consolidato dell'Istat” e quindi “anche a enti aventi forma di società o fondazione …”; che il aveva chiarito anche che era salva la CP_2 possibilità per detti enti di attribuire gli incarichi e/o le cariche vietate a titolo gratuito;
che detta ultima Circolare era stata inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con Nota del 15 settembre 2016, n. 1197) a vari enti previdenziali ed anche ad con la seguente indicazione: “Alla luce della CP_1 valenza esplicativa della citata circolare, si invitano codesti enti ad una corretta e puntuale applicazione della normativa in materia inconferibilità di incarichi e di cariche nei propri organi di governo in aderenza alle indicazioni fornite dal
Dipartimento della Funzione Pubblica”; di avere richiesto ulteriore parere all' , CP_4 la quale aveva chiarito: che la questione circa l'applicabilità del divieto era stata
“superata” ed assorbita dall'art. 1 comma 417 della L. 27 dicembre 2013, n. 1474, posto che la disposizione (che contempla un versamento a favore del bilancio dello pagina 11 di 23 Stato) aveva previsto, con riguardo agli enti di previdenza privatizzati, la sostituzione di “tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica” tra cui anche il D.L. n. 95/2012, e che quest'ultimo poteva considerarsi a pieno titolo fra le disposizioni di contenimento della spesa pubblica (in quanto intitolato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed ancora perché l'art. 5 – contenente il divieto – era rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”); (ii) che l'assoggettamento degli enti previdenziali alla citata disciplina non aveva comunque coinvolto gli organi elettivi degli stessi perché: (a) essi “nulla hanno a che fare con il personale delle pubbliche amministrazioni e con le relative politiche di ringiovanimento nonché soprattutto con ipotesi di aggiramento dell'istituto del collocamento in quiescenza”; (b) che trovava, comunque, applicazione la deroga di cui allo stesso comma 9, art. 5 del D.L. n.
95/2012 (introdotta dal D.L. n. 90/2014) posto che questa escludeva che il divieto si applicasse agli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2 bis del D.L. n.
101/2013 e cioè “gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa” tra cui il C.d.A. della (posta la sua CP_1 natura di organo elettivo di un ente associativo); che era stata dunque convocata una riunione tecnica, svoltasi presso il Dipartimento della funzione pubblica, tra i rappresentati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che l'esito della riunione era stato riassunto nel citato Resoconto (doc. 9 citato) ove si affrontavano considerazioni generali e “ricognitive” sugli indirizzi emersi per concludersi che “solo un intervento normativo di rango primario volto a sancire un'esplicita deroga per gli enti di previdenza obbligatoria, possa risolvere la tematica in senso favorevole secondo gli auspici dei medesimi enti” (tra cui;
che CP_1 dello stesso tenore anche la successiva Nota (28 settembre 2017 doc. 10) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) - che, condivise le conclusioni riportate nel Resoconto di riunione, aggiungeva: “le indicazioni del Dipartimento non possono che coincidere con le conclusioni sopra riportate. Si ricordano, infatti le indicazioni interpretative fornite da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze – con la Circolare n. 8 del 2015, a firma del
pagina 12 di 23 Ministro, secondo cui la condizione posta all'eventuale possibile deroga riferita agli enti associativi è che essi non debbano essere inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni dell'ISTAT”; che, se poi tale intervento normativo v'era stato (art. 19 ter, D.L. n. 148/2017), ciò significava che la norma precedente (quantomeno) non era poi così chiara ed univocamente interpretabile;
che seconda questione da affrontare era quella relativa all'applicabilità della deroga prevista dallo stesso comma 9 art. 5 del D.L. n. 95/2012, e sua decorrenza;
se la norma di cui all'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 fosse norma di interpretazione autentica e come tale retroattiva, come sostenuto da controparte;
che i) o la “prima questione” (applicabilità alla del divieto di cui all'art. 5 comma 9 del CP_1
D.L. n. 95/2012) era davvero “res dubia” ed allora la successiva norma (art. 19 ter del D.L. n. 148/2017) avrebbe potuto avere carattere interpretativo (ma controparte asseriva che non vi fossero dubbi circa la non applicabilità dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 alla;
ii) oppure la “prima questione” non CP_1 esibiva alcuna “possibile” incertezza – perché da interpretare nel senso sostenuto dai Ministeri (a favore dell'applicabilità agli organi della del divieto, CP_1 stante l'impossibile applicazione della deroga di cui al comma 9 dell'art. 5 D.L. n.
95/2012)6 – ed allora l'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 non poteva avere natura interpretativa e dunque efficacia retroattiva;
di avere ritenuto necessario anche su ciò avere un avallo dei Ministeri;
che l'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 non operava alcun richiamo espresso ad una qualsivoglia volontà legislativa volta ad attribuire alla norma una valenza interpretativa, diversamente da quanto accadeva nella prassi, ove le norme interpretative si “autoqualificavano” (così mediante il ricorso ad espressioni quali, ad esempio: la norma precedente “si interpreta nel senso di
…”; quanto all'impugnativa della delibera, che controparte si doleva di una
“subordinazione” della futura decisione della ad una sorta di attività CP_1 consultiva, seppur non espressamente assunta come vincolante;
che secondo controparte tale vincolatività non poteva e non doveva esserci (perché sarebbe stato un potere di interferenza indebito); che non si era trattato di indebito potere di ingerenza o interferenza e/o, di controllo compressivo da parte dei Ministeri:
l'ottica era invertita, in quanto era stata la – in presenza di res dubia – CP_1
a coinvolgere i Ministeri Vigilanti al fine di adottare una condotta che tenesse conto pagina 13 di 23 di questi ultimi, quantomeno in punto di esatta interpretazione del dettame legislativo;
che lo stesso Statuto dell'Ente (art. 42) disponeva (come riportato nella delibera n. 127/2016 del 27 luglio 2016) che: “Al fine di assicurare l'invarianza della spesa… le indennità comunque denominate e calcolate spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno rideterminate all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del presente Statuto nella misura necessaria per contenere i relativi compensi entro il limite di spesa sostenuta, a tale titolo, nel corso dell'esercizio 2014 e risultante dal relativo bilancio”; che, anche a voler ritenere corrette le censure degli attori, il calcolo delle indennità andava rettificato secondo quanto indicato in comparsa;
che non erano in ogni caso dovuti rivalutazione e interessi come richiesti da controparte.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta definitivamente in decisione – a seguito di svariati rinvii dovuti, tra l'altro, alla vacanza del ruolo ed avendo le parti rinunciato alla ulteriore concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. - all'udienza del 02.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, la domanda proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_2 esposte.
Occorre preliminarmente rilevare che la competenza a decidere spetta al
Collegio ex art. 50 bis, 1° comma, n° 1, c.p.c.: infatti, rilevato che l' è una CP_1 fondazione con personalità giuridica, si deve applicare l'art. 23 c.c., in materia di impugnazione di delibere assembleari o di altri organi dell'ente, con la conseguenza che, sussistendo la legittimazione all'impugnazione anche in capo al PM, esiste una riserva di collegialità in base al combinato disposto degli artt. 50 bis n° 1, 69 e
70, 1° comma, n° 1, c.p.c..
Ciò posto e passando al merito, rappresentano, invero, circostanze pacifiche tra le parti e, comunque, documentalmente provate: che quale persona CP_1 giuridica di diritto privato, costituisce fondazione che svolge attività previdenziale e assistenziale in favore degli agenti e rappresentanti di commercio;
che organo della stessa è, tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 5 dello
Statuto di Enasarco adottato con delibera dello stesso Consiglio in data pagina 14 di 23 14.05.2015 (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) e approvato dai Ministeri Vigilanti con Decreto dell'08.07.2015 (pubblicato in G.U. n. 175 del 30.07.2015); che i
Dottori e , in esito alla consultazione Parte_1 Parte_2 elettorale svoltasi nel 2016 in conformità alle disposizioni degli artt. 13 e 18 dello
Statuto ed al Regolamento Elettorale (v. all. 3) della sono stati eletti CP_1 dall'Assemblea dei Delegati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di detta che con Delibera n. 116 del 14.06.2016 (v. all. 4) il Consiglio, CP_1 preso atto dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo ai medesimi, ha accertato la propria corretta costituzione e composizione, includente tra i consiglieri eletti anche gli odierni attori;
che il Consiglio, sempre nella seduta del 14.06.2016, ha designato quale proprio presidente il Dott. e quali vicepresidenti i Persona_1
Dottori e (doc. 5); che con successiva Parte_1 Persona_2
Delibera n. 127 del 27.07.2016 (v. all. 6) il Consiglio ha determinato le indennità di funzione e di presenza spettanti ai suoi componenti, quantificate nella seguente misura: - € 70.000,00 annui, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione (per un ammontare mensile pari ad € 5.833,33); - € 39.740,88, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei consiglieri (per un ammontare mensile pari ad € 3.311,74); - €
270,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio (fino ad un massimo di 21); - € 180,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie o del Collegio dei Sindaci (fino ad un massimo di 21); che, in ragione di sopravvenuti dubbi interpretativi circa l'eventuale applicabilità o meno, agli organi di governo della del divieto CP_1 di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 in merito al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009), il Consiglio con Delibera n. 180 del 14.12.2016 (v. all. 7) ha ritenuto di sospendere
– in via prudenziale ed in attesa di un eventuale parere dei Ministeri Vigilanti - il pagina 15 di 23 pagamento dell'indennità di funzione e di presenza in favore dei Dottori e Pt_1
, atteso che gli stessi, al momento della loro elezione, risultavano essere già Pt_2 collocati in quiescenza;
che la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 19-ter, 1° comma, del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n.
172/2017) ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti"; che, in ragione della normativa sopravvenuta, con Delibera 3/2018 del 24.01.2018
(v. all. 8) nel prendere atto della dichiarata inapplicabilità alla CP_1 del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, ha CP_1 disposto la "…conseguente corresponsione a tutti i consiglieri di amministrazione degli emolumenti dovuti sulla base della delibera consiliare n. 127/2016..."; che, tuttavia, la ha ritenuto di procedere a detto pagamento con decorrenza CP_1 dal giorno 06.12.2017 (data di entrata in vigore del citato art. 19-ter), rimandando il pagamento degli arretrati a successiva decisione del Consiglio o ad eventuali indicazioni dei Ministeri Vigilanti a seguito di una più approfondita valutazione della portata del citato art. 19-ter.
Ebbene, i sigg.ri e con la presente domanda mirano a vedersi Pt_1 Pt_2 riconoscere e corrispondere le suddette indennità di funzione e di presenza anche con riferimento al periodo precedente all'entrata in vigore della normativa da ultimo richiamata e, quindi, a decorrere dalla data del loro effettivo insediamento avvenuto il 14.06.2016.
La questio iuris alla base del presente giudizio consiste, pertanto, nello stabilire se, precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) - il cui art. 19-ter, I co., ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti" – fosse o meno pagina 16 di 23 applicabile, agli organi di governo della il divieto di cui Controparte_1 all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 in merito al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009.
La disposizione in commento, rubricata "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", prevede che "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore
a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...".
Occorre, peraltro, evidenziare che la deroga contenuta nella stessa legge ed introdotta dall'art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 esclude l'operatività di detto divieto con riguardo ai “...componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125" e, cioè, degli "ordini", dei "collegi professionali", dei "relativi organismi nazionali" e degli "enti aventi natura associativa"; enti, questi ultimi, tra i quali è pacificamente annoverabile la . Controparte_1
pagina 17 di 23 L'art. 2, comma 2bis del D.L. n. 101/13 dispone, altresì, che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Il tenore della disposizione in commento ha portato già in passato gli interpreti a domandarsi se la quale ente previdenziale Controparte_1
“avente natura associativa”, dovesse essere esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo, in ragione della potenziale inapplicabilità della deroga agli enti aventi natura associativa per l'ipotesi (che qui ricorrerebbe) di coinvolgimento della finanza pubblica.
Ne è nata un'interlocuzione con il Controparte_5
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
[...] il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la
[...]
, da cui sono scaturite le Circolari Controparte_6 interpretative prodotte da parte convenuta in all.ti nn. 4, 5 e 6 al proprio fascicolo che non hanno, peraltro, consentito di dissipare i dubbi interpretativi di cui sopra, come dimostrato dall'esito del tavolo tecnico svoltosi presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui è emerso che “…solo un intervento normativo di rango primario volto a sancire un'esplicita deroga per gli enti di previdenza obbligatoria, possa risolvere la tematica in senso favorevole secondo gli auspici dei medesimi enti” (v.
Resoconto della riunione in all. 8 al fascicolo di parte convenuta).
L'auspicato intervento normativo si è materializzato con l'entrata in vigore del sopra citato art. 19-ter, I co., D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
pagina 18 di 23 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti" e che, lungi dal risolvere i dubbi in ordine alla disciplina precedentemente applicabile, impone necessariamente all'interprete di prendere posizione in merito alla natura interpretativa ovvero innovativa della disposizione da ultimo richiamata.
Ritiene il Collegio di doversi uniformare all'opzione ermeneutica abbracciata nell'unico precedente che consta agli atti di questo Tribunale (ordinanza resa ex art. 702bis c.p.c. in data 26.03.2019 – r.g. n. 10791/19 – est. Guido Romano) e che, pertanto, alla norma de qua vada attribuita portata interpretativa.
In argomento, in base ai princípi affermati dalla Corte costituzionale (v., tra le altre, Corte cost. n. 132/08), sono interpretative «quelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata»; i caratteri dell'interpretazione autentica, quindi, sono desumibili da un rapporto fra norme
«tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (sentenze n. 311 del 1995, n. 94 del 1995, n. 397 del 1994, n.
424 del 1993, n. 455 del 1992).
Tanto chiarito, dispone l'art. 12 delle Preleggi che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Non soccorrendo nel caso che ci occupa il criterio letterale, occorrerà necessariamente avere riguardo alla ratio legis e, cioè, alla ragione obiettiva, allo scopo della norma e al bilanciamento di interessi che la stessa intende operare per comporre gli interessi in conflitto.
Ebbene, se, come sostenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (v.
TAR Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12.04.2016), gli interessi che l'art. 5, comma
9, primo e secondo periodo, D.L. n. 95/12 conv. In L. n. 135/12 mira a comporre pagina 19 di 23 sono, da un lato, favorire l'occupazione giovanile evitando la perpetuità degli incarichi pubblici e, dall'altro, garantire che i lavoratori abbiano, negli organi elettivi, i rappresentanti che meglio possano difenderne gli interessi sulla base di criteri scelti direttamente da loro, con una remunerazione o comunque un'indennità adeguate a garantirne indipendenza ed autonomia, è del tutto evidente che il principio risolutore del conflitto non è certo mutato per effetto dell'innovazione legislativa del 2017, con cui si è semplicemente confermato il principio per cui, in quelle categorie di enti (tra cui pacificamente rientra la
, gli organi elettivi non soggiacciono al divieto di onerosità Controparte_1 dell'incarico.
All'art. 19-ter, I co., D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla
Legge n. 172/2017) deve, pertanto, senz'altro attribuirsi valenza interpretativa di conferma della deroga di cui al citato art. 5, comma 9, secondo cui il divieto posto a carico, tra l'altro, delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 D.Lgs. n.
165/01 e delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ex art. 1, comma 2, L.
196/09 (tra le quali rientra pacificamente la ), di conferire – Controparte_1 salvo che a titolo gratuito - a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (categoria in cui pacificamente rientrano gli odierni attori) cariche in organi di governo delle amministrazioni in questione, non si applica ai
"...componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125", ossia degli "ordini", dei "collegi professionali", dei
"relativi organismi nazionali" e degli "enti aventi natura associativa".
Alla stregua delle sopra richiamate coordinate interpretative, nel caso che ci occupa dovrà, pertanto, accertarsi e dichiararsi il diritto dei sigg.ri Parte_1
e di percepire, quali componenti elettivi del Consiglio
[...] Parte_2 di Amministrazione della le indennità di funzione e di Controparte_1 presenza a decorrere dalla data del loro insediamento avvenuto il 14.06.2016, come da delibera dell'ente n. 127/16 (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice) e sino al mese di novembre 2017.
pagina 20 di 23 Le considerazioni che precedono impongono, altresì, l'annullamento ex art. 23, I co., c.c. – per contrasto con le disposizioni normative in precedenza richiamate - della delibera della n. 102 del 30.10.2018, con Controparte_1 cui l'ente formulava istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19ter, comma 1, D.L. n.
148/17 conv. in L. n. 172/17, riservandosi di esprimersi sulla corresponsione dell'indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di
Amministrazione, già pensionati alla data di assunzione della carica e fino al giorno 05.12.2017.
Venendo ora alla determinazione del quantum delle indennità di cui sopra, lo stesso risulta pacifico tra le parti, atteso che in sede di memoria ex art. 183, VI co.,
n. 1 c.p.c. la difesa degli attori ha “aderito” alla quantificazione degli importi effettuata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ne discende che la dovrà essere, in conclusione, Controparte_1 condannata a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione: €102.083,28 in favore del Dott. a titolo di indennità di funzione;
€13.500,00 in favore del Pt_1
Dott. a titolo di indennità di presenza;
€ 57.955,45 in favore del Dott. Pt_1
a titolo di indennità di funzione;
- € 12.330,00 in favore del Dott. a Pt_2 Pt_2 titolo di indennità di presenza;
il tutto, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e sino al saldo effettivo, non essendo, viceversa, dovuti il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II co., c.c., della cui ricorrenza parte attrice non ha dato prova alcuna e la rivalutazione, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta.
L'obiettiva oscillazione interpretativa in ordine alla portata della normativa in commento induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ex art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 7322/2019, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 21 di 23 ❖ accerta e dichiara il diritto di e Parte_1 Parte_2
di percepire, quali componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione della le indennità di funzione e di presenza a decorrere Controparte_1
dalla data del loro insediamento avvenuto il 14.06.2016, come da delibera dell'ente n. 127/16 (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice) e sino al mese di novembre 2017;
❖ per l'effetto, annulla ex art. 23, I co., c.c. – per contrasto con le disposizioni legislative di cui in parte motiva - la delibera della n. Controparte_1
102 del 30.10.2018, con cui l'ente convenuto formulava istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19ter, comma 1, D.L. n. 148/17 conv. in L. n.
172/17, riservandosi di esprimersi sulla corresponsione dell'indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di Amministrazione, già pensionati alla data di assunzione della carica e fino al giorno 05.12.2017;
❖ condanna la a corrispondere, per i titoli di cui sopra: Controparte_1
€102.083,28 in favore del Dott. a titolo di indennità di funzione;
Pt_1
€13.500,00 in favore del Dott. a titolo di indennità di presenza;
Pt_1
€57.955,45 in favore del Dott. , a titolo di indennità di funzione;
- Pt_2
€12.330,00 in favore del Dott. , a titolo di indennità di presenza;
il Pt_2
tutto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Roma il 09.12.2025
Il Presidente
Dot. Giuseppe Di Salvo pagina 22 di 23
Il CE est.
GI MO
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIETI
SEDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Giuseppe Di Salvo Presidente
MA ZI CE
GI MO CE est. all'esito della Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 7322/19, trattenuta in decisione all'udienza del 02.12.2025 e vertente
TRA
(c.f. , nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(BO) il 16.12.1950, residente in [...] e Parte_2
(c.f. , nato a [...] il [...] ed
[...] CodiceFiscale_2
ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi – come da procura redatta su foglio separato e congiunta all'atto di opposizione - dall'Avv.
RO TE ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, Via
Donatello n. 75
ATTORI
E
(C.F. , con sede in Roma, via Antoniotto Controparte_1 P.IVA_1
Usodimare n. 31, rappresentata e difesa dall'avv. Mauro Colantoni ed pagina 1 di 23 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone n. 78, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
E
Controparte_2
PARTE NECESSARIA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta prodotte in atti, previa rinuncia a nuova concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. e la causa veniva, all'esito, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato, tra l'altro, al Pubblico Ministero - quale parte necessaria - e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio davanti a questo Tribunale la , Controparte_1 chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria eccezione, istanza e domanda, a)- accertare e dichiarare - per quanto possa occorrere previa declaratoria di illegittimità e/o inefficacia, annullamento e/o revoca della delibera n. 102/2018 adottata il
30.10.2018 dal Consiglio di Amministrazione della - il diritto Controparte_1 dei Dottori e a percepire, con decorrenza Parte_1 Parte_2 dalla data del loro insediamento (14.06.2016), l'indennità di funzione e l'indennità di presenza dovuta ai componenti del Consiglio di Amministrazione della CP_1 come da Delibera n. 127/2016 e, per l'effetto, con riferimento al periodo
[...] dal giugno 2016 al novembre 2017, condannare la stessa in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al pagamento: a.1) della somma di € 104.999,94, in favore del Dott. a titolo di indennità di Parte_1 funzione;
a.2) della somma di € 14.490,00, in favore del Dott. Parte_1
pagina 2 di 23 a titolo di indennità di presenza;
a.3) della somma di € 59.611,32, in favore Pt_1 del Dott. , a titolo di indennità di funzione;
a.4) della somma di € Parte_2
12.600,00, in favore del Dott. , a titolo di indennità di presenza;
Il Parte_2 tutto per gli importi sopra indicati, ovvero per quelli maggiori o minori ritenuti di giustizia - eventualmente da determinarsi anche a mezzo di CTU - oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, anche anatocistici, dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo. b) condannare la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al pagamento di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfetario delle spese generali secondo T.F., Iva e Cap come per legge”.
Esponevano, tra l'altro, gli attori a sostegno: che la convenuta, quale persona giuridica di diritto privato, costituiva fondazione che svolgeva attività previdenziale e assistenziale in favore degli agenti e rappresentanti di commercio;
che organo della stessa era, tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 5 dello Statuto di Enasarco adottato con delibera dello stesso Consiglio in data
14.05.2015 (doc. 2) e approvato dai Ministeri Vigilanti con Decreto dell'08.07.2015
(pubblicato in G.U. n. 175 del 30.07.2015); che i Dottori e Parte_1
, in esito alla consultazione elettorale svoltasi nel 2016 in Parte_2 conformità alle disposizioni degli artt. 13 e 18 dello Statuto ed al Regolamento
Elettorale (doc. 3) della erano stati eletti dall'Assemblea dei Delegati CP_1 quali componenti del Consiglio di Amministrazione di detta che con CP_1
Delibera n. 116 del 14.06.2016 (doc. 4) il Consiglio, preso atto dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti e operata la verifica del possesso dei requisiti in capo ai medesimi, aveva accertato la propria corretta costituzione e composizione, includente tra i consiglieri eletti anche gli odierni attori;
che il
Consiglio, sempre nella seduta del 14.06.2016, aveva designato quale proprio presidente il Dott. e quali vicepresidenti i Dottori Persona_1
e (doc. 5); che con successiva Delibera n. Parte_1 Persona_2
127 del 27.07.2016 (doc. 6) il Consiglio aveva determinato le indennità di funzione e di presenza spettanti ai suoi componenti, quantificate nella seguente misura (per quanto di rilievo nel presente giudizio): - € 70.000,00 annui, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione
(per un ammontare mensile pari ad € 5.833,33); - € 39.740,88, a titolo di pagina 3 di 23 indennità di funzione, in favore di ciascuno dei consiglieri (per un ammontare mensile pari ad € 3.311,74); - € 270,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio (fino ad un massimo di 21); - € 180,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie o del Collegio dei Sindaci (fino ad un massimo di 21); che, in ragione di dichiarati dubbi interpretativi circa l'eventuale applicabilità o meno, agli organi di governo della del divieto di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. CP_1
95/2012 (quanto al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009), il Consiglio con Delibera n.
180 del 14.12.2016 (doc. 7) aveva ritenuto di sospendere il pagamento dell'indennità di funzione e di presenza in favore dei Dottori e , Pt_1 Pt_2 atteso che gli stessi, al momento della loro elezione, risultavano essere già collocati in quiescenza;
che, peraltro, tale sospensione era stata disposta a scopo meramente prudenziale in attesa di un eventuale parere dei Ministeri Vigilanti, giacché il Consiglio, nel valutare il tenore del citato art. 5, comma 9, del D.L. n.
95/2012 (convertito con Legge n. 135/2012, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014 e dall'art. 17, comma 3, della Legge n.
124/2015), aveva affermato "di ritenere giuridicamente corretto, per le ragioni in premessa indicate, il riconoscimento di uguale trattamento economico a tutti i rappresentanti degli agenti e delle imprese preponenti eletti nel Consiglio di
Amministrazione di nella misura determinata con la summenzionata CP_1 delibera n. 127/2016 ...", e quindi anche con riferimento ai componenti eletti tra soggetti già collocati in quiescenza, come gli odierni attori;
che, a fronte dell'inoltro delle predetta delibera ai Ministeri Vigilanti, nessuna contestazione o rilievo era stata formulato dagli stessi in ordine alla valutazione operata da circa la CP_1 inapplicabilità alla del divieto di cui al citato art. 5 e del conseguente CP_1 diritto, in capo a tutti i consiglieri eletti (anche se già quiescenza), di percepire l'indennità di funzione e di presenza ai medesimi spettante;
che con la pagina 4 di 23 sopravvenuta disposizione di cui all'art. 19-ter, 1° comma, del D.L. n. 148/2017
(convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) il Legislatore aveva chiarito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti"; che, sulla scorta di tale sopravvenienza normativa, con Delibera 3/2018 del 24.01.2018 (doc. 8) aveva dichiarato espressamente superato ogni eventuale dubbio CP_1 interpretativo circa la - ormai indiscutibile - inapplicabilità alla del CP_1 divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/20912, "con conseguente corresponsione a tutti i consiglieri di amministrazione degli emolumenti dovuti sulla base della delibera consiliare n. 127/2016..."; che, tuttavia, la stessa CP_1 aveva ritenuto di procedere a detto pagamento con decorrenza dal giorno
06.12.2017 (data di entrata in vigore del citato art. 19-ter), rimandando il pagamento degli arretrati a successiva decisione del Consiglio o ad eventuali indicazioni dei Ministeri Vigilanti a seguito di una più approfondita valutazione della portata del citato art. 19-ter; che che con pec in data 04.07.2018 (doc. 9) rimessa dallo scrivente difensore i e , rivendicata la spettanza dei compensi di cui sopra fin Parte_3 Pt_2 dalla data del loro insediamento quali componenti del Consiglio di
Amministrazione, avevano sollecitato quest'ultimo a deliberare ultimativamente sulla questione concernente la corresponsione degli arretrati, preannunciando - in difetto di auspicato accoglimento della richiesta di pagamento - di agire a tutela delle proprie ragioni in sede giurisdizionale;
16) che con Delibera n. 102 del
30.10.2018 (doc. 10) il Consiglio - con l'assenza temporanea e l'astensione degli attori – aveva assunto una decisione meramente interlocutoria, deliberando di richiedere sul punto il parere dei Ministeri Vigilanti;
che, ad oggi, non risultava reso alcun parere dai detti Ministeri, né in assenza di tale riscontro, CP_1 aveva disposto alcunché per soddisfare il credito vantato da essi attori;
che, come già evidenziato, i Dottori e , componenti elettivi del Consiglio di Pt_1 Pt_2
Amministrazione di non avevano percepito l'indennità di funzione e CP_1
pagina 5 di 23 quella di presenza a far data dal loro insediamento (14.06.2016) e fino a tutto il mese di novembre 2017 (cfr. doc. 7, 8 e 10); che in forza della delibera dello stesso
Consiglio n. 127/2016 (cfr. doc. 6), il Dott. - quale consigliere Pt_1 vicepresidente - avrebbe dovuto percepire mensilmente la somma di € 5.833,33 a titolo di indennità di funzione, mentre il Dott. , allo stesso titolo, avrebbe Pt_2 dovuto ricevere l'importo mensile di € 3.311,74; che a ciascuno degli attori, inoltre, la avrebbe dovuto corrispondere anche l'indennità di presenza CP_1 giornaliera, nella misura di € 270,00 per ogni partecipazione alle riunioni del
Consiglio, e di € 180,00 per ogni partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie;
che, conseguentemente, il credito ad oggi vantato dagli attori ammontava: -- ad € 104.999,94, quanto all'indennità di funzione spettante al Dott. per il periodo dal giugno 2016 al novembre 2017 (€ 5.833,33 x 18 Pt_1 mensilità); -- ad € 14.490,00, quanto all'indennità di presenza dovuta allo stesso
Dott. avendo questi partecipato, nel periodo giugno 2016/novembre Pt_1
2017, a n. 25 riunioni delle commissioni consiliari (con "gettone di presenza" di €
180,00 ciascuna) e n. 37 riunioni del Consiglio di Amministrazione di CP_1
(con "gettone di presenza" di € 270,00 ciascuna), come da prospetto dettagliato che si deposita (doc. 15); -- ad € 59.611,32, quanto all'indennità di funzione spettante al Dott. per il periodo dal giugno 2016 al novembre 2017 (€ 3.311,74 x 18 Pt_2 mensilità); -- ad € 12.600,00, quanto all'indennità di presenza dovuta allo stesso
Dott. , avendo questi partecipato, nel periodo giugno 2016/novembre 2017, a Pt_2
n. 28 riunioni delle commissioni consiliari (con "gettone di presenza" di € 180,00 ciascuna) e n. 32 riunioni del Consiglio di Amministrazione di (con CP_1
"gettone di presenza" di € 270,00 ciascuna), come da prospetto dettagliato depositato (doc. 16); che di tali somme si reclamava in questa sede il pagamento, con conseguente condanna della di lamentare la Controparte_1
“Illegittimità della delibera del CdA n. 102 del 30.10.2018 - Violazione di legge -
Violazione degli artt. 2, comma 1, e 3, comma 2 e 3, del D.Lgs n. 509/1994, dell'art.
1 dello Statuto di nonché dell'art. 25 c.c. - Violazione dell'art. 5, comma 9, CP_1 secondo periodo, ultima parte, del D.L. n. 95/2012 e dell'art. 19-ter del D.L. n.
148/2017 - Eccesso e/o sviamento di potere”; di impugnare la Delibera del
Consiglio di Amministrazione di n. 102 del 30.10.2018 (cfr. doc. 10), con CP_1
pagina 6 di 23 la quale - a fronte della richiesta degli attori di una decisione ultimativa dell'Ente convenuto circa la corresponsione degli arretrati di cui sopra - la Fondazione, ritenuta la sussistenza di dubbi interpretativi in ordine alla natura interpretativa o meno dell'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017, aveva deliberato di "trasmettere formale istanza al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017...", statuendo altresì che "Una volta acquisito il parere del Ministero ... il Consiglio di
Amministrazione si esprimerà sulla corresponsione delle indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di Amministrazione, già pensionati alla data dell'elezione del Consiglio di Amministrazione, per il periodo intercorrente dalla data di assunzione della carica e fino al giorno 5 dicembre 2017"; che, nonostante la natura "interlocutoria" di tale deliberazione, che allo stato non negava la spettanza dei compensi sopra reclamati, la stessa appariva comunque illegittima sia per contrarietà alle norme di legge e dello statuto indicate in rubrica che per eccesso di potere;
che la decisione censurata, invero, non assumeva a presupposto la vincolatività dell'eventuale parere richiesto al (riservandosi CP_2 semplicemente di pronunciarsi all'esito della sua acquisizione, senza prefigurare una automatica e necessitata conformazione allo stesso), ma - ciò nonostante – subordinava indebitamente all'ottenimento di tale pronunciamento la propria decisione in ordine ai diritti di credito vantati dagli odierni attori in dipendenza dell'assunzione della carica di consiglieri di amministrazione della che CP_1 la delibera de qua pareva rimettere implicitamente al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali un potere di "interferenza" sulla decisione spettante alla con riferimento al diritto soggettivo di credito vantato dagli odierni CP_1 attori in forza del rapporto, prettamente privatistico, intercorrente tra gli stessi ed e che per il profilo oggi in contestazione - ossia la spettanza degli CP_1 arretrati del compenso previsto in favore dei consiglieri di amministrazione - in nulla coinvolgeva o interferisce con le finalità istituzionali o con gli indirizzi di governo dell'Ente convenuto;
che la decisione contestata, pertanto, si poneva in contrasto con le norme che riconoscevano all'Ente convenuto autonomia gestionale, organizzativa e contabile (art. 2, comma 1, e 3 del D.Lgs n. 509/1994, art. 1 dello Statuto, nonché art. 25 c.c.), tanto più che, nel caso di specie, la pagina 7 di 23 questione "controversa" atteneva a semplici diritti di credito correlati all'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta dagli attori;
che neppure poteva ritenersi che la contestata delibera trovasse giustificazione nell'assoggettamento della alla "vigilanza" dei Ministeri del Lavoro e CP_1 delle Politiche Sociali, del Ministero del Tesoro e degli altri ministeri
"rispettivamente competenti" (art. 3 del D.Lgs n. 509/1994), posto che tale vigilanza doveva esercitarsi nel rispetto ed entro il ristretto perimetro definito dalla norma di riferimento e non poteva certo tradursi in un indebito trasferimento di poteri in capo a soggetti esterni e diversi dall'Ente previdenziale;
che, infatti, a mente dell'art. 3, 2° e 3° comma, del D.Lgs n. 509/1994, l'esercizio della vigilanza demandata al Ministero del Lavoro (di concerto con quelli ulteriormente competenti) si traduceva esclusivamente i) nell'approvazione dello statuto e dei regolamenti dell'Ente, delle relative integrazioni o modificazioni, nonché delle delibere in materia di contributi e prestazioni (sempre che la relativa potestà fosse prevista dai singoli ordinamenti vigenti); ii) nella formulazione di motivati rilievi sui bilanci preventivi e consuntivi, sulle note di variazione del bilancio di previsione, sui criteri di individuazione e ripartizione del rischio di scelta degli investimenti indicati nel bilancio preventivo, nonché sulle delibere contenenti criteri direttivi generali;
che tali circoscritti poteri - manifestamente afferenti a limitati profili dell'"assetto" ordinamentale dell'Ente e della sua attività prettamente istituzionale - non implicavano certo la possibilità di sindacare le decisioni dell'Ente stesso con riferimento a diritti soggettivi di credito vantati nell'ambito di rapporti di diritto privato da questi intrattenuti;
che nel caso di specie, rimettendo al parere del
Ministero Vigilante la facoltà di sindacare nel merito il riconoscimento o meno del diritto di credito vantato dagli attori, si era determinata una violazione delle norme richiamate in rubrica (artt. 2, comma 1, e 3, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 509/1994, art. 1 dello Statuto Enasarco e art. 25 c.c.), con sicuro sviamento o eccesso dei poteri di vigilanza, tradottisi in una indebito controllo di singoli atti gestori dell'Ente inerenti al rapporto privatistico da cui derivava il diritto soggettivo di credito oggi reclamato dagli attori;
che sotto ulteriore profilo, la stessa delibera - nella misura in cui dubitava, seppure in via meramente interlocutoria ed allo stato, della spettanza del compenso reclamato dagli attori, o quantomeno della sua pagina 8 di 23 attuale esigibilità - violava gli artt. dell'art. 5, comma 9, secondo periodo, ultima parte, del D.L. n. 95/2012 e l'art. 19-ter del D.L. n. 148/2017 come sopra correttamente interpretati e dai quali si ricavava la fondatezza del diritto di credito vantato dai e;
che, pertanto, si chiedeva – occorrendo - la Parte_3 Pt_2 declaratoria di illegittimità, inefficacia e/o l'annullamento e/o la revoca della impugnata Delibera del Consiglio n. 102/2018.
La , costituitasi in giudizio, chiedeva in via principale Controparte_1 respingersi tutte le domande avversarie e in subordine, in ipotesi di accoglimento delle stesse, determinarsi il quantum debeatur secondo quanto esposto in narrativa deducendo, tra l'altro: che il primo punto (per riassumere le questioni oggetto di indagine) era la considerazione dell'intervento in materia dell'art. 19 ter, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, che aveva disposto l'inapplicabilità del divieto di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 anche agli “enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509”; che si trattava
(art. 5 comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 infra nel dettaglio) di divieto posto alle pubbliche amministrazioni (così come definite dalla disposizione) di attribuzione
“onerosa” (e non gratuita) di incarichi di studio, consulenza ovvero conferimento
(sempre oneroso e non gratuito) di incarichi dirigenziali, direttivi o cariche in organi di governo delle stesse amministrazioni, a soggetti già lavoratori (privati o pubblici) collocati in quiescenza;
che secondo controparte – in ogni caso ed indipendentemente dall'intervento normativo di cui all'art. 19 ter, comma 1 del
D.L. 16 ottobre 2017, n. 148 – il divieto non trovava applicazione nel caso che occupa, contenendo il medesimo art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, un'espressa deroga (introdotta dall'art. 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90) con riguardo ai “… componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; che, sempre stando a controparte, detta ultima deroga si applicava anche agli organi della stante il rispetto CP_1 delle due condizioni per la sua operatività; che, infatti: (i) il C.d.A. era un organo elettivo;
(ii) la era ricompresa nell'elenco di cui all'art. 2 comma 2 bis CP_1 del D.L. n. 101/2013 stante la propria “natura associativa”; che da ciò conseguiva:
(i) l'inapplicabilità del divieto de quo agli organi della (ii) il conseguente CP_1
pagina 9 di 23 diritto degli attori (anche se in quiescenza) di percepire le indennità per l'incarico prestato;
che si era poi delineata la “seconda questione”, attinente alla portata applicativa dell'intervenuta disposizione di cui all'art. 19 ter, comma 1 del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148; che secondo controparte detto articolo, disponendo l'inapplicabilità del divieto di cui al comma 9 dell'art. 5 del D.L. n. 95/2012 agli
“enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.
509 [tra cui, quindi, anche …” non avrebbe assunto “carattere innovativo”, CP_1 ma si sarebbe limitata a “specificare l'inapplicabilità del divieto di cui al citato art. 5, comma 9, agli incarichi elettivi in organi di governo degli enti previdenziali di diritto privato, conformemente alla deroga già prevista dall'ultima parte del secondo periodo di detta norma”; che si trattava, secondo gli attori, di “norma interpretativa”
a cui conseguiva un'efficacia retroattiva della disposizione;
che sulla scorta di tali ragioni controparte aveva impugnato la delibera della del 30 ottobre CP_1
2018 n. 102; che, fermo che (i) l' era inserito nel “conto economico CP_1 consolidato della pubblica amministrazione” e che (ii) i Consiglieri odierni attori, già al momento della loro elezione, percepivano una pensione derivante da lavoro subordinato ed erano dunque già collocati in quiescenza (fatti non contestati), era da verificare se, come sostenuto da controparte, agli organi della CP_1 dovesse o meno applicarsi la deroga introdotta nello stesso comma 9 dell'art. 5 del
D.L. n. 95/2012 ad opera del D.L. n. 90/2014; che l'inciso che disponeva la deroga prevedeva che il divieto non si applicasse ai: “componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125”; che l'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013 recitava: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”; che la lettura integrale del comma 2 bis dell'art. 2 D.L. n. 101/2013 con apprezzamento dell'inciso finale “[…] in quanto non gravanti sulla finanza pubblica” era elemento pagina 10 di 23 ermeneutico che poteva deporre, secondo taluni, per l'esclusione dell' CP_1 dall'elenco delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo;
e, come conseguenza, di ciò andava tenuto conto in termini di (in)applicabilità della deroga su menzionata all'ente avente natura associativa se, in qualche modo, vi era coinvolgimento della “finanza pubblica”; che tale era la tesi dei Ministeri competenti, di cui non poteva non tenere conto;
che la Circolare del 2 CP_1 febbraio 2015 n. 8 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (avente ad oggetto
“Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2015”) con riferimento all'ambito soggettivo dell'art. 2 comma 2 bis del D.L. n. 101/2013
(appunto richiamato dalla deroga) aveva disposto che “quanto alla condizione di ordine finanziario, è necessario chiarire che la condizione «in quanto non gravanti sulla finanza pubblica» richiede che, ai fini dell'applicabilità della norma di cui trattasi, gli enti non siano inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, e non ricevano risorse qualificabili come «contributi» a carico della finanza pubblica”; che il
(Circolare del 10 Controparte_3 novembre 2015, n. 4) aveva evidenziato che il divieto, posto dall'art. 5 del D.L. n.
95/2012, si applicava anche a tutti i soggetti che rientravano “nell'elenco … o in quello del conto economico consolidato dell'Istat” e quindi “anche a enti aventi forma di società o fondazione …”; che il aveva chiarito anche che era salva la CP_2 possibilità per detti enti di attribuire gli incarichi e/o le cariche vietate a titolo gratuito;
che detta ultima Circolare era stata inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con Nota del 15 settembre 2016, n. 1197) a vari enti previdenziali ed anche ad con la seguente indicazione: “Alla luce della CP_1 valenza esplicativa della citata circolare, si invitano codesti enti ad una corretta e puntuale applicazione della normativa in materia inconferibilità di incarichi e di cariche nei propri organi di governo in aderenza alle indicazioni fornite dal
Dipartimento della Funzione Pubblica”; di avere richiesto ulteriore parere all' , CP_4 la quale aveva chiarito: che la questione circa l'applicabilità del divieto era stata
“superata” ed assorbita dall'art. 1 comma 417 della L. 27 dicembre 2013, n. 1474, posto che la disposizione (che contempla un versamento a favore del bilancio dello pagina 11 di 23 Stato) aveva previsto, con riguardo agli enti di previdenza privatizzati, la sostituzione di “tutta la normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica” tra cui anche il D.L. n. 95/2012, e che quest'ultimo poteva considerarsi a pieno titolo fra le disposizioni di contenimento della spesa pubblica (in quanto intitolato “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” ed ancora perché l'art. 5 – contenente il divieto – era rubricato “Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”); (ii) che l'assoggettamento degli enti previdenziali alla citata disciplina non aveva comunque coinvolto gli organi elettivi degli stessi perché: (a) essi “nulla hanno a che fare con il personale delle pubbliche amministrazioni e con le relative politiche di ringiovanimento nonché soprattutto con ipotesi di aggiramento dell'istituto del collocamento in quiescenza”; (b) che trovava, comunque, applicazione la deroga di cui allo stesso comma 9, art. 5 del D.L. n.
95/2012 (introdotta dal D.L. n. 90/2014) posto che questa escludeva che il divieto si applicasse agli organi elettivi degli enti di cui all'art. 2, comma 2 bis del D.L. n.
101/2013 e cioè “gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa” tra cui il C.d.A. della (posta la sua CP_1 natura di organo elettivo di un ente associativo); che era stata dunque convocata una riunione tecnica, svoltasi presso il Dipartimento della funzione pubblica, tra i rappresentati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
che l'esito della riunione era stato riassunto nel citato Resoconto (doc. 9 citato) ove si affrontavano considerazioni generali e “ricognitive” sugli indirizzi emersi per concludersi che “solo un intervento normativo di rango primario volto a sancire un'esplicita deroga per gli enti di previdenza obbligatoria, possa risolvere la tematica in senso favorevole secondo gli auspici dei medesimi enti” (tra cui;
che CP_1 dello stesso tenore anche la successiva Nota (28 settembre 2017 doc. 10) della
Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento della Funzione Pubblica) - che, condivise le conclusioni riportate nel Resoconto di riunione, aggiungeva: “le indicazioni del Dipartimento non possono che coincidere con le conclusioni sopra riportate. Si ricordano, infatti le indicazioni interpretative fornite da parte del
Ministero dell'Economia e delle Finanze – con la Circolare n. 8 del 2015, a firma del
pagina 12 di 23 Ministro, secondo cui la condizione posta all'eventuale possibile deroga riferita agli enti associativi è che essi non debbano essere inclusi nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni dell'ISTAT”; che, se poi tale intervento normativo v'era stato (art. 19 ter, D.L. n. 148/2017), ciò significava che la norma precedente (quantomeno) non era poi così chiara ed univocamente interpretabile;
che seconda questione da affrontare era quella relativa all'applicabilità della deroga prevista dallo stesso comma 9 art. 5 del D.L. n. 95/2012, e sua decorrenza;
se la norma di cui all'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 fosse norma di interpretazione autentica e come tale retroattiva, come sostenuto da controparte;
che i) o la “prima questione” (applicabilità alla del divieto di cui all'art. 5 comma 9 del CP_1
D.L. n. 95/2012) era davvero “res dubia” ed allora la successiva norma (art. 19 ter del D.L. n. 148/2017) avrebbe potuto avere carattere interpretativo (ma controparte asseriva che non vi fossero dubbi circa la non applicabilità dell'art. 5 comma 9 del D.L. n. 95/2012 alla;
ii) oppure la “prima questione” non CP_1 esibiva alcuna “possibile” incertezza – perché da interpretare nel senso sostenuto dai Ministeri (a favore dell'applicabilità agli organi della del divieto, CP_1 stante l'impossibile applicazione della deroga di cui al comma 9 dell'art. 5 D.L. n.
95/2012)6 – ed allora l'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 non poteva avere natura interpretativa e dunque efficacia retroattiva;
di avere ritenuto necessario anche su ciò avere un avallo dei Ministeri;
che l'art. 19 ter del D.L. n. 148/2017 non operava alcun richiamo espresso ad una qualsivoglia volontà legislativa volta ad attribuire alla norma una valenza interpretativa, diversamente da quanto accadeva nella prassi, ove le norme interpretative si “autoqualificavano” (così mediante il ricorso ad espressioni quali, ad esempio: la norma precedente “si interpreta nel senso di
…”; quanto all'impugnativa della delibera, che controparte si doleva di una
“subordinazione” della futura decisione della ad una sorta di attività CP_1 consultiva, seppur non espressamente assunta come vincolante;
che secondo controparte tale vincolatività non poteva e non doveva esserci (perché sarebbe stato un potere di interferenza indebito); che non si era trattato di indebito potere di ingerenza o interferenza e/o, di controllo compressivo da parte dei Ministeri:
l'ottica era invertita, in quanto era stata la – in presenza di res dubia – CP_1
a coinvolgere i Ministeri Vigilanti al fine di adottare una condotta che tenesse conto pagina 13 di 23 di questi ultimi, quantomeno in punto di esatta interpretazione del dettame legislativo;
che lo stesso Statuto dell'Ente (art. 42) disponeva (come riportato nella delibera n. 127/2016 del 27 luglio 2016) che: “Al fine di assicurare l'invarianza della spesa… le indennità comunque denominate e calcolate spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno rideterminate all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del presente Statuto nella misura necessaria per contenere i relativi compensi entro il limite di spesa sostenuta, a tale titolo, nel corso dell'esercizio 2014 e risultante dal relativo bilancio”; che, anche a voler ritenere corrette le censure degli attori, il calcolo delle indennità andava rettificato secondo quanto indicato in comparsa;
che non erano in ogni caso dovuti rivalutazione e interessi come richiesti da controparte.
La causa, di natura documentale, veniva trattenuta definitivamente in decisione – a seguito di svariati rinvii dovuti, tra l'altro, alla vacanza del ruolo ed avendo le parti rinunciato alla ulteriore concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. - all'udienza del 02.12.2025, svoltasi con modalità cartolare ex art. 127ter c.p.c..
Tanto premesso, la domanda proposta da e Parte_1 [...]
è fondata e meritevole di accoglimento, per le ragioni di seguito Parte_2 esposte.
Occorre preliminarmente rilevare che la competenza a decidere spetta al
Collegio ex art. 50 bis, 1° comma, n° 1, c.p.c.: infatti, rilevato che l' è una CP_1 fondazione con personalità giuridica, si deve applicare l'art. 23 c.c., in materia di impugnazione di delibere assembleari o di altri organi dell'ente, con la conseguenza che, sussistendo la legittimazione all'impugnazione anche in capo al PM, esiste una riserva di collegialità in base al combinato disposto degli artt. 50 bis n° 1, 69 e
70, 1° comma, n° 1, c.p.c..
Ciò posto e passando al merito, rappresentano, invero, circostanze pacifiche tra le parti e, comunque, documentalmente provate: che quale persona CP_1 giuridica di diritto privato, costituisce fondazione che svolge attività previdenziale e assistenziale in favore degli agenti e rappresentanti di commercio;
che organo della stessa è, tra gli altri, il Consiglio di Amministrazione previsto dall'art. 5 dello
Statuto di Enasarco adottato con delibera dello stesso Consiglio in data pagina 14 di 23 14.05.2015 (v. all. 2 al fascicolo di parte attrice) e approvato dai Ministeri Vigilanti con Decreto dell'08.07.2015 (pubblicato in G.U. n. 175 del 30.07.2015); che i
Dottori e , in esito alla consultazione Parte_1 Parte_2 elettorale svoltasi nel 2016 in conformità alle disposizioni degli artt. 13 e 18 dello
Statuto ed al Regolamento Elettorale (v. all. 3) della sono stati eletti CP_1 dall'Assemblea dei Delegati quali componenti del Consiglio di Amministrazione di detta che con Delibera n. 116 del 14.06.2016 (v. all. 4) il Consiglio, CP_1 preso atto dell'accettazione della carica da parte dei consiglieri eletti ed effettuata la verifica del possesso dei requisiti in capo ai medesimi, ha accertato la propria corretta costituzione e composizione, includente tra i consiglieri eletti anche gli odierni attori;
che il Consiglio, sempre nella seduta del 14.06.2016, ha designato quale proprio presidente il Dott. e quali vicepresidenti i Persona_1
Dottori e (doc. 5); che con successiva Parte_1 Persona_2
Delibera n. 127 del 27.07.2016 (v. all. 6) il Consiglio ha determinato le indennità di funzione e di presenza spettanti ai suoi componenti, quantificate nella seguente misura: - € 70.000,00 annui, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione (per un ammontare mensile pari ad € 5.833,33); - € 39.740,88, a titolo di indennità di funzione, in favore di ciascuno dei consiglieri (per un ammontare mensile pari ad € 3.311,74); - €
270,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni del Consiglio (fino ad un massimo di 21); - € 180,00, a titolo di indennità di presenza giornaliera, in favore di ciascuno dei consiglieri di amministrazione per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni consiliari istruttorie o del Collegio dei Sindaci (fino ad un massimo di 21); che, in ragione di sopravvenuti dubbi interpretativi circa l'eventuale applicabilità o meno, agli organi di governo della del divieto CP_1 di cui all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 in merito al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009), il Consiglio con Delibera n. 180 del 14.12.2016 (v. all. 7) ha ritenuto di sospendere
– in via prudenziale ed in attesa di un eventuale parere dei Ministeri Vigilanti - il pagina 15 di 23 pagamento dell'indennità di funzione e di presenza in favore dei Dottori e Pt_1
, atteso che gli stessi, al momento della loro elezione, risultavano essere già Pt_2 collocati in quiescenza;
che la sopravvenuta disposizione di cui all'art. 19-ter, 1° comma, del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n.
172/2017) ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n.
103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti"; che, in ragione della normativa sopravvenuta, con Delibera 3/2018 del 24.01.2018
(v. all. 8) nel prendere atto della dichiarata inapplicabilità alla CP_1 del divieto previsto dall'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, ha CP_1 disposto la "…conseguente corresponsione a tutti i consiglieri di amministrazione degli emolumenti dovuti sulla base della delibera consiliare n. 127/2016..."; che, tuttavia, la ha ritenuto di procedere a detto pagamento con decorrenza CP_1 dal giorno 06.12.2017 (data di entrata in vigore del citato art. 19-ter), rimandando il pagamento degli arretrati a successiva decisione del Consiglio o ad eventuali indicazioni dei Ministeri Vigilanti a seguito di una più approfondita valutazione della portata del citato art. 19-ter.
Ebbene, i sigg.ri e con la presente domanda mirano a vedersi Pt_1 Pt_2 riconoscere e corrispondere le suddette indennità di funzione e di presenza anche con riferimento al periodo precedente all'entrata in vigore della normativa da ultimo richiamata e, quindi, a decorrere dalla data del loro effettivo insediamento avvenuto il 14.06.2016.
La questio iuris alla base del presente giudizio consiste, pertanto, nello stabilire se, precedentemente all'entrata in vigore del D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) - il cui art. 19-ter, I co., ha stabilito che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti" – fosse o meno pagina 16 di 23 applicabile, agli organi di governo della il divieto di cui Controparte_1 all'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012 in merito al conferimento, a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cariche in organi di governo delle "amministrazioni" inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istat ai sensi dell'art. 1, comma, 2, della Legge n. 196/2009.
La disposizione in commento, rubricata "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni", prevede che "E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa
(Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore
a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...".
Occorre, peraltro, evidenziare che la deroga contenuta nella stessa legge ed introdotta dall'art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito in L. 114/2014 esclude l'operatività di detto divieto con riguardo ai “...componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125" e, cioè, degli "ordini", dei "collegi professionali", dei "relativi organismi nazionali" e degli "enti aventi natura associativa"; enti, questi ultimi, tra i quali è pacificamente annoverabile la . Controparte_1
pagina 17 di 23 L'art. 2, comma 2bis del D.L. n. 101/13 dispone, altresì, che “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica”.
Il tenore della disposizione in commento ha portato già in passato gli interpreti a domandarsi se la quale ente previdenziale Controparte_1
“avente natura associativa”, dovesse essere esclusa dal novero delle pubbliche amministrazioni di cui allo stesso articolo, in ragione della potenziale inapplicabilità della deroga agli enti aventi natura associativa per l'ipotesi (che qui ricorrerebbe) di coinvolgimento della finanza pubblica.
Ne è nata un'interlocuzione con il Controparte_5
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con
[...] il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con la
[...]
, da cui sono scaturite le Circolari Controparte_6 interpretative prodotte da parte convenuta in all.ti nn. 4, 5 e 6 al proprio fascicolo che non hanno, peraltro, consentito di dissipare i dubbi interpretativi di cui sopra, come dimostrato dall'esito del tavolo tecnico svoltosi presso il Dipartimento della
Funzione Pubblica tra i rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da cui è emerso che “…solo un intervento normativo di rango primario volto a sancire un'esplicita deroga per gli enti di previdenza obbligatoria, possa risolvere la tematica in senso favorevole secondo gli auspici dei medesimi enti” (v.
Resoconto della riunione in all. 8 al fascicolo di parte convenuta).
L'auspicato intervento normativo si è materializzato con l'entrata in vigore del sopra citato art. 19-ter, I co., D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017) secondo cui "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non si applicano agli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
pagina 18 di 23 febbraio 1996, n. 103, i cui organi di governo sono eletti in via diretta o indiretta da parte degli iscritti" e che, lungi dal risolvere i dubbi in ordine alla disciplina precedentemente applicabile, impone necessariamente all'interprete di prendere posizione in merito alla natura interpretativa ovvero innovativa della disposizione da ultimo richiamata.
Ritiene il Collegio di doversi uniformare all'opzione ermeneutica abbracciata nell'unico precedente che consta agli atti di questo Tribunale (ordinanza resa ex art. 702bis c.p.c. in data 26.03.2019 – r.g. n. 10791/19 – est. Guido Romano) e che, pertanto, alla norma de qua vada attribuita portata interpretativa.
In argomento, in base ai princípi affermati dalla Corte costituzionale (v., tra le altre, Corte cost. n. 132/08), sono interpretative «quelle norme obiettivamente dirette a chiarire il senso di norme preesistenti ovvero a escludere o a enucleare uno dei sensi fra quelli ragionevolmente ascrivibili alla norma interpretata»; i caratteri dell'interpretazione autentica, quindi, sono desumibili da un rapporto fra norme
«tale che il sopravvenire della norma interpretante non fa venir meno la norma interpretata, ma l'una e l'altra si saldano fra loro dando luogo a un precetto normativo unitario» (sentenze n. 311 del 1995, n. 94 del 1995, n. 397 del 1994, n.
424 del 1993, n. 455 del 1992).
Tanto chiarito, dispone l'art. 12 delle Preleggi che “Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe;
se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato”.
Non soccorrendo nel caso che ci occupa il criterio letterale, occorrerà necessariamente avere riguardo alla ratio legis e, cioè, alla ragione obiettiva, allo scopo della norma e al bilanciamento di interessi che la stessa intende operare per comporre gli interessi in conflitto.
Ebbene, se, come sostenuto anche dalla giurisprudenza amministrativa (v.
TAR Friuli-Venezia Giulia n. 125 del 12.04.2016), gli interessi che l'art. 5, comma
9, primo e secondo periodo, D.L. n. 95/12 conv. In L. n. 135/12 mira a comporre pagina 19 di 23 sono, da un lato, favorire l'occupazione giovanile evitando la perpetuità degli incarichi pubblici e, dall'altro, garantire che i lavoratori abbiano, negli organi elettivi, i rappresentanti che meglio possano difenderne gli interessi sulla base di criteri scelti direttamente da loro, con una remunerazione o comunque un'indennità adeguate a garantirne indipendenza ed autonomia, è del tutto evidente che il principio risolutore del conflitto non è certo mutato per effetto dell'innovazione legislativa del 2017, con cui si è semplicemente confermato il principio per cui, in quelle categorie di enti (tra cui pacificamente rientra la
, gli organi elettivi non soggiacciono al divieto di onerosità Controparte_1 dell'incarico.
All'art. 19-ter, I co., D.L. n. 148/2017 (convertito con modificazioni dalla
Legge n. 172/2017) deve, pertanto, senz'altro attribuirsi valenza interpretativa di conferma della deroga di cui al citato art. 5, comma 9, secondo cui il divieto posto a carico, tra l'altro, delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1 D.Lgs. n.
165/01 e delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ex art. 1, comma 2, L.
196/09 (tra le quali rientra pacificamente la ), di conferire – Controparte_1 salvo che a titolo gratuito - a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza (categoria in cui pacificamente rientrano gli odierni attori) cariche in organi di governo delle amministrazioni in questione, non si applica ai
"...componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2- bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125", ossia degli "ordini", dei "collegi professionali", dei
"relativi organismi nazionali" e degli "enti aventi natura associativa".
Alla stregua delle sopra richiamate coordinate interpretative, nel caso che ci occupa dovrà, pertanto, accertarsi e dichiararsi il diritto dei sigg.ri Parte_1
e di percepire, quali componenti elettivi del Consiglio
[...] Parte_2 di Amministrazione della le indennità di funzione e di Controparte_1 presenza a decorrere dalla data del loro insediamento avvenuto il 14.06.2016, come da delibera dell'ente n. 127/16 (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice) e sino al mese di novembre 2017.
pagina 20 di 23 Le considerazioni che precedono impongono, altresì, l'annullamento ex art. 23, I co., c.c. – per contrasto con le disposizioni normative in precedenza richiamate - della delibera della n. 102 del 30.10.2018, con Controparte_1 cui l'ente formulava istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19ter, comma 1, D.L. n.
148/17 conv. in L. n. 172/17, riservandosi di esprimersi sulla corresponsione dell'indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di
Amministrazione, già pensionati alla data di assunzione della carica e fino al giorno 05.12.2017.
Venendo ora alla determinazione del quantum delle indennità di cui sopra, lo stesso risulta pacifico tra le parti, atteso che in sede di memoria ex art. 183, VI co.,
n. 1 c.p.c. la difesa degli attori ha “aderito” alla quantificazione degli importi effettuata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Ne discende che la dovrà essere, in conclusione, Controparte_1 condannata a corrispondere, per i titoli di cui in motivazione: €102.083,28 in favore del Dott. a titolo di indennità di funzione;
€13.500,00 in favore del Pt_1
Dott. a titolo di indennità di presenza;
€ 57.955,45 in favore del Dott. Pt_1
a titolo di indennità di funzione;
- € 12.330,00 in favore del Dott. a Pt_2 Pt_2 titolo di indennità di presenza;
il tutto, oltre agli interessi legali con decorrenza dalla data della domanda e sino al saldo effettivo, non essendo, viceversa, dovuti il risarcimento del maggior danno ex art. 1224, II co., c.c., della cui ricorrenza parte attrice non ha dato prova alcuna e la rivalutazione, venendo pacificamente in considerazione un debito di valuta.
L'obiettiva oscillazione interpretativa in ordine alla portata della normativa in commento induce, infine, a ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti ex art. 92, II co., c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al n. R.G. 7322/2019, vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda, istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
pagina 21 di 23 ❖ accerta e dichiara il diritto di e Parte_1 Parte_2
di percepire, quali componenti elettivi del Consiglio di Amministrazione della le indennità di funzione e di presenza a decorrere Controparte_1
dalla data del loro insediamento avvenuto il 14.06.2016, come da delibera dell'ente n. 127/16 (v. all. 6 al fascicolo di parte attrice) e sino al mese di novembre 2017;
❖ per l'effetto, annulla ex art. 23, I co., c.c. – per contrasto con le disposizioni legislative di cui in parte motiva - la delibera della n. Controparte_1
102 del 30.10.2018, con cui l'ente convenuto formulava istanza al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali affinché lo stesso si esprimesse sulla portata applicativa dell'art. 19ter, comma 1, D.L. n. 148/17 conv. in L. n.
172/17, riservandosi di esprimersi sulla corresponsione dell'indennità di funzione e dell'indennità di presenza ai Consiglieri di Amministrazione, già pensionati alla data di assunzione della carica e fino al giorno 05.12.2017;
❖ condanna la a corrispondere, per i titoli di cui sopra: Controparte_1
€102.083,28 in favore del Dott. a titolo di indennità di funzione;
Pt_1
€13.500,00 in favore del Dott. a titolo di indennità di presenza;
Pt_1
€57.955,45 in favore del Dott. , a titolo di indennità di funzione;
- Pt_2
€12.330,00 in favore del Dott. , a titolo di indennità di presenza;
il Pt_2
tutto, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data della domanda e sino al saldo effettivo;
❖ compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Roma il 09.12.2025
Il Presidente
Dot. Giuseppe Di Salvo pagina 22 di 23
Il CE est.
GI MO
pagina 23 di 23