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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1692 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2023 R.G. tra
(cf: ), (Cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Benedictis;
appellanti
e
(cf: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iachella;
P.IVA_1
(cf: , quale mandataria di (cf: CP_2 P.IVA_2 CP_3
, non costituita;
P.IVA_3
appellati
e
Controparte_4
in concordato preventivo (cf: , in persona del legale rappr.
[...] P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Benedictis.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ragusa, notificato il 27.7.2015,
nonchè Controparte_4 [...]
e proponevano opposizione, per i Controparte_4 Parte_2 Parte_3
motivi ivi esposti, al decreto ingiuntivo n. 947/2015, con il quale quello stesso tribunale aveva loro ingiunto di pagare, in favore della
[...]
la somma di euro 147.998,29 quale saldo debitore dei Controparte_5
rapporti bancari intercorsi con la società (contratto di prestito fiduciario n. 223689 del
23.1.2012; contratto di finanziamento del 17.1.2014; contratto di apertura di credito n. 1776980 del 24.6.2011), in relazione ai quali gli altri intimati risultavano, in base al contratto di fideiussione del 17.1.2014, garanti.
Resisteva all'opposizione la banca intimante.
Interveniva in giudizio quale mandataria di cessionaria CP_2 CP_3
del credito vantato da . CP_6
Il Tribunale, con sentenza del 24.2.2023, rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo. Esponeva, in sintesi e per quanto qui ancora d'interesse:
i) la pendenza di procedura di concordato preventivo in capo alla società debitrice principale non comportava un divieto da parte della banca creditrice di richiedere ed ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, tanto nei confronti della società, che nei confronti dei soci, stante il divieto, ex art. 168 l.f., di avvio di azioni esecutive o cautelari, non anche di ottenimento di un titolo esecutivo;
ii) l'effetto esdebitatorio dell'omologazione del concordato, costituendo un fatto estintivo dell'obbligazione, era stato tardivamente dedotto solo con gli scritti conclusionali e, pertanto, la relativa eccezione era inammissibile;
analogamente, la domanda relativa all'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale in pendenza della procedura di concordato era tardiva, in quanto formulata solo con le note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2020;
iii) i motivi di opposizione concernenti l'esistenza e la consistenza del credito ingiunto, come pure la violazione dei tassi soglia, erano infondati.
2 Avverso detta pronuncia, proponevano appello Controparte_4 [...]
e con atto di citazione notificato il 22.9.2023, cui resisteva Pt_2 Parte_3
la , oggi Controparte_5 Controparte_1
per azioni. Non si costituiva pur ritualmente citata.
[...] CP_2
Disposta la litis denuntiatio nei confronti di e CP_4 [...]
quest'ultima si costituiva in giudizio, nulla chiedendo. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di rilevare l'illegittimità ex lege dell'ipoteca iscritta dalla Controparte_5
sui beni di , erroneamente ritenendo il relativo rilievo di parte
[...] Parte_2
tardivo. In particolare, gli appellanti deducono che la e CP_4 [...]
dopo aver operato la trasformazione in società Controparte_4
in nome collettivo - con conseguente acquisizione per tutti i soci della responsabilità illimitata - è stata ammessa, prima dell'azione monitoria di controparte, alla procedura di concordato preventivo. Di conseguenza, applicandosi le regole della procedura concordataria a tutti i soci illimitatamente responsabili, in virtù di quanto stabilito dall'art. 184 l.f., l'ipoteca iscritta sui beni del socio deve essere Parte_2
dichiarata illegittima per violazione dell'art. 168 l.f., illegittimità che, essendo posta a tutela della par condicio creditorum, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui, nonostante l'omologazione del concordato intervenuta in corso di giudizio, ha ritenuto che l'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184 l.f., invocato dagli appellanti, costituisca un fatto estintivo, dedotto tardivamente. Assumono, invece, che il giudice avrebbe dovuto valutare l'eccezione proposta e, accertata l'intervenuta esdebitazione - efficace nei confronti di tutti i soci in quanto, in seguito a trasformazione, illimitatamente responsabili -, accogliere l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
3 2.) È preliminare l'esame del secondo motivo, concernente questione (quella della ammissibilità dell'eccezione relativa all'esdebitazione e dei suoi effetti sul credito vantato dalla banca nei confronti dei tre soci) avente rilievo logico prioritario.
La decisione del tribunale va confermata, sia pure per le diverse ragioni che si vengono ad esporre.
Il primo giudice, nel ritenere l'eccezione relativa all'effetto esdebitatorio tardiva, ha erroneamente omesso di valutare che l'omologazione del concordato - avvenuta nel luglio 2017 - costituisce un fatto sopravvenuto al decorso dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., non essendo, pertanto, applicabili, nel caso in questione, le preclusioni previste dalla stessa disposizione.
Seppur ammissibile, l'eccezione è - tuttavia - infondata nel merito.
Preliminarmente, è necessario distinguere le posizioni di e Parte_2 Pt_3
da quella di
[...] Controparte_4
Per quanto concerne i primi due, non può invocarsi alcun effetto esdebitatorio.
Infatti, nonostante sia vero che il concordato preventivo delle società di persone
(nel caso di specie omologato con decreto depositato il 19.7.2017) abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché fideiussori, è, tuttavia, al momento in cui gli stessi prestano la fideiussione che bisogna fare riferimento. Nel caso di specie, e hanno sottoscritto il contratto di Parte_2 Parte_3
fideiussione in data 17.1.2014, vale a dire in un momento nel quale gli stessi erano soci accomandanti (per come confermato dalla visura camerale allegata), e, come tali, limitatamente responsabili. Mentre la trasformazione della società in accomandita semplice “ in società in nome collettivo è stata deliberata dai Controparte_4
soci con atto del 22.1.2015 (contestuale alla decisione di proporre la domanda di concordato preventivo), ed è stata sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo
Sicchè, nessun effetto esdebitatorio è invocabile nei confronti dei due soci citati, rispondendo gli stessi delle obbligazioni in questione non in qualità di soci illimitatamente responsabili, bensì di fideiussori.
4 Trova, dunque, applicazione la seconda parte del primo comma dell'art. 184 l.f., secondo il quale il creditore, nonostante il concordato omologato, conserva impregiudicati i propri diritti nei confronti di condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Diversa, invece, è la situazione relativa alla socia Controparte_4
Quest'ultima, infatti, già nel gennaio 2014 - momento nel quale la stessa sottoscriveva il contratto di fideiussione - era socia illimitatamente responsabile della società, in quanto socia accomandataria della stessa.
Di conseguenza, corretto è il richiamo nei suoi confronti all'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184, secondo comma, l.f. (cfr. Cass. SU n. 3022/2015)
Tuttavia, l'estensione, nei confronti della , degli effetti del concordato CP_4
preventivo non comporta alcuna invalidità del decreto ingiuntivo emesso (anche) nei suoi confronti, impedendo solamente che questo sia portato ad esecuzione al di fuori della procedura concorsuale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, nella procedura concordataria il ricorso per decreto ingiuntivo è proponibile anche dopo la presentazione della domanda di concordato e per tutta la durata della procedura stessa, non rientrando tra le azioni precluse ai creditori societari dall'art. 168 l.f., il quale – così come già chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze nn. 6672/2005 e 27489/2006 – preclude ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente le azioni esecutive e cautelari,
e non anche quelle di accertamento o di condanna (qual è il ricorso per decreto ingiuntivo) che restano liberamente proponibili dal creditore. Ciò vale anche in presenza del decreto di omologazione – e, quindi, in seguito all'esdebitazione del debitore – il quale ha come effetto solamente quello di rendere il credito contenuto nel decreto ingiuntivo inesigibile per la parte eccedente la percentuale concordataria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto è da confermare non soltanto nei confronti dei ma anche della , ferme restando le limitazioni previste Pt_2 CP_4
dalla legge in sede esecutiva che derivano dall'applicazione nei suoi confronti delle regole previste per il concordato preventivo.
5 3.) Anche il primo motivo, concernente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del non merita accoglimento. Pt_2
Fermo restando che - come evidenziato dal tribunale - tale domanda, non essendo stata proposta né con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., è domanda nuova, in ogni caso, occorre sottolineare come l'ipoteca, della quale in gravame si lamenta l'illegittimità, sia stata iscritta, sui beni di , in data 9.6.2025, allorquando l'avvio della procedura di Parte_2
omologazione del concordato della società non era stato ancora pubblicato nel registro delle imprese (essendo detta pubblicazione avvenuta il 6.7.2015) ed allorquando il soggetto ipotecato era fideiussore, ancorché socio accomandante non illimitatamente responsabile, come tale, non beneficiario degli effetti della procedura concordataria, non trovando applicazione, per quanto sopra specificato, l'art. 168 l.f.
4.) In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado tra gli appellanti e la banca seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
Nulla per le spese della cessionaria contumace, e della CP_2 [...]
non interessata dal gravame. Controparte_7
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna e in solido, al Controparte_4 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della per azioni Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in €. 9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra le restanti parti
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao NT OR AM
6 Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale in tirocinio, dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT OR AM Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
EN Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1222/2023 R.G. tra
(cf: ), (Cf: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (cf: ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. Marco De Benedictis;
appellanti
e
(cf: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Iachella;
P.IVA_1
(cf: , quale mandataria di (cf: CP_2 P.IVA_2 CP_3
, non costituita;
P.IVA_3
appellati
e
Controparte_4
in concordato preventivo (cf: , in persona del legale rappr.
[...] P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Benedictis.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Ragusa, notificato il 27.7.2015,
nonchè Controparte_4 [...]
e proponevano opposizione, per i Controparte_4 Parte_2 Parte_3
motivi ivi esposti, al decreto ingiuntivo n. 947/2015, con il quale quello stesso tribunale aveva loro ingiunto di pagare, in favore della
[...]
la somma di euro 147.998,29 quale saldo debitore dei Controparte_5
rapporti bancari intercorsi con la società (contratto di prestito fiduciario n. 223689 del
23.1.2012; contratto di finanziamento del 17.1.2014; contratto di apertura di credito n. 1776980 del 24.6.2011), in relazione ai quali gli altri intimati risultavano, in base al contratto di fideiussione del 17.1.2014, garanti.
Resisteva all'opposizione la banca intimante.
Interveniva in giudizio quale mandataria di cessionaria CP_2 CP_3
del credito vantato da . CP_6
Il Tribunale, con sentenza del 24.2.2023, rigettava l'opposizione e confermava l'opposto decreto ingiuntivo. Esponeva, in sintesi e per quanto qui ancora d'interesse:
i) la pendenza di procedura di concordato preventivo in capo alla società debitrice principale non comportava un divieto da parte della banca creditrice di richiedere ed ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, tanto nei confronti della società, che nei confronti dei soci, stante il divieto, ex art. 168 l.f., di avvio di azioni esecutive o cautelari, non anche di ottenimento di un titolo esecutivo;
ii) l'effetto esdebitatorio dell'omologazione del concordato, costituendo un fatto estintivo dell'obbligazione, era stato tardivamente dedotto solo con gli scritti conclusionali e, pertanto, la relativa eccezione era inammissibile;
analogamente, la domanda relativa all'inammissibilità dell'iscrizione ipotecaria giudiziale in pendenza della procedura di concordato era tardiva, in quanto formulata solo con le note d'udienza di precisazione delle conclusioni del 14.11.2020;
iii) i motivi di opposizione concernenti l'esistenza e la consistenza del credito ingiunto, come pure la violazione dei tassi soglia, erano infondati.
2 Avverso detta pronuncia, proponevano appello Controparte_4 [...]
e con atto di citazione notificato il 22.9.2023, cui resisteva Pt_2 Parte_3
la , oggi Controparte_5 Controparte_1
per azioni. Non si costituiva pur ritualmente citata.
[...] CP_2
Disposta la litis denuntiatio nei confronti di e CP_4 [...]
quest'ultima si costituiva in giudizio, nulla chiedendo. Controparte_4
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) L'appello è articolato in due motivi.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver omesso di rilevare l'illegittimità ex lege dell'ipoteca iscritta dalla Controparte_5
sui beni di , erroneamente ritenendo il relativo rilievo di parte
[...] Parte_2
tardivo. In particolare, gli appellanti deducono che la e CP_4 [...]
dopo aver operato la trasformazione in società Controparte_4
in nome collettivo - con conseguente acquisizione per tutti i soci della responsabilità illimitata - è stata ammessa, prima dell'azione monitoria di controparte, alla procedura di concordato preventivo. Di conseguenza, applicandosi le regole della procedura concordataria a tutti i soci illimitatamente responsabili, in virtù di quanto stabilito dall'art. 184 l.f., l'ipoteca iscritta sui beni del socio deve essere Parte_2
dichiarata illegittima per violazione dell'art. 168 l.f., illegittimità che, essendo posta a tutela della par condicio creditorum, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice.
Con il secondo motivo, gli appellanti censurano il provvedimento impugnato nella parte in cui, nonostante l'omologazione del concordato intervenuta in corso di giudizio, ha ritenuto che l'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184 l.f., invocato dagli appellanti, costituisca un fatto estintivo, dedotto tardivamente. Assumono, invece, che il giudice avrebbe dovuto valutare l'eccezione proposta e, accertata l'intervenuta esdebitazione - efficace nei confronti di tutti i soci in quanto, in seguito a trasformazione, illimitatamente responsabili -, accogliere l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo.
3 2.) È preliminare l'esame del secondo motivo, concernente questione (quella della ammissibilità dell'eccezione relativa all'esdebitazione e dei suoi effetti sul credito vantato dalla banca nei confronti dei tre soci) avente rilievo logico prioritario.
La decisione del tribunale va confermata, sia pure per le diverse ragioni che si vengono ad esporre.
Il primo giudice, nel ritenere l'eccezione relativa all'effetto esdebitatorio tardiva, ha erroneamente omesso di valutare che l'omologazione del concordato - avvenuta nel luglio 2017 - costituisce un fatto sopravvenuto al decorso dei termini previsti dall'art. 183 c.p.c., non essendo, pertanto, applicabili, nel caso in questione, le preclusioni previste dalla stessa disposizione.
Seppur ammissibile, l'eccezione è - tuttavia - infondata nel merito.
Preliminarmente, è necessario distinguere le posizioni di e Parte_2 Pt_3
da quella di
[...] Controparte_4
Per quanto concerne i primi due, non può invocarsi alcun effetto esdebitatorio.
Infatti, nonostante sia vero che il concordato preventivo delle società di persone
(nel caso di specie omologato con decreto depositato il 19.7.2017) abbia efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ancorché fideiussori, è, tuttavia, al momento in cui gli stessi prestano la fideiussione che bisogna fare riferimento. Nel caso di specie, e hanno sottoscritto il contratto di Parte_2 Parte_3
fideiussione in data 17.1.2014, vale a dire in un momento nel quale gli stessi erano soci accomandanti (per come confermato dalla visura camerale allegata), e, come tali, limitatamente responsabili. Mentre la trasformazione della società in accomandita semplice “ in società in nome collettivo è stata deliberata dai Controparte_4
soci con atto del 22.1.2015 (contestuale alla decisione di proporre la domanda di concordato preventivo), ed è stata sospensivamente condizionata all'omologazione del concordato preventivo
Sicchè, nessun effetto esdebitatorio è invocabile nei confronti dei due soci citati, rispondendo gli stessi delle obbligazioni in questione non in qualità di soci illimitatamente responsabili, bensì di fideiussori.
4 Trova, dunque, applicazione la seconda parte del primo comma dell'art. 184 l.f., secondo il quale il creditore, nonostante il concordato omologato, conserva impregiudicati i propri diritti nei confronti di condebitori, fideiussori e obbligati in via di regresso.
Diversa, invece, è la situazione relativa alla socia Controparte_4
Quest'ultima, infatti, già nel gennaio 2014 - momento nel quale la stessa sottoscriveva il contratto di fideiussione - era socia illimitatamente responsabile della società, in quanto socia accomandataria della stessa.
Di conseguenza, corretto è il richiamo nei suoi confronti all'effetto esdebitatorio di cui all'art. 184, secondo comma, l.f. (cfr. Cass. SU n. 3022/2015)
Tuttavia, l'estensione, nei confronti della , degli effetti del concordato CP_4
preventivo non comporta alcuna invalidità del decreto ingiuntivo emesso (anche) nei suoi confronti, impedendo solamente che questo sia portato ad esecuzione al di fuori della procedura concorsuale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte appellante, nella procedura concordataria il ricorso per decreto ingiuntivo è proponibile anche dopo la presentazione della domanda di concordato e per tutta la durata della procedura stessa, non rientrando tra le azioni precluse ai creditori societari dall'art. 168 l.f., il quale – così come già chiarito dalla Corte di cassazione nelle sentenze nn. 6672/2005 e 27489/2006 – preclude ai creditori per titolo anteriore al decreto di ammissione alla procedura esclusivamente le azioni esecutive e cautelari,
e non anche quelle di accertamento o di condanna (qual è il ricorso per decreto ingiuntivo) che restano liberamente proponibili dal creditore. Ciò vale anche in presenza del decreto di omologazione – e, quindi, in seguito all'esdebitazione del debitore – il quale ha come effetto solamente quello di rendere il credito contenuto nel decreto ingiuntivo inesigibile per la parte eccedente la percentuale concordataria.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto è da confermare non soltanto nei confronti dei ma anche della , ferme restando le limitazioni previste Pt_2 CP_4
dalla legge in sede esecutiva che derivano dall'applicazione nei suoi confronti delle regole previste per il concordato preventivo.
5 3.) Anche il primo motivo, concernente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria sui beni immobili del non merita accoglimento. Pt_2
Fermo restando che - come evidenziato dal tribunale - tale domanda, non essendo stata proposta né con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, né con la prima memoria di cui all'art. 183 c.p.c., è domanda nuova, in ogni caso, occorre sottolineare come l'ipoteca, della quale in gravame si lamenta l'illegittimità, sia stata iscritta, sui beni di , in data 9.6.2025, allorquando l'avvio della procedura di Parte_2
omologazione del concordato della società non era stato ancora pubblicato nel registro delle imprese (essendo detta pubblicazione avvenuta il 6.7.2015) ed allorquando il soggetto ipotecato era fideiussore, ancorché socio accomandante non illimitatamente responsabile, come tale, non beneficiario degli effetti della procedura concordataria, non trovando applicazione, per quanto sopra specificato, l'art. 168 l.f.
4.) In definitiva, per le ragioni sopra esposte, l'appello va rigettato.
Le spese del grado tra gli appellanti e la banca seguono la soccombenza, liquidate applicati i parametri dettati dalle vigenti tabelle, in relazione al valore della domanda.
Nulla per le spese della cessionaria contumace, e della CP_2 [...]
non interessata dal gravame. Controparte_7
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
definitivamente pronunciando: rigetta l'appello; condanna e in solido, al Controparte_4 Parte_2 Parte_3
pagamento in favore della per azioni Controparte_1
delle spese del presente grado, che liquida in €. 9.991,00, oltre rimborso 15 % spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla per le spese tra le restanti parti
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
EN Rao NT OR AM
6 Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del
Magistrato ordinario di Tribunale in tirocinio, dott.ssa Alice Paternò Raddusa.
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