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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 30/01/2025, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 456-2022
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel.
Dott.ss Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ss Laura D'Amelio, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Massimo Brancoli, di Pistoia, appellante nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini e dall'Avv.
Deborah Lombardi Bufalini, di Firenze, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di accertamento qualità di erede ex art. 485 c.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, respinta ogni diversa istanza,eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 95/2022 resa dal
Tribunale di Pistoia in data 01/02/2022 e notificata in p ari
1 data all'esito del procedimento recante R.G. n. 922/2020, del cui appello si tratta, ed in accoglimento della presente impugnazione, in tesi e per i motivi di gravame di seguito esposti (I motivo), Voglia riformare la sentenza impugnata
e rigettare la domanda introduttiva del giudizio in quanto infondata;
in ipotesi e per i motivi di gravame di seguito esposti (II motivo), Voglia riformare la sentenza impugnata
e rigettare la domanda introduttiva del giudizio in quanto priva di sufficiente fondamento istruttorio;
in via istruttoria
e per i motivi di gravame di seguito esposti (motivo III),
Voglia, anche in riforma dell'ordinanza istruttoria emessa nel corso del giudizio, ammettere la prova per testi richiesta con la memoria depositata ex art.183 sesto comma cpc n.
2. Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi
i gradi di giudizio.”
Per la convenuta: “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectis, rigettare in via istruttoria e nel merito
l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato l'1.3.2022 avverso la sentenza del Tribunale di
PISTOIA del 1.2.2022 n. 95 siccome infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata”.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022
n. 147.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La soc. con ricorso ex art. Controparte_1
702 bis cpc, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Pistoia perché fosse accertata ai sensi dell'art. Parte_1
485 del codice civile la sua qualità di erede del defunto AD, , essendosi trovata nel p ossesso Persona_1 dell'immobile di proprietà paterna senza aver dato corso alla richiesta di inventario.
2 La convenuta si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per la mancata apertura della procedura obbligatoria di mediazione conciliativa e chiedendone nel merito la reiezione perché infondata.
La sosteneva che la ricorrente non avesse dato p rova PT del proprio possesso eventuale dell'immobile paterno al momento dell'apertura della successione (anno 2002), avendo unicamente “attestato” che abitava al momento della notifica degli atti introduttivi del giudizio (anno 2019) presso l'immobile oggetto di esecuzione.
Inoltre, la presenza nell'immobile al momento della notificazione degli atti non dava dimostrazione di un'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte sua.
-
Esperito la mediazione, conclusasi senza accordo, si procedeva alla trattazione della controversia e, respinte le prove, il giudice invitava le parti a preci sare le rispettive conclusioni, rinviando la causa all'udienza del g. 1/2/2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda, il Tribunale dichiarava la convenuta
[...]
veniva dichiarata “erede puro e semplice di PT ER
, nato a [...] il [...] e deceduto il
[...]
5.8.2002” e condannata alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1 -bis, d.lgs. 28/2010, risultando
3 ritualmente esperita in corso di causa la procedura di mediazione avanti all'organismo competente tra tutte le parti del processo, ha accolto la domanda ritenendo che sussistessero sia la qualità in capo alla convenuta
[...]
di chiamato all'eredità del de cuius ( il proprio PT AD , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 5.8.2002), sia la natura di bene ereditario dell'unità immobiliare posta in IA, Chiasso di Castello n.
5, oggetto di pignoramento immobiliare da parte dell'odierna società attrice.
Dalla documentazione in atti risultava inoltre accertato che la convenuta, già al momento dell'apertura della successione (5.8.2002), abitasse nell'immobile anzidetto posto in Chiasso di Castello n. 5 IA , dove abitava tuttora.
Veniva quindi ritenuta infondata la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale la predetta circostanza non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare il possesso di beni ereditari ai fini del decorso del termine ex art. 485 c.c. atteso che il possesso esclusivo dell'immobile si sarebbe configurato solo in capo alla madre, , Controparte_2 coniuge del de cuius, la quale avrebbe continuato ad abitare l'immobile de quo dopo il decesso sostenendo in via esclusiva le relative spese per imposte e utenze e opere manutentive, con ciò impedendo alla convenuta, con essa convivente, di assumere analoga qualifica.
In proposito la sentenza in motivazione ha rilevato che mancasse in atti la prova che la predetta madre abitasse nell'immobile di IA insieme alla figlia, nei tre mesi successivi all'apertura della successione del de cuius
4 (deceduto il 5.8.2002) risultando unicamente l'intestazione in capo a lei di alcune utenze e l'effettuazione di determinate spese relativamente a detto immobile, tutti però riferibili a periodi successivi al predetto arco temporale e, inoltre, alla data del 28.1.2003, quindi pochi mesi dopo il decesso del de cuius, la medesima era risultava – quantomeno – domiciliata altrove, cioè in via S.
Emiliani in IA.
Il Tribunale, richiamando quindi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, concludeva precisando come nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti per accogliere la domanda, atteso che:
- il possesso dei beni ereditari - previsto dall'articolo 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge - non doveva necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario - (cfr.
Cass. 4456/2019);
- il possesso in questione non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (anche, ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza (cfr .
Cass. 4456/2019);
- l'art. 485 c.c. non attribuiva rilevanza alcuna alla durata del possesso, ma solo a alla sua sussistenza (cfr. Cass.
5 1317/1984) risultando irrilevante un eventuale perdita del possesso, rimanendo sempre a carico del chiamato all'eredità, l'obbligo di compiere entro tre mesi dell'inventario pena, in caso di inottemperanza,
l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice;
- una volta accertata la situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ereditari, incombeva alla convenuta, per sottrarsi alle conseguenze dell'art. 485 c.c., l'onere di provare che, per un qu alsiasi eccezionale evento, vi fosse stata per lei la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni (cfr. Cass.
7076/1995), onere che la convenuta, a fronte della documentata sussistenza di una sua relazione materiale con l'immobile ereditario e dunque - in via presuntiva – anche con i beni mobili ivi verosimilmente contenuti – non aveva assolto;
- la prova orale dedotta dalla convenuta era da ritenersi irrilevante poiché le circostanze indicate avrebbero consentito di ritenere al più dimostrato il compimento di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà da parte della madre sull'immobile ereditario, ma non anche escludere la relazione materiale della convenuta con lo stesso e con i beni mobili ivi contenuti;
- irrilevante, inoltre, anche l'appartenenza della convenuta al nucleo familiare ex artt.1022 e 1023 c.c., in quanto la lettera dell'art. 485 c.c., ai fini della produzione degli effetti ivi previsti, precisa che il possesso da parte del chiamato all'eredità dei beni ereditari possa avvenire “a qualsiasi titolo”;
- era, infine, da ritenersi pacifico in atti che la convenuta non avesse provveduto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, risultando così pienamente 6 integrata la fattispecie di cui al citato art. 485 c.c.
La sentenza è stata oggi impugnata da che ne Parte_1 ha chiesto la riforma con rigetto dell'originaria domanda.
Si costituiva in giudizio l'appella ta chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
-
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, la ha sostenuto che il PT
Tribunale avesse errato nel decidere avendo applicato scorrettamente la norma invocata dalla società, in quanto il fatto che la propria madre, coniuge del de cuius, avesse acquisito a tale titolo il diritto di abitazione sull'immobile e sugli arredi in quanto casa famil iare, escludeva qualsiasi altra forma di possesso e rendeva, comunque, inapplicabile l'art. 485 c.c., trattandosi di un possesso esclusivo ed assorbente.
Inoltre, la circostanza relativa alla qualità di erede del chiamato, avrebbe dovuto essere provata dall'attore che si era limitato a dare prova unicamente della residenza presso l'immobile e non del possesso.
7 Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha ribadito sostanzialmente quanto espresso già nel primo motivo circa la carenza di prova di un effettivo possesso dell'immobile all'epoca dell'apertura della successione, risultando in atti la prova unicamente del fatto che lei avesse ivi solo la residenza, elemento che non configurava possesso, ma al più detenzione e come tale insufficiente ad essere ritenuto atto dal quale potesse desumersi l'accettazione tacita dell'eredità.
Col terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione da parte del primo giudice dei capitoli di prova orale da lei dedotti e richiesti con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., in quanto basata sull'erronea considerazione che non avrebbero consentito di escludere la
“relazione materiale” con l'immobile e i beni ivi contenuti.
Ha sostenuto che i capitoli di prova erano diretti a provare il possesso esclusivo dell'immobile in capo alla madre, riguardando sostanzialmente l'esistenza di intestazioni e di pagamenti relativi alle utenze ed agli impianti domestici, in relazione ai quali ha sostenuto che la documentazione versata agli atti era, comunque, da ritenersi già di per sé sola bastevole a dare dimostrazione della circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Riguardo al primo motivo, che la difesa convenuta ha sostenuto essere inammissibile perché relativo a fatti e circostanze mi prima dedotti ritualmente in causa (la PT non aveva mai allegato che l'immobile costituisse casa familiare e che la madre godesse sul medesimo del diritto d i abitazione), va rilevato che la costituendosi nel PT giudizio di primo rado, aveva contestato la domanda
8 affermando che non vi fosse la prova che lei si trovasse nel possesso dell'immobile al momento dell'apertura della successione, non potendosi attribuire alcun dirimente rilievo al fatto che si fosse trovata successivamen te presente nell'immobile quando aveva ricevuto la notificazione degli atti.
Inoltre, tale presenza nell'immobile al momento della notificazione degli atti, non costituiva elemento di per sé sintomatico di accettazione tacita dell'eredità e l'aver stabilito la propria residenza presso l'immobile in oggetto non bastava a dimostrare che al momento del decesso del de cuius (anno 2002) la convenuta avesse il possesso del bene de quo.
La convenuta aveva infine, laconicamente, allega to che non costituisse atto di accettazione tacita dell'eredità “il possesso” del bene ereditario, potendo la detenzione del bene medesimo “anche dipendere da mera tolleranza del coerede o da mero intento conservativo del chiamato” (che resta assunto non ben comprensibile).
La Corte rileva quindi che, effettivamente, sia da considerarsi deduzione difensiva nuova l'allegata circostanza secondo la quale l'immobile costituisse casa familiare sulla quale la madre, quale coniuge superstite del de cuius aveva diritto di abitazione, fatto dal quale sarebbe
– ad avviso dell'appellante – derivata l'incompatibilità di un contestuale proprio possesso sul medesimo immobile.
Venendo comunque a trattare nel merito le altre questioni, comuni, poste dal primo e dal secondo moti vo di appello
(che possono essere trattate congiuntamente)
9 A prescindere dalla totale assenza di prova offerta dalla convenuta in merito al fatto che l'immobile costituisse la casa familiare sulla quale ex lege si sarebbe costituito il preteso diritto di abitazione della madre (la circostanza, come eccepito, non era nemmeno stata alle gata e dedotta in primo grado), va osservato che trattasi di argomentazione peraltro destituita in sé di fondamento in quanto, per come formulata, postula un'incompatibilità totale e assoluta di un possesso della figlia (compossesso) sull'immobile sul quale la madre aveva il diritto di abitazione.
Va infatti ritenuto che il diritto di abitazione sull'immobile –
a differenza ad es. dall'uso – prevede per il titolare facoltà limitate ai bisogni suoi e della sua famiglia, nel senso che il titolare può solo abitare l'immobile, e deve, inoltre, limitarne l'occupazione a quella parte occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia (art. 1025 c.c.) e in tal modo, sulla stessa casa può concorrere, per la parte eccedente tali bisogni, il godimento d i altri soggetti aventi titolo.
Pertanto, trattandosi di azione diretta al riconoscimento della qualità di erede ex art 485 c.c., alla parte attrice in primo grado incombeva solo l'onere di provare – onere assolto, come correttamente argomentato nella sentenza appellata – l'esistenza in capo alla convenuta figlia del de cuius (incontestatamente e incontestabilmente quindi chiamata all'eredità) di una relazione di fatto con l'immobile paterno (v. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4456 del 2019
– “Questa Corte spiega da tempo che il posse sso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della
10 qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non d eve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass.
14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass.
5.4.1977, n. 1301) – conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 1/3/2019 – “Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.
c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta
l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.”
Quanto al terzo motivo di appello, va solo aggiunto che correttamente le prove orali dedotte dall 'appellante in primo grado sono state ritenute irrilevanti, atteso che non consentirebbero di ritenere che la (che, come rilevato PT dal primo giudice, pacificamente è risultata residente nell'immobile già all'atto dell'apertura della successione e quindi in una relazione materiale con esso rilevante ex art. 485 c.c.) fosse nell'impossibilità materiale di esercitare il possesso dei beni e avrebbero al più dato dimostrazione del compimento da parte della madre di attività corrispondenti
11 all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile (che, come ha peraltro argomentato la stessa appellante, già risultava circostanza documentata in atti) ma non anche escludere la relazione materiale della convenuta con lo stesso e con i beni mobili ivi contenuti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 95\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 1.2.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la predetta sentenza impugnata;
12 - CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito de lla camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg az io ne d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d el l' amb i to str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i t u tt i i d a t i sens ib i li in esso co nten ut i ai se nsi d ella no r ma t iv a sul la p r iv acy d i cui a l D. Lg s. 3 0 g iug no
2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if icaz io n i e i nteg r azio n i .
13
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
La Corte d'Appello di Firenze,
Prima sezione civile,
Composta dai Signori
Dott. Giovanni Sgambati, Presidente, rel.
Dott.ss Chiara Ermini, Consigliera,
Dott.ss Laura D'Amelio, Consigliera, ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso-appello, come in atti, proposto da:
, Parte_1 con l'Avv. Massimo Brancoli, di Pistoia, appellante nei confronti di
Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini e dall'Avv.
Deborah Lombardi Bufalini, di Firenze, convenuta in appello avente ad oggetto: appello sentenza Tribunale di Pistoia;
in materia di accertamento qualità di erede ex art. 485 c.c.
Esaminati gli atti, sulle seguenti conclusioni:
per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, respinta ogni diversa istanza,eccezione e deduzione, in riforma della sentenza n. 95/2022 resa dal
Tribunale di Pistoia in data 01/02/2022 e notificata in p ari
1 data all'esito del procedimento recante R.G. n. 922/2020, del cui appello si tratta, ed in accoglimento della presente impugnazione, in tesi e per i motivi di gravame di seguito esposti (I motivo), Voglia riformare la sentenza impugnata
e rigettare la domanda introduttiva del giudizio in quanto infondata;
in ipotesi e per i motivi di gravame di seguito esposti (II motivo), Voglia riformare la sentenza impugnata
e rigettare la domanda introduttiva del giudizio in quanto priva di sufficiente fondamento istruttorio;
in via istruttoria
e per i motivi di gravame di seguito esposti (motivo III),
Voglia, anche in riforma dell'ordinanza istruttoria emessa nel corso del giudizio, ammettere la prova per testi richiesta con la memoria depositata ex art.183 sesto comma cpc n.
2. Con vittoria delle spese e dei compensi di entrambi
i gradi di giudizio.”
Per la convenuta: “Voglia la Corte d'Appello di FIRENZE, contrariis reiectis, rigettare in via istruttoria e nel merito
l'appello proposto da con atto di citazione Parte_1 notificato l'1.3.2022 avverso la sentenza del Tribunale di
PISTOIA del 1.2.2022 n. 95 siccome infondato in fatto e in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata”.
Vittoria di spese e compensi professionali ex DM 13.8.2022
n. 147.
-
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
La soc. con ricorso ex art. Controparte_1
702 bis cpc, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di
Pistoia perché fosse accertata ai sensi dell'art. Parte_1
485 del codice civile la sua qualità di erede del defunto AD, , essendosi trovata nel p ossesso Persona_1 dell'immobile di proprietà paterna senza aver dato corso alla richiesta di inventario.
2 La convenuta si costituiva in giudizio depositando comparsa di costituzione e risposta, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per la mancata apertura della procedura obbligatoria di mediazione conciliativa e chiedendone nel merito la reiezione perché infondata.
La sosteneva che la ricorrente non avesse dato p rova PT del proprio possesso eventuale dell'immobile paterno al momento dell'apertura della successione (anno 2002), avendo unicamente “attestato” che abitava al momento della notifica degli atti introduttivi del giudizio (anno 2019) presso l'immobile oggetto di esecuzione.
Inoltre, la presenza nell'immobile al momento della notificazione degli atti non dava dimostrazione di un'avvenuta accettazione tacita dell'eredità da parte sua.
-
Esperito la mediazione, conclusasi senza accordo, si procedeva alla trattazione della controversia e, respinte le prove, il giudice invitava le parti a preci sare le rispettive conclusioni, rinviando la causa all'udienza del g. 1/2/2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'esito, definitivamente pronunciando ed in accoglimento della domanda, il Tribunale dichiarava la convenuta
[...]
veniva dichiarata “erede puro e semplice di PT ER
, nato a [...] il [...] e deceduto il
[...]
5.8.2002” e condannata alla rifusione delle spese di lite.
Il Tribunale, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso, la condizione di procedibilità dettata dall'art. 5, comma 1 -bis, d.lgs. 28/2010, risultando
3 ritualmente esperita in corso di causa la procedura di mediazione avanti all'organismo competente tra tutte le parti del processo, ha accolto la domanda ritenendo che sussistessero sia la qualità in capo alla convenuta
[...]
di chiamato all'eredità del de cuius ( il proprio PT AD , nato a [...] il [...] e Persona_1 deceduto il 5.8.2002), sia la natura di bene ereditario dell'unità immobiliare posta in IA, Chiasso di Castello n.
5, oggetto di pignoramento immobiliare da parte dell'odierna società attrice.
Dalla documentazione in atti risultava inoltre accertato che la convenuta, già al momento dell'apertura della successione (5.8.2002), abitasse nell'immobile anzidetto posto in Chiasso di Castello n. 5 IA , dove abitava tuttora.
Veniva quindi ritenuta infondata la tesi sostenuta dalla convenuta secondo la quale la predetta circostanza non poteva essere ritenuta sufficiente a integrare il possesso di beni ereditari ai fini del decorso del termine ex art. 485 c.c. atteso che il possesso esclusivo dell'immobile si sarebbe configurato solo in capo alla madre, , Controparte_2 coniuge del de cuius, la quale avrebbe continuato ad abitare l'immobile de quo dopo il decesso sostenendo in via esclusiva le relative spese per imposte e utenze e opere manutentive, con ciò impedendo alla convenuta, con essa convivente, di assumere analoga qualifica.
In proposito la sentenza in motivazione ha rilevato che mancasse in atti la prova che la predetta madre abitasse nell'immobile di IA insieme alla figlia, nei tre mesi successivi all'apertura della successione del de cuius
4 (deceduto il 5.8.2002) risultando unicamente l'intestazione in capo a lei di alcune utenze e l'effettuazione di determinate spese relativamente a detto immobile, tutti però riferibili a periodi successivi al predetto arco temporale e, inoltre, alla data del 28.1.2003, quindi pochi mesi dopo il decesso del de cuius, la medesima era risultava – quantomeno – domiciliata altrove, cioè in via S.
Emiliani in IA.
Il Tribunale, richiamando quindi i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, concludeva precisando come nella fattispecie ricorressero tutti i presupposti per accogliere la domanda, atteso che:
- il possesso dei beni ereditari - previsto dall'articolo 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge - non doveva necessariamente manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario - (cfr.
Cass. 4456/2019);
- il possesso in questione non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (anche, ad esempio, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza (cfr .
Cass. 4456/2019);
- l'art. 485 c.c. non attribuiva rilevanza alcuna alla durata del possesso, ma solo a alla sua sussistenza (cfr. Cass.
5 1317/1984) risultando irrilevante un eventuale perdita del possesso, rimanendo sempre a carico del chiamato all'eredità, l'obbligo di compiere entro tre mesi dell'inventario pena, in caso di inottemperanza,
l'attribuzione della qualità di erede puro e semplice;
- una volta accertata la situazione di fatto che consenta l'esercizio in concreto di poteri sui beni ereditari, incombeva alla convenuta, per sottrarsi alle conseguenze dell'art. 485 c.c., l'onere di provare che, per un qu alsiasi eccezionale evento, vi fosse stata per lei la materiale impossibilità di esercitare il possesso dei beni (cfr. Cass.
7076/1995), onere che la convenuta, a fronte della documentata sussistenza di una sua relazione materiale con l'immobile ereditario e dunque - in via presuntiva – anche con i beni mobili ivi verosimilmente contenuti – non aveva assolto;
- la prova orale dedotta dalla convenuta era da ritenersi irrilevante poiché le circostanze indicate avrebbero consentito di ritenere al più dimostrato il compimento di attività corrispondenti all'esercizio della proprietà da parte della madre sull'immobile ereditario, ma non anche escludere la relazione materiale della convenuta con lo stesso e con i beni mobili ivi contenuti;
- irrilevante, inoltre, anche l'appartenenza della convenuta al nucleo familiare ex artt.1022 e 1023 c.c., in quanto la lettera dell'art. 485 c.c., ai fini della produzione degli effetti ivi previsti, precisa che il possesso da parte del chiamato all'eredità dei beni ereditari possa avvenire “a qualsiasi titolo”;
- era, infine, da ritenersi pacifico in atti che la convenuta non avesse provveduto a fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, risultando così pienamente 6 integrata la fattispecie di cui al citato art. 485 c.c.
La sentenza è stata oggi impugnata da che ne Parte_1 ha chiesto la riforma con rigetto dell'originaria domanda.
Si costituiva in giudizio l'appella ta chiedendo la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto dell'appello.
Il costituitosi in giudizio, ha resistito all'appello CP_1 chiedendone la reiezione nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto.
La Corte, all'udienza fissata, sulle conclusioni come in atti formulate, ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e per le eventuali repliche.
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L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, la ha sostenuto che il PT
Tribunale avesse errato nel decidere avendo applicato scorrettamente la norma invocata dalla società, in quanto il fatto che la propria madre, coniuge del de cuius, avesse acquisito a tale titolo il diritto di abitazione sull'immobile e sugli arredi in quanto casa famil iare, escludeva qualsiasi altra forma di possesso e rendeva, comunque, inapplicabile l'art. 485 c.c., trattandosi di un possesso esclusivo ed assorbente.
Inoltre, la circostanza relativa alla qualità di erede del chiamato, avrebbe dovuto essere provata dall'attore che si era limitato a dare prova unicamente della residenza presso l'immobile e non del possesso.
7 Col secondo motivo di impugnazione, l'appellante ha ribadito sostanzialmente quanto espresso già nel primo motivo circa la carenza di prova di un effettivo possesso dell'immobile all'epoca dell'apertura della successione, risultando in atti la prova unicamente del fatto che lei avesse ivi solo la residenza, elemento che non configurava possesso, ma al più detenzione e come tale insufficiente ad essere ritenuto atto dal quale potesse desumersi l'accettazione tacita dell'eredità.
Col terzo motivo, l'appellante ha lamentato la mancata ammissione da parte del primo giudice dei capitoli di prova orale da lei dedotti e richiesti con la seconda memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c., in quanto basata sull'erronea considerazione che non avrebbero consentito di escludere la
“relazione materiale” con l'immobile e i beni ivi contenuti.
Ha sostenuto che i capitoli di prova erano diretti a provare il possesso esclusivo dell'immobile in capo alla madre, riguardando sostanzialmente l'esistenza di intestazioni e di pagamenti relativi alle utenze ed agli impianti domestici, in relazione ai quali ha sostenuto che la documentazione versata agli atti era, comunque, da ritenersi già di per sé sola bastevole a dare dimostrazione della circostanza, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice.
Riguardo al primo motivo, che la difesa convenuta ha sostenuto essere inammissibile perché relativo a fatti e circostanze mi prima dedotti ritualmente in causa (la PT non aveva mai allegato che l'immobile costituisse casa familiare e che la madre godesse sul medesimo del diritto d i abitazione), va rilevato che la costituendosi nel PT giudizio di primo rado, aveva contestato la domanda
8 affermando che non vi fosse la prova che lei si trovasse nel possesso dell'immobile al momento dell'apertura della successione, non potendosi attribuire alcun dirimente rilievo al fatto che si fosse trovata successivamen te presente nell'immobile quando aveva ricevuto la notificazione degli atti.
Inoltre, tale presenza nell'immobile al momento della notificazione degli atti, non costituiva elemento di per sé sintomatico di accettazione tacita dell'eredità e l'aver stabilito la propria residenza presso l'immobile in oggetto non bastava a dimostrare che al momento del decesso del de cuius (anno 2002) la convenuta avesse il possesso del bene de quo.
La convenuta aveva infine, laconicamente, allega to che non costituisse atto di accettazione tacita dell'eredità “il possesso” del bene ereditario, potendo la detenzione del bene medesimo “anche dipendere da mera tolleranza del coerede o da mero intento conservativo del chiamato” (che resta assunto non ben comprensibile).
La Corte rileva quindi che, effettivamente, sia da considerarsi deduzione difensiva nuova l'allegata circostanza secondo la quale l'immobile costituisse casa familiare sulla quale la madre, quale coniuge superstite del de cuius aveva diritto di abitazione, fatto dal quale sarebbe
– ad avviso dell'appellante – derivata l'incompatibilità di un contestuale proprio possesso sul medesimo immobile.
Venendo comunque a trattare nel merito le altre questioni, comuni, poste dal primo e dal secondo moti vo di appello
(che possono essere trattate congiuntamente)
9 A prescindere dalla totale assenza di prova offerta dalla convenuta in merito al fatto che l'immobile costituisse la casa familiare sulla quale ex lege si sarebbe costituito il preteso diritto di abitazione della madre (la circostanza, come eccepito, non era nemmeno stata alle gata e dedotta in primo grado), va osservato che trattasi di argomentazione peraltro destituita in sé di fondamento in quanto, per come formulata, postula un'incompatibilità totale e assoluta di un possesso della figlia (compossesso) sull'immobile sul quale la madre aveva il diritto di abitazione.
Va infatti ritenuto che il diritto di abitazione sull'immobile –
a differenza ad es. dall'uso – prevede per il titolare facoltà limitate ai bisogni suoi e della sua famiglia, nel senso che il titolare può solo abitare l'immobile, e deve, inoltre, limitarne l'occupazione a quella parte occorrente ai bisogni logistici propri e della famiglia (art. 1025 c.c.) e in tal modo, sulla stessa casa può concorrere, per la parte eccedente tali bisogni, il godimento d i altri soggetti aventi titolo.
Pertanto, trattandosi di azione diretta al riconoscimento della qualità di erede ex art 485 c.c., alla parte attrice in primo grado incombeva solo l'onere di provare – onere assolto, come correttamente argomentato nella sentenza appellata – l'esistenza in capo alla convenuta figlia del de cuius (incontestatamente e incontestabilmente quindi chiamata all'eredità) di una relazione di fatto con l'immobile paterno (v. Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4456 del 2019
– “Questa Corte spiega da tempo che il posse sso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 cod. civ. per l'acquisto della
10 qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non d eve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (nella specie, un letto ed alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (cfr. Cass.
14.5.1994, n. 4707; Cass. 5.5.2008, n. 11018; Cass.
5.4.1977, n. 1301) – conf. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6167 del 1/3/2019 – “Nella nozione di "possesso" ex art. 485 c.
c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta
l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità poiché, pure in questo caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri.”
Quanto al terzo motivo di appello, va solo aggiunto che correttamente le prove orali dedotte dall 'appellante in primo grado sono state ritenute irrilevanti, atteso che non consentirebbero di ritenere che la (che, come rilevato PT dal primo giudice, pacificamente è risultata residente nell'immobile già all'atto dell'apertura della successione e quindi in una relazione materiale con esso rilevante ex art. 485 c.c.) fosse nell'impossibilità materiale di esercitare il possesso dei beni e avrebbero al più dato dimostrazione del compimento da parte della madre di attività corrispondenti
11 all'esercizio del diritto di proprietà sull'immobile (che, come ha peraltro argomentato la stessa appellante, già risultava circostanza documentata in atti) ma non anche escludere la relazione materiale della convenuta con lo stesso e con i beni mobili ivi contenuti.
Ogni altra questione è da ritenersi assorbita.
In merito alla regolamentazione delle spese di giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo i parametri aggiornati di cui al D.M. n.
55/2014, con riferimento agli importi tra i minimi e i medi previsti per le cause di cui allo scaglione di valore indeterminabile a complessità bassa, esclusi i compensi previsti per la fase istruttoria che non si è svolta.
Trattandosi di impugnazione respinta, ai sensi dell'art. 13,
c.
1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in solido tra di loro, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 95\2022 emessa inter partes dal Tribunale di Pistoia, pubbl. il g. 1.2.2022:
- RESPINGE l'appello come in atti proposto, confermando integralmente la predetta sentenza impugnata;
12 - CONDANNA l'appellante a rimborsare alla convenuta, le spese del giudizio di appello, che liquida in complessivi Euro
6.000,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CAP;
- DA' ATTO della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater, del D.
P. R. 30 maggio 2002, n. 115.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso, in Firenze, all'esito de lla camera di consiglio del 7 maggio 2024.
Il Presidente rel.
G. Sgambati
Nota: L a d iv ulg az io ne d el p r esen te p r o v v ed imen to , al d i f uo r i d el l' amb i to str et tame nt e p r o cessual e, è co nd iz io n at a al l'e li min az io ne d i t u tt i i d a t i sens ib i li in esso co nten ut i ai se nsi d ella no r ma t iv a sul la p r iv acy d i cui a l D. Lg s. 3 0 g iug no
2 0 0 3 , n. 1 9 6 e succ essiv e mo d if icaz io n i e i nteg r azio n i .
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