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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/11/2025, n. 2466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2466 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11419/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11419/2024 promossa congiuntamente da :
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1995, residente in [...]55 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIORUCCI PAOLO
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._3 nato a [...], il [...], residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE ROSSELLA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 15 ottobre
2025 sostituito dal deposito di note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato dalla sig.ra ricorso contenzioso rubricato al n. Pt_1
RG 11419/24 ex art 473 bis12 c.p.c nei confronti del sig. CP_1
Rilevato che il sig si è ritualmente costituito in giudizio;
CP_1
Rilevato che all'udienza del 17 marzo 2025 le parti si sono accordate sull'affidamento e frequentazione del figlio minore (come da verbale Per_1 redatto in udienza alla presenza delle parti), in quella data il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 22.05.25 con trasformazione dell'udienza e deposito di note scritte;
Rilevato che nelle more del giudizio le parti si sono accordate anche in punto economico per il mantenimento del figlio minore.
Rilevato che nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 i signori e Controparte_1 Parte_1
come sopra rappresentati ed assistiti dichiarano:
- di confermare la rinuncia alla comparizione personale;
- di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- di confermare le condizioni dell'accordo raggiunto per l'affido, la collocazione ed il mantenimento del figlio minore , come di seguito trascritte, Per_1 condizioni che si chiede vengano interamente recepite nell'emananda sentenza;
- dichiarano inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis12 co. II c.p.c, che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i minorenni provvedimenti a carico del loro figlio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 minore Persona_2
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1 (NA) il 27/04/1995
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/09/1989 il ECUADOR, C.F._3
1. Affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre con il seguente calendario di frequentazione con il padre:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera prima o dopo cena a seconda delle esigenze del minore;
- In via infrasettimanale tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e il giovedì dall'uscita della scuola con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
durante il periodo estivo il minore trascorrerà un periodo di quindi1ci giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
2. Il Signor corrisponderà alla Controparte_1
Signora , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese Parte_1
e con decorrenza dal presente mese di Maggio 2025, l'importo di euro 300,00 (trecento/00), sul c/c intestato alla Sig.ra
[...]
il cui codice IBAN è il seguente Parte_1
[...], oltre la rivalutazione annuale dell'Istat maturato e maturando, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
3. Assegno Unico come per legge (quota del 50% a ciascun genitore), il sig. inoltre provvederà nella misura del 50% a sostenere CP_1 le spese straordinarie del figlio , come previste nel verbale Per_1 ex 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, Sez. IV civile in data 15.09.16 (noto alle parti). Nel caso in cui le spese da dividersi siano state anticipate da uno solo dei genitori, saranno comunicate e documentate via mail all'altro e rimborsate per la metà, ove concordate (quando necessario) dal genitore che non le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 4. Le spese legali sono da intendersi integralmente compensate, talchè i legali delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. CLAUDIA MERLINO Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11419/2024 promossa congiuntamente da :
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
27/04/1995, residente in [...]55 16100 GENOVA ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. FIORUCCI PAOLO
(C.F. ), che la rappresenta e la difende, come da procura C.F._2 in atti
E
, C.F. , Controparte_1 C.F._3 nato a [...], il [...], residente in , elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. TAMMONE ROSSELLA (C.F.
, che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 15 ottobre
2025 sostituito dal deposito di note scritte
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso depositato dalla sig.ra ricorso contenzioso rubricato al n. Pt_1
RG 11419/24 ex art 473 bis12 c.p.c nei confronti del sig. CP_1
Rilevato che il sig si è ritualmente costituito in giudizio;
CP_1
Rilevato che all'udienza del 17 marzo 2025 le parti si sono accordate sull'affidamento e frequentazione del figlio minore (come da verbale Per_1 redatto in udienza alla presenza delle parti), in quella data il Giudice ha rinviato la causa all'udienza del 22.05.25 con trasformazione dell'udienza e deposito di note scritte;
Rilevato che nelle more del giudizio le parti si sono accordate anche in punto economico per il mantenimento del figlio minore.
Rilevato che nelle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 15 ottobre 2025 i signori e Controparte_1 Parte_1
come sopra rappresentati ed assistiti dichiarano:
- di confermare la rinuncia alla comparizione personale;
- di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza;
- di confermare le condizioni dell'accordo raggiunto per l'affido, la collocazione ed il mantenimento del figlio minore , come di seguito trascritte, Per_1 condizioni che si chiede vengano interamente recepite nell'emananda sentenza;
- dichiarano inoltre, ai sensi dell'art. 473 bis12 co. II c.p.c, che non sono mai stati pronunciati dal Tribunale per i minorenni provvedimenti a carico del loro figlio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 minore Persona_2
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dalle parti, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. C.c.
OMOLOGA
Le seguenti condizioni essenziali concordate dalle parti relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
codice fiscale nato a [...] Parte_1 C.F._1 (NA) il 27/04/1995
e
codice fiscale Controparte_1
nato a [...]/09/1989 il ECUADOR, C.F._3
1. Affidamento condiviso del figlio minore con Persona_2 collocazione abitativa e residenza anagrafica presso la madre con il seguente calendario di frequentazione con il padre:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 - Fine settimana alternati, dal venerdì dopo la scuola fino alla domenica sera prima o dopo cena a seconda delle esigenze del minore;
- In via infrasettimanale tutti i martedì dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina e il giovedì dall'uscita della scuola con riaccompagnamento presso la madre dopo cena;
- Festività civili e religiose secondo il criterio dell'alternanza annuale tra i genitori;
durante il periodo estivo il minore trascorrerà un periodo di quindi1ci giorni anche non consecutivi con ciascuno dei due genitori.
2. Il Signor corrisponderà alla Controparte_1
Signora , entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese Parte_1
e con decorrenza dal presente mese di Maggio 2025, l'importo di euro 300,00 (trecento/00), sul c/c intestato alla Sig.ra
[...]
il cui codice IBAN è il seguente Parte_1
[...], oltre la rivalutazione annuale dell'Istat maturato e maturando, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio;
Per_1
3. Assegno Unico come per legge (quota del 50% a ciascun genitore), il sig. inoltre provvederà nella misura del 50% a sostenere CP_1 le spese straordinarie del figlio , come previste nel verbale Per_1 ex 47 quater Ordinamento Giudiziario del Tribunale di Genova, Sez. IV civile in data 15.09.16 (noto alle parti). Nel caso in cui le spese da dividersi siano state anticipate da uno solo dei genitori, saranno comunicate e documentate via mail all'altro e rimborsate per la metà, ove concordate (quando necessario) dal genitore che non le ha anticipate entro 20 giorni dalla richiesta.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 4. Le spese legali sono da intendersi integralmente compensate, talchè i legali delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per la rinuncia alla solidarietà professionale.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso alla camera di consiglio del 31 ottobre 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5