Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 06/02/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3116/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. RIZZO ERNESTO Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. DE FILIPPI SERGIO Controparte_1
Resistente
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_2
Terzo convenuto
Oggetto: mansione e jus variandi
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il ricorrente ha chiesto: a) in via principale 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre Controparte_1
2018, nonché dell'accordo individuale del 29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig. sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di Parte_1 impiegato di concetto” corrispondenti al livello VI del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello VI, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello VI;
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3. conseguentemente condannare la società (p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a €.
20.145,88 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita
CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì CP_ dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per l'interezza del periodo sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali CP_ e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra;
b) in via subordinata 1. previo accertamento ed opportuna declaratoria del caso dichiarare, per tutte le censure svolte nel presente ricorso, la caducazione/cessazione di efficacia dell'accordo siglato dalla e dalle Organizzazioni Sindacali il 20 dicembre 2018, nonché Controparte_1 dell'accordo individuale del 29 dicembre 2018 siglato tra la società convenuta e il ricorrente;
per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla riespansione dell'orario lavorativo settimanale da 36 ore (part-time) a 40 ore (full-time), con conseguente aumento proporzionale del trattamento retributivo e contributivo in favore del ricorrente.
2. accertare e dichiarare che il Sig.
sin dall'1.1.2019 svolge mansioni “di impiegato di concetto” corrispondenti Parte_1 al livello V del CCNL per il personale dipendente da imprese servizi di pulizia e sevizi integrativi/multiservizi e per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto dell'istante ad essere reinquadrato, fin da tale data, nel livello V, con qualifica di “impiegato di concetto”; conseguentemente, per tutte le motivazioni di cui in ricorso, accertare e dichiarare che l'istante va creditore nei confronti della Società convenuta della somma dovuta a titolo di differenze retributive tabellari, esistenti tra il livello di formale inquadramento (IV) ed il livello V;
3. conseguentemente condannare la società (p.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, alla corresponsione della complessiva somma pari a €.
5.261,86 a titolo di differenze retributive, come rinveniente dall'analitico conteggio che si esibisce in allegato e da considerarsi qui integralmente richiamato, e/o comunque al pagamento della diversa somma maggiore o minore che dovesse risultare di giustizia o essere accertata da apposita
CTU, di cui si chiede sin d'ora l'ammissione. Oltre interessi e rivalutazioni monetaria fino al dì CP_ dell'effettivo soddisfo;
4. Con riferimento al credito contributivo , determinato dalla suddetta irregolarità contributiva, condannare , in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, per l'interezza del periodo sopra indicato, al versamento dei contributi previdenziali CP_ e assicurativi, dovuti nei confronti dell' per i titoli e le causali di cui sopra.
2 La parte resistente ha chiesto: - Rigettare il ricorso proposto dal lavoratore sig. Parte_2 poiché infondato in fatto ed in diritto, oltre che non provato, previa declaratoria che il
[...] dipendente ha svolto mansioni di supporto amministrativo presso il Comune di Lecce, corrispondenti al IV livello CCNL Multiservizi e per lo effetto dichiarare e dare atto che nulla deve la società resistente al sig. a titolo di differenze retributive per qualità del lavoro prestato Pt_1
- In subordine e nel caso in cui si dovesse ritenere dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori al proprio livello di inquadramento rigettare la domanda giudiziale proposta di differenze retributive poichè infondata in fatto ed in diritto e/o non provata, previa declaratoria che il ricorrente è stato assegnato legittimamente dalla convenuta agli uffici del di Lecce in CP_3 esecuzione dei contratti di appalto stipulati con l'ente territoriale e che, presso gli stessi uffici, il ricorrente era soggetto al potere direttivo e di organizzazione del lavoro dei dirigenti degli uffici comunali e che, per tale ragione, l'eventuale svolgimento di fatto di mansioni superiori a quelle del livello di inquadramento, non è imputabile a CP_1
L' ha chiesto: Nel caso in cui dovesse essere accertata la fondatezza delle ragioni attoree, CP_2 condannare il datore di lavoro al pagamento dell'adeguamento contributivo/retributivo dovuto CP_ all' e al ricorrente e delle conseguenti sanzioni civili, nella misura quantificata dall'Ente stesso.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Con riferimento alla domanda di riespansione dell'orario di 40 ore settimanali di cui al punto 1) delle conclusioni, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Dagli atti risulta infatti “come la società resistente abbia già provveduto alla trasformazione dell'orario di lavoro da part-time 36H a full time 40H, come risulta dalla corrispondenza intercorsa e dall'ordine di servizio, in rettifica, del 25.1.2024 (allegato dal ricorrente) con cui la società, in seguito a formale richiesta del dipendente ha assegnato il sig. quale unità di supporto amministrativo presso Pt_1 il Servizio cimiteriale. L'assegnazione del dipendente quale supporto amministrativo presso i
Servizi Cimiteriali, come già esposto dallo scrivente avvocato con nota del 3.2.2024 (Doc 8), è risultata necessitata dal fatto che l'art. 29 CCNL relativo al Comparto Funzioni Locali prevede una prestazione lavorativa per i dipendenti comunali di 36 ore lavorative, pertanto, considerato che non è consentito che il lavoratore possa permanere sul luogo di lavoro oltre l'orario indicato ed altresì valutate le necessità organizzative dei servizi svolti da in favore del Controparte_1
, al fine di accogliere la richiesta di ripristino del full time a 40 ore, la società ha Controparte_4 disposto, con ordine di servizio n. 54 del 17.1.2024 e successiva nota di rettifica del 25.1.2024, che il dipendente prestasse le ulteriori 4 ore lavorative settimanali come supporto amministrativo presso il servizio Gestione Servizi cimiteriali adibendo il lavoratore a mansioni equivalenti a quelle svolte presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio presso il Comune di Lecce”. 3 Ne consegue che rispetto a tale domanda, è venuto meno l'interesse ad agire. Per il periodo fino al 31.12.2023, la riduzione dell'orario di lavoro era legittima, secondo quanto dedotto dallo stesso ricorrente ai punti 4-5: “4. A seguito del periodo di crisi attraversato dall'impresa e della necessità del , socio unico e principale committente della di Controparte_4 Controparte_1 operare un ridimensionamento delle spese relative ai propri enti, in data 20 Dicembre 2018 veniva siglato con le OO.SS. un accordo aziendale (doc. 1), con efficacia temporalmente determinata dal 1
Gennaio 2019 al 31 Dicembre 2023, con il quale venivano disposte congiuntamente la migrazione verso l'applicazione del CCNL Multiservizi e la trasformazione dei contratti da full-time (40 ore) a part-time (36 ore).
5. Sulla base di detto accordo aziendale, in data 29 Dicembre 2018 venivano firmati dal sig. e da due accordi individuali di trasformazione del Pt_1 Controparte_1 rapporto. Di questi, uno, titolato “Accordo individuale di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, a decorrere dal 1.1.2019 sino al
31.12.2023” (doc. 2), determinava la riduzione oraria da 40 ore settimanali a 36, assoggettandola al medesimo termine previsto nell'accordo aziendale…”. Nel ricorso, non viene eccepita l'invalidità dell'accordo aziendale e del suddetto “Accordo individuale di trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale orizzontale, a decorrere dal 1.1.2019 sino al
31.12.2023”, ma solo la cessazione di efficacia degli stessi alla data del 31.12.2023.
La domanda formulata (sia in via principale che subordinata) al punto 2) delle conclusioni non ha ad oggetto lo svolgimento di mansioni superiori, ma il corretto inquadramento contrattuale.
Al punto 3) del ricorso si deduce infatti che “3. Dal 2007, poi, il ricorrente è stato impiegato presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del territorio (servizio Urbanistica) presso lo Sportello
Unico dell'Edilizia (SUE). In tale prospettiva si è occupato: della valutazione della preliminare e dell'istruttoria delle pratiche relative alle Denunce di Inizio Attività (DIA), alle Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività (SCIA), alle Comunicazioni di Inizio dei Lavori (CIL), alle Comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e alle CILA (CILAS); della predisposizione di diffide Parte_3
e/o di richieste di intervento e/o di richieste di integrazione della pratica edilizia”.
Ai successivi punti 6-7 si deduce poi che “6. Con Ordine di servizio n. 107 del 9 Gennaio 2019 (doc.
4) veniva confermata l'assegnazione del Sig. presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Pt_1
– Settore Titoli Edilizi e Servizio Condono Edilizio.
7. Il ricorrente, pertanto, dall'1 Controparte_4
Gennaio 2019 a tutt'oggi, con facoltà di decisione e autonomia, ha continuato a svolgere le funzioni di Istruttore Tecnico in relazione alle pratiche inerenti Denunce di Inizio Attività (DIA), Segnalazioni
Certificate di Inizio Attività (SCIA), Comunicazioni di Inizio dei Lavori (CIL), Comunicazioni di inizio dei lavori asseverate (CILA) e (CILAS), curandone nella loro totalità le rispettive Parte_4 fasi istruttorie fino alla conclusione delle stesse…”.
4 Il ricorrente non deduce quindi di avere svolto mansioni diverse rispetto a quelle svolte prima del 2019 (anzi, deduce espressamente di avere continuato a svolgere le stesse mansioni), per cui la contestazione attiene al livello di inquadramento riconosciuto a decorrere dal 01.01.2019 con “Accordo individuale di migrazione del CCNL Commercio – Terziario al CCNL Multiservizi imprese di pulizia e servizi integrati/Multiservizi” (doc. 3), il quale, pur disponendo che “il dipendente conserverà la stessa mansione o, comunque, quella della medesima categoria legale”, contestualmente prevedeva anche che “il dipendente verrà inquadrato nel 4° livello del CCNL
Multiservizi imprese di pulizia e servizi integrati/Multiservizi”. Tale conversione era conforme alle previsioni contenute nel già citato accordo aziendale del 20.12.2018, in base al quale i terzi livelli del CCNL Commercio – Terziario dovevano transitare nel quarto livello CCNL Multiservizi.
Così qualificata la domanda, l'inquadramento al 4° livello appare legittimo fino al 31.12.2023 sulla base delle previsioni contenute in tale accordo, trattandosi di accordo sindacale che è stato poi recepito dai singoli lavoratori (compreso il ricorrente). Come si è già visto, nel ricorso non viene eccepita l'invalidità di tali accordi, ma solo la cessazione della loro efficacia al 31.12.2023.
Tale eccezione è fondata, sulla base dell'espressa previsione contenuta nell'accordo aziendale.
Non vi è prova della stipula di accordi successivi, contenenti rinnovi o proroghe.
Per il periodo successivo al 31.12.2023, la domanda di inquadramento superiore è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito esposti: in base all'art. 113 CCNL Commercio –
Terziario (all. 1), appartengono al terzo livello (quello di inquadramento del ricorrente prima della migrazione nel CCNL Multiservizi) “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica comunque conseguita…”.
Tale declaratoria non corrisponde a quella del 4° livello CCNL Multiservizi (all. 9), che riguarda gli impiegati d'ordine e non gli impiegati di concetto;
in particolare, “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico-operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori”.
Gli impiegati di concetto rientrano invece certamente nel 5° livello, al quale appartengono “i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali, in condizioni di autonomia esecutiva nei limiti delle procedure valide nel campo di attività in cui operano e con possesso di capacità professionali e gestionali nonché di preparazione teorica e tecnico-pratica specialistica”.
5 Ne consegue la fondatezza della domanda subordinata, a partire dal 01.01.2024.
A partire da tale data, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel
5° livello CCNL Multiservizi e la resistente deve essere quindi condannata al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti a tale superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge e oltre al versamento dei maggiori contributi dovuti all . CP_2
La domanda principale di riconoscimento del 6° livello non può essere invece accolta.
Appartengono infatti a tale livello (Impiegati di concetto con adeguata conoscenza/esperienza/ poteri di iniziativa) “i lavoratori che svolgono funzioni di concetto inerenti attività complesse, che comportano elevata e consolidata preparazione, adeguata capacità professionale e gestionale nonché adeguata esperienza”, nonché “… i lavoratori con mansioni che richiedono specifiche specializzazioni ed un elevato livello di qualificazione e requisiti professionali/abilitativi. Tali funzioni sono svolte con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative nei limiti delle direttive generali loro impartite”. Tali declaratorie appaiono corrispondere non al terzo ma al secondo livello CCNL Commercio – Terziario, al quale appartengono “i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento”.
Il ricorso deve essere quindi accolto nei limiti innanzi esposti.
Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.
Nella liquidazione si è tenuto conto dell'accoglimento solo parziale del ricorso, essendo stata accolta solo la domanda subordinata e solo a partire da gennaio 2024.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 08/03/2024 da nei confronti di e , così provvede: Parte_1 Controparte_1 CP_2
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda di riespansione dell'orario di 40 ore settimanali di cui al punto 1) delle conclusioni.
2. Accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad essere inquadrato nel 5° livello CCNL Multiservizi
a partire dal 01.01.2024 e condanna la resistente al pagamento in suo favore delle differenze retributive conseguenti a tale superiore inquadramento, oltre interessi e rivalutazione come per legge e oltre al versamento dei maggiori contributi dovuti all . CP_2
3. Rigetta per il resto il ricorso.
4. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite sostenute dal ricorrente, liquidate in
€ 900,00 (già compensate per 2/3) oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
5. Compensa le spese tra le restanti parti.
Lecce, lì 12/02/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
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