Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 508
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Giudice del lavoro, Dr. Luca Notarangelo, del Tribunale di Lecce. Le parti in causa sono un lavoratore e la società Lupiae Servizi S.p.A., con l'INPS come terzo convenuto. Il ricorrente ha richiesto, in via principale, l'annullamento di accordi aziendali e individuali che avevano ridotto il suo orario di lavoro da 40 a 36 ore settimanali, chiedendo il ripristino del full-time e il riconoscimento di un inquadramento superiore (livello VI) con conseguenti differenze retributive. In via subordinata, ha chiesto un inquadramento nel livello V. La società resistente ha contestato le pretese, sostenendo la legittimità della riduzione oraria e l'inquadramento al IV livello.

Il Giudice ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando cessata la materia del contendere riguardo alla richiesta di ripristino dell'orario, poiché la società aveva già provveduto a trasformare il contratto in full-time. Tuttavia, ha riconosciuto il diritto del ricorrente a essere inquadrato nel 5° livello a partire dal 01.01.2024, evidenziando che le mansioni svolte giustificavano tale inquadramento. La domanda di riconoscimento del 6° livello è stata rigettata, ritenendo che le mansioni non corrispondessero ai requisiti richiesti. La sentenza si conclude con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive e delle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 508
    Giurisdizione : Trib. Lecce
    Numero : 508
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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