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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 5120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5120 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 3307/2024
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3307/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anzilotti Fabiana, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 3307/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.5.2024 [nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. )] ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del C.F._1 matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1
(Polonia) il 25.10.1975 (C.F. ] in data 13.8.2010 in Napoli. C.F._2
Il ricorrente dava atto che la separazione personale dei coniugi era stata dichiarata con sentenza n. 3147/2025 emessa da questo Tribunale in data 10.7.2023.
restava contumace nonostante la regolare notifica del Controparte_1 ricorso.
All'udienza del giorno 11.12.2025 il G.D., sentito il solo ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Il Tribunale non deve emettere altre statuizioni di tipo economico in assenza di domanda delle parti interessate.
2 Proc. R.G. n. 3307/2024
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.8.2010 in
Napoli da [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(Polonia) il 25.10.1975 (C.F. ]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
3
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente est.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3307/2024 R.G. avente ad oggetto: divorzio contenzioso vertente
TRA
(C.F. ), rapp.to e difeso come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anzilotti Fabiana, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.12.2025.
1 Proc. R.G. n. 3307/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2.5.2024 [nato a [...] il [...] Parte_1
(C.F. )] ha chiesto di dichiararsi lo scioglimento del C.F._1 matrimonio contratto con [nata a [...] Controparte_1
(Polonia) il 25.10.1975 (C.F. ] in data 13.8.2010 in Napoli. C.F._2
Il ricorrente dava atto che la separazione personale dei coniugi era stata dichiarata con sentenza n. 3147/2025 emessa da questo Tribunale in data 10.7.2023.
restava contumace nonostante la regolare notifica del Controparte_1 ricorso.
All'udienza del giorno 11.12.2025 il G.D., sentito il solo ricorrente, invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la causa al
Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio contratto dalle parti del presente giudizio va accolta.
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 1 L. 898/1970, essendo fallito il tentativo di conciliazione in sede di comparizione personale dei coniugi ed essendo provata per tabulas l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale, intesa come “omnium consortium vitae” ossia come quel complesso di rapporti solidaristici sui quali si basa il legame coniugale secondo lo schema legislativo delineato oltre che dagli artt. 143 - 147 cc dall'art. 30 della Costituzione.
È peraltro ricorrente la condizione dell'azione posta dall'art. 3, comma 2, L.
898/1970 atteso che dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale a quello della proposizione della domanda in esame è trascorso il termine di legge. Giova osservare che risulta pacifico che la separazione dalla data di comparizione non si è mai interrotta, a conferma del perdurante ed irreversibile stato di disgregazione familiare.
In ogni caso non è stata proposta alcuna eccezione di riconciliazione.
Va dunque accolta la relativa domanda.
Il Tribunale non deve emettere altre statuizioni di tipo economico in assenza di domanda delle parti interessate.
2 Proc. R.G. n. 3307/2024
Le spese di giudizio, attesa la natura necessitata della pronuncia, il contegno processuale delle parti e la circostanza che la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile ad entrambi i coniugi, devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede in ordine alla causa in epigrafe:
- PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto in data 13.8.2010 in
Napoli da [nato a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nata a [...] C.F._1 Controparte_1
(Polonia) il 25.10.1975 (C.F. ]; C.F._2
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato
Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)
- Spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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