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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/03/2025, n. 4015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4015 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.05.2024 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martella e dell'Abg. , che, agendo d'intesa ai sensi dell'art. 8 Parte_2 del D. Lgs. 96/2001, lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione ATTORE
E
(C.F. ; P. IVA: , in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Speciale Dott. CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino, n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Carbonetti e dell'avv. Fabrizio Carbonetti, i quali la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata in via telematica alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona dei RO commissari liquidatori, Avv. Prof. , Dott. e Dott. Francesco Controparte_4 Controparte_5
Schiavone Panni elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti Federica Sandulli e Domenico Sandulli, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale allegata in via telematica all'atto di intervento.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. onveniva in giudizio la Parte_1 CP_6
esponendo che:
[...]
- l'attore era titolare dei rapporti di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e conto anticipi n. 0000239 presso Banca Nuova e, in seguito, presso la;
Controparte_7 Controparte_6
- il rapporto era ancora attivo;
- il 25.06.2017 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
RO
- a giugno 2017, la Banca Nuova era stata acquistata da e nel 2018 era stata Controparte_1 fusa per incorporazione in;
Controparte_6
- controparte aveva illegittimamente percepito poste indebite, in ragione dei seguenti motivi:
1) nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e illeggittima applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
2) nullità, per mancanza di causa, delle clausole relative alla Commissione Di Massimo Scoperto e alla Commissione di Disponibilita' Fondi, ex artt.1418 c.c. e 1325 c.c.;
3) illegittimo esercizio dello jus variandi, giachè controparte aveva unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, senza previa comunicazione e tramite clausole nulle di rinvio agli usi, in spregio agli artt. 4 e 5 I. 154/93;
4) illegittimo addebito di assegni di conto corrente con valuta data di emissione;
5) applicazione di interessi usurari, su cui avevano inciso la CMS e la differenza di giorni di valuta, che avevano contribuito a determinare il tasso effettivamente applicato;
- l'attore aveva il diritto di ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate;
- il correntista chiedeva l'ammissione di una CTU, al fine di rideterminare il saldo del rapporto;
- inoltre, poiché la Banca non aveva evaso la richiesta ex art. 119 T.U.B avanzata dall'attore, egli chiedeva ordine di esibizione, avente ad oggetto ogni documento occorrente, ivi compresi il contratto e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali munite di data certa.
Premesso ciò, l'attore chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - PRELIMINARMENTE disporre ordinanza ex art.210 cpc perché vengano prodotti in copia conforme gli estratti conto scalari – tutti – contratti e documenti connessi richiesti e non prodotti da alcun istituto. Esattamente: - In ordine al contratto di conto corrente avente n. 0228648, n. 10006495 e conto anticipi n. 0000239, in assenza di tutti gli estratti conto TUTTI RICHIESTI DAL CORRENTISTA AI SENSI DELL'ART.119 TUB a questi non consegnati e pertanto impossibilitato a conoscere con esattezza l'esatta somma illegittimamente percepita di cui avrebbe titolo alla ripetizione
- Disporre CTU contabile sulla base dei documenti prodotti con espressa ordinanza ex art.210 cpc di tutti gli estratti conto del conto corrente – ancora attivo – dalla sua apertura ad oggi, precisando che alcuna decadenza è ammessa per suprema giurisprudenza sul punto, direttamente al consulente incaricato, che assicurerò di aver ricevuto tutti i documenti occorrenti e completi dalla data di apertura ad oggi al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:“il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta:
1) calcoli la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
2) calcoli la scopertura media in linea capitale;
3) illustri se nel corso dei rapporti di conti correnti siano stati applicati dall'istituto bancario interessi anatocistici indicandone modalità di calcolo, verificando altresì – nell'ipotesi di applicazione di interessi anatocistici – se successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, il calcolo di tali interessi fosse stato adeguato al principio di identità della periodicità di capitalizzazione, fornendo una quantificazione delle somme eventualmente corrisposte dal correntista a tale titolo;
4) calcoli l'importo complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti di conto corrente, suddividendole per interessi primari e, ove accertati, anatocistici e per commissione di massimo scoperto;
5) calcoli il tasso di interesse applicato, verificandone la sua coerenza con i contratti di apertura di conto corrente e con il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia;
6) determini, nell'ipotesi di mancata esibizione dei contratti di conti correnti in contestazione, gli interessi dovuti dalla Banca secondo i criteri di cui all'art. 117, somma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993 computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito
o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente;
7) accerti l'applicazione nel corso dei rapporti di conti correnti delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, indicando le competenze ad esse correlate;
8) proceda ad una quantificazione delle competenze e commissioni in eccedenza addebitate dalla Banca al correntista ed in relazione al quesito di cui al punto 3, l'effettuazione di un conteggio sia con capitalizzazione annuale sia senza alcuna capitalizzazione;
in relazione al quesito di cui al punto 5, l'effettuazione del calcolo del tasso di interesse applicato tenendo conto delle successive variazioni ex art. 118 TUB”.
9) proceda alla verifica si sommatoria di tasso di interesse statuito ed interessi moratori contabilizzati (extra fido) in ossequio alla recente dichiarazione di illegittimità espressa dalla Corte di Cassazione Cass. civ. sez. VI, 6 Marzo 2017, n. 5598. Est. RO MA Di LI e con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, accertando l'eventuale ulteriore usura bancaria. Con vittoria di onorari e spese di difesa anche ex art.96 cpc.”.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1 - che con Decreto n. 186 del 25.06.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sottoposto la a liquidazione coatta amministrativa;
RO
- che con contratto di cessione del 26.06.2017, la aveva RO ceduto a determinate attività, passività e rapporti giuridici;
Controparte_1
- in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto in capo a poiché: la cessione tra la Controparte_1 RO
e la era intervenuta il 26.06.2017; l'atto di citazione era stato notificato il Controparte_1
24.04.2019; quindi, la controversia non era già pendente al momento della cessione, ma integrava un contenzioso nuovo relativo a fatti pregressi;
pertanto, essa non costituiva oggetto di cessione, ex art. 3, c. 1, lett. c) D.L. n. 99 del 25.06.2017, come recepito dall'art. 3.1.4, lett. b), punto vi) del contratto di cessione;
- la legittima applicazione dell'anatocismo, poiché la aveva RO adeguato i contratti mediante pubblicazione sulla G.U. e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità, ai sensi della Delibera CICR 9.02.2000;
- la legittima applicazione della CMS, giacché essa aveva la funzione di remunerare la Banca, a fronte della messa a disposizione del denaro a favore del cliente;
- l'irrilevanza della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
- il legittimo esercizio dello ius variandi, poiché le modifiche introdotte erano state comunicate ex art. 118 TUB e il correntista non aveva mai contestato gli estratti conto, regolarmente inviati dalla;
RO
- la genericità dell'eccezione sull'addebito di assegni di c/c con valuta data di emissione;
- l'intervenuta prescrizione decennale di qualsiasi diritto alla restituzione di somme versate per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione;
- l'inammissibilità dele istanze istruttorie, poiché dilatorie e defatigatorie.
Premesso ciò, la convenuta chiedeva:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali in narrativa:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo a Controparte_1
- nel merito, rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, non provate e, comunque, prescritte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione documentale”.
^^^^^^ Con atto di intervento si costituiva altresì in giudizio la RO
, deducendo:
[...]
- che il 26 giugno 2009, l'attore aveva sottoscritto con la in RO bonis, filiale di Roma n. 3, contratto di conto corrente di corrispondenza n. 673/228648 e, in seguito, il 17 dicembre 2012, contratto di conto anticipi crediti ASL n. 673/239;
- la legittimazione passiva esclusiva della , poiché il Controparte_8 giudizio era stato attivato dopo la stipula del contratto di cessione e si riferiva a fatti occorsi anteriormente al 26.06.2017; pertanto la questione rientrava nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 99/2017, riproposta al punto 5 dell'allegato 1.1 all'Accordo Ricognitivo;
da ciò derivava, l'obbligo dei Commissari di tenere indenne la ex art.
3.2 del Controparte_1 Contratto di Cessione, l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti, l'estraneità di dal contenzioso e la necessità di estrometterla dal giudizio;
Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda, poiché con l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione avrebbe potuto essere iniziata o proseguita, ex art. 83, comma 3, TUB, in combinato disposto con gli artt. 87, 88, 89, 92 TUB, 42, 44, 45, 52 e 66 l.f., in quanto l'attore avrebbe dovuto far valere il credito in sede concorsuale;
- l'inammissibilità della domanda, per nullità dell'atto introduttivo, in quanto lacunoso;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché spiegata in costanza di rapporto, con riguardo tanto al conto n. 673/228648 quanto al conto 673/239;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento, perché proposta “in prevenzione” rispetto alla domanda di ripetizione;
- l'inammissibilità dell'azione di accertamento per carenza di interesse ad agire, in quanto controparte intendeva determinare le condizioni contrattuali applicabili al rapporto;
- la decadenza dell'azione poiché gli estratti conto erano stati regolarmente inviati e non erano mai stati contestati nei termini di cui agli art. 119, c. 3, T.U.B. e 1832, c. 2, c.c.;
- la mancata assoluzione dell'onere della prova, in quanto l'attore non aveva prodotto 1) il contratto di conto corrente n. 0228648 e il contratto di conto anticipi n. 10006495; 2) tutti gli estratti di conto corrente, dall'inizio del rapporto;
inoltre, era irrilevante che la Banca non avesse riscontrato la richiesta ex art. 119 TUB, poiché essa riguardava solo i documenti relativi a singole operazioni eseguite negli ultimi dieci anni, ma non i contratti;
- l'infondatezza della domanda, poiché la Banca: aveva stipulato i contratti in forma scritta, con reciproca sottoscrizione;
aveva applicato le condizioni previste;
aveva inviato al correntista gli estratti del conto corrente e gli estratti conto scalari, che l'attore non aveva mai contestato;
aveva pattuito conformemente al TUB le clausole relative a interessi, capitalizzazione trimestrale degli stessi, commissioni, spese, date delle valute, ulteriori oneri e costi;
aveva comunicato le modifiche apportate delle condizioni contrattuali;
- l'infondatezza dell'eccezione sulla CMS, in quanto: legittima, costituendo la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista;
pattuita tra le parti;
indicata negli estratti conto trasmessi dalla Banca all'attore e mai contestati;
- la genericità e infondatezza dell'eccezione sulla data valuta, poiché: la Banca aveva rispettato le condizioni previste nei contratti;
le valute erano state evidenziate in tutte le comunicazioni inoltrate al cliente, che non le aveva contestate;
controparte non aveva provato come tali addebiti si discostassero dai criteri pattuiti per le operazioni di accredito e addebito;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione sull'usurarietà degli interessi, giacché: la Banca non aveva mai applicato tassi usurai;
la CMS non rientrava nel calcolo del TEG, sicché essa non aveva inciso sul superamento del tasso soglia;
anche a voler ammettere il contrario, controparte avrebbe dovuto applicare il criterio dettato dalla Suprema Corte a S.U.;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché i contratti erano stati stipulati nel 2009 (c/c n. 673/228648) e nel 2012 (conto anticipi n. 673/239) e prevedevano pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'illegittima applicazione dello ius variandi, poiché la Banca aveva indicato le variazioni delle clausole contrattuali negli estratti conto inoltrati al cliente e da questi mai impugnati, ai sensi dell'art. 118, comma 2, T.U.B.;
- l'inammissibilità delle istanze istruttorie, poiché volte a colmare le lacune probatorie avverse.
Premesso ciò, la chiedeva: RO In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della
[...]
, e per l'effetto: RO
a) ammettere il suo intervento;
b) estromettere dal giudizio Controparte_1
c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
. RO
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree perché spiegate in costanza di rapporto;
3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
4) Accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza;
5) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree. Nel merito, in via principale:
6) Rigettare le avverse richieste in quanto infondate e non sorrette da prova. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame:
7) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale;
in punto di interessi oltre soglia, dichiarare legittimo l'interesse sino alla soglia. In via istruttoria:
8) Rigettare la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
9) Rigettare la richiesta di CTU perché esplorativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
^^^^^^
Con memorie I termine parte attrice deduceva:
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , poiché Controparte_1 la domanda riguardava un rapporto svolto con tale istituto, almeno a far data dal 27.6.2017;
- l'irritualità dell'intervento della in L.C.A., poiché effettuato dai RO liquidatori al di fuori dei poteri di cui all'art. 84 T.U.B., con conseguente estromissione dal giudizio dell'intervenuta per carenza di interesse e condanna dei liquidatori alle spese di lite;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché essa era decennale e decorreva dalla data di chiusura del rapporto (Cass. SS. UU. n. 24418/10);
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'indebito esercizio dello ius variandi;
- l'ammissibilità della domanda, poiché i rapporti erano stati chiusi da tempo, e poiché, se anche fossero stati aperti, la proponibilità della domanda in costanza di rapporto sarebbe stata prevista dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21646/18).
-
Premesso ciò, l'attore così precisava le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, dichiarare la carenza di interesse all'azione da parte della Controparte_8 rideterminare il saldo dei c/c oggetto di causa ricalcolandoli al netto di interessi, commissioni di massimo scoperto ed di ogni altra spesa addebitata contra legem, con condanna della banca
al pagamento in favore dell'attore della somma eventualmente risultante Controparte_1
a credito, vinte le spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari. In via istruttoria, si chiede ordinarsi a l'esibizione dei contratti e degli Controparte_1 estratti conto relativi ai rapporti intercorsi con l'attore, già richiesti ex art. 119 TUB e non consegnati, nonché ammettersi CTU contabile per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio”.
^^^^^^
Con ordinanza del 5.3.2021, il Giudice: riteneva ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione, risultando in atti e non essendo contestato il tempestivo invio della richiesta ex art. 119 TUB, e ordinava alla ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente e di Controparte_6 affidamento e degli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei rapporti.
In data 22.04.2020, la Banca depositava il documento di sintesi del conto anticipi, il documento di sintesi dell'affidamento, la variazione delle condizioni economiche del 2014, la variazione delle condizioni economiche del 2016 e gli estratti conto dal 2011 al 2019.
^^^^^^
Con note scritte del 27.4.2021 l'attore chiedeva: lo stralcio del documento depositato da CP
, denominato “doc. sintesi estinzione c/c 21 11 19”, poiché non sottoscritto dall'attore, a lui
[...] non opponibile e non riferibile al rapporto in causa;
lo stralcio dei documenti depositati da
[...]
sub “a-b-c-d”, nonché degli estratti conto dal 2011 al 2016, in quanto provenienti Controparte_10 dalla;
l'ammissione di CTU contabile sui soli documenti di;
RO Controparte_1 lo svolgimento della CTU secondo i principi indicati da Cass. n. 14074/18 e n. 31187/18, poiché
[...]
non aveva depositato i contratti, né altri documenti di pari valore sottoscritti dall'attore. CP_1
Nelle note scritte del 28.04.2021 l'intervenuta eccepiva: l'inutilizzabilità della documentazione oggetto dell'ordine esibitorio, invalido, poiché innestato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che aveva prodotto solo tre estratti conto, afferente ad una richiesta ex art. 119 T.U.B. non sufficientemente formulata, nonché inconferente rispetto alle doglianze attoree;
l'inammissibilità della CTU, poiché non eseguibile né in base ai documenti introdotti per effetto dell'ordine di esibizione, né in base ai soli tre estratti conto prodotti dall'attore.
Nelle note scritte del 3.05.2021 la convenuta eccepiva: l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, poiché la richiesta attorea era generica, esplorativa e suppletiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio;
l'irritualità dell'ordine di esibizione disposto;
il corretto assolvimento da parte della Banca all'ordine di esibizione, poiché essa aveva depositato documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati;
l'infondatezza delle richieste di stralcio formulate dal poiché Pt_1 il documento di sintesi del conto corrente n. 6495 non richiedeva alcuna sottoscrizione e l'intervenuta Co non rivestiva una posizione incompatibile rispetto a quella di .
^^^^^^
Con ordinanza del 5.3.2021, il Giudice: riteneva ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione, risultando in atti e non essendo contestato il tempestivo invio della richiesta ex art. 119 TUB, e ordinava alla ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente e di Controparte_6 affidamento e degli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei rapporti. In data 22.04.2020, la Banca depositava il documento di sintesi del conto anticipi, il documento di sintesi dell'affidamento, la variazione delle condizioni economiche del 2014, la variazione delle condizioni economiche del 2016 e gli estratti conto dal 2011 al 2019.
Con note scritte del 27.4.2021 l'attore chiedeva: lo stralcio del documento depositato da CP
, denominato “doc. sintesi estinzione c/c 21 11 19”, poiché non sottoscritto dall'attore, a lui
[...] non opponibile e non riferibile al rapporto in causa;
lo stralcio dei documenti depositati da
[...]
sub “a-b-c-d”, nonché degli estratti conto dal 2011 al 2016, in quanto provenienti Controparte_10 dalla;
l'ammissione di CTU contabile sui soli documenti di;
RO Controparte_1 lo svolgimento della CTU secondo i principi indicati da Cass. n. 14074/18 e n. 31187/18, poiché
[...]
non aveva depositato i contratti, né altri documenti di pari valore sottoscritti dall'attore. CP_1
Nelle note scritte del 28.04.2021 l'intervenuta eccepiva: l'inutilizzabilità della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione invalido, poiché innestato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che aveva prodotto solo tre estratti conto, afferente ad una richiesta ex art. 119 T.U.B. non sufficientemente formulata, nonché inconferente rispetto alle doglianze attoree;
l'inammissibilità della CTU, poiché non eseguibile né in base ai documenti introdotti per effetto dell'ordine di esibizione, né in base ai soli tre estratti conto prodotti dall'attore.
Nelle note scritte del 3.05.2021 la convenuta eccepiva: l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, poiché la richiesta attorea era generica, esplorativa e suppletiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio;
l'irritualità dell'ordine di esibizione disposto;
il corretto assolvimento da parte della Banca all'ordine di esibizione, poiché essa aveva depositato documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati;
l'infondatezza delle richieste di stralcio formulate dal poiché Pt_1 il documento di sintesi del conto corrente n. 6495 non richiedeva alcuna sottoscrizione e l'intervenuta Co non rivestiva una posizione incompatibile rispetto a quella di .
Con ordinanza del 5.05.2021, Il Giudice, ritenuta l'infondatezza della richiesta di stralcio della documentazione proveniente dalla , in quanto relativa al contratto oggetto RO di causa, disponeva CTU contabile, nominando, quale consulente, il dott. . Persona_1
In data 3.08.2021 la depositava altresì l'estratto conto del conto anticipi n. Controparte_1
239, dal saldo zero all'ultimo, risalente al 30.11.2017, gestito sulla piattaforma della RO
in bonis, precisando che a decorrere dallo 01.12.2017, non aveva più gestito detto
[...] CP_1 conto n. 239 con la forma tecnica di un conto anticipi di evidenza, di cui a quella data rimaneva in essere solo l'anticipazione del 6.11.2017 di € 108.712,95; quest'ultima anticipazione sul conto n. 239 era stata infatti estinta in data 11.12.2017 direttamente sul rapporto di conto corrente ordinario rinumerato presso con n. 1000/6945. Infatti, la forma tecnica utilizzata da era quella di CP_1 CP_1 regolazione delle anticipazioni direttamente sul conto corrente ordinario, quindi sul nuovo rapporto n. 1000/6945, che era seguito, senza soluzione di continuità, al conto corrente n. 228648 originariamente acceso presso in bonis. RO
In data 24.02.2022 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con “Note di trattazione scritta - Osservazioni e rilievi alla CTU”, depositate il 24.3.2022, l'attore chiedeva invitarsi il CTU ad elaborare dei ricalcoli alternativi. All'udienza del 28.03.2022 il Giudice, ritenuta l'inammissibilità del deposito delle note scritte effettuato dall'attore in data 24.3.2022, poiché era stata fissata udienza in presenza e non erano state autorizzate note scritte, ne disponeva lo stralcio e riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 6.05.2024, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di rito.
Con comparsa conclusionale l'attore deduceva che: all'udienza del 12.7.2021 il Giudice aveva disposto “Rinvia la causa all'udienza del 28 marzo 2022 ore 10.00 per esame della consulenza tecnica. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l'annotazione
“trattazione scritta” nello storico del fascicolo”; non rispondeva al vero che l'udienza fosse stata disposta in presenza;
il mancato inserimento dell'annotazione “trattazione scritta” nello storico del fascicolo da parte della cancelleria non determinava l'annullamento del provvedimento del 12.7.2021; anche i difensori della , avevano depositato prima dell'udienza RO note scritte, di cui non era stato disposto lo stralcio;
pertanto, il provvedimento era illegittimo e costituiva violazione del contraddittorio, rendendo nullo l'intero procedimento e l'emittenda sentenza;
il 12.04.2022 era stata depositata istanza di revoca dell'ordinanza del 28.3.2022; nelle date del 17.5.2022, 06.06.2022 e 13.11.2023 erano stati depositati solleciti per la decisione su tale istanza.
Pertanto, l'attore chiedeva la revoca del provvedimento del 28.3.2022, con cui era stato disposto lo stralcio delle note scritte depositate dall'attore e il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni, e, ritenuto ammissibile il deposito telematico del 24.3.22 delle osservazioni e rilievi alla CTU da parte dell'attore, chiedeva al Tribunale di invitare il CTU alla rielaborazione dei conteggi.
OSSERVA IN DIRITTO
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che il sig. Parte_1 quale titolare dei rapporti di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e del conto anticipi n. 0000239, accesi presso la e Banca Nuova, nonché, successivamente, presso la RO CP_6
ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir rideterminare il corretto saldo dei rapporti
[...] oggetto di causa, previa eliminazione delle somme illegittimamente addebitate, nonché al fine di sentir condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme addebitate in maniera illegittima.
Per contro, la Banca convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto in capo a Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione, in considerazione della pendenza dei rapporti
[...] di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e del conto anticipi n. 0000239, la prescrizione delle rimesse solutorie, la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze.
Anche l'intervenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo: la propria legittimazione passiva esclusiva, con conseguente ammissione del proprio intervento ed estromissione dal giudizio di l'improcedibilità della domanda nei propri Controparte_1 confronti;
l'inammissibilità delle domande attoree, perché spiegate in costanza di rapporto;
l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza;
la decadenza delle domande attoree;
la carenza di supporto probatorio;
la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze. Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva o rectius di difetto di titolarità passiva sollevata da Controparte_1
[...]
Invero, in primo luogo, va rilevato che la è stata posta in RO liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, ai sensi dell'art. 80 TUB e della disciplina speciale contenuta nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2017 n. 121, che ha previsto regole peculiari, al fine di ridurre gli effetti negativi sul sistema creditizio causati dalla crisi della Banca.
Ciò detto, ai fini di un corretto inquadramento normativo occorre esaminare le seguenti norme.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, a mente del quale: “
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 25 giugno 2017, n. 99, “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Peraltro, in merito all'efficacia della cessione, l'art. 3, comma 2 D.L. 99/2017, prevede che: “
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessita' di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. (…) Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. (…)”. Alla luce di ciò, la cessione effettuata da in L.C.A. in favore di RO Controparte_1
é opponibile, altresì, all'attore.
[...]
Dal tenore della norma, non risultano ulteriori indicazioni circa l'individuazione dei rapporti ceduti, che sembra, quindi, rimessa all'autonomia dei commissari liquidatori e del cessionario, parti dell'accordo di cessione del 26 giugno 2017. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 3, comma 1, del d.l. 99 del 25 giugno 2017, ove si specifica che la cessione ha ad oggetto “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”, ammettendo così l'eventuale esclusione di determinati rapporti anche al di fuori delle ipotesi dettagliate nel comma terzo del medesimo articolo. Pertanto, ai fini della definizione del perimetro della cessione, va altresì considerato il Contratto di cessione, stipulato tra la RO
e la in data 26 giugno 2017.
[...] Controparte_1
Il suddetto contratto all'art.
3.1.2 prevede: (a) “per “Attività Incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D) (…), tra cui, in particolare: (ii) i contratti attinenti la “raccolta diretta”, anche con i dipendenti, ed ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi;
(…) (b) “per CP_1
“Passività incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di VB (…) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D) (…) tra cui, in particolare: (…) (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “incentivi Welfare” (di seguito “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi”.
Inoltre, tale Contratto all'art.
3.1.4. stabilisce che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né Co CP_1 potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le attività e le Passività Escluse sia di ia di VB.
La disposizione precisa, poi, alla lettera (b) che: “per "Passività Escluse" si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura o ammontare, attuale o potenziale, Co liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemcnte dal fatto che in futuro ne sia o meno Co a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, CP_1 di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo costituiscono Passività Co Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : (...) (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Peraltro, il punto 3.2. del medesimo contratto prevede che “le banche in LCA e gli organi delle Co liquidazioni coatte amministrative faranno tutto quanto necessario e opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi Contenzioso Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. c) del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e Co processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con rispetto al predetto Contenzioso Co Escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di , le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte Co amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso, quale l'intervento volontario ai sensi dell'1rt. 111 del codice di procedura civile, o altro strumento processuale che consenta il subentro dei Commissari Liquidatori nei giudizi in corso e l'inclusione anche in via tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle passività, anche a seguito della Restituzione Co (come infra definita); a sua volta potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che Co dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di , consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”.
Peraltro, rileva l'atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a in L.C.A. e in L.C.A.” RO Parte_3
(cfr. Doc 4 allegato alla comparsa di costituzione dell'intervenuta). Ebbene, l'allegato 1.1 prevede: al punto 5 che rientra nella definizione di Contenzioso Escluso il “Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione”, ai sensi degli art. 3, comma 1, lettera c) D.L. n. 99/2017 e art.
3.1.4. lettera b, (vi) e ultimo comma del Contratto.
Ciò premesso, il presente giudizio é stato introdotto con atto di citazione notificato in data 23.04.2019, ovvero dopo la stipula del contratto di cessione, intervenuta il 26.06.2017, e ha ad oggetto il contratto di c/c n. 10006495 (già 673/228648) stipulato nel 2009, nonché il contratto di conto anticipi n. 673/239 stipulato nel 2012.
Pertanto, risulta che l'azione intrapresa dall'odierna parte attrice, promossa con atto di citazione notificato successivamente alla citata cessione intervenuta in data 26 giugno 2017, ma avente ad oggetto condotte intraprese prima di tale data, in quanto relativo a contestazioni inerenti alla fase genetica del rapporto, rientri nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L. n. 99 del 2017, ripresa dall'art.
3.1.4 lett. b, punto vi) del contratto di cessione d'azienda.
Più specificamente, il contenzioso oggetto di causa non fa parte dell'Aggregato ceduto in quanto non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda bancaria ad Controparte_1
(quand'anche il contratto rientrasse fra le attività incluse nella cessione); se il giudizio fosse stato pendente in data antecedente al trasferimento, invece, sarebbe stata sicuramente Controparte_1 titolare del rapporto e legittimata passiva, in ragione del fatto che il rapporto era inerente e funzionale all'esercizio dell' impresa bancaria e della circostanza che il contenzioso era in essere (e quindi noto alla cessionaria) al momento del trasferimento.
Per l'effetto, la titolarità del contenzioso, fondato su fatti sorti anteriormente alla cessione del CP rapporto, resta in capo alla in L.C.A., "Né rileva il fatto che RO gestisca allo stato il conto corrente (…) poiché ciò che rileva ai fini di fondare la titolarità passiva di non è la mera gestione ma la titolarità delle posizioni" (Trib. Venezia, ordinanza del 28 CP_14 maggio 2018, richiamata da Trib. Vicenza, Sez. I, Sent., 10/06/2024, n. 1184). Peraltro, anche il Tribunale di OV (ord. 04.06.2019) ha statuito in tal senso, in una fattispecie analoga alla presente, relativa ad un contratto in essere al momento della cessione, ad un contenzioso successivo e a contestazioni inerenti alla fase genetica del rapporto. Tale pronuncia, richiamata da Trib. Vicenza, Sez. I, Sent., 10/06/2024, n. 1184, ha affermato che "Come emerge dal contenuto del contratto di cessione di ramo d'azienda del 26/06/2017 e del successivo atto ricognitivo, CP non si è resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria della ma si è resa cessionaria dei soli CP_15 diritti, obblighi e rapporti ivi individuati, con esclusione dei diritti, obblighi e rapporti contemplati nell'art. 3, c. 1 D.L. n. 99 del 2017, e di quelli esclusi in forza del contratto di cessione (art.
3.1.4 dell'Offerta Vincolante e del successivo Contratto) e che, pertanto, il contenzioso oggetto di causa non fa parte dell'Aggregato ceduto in quanto non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda CP bancaria ad (quand'anche il contratto rientrasse fra le attività incluse nella cessione)”.
Ne consegue che il presente contenzioso non rientra nel perimetro della cessione del 26 giugno 2017. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare carente della Controparte_16 legittimazione passiva sostanziale, in relazione alle pretese restitutorie avanzate nei suoi confronti da parte attrice, risultando estranea al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e non essendo, conseguentemente, tenuta agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano.
Quanto all'eccezione di eccezione improcedibilità della domanda nei confronti dell'intervenuta , giacché RO avrebbero dovuto essere proposte in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del T.U.B., deve rilevarsi che nessuna domanda è stata proposta da parte attrice nei confronti della
[...]
RO
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (Corte Cost. 77/2018), attesa la novità delle questioni di diritto poste a fondamento della decisione della controversia, rispetto alle quali, allo stato attuale, non risulta essersi consolidato un orientamento univoco da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Tutavia le spese di CTU restano a carico di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_16
- compensa le spese di lite
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso a Roma, in data 15.03.2025
Il Giudice dott.ssa Flora Mazzaro
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott.ssa Flora Mazzaro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 28674 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 6.05.2024 e vertente
T R A
Parte_1
elettivamente domiciliato in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Martella e dell'Abg. , che, agendo d'intesa ai sensi dell'art. 8 Parte_2 del D. Lgs. 96/2001, lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura allegata in via telematica all'atto di citazione ATTORE
E
(C.F. ; P. IVA: , in persona del Procuratore Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
Speciale Dott. CP_2
elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Valentino, n. 21, presso lo studio del Prof. Avv. Francesco Carbonetti e dell'avv. Fabrizio Carbonetti, i quali la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, in virtù di procura speciale allegata in via telematica alla comparsa di costituzione.
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona dei RO commissari liquidatori, Avv. Prof. , Dott. e Dott. Francesco Controparte_4 Controparte_5
Schiavone Panni elettivamente domiciliata presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli avv.ti Federica Sandulli e Domenico Sandulli, che la rappresentano e difendono, in virtù di procura speciale allegata in via telematica all'atto di intervento.
INTERVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.05.2024, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
PREMESSO IN FATTO CHE:
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il Sig. onveniva in giudizio la Parte_1 CP_6
esponendo che:
[...]
- l'attore era titolare dei rapporti di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e conto anticipi n. 0000239 presso Banca Nuova e, in seguito, presso la;
Controparte_7 Controparte_6
- il rapporto era ancora attivo;
- il 25.06.2017 era stata posta in liquidazione coatta amministrativa;
RO
- a giugno 2017, la Banca Nuova era stata acquistata da e nel 2018 era stata Controparte_1 fusa per incorporazione in;
Controparte_6
- controparte aveva illegittimamente percepito poste indebite, in ragione dei seguenti motivi:
1) nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e illeggittima applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c.;
2) nullità, per mancanza di causa, delle clausole relative alla Commissione Di Massimo Scoperto e alla Commissione di Disponibilita' Fondi, ex artt.1418 c.c. e 1325 c.c.;
3) illegittimo esercizio dello jus variandi, giachè controparte aveva unilateralmente modificato le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, senza previa comunicazione e tramite clausole nulle di rinvio agli usi, in spregio agli artt. 4 e 5 I. 154/93;
4) illegittimo addebito di assegni di conto corrente con valuta data di emissione;
5) applicazione di interessi usurari, su cui avevano inciso la CMS e la differenza di giorni di valuta, che avevano contribuito a determinare il tasso effettivamente applicato;
- l'attore aveva il diritto di ottenere la ripetizione di tutte le somme indebitamente versate;
- il correntista chiedeva l'ammissione di una CTU, al fine di rideterminare il saldo del rapporto;
- inoltre, poiché la Banca non aveva evaso la richiesta ex art. 119 T.U.B avanzata dall'attore, egli chiedeva ordine di esibizione, avente ad oggetto ogni documento occorrente, ivi compresi il contratto e le comunicazioni di variazione delle condizioni contrattuali munite di data certa.
Premesso ciò, l'attore chiedeva:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa - PRELIMINARMENTE disporre ordinanza ex art.210 cpc perché vengano prodotti in copia conforme gli estratti conto scalari – tutti – contratti e documenti connessi richiesti e non prodotti da alcun istituto. Esattamente: - In ordine al contratto di conto corrente avente n. 0228648, n. 10006495 e conto anticipi n. 0000239, in assenza di tutti gli estratti conto TUTTI RICHIESTI DAL CORRENTISTA AI SENSI DELL'ART.119 TUB a questi non consegnati e pertanto impossibilitato a conoscere con esattezza l'esatta somma illegittimamente percepita di cui avrebbe titolo alla ripetizione
- Disporre CTU contabile sulla base dei documenti prodotti con espressa ordinanza ex art.210 cpc di tutti gli estratti conto del conto corrente – ancora attivo – dalla sua apertura ad oggi, precisando che alcuna decadenza è ammessa per suprema giurisprudenza sul punto, direttamente al consulente incaricato, che assicurerò di aver ricevuto tutti i documenti occorrenti e completi dalla data di apertura ad oggi al fine di dare risposta ai seguenti quesiti:“il C.T.U., nel contraddittorio con i C.T. di parte eventualmente nominati, previo esame degli atti di causa e della documentazione prodotta:
1) calcoli la durata solare dell'intera apertura di credito tra le parti in causa;
2) calcoli la scopertura media in linea capitale;
3) illustri se nel corso dei rapporti di conti correnti siano stati applicati dall'istituto bancario interessi anatocistici indicandone modalità di calcolo, verificando altresì – nell'ipotesi di applicazione di interessi anatocistici – se successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, il calcolo di tali interessi fosse stato adeguato al principio di identità della periodicità di capitalizzazione, fornendo una quantificazione delle somme eventualmente corrisposte dal correntista a tale titolo;
4) calcoli l'importo complessivo delle competenze addebitate nel corso degli interi rapporti di conto corrente, suddividendole per interessi primari e, ove accertati, anatocistici e per commissione di massimo scoperto;
5) calcoli il tasso di interesse applicato, verificandone la sua coerenza con i contratti di apertura di conto corrente e con il tasso di interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione del c.d. tasso soglia;
6) determini, nell'ipotesi di mancata esibizione dei contratti di conti correnti in contestazione, gli interessi dovuti dalla Banca secondo i criteri di cui all'art. 117, somma 7, lettera a) D.Lgs. 385/1993 computando le valute delle singole operazioni dal giorno in cui la banca ha acquisito
o perduto la disponibilità dei relativi importi, oppure in difetto con la valuta del giorno dell'operazione effettuata dall'utente;
7) accerti l'applicazione nel corso dei rapporti di conti correnti delle commissioni di massimo scoperto trimestrali, indicando le competenze ad esse correlate;
8) proceda ad una quantificazione delle competenze e commissioni in eccedenza addebitate dalla Banca al correntista ed in relazione al quesito di cui al punto 3, l'effettuazione di un conteggio sia con capitalizzazione annuale sia senza alcuna capitalizzazione;
in relazione al quesito di cui al punto 5, l'effettuazione del calcolo del tasso di interesse applicato tenendo conto delle successive variazioni ex art. 118 TUB”.
9) proceda alla verifica si sommatoria di tasso di interesse statuito ed interessi moratori contabilizzati (extra fido) in ossequio alla recente dichiarazione di illegittimità espressa dalla Corte di Cassazione Cass. civ. sez. VI, 6 Marzo 2017, n. 5598. Est. RO MA Di LI e con l'ordinanza emessa dalla Sesta Sezione Civile il 4 ottobre 2017, n. 23192, accertando l'eventuale ulteriore usura bancaria. Con vittoria di onorari e spese di difesa anche ex art.96 cpc.”.
^^^^^^
Si costituiva in giudizio la deducendo: Controparte_1 - che con Decreto n. 186 del 25.06.2017, il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sottoposto la a liquidazione coatta amministrativa;
RO
- che con contratto di cessione del 26.06.2017, la aveva RO ceduto a determinate attività, passività e rapporti giuridici;
Controparte_1
- in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto in capo a poiché: la cessione tra la Controparte_1 RO
e la era intervenuta il 26.06.2017; l'atto di citazione era stato notificato il Controparte_1
24.04.2019; quindi, la controversia non era già pendente al momento della cessione, ma integrava un contenzioso nuovo relativo a fatti pregressi;
pertanto, essa non costituiva oggetto di cessione, ex art. 3, c. 1, lett. c) D.L. n. 99 del 25.06.2017, come recepito dall'art. 3.1.4, lett. b), punto vi) del contratto di cessione;
- la legittima applicazione dell'anatocismo, poiché la aveva RO adeguato i contratti mediante pubblicazione sulla G.U. e applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi a condizioni di reciprocità, ai sensi della Delibera CICR 9.02.2000;
- la legittima applicazione della CMS, giacché essa aveva la funzione di remunerare la Banca, a fronte della messa a disposizione del denaro a favore del cliente;
- l'irrilevanza della CMS ai fini della verifica del superamento del tasso soglia;
- il legittimo esercizio dello ius variandi, poiché le modifiche introdotte erano state comunicate ex art. 118 TUB e il correntista non aveva mai contestato gli estratti conto, regolarmente inviati dalla;
RO
- la genericità dell'eccezione sull'addebito di assegni di c/c con valuta data di emissione;
- l'intervenuta prescrizione decennale di qualsiasi diritto alla restituzione di somme versate per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione;
- l'inammissibilità dele istanze istruttorie, poiché dilatorie e defatigatorie.
Premesso ciò, la convenuta chiedeva:
“Piaccia all'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, per le causali in narrativa:
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto controverso in capo a Controparte_1
- nel merito, rigettare le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto, non provate e, comunque, prescritte. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali come per legge. Con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione documentale”.
^^^^^^ Con atto di intervento si costituiva altresì in giudizio la RO
, deducendo:
[...]
- che il 26 giugno 2009, l'attore aveva sottoscritto con la in RO bonis, filiale di Roma n. 3, contratto di conto corrente di corrispondenza n. 673/228648 e, in seguito, il 17 dicembre 2012, contratto di conto anticipi crediti ASL n. 673/239;
- la legittimazione passiva esclusiva della , poiché il Controparte_8 giudizio era stato attivato dopo la stipula del contratto di cessione e si riferiva a fatti occorsi anteriormente al 26.06.2017; pertanto la questione rientrava nella categoria di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), D.L. 99/2017, riproposta al punto 5 dell'allegato 1.1 all'Accordo Ricognitivo;
da ciò derivava, l'obbligo dei Commissari di tenere indenne la ex art.
3.2 del Controparte_1 Contratto di Cessione, l'inammissibilità della domanda formulata nei suoi confronti, l'estraneità di dal contenzioso e la necessità di estrometterla dal giudizio;
Controparte_1
- l'improcedibilità della domanda, poiché con l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa, nessuna azione avrebbe potuto essere iniziata o proseguita, ex art. 83, comma 3, TUB, in combinato disposto con gli artt. 87, 88, 89, 92 TUB, 42, 44, 45, 52 e 66 l.f., in quanto l'attore avrebbe dovuto far valere il credito in sede concorsuale;
- l'inammissibilità della domanda, per nullità dell'atto introduttivo, in quanto lacunoso;
- l'inammissibilità della domanda di ripetizione di indebito, perché spiegata in costanza di rapporto, con riguardo tanto al conto n. 673/228648 quanto al conto 673/239;
- l'inammissibilità della domanda di accertamento, perché proposta “in prevenzione” rispetto alla domanda di ripetizione;
- l'inammissibilità dell'azione di accertamento per carenza di interesse ad agire, in quanto controparte intendeva determinare le condizioni contrattuali applicabili al rapporto;
- la decadenza dell'azione poiché gli estratti conto erano stati regolarmente inviati e non erano mai stati contestati nei termini di cui agli art. 119, c. 3, T.U.B. e 1832, c. 2, c.c.;
- la mancata assoluzione dell'onere della prova, in quanto l'attore non aveva prodotto 1) il contratto di conto corrente n. 0228648 e il contratto di conto anticipi n. 10006495; 2) tutti gli estratti di conto corrente, dall'inizio del rapporto;
inoltre, era irrilevante che la Banca non avesse riscontrato la richiesta ex art. 119 TUB, poiché essa riguardava solo i documenti relativi a singole operazioni eseguite negli ultimi dieci anni, ma non i contratti;
- l'infondatezza della domanda, poiché la Banca: aveva stipulato i contratti in forma scritta, con reciproca sottoscrizione;
aveva applicato le condizioni previste;
aveva inviato al correntista gli estratti del conto corrente e gli estratti conto scalari, che l'attore non aveva mai contestato;
aveva pattuito conformemente al TUB le clausole relative a interessi, capitalizzazione trimestrale degli stessi, commissioni, spese, date delle valute, ulteriori oneri e costi;
aveva comunicato le modifiche apportate delle condizioni contrattuali;
- l'infondatezza dell'eccezione sulla CMS, in quanto: legittima, costituendo la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista;
pattuita tra le parti;
indicata negli estratti conto trasmessi dalla Banca all'attore e mai contestati;
- la genericità e infondatezza dell'eccezione sulla data valuta, poiché: la Banca aveva rispettato le condizioni previste nei contratti;
le valute erano state evidenziate in tutte le comunicazioni inoltrate al cliente, che non le aveva contestate;
controparte non aveva provato come tali addebiti si discostassero dai criteri pattuiti per le operazioni di accredito e addebito;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione sull'usurarietà degli interessi, giacché: la Banca non aveva mai applicato tassi usurai;
la CMS non rientrava nel calcolo del TEG, sicché essa non aveva inciso sul superamento del tasso soglia;
anche a voler ammettere il contrario, controparte avrebbe dovuto applicare il criterio dettato dalla Suprema Corte a S.U.;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, poiché i contratti erano stati stipulati nel 2009 (c/c n. 673/228648) e nel 2012 (conto anticipi n. 673/239) e prevedevano pari periodicità trimestrale nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
- la genericità e l'infondatezza dell'eccezione relativa all'illegittima applicazione dello ius variandi, poiché la Banca aveva indicato le variazioni delle clausole contrattuali negli estratti conto inoltrati al cliente e da questi mai impugnati, ai sensi dell'art. 118, comma 2, T.U.B.;
- l'inammissibilità delle istanze istruttorie, poiché volte a colmare le lacune probatorie avverse.
Premesso ciò, la chiedeva: RO In via preliminare: 1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della
[...]
, e per l'effetto: RO
a) ammettere il suo intervento;
b) estromettere dal giudizio Controparte_1
c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di
[...]
. RO
2) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree perché spiegate in costanza di rapporto;
3) Accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
4) Accertare e dichiarare la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza;
5) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree. Nel merito, in via principale:
6) Rigettare le avverse richieste in quanto infondate e non sorrette da prova. Nel merito, in via subordinata e salvo gravame:
7) Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale;
in punto di interessi oltre soglia, dichiarare legittimo l'interesse sino alla soglia. In via istruttoria:
8) Rigettare la richiesta di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.;
9) Rigettare la richiesta di CTU perché esplorativa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
^^^^^^
Con memorie I termine parte attrice deduceva:
- l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva di , poiché Controparte_1 la domanda riguardava un rapporto svolto con tale istituto, almeno a far data dal 27.6.2017;
- l'irritualità dell'intervento della in L.C.A., poiché effettuato dai RO liquidatori al di fuori dei poteri di cui all'art. 84 T.U.B., con conseguente estromissione dal giudizio dell'intervenuta per carenza di interesse e condanna dei liquidatori alle spese di lite;
- l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, poiché essa era decennale e decorreva dalla data di chiusura del rapporto (Cass. SS. UU. n. 24418/10);
- l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l'indebito esercizio dello ius variandi;
- l'ammissibilità della domanda, poiché i rapporti erano stati chiusi da tempo, e poiché, se anche fossero stati aperti, la proponibilità della domanda in costanza di rapporto sarebbe stata prevista dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 21646/18).
-
Premesso ciò, l'attore così precisava le proprie conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e richiesta, dichiarare la carenza di interesse all'azione da parte della Controparte_8 rideterminare il saldo dei c/c oggetto di causa ricalcolandoli al netto di interessi, commissioni di massimo scoperto ed di ogni altra spesa addebitata contra legem, con condanna della banca
al pagamento in favore dell'attore della somma eventualmente risultante Controparte_1
a credito, vinte le spese da distrarsi in favore dei difensori antistatari. In via istruttoria, si chiede ordinarsi a l'esibizione dei contratti e degli Controparte_1 estratti conto relativi ai rapporti intercorsi con l'attore, già richiesti ex art. 119 TUB e non consegnati, nonché ammettersi CTU contabile per come richiesto nell'atto introduttivo del giudizio”.
^^^^^^
Con ordinanza del 5.3.2021, il Giudice: riteneva ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione, risultando in atti e non essendo contestato il tempestivo invio della richiesta ex art. 119 TUB, e ordinava alla ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente e di Controparte_6 affidamento e degli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei rapporti.
In data 22.04.2020, la Banca depositava il documento di sintesi del conto anticipi, il documento di sintesi dell'affidamento, la variazione delle condizioni economiche del 2014, la variazione delle condizioni economiche del 2016 e gli estratti conto dal 2011 al 2019.
^^^^^^
Con note scritte del 27.4.2021 l'attore chiedeva: lo stralcio del documento depositato da CP
, denominato “doc. sintesi estinzione c/c 21 11 19”, poiché non sottoscritto dall'attore, a lui
[...] non opponibile e non riferibile al rapporto in causa;
lo stralcio dei documenti depositati da
[...]
sub “a-b-c-d”, nonché degli estratti conto dal 2011 al 2016, in quanto provenienti Controparte_10 dalla;
l'ammissione di CTU contabile sui soli documenti di;
RO Controparte_1 lo svolgimento della CTU secondo i principi indicati da Cass. n. 14074/18 e n. 31187/18, poiché
[...]
non aveva depositato i contratti, né altri documenti di pari valore sottoscritti dall'attore. CP_1
Nelle note scritte del 28.04.2021 l'intervenuta eccepiva: l'inutilizzabilità della documentazione oggetto dell'ordine esibitorio, invalido, poiché innestato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che aveva prodotto solo tre estratti conto, afferente ad una richiesta ex art. 119 T.U.B. non sufficientemente formulata, nonché inconferente rispetto alle doglianze attoree;
l'inammissibilità della CTU, poiché non eseguibile né in base ai documenti introdotti per effetto dell'ordine di esibizione, né in base ai soli tre estratti conto prodotti dall'attore.
Nelle note scritte del 3.05.2021 la convenuta eccepiva: l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, poiché la richiesta attorea era generica, esplorativa e suppletiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio;
l'irritualità dell'ordine di esibizione disposto;
il corretto assolvimento da parte della Banca all'ordine di esibizione, poiché essa aveva depositato documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati;
l'infondatezza delle richieste di stralcio formulate dal poiché Pt_1 il documento di sintesi del conto corrente n. 6495 non richiedeva alcuna sottoscrizione e l'intervenuta Co non rivestiva una posizione incompatibile rispetto a quella di .
^^^^^^
Con ordinanza del 5.3.2021, il Giudice: riteneva ammissibile e rilevante l'ordine di esibizione, risultando in atti e non essendo contestato il tempestivo invio della richiesta ex art. 119 TUB, e ordinava alla ex art. 210 c.p.c. l'esibizione dei contratti di conto corrente e di Controparte_6 affidamento e degli estratti conto dall'apertura alla chiusura dei rapporti. In data 22.04.2020, la Banca depositava il documento di sintesi del conto anticipi, il documento di sintesi dell'affidamento, la variazione delle condizioni economiche del 2014, la variazione delle condizioni economiche del 2016 e gli estratti conto dal 2011 al 2019.
Con note scritte del 27.4.2021 l'attore chiedeva: lo stralcio del documento depositato da CP
, denominato “doc. sintesi estinzione c/c 21 11 19”, poiché non sottoscritto dall'attore, a lui
[...] non opponibile e non riferibile al rapporto in causa;
lo stralcio dei documenti depositati da
[...]
sub “a-b-c-d”, nonché degli estratti conto dal 2011 al 2016, in quanto provenienti Controparte_10 dalla;
l'ammissione di CTU contabile sui soli documenti di;
RO Controparte_1 lo svolgimento della CTU secondo i principi indicati da Cass. n. 14074/18 e n. 31187/18, poiché
[...]
non aveva depositato i contratti, né altri documenti di pari valore sottoscritti dall'attore. CP_1
Nelle note scritte del 28.04.2021 l'intervenuta eccepiva: l'inutilizzabilità della documentazione oggetto dell'ordine di esibizione invalido, poiché innestato sul mancato assolvimento dell'onere probatorio dell'attore, che aveva prodotto solo tre estratti conto, afferente ad una richiesta ex art. 119 T.U.B. non sufficientemente formulata, nonché inconferente rispetto alle doglianze attoree;
l'inammissibilità della CTU, poiché non eseguibile né in base ai documenti introdotti per effetto dell'ordine di esibizione, né in base ai soli tre estratti conto prodotti dall'attore.
Nelle note scritte del 3.05.2021 la convenuta eccepiva: l'inammissibilità dell'ordine di esibizione, poiché la richiesta attorea era generica, esplorativa e suppletiva del mancato assolvimento dell'onere probatorio;
l'irritualità dell'ordine di esibizione disposto;
il corretto assolvimento da parte della Banca all'ordine di esibizione, poiché essa aveva depositato documentazione contrattuale e contabile afferente ai rapporti contestati;
l'infondatezza delle richieste di stralcio formulate dal poiché Pt_1 il documento di sintesi del conto corrente n. 6495 non richiedeva alcuna sottoscrizione e l'intervenuta Co non rivestiva una posizione incompatibile rispetto a quella di .
Con ordinanza del 5.05.2021, Il Giudice, ritenuta l'infondatezza della richiesta di stralcio della documentazione proveniente dalla , in quanto relativa al contratto oggetto RO di causa, disponeva CTU contabile, nominando, quale consulente, il dott. . Persona_1
In data 3.08.2021 la depositava altresì l'estratto conto del conto anticipi n. Controparte_1
239, dal saldo zero all'ultimo, risalente al 30.11.2017, gestito sulla piattaforma della RO
in bonis, precisando che a decorrere dallo 01.12.2017, non aveva più gestito detto
[...] CP_1 conto n. 239 con la forma tecnica di un conto anticipi di evidenza, di cui a quella data rimaneva in essere solo l'anticipazione del 6.11.2017 di € 108.712,95; quest'ultima anticipazione sul conto n. 239 era stata infatti estinta in data 11.12.2017 direttamente sul rapporto di conto corrente ordinario rinumerato presso con n. 1000/6945. Infatti, la forma tecnica utilizzata da era quella di CP_1 CP_1 regolazione delle anticipazioni direttamente sul conto corrente ordinario, quindi sul nuovo rapporto n. 1000/6945, che era seguito, senza soluzione di continuità, al conto corrente n. 228648 originariamente acceso presso in bonis. RO
In data 24.02.2022 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con “Note di trattazione scritta - Osservazioni e rilievi alla CTU”, depositate il 24.3.2022, l'attore chiedeva invitarsi il CTU ad elaborare dei ricalcoli alternativi. All'udienza del 28.03.2022 il Giudice, ritenuta l'inammissibilità del deposito delle note scritte effettuato dall'attore in data 24.3.2022, poiché era stata fissata udienza in presenza e non erano state autorizzate note scritte, ne disponeva lo stralcio e riteneva la causa matura per la decisione.
All'udienza del 6.05.2024, la causa veniva assunta in decisione, con assegnazione dei termini di rito.
Con comparsa conclusionale l'attore deduceva che: all'udienza del 12.7.2021 il Giudice aveva disposto “Rinvia la causa all'udienza del 28 marzo 2022 ore 10.00 per esame della consulenza tecnica. Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l'annotazione
“trattazione scritta” nello storico del fascicolo”; non rispondeva al vero che l'udienza fosse stata disposta in presenza;
il mancato inserimento dell'annotazione “trattazione scritta” nello storico del fascicolo da parte della cancelleria non determinava l'annullamento del provvedimento del 12.7.2021; anche i difensori della , avevano depositato prima dell'udienza RO note scritte, di cui non era stato disposto lo stralcio;
pertanto, il provvedimento era illegittimo e costituiva violazione del contraddittorio, rendendo nullo l'intero procedimento e l'emittenda sentenza;
il 12.04.2022 era stata depositata istanza di revoca dell'ordinanza del 28.3.2022; nelle date del 17.5.2022, 06.06.2022 e 13.11.2023 erano stati depositati solleciti per la decisione su tale istanza.
Pertanto, l'attore chiedeva la revoca del provvedimento del 28.3.2022, con cui era stato disposto lo stralcio delle note scritte depositate dall'attore e il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni, e, ritenuto ammissibile il deposito telematico del 24.3.22 delle osservazioni e rilievi alla CTU da parte dell'attore, chiedeva al Tribunale di invitare il CTU alla rielaborazione dei conteggi.
OSSERVA IN DIRITTO
Giova premettere, ai fini della delimitazione del thema decidendum, che il sig. Parte_1 quale titolare dei rapporti di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e del conto anticipi n. 0000239, accesi presso la e Banca Nuova, nonché, successivamente, presso la RO CP_6
ha instaurato il presente giudizio al fine di sentir rideterminare il corretto saldo dei rapporti
[...] oggetto di causa, previa eliminazione delle somme illegittimamente addebitate, nonché al fine di sentir condannare la Banca convenuta alla restituzione delle somme addebitate in maniera illegittima.
Per contro, la Banca convenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo la carenza di legittimazione passiva e/o il difetto di titolarità del rapporto in capo a Controparte_1
l'inammissibilità della domanda di ripetizione, in considerazione della pendenza dei rapporti
[...] di c/c n. 0228648 e c/c 10006495 e del conto anticipi n. 0000239, la prescrizione delle rimesse solutorie, la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze.
Anche l'intervenuta ha chiesto il rigetto delle domande attoree, eccependo: la propria legittimazione passiva esclusiva, con conseguente ammissione del proprio intervento ed estromissione dal giudizio di l'improcedibilità della domanda nei propri Controparte_1 confronti;
l'inammissibilità delle domande attoree, perché spiegate in costanza di rapporto;
l'inammissibilità delle domande attoree per carenza di interesse ad agire;
la nullità delle domande attoree per genericità ed indeterminatezza;
la decadenza delle domande attoree;
la carenza di supporto probatorio;
la genericità ed infondatezza delle avverse doglianze. Così delineato l'ambito del dibattito processuale, deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva o rectius di difetto di titolarità passiva sollevata da Controparte_1
[...]
Invero, in primo luogo, va rilevato che la è stata posta in RO liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, ai sensi dell'art. 80 TUB e della disciplina speciale contenuta nel d.l. 25 giugno 2017 n. 99, convertito con modificazioni dalla l. 31 luglio 2017 n. 121, che ha previsto regole peculiari, al fine di ridurre gli effetti negativi sul sistema creditizio causati dalla crisi della Banca.
Ciò detto, ai fini di un corretto inquadramento normativo occorre esaminare le seguenti norme.
Viene in rilievo, innanzitutto, l'art. 3, comma 1, lettera c) del D.L. 25 giugno 2017, n. 99, a mente del quale: “
1. I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse, di uno dei soggetti in liquidazione o di entrambi. Alla cessione non si applica quanto previsto ai sensi degli articoli 58, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Restano in ogni caso esclusi dalla cessione anche in deroga all'articolo 2741 del codice civile: a) le passivita' indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180; b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse;
c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”.
Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L. 25 giugno 2017, n. 99, “Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1”.
Peraltro, in merito all'efficacia della cessione, l'art. 3, comma 2 D.L. 99/2017, prevede che: “
2. Le disposizioni del contratto di cessione hanno efficacia verso i terzi a seguito della pubblicazione da parte della Banca d'Italia sul proprio sito della notizia della cessione, senza necessita' di svolgere altri adempimenti previsti dalla legge, anche a fini costitutivi, di pubblicita' notizia o dichiarativa, ivi inclusi quelli previsti dagli articoli 1264, 2022, 2355, 2470, 2525, 2556 e 2559, primo comma, del codice civile e dall'articolo 58, comma 2, del Testo unico bancario. (…) Nei confronti dei debitori ceduti la pubblicazione sul sito produce gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile. (…)”. Alla luce di ciò, la cessione effettuata da in L.C.A. in favore di RO Controparte_1
é opponibile, altresì, all'attore.
[...]
Dal tenore della norma, non risultano ulteriori indicazioni circa l'individuazione dei rapporti ceduti, che sembra, quindi, rimessa all'autonomia dei commissari liquidatori e del cessionario, parti dell'accordo di cessione del 26 giugno 2017. Tale interpretazione trova conferma nell'art. 3, comma 1, del d.l. 99 del 25 giugno 2017, ove si specifica che la cessione ha ad oggetto “l'azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche parziali o per una quota di ciascuna di esse”, ammettendo così l'eventuale esclusione di determinati rapporti anche al di fuori delle ipotesi dettagliate nel comma terzo del medesimo articolo. Pertanto, ai fini della definizione del perimetro della cessione, va altresì considerato il Contratto di cessione, stipulato tra la RO
e la in data 26 giugno 2017.
[...] Controparte_1
Il suddetto contratto all'art.
3.1.2 prevede: (a) “per “Attività Incluse” si intendono i singoli beni, cespiti e rapporti delle Banche in LCA che sono considerati e utilizzati come funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria e che sono indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D) (…), tra cui, in particolare: (ii) i contratti attinenti la “raccolta diretta”, anche con i dipendenti, ed ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, rapporti di conto corrente, certificati di deposito, depositi a risparmio, anche al portatore, ed i relativi saldi, nonché tutti i diritti e obblighi derivanti dagli stessi;
(…) (b) “per CP_1
“Passività incluse” si intendono i singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di VB (…) che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, sono regolarmente evidenziati nella contabilità aziendale e sono individuati precisamente indicati per categoria nel prospetto qui allegato sub Allegato D) (…) tra cui, in particolare: (…) (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla Data di Esecuzione, diversi da controversie con azionisti delle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “incentivi Welfare” (di seguito “Contenzioso Pregresso”) nonché i relativi fondi”.
Inoltre, tale Contratto all'art.
3.1.4. stabilisce che: “Restano in ogni caso esclusi dall'oggetto del presente Contratto e, pertanto, non fanno né faranno parte dell'Insieme Aggregato e non sono né Co CP_1 potranno essere acquisite da (né trasferite a) , le attività e le Passività Escluse sia di ia di VB.
La disposizione precisa, poi, alla lettera (b) che: “per "Passività Escluse" si intende ogni passività, obbligazione (anche in relazione a contratti derivati), debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno, impegno (anche di firma), responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per Contenzioso in essere, minacciato o possibile), onere, costo (anche per consulenze e difesa), di qualsiasi tipo, natura o ammontare, attuale o potenziale, Co liquida o illiquida, diretta o indiretta, che indipendentemcnte dal fatto che in futuro ne sia o meno Co a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse, anche per effetto di legge, CP_1 di regolamento o di ordine di qualsiasi Autorità, in conseguenza dell'attività di /o VB svolta in passato e sino alla Data di Esecuzione, e comunque che, ancorché inerenti e funzionali all'impresa bancaria, non siano correttamente evidenziate nella contabilità aziendale ovvero non siano considerate come Passività Incluse. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo costituiscono Passività Co Escluse e, quindi, non faranno parte dell'Insieme Aggregato e non saranno trasferiti a : (...) (vi) qualsiasi Contenzioso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali), anche se riferibili ad Attività Incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal Contenzioso Pregresso (di seguito il “Contenzioso Escluso”), nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci, si precisa che le situazioni passive attuali e potenziali, anche litigiose, che (x) non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e (y) alla data odierna non siano già oggetto di Contenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le Attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti”.
Peraltro, il punto 3.2. del medesimo contratto prevede che “le banche in LCA e gli organi delle Co liquidazioni coatte amministrative faranno tutto quanto necessario e opportuno affinché venga liberata e conseguentemente estromessa da qualsiasi Contenzioso Escluso (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali). Le banche in LCA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, primo comma, lett. c) del Decreto Legge Banche Venete e comunque per effetto di quanto previsto da questo contratto, sono e saranno i soli soggetti legittimati passivamente (sostanzialmente e Co processualmente) sia verso i terzi sia nei rapporti interni con rispetto al predetto Contenzioso Co Escluso;
quindi, in caso di coinvolgimento di , le Banche in LCA e gli organi delle liquidazioni coatte Co amministrative dovranno dichiarare la propria legittimazione passiva e far sì che venga sostituita nella posizione sostanziale e processuale passiva anche attraverso ogni atto e iniziativa utile per l'assunzione da parte della relativa Banca in LCA del singolo contenzioso, quale l'intervento volontario ai sensi dell'1rt. 111 del codice di procedura civile, o altro strumento processuale che consenta il subentro dei Commissari Liquidatori nei giudizi in corso e l'inclusione anche in via tardiva nello stato passivo della liquidazione coatta amministrativa delle passività, anche a seguito della Restituzione Co (come infra definita); a sua volta potrà in questi casi chiamare in causa le Banche in LCA che Co dovranno in tal caso costituirsi, accettare di assumere la causa in luogo di , consentire e se del caso chiedere l'estromissione della stessa”.
Peraltro, rileva l'atto ripetitivo del “secondo atto ricognitivo del contratto di cessione in data 26 giugno 2017 relativo a in L.C.A. e in L.C.A.” RO Parte_3
(cfr. Doc 4 allegato alla comparsa di costituzione dell'intervenuta). Ebbene, l'allegato 1.1 prevede: al punto 5 che rientra nella definizione di Contenzioso Escluso il “Contenzioso giudiziale civile passivo sorto dopo il 26 giugno, da chiunque promosso, relativo ad atti/fatti accaduti prima della cessione”, ai sensi degli art. 3, comma 1, lettera c) D.L. n. 99/2017 e art.
3.1.4. lettera b, (vi) e ultimo comma del Contratto.
Ciò premesso, il presente giudizio é stato introdotto con atto di citazione notificato in data 23.04.2019, ovvero dopo la stipula del contratto di cessione, intervenuta il 26.06.2017, e ha ad oggetto il contratto di c/c n. 10006495 (già 673/228648) stipulato nel 2009, nonché il contratto di conto anticipi n. 673/239 stipulato nel 2012.
Pertanto, risulta che l'azione intrapresa dall'odierna parte attrice, promossa con atto di citazione notificato successivamente alla citata cessione intervenuta in data 26 giugno 2017, ma avente ad oggetto condotte intraprese prima di tale data, in quanto relativo a contestazioni inerenti alla fase genetica del rapporto, rientri nella previsione di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) del D.L. n. 99 del 2017, ripresa dall'art.
3.1.4 lett. b, punto vi) del contratto di cessione d'azienda.
Più specificamente, il contenzioso oggetto di causa non fa parte dell'Aggregato ceduto in quanto non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda bancaria ad Controparte_1
(quand'anche il contratto rientrasse fra le attività incluse nella cessione); se il giudizio fosse stato pendente in data antecedente al trasferimento, invece, sarebbe stata sicuramente Controparte_1 titolare del rapporto e legittimata passiva, in ragione del fatto che il rapporto era inerente e funzionale all'esercizio dell' impresa bancaria e della circostanza che il contenzioso era in essere (e quindi noto alla cessionaria) al momento del trasferimento.
Per l'effetto, la titolarità del contenzioso, fondato su fatti sorti anteriormente alla cessione del CP rapporto, resta in capo alla in L.C.A., "Né rileva il fatto che RO gestisca allo stato il conto corrente (…) poiché ciò che rileva ai fini di fondare la titolarità passiva di non è la mera gestione ma la titolarità delle posizioni" (Trib. Venezia, ordinanza del 28 CP_14 maggio 2018, richiamata da Trib. Vicenza, Sez. I, Sent., 10/06/2024, n. 1184). Peraltro, anche il Tribunale di OV (ord. 04.06.2019) ha statuito in tal senso, in una fattispecie analoga alla presente, relativa ad un contratto in essere al momento della cessione, ad un contenzioso successivo e a contestazioni inerenti alla fase genetica del rapporto. Tale pronuncia, richiamata da Trib. Vicenza, Sez. I, Sent., 10/06/2024, n. 1184, ha affermato che "Come emerge dal contenuto del contratto di cessione di ramo d'azienda del 26/06/2017 e del successivo atto ricognitivo, CP non si è resa cessionaria di tutta l'azienda bancaria della ma si è resa cessionaria dei soli CP_15 diritti, obblighi e rapporti ivi individuati, con esclusione dei diritti, obblighi e rapporti contemplati nell'art. 3, c. 1 D.L. n. 99 del 2017, e di quelli esclusi in forza del contratto di cessione (art.
3.1.4 dell'Offerta Vincolante e del successivo Contratto) e che, pertanto, il contenzioso oggetto di causa non fa parte dell'Aggregato ceduto in quanto non era pendente al momento del trasferimento dell'azienda CP bancaria ad (quand'anche il contratto rientrasse fra le attività incluse nella cessione)”.
Ne consegue che il presente contenzioso non rientra nel perimetro della cessione del 26 giugno 2017. Alla luce delle precedenti considerazioni, appare carente della Controparte_16 legittimazione passiva sostanziale, in relazione alle pretese restitutorie avanzate nei suoi confronti da parte attrice, risultando estranea al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio e non essendo, conseguentemente, tenuta agli obblighi che a quel rapporto si ricollegano.
Quanto all'eccezione di eccezione improcedibilità della domanda nei confronti dell'intervenuta , giacché RO avrebbero dovuto essere proposte in sede concorsuale, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del T.U.B., deve rilevarsi che nessuna domanda è stata proposta da parte attrice nei confronti della
[...]
RO
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. "criterio della ragione più liquida", in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (Corte Cost. 77/2018), attesa la novità delle questioni di diritto poste a fondamento della decisione della controversia, rispetto alle quali, allo stato attuale, non risulta essersi consolidato un orientamento univoco da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità. Tutavia le spese di CTU restano a carico di parte attrice che ne ha fatto richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_16
- compensa le spese di lite
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte attrice
Così deciso a Roma, in data 15.03.2025
Il Giudice dott.ssa Flora Mazzaro
(provvedimento sottoscritto con firma digitale)