Art. 31.
Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Quando il fatto e' commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione e' da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Il minimo delle pene previste nei commi precedenti e' raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma puo' essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entita'.
Chiunque promuove, costituisce od organizza accordi allo scopo di impedire o turbare le operazioni del rilevamento, ovvero pubblicamente istiga coloro che vi sono tenuti a non rispondere al rilevamento o a fare dichiarazioni non vere, e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Quando il fatto e' commesso a mezzo della stampa periodica, la reclusione e' da nove mesi a tre anni e la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.
Il minimo delle pene previste nei commi precedenti e' raddoppiato quando l'accordo o la istigazione abbiano conseguito l'effetto.
Nell'ipotesi prevista nel primo comma puo' essere inflitta soltanto la pena pecuniaria quando il fatto rivesta carattere di lieve entita'.