Articolo 4 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 3Articolo 5
Versione
3 settembre 1955
Art. 4.
L'art. 7 e' sostituito dal seguente:
"Il capitale delle "Casse" di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 300.000 nel caso di societa' a garanzia illimitata; alle lire 500.000 nel caso di societa' a garanzia limitata".
Entrata in vigore il 3 settembre 1955