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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 24/02/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4773/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4773/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO ROBERTO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Milano, piazzetta Guastalla, n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AN, in data 14/09/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AN alla Parte II, Serie
A, n. 95, dell'anno 1996; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Ceranova, via Parte_1
Quasimodo n. 15/17 di sua proprietà esclusiva e continuerà a pagare le relative rate di mutuo sino all'estinzione del medesimo.
Il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione familiare entro il termine di Parte_2 giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo e ad asportare i propri beni ed effetti personali, nonché a riconsegnare alla sig.ra tutte le chiavi in suo possesso. Parte_1
2) Il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente continuerà ad Persona_1 abiterà nella casa di proprietà della madre, salvo diverse determinazioni, mentre si da atto che Per_ la figlia , pure economicamente autosufficiente si è già da tempo trasferita altrove. 3) I ricorrenti si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e/o patrimoniale relativa al periodo dell'unione coniugale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 14/09/1996, in Parte_2
AN (atto n. 95, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione da intendersi qui trascritte;
Così deciso in Pavia, il 17.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 4773/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4773/2024 R.G. promossa da
(Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e da
(Cod. Fis. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. GIORDANO ROBERTO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso sito in Milano, piazzetta Guastalla, n. 5;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in AN, in data 14/09/1996, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di AN alla Parte II, Serie
A, n. 95, dell'anno 1996; con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) La sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare sita a Ceranova, via Parte_1
Quasimodo n. 15/17 di sua proprietà esclusiva e continuerà a pagare le relative rate di mutuo sino all'estinzione del medesimo.
Il sig. si impegna a rilasciare l'abitazione familiare entro il termine di Parte_2 giorni 30 dalla sottoscrizione del presente accordo e ad asportare i propri beni ed effetti personali, nonché a riconsegnare alla sig.ra tutte le chiavi in suo possesso. Parte_1
2) Il figlio maggiorenne , economicamente autosufficiente continuerà ad Persona_1 abiterà nella casa di proprietà della madre, salvo diverse determinazioni, mentre si da atto che Per_ la figlia , pure economicamente autosufficiente si è già da tempo trasferita altrove. 3) I ricorrenti si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e di aver già provveduto a regolare ogni altra questione economica e/o patrimoniale relativa al periodo dell'unione coniugale”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio il 14/09/1996, in Parte_2
AN (atto n. 95, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996);
• ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
• omologa le condizioni di separazione da intendersi qui trascritte;
Così deciso in Pavia, il 17.2.2025
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 2 di 2